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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2862/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Giovanna Calia;
Parte_1
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Simona Irene Controparte_1
Valentino;
- CONVENUTA– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 07.03.2024 al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con il Controparte_1
05.07.1993 in Cassano delle Murge e, a fondamento della sua domanda, deduceva che: Per_
• dal loro matrimonio erano nate le figlie gemelle e in data 30.07.2000; Per_1
• il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 4507/2022 del 29.11.2022, passata in giudicato, aveva pronunciato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva di non porsi a suo carico né un assegno divorzile né un contributo al mantenimento della prole o, in subordine, nella misura di € 100,00 mensili per la moglie e di € 200,00 mensili per la prole. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, un assegno divorzile di € 800,00 mensili ed un contributo al mantenimento per la figlia nella misura di Per_1
€200, oltre alll'80% delle spese straordinarie ed alla sua quota del TFR. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 20.09.2024, il Giudice con ordinanza del 24.09.2024 confermava le statuizioni separative, fatta eccezione per il contributo al mantenimento Per_ della figlia che veniva revocato a decorrere dal mese di marzo 2024. Infine, all'udienza figurata del 28.05.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 22.05.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 20.03.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza parziale di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano delle Murge, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 05.07.1993 in Cassano delle Murge da e trascritto al n. Parte_1 Controparte_1
33, P. II, serie A, anno 1993;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 22.05.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2862/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Giovanna Calia;
Parte_1
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Simona Irene Controparte_1
Valentino;
- CONVENUTA– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 07.03.2024 al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con il Controparte_1
05.07.1993 in Cassano delle Murge e, a fondamento della sua domanda, deduceva che: Per_
• dal loro matrimonio erano nate le figlie gemelle e in data 30.07.2000; Per_1
• il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 4507/2022 del 29.11.2022, passata in giudicato, aveva pronunciato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva di non porsi a suo carico né un assegno divorzile né un contributo al mantenimento della prole o, in subordine, nella misura di € 100,00 mensili per la moglie e di € 200,00 mensili per la prole. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, un assegno divorzile di € 800,00 mensili ed un contributo al mantenimento per la figlia nella misura di Per_1
€200, oltre alll'80% delle spese straordinarie ed alla sua quota del TFR. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 20.09.2024, il Giudice con ordinanza del 24.09.2024 confermava le statuizioni separative, fatta eccezione per il contributo al mantenimento Per_ della figlia che veniva revocato a decorrere dal mese di marzo 2024. Infine, all'udienza figurata del 28.05.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 22.05.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 20.03.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza parziale di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassano delle Murge, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 05.07.1993 in Cassano delle Murge da e trascritto al n. Parte_1 Controparte_1
33, P. II, serie A, anno 1993;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 22.05.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 3 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato