Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1220
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione protratta per sei mesi

    Il Tribunale rileva che ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 11/10/2016, innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N. 4731/2016, omologata con decreto del 20/10/2016.

  • Accolto
    Esclusione della ricostituzione della comunione materiale e spirituale

    Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Separazione di fatto e rinuncia all'assegno divorzile

    Ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: 1) Le parti vivranno - come già in effetti vivono - separate con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Entrambe le parti dichiarano di avere redditi e patrimoni propri più che adeguati a consentire loro sia di essere economicamente indipendenti sia di avere una vita libera e dignitosa e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno divorzile.

  • Accolto
    Spese legali

    3) Le spese legali della presente procedura, ivi comprese quelle vive, saranno a carico esclusivo della sig.ra Pt_1.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1220
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1220
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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