Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 673/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, (c.f. , con il patrocinio dell'Avv. MARTINELLI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 20/02/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio n data 08/09/2020; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 07/05/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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“1) il figlio è collocato in maniera prevalente presso la madre ed è affidato in Persona_1
maniera condivisa a entrambi i genitori affinché mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e riceva cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
2) Nell'eventualità che i genitori non concordino sulle decisioni genitoriali gli stessi sottoporranno il problema a un mediatore familiare e, solo in caso di esito negativo di tale processo, all'Autorità
Giudiziaria. La presente diposizione non trova applicazione nel caso in cui appaia opportuna un'immediata azione giudiziaria per ragioni d'urgenza.
3) incontrerà il figlio e lo terrà presso di sé secondo il seguente calendario: CP_1
-a week end alternati, dal venerdì pomeriggio dal termine del dopo scuola, approssimativamente alle ore 16:00 sino alla domenica prima di cena, rispettivamente prelevandolo e accompagnandolo all'asilo/scuola e/o attività extrascolastiche e riportandolo presso l'abitazione della madre al termine del periodo di frequentazione;
-durante la settimana dal martedì pomeriggio dalle ore 16:00 sino al giovedì mattina, sempre prelevando e accompagnando ES all'asilo/scuola e/o attività extrascolastiche o prelevandolo e riportandolo presso l'abitazione della madre al termine del periodo di frequentazione qualora la scuola o l'asilo fossero chiusi;
-durante le vacanze scolastiche pasquali, per tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e per sette giorni consecutivi;
-durante le vacanze scolastiche natalizie, dedicando il giorno della Vigilia e del Natale a ciascuno dei genitori, ad anni alterni dalla mattina del 25 dicembre al pomeriggio 31/12 e dal pomeriggio del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio salvo che, per impegni lavorativi dei genitori da comunicarsi con congruo anticipo, le predette date debbano essere modificate di comune accordo, pur mantenendo comunque, per quanto possibile, la consecutività giornaliera rispettivamente per tre e sette giorni;
-durante il periodo delle vacanze estive, per due settimane, anche consecutive, in periodi da determinarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 2 di 5 -durante le festività infrasettimanali e gli altri ponti previsti dal calendario scolastico (ad esempio ponte di Ognissanti, 8 dicembre, Santo Patrono ecc.), ES resterà una volta con la madre e la volta successiva con il padre.
4) Ogni genitore sarà responsabile per ogni eventuale cambio di programma richiesto con anticipo inferiore a 7 giorni e sopporterà i relativi maggiori costi prudenzialmente calcolati in €50,00 al giorno quali spese, da ritenersi già approvate, per attività di baby-sitter.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
5) Ciascun genitore per il tempo che avrà ES presso di sé dovrà mantenere attivo un contatto telefonico raggiungibile dall'altro genitore e, in particolare, il genitore presso cui ES non si trova avrà diritto di sentire ES due volte al giorno, di cui almeno una tramite videochiamata, salvo concreta impossibilità del momento (es. linea internet assente).
6) Allorché ES compirà 14 anni, il Padre acquisterà per lui uno smartphone in modo che possa procedere a contattare i genitori direttamente: su tale dispositivo elettronico, così come su ogni altro futuro strumento informatico di ES quali tablet o computer, dovrà essere installato un software di “parental control”.
7) I genitori possono selezionare individualmente e autonomamente le persone che si prenderanno cura del figlio in caso di loro assenza, previa comunicazione all'altro genitore e salva opposizione di quest'ultimo, che non potrà essere proposta in relazione ai nonni e agli zii di ES.
8) Ogni genitore deve offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura del figlio prima di ricorrere ad altre figure di sostegno di cui al precedente punto 7 per un periodo continuativo superiore a 8 ore, sempre escluso il caso in cui tale sostegno sia affidato ai nonni agli zii di ES.
9) A titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio, verserà a CP_1 [...]
la somma mensile complessiva di €750,00 (settecentoinquanta/00), mediante bonifico Parte_1
bancario sulle coordinate bancarie di a lui già note. Tale importo verrà aggiornato Parte_1 dell'incremento Istat a far tempo dal secondo anno.
10) Le spese di carattere straordinario saranno interamente a carico del Padre e così da CP_1
intendersi quelle identificate come dal protocollo del Tribunale di Modena di seguito riportato:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti “a pagina 3 di 5 pagamento” anche erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) la retta del centro ricreativo estivo preescelto;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
d) la scelta e l'identificazione del centro ricreativo estivo più adatto.
11) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
12) Il rimborso al genitore che ha anticipato le spese e che ha fornito idonea documentazione è dovuto entro i primi cinque giorni del mese successivo all'esibizione; sono fatti salvi preventivi accordi specifici per tempistiche diverse di rimborso.
13) I ricorrenti convengono espressamente che le spese di abbigliamento non danno luogo a spesa di carattere straordinario.
14) I genitori acconsentono che le fotografie di ES vengano pubblicate sui rispettivi social- network.
15) I genitori acconsentono oggi e si impegnano ad acconsentire in futuro che ES frequenti i membri della famiglia allargata intesta quali eventuali nuovi conviventi o coniugi dei genitori medesimi e i rispettivi rami genitoriali e parentali purchè ne venga data comunicazione con congruo anticipo non inferiore a 48 ore e purché a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, ecc.), salvo non sussistano giustificati motivi manifestati con motivato dissenso, sempre per iscritto nel predetto termine;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla frequentazione.”.
pagina 4 di 5 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 CP_1
(FC) il 30/08/1980
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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