Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A n o n d e f i n i t i v a nella causa di primo grado iscritta al n. 932 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BONFIGLIOLI CHIARA
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025.
pagina 1 di 10
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/05/2013, in Tunisia, nel Distretto di Bir El Hafey, e dalla loro unione sono nati i figli in data 27/10/2016 Persona_1
e in data 27/11/2020. Persona_2
2. Con ricorso depositato in data 23/02/2024, parte ricorrente ha presentato domanda cumulativa di separazione e divorzio, con cui ha chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: contributo al mantenimento del coniuge a carico del resistente per euro 300,00 mensili, aggiornato automaticamente di anno in anno;
assegno di mantenimento per i figli e pari nel complesso ad euro Per_1 Per_2
500,00 e così euro 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la dimora della madre e regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini ivi indicati;
assegnazione della casa coniugale;
assegnazione integrale alla ricorrente dell'assegno unico e, una volta decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di divorzio;
spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
3. All'udienza del 25/09/2024, comparso personalmente anche CP_1 senza l'assistenza di un difensore, sono state sentite entrambe le parti.
[...]
Parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al contributo al mantenimento in proprio favore ed ha insistito per quello per i figli. Il Giudice si è riservato.
4. In pari data, il Giudice ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare, che resta a lei assegnata.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle pagina 2 di 10 aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sè.
- Dispone che il padre possa sentire i figli minori tutti i giorni vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità: dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 18; durante la settimana, uno o due giorni compatibilmente con i turni riaccompagnando a scuola i bimbi la mattina seguente;
i periodi di permanenza dei figli presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo. Infine, 2 settimane -anche non consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
- Dispone che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, e fa obbligo a entrambi e ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di
€.500,00 (€. 250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato”.
pagina 3 di 10 Il Giudice ha, altresì, conferito incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per la vigilanza sul nucleo famigliare e sulle frequentazioni del padre con i figli, con termine sino al 28/03/2025 per il deposito di una relazione sull'attività svolta. Infine, il Giudice ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15/04/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. In data 25/03/2025, il Servizio Sociale ha depositato la suddetta relazione.
5. Con note scritte tempestivamente depositate, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni: disporre a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli e pari nel complesso ad € 500,00 Per_1 Per_2
e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori, con collocazione presso la dimora materna e regolamentazione del diritto di visita nei termini ivi indicati;
assegnazione della casa coniugale;
integrale percezione dell'assegno unico per i figli e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni come riportate.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
cui il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati debitamente notificati.
Si osserva, altresì, che la presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza straniera delle parti) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di separazione sia agli aspetti parentali ed economici.
Ebbene, sussiste la giurisdizione italiana:
pagina 4 di 10 - in ordine pronuncia della separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del
Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis), applicabile ratione temporis, in quanto i coniugi sono abitualmente residenti in Italia;
- in relazione alle domande concernenti l'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis) essendo in Italia la residenza abituale dei figli minori;
- in ordine alla domanda di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3
Regolamento UE 4/2009 (“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”).
È applicabile la legge italiana:
- per quanto concerne la pronuncia sullo status, ai sensi dell'art. 8 lett. a del
Regolamento 1259/2010 (legge della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale);
- in ordine alle obbligazioni alimentari, ai sensi dell'art. 3 lett. b Regolamento 4/2009
(“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”);
- in relazione all'affidamento, in ragione del luogo di residenza abituale dei figli minori (Convenzione dell'Aja 1996).
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del resistente di non costituirsi nemmeno in giudizio.
Venendo alle altre domande formulate da parte ricorrente, unica costituita, questa ha concluso chiedendo pressoché integralmente la conferma del contenuto del provvedimento pronunciato dal Giudice Istruttore in data 25/09/2024. Tali conclusioni meritano di essere accolte, trattandosi di condizioni contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondenti all'interesse orale e materiale pagina 5 di 10 dei figli minori. Difatti, per ciò che concerne il regime di affidamento dei figli minori e la loro collocazione, l'interesse a garantire la continuità delle statuizioni già assunte emerge dall'indagine svolta dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali nella relazione di marzo 2025 hanno così concluso: “(…) c'è stata collaborazione con il Servizio e si è registrato in entrambi i genitori il desiderio di autonomia personale, connessa al superamento della situazione di coabitazione con l'intenzionalità di mantenere il focus sulla relazione affettiva ed educativa nei confronti dei figli (…)”.
Pertanto, per le ragioni sopra indicate si ritiene di confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna, che pertanto resta assegnata alla madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sè.
Quanto al diritto di visita si dispone che il padre possa sentire i figli minori tutti i giorni vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità: dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 18; durante la settimana, uno o due giorni compatibilmente con i turni riaccompagnando a scuola i bimbi la mattina seguente;
i periodi di permanenza dei figli presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal
31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 2 settimane -anche pagina 6 di 10 non consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Per ciò che afferisce al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per i figli minori fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, va confermata la somma mensile di €.500,00 (€. 250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, come riportato in dispositivo.
In ragione della collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, si statuisce che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Infine, dalla Relazione depositata dai Servizi Sociali in data 25/03/2025 non emergono criticità tali da far ravvisare la necessità di rinnovare l'incarico ad esercitare un'attività di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, demandando però, ai genitori, come da indicazione dei Servizi “la necessità di supervisionare l'evoluzione dello sviluppo linguistico in particolare nei confronti di in previsione Per_2
dell'ingresso alla scuola primaria. Considerato anche quanto emerso dal confronto con le insegnanti, si è consigliato ai genitori, incontrati per la restituzione della relazione in data 24 marzo, l'accesso presso il Servizio di neuropsichiatria per un approfondimento delle condizioni di salute di entrambi i bambini. In questa sede, i genitori hanno informato di aver già accordato un piano didattico personalizzato per pur segnalando alcune criticità in ambito scolastico motivo per cui si sono Per_1
riservati di valutare l'indicazione di accesso nel Servizio di Npia”.
Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di pagina 7 di 10 comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.
Nulla per spese, in assenza di domanda da parte della ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
BOUZID - TUNISIA il 23/03/1990) e nato a Controparte_1
MHAMDIA - TUNISIA il 23/08/1989) che hanno contratto matrimonio in data
08/05/2013 in TUNISIA nel Distretto di Bir El Hafey;
3. affida i figli minori della coppia nato in Tunisia in [...] Persona_1
27/10/2016 e nato in Tunisia in data [...] ad [...] i Persona_2 genitori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé.
4. colloca i figli minori presso la madre;
5. assegna la casa familiare sita in VIGNOLA (MO), via Barella n. 11 alla madre, unitamente ai relativi arredi;
6. dispone che il padre possa sentire i figli minori tutti i giorni vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità: dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 18; durante la settimana, uno o due giorni compatibilmente con i turni riaccompagnando a scuola i bimbi la mattina seguente;
i periodi di permanenza dei figli presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1);
pagina 8 di 10 tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine, 2 settimane -anche non consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
7. obbliga a versare a euro 500,00 Controparte_1 Parte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro
250,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti pagina 9 di 10 attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
9. spese al definitivo;
10. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
21/05/2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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