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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. UC NA Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. NE IE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 67 / 2025, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 67-1/ / 2025 instaurato su ricorso di:
Parte_1
con l'avv. Antonio Schiavone;
RICORRENTE
per l'apertura della liquidazione giudiziale di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace;
TO
in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 4 Il ricorso merita accoglimento.
La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.
In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:
a) l'inadempimento nei confronti dell'odierna ricorrente, vantante un credito d'origine bancaria per oltre 140 mila euro residui, portato in decreto ingiuntivo definitivo, ex art. 647 c.p.c. (doc. 2 ricorrente) e non integralmente estinto a seguito di procedura esecutiva immobiliare instaurata contro soggetti coobbligati;
b) i reiterati inadempimenti a debiti tributari, con atti di riscossione coattiva emessi sin dal 2013 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro
65.137,90 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle
), premendosi annotare come la debitrice abbia omesso di Controparte_2
versare, negli ultimi anni, il diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio, avente natura di tributo, là dove la particolare esiguità
dell'importo annualmente dovuto (nell'ordine dei 150 euro) è chiaro segno della gravità dello stato di insolvenza;
c) l'omesso deposito dei bilanci relativi agli anni 2010 e successivi.
Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i...
P.Q.M.
pag. 2 di 4 Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di e Controparte_1
conseguentemente:
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. NE IE;
b) nomina curatore Persona_1
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 12.03.2026, alle ore 11.20, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 15/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NE IE UC NA
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. UC NA Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. NE IE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 67 / 2025, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 67-1/ / 2025 instaurato su ricorso di:
Parte_1
con l'avv. Antonio Schiavone;
RICORRENTE
per l'apertura della liquidazione giudiziale di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace;
TO
in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 4 Il ricorso merita accoglimento.
La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.
In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:
a) l'inadempimento nei confronti dell'odierna ricorrente, vantante un credito d'origine bancaria per oltre 140 mila euro residui, portato in decreto ingiuntivo definitivo, ex art. 647 c.p.c. (doc. 2 ricorrente) e non integralmente estinto a seguito di procedura esecutiva immobiliare instaurata contro soggetti coobbligati;
b) i reiterati inadempimenti a debiti tributari, con atti di riscossione coattiva emessi sin dal 2013 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro
65.137,90 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle
), premendosi annotare come la debitrice abbia omesso di Controparte_2
versare, negli ultimi anni, il diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio, avente natura di tributo, là dove la particolare esiguità
dell'importo annualmente dovuto (nell'ordine dei 150 euro) è chiaro segno della gravità dello stato di insolvenza;
c) l'omesso deposito dei bilanci relativi agli anni 2010 e successivi.
Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i...
P.Q.M.
pag. 2 di 4 Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di e Controparte_1
conseguentemente:
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. NE IE;
b) nomina curatore Persona_1
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 12.03.2026, alle ore 11.20, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 15/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NE IE UC NA
pag. 4 di 4