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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/08/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 541/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 541/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , n. 15/01/1969, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, parte rappresentata e difesa dagli Avv. FAGGIOTTO FRANCESCA
[...] ( , DETTI NICOLA ( ), come da procura a C.F._2 C.F._3 margine di/in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in via della Fonte Veneziana 10 Arezzo - parte attrice - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del c.p.c. : “Nel merito: - accertare e di- chiarare la responsabilità solidale tra , già condannato in via definitiva, e gli istituti Parte_3 religiosi , in persona del l.r.p.t. dell'ufficio del Vescovo, Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., per danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre a spese come Controparte_2 accertati e definiti con la Sentenza resa dalla Corte di Cassazione 21.02.19 e per l'effetto - condannare
[...]
e gli istituti religiosi , in persona del l.r.p.t. dell'ufficio del Vescovo, Parte_3 Parte_4
in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcito- Controparte_2 rio, in favore di e , jure proprio e jure hereditatis, del danno non Parte_1 Parte_2 patrimoniale (perdita parentale) nella misura di € 504750 in favore di ed € 489607,5 Parte_2 in favore di , o alle diverse somme che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi Parte_1 di mora e rivalutazione monetaria dalla data della Sentenza resa dalla Corte di Cassazione 21.02.19 sino al saldo nella misura prevista per legge anche in relazione alla rivalutazione ISTAT;
- condannare
[...]
e gli istituti religiosi , in persona del l.r.p.t. dell'ufficio del Vescovo, CP_3 Parte_4 [...]
in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese legali per la Controparte_2 costituzione di parte civile di Parte attrice liquidate nella misura di € 4212 (primo grado), € 2400 (secondo
1 grado) ed € 5000 (Cassazione), e così in totale € 116120 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Con vittoria di spese di causa rifuse in favore dei difensori antistatari”
- Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tem-
[...] pore, parte rappresentata e difesa dagli Avv. Françoise Marie Plantade ( ), Lucilla Bacci ( ) e Cristiano Locci CodiceFiscale_4 C.F._5
( ), presso il cui studio elegge domicilio in Arezzo, Borgo S. Croce C.F._6
n. 42, - parte convenuta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“1. In via preliminare a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_5
(omissis), in quanto Ente autonomo dotato di p.g. e del tutto estraneo alla procedura
[...] di nomina di DR quale Sacerdote, stante, peraltro, l'appartenenza di quest'ultimo alla Comunità R_ Autonoma dei Canonici Premostratensi di Kinshasa, in Congo;
b) estromettere, per l'effetto, l'
[...]
(omissis), dal presente giudizio;
2. In limine Controparte_5 litis;
a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2947 cc, l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento dei danni iure proprio fatto valere dagli odierni attori;
b) rigettare, per l'effetto, le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto ed allo stato non provate;
3. In via principale a) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte formulate da parte attrice non sussi- stendo, ex art 2049 cc, qualsiasi rapporto di occasionalità necessaria tra le funzioni religiose esercitare dal Sig. ed il fatto illecito dello stesso ed il danno, in quanto la condotta illecita dal Persona_2 medesimo tenuta è stata del tutto avulsa dai compiti clericali allo stesso affidati dalla
[...]
che lo ha designato sacerdote presso la;
b) rigettare, per Controparte_6 Parte_5 l'effetto, le domande tutte proposte dagli attori nei confronti dell' Controparte_7
(omissi);
4. In via subordinata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento,
[...] anche parziale, della domanda di parte attrice dichiarare tenuti, in via esclusiva e/o solidale, la
[...]
in persona del Vescovo p.t. ed il sig. , al risarcimento Controparte_6 Persona_3 di tutti i danni patiti dagli attori, avendo la Diocesi disposto la designazione del Sig. Persona_2 quale sacerdote presso la Comunità di Ca' nonché il suo successivo trasferimento. 5. (omissis) 6. Parte_5 In ordine alle spese di giudizio: a) con vittoria di spese di lite come per legge”
- , in persona del suo le- Controparte_1 gale rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Scognamiglio ( ), come da procura a margine di comparsa di co- C.F._7 stituzione e risposta, con domicilio eletto presso il studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “a) previa ogni opportuna declara- toria in punto di carenza di legittimazione passiva della , con conse- Controparte_6 guente estromissione dal processo, dichiarare inammissibile la domanda avversaria formulata nei confronti della Diocesi qui convenuta o comunque rigettarla, perché infondata in ogni sua parte;
b) con vittoria di spese”
E
- ( ) Persona_2 C.F._8
- parte convenuta contumace -
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
2
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_6 Parte_7
, in qualità di marito e figlio di , convenivano in giudizio
[...] Persona_4 [...]
, la e l' CP_8 Controparte_1 Controparte_5
chiedendone la condanna, in via solidale, al risarcimento integrale dei
[...] danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito dell'omicidio della loro congiunta, verificatosi in data 01.05-24.07.214. La vicenda fattuale posta a fondamento della domanda risarcitoria concerne il tragico evento della scomparsa di , avvenuta in Persona_4 località Ca' Raffaello (AR) nella suddetta data, e il successivo accertamento, in sede penale, della sua morte per mano di , conosciuto come DR . Persona_2 R_
Quest'ultimo è stato ritenuto colpevole, nei tre gradi di giudizio (Corte d'Assise di Arezzo,
Corte d'Appello di Firenze e Corte di Cassazione), dei reati di omicidio e soppressione di cadavere, non essendo mai stato rinvenuto il corpo della vittima. Oltre alla responsabilità dell' autore materiale del fatto, gli attori invocano la responsabilità indiretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sia della , in quanto ente nel Controparte_1 cui ambito territoriale DR esercitava la funzione pastorale, sia dell' R_ [...]
quale istituzione religiosa cui l' apparteneva, so- Controparte_9 Pt_3 stenendo che entrambi gli enti convenuti esercitassero su di lui poteri di direzione e controllo,
e che sussistesse nesso di occasionalità necessaria tra l'incarico pastorale rivestito e il fatto illecito commesso. In particolare, secondo gli attori l'attività sacerdotale esercitata da DR
presso la parrocchia di avrebbe costituito il contesto che aveva reso R_ Parte_5 possibile o agevolato la commissione del delitto, determinando così la responsabilità solidale degli enti convenuti, quali preponenti, per fatto illecito del preposto.
Nel costituirsi in giudizio, l' Controparte_5
con sede in Roma – eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittima-
[...] zione passiva, in quanto l non era mai stato membro della Casa Generalizia romana, Pt_3
3 bensì apparteneva alla comunità, autonoma, indipendente e non gestita centralmente, dell'
Ordine con sede a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo). L'Istituto sostiene altresì che l'assegnazione – e, poi, il trasferimento - del religioso alla parrocchia di Parte_5 fosse avvenuta direttamente ad opera della Diocesi di Arezzo, d'intesa con la comunità con- golese, senza alcun coinvolgimento della . Nega pertanto l'esistenza di un Controparte_4 rapporto di preposizione rilevante ai sensi dell'art. 2049 c.c., oltre alla sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, in quanto l'omicidio sarebbe stato determinato da motivazioni personali, del tutto estranee all'attività pastorale svolta dall'autore del reato. In via subordi- nata, l'Istituto contesta l' entità del danno non patrimoniale richiesto, rilevando l'insussi- stenza di un pregiudizio risarcibile in re ipsa, nonché l'inammissibilità della richiesta di re- fusione delle spese legali sostenute in sede penale, da porre, eventualmente, esclusivamente a carico del condannato.
Si costituisce in giudizio anche la , ecce- Controparte_1 pendo in rito il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando l' opponibilità del giudicato costituito dalle sentenze penali. Contesta nel merito l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità oggettiva indiretta sancito dall'art. 2049 c.c., sub specie l' esistenza di un rapporto di preposizione – sconosciuto al Diritto Canonico - tra l'ente dioce- sano e l' membro di Ordine religioso autonomo nei cui confronti non esisteva alcuna Pt_3 convenzione formale: il Vescovo, pertanto, non esercitava alcun potere institorio di controllo diretto o continuativo sulle attività personali del religioso;
né vi era alcun profilo utilitaristico all'interno delle relazioni gerarchiche della Chiesa. La Diocesi sottolinea, altresì, che i reli- giosi dell'Ordine erano stati temporaneamente assegnati alla parrocchia di “in Parte_5 prova” e che già nel gennaio-febbraio 2014 – dunque, mesi prima dell'evento delittuoso – il
Vescovo ne aveva richiesto formalmente all' Ordine il ritiro, a seguito di segnalazioni rice- vute in merito alla loro inadeguatezza pastorale e personale. In via subordinata, la CP_1 eccepisce l'indeterminatezza delle domande risarcitorie e, comunque, la loro manifesta spro- porzione rispetto ai parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento.
Il convenuto , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Persona_2 costituito, risultando detenuto presso la . Controparte_10
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di testi;
è altresì disposta CTU medico-legale nelle persone del Dott. e sul Persona_5 Persona_6
4 seguente quesito: “Dispone CTU medico legale volta a stabilire l'entità del pregiudizio non patrimoniale subito e sofferto dalle ricorrenti, quale conseguenza dei fatti per cui è causa, sotto ogni profilo e nell'ambito delle voci di danno cd. da perdita del rapporto parentale, ed anche dal punto di vista psicologico e morale, con indicazione dell'ammontare dello stesso al bene-salute, suscettibile di personalizzazione ove ne ricorressero i presupposti”.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi con modalità di trat- tazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e delle eventuali repliche.
* * *
SULLA VICENDA FATTUALE: LA CONDANNA DI
[...]
Parte_8
Occorre, in via preliminare, ripercorrere la vicenda fattuale che ha condotto all'in- staurazione del presente giudizio.
Con Sentenza emessa in primo grado il 24.10.2016, la Corte di Assise di Arezzo ha affermato la responsabilità penale di in relazione ai reati di omicidio Persona_2
e soppressione di cadavere in danno di , fatti avvenuti in luogo impreci- Persona_4 sato, in un arco temporale compreso tra il 01.05.14 e il 24.07.2014.
La responsabilità dell'imputato è stata confermata anche dalla Corte di Assise d'Ap- pello di Firenze con Sentenza del 14.12.2017 e, definitivamente, dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 21731/2019 del 20.02.2019.
L'art. 651 c.p.p. stabilisce che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata
a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile
o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condan- nato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale” (Cass. pen., n. 2426/2024).
5 In adesione a un consolidato indirizzo interpretativo, e in applicazione del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, il Giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato è tenuto a un autonomo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle valutazioni né alle qualificazioni operate dal Giudice penale (Cass., Ord. n. 12164/2021).
***
SULLA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI
[...]
CP_8
Gli odierni attori, rispettivamente marito e figlio della vittima, agiscono in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del ristoro del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico e di danno da perdita del rapporto parentale.
Risultano pacifici e non oggetto contestati i rapporti di parentela allegati tra gli attori e la vittima.
Il fatto illecito, costituito dall'uccisione del congiunto, dà luogo a un danno non pa- trimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, qualora colpisca sog- getti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà familiare che connota la vita della fami- glia nucleare (Cass. n. 4253/2012).
Del resto, l'uccisione di una persona fa presumere di per sé, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una sofferenza in capo ai familiari della vittima, a nulla rilevando l'eventuale assenza di convivenza tra gli stessi – peraltro, nella specie pacifica — circostanze che potrebbero al più essere considerate ai fini della determinazione del quantum debeatur. In tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che tra vittima e superstite vi fosse indifferenza o ostilità,
e che pertanto la morte della prima non abbia cagionato alcun pregiudizio di natura non patrimoniale al secondo (Cass. n. 22397/2022).
6 Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provato il danno da perdita del rapporto parentale in capo al marito e figlio della vittima.
***
SULL'ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLLEVATA
DALL'ISTITUTO RELIGIOSO DEI CANONICI REGOLARI PREMOSTRATENSI E
DALLA DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO
Pertanto, alla luce del giudicato penale che ha accertato la responsabilità di
[...]
per la morte di , occorre procedere, in via del tutto pre- Persona_2 Persona_4 liminare, all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dall'Isti- tuto religioso dei Canonici Regolari Premostratensi sia dalla CP_1 Parte_9
.
[...]
Il presupposto processuale (o presupposto dell'azione) consistente nella legittima- zione ad agire consiste nella semplice coincidenza - a livello, ovviamente, di (e cioè dal mero punto di vista della) affermazione dei fatti come allegati dall'attore e non a livello di prova
(aspetto quest'ultimo attinente invece il merito della controversia) - tra il soggetto nei cui confronti è proposta la domanda (convenuto) ed il titolare passivo affermato del diritto fatto valere in giudizio. Si fonda esclusivamente sulla mera prospettazione di titolarità delle posi- zioni giuridiche (diritti, ma anche interessi, poteri, status ecc) dedotta in giudizio
In altre parole, è necessario – oltre che sufficiente - che la domanda giudiziale sia rivolta contro il soggetto - per ciò stesso convenuto - il quale sia anche, nella prospettazione da egli stesso offerta, titolare passivo (debitore inadempiente o danneggiante, secondo che l' azione proposta sia di tipo contrattuale o extracontrattuale) del diritto che viene azionato e, quindi, dell' azione proposta.
Naturalmente non è sufficiente che tale coincidenza risulti ad un mero confronto for- male. Occorre infatti che tale corrispondenza risulti astrattamente sostenibile, sulla base della normativa applicabile al caso concreto per cui è causa;
7 In assenza della legittimazione passiva, a prescindere dall'accertamento della verità dei fatti affermati a sostegno dell'azione, in ogni caso l'ipotetica pretesa fatta valere non ri- sulterebbe esercitata contro colui nei cui confronti si agisce. Pertanto, il Giudice dovrebbe fermarsi ad una pronuncia di rigetto in rito, conseguente all'accertamento della inesistenza del presupposto processuale - ossia del difetto di azione per difetto di legittimazione o tito- larità (passiva) della stessa - senza poter scendere all'esame del merito (cioè della fonda- tezza) della domanda. (Cass., 20/11/03 n. 17606; Cass., 19/07/02 n. 10574).
Tale corrispondenza sussiste evidentemente nella fattispecie oggetto di esame, nella quale gli attori hanno convenuto il soggetto che, secondo la prospettazione delle circostanze da essi offerta, avrebbero concorso a cagionare l'evento dannoso.
***
Ciò premesso, preme tuttavia richiamare la recente Sentenza della Corte di Cassa- zione S.U. 16/02/2016 n. 2951, la quale ha chiarito la differenza tra titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico e la legittimazione ad agire. L'intervento delle Sezioni Unite era stato sollecitato a causa del contrasto presente in giurisprudenza in merito alla contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio. In base a quando affermato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare” ed è, quindi, un elemento costitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”. La Corte, fissando al- cune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, pro- spettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Enuncia dunque il seguente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese in- compatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
8 Pertanto, la legittimazione a stare in giudizio – intesa come corrispondenza tra i sog- getti evocati in giudizio e quelli indicati dalla legge come titolari del potere di agire o di essere convenuti – costituisce questione distinta e preliminare rispetto alla fondatezza della domanda, la quale attiene invece alla prova dell'effettiva titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere.
Mentre la carenza di legittimazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la titolarità del diritto rappresenta un elemento costitutivo della pretesa, e come tale grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 2697
c.c.. La difesa del convenuto può limitarsi a contestare detta titolarità, trattandosi di una mera difesa e non di un'eccezione in senso tecnico, sempre proponibile e scrutinabile d'ufficio
(Cass., SU, 2951/16: «la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posi- zione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa, in quanto elemento costitu- tivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione”).
Nel caso di specie gli attori, sulla base della narrazione dei fatti offerta in giudizio, chiedono la condanna degli enti ecclesiastici convenuti, assumendone la responsabilità soli- dale, sia a titolo diretto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia a titolo indiretto, ex art. 2049 c.c.
Ebbene, deve ritenersi che i predetti enti ecclesiastici, dotati di personalità giuridica in quanto riconosciuti nell'Ordinamento civile in conformità alla L. n. 222/1985 (“disposi- zioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”), siano legittimamente evocati in giudizio, cioè sono titolari passivi dell'azione: ciò risulta, da un lato, dal documento n. 1 depositato in atti dall' Controparte_5
e, dall'altro, dalla G.U. n. 287 dell'11.12.1986, nella quale si dà atto che la
[...]
ha ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civil- Controparte_1 mente riconosciuto, in forza del D.M. 20.11.1986 del Ministero dell'Interno.
Pertanto, entrambi gli enti convenuti sono stati correttamente individuati dagli attori quali titolari passivi, in relazione al titolo di responsabilità dedotto in giudizio.
9 ***
SULLA RESPONSABILITÀ DELL' Controparte_11
DELLA
[...] Controparte_12
[...]
Ciò premesso, le domande proposte nei loro confronti non possono, tuttavia, essere accolte nel merito.
Deve preliminarmente escludersi la responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., invocata dagli attori, non sussistendo un rapporto di immedesimazione organica tra il sacerdote e la
Diocesi, né, tantomeno, con l'Istituto religioso.
Difetta infatti, in capo al sacerdote, la qualifica di “organo” dell'ente, intesa come la persona dotata del potere di compiere atti giuridici vincolanti per l'organizzazione. Poiché gli organi e le loro competenze sono individuati dalle norme organizzative interne dell'ente, non si rinvengono nel diritto canonico disposizioni che attribuiscano al parroco poteri e fun- zioni tali da poterne configurare la qualifica di organo dell'ente stesso.
***
Gli attori hanno inoltre invocato la responsabilità degli enti ecclesiastici ai sensi dell'art. 2049 c.c., che disciplina la responsabilità del committente per il fatto del preposto.
Tale forma speciale di responsabilità extracontrattuale ha natura oggettiva ed è fina- lizzata ad allocare il rischio dell'attività: impone al preponente di internalizzare il costo del danno come onere connesso all'organizzazione produttiva, incentivando l'adozione di cau- tele e strumenti assicurativi.
Si tratta, infatti, di una responsabilità che si fonda sulla funzione preventiva e redi- stributiva della responsabilità civile: il preponente risponde in modo automatico del fatto illecito del preposto, a prescindere dalla propria colpa (culpa in eligendo aut in vigilando), e senza possibilità di prova liberatoria.
10 Tale impianto teorico è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato il fondamento della norma nella teoria del rischio d'impresa, secondo il principio cuius commoda, eius et incommoda.
Perché possa applicarsi l'art. 2049 c.c., devono ricorrere tre condizioni:
- il fatto illecito del preposto, rilevante sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo
(Cass. n. 29448/2024). Può trattarsi anche di atto doloso o per fini personali, purché sussista un nesso funzionale con l'attività affidatagli (Cass. n. 2851/2025);
- un rapporto di preposizione (o institorio), anche di fatto e non subordinato, tra il committente e l'autore del fatto, se questi agisce nell'interesse e sotto la direzione del preponente (Cass. ord. n. 1107/2021; Cass. n. 8531/1992; Cass. n. 8668/1991);
- un nesso di occasionalità necessaria, cioè un legame funzionale tra le mansioni attri- buite al preposto e la condotta illecita.
Con particolare riguardo a quest'ultimo elemento, è noto che la Giurisprudenza ha sviluppato il concetto di occasionalità necessaria soprattutto con riferimento al “preponente pubblico”, ossia lo Stato o altro ente pubblico, affermando che la responsabilità sussiste an- che quando il dipendente abbia agito per fini personali, purché la funzione pubblica eserci- tata abbia agevolato, reso possibile o comunque determinato la condotta illecita (Cass., S.U.,
n. 13246/2019).
Per altra efficace definizione, può dirsi ricorrere nesso di occasionalità necessaria solo quando i c.d. domestici e commessi perseguano, con il comportamento illecito, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente;
mentre lo stesso nesso mansioni/danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del danno (Cass., n. 12939 del 2007;
Cass., n. 22343 del 2006; Cass., 04.06.2007, n. 12939:“l'art. 2049 c.c., disciplinando la responsabi- lità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'e- sercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il com- portamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del pa- drone o committente”).
11 Ne deriva che il danno deve essere arrecato dai domestici/commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate, e che la nozione di preposizione si realizza e perfeziona nei suoi termini concreti, soltanto nei confini segnati dall'altra correlativa di esercizio delle in- combenze. Il preposto conserva, al di fuori delle proprie incombenze, piena libertà di agire e, come tale può incorrere in responsabilità per fatti dannosi del tutto estranei al vincolo.
Ebbene, tale impostazione non può trovare applicazione nel caso di specie. Gli enti ecclesiastici, pur dotati di personalità giuridica, non sono enti pubblici, né l'organizzazione ecclesiastica è assimilabile a quella amministrativa dello Stato ai fini della responsabilità per fatto altrui. Non è configurabile, in capo a tali enti, un rapporto di immedesimazione orga- nica, e comunque, anche prescindendo dalla natura giuridica dell'ente, il fatto illecito di omicidio ascritto ad non può considerarsi in alcun modo come sviluppo anomalo Parte_10
o degenerazione dell'esercizio delle sue funzioni pastorali.
Infatti, secondo il principio di causalità adeguata, devono ritenersi imputabili solo quegli eventi che costituiscono, secondo l'id quod plerumque accidit, lo sviluppo normale e prevedibile di una data sequenza causale.
Nel caso in esame, nulla è emerso — né allegato né provato — circa un nesso causale tra la funzione di parroco svolta dall' e la commissione del delitto. La difesa delle Pt_3 attrici non ha indicato in che modo l'attività ecclesiastica svolta dal convenuto abbia deter- minato, agevolato o reso possibile il delitto, né ha fornito elementi idonei a integrare una relazione di occasionalità necessaria tra l'attività pastorale e l'evento lesivo.
Anzi, quanto emerge dalla Sentenza di primo grado della Corte di Assise di Arezzo smentisce tale nesso (cfr. pp. 126 e ss.): “prima e dopo del maggio 2014, non erano arrivate, in
Diocesi, lamentele da parte della comunità locale su queste presenze (id est, la comunità mona- stica dei monaci premostratensi giunti a ) fatta eccezione per una missiva che Parte_5
una donna abituata ad una fede tradizionale, aveva scritto al Vescovo e al Persona_7
Vicario, segnalando [e] dette anomalie nella pratica religiosa, e soprattutto riportando le dicerie del paese, che volevano innamorata di DR , con necessità di spostarlo quanto Per_4 R_ prima. Le cose cambiarono allorquando DR venne ad essere indagato per la scomparsa R_ di , con la necessità di convocarlo, ufficialmente, per il 13.09. […] Prima di Persona_4 questi colloqui con DR e che nascono dalla necessità di sentirlo, dopo che costui era R_ stato indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo, erano stati avviati contatti con la Comunità
12 madre dei monaci in Congo per porre fine a questa esperienza, disponendo il trasferimento di tutti
e tre i monaci della comunità a decorrere dal luglio 2014”. Per cui l' ha agito “quale privato Pt_3 per fini esclusivamente personali ed estranei all'amministrazione di appartenenza” (Cass.,
10.10.2014, n. 21408; Cass., 29.12.2011, n. 29727).
È principio consolidato che il Giudice civile, nel valutare la sussistenza dei titoli di responsabilità invocati, può utilizzare anche materiale probatorio proveniente da un diverso procedimento penale, pur tra parti diverse, purché ne dia adeguata motivazione (Cass. n.
840/2015: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”).
Nel caso di specie, gli attori non hanno assolto all'onere probatorio sul presupposto centrale dell'invocata responsabilità ex art. 2049 c.c., ossia l'esistenza di un nesso di occa- sionalità necessaria tra l'attività di parroco e l'omicidio.
Invocare la responsabilità degli enti ecclesiastici solo in ragione del ruolo religioso del colpevole equivale a configurare una responsabilità per fatto altrui in senso assoluto, non sorretta da alcun fondamento normativo, in assenza di ogni elemento concreto che colleghi l' attività pastorale alla commissione del crimine.
Pur nell'ampia interpretazione offerta dalla Giurisprudenza del concetto di “occasio- nalità necessaria”, si deve porre un limite al rischio di confonderla con la mera possibilità di verificazione del fatto, ciò che condurrebbe alla conclusione di accollare al preponente rischi imprevedibili, anomali ed in alcun modo collegati alle mansioni affidategli.
Si deve poi riconoscere che nel caso che occupa non risulta allegato, né tantomeno provato, alcun elemento da cui possa desumersi l'indispensabile collegamento funzionale o strumentale tra le incombenze e l'evento dannoso, id est che il ruolo ecclesiastico rivestito da abbia agevolato in qualsiasi modo il reato, come invece accade in altre fattispecie Pt_3
— ad esempio i noti casi di abusi su minori — in cui il contatto tra autore e vittima è reso possibile dal ruolo religioso (cfr. Trib. Co, n. 34/2016: “quanto, infine, al nesso di occasionalità necessaria fra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente, risulta evidente che il
13 ruolo di parroco del convenuto abbia di sicuro agevolato il perpetramento del reato, ed CP_13 anzi si assurto a vera e propria condicio sine qua non del contatto stesso del canonico con il minore.
L'incontro con il minore ed il suo adescamento è stato senza dubbio agevolato, se non CP_13 addirittura reso possibile, dalle mansioni che egli svolgeva presso la Parrocchia. [Il minore] infatti frequentava la parrocchia assiduamente, ivi svolgeva le funzioni di chierichetto, seguiva le attività dell'oratorio e quelle del catechismo, organizzate e dirette personalmente da [dal Parroco]”; o, in senso analogo, Trib. Bz, n. 679/2013; Cass., 6033/08; 1516/07; 19167/05; 89/02; 6756, 14096/01;
2574/99; 12417/98; 7331/97; 6506/95).
Invero, nel caso in esame, l'omicidio non è stato né agevolato né reso possibile dalle funzioni pastorali: non ha agito sfruttando la propria posizione, né vi è prova che abbia Pt_3 tratto vantaggio dalla propria funzione religiosa nell'attuazione del proposito criminoso.
Tale sfruttamento/approfittamento si sarebbe avuto nel caso in cui, ad es., il delitto fosse stato commesso a causa e quale conseguenza diretta dello svolgimento di incombenze o at- tività riservate al sacerdote – si pensi, ad es., ad un reato commesso durante e in luogo de- putato ad attività o funzione religiosa (es., confessionale).
In altre parole. La qualità di vice parroco e le attività svolte dall' presso la co- Pt_3 munità hanno, al più, agevolato la conoscenza fra lo stesso e la povera Parte_5 Pt_11
, hanno costituito occasione non necessaria per il compimento della condotta delittuosa,
[...] con finalità del tutto incoerenti con quelle proprie delle funzioni pastorali affidate al sacer- dote (Cass., n. 11816 del 2016), ma non hanno in alcun modo agevolato la commissione dell'il- lecito. Per contro, “in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli
- che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del pre- posto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse” (Cass., 05.02.2025, n. 2851).
Se è vero che, ove l' non fosse entrato in contatto con la comunità di Pt_3 Pt_12
, non avrebbe conosciuto non è possibile affermare che, ove lo stesso avesse
[...] Per_4 conosciuto la stessa in altra occasione e sotto altra veste – si persi al fatto che lo stesso, in qualità di laico, fosse stato invitato quale ospite dai frati inviati presso la comunità – per ciò stesso non si sarebbe invaghita di lui e non avrebbe intrattenuto con lui una fitta Per_4
14 corrispondenza e un rapporto personale assiduo, con le conseguenze nefaste che ne sono seguite.
Si può, d'altra parte affermare che sono state le attenzioni, complimenti e lusinghe dell' – non certo l' abito, il ministero, le incombenze o funzioni religiose – ad aver Pt_3 conquistato la fiducia e, poi, l'affetto della vittima, la quale ha iniziato a provare per l' Pt_3 un sentimento certamente forte, ma del tutto umano e non riconducibile, sotto alcun aspetto, ad una devozione del tipo di quella che può instaurarsi tra un fedele ed un'autorità religiosa.
L' abito – inteso tale termine sia in senso reale che figurato - indossato dall' così come Pt_3 le attività pastorali svolte presso la parrocchia, non hanno in alcun modo consentito all'ag- gressore di vincere particolari cautele della vittima, né di sorprenderla. L' aggressione posta in essere dall' imprevedibile ed inevitabile, ha esulato dalle funzioni svolte dal sacer- Pt_3 dote.
Per cui non corrisponde al vero il fatto che l' “si è approfittato del ruolo ricoperto Pt_3 di vice-parroco per avvicinare , facendo leva sul figlio disabile , indu- Persona_4 Pt_2 cendola ad appuntamenti regolari presso la canonica della parrocchia di Ca'Raffaello”. Ben al contrario, e a smentita di un supposto disegno criminoso volto ad “attirare” la povera Pt_11
, dal processo penale svolto è emerso che la stessa si sia avvicinata all'
[...] Per_4 Pt_3 il quale per un certo periodo ha svolto una normale attività pastorale – seppur connotata da pratiche non ortodosse, le quali ne hanno determinato l'allontanamento dalla comunità di
– ciò che ha determinato la nascita di un rapporto affettivo nei suoi confronti Parte_5
(peraltro non corrisposto dall' se non forse dal punto di vista sessuale) e gli eventi che Pt_3 ne sono seguiti.
Infine, non occorre confondere il profilo della “occasionalità necessaria” (assente nella fattispecie, per tutto quanto detto supra) con il profilo della preposizione institoria, evidentemente presente nel fatto che l' fosse preposto rispetto all'Ordine di apparte- Pt_3 nenza e alla stessa Diocesi, la cui – dell' - attività era certamente strumentale rispetto Pt_3 all' utilizzazione (e controllo) del preponente – Ordine, e Diocesi.
La correttezza dell'impostazione soprariportata è confermata da quanto evidenziato nel giudizio penale, ossia “…l'assenza di una relazione precisa tra la posizione rivestita dall' di sacerdote e l'evento dannoso, potendosi parlare al riguardo di una Persona_2 mera relazione occasionale”. Su tale decisione, la Corte - di Assise, ndr. - sulla richiesta di
15 citazione del responsabile civile avanzata dalle parti civili nei confronti della
[...]
in persona dell'Arcivescovo e della Controparte_6 Controparte_14 Controparte_15
, rilevato che dalla lettura del capo di imputazione non emerge né è stato prospettato dalle
[...] parti un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso contestato all'imputato e le man- sioni da questi esercitate, rilevato che quindi allo stato non è ammissibile la richiesta di citazione del responsabile civile formulata dalle difese delle parti civili, rigetta la richiesta di citazione del responsabile civile fornita dalle difese delle parti civili e dispone procedersi oltre” (doc. 1, pp. 7, 8,
Istituto).
***
Per tutti i motivi suesposti occorre ribadire quanto già statuito in sede di Ordinanza istruttoria in ordine all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato dalle parti attrici (cfr. memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.: “per tale motivo ex art. 210 cpc: - si chiede che l'adito Tribu- nale adito voglia ordinare alle convenute la produzione relativa alla procedura giudiziaria e/o am- ministrativa afferente ai comportamenti posti in essere da , nell'eser- Persona_8 cizio delle proprie funzioni, poiché il semplice avvertimento e/o la comunicazione non ufficiale di trasferimento in altra sede non appare un provvedimento conforme a quanto richiesto dalla norma sopra richiamata, né tantomeno dirimente rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dal sacerdote dal momento dell'insediamento sino alle prime segnalazioni. - si chiede che l'adito Tribu- nale adito voglia ordinare alle convenute la produzione del fascicolo personale relativo alla posi- zione di nella sua versione integrale e quindi anche la parte segreta con- Persona_2 servata presso gli Uffici della Curia Diocesana;
- si chiede che l'adito Tribunale adito voglia ordi- nare alle convenute la produzione della documentazione inerente allo stipendio corrisposto dall'
[...] Per_
per il sostentamento del ad;
- si chiede l'acquisizione Parte_13 Persona_2 di atti e documenti contenuti nel fascicolo del procedimento penale a carico di Parte_14
[...
”).
Requisito imprescindibile per l'ammissibilità dell'ordine di esibizione è, infatti, la certezza o almeno la plausibilità concreta dell'esistenza del documento oggetto della richie- sta. Nel caso di specie, tale esistenza risulta solo tardivamente e genericamente ipotizzata da controparte, senza alcuna allegazione o indicazione puntuale che ne supporti l'attendibilità.
L' art. 210 c.p.c. consente al giudice di ordinare l'esibizione solo con riguardo a documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia almeno assertivamente indicato il contenuto, e che siano rilevanti ai fini della decisione della controversia.
16 In difetto di tali presupposti – e in assenza di ogni seria allegazione circa la concreta esistenza e la rilevanza del documento richiesto – l'istanza delle parti attrici risulta del tutto inammissibile e deve essere conseguentemente rigettata anche in questa sede.
Il rigetto della domanda proposta nei confronti degli enti convenuti, per la mancanza del presupposto della “occasionalità necessaria” assorbe e rende inutile l'esame del profilo soggettivo della colpa (sotto forma di negligenza e/o imprudenza rispetto ad eventuali doveri di controllo e vigilanza) delle autorità ecclesiastiche convenute, per il principio della ragione più liquida.
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SUL QUANTUM DEBEATUR
Per quanto concerne la liquidazione del danno nei confronti dell'unico responsabile, ossia , occorre rammentare che, secondo l'orientamento consolidato Persona_2 della giurisprudenza di legittimità, “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liqui- dato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio per punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l' eccezionalità del caso non imponga, con adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 26300/2021).
Passando dunque alla quantificazione del quantum risarcitorio dovuto, questo Giu- dice aderisce alla (ormai non più recente) impostazione dogmatica recepita sia dalla Cassa- zione che dalla Corte Cost.. In particolare la prima (4712/08) ha definito il danno alla persona come inserito in una struttura bipolare, ovvero patrimoniale-non patrimoniale, a sua volta pentapartita nel senso che il primo si suddivide nelle forme del damnum emergens e del lucrum cessans; il secondo in danno morale, biologico e c.d. esistenziale. Non sorgono par- ticolari difficoltà interpretative quanto al primo, ma si impone qualche chiarimento in
17 relazione al secondo, anche tenuto conto della decisione a S.U. resa in esito ai quesiti rivolti alle medesime dalla sentenza sopra richiamata. La Corte Cost., n. 233/03 ha ritenuto che
“…può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimo- niale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo”. In due successive pronunce (n. 8827 e 8828/03) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razio- nalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomentazioni – nel quadro del sopracitato sistema bi- polare del danno – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell' astratta previsione normativa ogni danno di natura non patrimoniale de- rivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il danno morale soggettivo (in- teso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad accertamento medico: art. 32 Cost.), sia infine il danno (spesso definito in dottrina e Giurisprudenza esistenziale) derivante da lesione di
(altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Quindi “si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di 'danno non patrimo- niale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo”. Da ultimo, nel ribadire tale orientamento con decisione a S.U. la Corte ha precisato che “…il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”. Se dunque presupposto del danno non patrimoniale è la lesione di va- lori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, va chiarita la natura del tripartito che caratterizza il danno non patrimoniale.
a) Va anzitutto definito il danno biologico, quale conseguenza della violazione del diritto alla salute psico-fisica: esso deve essere considerato “in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (Corte Cost., n. 356/91; n. 184/86). Tale danno, nella precitata accezione, ha poi con- seguito definizione legislativa con gli artt. 38 e 139 del dlgs. N. 209 del 2005, ove al c. II viene stabilito “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
18 psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza nega- tiva sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipen- dentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Secondo la Corte
“…va ricondotto nell'ambito dell' art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa” (Cass., n. 15022/05; n. 23918/06). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c.
e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte Cost. 184/86), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
b) Si dovrà inoltre valutare la sussistenza, ricorrendo una ipotesi di illecito anche penale (come è nella specie), quale componente ulteriore nella quantificazione del danno non patrimoniale, del danno morale, inteso secondo la più recente visione della Giurispru- denza di legittimità a S.U., ovvero nel senso “…che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. La Corte ha peraltro chiarito che la nuova nozione di danno morale, quale elemento descrittivo di quello non patrimoniale complessivo va esclusa, salvo ipotesi parti- colari, allorché il danno prodotto dal reato importi lesione psico-fisica e questa sia risarcita come danno biologico come sopra inteso: in tale caso si assisterebbe infatti ad una duplica- zione del danno da reato ove la sofferenza soggettiva non assuma rilievo autonomo rispetto a quella conseguente alle lesioni. Se infatti il danno non patrimoniale da reato consegue alla lesione di un interesse già ritenuto rilevante dal legislatore con la tutela penale (come riferi- sce il Giudice di legittimità), è palese che quando il bene protetto è l'integrità fisica, come nel reato di lesioni personali, esso è già tutelato con la previsione del risarcimento del danno cd. biologico, ovvero conseguente alla lesione della suddetta integrità fisica. Ipotizzare una ulteriore e diversa sofferenza di tipo morale equivale, salvo ipotesi specifiche di particolare gravità, a dare due diversi nomi al medesimo danno e, dunque, a duplicarlo: non residua dunque spazio logico per altro tipo di danno non patrimoniale. In questo caso infatti il
19 turbamento dell'animo assume connotazione di degenerazione patologica della sofferenza la quale, da sofferenza morale, si specifica come sofferenza fisica o psichica e come tale è risarcita. Il meccanismo per superare il limite strettamente biologico del metodo tabellare è poi apprestato dal medesimo legislatore e richiamato nella sentenza delle S.U.: consiste in un possibile congruo adeguamento del conteggio tabellare alla situazione specifica (fino al
20% per la micro permanente, fino al 30% per la macropermanente).
c) Infine in ipotesi di lesione di ulteriori (rispetto al danno alla salute) ed individuati
(dall' attore) valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, ricorrerà quello che è stato definito come danno esistenziale, ma che è componente del danno non patrimoniale previsto dall'art.2059 c.c., ormai svincolato dal riferimento all'art. 185, c. II, del c.p.c, ma ricollegato necessariamente, per la riserva di legge contenuta nella norma, alla lesione di valori della persona individuati e protetti da specifiche norme della carta costituzionale (da ultimo Cass. SU 26972/08).
Ne consegue che, a tale fine, costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (ed. 2024, attualmente le più aggiornate), che tengono conto degli indici ritenuti rilevanti dalla Suprema Corte.
In ragione delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, si ritiene di poter procedere alla quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale considerando i seguenti elementi:
- età della vittima primaria e della vittima secondaria;
- convivenza tra le stesse;
- sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare;
- qualità e intensità della relazione affettiva intercorrente.
Tali parametri, aventi natura oggettiva, non sono stati oggetto di contestazioni e, in ogni caso, emergono pacificamente dagli atti prodotti in seno al presente procedimento.
Inoltre, gli attori hanno dedotto, oltre al danno da perdita del rapporto parentale, con- seguenze di tipo psichico integranti danno biologico. Su ciò si dirà diffusamente infra.
***
20 Per la liquidazione del danno si ritiene adeguato far ricorso, ai sensi dell'art. 1226
c.c., alle tabelle del Tribunale di Milano, che costituiscono parametro uniforme e consolidato per orientare la discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno alla salute.
Il danno non patrimoniale, dunque, dovrà essere liquidato in base ai valori previsti dalle Tabelle milanesi, nella loro versione più aggiornata, le quali includono nel cosiddetto
“punto base” anche la componente morale del danno.
Come affermato dalla Giurisprudenza: “ai fini della liquidazione del danno non patrimo- niale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che con- templano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato” (cfr. Cass. n. 5119/2023).
Pertanto, non vi è margine per una personalizzazione del danno biologico, salvo ipo- tesi di eccezionale gravità, nei quali l'importo è tendenzialmente aumentabile per consentire di rapportare la liquidazione al fatto concreto ed alle sue ridondanze sul modo di essere della persona in relazione all'ambiente in cui è inserito, alla sfera interrelazionale, alle utilità che ne riceveva, alla perdita di valori somato-estetici, ecc..
A tal riguardo, si dovrà operare una considerazione separata per quanto concerne le posizioni degli attori.
E' altresì opportuno ricordare che il grado di invalidità permanente espresso dai barè- mes medico-legali rappresenta una sintesi delle conseguenze ordinarie che la menomazione produce sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
Tale valutazione può tenere conto anche delle conseguenze peculiari del caso con- creto, ma solo laddove queste siano specifiche, anomale ed eccezionali rispetto alla media dei casi dello stesso grado.
Come precisato dalla Giurisprudenza: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura 'standard' del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uni- forme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
21 (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)” (Cass., Ord. n. 5865/2021). Nel merito, “in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto
a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sof- ferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. 29.09.2023, n. 27658).
Ne consegue altresì che non può essere riconosciuta un'autonoma risarcibilità del danno esistenziale, atteso che la liquidazione del danno alla salute secondo le tabelle mila- nesi è onnicomprensiva, e già considera nella valutazione sia gli aspetti biologici, sia quelli morali e dinamico-relazionali.
Come ribadito dalla Cassazione: “in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in pre- senza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appar- tenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non co- stituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
(Cass. n. 23469/2018).
Inoltre, al fine di evitare duplicazioni tra le poste risarcitorie, dovrà essere detratta dal danno biologico la quota già computata nella liquidazione del danno da perdita del rap- porto parentale, trattandosi anch'esso di danno non patrimoniale relativo alla sfera emotiva e affettiva, e non potendo essere risarcito due volte sotto diciture differenti (es. una volta come danno da perdita del rapporto e un'altra come danno morale incluso nel danno biolo- gico).
22 Per ciascun soggetto danneggiato si procederà all'elaborazione di un calcolo personaliz- zato, tenendo conto:
- dell'età anagrafica del congiunto e della vittima al momento dell'evento lesivo;
- del grado di parentela;
- della sussistenza di altri membri nel nucleo familiare primario;
- della qualità e intensità del legame affettivo.
Il calcolo verrà effettuato assumendo come punto base il valore di € 1.698,00, quantifi- cando il numero di punti in relazione all'età della vittima e del congiunto superstite e all'in- tensità della relazione affettiva, secondo il valore medio previsto dalle Tabelle milanesi.
***
SUI DANNI PATITI DA Parte_6
Per quanto concerne il rapporto tra ed il marito, odierno attore, lo Persona_4 stesso deve essere ritenuto da questo Tribunale già in crisi e molto deteriorato al momento della scomparsa della prima. Ciò non può non avere conseguenze in punto liquidazione del risarcimento.
Certamente i due coniugi si comportavano esternamente e formalmente come una qualsiasi coppia 'normale', ed erano soliti passare assieme le vacanze scolastiche estive e natalizie, nella casa di Novafeltria, via Manzoni, oltre che consumare i pasti assieme, in pizzeria o con i genitori dell'attore, che abitavano a fianco (cfr. testimonianze Tes_1 [...]
). Tes_2 Testimone_3
Tuttavia, a tale facciata non si accompagnava (più) l'espressione di una vera e propria affectio coniugalis. Ciò, a causa della perdita di un figlio in tenerissima età, ciò che aveva gettato i coniugi in una situazione di depressione e pessimismo, ed aveva contribuito al fatto che l'attore era dedito al bere e, forse, al gioco. Motivi tutti per i quali egli era spesso rim- proverato dalla moglie, a sua volta estenuata dal dover provvedere in massima parte ai biso- Part gni del figlio disabile. L'ambiente estremamente chiuso e ristretto della comunità di
23 ha contribuito alla condizione di isolamento nella quale i due coniugi si sono presto Parte_5 trovati, e ciò non ha giovato a mantenere un clima familiare sereno e caratterizzato da reci- proca fiducia.
Si aggiungano a tale situazione i problemi economici in cui versava la famiglia, cer- tamente di non poco conto considerato lo stato di disoccupazione dell'attore ed il fatto che entrambi i coniugi fossero costretti a svolgere lavori di fortuna, anche presso la parrocchia di e in favore dei frati della comunità, per poter sopravvivere. Parte_5
Infine, alcuni elementi legati ad una (presunta) relazione sentimentale dell'attore con altra donna, al suo comportamento obiettivamente ambiguo nei momenti successivi alla scomparsa della moglie – lo stesso pare non aver partecipato alle ricerche che avevano coin- volto tutti i cittadini, dopo un primo momento di sgomento - e ai sospetti da esso nutriti circa una fuga volontaria della moglie con altro uomo (pur alimentati dalla condotta depistante dell' - non possono non suscitare notevoli perplessità circa il grado di fiducia e affetto Pt_3 che lo stesso nutrisse riguardo alla (fedeltà della) moglie. Per tutti questi motivi, nel calcolo del danno parentale subito viene indicato un valore minimo nei punti di qualità/intensità della relazione.
Pertanto, considerato che il congiunto aveva 45 anni ed era marito convivente con la vittima, la quale aveva 50 anni al momento della scomparsa, e che nel nucleo familiare pri- mario erano presenti più di 3 familiari, il danno non patrimoniale di natura biologica subito da deve essere quantificato sulla base delle tabelle del Tribunale di Mi- Parte_6 lano, nell' ultima versione disponibile (anno 2024), in € 219.016,00, secondo la tabella che segue:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
24 Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 219.016,00
***
SUI DANNI PATITI DA Parte_2
Per quanto invece concerne il rapporto tra ed il figlio , lo Persona_4 Pt_2 stesso era fortissimo e di tipo simbiotico, anche a cagione delle problematiche di salute che affliggevano ed affliggono . Pt_2
Quanto alla enorme e straziante sofferenza che la morte della madre ha cagionato a quest' ultimo, sia sufficiente a questo Giudice riportare le parole del Sig. , il quale ha Pt_15 conosciuto nell' ambito della sua attività di giornalista, udito all'udienza del Pt_2
22.02.24: trascorreva la maggior parte del tempo alla finestra della casa dei nonni pa- Pt_2 terni sita in Badia Tedalda loc. Cà Raffaello, dicendo che era in attesa del ritorno della madre. Lo diceva spesso e lo vedevo con una tastiera musicale, e faceva tenerezza la sua sofferenza, perché diceva di suonare piano, così riusciva a sentire se mamma tornasse. Da maggio 2014 rife- Pt_2 riva di sentire spesso la voce della mamma in casa e di attenderne il ritorno credendo fosse andata
a fare una gita, chiedeva dov' era andata e mi proponeva pure di andare a cercarla. Ho avvertito in lui una forte sofferenza“.
Alla stessa udienza anche la zia ha riferito che, seppure il nipote Controparte_16 non parlasse mai con loro della mamma scomparsa, “stava alla finestra, come anche adesso, per vedere chi passava per la via”. Lo stesso ha riferito il nonno, all' Testimone_2 udienza del 11.04.2024: “era sempre alla finestra, non diceva nulla ma era sempre alla finestra”.
Ogni ulteriore commento appare superfluo.
Tutto quanto sopra premesso, considerato che il congiunto aveva 23 anni ed era figlio convivente con la vittima, la quale aveva 50 anni al momento della scomparsa, e che nel nucleo familiare primario erano presenti più di 3 familiari, il danno non patrimoniale di na- tura biologica subito da deve essere quantificato sulla base delle Parte_2
25 tabelle del Tribunale di Milano, nell'ultima versione disponibile (anno 2024), deve essere quantificato in € 351.990,00, secondo la tabella che segue:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 60
IMPORTO del RISARCIMENTO € 351.990,00
Entrambi gli importi di cui sopra devono ritenersi già rivalutati all'attualità, in quanto calcolati sulla base di parametri aggiornati (Tabelle Milano 2024), i quali riflettono il valore monetario attuale del danno.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi compensativi a titolo equitativo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, in misura legale dal 01.05.2024 fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.
***
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, pur sussistendo una sostanziale soccombenza degli attori in relazione alle domande proposte nei confronti delle parti convenute costituite –
[...]
e – si Controparte_17 Controparte_1 ritiene che, tenuto conto della natura della controversia, della delicatezza delle questioni giu- ridiche trattate e della peculiarità delle posizioni processuali delle parti, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi
26 dell'art. 92, c. II, c.p.c., come chiarito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018. In parti- colare, la Consulta ha precisato che: “in tema di spese giudiziali civili, il giudice, in caso di soc- combenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni”.
Quanto invece alla posizione del convenuto , deve applicarsi Persona_2 il principio generale secondo cui le spese seguono la soccombenza, in quanto, come stabilito anche dalla Giurisprudenza di legittimità, “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell' aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cass., Ord. n. 5813/2023).
Pertanto, le spese processuali degli attori devono essere poste a carico del convenuto
, e, in mancanza di notula, si provvede alla loro liquidazione sulla Persona_2 base dei parametri medi previsti per le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria-trattazione, fase decisionale), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, corrispondente all'importo complessivamente liquidato (c.d. decisum: 571.006,00). Le competenze legali vengono quindi determinate in complessivi € 29.193,00, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
A tale importo non possono aggiungersi le spese legali per la costituzione di parte civile di Parte attrice, in quanto esse sono state già liquidate nelle rispettive Sentenze di I, II grado e Cassazione, e stante l'efficacia esecutiva della sentenza penale di condanna alle spese di lite. Ex art. 541 c.p.p., “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex art 132,
c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
27
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna a pagare a € 219.016,00, oltre Persona_2 Parte_6 interessi, come da motivazione;
- Condanna a pagare a € 351.990,00, Persona_2 Parte_2 oltre interessi, come da motivazione;
- Rigetta la domanda proposta da , , nei con- Parte_6 Parte_2 fronti di , Controparte_4 Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_18
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
[...]
- Condanna alle spese di giudizio di , Persona_2 Parte_6 [...]
, per € 29.193,00 oltre accessori, come da motivazione; Controparte_19
- Compensa le spese di Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Controparte_20
Arezzo, 04.08.2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
28
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 541/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , n. 15/01/1969, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, parte rappresentata e difesa dagli Avv. FAGGIOTTO FRANCESCA
[...] ( , DETTI NICOLA ( ), come da procura a C.F._2 C.F._3 margine di/in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in via della Fonte Veneziana 10 Arezzo - parte attrice - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del c.p.c. : “Nel merito: - accertare e di- chiarare la responsabilità solidale tra , già condannato in via definitiva, e gli istituti Parte_3 religiosi , in persona del l.r.p.t. dell'ufficio del Vescovo, Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., per danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre a spese come Controparte_2 accertati e definiti con la Sentenza resa dalla Corte di Cassazione 21.02.19 e per l'effetto - condannare
[...]
e gli istituti religiosi , in persona del l.r.p.t. dell'ufficio del Vescovo, Parte_3 Parte_4
in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcito- Controparte_2 rio, in favore di e , jure proprio e jure hereditatis, del danno non Parte_1 Parte_2 patrimoniale (perdita parentale) nella misura di € 504750 in favore di ed € 489607,5 Parte_2 in favore di , o alle diverse somme che risulteranno in corso di causa, oltre agli interessi Parte_1 di mora e rivalutazione monetaria dalla data della Sentenza resa dalla Corte di Cassazione 21.02.19 sino al saldo nella misura prevista per legge anche in relazione alla rivalutazione ISTAT;
- condannare
[...]
e gli istituti religiosi , in persona del l.r.p.t. dell'ufficio del Vescovo, CP_3 Parte_4 [...]
in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese legali per la Controparte_2 costituzione di parte civile di Parte attrice liquidate nella misura di € 4212 (primo grado), € 2400 (secondo
1 grado) ed € 5000 (Cassazione), e così in totale € 116120 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Con vittoria di spese di causa rifuse in favore dei difensori antistatari”
- Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tem-
[...] pore, parte rappresentata e difesa dagli Avv. Françoise Marie Plantade ( ), Lucilla Bacci ( ) e Cristiano Locci CodiceFiscale_4 C.F._5
( ), presso il cui studio elegge domicilio in Arezzo, Borgo S. Croce C.F._6
n. 42, - parte convenuta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“1. In via preliminare a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_5
(omissis), in quanto Ente autonomo dotato di p.g. e del tutto estraneo alla procedura
[...] di nomina di DR quale Sacerdote, stante, peraltro, l'appartenenza di quest'ultimo alla Comunità R_ Autonoma dei Canonici Premostratensi di Kinshasa, in Congo;
b) estromettere, per l'effetto, l'
[...]
(omissis), dal presente giudizio;
2. In limine Controparte_5 litis;
a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2947 cc, l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento dei danni iure proprio fatto valere dagli odierni attori;
b) rigettare, per l'effetto, le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto ed allo stato non provate;
3. In via principale a) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte formulate da parte attrice non sussi- stendo, ex art 2049 cc, qualsiasi rapporto di occasionalità necessaria tra le funzioni religiose esercitare dal Sig. ed il fatto illecito dello stesso ed il danno, in quanto la condotta illecita dal Persona_2 medesimo tenuta è stata del tutto avulsa dai compiti clericali allo stesso affidati dalla
[...]
che lo ha designato sacerdote presso la;
b) rigettare, per Controparte_6 Parte_5 l'effetto, le domande tutte proposte dagli attori nei confronti dell' Controparte_7
(omissi);
4. In via subordinata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento,
[...] anche parziale, della domanda di parte attrice dichiarare tenuti, in via esclusiva e/o solidale, la
[...]
in persona del Vescovo p.t. ed il sig. , al risarcimento Controparte_6 Persona_3 di tutti i danni patiti dagli attori, avendo la Diocesi disposto la designazione del Sig. Persona_2 quale sacerdote presso la Comunità di Ca' nonché il suo successivo trasferimento. 5. (omissis) 6. Parte_5 In ordine alle spese di giudizio: a) con vittoria di spese di lite come per legge”
- , in persona del suo le- Controparte_1 gale rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Scognamiglio ( ), come da procura a margine di comparsa di co- C.F._7 stituzione e risposta, con domicilio eletto presso il studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “a) previa ogni opportuna declara- toria in punto di carenza di legittimazione passiva della , con conse- Controparte_6 guente estromissione dal processo, dichiarare inammissibile la domanda avversaria formulata nei confronti della Diocesi qui convenuta o comunque rigettarla, perché infondata in ogni sua parte;
b) con vittoria di spese”
E
- ( ) Persona_2 C.F._8
- parte convenuta contumace -
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
2
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_6 Parte_7
, in qualità di marito e figlio di , convenivano in giudizio
[...] Persona_4 [...]
, la e l' CP_8 Controparte_1 Controparte_5
chiedendone la condanna, in via solidale, al risarcimento integrale dei
[...] danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito dell'omicidio della loro congiunta, verificatosi in data 01.05-24.07.214. La vicenda fattuale posta a fondamento della domanda risarcitoria concerne il tragico evento della scomparsa di , avvenuta in Persona_4 località Ca' Raffaello (AR) nella suddetta data, e il successivo accertamento, in sede penale, della sua morte per mano di , conosciuto come DR . Persona_2 R_
Quest'ultimo è stato ritenuto colpevole, nei tre gradi di giudizio (Corte d'Assise di Arezzo,
Corte d'Appello di Firenze e Corte di Cassazione), dei reati di omicidio e soppressione di cadavere, non essendo mai stato rinvenuto il corpo della vittima. Oltre alla responsabilità dell' autore materiale del fatto, gli attori invocano la responsabilità indiretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sia della , in quanto ente nel Controparte_1 cui ambito territoriale DR esercitava la funzione pastorale, sia dell' R_ [...]
quale istituzione religiosa cui l' apparteneva, so- Controparte_9 Pt_3 stenendo che entrambi gli enti convenuti esercitassero su di lui poteri di direzione e controllo,
e che sussistesse nesso di occasionalità necessaria tra l'incarico pastorale rivestito e il fatto illecito commesso. In particolare, secondo gli attori l'attività sacerdotale esercitata da DR
presso la parrocchia di avrebbe costituito il contesto che aveva reso R_ Parte_5 possibile o agevolato la commissione del delitto, determinando così la responsabilità solidale degli enti convenuti, quali preponenti, per fatto illecito del preposto.
Nel costituirsi in giudizio, l' Controparte_5
con sede in Roma – eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittima-
[...] zione passiva, in quanto l non era mai stato membro della Casa Generalizia romana, Pt_3
3 bensì apparteneva alla comunità, autonoma, indipendente e non gestita centralmente, dell'
Ordine con sede a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo). L'Istituto sostiene altresì che l'assegnazione – e, poi, il trasferimento - del religioso alla parrocchia di Parte_5 fosse avvenuta direttamente ad opera della Diocesi di Arezzo, d'intesa con la comunità con- golese, senza alcun coinvolgimento della . Nega pertanto l'esistenza di un Controparte_4 rapporto di preposizione rilevante ai sensi dell'art. 2049 c.c., oltre alla sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, in quanto l'omicidio sarebbe stato determinato da motivazioni personali, del tutto estranee all'attività pastorale svolta dall'autore del reato. In via subordi- nata, l'Istituto contesta l' entità del danno non patrimoniale richiesto, rilevando l'insussi- stenza di un pregiudizio risarcibile in re ipsa, nonché l'inammissibilità della richiesta di re- fusione delle spese legali sostenute in sede penale, da porre, eventualmente, esclusivamente a carico del condannato.
Si costituisce in giudizio anche la , ecce- Controparte_1 pendo in rito il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando l' opponibilità del giudicato costituito dalle sentenze penali. Contesta nel merito l'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità oggettiva indiretta sancito dall'art. 2049 c.c., sub specie l' esistenza di un rapporto di preposizione – sconosciuto al Diritto Canonico - tra l'ente dioce- sano e l' membro di Ordine religioso autonomo nei cui confronti non esisteva alcuna Pt_3 convenzione formale: il Vescovo, pertanto, non esercitava alcun potere institorio di controllo diretto o continuativo sulle attività personali del religioso;
né vi era alcun profilo utilitaristico all'interno delle relazioni gerarchiche della Chiesa. La Diocesi sottolinea, altresì, che i reli- giosi dell'Ordine erano stati temporaneamente assegnati alla parrocchia di “in Parte_5 prova” e che già nel gennaio-febbraio 2014 – dunque, mesi prima dell'evento delittuoso – il
Vescovo ne aveva richiesto formalmente all' Ordine il ritiro, a seguito di segnalazioni rice- vute in merito alla loro inadeguatezza pastorale e personale. In via subordinata, la CP_1 eccepisce l'indeterminatezza delle domande risarcitorie e, comunque, la loro manifesta spro- porzione rispetto ai parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento.
Il convenuto , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Persona_2 costituito, risultando detenuto presso la . Controparte_10
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di testi;
è altresì disposta CTU medico-legale nelle persone del Dott. e sul Persona_5 Persona_6
4 seguente quesito: “Dispone CTU medico legale volta a stabilire l'entità del pregiudizio non patrimoniale subito e sofferto dalle ricorrenti, quale conseguenza dei fatti per cui è causa, sotto ogni profilo e nell'ambito delle voci di danno cd. da perdita del rapporto parentale, ed anche dal punto di vista psicologico e morale, con indicazione dell'ammontare dello stesso al bene-salute, suscettibile di personalizzazione ove ne ricorressero i presupposti”.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi con modalità di trat- tazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e delle eventuali repliche.
* * *
SULLA VICENDA FATTUALE: LA CONDANNA DI
[...]
Parte_8
Occorre, in via preliminare, ripercorrere la vicenda fattuale che ha condotto all'in- staurazione del presente giudizio.
Con Sentenza emessa in primo grado il 24.10.2016, la Corte di Assise di Arezzo ha affermato la responsabilità penale di in relazione ai reati di omicidio Persona_2
e soppressione di cadavere in danno di , fatti avvenuti in luogo impreci- Persona_4 sato, in un arco temporale compreso tra il 01.05.14 e il 24.07.2014.
La responsabilità dell'imputato è stata confermata anche dalla Corte di Assise d'Ap- pello di Firenze con Sentenza del 14.12.2017 e, definitivamente, dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 21731/2019 del 20.02.2019.
L'art. 651 c.p.p. stabilisce che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata
a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile
o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condan- nato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale” (Cass. pen., n. 2426/2024).
5 In adesione a un consolidato indirizzo interpretativo, e in applicazione del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, il Giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato è tenuto a un autonomo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle valutazioni né alle qualificazioni operate dal Giudice penale (Cass., Ord. n. 12164/2021).
***
SULLA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA NEI CONFRONTI DI
[...]
CP_8
Gli odierni attori, rispettivamente marito e figlio della vittima, agiscono in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del ristoro del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico e di danno da perdita del rapporto parentale.
Risultano pacifici e non oggetto contestati i rapporti di parentela allegati tra gli attori e la vittima.
Il fatto illecito, costituito dall'uccisione del congiunto, dà luogo a un danno non pa- trimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, qualora colpisca sog- getti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà familiare che connota la vita della fami- glia nucleare (Cass. n. 4253/2012).
Del resto, l'uccisione di una persona fa presumere di per sé, ai sensi dell'art. 2727
c.c., una sofferenza in capo ai familiari della vittima, a nulla rilevando l'eventuale assenza di convivenza tra gli stessi – peraltro, nella specie pacifica — circostanze che potrebbero al più essere considerate ai fini della determinazione del quantum debeatur. In tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che tra vittima e superstite vi fosse indifferenza o ostilità,
e che pertanto la morte della prima non abbia cagionato alcun pregiudizio di natura non patrimoniale al secondo (Cass. n. 22397/2022).
6 Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provato il danno da perdita del rapporto parentale in capo al marito e figlio della vittima.
***
SULL'ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOLLEVATA
DALL'ISTITUTO RELIGIOSO DEI CANONICI REGOLARI PREMOSTRATENSI E
DALLA DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO
Pertanto, alla luce del giudicato penale che ha accertato la responsabilità di
[...]
per la morte di , occorre procedere, in via del tutto pre- Persona_2 Persona_4 liminare, all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dall'Isti- tuto religioso dei Canonici Regolari Premostratensi sia dalla CP_1 Parte_9
.
[...]
Il presupposto processuale (o presupposto dell'azione) consistente nella legittima- zione ad agire consiste nella semplice coincidenza - a livello, ovviamente, di (e cioè dal mero punto di vista della) affermazione dei fatti come allegati dall'attore e non a livello di prova
(aspetto quest'ultimo attinente invece il merito della controversia) - tra il soggetto nei cui confronti è proposta la domanda (convenuto) ed il titolare passivo affermato del diritto fatto valere in giudizio. Si fonda esclusivamente sulla mera prospettazione di titolarità delle posi- zioni giuridiche (diritti, ma anche interessi, poteri, status ecc) dedotta in giudizio
In altre parole, è necessario – oltre che sufficiente - che la domanda giudiziale sia rivolta contro il soggetto - per ciò stesso convenuto - il quale sia anche, nella prospettazione da egli stesso offerta, titolare passivo (debitore inadempiente o danneggiante, secondo che l' azione proposta sia di tipo contrattuale o extracontrattuale) del diritto che viene azionato e, quindi, dell' azione proposta.
Naturalmente non è sufficiente che tale coincidenza risulti ad un mero confronto for- male. Occorre infatti che tale corrispondenza risulti astrattamente sostenibile, sulla base della normativa applicabile al caso concreto per cui è causa;
7 In assenza della legittimazione passiva, a prescindere dall'accertamento della verità dei fatti affermati a sostegno dell'azione, in ogni caso l'ipotetica pretesa fatta valere non ri- sulterebbe esercitata contro colui nei cui confronti si agisce. Pertanto, il Giudice dovrebbe fermarsi ad una pronuncia di rigetto in rito, conseguente all'accertamento della inesistenza del presupposto processuale - ossia del difetto di azione per difetto di legittimazione o tito- larità (passiva) della stessa - senza poter scendere all'esame del merito (cioè della fonda- tezza) della domanda. (Cass., 20/11/03 n. 17606; Cass., 19/07/02 n. 10574).
Tale corrispondenza sussiste evidentemente nella fattispecie oggetto di esame, nella quale gli attori hanno convenuto il soggetto che, secondo la prospettazione delle circostanze da essi offerta, avrebbero concorso a cagionare l'evento dannoso.
***
Ciò premesso, preme tuttavia richiamare la recente Sentenza della Corte di Cassa- zione S.U. 16/02/2016 n. 2951, la quale ha chiarito la differenza tra titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico e la legittimazione ad agire. L'intervento delle Sezioni Unite era stato sollecitato a causa del contrasto presente in giurisprudenza in merito alla contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio. In base a quando affermato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare” ed è, quindi, un elemento costitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”. La Corte, fissando al- cune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, pro- spettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Enuncia dunque il seguente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese in- compatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
8 Pertanto, la legittimazione a stare in giudizio – intesa come corrispondenza tra i sog- getti evocati in giudizio e quelli indicati dalla legge come titolari del potere di agire o di essere convenuti – costituisce questione distinta e preliminare rispetto alla fondatezza della domanda, la quale attiene invece alla prova dell'effettiva titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere.
Mentre la carenza di legittimazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la titolarità del diritto rappresenta un elemento costitutivo della pretesa, e come tale grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 2697
c.c.. La difesa del convenuto può limitarsi a contestare detta titolarità, trattandosi di una mera difesa e non di un'eccezione in senso tecnico, sempre proponibile e scrutinabile d'ufficio
(Cass., SU, 2951/16: «la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posi- zione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa, in quanto elemento costitu- tivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione”).
Nel caso di specie gli attori, sulla base della narrazione dei fatti offerta in giudizio, chiedono la condanna degli enti ecclesiastici convenuti, assumendone la responsabilità soli- dale, sia a titolo diretto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia a titolo indiretto, ex art. 2049 c.c.
Ebbene, deve ritenersi che i predetti enti ecclesiastici, dotati di personalità giuridica in quanto riconosciuti nell'Ordinamento civile in conformità alla L. n. 222/1985 (“disposi- zioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”), siano legittimamente evocati in giudizio, cioè sono titolari passivi dell'azione: ciò risulta, da un lato, dal documento n. 1 depositato in atti dall' Controparte_5
e, dall'altro, dalla G.U. n. 287 dell'11.12.1986, nella quale si dà atto che la
[...]
ha ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civil- Controparte_1 mente riconosciuto, in forza del D.M. 20.11.1986 del Ministero dell'Interno.
Pertanto, entrambi gli enti convenuti sono stati correttamente individuati dagli attori quali titolari passivi, in relazione al titolo di responsabilità dedotto in giudizio.
9 ***
SULLA RESPONSABILITÀ DELL' Controparte_11
DELLA
[...] Controparte_12
[...]
Ciò premesso, le domande proposte nei loro confronti non possono, tuttavia, essere accolte nel merito.
Deve preliminarmente escludersi la responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., invocata dagli attori, non sussistendo un rapporto di immedesimazione organica tra il sacerdote e la
Diocesi, né, tantomeno, con l'Istituto religioso.
Difetta infatti, in capo al sacerdote, la qualifica di “organo” dell'ente, intesa come la persona dotata del potere di compiere atti giuridici vincolanti per l'organizzazione. Poiché gli organi e le loro competenze sono individuati dalle norme organizzative interne dell'ente, non si rinvengono nel diritto canonico disposizioni che attribuiscano al parroco poteri e fun- zioni tali da poterne configurare la qualifica di organo dell'ente stesso.
***
Gli attori hanno inoltre invocato la responsabilità degli enti ecclesiastici ai sensi dell'art. 2049 c.c., che disciplina la responsabilità del committente per il fatto del preposto.
Tale forma speciale di responsabilità extracontrattuale ha natura oggettiva ed è fina- lizzata ad allocare il rischio dell'attività: impone al preponente di internalizzare il costo del danno come onere connesso all'organizzazione produttiva, incentivando l'adozione di cau- tele e strumenti assicurativi.
Si tratta, infatti, di una responsabilità che si fonda sulla funzione preventiva e redi- stributiva della responsabilità civile: il preponente risponde in modo automatico del fatto illecito del preposto, a prescindere dalla propria colpa (culpa in eligendo aut in vigilando), e senza possibilità di prova liberatoria.
10 Tale impianto teorico è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato il fondamento della norma nella teoria del rischio d'impresa, secondo il principio cuius commoda, eius et incommoda.
Perché possa applicarsi l'art. 2049 c.c., devono ricorrere tre condizioni:
- il fatto illecito del preposto, rilevante sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo
(Cass. n. 29448/2024). Può trattarsi anche di atto doloso o per fini personali, purché sussista un nesso funzionale con l'attività affidatagli (Cass. n. 2851/2025);
- un rapporto di preposizione (o institorio), anche di fatto e non subordinato, tra il committente e l'autore del fatto, se questi agisce nell'interesse e sotto la direzione del preponente (Cass. ord. n. 1107/2021; Cass. n. 8531/1992; Cass. n. 8668/1991);
- un nesso di occasionalità necessaria, cioè un legame funzionale tra le mansioni attri- buite al preposto e la condotta illecita.
Con particolare riguardo a quest'ultimo elemento, è noto che la Giurisprudenza ha sviluppato il concetto di occasionalità necessaria soprattutto con riferimento al “preponente pubblico”, ossia lo Stato o altro ente pubblico, affermando che la responsabilità sussiste an- che quando il dipendente abbia agito per fini personali, purché la funzione pubblica eserci- tata abbia agevolato, reso possibile o comunque determinato la condotta illecita (Cass., S.U.,
n. 13246/2019).
Per altra efficace definizione, può dirsi ricorrere nesso di occasionalità necessaria solo quando i c.d. domestici e commessi perseguano, con il comportamento illecito, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente;
mentre lo stesso nesso mansioni/danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del danno (Cass., n. 12939 del 2007;
Cass., n. 22343 del 2006; Cass., 04.06.2007, n. 12939:“l'art. 2049 c.c., disciplinando la responsabi- lità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'e- sercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il com- portamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del pa- drone o committente”).
11 Ne deriva che il danno deve essere arrecato dai domestici/commessi nell'esercizio delle incombenze loro affidate, e che la nozione di preposizione si realizza e perfeziona nei suoi termini concreti, soltanto nei confini segnati dall'altra correlativa di esercizio delle in- combenze. Il preposto conserva, al di fuori delle proprie incombenze, piena libertà di agire e, come tale può incorrere in responsabilità per fatti dannosi del tutto estranei al vincolo.
Ebbene, tale impostazione non può trovare applicazione nel caso di specie. Gli enti ecclesiastici, pur dotati di personalità giuridica, non sono enti pubblici, né l'organizzazione ecclesiastica è assimilabile a quella amministrativa dello Stato ai fini della responsabilità per fatto altrui. Non è configurabile, in capo a tali enti, un rapporto di immedesimazione orga- nica, e comunque, anche prescindendo dalla natura giuridica dell'ente, il fatto illecito di omicidio ascritto ad non può considerarsi in alcun modo come sviluppo anomalo Parte_10
o degenerazione dell'esercizio delle sue funzioni pastorali.
Infatti, secondo il principio di causalità adeguata, devono ritenersi imputabili solo quegli eventi che costituiscono, secondo l'id quod plerumque accidit, lo sviluppo normale e prevedibile di una data sequenza causale.
Nel caso in esame, nulla è emerso — né allegato né provato — circa un nesso causale tra la funzione di parroco svolta dall' e la commissione del delitto. La difesa delle Pt_3 attrici non ha indicato in che modo l'attività ecclesiastica svolta dal convenuto abbia deter- minato, agevolato o reso possibile il delitto, né ha fornito elementi idonei a integrare una relazione di occasionalità necessaria tra l'attività pastorale e l'evento lesivo.
Anzi, quanto emerge dalla Sentenza di primo grado della Corte di Assise di Arezzo smentisce tale nesso (cfr. pp. 126 e ss.): “prima e dopo del maggio 2014, non erano arrivate, in
Diocesi, lamentele da parte della comunità locale su queste presenze (id est, la comunità mona- stica dei monaci premostratensi giunti a ) fatta eccezione per una missiva che Parte_5
una donna abituata ad una fede tradizionale, aveva scritto al Vescovo e al Persona_7
Vicario, segnalando [e] dette anomalie nella pratica religiosa, e soprattutto riportando le dicerie del paese, che volevano innamorata di DR , con necessità di spostarlo quanto Per_4 R_ prima. Le cose cambiarono allorquando DR venne ad essere indagato per la scomparsa R_ di , con la necessità di convocarlo, ufficialmente, per il 13.09. […] Prima di Persona_4 questi colloqui con DR e che nascono dalla necessità di sentirlo, dopo che costui era R_ stato indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo, erano stati avviati contatti con la Comunità
12 madre dei monaci in Congo per porre fine a questa esperienza, disponendo il trasferimento di tutti
e tre i monaci della comunità a decorrere dal luglio 2014”. Per cui l' ha agito “quale privato Pt_3 per fini esclusivamente personali ed estranei all'amministrazione di appartenenza” (Cass.,
10.10.2014, n. 21408; Cass., 29.12.2011, n. 29727).
È principio consolidato che il Giudice civile, nel valutare la sussistenza dei titoli di responsabilità invocati, può utilizzare anche materiale probatorio proveniente da un diverso procedimento penale, pur tra parti diverse, purché ne dia adeguata motivazione (Cass. n.
840/2015: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”).
Nel caso di specie, gli attori non hanno assolto all'onere probatorio sul presupposto centrale dell'invocata responsabilità ex art. 2049 c.c., ossia l'esistenza di un nesso di occa- sionalità necessaria tra l'attività di parroco e l'omicidio.
Invocare la responsabilità degli enti ecclesiastici solo in ragione del ruolo religioso del colpevole equivale a configurare una responsabilità per fatto altrui in senso assoluto, non sorretta da alcun fondamento normativo, in assenza di ogni elemento concreto che colleghi l' attività pastorale alla commissione del crimine.
Pur nell'ampia interpretazione offerta dalla Giurisprudenza del concetto di “occasio- nalità necessaria”, si deve porre un limite al rischio di confonderla con la mera possibilità di verificazione del fatto, ciò che condurrebbe alla conclusione di accollare al preponente rischi imprevedibili, anomali ed in alcun modo collegati alle mansioni affidategli.
Si deve poi riconoscere che nel caso che occupa non risulta allegato, né tantomeno provato, alcun elemento da cui possa desumersi l'indispensabile collegamento funzionale o strumentale tra le incombenze e l'evento dannoso, id est che il ruolo ecclesiastico rivestito da abbia agevolato in qualsiasi modo il reato, come invece accade in altre fattispecie Pt_3
— ad esempio i noti casi di abusi su minori — in cui il contatto tra autore e vittima è reso possibile dal ruolo religioso (cfr. Trib. Co, n. 34/2016: “quanto, infine, al nesso di occasionalità necessaria fra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente, risulta evidente che il
13 ruolo di parroco del convenuto abbia di sicuro agevolato il perpetramento del reato, ed CP_13 anzi si assurto a vera e propria condicio sine qua non del contatto stesso del canonico con il minore.
L'incontro con il minore ed il suo adescamento è stato senza dubbio agevolato, se non CP_13 addirittura reso possibile, dalle mansioni che egli svolgeva presso la Parrocchia. [Il minore] infatti frequentava la parrocchia assiduamente, ivi svolgeva le funzioni di chierichetto, seguiva le attività dell'oratorio e quelle del catechismo, organizzate e dirette personalmente da [dal Parroco]”; o, in senso analogo, Trib. Bz, n. 679/2013; Cass., 6033/08; 1516/07; 19167/05; 89/02; 6756, 14096/01;
2574/99; 12417/98; 7331/97; 6506/95).
Invero, nel caso in esame, l'omicidio non è stato né agevolato né reso possibile dalle funzioni pastorali: non ha agito sfruttando la propria posizione, né vi è prova che abbia Pt_3 tratto vantaggio dalla propria funzione religiosa nell'attuazione del proposito criminoso.
Tale sfruttamento/approfittamento si sarebbe avuto nel caso in cui, ad es., il delitto fosse stato commesso a causa e quale conseguenza diretta dello svolgimento di incombenze o at- tività riservate al sacerdote – si pensi, ad es., ad un reato commesso durante e in luogo de- putato ad attività o funzione religiosa (es., confessionale).
In altre parole. La qualità di vice parroco e le attività svolte dall' presso la co- Pt_3 munità hanno, al più, agevolato la conoscenza fra lo stesso e la povera Parte_5 Pt_11
, hanno costituito occasione non necessaria per il compimento della condotta delittuosa,
[...] con finalità del tutto incoerenti con quelle proprie delle funzioni pastorali affidate al sacer- dote (Cass., n. 11816 del 2016), ma non hanno in alcun modo agevolato la commissione dell'il- lecito. Per contro, “in tema di responsabilità ex art. 2049 c.c., ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli
- che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del pre- posto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse” (Cass., 05.02.2025, n. 2851).
Se è vero che, ove l' non fosse entrato in contatto con la comunità di Pt_3 Pt_12
, non avrebbe conosciuto non è possibile affermare che, ove lo stesso avesse
[...] Per_4 conosciuto la stessa in altra occasione e sotto altra veste – si persi al fatto che lo stesso, in qualità di laico, fosse stato invitato quale ospite dai frati inviati presso la comunità – per ciò stesso non si sarebbe invaghita di lui e non avrebbe intrattenuto con lui una fitta Per_4
14 corrispondenza e un rapporto personale assiduo, con le conseguenze nefaste che ne sono seguite.
Si può, d'altra parte affermare che sono state le attenzioni, complimenti e lusinghe dell' – non certo l' abito, il ministero, le incombenze o funzioni religiose – ad aver Pt_3 conquistato la fiducia e, poi, l'affetto della vittima, la quale ha iniziato a provare per l' Pt_3 un sentimento certamente forte, ma del tutto umano e non riconducibile, sotto alcun aspetto, ad una devozione del tipo di quella che può instaurarsi tra un fedele ed un'autorità religiosa.
L' abito – inteso tale termine sia in senso reale che figurato - indossato dall' così come Pt_3 le attività pastorali svolte presso la parrocchia, non hanno in alcun modo consentito all'ag- gressore di vincere particolari cautele della vittima, né di sorprenderla. L' aggressione posta in essere dall' imprevedibile ed inevitabile, ha esulato dalle funzioni svolte dal sacer- Pt_3 dote.
Per cui non corrisponde al vero il fatto che l' “si è approfittato del ruolo ricoperto Pt_3 di vice-parroco per avvicinare , facendo leva sul figlio disabile , indu- Persona_4 Pt_2 cendola ad appuntamenti regolari presso la canonica della parrocchia di Ca'Raffaello”. Ben al contrario, e a smentita di un supposto disegno criminoso volto ad “attirare” la povera Pt_11
, dal processo penale svolto è emerso che la stessa si sia avvicinata all'
[...] Per_4 Pt_3 il quale per un certo periodo ha svolto una normale attività pastorale – seppur connotata da pratiche non ortodosse, le quali ne hanno determinato l'allontanamento dalla comunità di
– ciò che ha determinato la nascita di un rapporto affettivo nei suoi confronti Parte_5
(peraltro non corrisposto dall' se non forse dal punto di vista sessuale) e gli eventi che Pt_3 ne sono seguiti.
Infine, non occorre confondere il profilo della “occasionalità necessaria” (assente nella fattispecie, per tutto quanto detto supra) con il profilo della preposizione institoria, evidentemente presente nel fatto che l' fosse preposto rispetto all'Ordine di apparte- Pt_3 nenza e alla stessa Diocesi, la cui – dell' - attività era certamente strumentale rispetto Pt_3 all' utilizzazione (e controllo) del preponente – Ordine, e Diocesi.
La correttezza dell'impostazione soprariportata è confermata da quanto evidenziato nel giudizio penale, ossia “…l'assenza di una relazione precisa tra la posizione rivestita dall' di sacerdote e l'evento dannoso, potendosi parlare al riguardo di una Persona_2 mera relazione occasionale”. Su tale decisione, la Corte - di Assise, ndr. - sulla richiesta di
15 citazione del responsabile civile avanzata dalle parti civili nei confronti della
[...]
in persona dell'Arcivescovo e della Controparte_6 Controparte_14 Controparte_15
, rilevato che dalla lettura del capo di imputazione non emerge né è stato prospettato dalle
[...] parti un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso contestato all'imputato e le man- sioni da questi esercitate, rilevato che quindi allo stato non è ammissibile la richiesta di citazione del responsabile civile formulata dalle difese delle parti civili, rigetta la richiesta di citazione del responsabile civile fornita dalle difese delle parti civili e dispone procedersi oltre” (doc. 1, pp. 7, 8,
Istituto).
***
Per tutti i motivi suesposti occorre ribadire quanto già statuito in sede di Ordinanza istruttoria in ordine all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato dalle parti attrici (cfr. memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.: “per tale motivo ex art. 210 cpc: - si chiede che l'adito Tribu- nale adito voglia ordinare alle convenute la produzione relativa alla procedura giudiziaria e/o am- ministrativa afferente ai comportamenti posti in essere da , nell'eser- Persona_8 cizio delle proprie funzioni, poiché il semplice avvertimento e/o la comunicazione non ufficiale di trasferimento in altra sede non appare un provvedimento conforme a quanto richiesto dalla norma sopra richiamata, né tantomeno dirimente rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dal sacerdote dal momento dell'insediamento sino alle prime segnalazioni. - si chiede che l'adito Tribu- nale adito voglia ordinare alle convenute la produzione del fascicolo personale relativo alla posi- zione di nella sua versione integrale e quindi anche la parte segreta con- Persona_2 servata presso gli Uffici della Curia Diocesana;
- si chiede che l'adito Tribunale adito voglia ordi- nare alle convenute la produzione della documentazione inerente allo stipendio corrisposto dall'
[...] Per_
per il sostentamento del ad;
- si chiede l'acquisizione Parte_13 Persona_2 di atti e documenti contenuti nel fascicolo del procedimento penale a carico di Parte_14
[...
”).
Requisito imprescindibile per l'ammissibilità dell'ordine di esibizione è, infatti, la certezza o almeno la plausibilità concreta dell'esistenza del documento oggetto della richie- sta. Nel caso di specie, tale esistenza risulta solo tardivamente e genericamente ipotizzata da controparte, senza alcuna allegazione o indicazione puntuale che ne supporti l'attendibilità.
L' art. 210 c.p.c. consente al giudice di ordinare l'esibizione solo con riguardo a documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia almeno assertivamente indicato il contenuto, e che siano rilevanti ai fini della decisione della controversia.
16 In difetto di tali presupposti – e in assenza di ogni seria allegazione circa la concreta esistenza e la rilevanza del documento richiesto – l'istanza delle parti attrici risulta del tutto inammissibile e deve essere conseguentemente rigettata anche in questa sede.
Il rigetto della domanda proposta nei confronti degli enti convenuti, per la mancanza del presupposto della “occasionalità necessaria” assorbe e rende inutile l'esame del profilo soggettivo della colpa (sotto forma di negligenza e/o imprudenza rispetto ad eventuali doveri di controllo e vigilanza) delle autorità ecclesiastiche convenute, per il principio della ragione più liquida.
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SUL QUANTUM DEBEATUR
Per quanto concerne la liquidazione del danno nei confronti dell'unico responsabile, ossia , occorre rammentare che, secondo l'orientamento consolidato Persona_2 della giurisprudenza di legittimità, “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liqui- dato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio per punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l' eccezionalità del caso non imponga, con adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 26300/2021).
Passando dunque alla quantificazione del quantum risarcitorio dovuto, questo Giu- dice aderisce alla (ormai non più recente) impostazione dogmatica recepita sia dalla Cassa- zione che dalla Corte Cost.. In particolare la prima (4712/08) ha definito il danno alla persona come inserito in una struttura bipolare, ovvero patrimoniale-non patrimoniale, a sua volta pentapartita nel senso che il primo si suddivide nelle forme del damnum emergens e del lucrum cessans; il secondo in danno morale, biologico e c.d. esistenziale. Non sorgono par- ticolari difficoltà interpretative quanto al primo, ma si impone qualche chiarimento in
17 relazione al secondo, anche tenuto conto della decisione a S.U. resa in esito ai quesiti rivolti alle medesime dalla sentenza sopra richiamata. La Corte Cost., n. 233/03 ha ritenuto che
“…può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimo- niale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo”. In due successive pronunce (n. 8827 e 8828/03) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razio- nalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomentazioni – nel quadro del sopracitato sistema bi- polare del danno – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell' astratta previsione normativa ogni danno di natura non patrimoniale de- rivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il danno morale soggettivo (in- teso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad accertamento medico: art. 32 Cost.), sia infine il danno (spesso definito in dottrina e Giurisprudenza esistenziale) derivante da lesione di
(altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Quindi “si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di 'danno non patrimo- niale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo”. Da ultimo, nel ribadire tale orientamento con decisione a S.U. la Corte ha precisato che “…il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”. Se dunque presupposto del danno non patrimoniale è la lesione di va- lori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, va chiarita la natura del tripartito che caratterizza il danno non patrimoniale.
a) Va anzitutto definito il danno biologico, quale conseguenza della violazione del diritto alla salute psico-fisica: esso deve essere considerato “in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (Corte Cost., n. 356/91; n. 184/86). Tale danno, nella precitata accezione, ha poi con- seguito definizione legislativa con gli artt. 38 e 139 del dlgs. N. 209 del 2005, ove al c. II viene stabilito “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
18 psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza nega- tiva sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipen- dentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Secondo la Corte
“…va ricondotto nell'ambito dell' art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa” (Cass., n. 15022/05; n. 23918/06). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c.
e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte Cost. 184/86), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
b) Si dovrà inoltre valutare la sussistenza, ricorrendo una ipotesi di illecito anche penale (come è nella specie), quale componente ulteriore nella quantificazione del danno non patrimoniale, del danno morale, inteso secondo la più recente visione della Giurispru- denza di legittimità a S.U., ovvero nel senso “…che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. La Corte ha peraltro chiarito che la nuova nozione di danno morale, quale elemento descrittivo di quello non patrimoniale complessivo va esclusa, salvo ipotesi parti- colari, allorché il danno prodotto dal reato importi lesione psico-fisica e questa sia risarcita come danno biologico come sopra inteso: in tale caso si assisterebbe infatti ad una duplica- zione del danno da reato ove la sofferenza soggettiva non assuma rilievo autonomo rispetto a quella conseguente alle lesioni. Se infatti il danno non patrimoniale da reato consegue alla lesione di un interesse già ritenuto rilevante dal legislatore con la tutela penale (come riferi- sce il Giudice di legittimità), è palese che quando il bene protetto è l'integrità fisica, come nel reato di lesioni personali, esso è già tutelato con la previsione del risarcimento del danno cd. biologico, ovvero conseguente alla lesione della suddetta integrità fisica. Ipotizzare una ulteriore e diversa sofferenza di tipo morale equivale, salvo ipotesi specifiche di particolare gravità, a dare due diversi nomi al medesimo danno e, dunque, a duplicarlo: non residua dunque spazio logico per altro tipo di danno non patrimoniale. In questo caso infatti il
19 turbamento dell'animo assume connotazione di degenerazione patologica della sofferenza la quale, da sofferenza morale, si specifica come sofferenza fisica o psichica e come tale è risarcita. Il meccanismo per superare il limite strettamente biologico del metodo tabellare è poi apprestato dal medesimo legislatore e richiamato nella sentenza delle S.U.: consiste in un possibile congruo adeguamento del conteggio tabellare alla situazione specifica (fino al
20% per la micro permanente, fino al 30% per la macropermanente).
c) Infine in ipotesi di lesione di ulteriori (rispetto al danno alla salute) ed individuati
(dall' attore) valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, ricorrerà quello che è stato definito come danno esistenziale, ma che è componente del danno non patrimoniale previsto dall'art.2059 c.c., ormai svincolato dal riferimento all'art. 185, c. II, del c.p.c, ma ricollegato necessariamente, per la riserva di legge contenuta nella norma, alla lesione di valori della persona individuati e protetti da specifiche norme della carta costituzionale (da ultimo Cass. SU 26972/08).
Ne consegue che, a tale fine, costituiscono un utile parametro di riferimento le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (ed. 2024, attualmente le più aggiornate), che tengono conto degli indici ritenuti rilevanti dalla Suprema Corte.
In ragione delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, si ritiene di poter procedere alla quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale considerando i seguenti elementi:
- età della vittima primaria e della vittima secondaria;
- convivenza tra le stesse;
- sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare;
- qualità e intensità della relazione affettiva intercorrente.
Tali parametri, aventi natura oggettiva, non sono stati oggetto di contestazioni e, in ogni caso, emergono pacificamente dagli atti prodotti in seno al presente procedimento.
Inoltre, gli attori hanno dedotto, oltre al danno da perdita del rapporto parentale, con- seguenze di tipo psichico integranti danno biologico. Su ciò si dirà diffusamente infra.
***
20 Per la liquidazione del danno si ritiene adeguato far ricorso, ai sensi dell'art. 1226
c.c., alle tabelle del Tribunale di Milano, che costituiscono parametro uniforme e consolidato per orientare la discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno alla salute.
Il danno non patrimoniale, dunque, dovrà essere liquidato in base ai valori previsti dalle Tabelle milanesi, nella loro versione più aggiornata, le quali includono nel cosiddetto
“punto base” anche la componente morale del danno.
Come affermato dalla Giurisprudenza: “ai fini della liquidazione del danno non patrimo- niale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che con- templano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato” (cfr. Cass. n. 5119/2023).
Pertanto, non vi è margine per una personalizzazione del danno biologico, salvo ipo- tesi di eccezionale gravità, nei quali l'importo è tendenzialmente aumentabile per consentire di rapportare la liquidazione al fatto concreto ed alle sue ridondanze sul modo di essere della persona in relazione all'ambiente in cui è inserito, alla sfera interrelazionale, alle utilità che ne riceveva, alla perdita di valori somato-estetici, ecc..
A tal riguardo, si dovrà operare una considerazione separata per quanto concerne le posizioni degli attori.
E' altresì opportuno ricordare che il grado di invalidità permanente espresso dai barè- mes medico-legali rappresenta una sintesi delle conseguenze ordinarie che la menomazione produce sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
Tale valutazione può tenere conto anche delle conseguenze peculiari del caso con- creto, ma solo laddove queste siano specifiche, anomale ed eccezionali rispetto alla media dei casi dello stesso grado.
Come precisato dalla Giurisprudenza: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura 'standard' del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uni- forme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
21 (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)” (Cass., Ord. n. 5865/2021). Nel merito, “in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto
a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sof- ferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. 29.09.2023, n. 27658).
Ne consegue altresì che non può essere riconosciuta un'autonoma risarcibilità del danno esistenziale, atteso che la liquidazione del danno alla salute secondo le tabelle mila- nesi è onnicomprensiva, e già considera nella valutazione sia gli aspetti biologici, sia quelli morali e dinamico-relazionali.
Come ribadito dalla Cassazione: “in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in pre- senza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appar- tenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non co- stituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
(Cass. n. 23469/2018).
Inoltre, al fine di evitare duplicazioni tra le poste risarcitorie, dovrà essere detratta dal danno biologico la quota già computata nella liquidazione del danno da perdita del rap- porto parentale, trattandosi anch'esso di danno non patrimoniale relativo alla sfera emotiva e affettiva, e non potendo essere risarcito due volte sotto diciture differenti (es. una volta come danno da perdita del rapporto e un'altra come danno morale incluso nel danno biolo- gico).
22 Per ciascun soggetto danneggiato si procederà all'elaborazione di un calcolo personaliz- zato, tenendo conto:
- dell'età anagrafica del congiunto e della vittima al momento dell'evento lesivo;
- del grado di parentela;
- della sussistenza di altri membri nel nucleo familiare primario;
- della qualità e intensità del legame affettivo.
Il calcolo verrà effettuato assumendo come punto base il valore di € 1.698,00, quantifi- cando il numero di punti in relazione all'età della vittima e del congiunto superstite e all'in- tensità della relazione affettiva, secondo il valore medio previsto dalle Tabelle milanesi.
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SUI DANNI PATITI DA Parte_6
Per quanto concerne il rapporto tra ed il marito, odierno attore, lo Persona_4 stesso deve essere ritenuto da questo Tribunale già in crisi e molto deteriorato al momento della scomparsa della prima. Ciò non può non avere conseguenze in punto liquidazione del risarcimento.
Certamente i due coniugi si comportavano esternamente e formalmente come una qualsiasi coppia 'normale', ed erano soliti passare assieme le vacanze scolastiche estive e natalizie, nella casa di Novafeltria, via Manzoni, oltre che consumare i pasti assieme, in pizzeria o con i genitori dell'attore, che abitavano a fianco (cfr. testimonianze Tes_1 [...]
). Tes_2 Testimone_3
Tuttavia, a tale facciata non si accompagnava (più) l'espressione di una vera e propria affectio coniugalis. Ciò, a causa della perdita di un figlio in tenerissima età, ciò che aveva gettato i coniugi in una situazione di depressione e pessimismo, ed aveva contribuito al fatto che l'attore era dedito al bere e, forse, al gioco. Motivi tutti per i quali egli era spesso rim- proverato dalla moglie, a sua volta estenuata dal dover provvedere in massima parte ai biso- Part gni del figlio disabile. L'ambiente estremamente chiuso e ristretto della comunità di
23 ha contribuito alla condizione di isolamento nella quale i due coniugi si sono presto Parte_5 trovati, e ciò non ha giovato a mantenere un clima familiare sereno e caratterizzato da reci- proca fiducia.
Si aggiungano a tale situazione i problemi economici in cui versava la famiglia, cer- tamente di non poco conto considerato lo stato di disoccupazione dell'attore ed il fatto che entrambi i coniugi fossero costretti a svolgere lavori di fortuna, anche presso la parrocchia di e in favore dei frati della comunità, per poter sopravvivere. Parte_5
Infine, alcuni elementi legati ad una (presunta) relazione sentimentale dell'attore con altra donna, al suo comportamento obiettivamente ambiguo nei momenti successivi alla scomparsa della moglie – lo stesso pare non aver partecipato alle ricerche che avevano coin- volto tutti i cittadini, dopo un primo momento di sgomento - e ai sospetti da esso nutriti circa una fuga volontaria della moglie con altro uomo (pur alimentati dalla condotta depistante dell' - non possono non suscitare notevoli perplessità circa il grado di fiducia e affetto Pt_3 che lo stesso nutrisse riguardo alla (fedeltà della) moglie. Per tutti questi motivi, nel calcolo del danno parentale subito viene indicato un valore minimo nei punti di qualità/intensità della relazione.
Pertanto, considerato che il congiunto aveva 45 anni ed era marito convivente con la vittima, la quale aveva 50 anni al momento della scomparsa, e che nel nucleo familiare pri- mario erano presenti più di 3 familiari, il danno non patrimoniale di natura biologica subito da deve essere quantificato sulla base delle tabelle del Tribunale di Mi- Parte_6 lano, nell' ultima versione disponibile (anno 2024), in € 219.016,00, secondo la tabella che segue:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
24 Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO € 219.016,00
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SUI DANNI PATITI DA Parte_2
Per quanto invece concerne il rapporto tra ed il figlio , lo Persona_4 Pt_2 stesso era fortissimo e di tipo simbiotico, anche a cagione delle problematiche di salute che affliggevano ed affliggono . Pt_2
Quanto alla enorme e straziante sofferenza che la morte della madre ha cagionato a quest' ultimo, sia sufficiente a questo Giudice riportare le parole del Sig. , il quale ha Pt_15 conosciuto nell' ambito della sua attività di giornalista, udito all'udienza del Pt_2
22.02.24: trascorreva la maggior parte del tempo alla finestra della casa dei nonni pa- Pt_2 terni sita in Badia Tedalda loc. Cà Raffaello, dicendo che era in attesa del ritorno della madre. Lo diceva spesso e lo vedevo con una tastiera musicale, e faceva tenerezza la sua sofferenza, perché diceva di suonare piano, così riusciva a sentire se mamma tornasse. Da maggio 2014 rife- Pt_2 riva di sentire spesso la voce della mamma in casa e di attenderne il ritorno credendo fosse andata
a fare una gita, chiedeva dov' era andata e mi proponeva pure di andare a cercarla. Ho avvertito in lui una forte sofferenza“.
Alla stessa udienza anche la zia ha riferito che, seppure il nipote Controparte_16 non parlasse mai con loro della mamma scomparsa, “stava alla finestra, come anche adesso, per vedere chi passava per la via”. Lo stesso ha riferito il nonno, all' Testimone_2 udienza del 11.04.2024: “era sempre alla finestra, non diceva nulla ma era sempre alla finestra”.
Ogni ulteriore commento appare superfluo.
Tutto quanto sopra premesso, considerato che il congiunto aveva 23 anni ed era figlio convivente con la vittima, la quale aveva 50 anni al momento della scomparsa, e che nel nucleo familiare primario erano presenti più di 3 familiari, il danno non patrimoniale di na- tura biologica subito da deve essere quantificato sulla base delle Parte_2
25 tabelle del Tribunale di Milano, nell'ultima versione disponibile (anno 2024), deve essere quantificato in € 351.990,00, secondo la tabella che segue:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 60
IMPORTO del RISARCIMENTO € 351.990,00
Entrambi gli importi di cui sopra devono ritenersi già rivalutati all'attualità, in quanto calcolati sulla base di parametri aggiornati (Tabelle Milano 2024), i quali riflettono il valore monetario attuale del danno.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi compensativi a titolo equitativo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, in misura legale dal 01.05.2024 fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.
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SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, pur sussistendo una sostanziale soccombenza degli attori in relazione alle domande proposte nei confronti delle parti convenute costituite –
[...]
e – si Controparte_17 Controparte_1 ritiene che, tenuto conto della natura della controversia, della delicatezza delle questioni giu- ridiche trattate e della peculiarità delle posizioni processuali delle parti, sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi
26 dell'art. 92, c. II, c.p.c., come chiarito dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018. In parti- colare, la Consulta ha precisato che: “in tema di spese giudiziali civili, il giudice, in caso di soc- combenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni”.
Quanto invece alla posizione del convenuto , deve applicarsi Persona_2 il principio generale secondo cui le spese seguono la soccombenza, in quanto, come stabilito anche dalla Giurisprudenza di legittimità, “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell' aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cass., Ord. n. 5813/2023).
Pertanto, le spese processuali degli attori devono essere poste a carico del convenuto
, e, in mancanza di notula, si provvede alla loro liquidazione sulla Persona_2 base dei parametri medi previsti per le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria-trattazione, fase decisionale), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, corrispondente all'importo complessivamente liquidato (c.d. decisum: 571.006,00). Le competenze legali vengono quindi determinate in complessivi € 29.193,00, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
A tale importo non possono aggiungersi le spese legali per la costituzione di parte civile di Parte attrice, in quanto esse sono state già liquidate nelle rispettive Sentenze di I, II grado e Cassazione, e stante l'efficacia esecutiva della sentenza penale di condanna alle spese di lite. Ex art. 541 c.p.p., “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex art 132,
c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna a pagare a € 219.016,00, oltre Persona_2 Parte_6 interessi, come da motivazione;
- Condanna a pagare a € 351.990,00, Persona_2 Parte_2 oltre interessi, come da motivazione;
- Rigetta la domanda proposta da , , nei con- Parte_6 Parte_2 fronti di , Controparte_4 Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_18
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
[...]
- Condanna alle spese di giudizio di , Persona_2 Parte_6 [...]
, per € 29.193,00 oltre accessori, come da motivazione; Controparte_19
- Compensa le spese di Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Controparte_20
Arezzo, 04.08.2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
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