Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 17/04/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01264/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2025, proposto da
Associazione di Promozione Sociale “Legambiente – Circolo Città Ambiente”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Elio Guarnaccia e Francesco Fichera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell’Ambiente - Struttura Territoriale dell’Ambiente di AT, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di AT, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di AT, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia GN, 149;
nei confronti
La UG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, denominato “atto suppletivo”, n. 72 del 17.10.2024, rep. n. 6742, con il quale si concede alla società La UG s.r.l., già titolare della concessione demaniale marittima (C.D.M.) n. 75/2018, insistente nel porticciolo di GN del Comune di AT, un ampliamento di ulteriori mq. 2.187,00 della stessa;
- ove occorra, del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT, prot. n. 20220032327 del 6.06.2022 e della sua conferma resa in seno alla conferenza di servizi del 31.05.2023;
- ove occorra, del parere tecnico favorevole reso dall’Ufficio del Genio Civile di AT con nota prot. n. 119280 del 2.09.2022 e “confermato” in occasione della conferenza di servizi sincrona del 31.05.2023, non conosciuti al momento della proposizione del ricorso;
- ove occorra, della nota prot. n. 34266 del 12.05.2023, con cui la Struttura Territoriale dell’Ambiente (S.T.A.) di AT ha indetto la nuova conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7/2019, non conosciuta al momento della proposizione del ricorso;
- ove occorra, di tutti i verbali non conosciuti della conferenza di servizi svolta presso la sede della S.T.A. di AT in data 31.05.2023;
- delle note prot. n. 40645 dell’1.06.2023 e prot. n. 41359 del 6.06.2023, con cui, a detta dell’Atto suppletivo, la S.T.A. di AT ha comunicato la definitiva conclusione positiva della conferenza di servizi;
- delle note prot. n. 5110 del 25.01.2024 e prot. n. 9476 del 14.02.2024 con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha richiesto al Comune di AT di voler confermare la sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio dell’ampliamento della C.D.M. n. 75/2018;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell’associazione ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell’Ambiente - Struttura Territoriale dell’Ambiente di AT, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di AT, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di AT, di La UG s.r.l. e del Comune di AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto suppletivo dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana n. 6472 del 17.10.2024 è stato concesso alla società La UG s.r.l., già titolare della concessione demaniale marittima (C.D.M.) n. 75/2018 per l’occupazione di mq. 5.457,90 di specchi acquei ed aree a terra nel porticciolo di GN (CT), un ampliamento della predetta concessione demaniale di ulteriori mq. 2.187,00, di cui mq. 1.668,79 di specchio acqueo in cui collocare pontili galleggianti, mq. 406,08 di superficie banchinata scoperta e mq. 16 di altra area banchinata con un gazebo su ruote.
2. Con ricorso notificato in data 20.01.2025 e depositato il giorno successivo l’Associazione di Promozione Sociale “Legambiente – Circolo Città Ambiente” ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) il provvedimento dell'Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, denominato “atto suppletivo”, n. 72 del 17.10.2024, rep. n. 6742 (d’ora in poi anche solo “atto suppletivo”), con il quale si concede alla società La UG s.r.l., già titolare della C.D.M. n. 75/2018, insistente nel porticciolo di GN del Comune di AT, un ampliamento di ulteriori mq. 2.187,00 della stessa; 2) ove occorra, il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT, prot. n. 20220032327 del 6.06.2022 e della sua conferma resa in seno alla conferenza di servizi del 31.05.2023; 3) ove occorra, il parere tecnico favorevole reso dall’Ufficio del Genio Civile di AT con nota prot. n. 119280 del 2.09.2022 e “confermato” in occasione della conferenza di servizi sincrona del 31.05.2023, non conosciuti al momento della proposizione del ricorso; 4) ove occorra, la nota prot. n. 34266 del 12.05.2023, con cui la Struttura Territoriale dell’Ambiente (S.T.A.) di AT ha indetto la nuova conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7/2019, non conosciuta al momento della proposizione del ricorso; 5) ove occorra, tutti i verbali non conosciuti della conferenza di servizi svolta presso la sede della S.T.A. di AT in data 31.05.2023; 6) le note prot. n. 40645 dell’1.06.2023 e prot. n. 41359 del 6.06.2023, con cui, a detta dell’Atto suppletivo, la S.T.A. di AT ha comunicato la definitiva conclusione positiva della conferenza di servizi; 7) le note prot. n. 5110 del 25.01.2024 e prot. n. 9476 del 14.02.2024 con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha richiesto al Comune di AT di voler confermare la sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio dell’ampliamento della C.D.M. n. 75/2018; 8) ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell’associazione odierna ricorrente.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione del D.P.R: 2 dicembre 1997 n. 509; violazione dell’art. 19, d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto dei presupposti; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4; violazione e falsa applicazione del D.A. n. 32/gab del 19 aprile 2010 ; 3) Violazione dell’art. 51 e ss. del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 ; 4) Eccesso di potere per contraddittorietà; difetto dei presupposti; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti ; 5) Violazione dell’art. 4 L.R. n. 15/2005; violazione dell’art. 2.2 L.R. n. 32/2020 ; 6) Violazione art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; contraddittorietà ; 7) Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità; difetto di motivazione ; 8) Violazione art. 23 N.T.A. del Comune di AT ; 9) Violazione art. 36, R.D. 30 marzo 1942 n. 327, recante codice della navigazione ; 10) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6.2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 ; 11) Violazione e falsa applicazione L. 241/1990; eccesso di potere per abnormità e aggravamento del procedimento .
2.1. Con il primo motivo di ricorso l’Associazione ricorrente deduce che l’intervento prospettato da La UG s.r.l. andasse qualificato, sin dal principio, come “approdo turistico”, con la conseguenza che il procedimento da applicarsi avrebbe dovuto essere quello disciplinato dal D.P.R. n. 509/1997, come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 4/2003.
In applicazione di tale disciplina, in particolare: 1) la domanda avrebbe dovuto essere presentata al capo del Compartimento marittimo competente per territorio, dandone pure comunicazione al Comune, dovendo essere corredata da un progetto preliminare e dalle indicazioni utili per valutare gli effetti sull’ambiente, anche ai fini della verifica del c.d. screening ambientale disciplinato dall’art. 19 del D.lgs. 152/2006; 2) in applicazione dell’art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 509/1997, la documentazione tecnica a corredo dell’istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento, avrebbero dovuto essere firmate da un ingegnere iscritto all’albo, e non già da un architetto, come invece avvenuto nel caso di specie; 3) la stessa domanda avanzata da La UG s.r.l. avrebbe dovuto essere pubblicata nella G.U.R.S. e nella G.U.C.E., in coerenza con quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 509/1997; 5) la domanda ed il relativo progetto avrebbero dovuto essere esaminati da una conferenza di servizi presieduta dal Sindaco e con la partecipazione delle autorità indicate dall’art. 5 del D.P.R. n. 509/1997; 6) in applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 509/1997, il progetto avrebbe dovuto essere approvato, in caso di conformità dello stesso ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante conferenza di servizi o, in caso di difformità dello stesso rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante accordo di programma.
2.2. Con la seconda doglianza viene rilevato, in via gradata rispetto al primo motivo, che la domanda presentata da La UG s.r.l. avrebbe dovuto essere in ogni caso pubblicata anche ai sensi della disciplina applicata dal competente Assessorato regionale, ossia secondo quanto previsto dall’art. 18 del Reg. Cod. Nav., dall’art. 7 della L.R. n. 4/2003 e del D.A. n. 32/GAB del 19.04.2010, come già avvenuto, peraltro, con riguardo all’istanza precedentemente presentata dalla concorrente ditta Franceschini.
2.3. Con la terza censura, anch’essa prospettata in via subordinata rispetto al primo motivo, la parte che ricorre in giudizio deduce che, in ogni caso, il progetto di La UG s.r.l., in quanto non connesso ad alcun “fabbricato”, non potesse essere redatto da un architetto, presupponendo conoscenze tecniche esclusivamente in capo agli ingegneri. Da ciò discenderebbe, continua la parte, anche l’illegittimità del parere tecnico favorevole reso dall’Ufficio del Genio Civile di AT con nota prot. n. 119280 del 2.09.2022 e “confermato” in occasione della conferenza di servizi sincrona del 31.05.2023.
2.4. Con il quarto motivo di gravame si contesta che erroneamente l’atto di ampliamento impugnato abbia considerato quale proprio presupposto “ il parere favorevole reso dal Comune di AT, assunto al prot. n. 44234 del 15 giugno 2022 ”. Tale parere, in particolare, in quanto reso nell’ambito di una conferenza di servizi oggetto di annullamento, non avrebbe potuto essere valorizzato nella successiva conferenza di servizi del 31.0.5.2025, alla quale il Comune di AT non ha preso parte. L’Associazione ricorrente asserisce, inoltre, che tale parere avesse comunque natura “condizionata”.
2.5. Con la quinta doglianza si deduce che l’istanza presentata da La UG mancasse della prescritta attestazione di conformità con le previsioni del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (c.d. PUDM), in corso di adozione definitiva, in violazione dell’art. 4 della L.R. n. 15/2005, nonché dell’art. 2 della L.R. n. 32/2020.
2.6. Con la sesta censura la parte lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione nonché la contraddittorietà del parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT con nota prot. 20220032327 del 6.06.2022, evidenziando che l’Ente regionale, in presenza di un vincolo paesaggistico nell’area interessata dall’intervento di ampliamento, avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine alle ragioni del proprio favor espresso in tale nota, giustificando con maggiore accuratezza la scelta di autorizzare ugualmente l’intervento.
2.7. Con il settimo motivo di ricorso viene rilevato che l’ampliamento della concessione demaniale marittima concesso a La UG s.r.l. non fosse compatibile con le prescrizioni e i motivi ostativi sollevati dalla Capitaneria di Porto in seno alla prima conferenza di servizi, ove, con nota prot. n. 52169 del 12.07.2022, quest’ultima aveva evidenziato l’importante riduzione degli spazi ad uso pubblico per la pesca e il diporto nonché i rischi per la manovrabilità e la sicurezza della navigazione. Tali perplessità, confermate nell’ambito della successiva conferenza di servizi del 31.03.2023, ove veniva suggerito di “... prevedere la destinazione di una adeguata percentuale nello spazio da assentire in concessione... ”, non sarebbero state superate, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, con la previsione di sei posti barca da riservare all’utenza pubblica, la quale, peraltro, non sarebbe stata adeguatamente supportata sotto il profilo motivazionale.
2.8. Con l’ottava doglianza l’Associazione ricorrente deduce la violazione dell’art. 23 delle Norme tecniche di attuazione (c.d. NTA) relative al P.R.G. del Comune di AT, ai sensi del quale “ non deve essere aumentata l’attuale consistenza edilizia, con esclusione di nuove costruzioni, sia pure a carattere precario ”.
2.9. Con la nona censura si lamenta che l’intervento di ampliamento, in violazione dell’art. 36 del R.D. n. 327/1942, non sia compatibile con le esigenze del pubblico uso, tenuto altresì conto che con riguardo all’area di riferimento il Comune di AT abbia indetto un concorso di progettazione nell’ambito della linea di intervento di Rigenerazione Urbana, per un valore di 15 milioni di euro, che prevede l’intera riqualificazione e valorizzazione del Borgo Marinaro, il quale sarebbe maggiormente compatibile con le predette esigenze, come rappresentato dallo stesso Ente comunale con nota prot. 16535 dell’11.01.2024.
2.10. Con il decimo motivo di gravame si deduce che l’atto censurato non sia stato preceduto dal necessario previo accertamento della sua compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti (in particolare, con il Piano urbanistico generale, c.d. PUG, e con il P.U.D.M.), in violazione dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 509/1997. Mancando tale compatibilità, secondo quanto prospettato dall’Associazione ricorrente avrebbe dovuto essere avviata una procedura volta alla definizione di un accordo di programma ex art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.
2.11. Con l’ultima doglianza si deduce che il procedimento da cui scaturisce l’atto avversato sia viziato da incompetenza del Dipartimento Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in quanto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 32/2020, la conclusione della procedura sarebbe dovuta spettare al dirigente responsabile della S.T.A. che aveva avviato la conferenza di servizi decisoria, in veste di “amministrazione procedente”.
Viene altresì dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento della S.T.A. prot. 41359 del 6.06.2023.
In subordine, ove si ritenesse che la competenza appartenga al Dipartimento Ambiente del predetto Assessorato, si lamenta che tutti gli atti della conferenza di servizi avrebbero dovuto essere adottati, fin dal principio, da quest’ultimo, e non dalla S.T.A., come invece avvenuto nel caso di specie.
Sempre in subordine, l’Associazione ricorrente deduce che l’autorità procedente avrebbe dovuto essere la stessa per l’intera procedura, con conseguente violazione dell’art. 20, comma 1, della L.R. n. 7/2019.
2.12. La parte che ricorre in giudizio ha infine presentato istanza di riunione ex art. 70 c.p.a. con il ricorso n. 2287/2024 R.G., con il quale sussisterebbe profili di connessione soggettiva e oggettiva, chiedendo, in subordine, la trattazione congiunta del ricorso nella medesima udienza pubblica del 9.04.2025.
3. Con memoria di costituzione del 31.01.2025 il Comune di AT, nelle vesti di cointeressata, ha fatto proprie le doglianze sollevate dall’Associazione ricorrente, rinviando a quanto già dedotto nel procedimento n. 2287/2024 R.G. con riguardo ai medesimi fatti di causa, ove l’Ente locale ha evidenziato - in particolare - di aver reso nella sede della prima conferenza di servizi un parere condizionato e che la richiesta di “riconferma” di tale parere presentata dall’Ente regionale, a valle della seconda conferenza, sia stata formulata in violazione del principio di proporzionalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., determinando un aggravamento ingiustificato del procedimento amministrativo in contrasto con l'art. 1 della L. 241/1990.
L’Amministrazione comunale ha altresì rappresentato, in tale giudizio, che, con nota prot. 101653/2024, la stessa avrebbe ribadito, entro quattordici giorni dalla richiesta, quanto già espresso nel primo parere, rafforzando i rilievi già ivi manifestati. Il Comune etneo, inoltre, ha anche rilevato di aver presentato formalmente una richiesta di “ rettifica del provvedimento di determinazione di conclusione positiva dei lavori della conferenza dei servizi simultanea in modalità sincrona, svolti il 31 maggio secondo esito già comunicato con la nota prot. n. 41359 del 6 giugno ”, a riprova della propria posizione negativa in ordine al rilascio del provvedimento autorizzatorio per cui è causa.
4. La UG s.r.l., parte controinteressata, si è costituita in giudizio in data 10.02.2025 per resistere al ricorso.
5. Con memoria di costituzione del 25.02.2025 l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità nonché il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, in quanto dall'esame dei motivi di gravame non si evincerebbe il dies a quo in cui l'Associazione ricorrente abbia avuto conoscenza dell'atto suppletivo impugnato, rilasciato dall’Assessorato in data 17.10.2024 e notificato agli enti competenti in data 4.11.2024.
Nel merito, viene rilevato, in particolare, che:
1) la procedura prevista dal D.P.R. n. 509/1997 non si applichi alla fattispecie in esame, atteso che la suddetta disciplina troverebbe attuazione nella diversa ipotesi in cui deve essere realizzato per la prima volta un porto turistico o un approdo turistico e non, come sarebbe avvenuto nel procedimento per cui è causa, nell’ipotesi in cui è stata richiesta una variante in ampliamento di una concessione demaniale marittima già rilasciata;
2) con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso, l’Associazione avrebbe agito in carenza di interesse, in quanto il procedimento per il rilascio dell'ampliamento della concessione è sorto dopo la presentazione di un'istanza di rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 C.N. da parte della Ditta Franceschini, a cui è seguito l’avviso pubblico prot. n. 3075 del 5.06.2020. Da ciò discenderebbe, secondo la prospettazione delle Amministrazioni resistenti, che chiunque fosse stato interessato, anche eventualmente al mancato rilascio, avrebbe dovuto e potuto far pervenire le proprie memorie, osservazioni o opposizioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso;
3) dalla mancata applicazione del D.P.R. n. 509/1997 debba farsi discendere la non doverosità della firma di un ingegnere iscritto all'albo di tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonché di quella prodotta nel corso del procedimento;
4) la mancata partecipazione del Comune di AT alla seconda conferenza di servizi equivalga, in coerenza con quanto previsto dall’art. 14- ter , comma 7, della L. 241/1990, ad atto di assenso senza condizioni. Con le successive note acquisite al prot. n. 2019 del 12.01.2024 e al prot. n. 13703 del 4.03.2024, l’Amministrazione comunale avrebbe informato in modo generico l'Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente circa la presenza di programmi/progetti di riqualificazione delle aree limitrofe al Porto di GN, confermando che " sulla opportunità e scelta della possibile autorizzazione dello specchio d'acqua è ovvio che questa resti in capo a chi emette il provvedimento ", nonché che " il parere della Direzione Urbanistica continua ad essere valido ";
5) il PUDM non sarebbe previsto nelle aree portuali, come da disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, del D.A. 319/GAB del 5.08.2016;
6) non esisterebbero posti barca riservati al libero ormeggio dei diportisti all'interno dello specchio d'acqua di una zona portuale, in quanto, per fruire di tale spazio demaniale, sarebbe necessario il rilascio di apposita C.D.M.; i rilievi mossi dalla Capitaneria di Porto in seno alla prima conferenza di servizi, in ogni caso, sarebbero stati oggetto di approfondimento nella seconda conferenza; la riduzione dei posti barca/ormeggio pubblici sarebbe stata disposta anche tenendo conto della mancanza di un dato certo circa le unità regolarmente censite nell'apposito registro;
7) la presunta violazione dell’art. 23 delle NTA del Comune di AT non sarebbe imputabile all’Amministrazione regionale procedente, atteso che il Comune di AT non si sarebbe espresso negativamente sotto tale profilo in seno alle due conferenze di servizi all’uopo indette;
8) l’atto impugnato sarebbe compatibile con le esigenze del pubblico uso;
9) la competenza ad apportare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali già rilasciate, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione e dal Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, sarebbe dell’Area 2 del Dipartimento regionale dell’Ambiente.
In ultimo, è eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in quanto non sono stati impugnati atti o condotte imputabili all’Amministrazione statale, rilevato, altresì, che il parere reso dalla Capitaneria di Porto sia atto a carattere endoprocedimentale e, in quanto tale, non autonomamente impugnabile.
6. Con memoria del 6.03.2025 La UG s.r.l. ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a..
Nel merito viene rilevato che:
1) il procedimento per cui è causa non rientrerebbe tra quelli sottoposti alla disciplina di cui al D.P.R. 509/1997, in quanto né la concessione demaniale iniziale né l’autorizzazione in ampliamento riguarderebbero un approdo turistico;
2) nessuna norma imporrebbe un obbligo di pubblicazione del progetto depositato in concorrenza rispetto a quello del primo richiedente;
3) il progetto presentato per l’ottenimento dell’ampliamento dell’originario titolo concessorio sarebbe stato firmato, per la parte architettonica, dall’arch. Scacciante e, per la parte strutturale, dall’Ing. Cascone;
4) il Comune di AT avrebbe rilasciato un parere favorevole con la sola condizione che il gazebo si realizzasse su due ruote, non facendo ricorso ai rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa di riferimento avverso la contestata determinazione finale della seconda conferenza di servizi;
5) non vi sarebbe alcun obbligo di coerenza tra il progetto presentato da La UG e il PUDM, secondo quanto previsto dall’art. 40 della L.R. n. 3/2016 e dal D.A. 316/GAB del 5.08.2026;
6) il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT presenterebbe una motivazione sufficiente, alla luce del contenuto favorevole dell’atto;
7) l’Assessorato avrebbe adeguatamente valutato i rilievi evidenziati dalla Capitaneria di Porto in sede procedimentale, individuando, nell’esercizio della propria discrezionalità, il numero di posti barca assentibili;
8) l’art. 23 delle NTA non troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto riguardante “opere a terra” e non la collocazione di pontili nello specchio acqueo, la quale, ai sensi dell’art. 31 del Codice del Turismo, non sarebbe soggetta a provvedimenti edilizi abilitativi;
9) le esigenze di conservazione dell’uso pubblico sarebbero state adeguatamente tutelate e, in ogni caso, investono scelte di merito dell’Amministrazione procedente;
10) non sussisterebbe alcun vizio di incompetenza, in quanto, in coerenza con il D.P.R.S. n. 9/2022, sopraggiunto nel corso del procedimento avviato nel 2020 con la presentazione della prima istanza da parte della Ditta Franceschini ex art. 37 del Codice della Navigazione, la procedura è stata incardinata nell’Area 2 del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato, spettando alla Direzione Generale la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 24 Reg. Cod. Nav. a modifica di un atto formale.
La parte ha infine chiesto la condanna alle spese dell’Associazione ricorrente, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
7. Con memoria dell’8.03.2025 l’Associazione ricorrente ha preliminarmente controdedotto in ordine all’eccezione di irricevibilità sollevata dalle Amministrazioni resistenti e dalla società controinteressata, le quali, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, non avrebbero dato prova della tardività del ricorso come sarebbe stato loro onere.
La parte ha altresì replicato all’eccezione di carenza di interesse sollevata dalle Amministrazioni che resistono in giudizio.
Nel merito, viene evidenziato, in particolare, che:
1) il progetto di La UG s.r.l. determini una “occupazione di zone del demanio marittimo” o una “innovazione” sia del demanio marittimo (con la realizzazione di pontili e del taglio del molo di ponente) sia della concessione demaniale marittima originariamente rilasciata, con conseguente applicabilità della disciplina del D.P.R. n. 509/1997;
2) l’art. 3, comma 5, del D.P.R. 509/1997 prescrive che “ tutta la documentazione tecnica a corredo dell’istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all’albo ”, e non soltanto quella relativa agli elaborati strutturali;
3) l’incompetenza del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato regionale discenderebbe dall’art. 4 della L.R. n. 32/2020, norma di rango primario che non potrebbe essere derogata da una disposizione di rango inferiore, quale è il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, invocato dalle Amministrazioni resistenti, che, in quanto contrastante con una fonte ad esso sovraordinata, andrebbe disapplicato nel presente giudizio.
8. Con memoria di replica del 18.03.2025 la parte controinteressata ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni.
9. Con memoria di replica del 19.03.2025 la parte ricorrente ha ulteriormente replicato all’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalle altre parti e ha insistito per l’accoglimento della propria domanda.
10. All’udienza pubblica del 9.04.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
11. Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza di riunione presentata dalla parte ricorrente con il ricorso R.G. n. 2287/2024, incardinato presso questo Tribunale, la quale viene respinta.
11.1. Il Collegio, pur consapevole della presenza di taluni profili di connessione oggettiva e soggettiva sussistenti tra l’odierno procedimento e il procedimento R.G. n. 2287/2024, ritiene, nell’esercizio della propria discrezionalità che si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., che, per ragioni di opportunità e di economia processuale, le due vicende processuali interessate dall’istanza di riunione debbano essere trattate disgiuntamente, attesa la non completa coincidenza delle doglianze prospettate nei due ricorsi.
12. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla parte controinteressata concernenti la presunta tardività del ricorso e la sua inammissibilità per carenza di interesse, attesa l’infondatezza nel merito della domanda processuale.
13. Deve invece esaminarsi, al fine di perimetrare il numero delle parti legittimate a stare nel presente giudizio, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la quale è da ritenersi fondata, in quanto con il presente ricorso non sono stati impugnati atti o condotte imputabili a tale Amministrazione statale e la parte ricorrente non ha mosso specifiche censure nei confronti del parere reso dalla Capitaneria di Porto in seno alla conferenza di servizi qui contestata. Ne discende, conseguentemente, l’estromissione dal giudizio di tale parte.
14. Il primo motivo di ricorso è infondato.
14.1. Deve preliminarmente osservarsi che il D.P.R. 509/1997 disciplina “ il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), il procedimento di approvazione dei relativi progetti, nonché gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali ” (art. 1, comma 1).
La concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettera c), è invece “ rilasciata conducendo secondo principi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turisticoricreativo in applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 ” (art. 1, comma 3).
Il successivo art. 2, a cui fa rinvio la norma sopra riportata, stabilisce, al comma 1, che sono strutture dedicate alla nautica da diporto:
a) il “porto turistico”, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
b) l'“approdo turistico”, ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) i “punti d'ormeggio”, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Dal combinato disposto delle predette disposizioni si ricava, quindi, che la disciplina del D.P.R. 509/1997 – ivi compreso l’invocato art. 6, comma 2, – debba trovare applicazione esclusivamente in presenza di una concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto che costituiscano “ porto turistico ” o “ approdo turistico ” e non, invece, allorquando debba essere realizzato un “ punto di ormeggio ”.
Ebbene, sulla scorta delle definizioni sopra riportate, può ritenersi che a differenziare un approdo turistico da un punto di ormeggio siano i seguenti due elementi, uno strutturale e l’altro di natura funzionale:
(i) sotto il profilo strutturale, a qualificare il punto di ormeggio in termini diversi dall’approdo turistico è la presenza di strutture che non importino impianti di difficile rimozione destinate all’ormeggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto;
(ii) sotto il profilo funzionale, l'apprestamento di “servizi complementari” - quali l’assistenza tecnica, la riparazione, la presenza di esercizi commerciali, a servizio di qualunque categoria di unità di diporto - qualifica l’approdo turistico rispetto ai punti di ormeggio, i quali, contrariamente agli approdi turistici, prevedono invece l’apprestamento di servizi per così dire "minimi" (quali, ad esempio, guardiania, ormeggio, acqua e luce).
Ciò precisato a fini di inquadramento sistematico, il Collegio evidenzia che oggetto di scrutinio è, esclusivamente, in questa sede processuale, il contenuto dell’Atto suppletivo n. 6742 del 17.10.2024, non potendo invece attribuirsi rilievo a quanto previsto dall’originaria C.D.M. n. 75/2018, del cui relativo procedimento e conseguente contenuto non può che prescindersi al fine di verificare se, come sostenuto dalla parte ricorrente, il procedimento da seguire al fine di rilasciare il nuovo titolo autorizzatorio in ampliamento dovesse essere quello disciplinato dal richiamato D.P.R. 509/1997.
Dal testo dell’atto impugnato, la cui interpretazione letterale costituisce il primo elemento da valorizzare ai fini del corretto inquadramento dell’intervento in contestazione, emerge che:
- secondo quanto riportato nell’art. 1, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione viene rilasciata “... al fine di realizzare un punto di ormeggio nel Porticciolo di GN (...) ”;
- nell’ambito delle prescrizioni inserite nel provvedimento (riportate anch’esse nell’art. 1), si legge che “ Le dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate si conformino al piano di ormeggio depositato e visionato dagli uffici competenti ”, e che “ Le imbarcazioni ormeggiate nell’area in ampliamento non siano alte sull’acqua per mitigare l’impatto visivo anche attraverso l’uso di materiali e colori che si conformino ai luoghi ”.
Dalla relazione tecnica allegata all’istanza presentata dalla società La UG si evince che la proposta progettuale in ampliamento prevede:
- la realizzazione di una passerella galleggiante per permettere l’approdo delle imbarcazioni;
- la valorizzazione del molo di ponente mediante il suo collegamento con la struttura “La UG” ove sono già previsti diversi servizi complementari (alloggi delle imbarcazioni, servizi igienici dimensionati anche per disabili, spogliatoi, docce, bar dotato di stazione metereologica, stazione radio VHF ed uffici), i quali non vengono nuovamente “apprestati” in virtù del titolo autorizzatorio in ampliamento, in quanto già esistenti;
- la presenza di pontili galleggianti (dotati di vani laterali e coperti con pannelli amovibili in legno, per il passaggio delle tubazioni degli impianti), i quali permetteranno, mediante la presenza di anelli golfari, l’attracco delle imbarcazioni;
- l’ampliamento dei posti barca;
- l’installazione, sui pontili, di 4 colonnine a servizio dei diportisti per la fornitura di acqua, luce e aria compressa;
- la realizzazione di una scaletta di risalita in acciaio sui pontili;
- la realizzazione, nell’area a terra, di una banchina prevalentemente pavimentata con basolato lavico;
- la realizzazione, in corrispondenza del molo di ponente e a sud a confine con la via marittima, di una ringhiera con montanti, corrimano e trafori in acciaio;
- in corrispondenza dei gradini a sud dell’area oggetto di ampliamento, il collocamento di un cancello scorrevole a due ante con struttura in acciaio e vetro stratificato antinfortunistico trasparente;
- al fine di garantire la fruizione dell’approdo anche ai disabili, la realizzazione di una scivola dimensionata con relativo cancelletto;
- il taglio di una porzione del Molo di Ponente;
- il collocamento di un gazebo su ruote utilizzato quale ombreggiamento per i diportisti;
- la realizzazione di un arredo costituito da: panchine in acciaio corten, cestini portarifiuti sezionati e bidoni per la raccolta differenziata;
- il dislocamento nella banchina di: n. 2 supporti per anulare di salvataggio, n. 3 estintori e n. 2 idranti, con cassetta esterna in acciaio, derivati dalla linea principale esistente. Il posizionamento, lungo la medesima banchina, sia degli anelli golfari in sostituzione di quelli esistenti che delle bitte per l’ormeggio delle imbarcazioni.
Ad avviso di questo Collegio, dall’esame del testo dell’atto impugnato e dal contenuto della relazione tecnica a supporto della proposta progettuale presentata dalla società La UG possono trarsi le seguenti conclusioni:
(i) l’atto suppletivo n. 6742/2024 ha per oggetto esclusivo la realizzazione di un punto di ormeggio nel Porticciolo di GN, dotato di installazione di facile rimozione, a servizio di imbarcazioni e natanti da diporto che, alla luce delle prescrizioni ivi inserite, dovranno avere una dimensione contenuta e coerente con quella tipica di un punto di ormeggio;
(ii) i servizi accessori previsti dalla proposta progettuale, come sopra riportati, non possono essere inquadrati nell’ambito dei “servizi complementari” (previsti invece dall’originaria concessione), in quanto aventi natura di servizi minimi essenziali, indispensabili per garantire l’operatività del punto di ormeggio.
Dalla qualificazione della struttura quale “punto d’ormeggio” deve quindi farsi discendere l’inapplicabilità della disciplina di cui al D.P.R. 509/1997 e, conseguentemente, di tutte le sue norme, come richiamate dall’associazione ricorrente nel primo motivo del proprio gravame.
15. Anche la seconda doglianza è da ritenersi infondata.
15.1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Regolamento del Codice della Navigazione “ Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia . Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale. ”.
Il comma 3 stabilisce che “ Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni ”.
Dal combinato disposto delle due disposizioni si ricava che:
(i) la pubblicazione della domanda di concessione è sottoposta alla valutazione dell’Ente concedente, chiamato a valutare che la concessione “ abbia particolare importanza per l’entità e lo scopo ”;
(ii) alla pubblicazione della domanda non segue alcun obbligo di pubblicazione delle successive domande in concorrenza, atteso che queste devono essere presentate “ nel termine previsto dalla proposizione delle opposizioni ” e non è normativamente previsto un ulteriore obbligo di procedere alla nuova pubblicazione delle ulteriori domande sopraggiunte dopo la pubblicazione della prima domanda.
Trattasi, peraltro, di un’interpretazione che, oltre ad essere coerente con il dato letterale dell’art. 18, risulta l’unica possibile per assicurare il rispetto del buon andamento dell’azione amministrativa, e dei suoi corollari, secondo quanto previsto dall’art. 97 Cost. e dall’art. 1 della L. 241/1990; è di tutta evidenza, invero, che ove si ammettesse, in astratto, che le successive domande debbano (o meglio, possano) esser rese oggetto di pubblicazione al pari della prima domanda di concessione, la sequenza procedimentale di cui al comma 1 sarebbe da ripetersi per ogni successiva pubblicazione (con conseguente possibilità di presentare ulteriori osservazioni e nuove domande in concorrenza), con inevitabile dilatazione dei tempi procedimentali. Un simile approdo ermeneutico, pertanto, vanificherebbe l’efficienza e l’economicità del procedimento autorizzatorio.
16. Priva di pregio è anche la terza censura.
16.1. Dalla documentazione allegata all’istanza presentata dalla società La UG si evince che l’ing. AR Cascone, nella qualità di progettista delle strutture, abbia redatto la relazione descrittiva del progetto e il progetto esecutivo delle strutture. L’attività di tale professionista, pertanto, è stata resa in coerenza con quanto previsto dall’art. 51 del R.D. 2357/1925, secondo cui “ Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ”. Non rileva che l’arch. Giuseppe Aurelio Scacciante abbia firmato, invece, la “relazione tecnica”, anch’essa allegata all’istanza, atteso che tutta la progettazione della struttura, ivi compresa la sua fase esecutiva, è stata realizzata dal soggetto dotato della necessaria competenza, ossia il predetto ing. Cascone.
17. Il quarto motivo è parimenti infondato.
17.1. Deve innanzitutto richiamarsi, a fini di utile inquadramento sistematico del perimetro normativo di riferimento, la disciplina che regola la c.d. conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, la quale trova la propria sedes , in particolare, nell’art. 14- ter della L. 241/1990 e, nella Regione Sicilia, nell’art. 19 della L.R. 7/2019.
Tale peculiare modulo procedimentale tramite cui le amministrazioni pubbliche esercitano le proprie funzioni amministrative si svolge mediante una riunione “ con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti ” (art. 19, comma 1, L.R. 7/2019).
Ciascun ente convocato alla riunione “ è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza ” (art. 19, comma 3, L.R. 7/2019).
Secondo quanto previsto, nello specifico, dal comma 5- bis del predetto art. 19 della L.R. 7/2019, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 13/2020, “ L’amministrazione regionale o locale ha l'obbligo di comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della conferenza almeno tre giorni prima della data fissata per la stessa, motivando l'assenza dell'amministrazione e indicando le proprie determinazioni relative all'oggetto della conferenza. La mancata comunicazione e/o la mancata indicazione delle determinazioni assunte costituiscono responsabilità dirigenziale ed assumono rilevanza agli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, sempre che l'amministrazione non abbia partecipato alla conferenza ”.
All’esito dell’ultima riunione “... l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 20, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato ” (art. 19, comma 6, L.R. 7/2019).
È altresì utile rammentare che, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 1, della L.R. 7/2019, “ La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ”.
Inoltre, come riportato nel comma 2 della stessa norma regionale, “ Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini ”.
17.2. Orbene, nella presente fattispecie l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Amministrazione procedente:
(i) con prot. n. 26902 del 19.04.2022 ha indetto una prima conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, la quale è stata chiusa con determinazione di conclusione positiva emessa con nota n. 67335 del 16.09.2022;
(ii) con successivo prot. n. 32606 del 9.05.2023 ha disposto la revoca in autotutela della precedente determinazione conclusiva della prima conferenza di servizi;
(iii) con prot. n. 34266 del 12.05.2023 ha indetto una nuova conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, da tenersi presso i locali della Struttura Territoriale dell’Ambiente di AT alle ore 10:00 del 31.05.2023, invitando a partecipare, nell’ordine: la società La UG s.r.l., il Comune di AT, l’Ufficio del Genio Civile di AT, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT, la Capitaneria di Porto di AT, l’Agenzia delle Dogane di AT.
Tutti i soggetti invitati alla partecipazione dei lavori della conferenza hanno preso parte alla riunione del 31.05.2023, eccezion fatta per il Comune di AT, il quale, con nota n. 239684 del 31.05.2023 (data coincidente con quella della fissata riunione), ha chiesto il rinvio della conferenza in quanto impegnato “... nell’espletamento degli adempimenti in merito alle elezioni amministrative (...) , appena concluse ”.
In occasione della riunione del 31.05.2023 l’Assessorato procedente ha raccolto le seguenti posizioni espresse dai soggetti pubblici partecipanti:
(i) il rappresentante della Capitaneria di Porto ha precisato le proprie osservazioni rese in seno alla prima conferenza di servizi (la cui determinazione finale, lo si ribadisce, è stata oggetto di revoca in autotutela), evidenziando, in particolare: a) che “ l’ampliamento della concessione determinerà una riduzione degli spazi liberi per la pesca ed il diporto ...”, con il suggerimento “... di prevedere la destinazione di una adeguata percentuale nello spazio da assentire in concessione nonché di individuare la nuova destinazione d’uso del muretto banchinato antistante il molo di ponente ”; b) “ la necessità di un nuovo collaudo statico a seguito della realizzazione del progetto, ivi compreso il taglio del molo ”; c) che “ tre corpi morti sembrerebbero posti al di fuori dell’area richiesta in concessione, ma dovranno essere posti all’interno ”. Per quanto concerne “ le prescrizioni di competenza ”, il rappresentante della Capitaneria ha richiesto che “ le unità che potranno fruire della struttura dovranno essere adeguatamente dimensionate rispetto allo spazio di evoluzione previsto in progetto, raccomandando altresì che la struttura galleggiante installata rimanga parallela al molo di ponente ”;
(ii) il rappresentante della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT ha integrato, mediante nota, l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata in seno alla precedente conferenza di servizi, esprimendo parere favorevole con una prescrizione volta a tutelare la valenza storica dell’area e a favorire l’armonico inserimento delle opere previste in progetto;
(iii) il rappresentante dell’Agenzia delle Dogane ha accolto le osservazioni espresse dai rappresentanti dei due predetti Enti;
(iv) il rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile di AT, prendendo atto che “... dalle prescrizioni della C.P. non si rilevano modifiche strutturali ”, ha confermato il parere positivo condizionato reso in occasione della prima conferenza, corredato da autorizzazione rilasciata in data 29.08.2022.
La società La UG ha preso atto di quanto osservato in sede di riunione dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche partecipanti alla conferenza e ha dichiarato “ la disponibilità ad accogliere ed accettare il rilasciando titolo e le prescrizioni ed osservazioni ” riportate nel verbale della riunione.
L’Amministrazione regionale procedente ha chiuso i lavori rilevando “... l’assenza dei rappresentanti del Comune di AT che aveva già espresso parere favorevole con nota acquisita al n. 44234 di protocollo in data 15.06.2022 (...)” nella precedente conferenza di servizi.
A margine dei lavori, con nota prot. n. 41359 del 6.06.2023 l’Assessorato regionale ha adottato la determinazione di conclusione positiva della conferenza, nella quale, prendendo atto che “... il Comune di AT non ha partecipato alla conferenza sincrona e che lo stesso si era espresso favorevolmente con parere acquisito al n° 44234 di protocollo in data 15/06/2022 ” e considerati “... acquisiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte (...)”, ha rilevato che “... le condizioni e le prescrizioni contenute negli atti e nei pareri acquisiti dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza (...)”.
Facendo seguito ai lavori della conferenza, con Atto suppletivo n. 6742 del 17.10.2024 l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha autorizzato l’ampliamento della originaria C.D.M. già rilasciata alla società La UG, richiamando, nel corpo dell’atto, le prescrizioni come scaturenti dalle conclusioni finali della predetta conferenza. L’Ente regionale, in particolare, ha disposto che:
- dovranno riservarsi sei posti barca ai pescatori aventi titolo;
- i corpi morti dovranno ricadere all’interno dell’area in concessione;
- le dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate si conformino al piano di ormeggio depositato e visionato dagli uffici competenti;
- le imbarcazioni ormeggiate nell’area in ampliamento non siano “alte” sull’acqua per mitigare l’impatto visivo, anche attraverso l’uso di materiali e colori che si conformino ai luoghi;
- i lavori di manutenzione che interesseranno il molo di ponente, piano di calpestio e ringhiera, potranno essere seguiti durante la fase dei lavori dagli Uffici competenti per quanto di rispettiva competenza.
L’Assessorato ha altresì riportato nell’atto di riservarsi “... di valutare l’apertura pubblica della testata del molo di ponente una volta eseguiti i lavori di manutenzione dello stesso, secondo quanto previsto in progetto, mediante la convocazione di conferenza ”.
17.3. Ricostruito l’iter procedimentale che ha condotto all’adozione del provvedimento autorizzatorio impugnato, il Collegio ritiene che l’operato dell’Amministrazione regionale procedente non possa essere censurato alla luce delle presunte illegittimità dedotte dalla parte ricorrente con il presente motivo di ricorso.
L’Assessorato resistente, invero, una volta revocato l’esito della prima conferenza di servizi, nel rispetto della normativa di riferimento sopra richiamata:
(i) ha convocato tutte le amministrazioni chiamate a partecipare alla riunione della nuova conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona;
(ii) ha preso atto delle posizioni espresse dai rappresentanti di tali enti e delle correlate prescrizioni, ove indicate, nonché della disponibilità della società La UG a recepirle, adottando la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti dei rappresentanti delle amministrazioni;
(iii) ha riportato tali prescrizioni nell’Atto suppletivo n. 6742 del 17.10.2024.
Operando in coerenza con il dato normativo di riferimento, l’Assessorato regionale procedente ha quindi correttamente attribuito alla mancata partecipazione alla riunione del 31.05.2023 da parte del Comune di AT valore di assenso senza condizioni.
L’amministrazione locale invitata a partecipare a una riunione della conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, infatti, come già appurato, “ ha l'obbligo di comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della conferenza almeno tre giorni prima della data fissata per la stessa, motivando l'assenza dell'amministrazione e indicando le proprie determinazioni relative all'oggetto della conferenza ” (art. 19, comma 5- bis , della L.R. 7/2019).
Nella vicenda procedimentale in esame il Comune di AT ha reso tale comunicazione con nota n. 239684 del 31.05.2023, ossia nella data coincidente con quella della riunione della nuova conferenza di servizi alla quale era stata invitata con prot. n. 34266 del 12.05.2023.
Violando, pertanto, il termine perentorio previsto dalla disposizione sopra richiamata, l’Ente comunale ha fatto sì che si precostituisse la condizione prevista dal successivo comma 6 dell’art. 19, secondo cui “ Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato ”.
Più in dettaglio, non partecipando alla predetta riunione e non chiedendone il rinvio nei termini di legge, il Comune di AT ha perduto la possibilità di manifestare la propria posizione nella sede procedimentale a ciò riservata per legge, a nulla rilevando, al fine di scalfire la legittimità dell’Atto suppletivo n. 6742 del 17.10.2024, il successivo scambio di note a cui l’Assessorato procedente e il Comune etneo hanno dato seguito dopo l’adozione della determinazione conclusiva della conferenza decisoria.
Come già riportato, invero, secondo quanto disposto dall’art. 20 della L.R. 7/2019 la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, in coerenza con quanto previsto dal comma 2 della predetta norma regionale, “... possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini ”.
Tale potere di “sollecitazione” del ricorso ai poteri di autotutela viene peraltro limitato dalla normativa regionale operante in Sicilia – sia con riguardo al ricorso al potere di annullamento ex art. 21- novies che a quello di revoca ex art. 21- quinques della L. 241/1990 – alla sola ipotesi in cui l’Ente che ne faccia richiesta abbia partecipato alla conferenza, distinguendosi, sotto tale profilo, dal corrispondente art. 14- quater , comma 2, della L. 241/1990, che a livello nazionale stabilisce che “ Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies ”.
Alcuna incidenza può peraltro attribuirsi, sotto tale profilo, alla richiesta di “urgente rettifica” inviata all’Assessorato regionale procedente con nota prot. n. 252755 del 9.06.2023 dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune etneo, motivata dal fatto che la determinazione di conclusione positiva della conferenza prot. n. 41359 del 6.06.2023, riportando il parere espresso dall’Ente locale con prot. n. 442343 del 15.06.2022, avesse richiamato un parere limitato agli aspetti edilizi e facente riferimento alla precedente conferenza di servizi.
Va innanzitutto precisato, a tal riguardo, che la “rettifica” costituisce la tipologia di atto di secondo grado a cui ricorrersi in presenza di errori materiali o semplici irregolarità involontarie. Trattasi, meglio ancora, di una decisione con cui l’amministrazione pone rimedio ad un errore tale da non comportare l’invalidità dell’atto, la quale è espressione del principio di conservazione dell’atto amministrativo, rendendo il primo provvedimento adottato conforme alla reale volontà dell’organo che lo ha emanato.
Ciò posto, deve evidenziarsi che:
(i) come già appurato, la revoca della determinazione conclusiva della prima conferenza di servizi ha determinato una cesura tra la prima conferenza e la seconda conferenza di servizi decisoria tenutasi il 31.05.2023, nell’ambito della quale la mancata partecipazione del Comune di AT ha valore di “assenso senza condizioni”, in coerenza con quanto previsto dall’art. 19, comma 6, della L.R. 7/2019;
(ii) il riferimento, all’interno della determinazione conclusiva della seconda conferenza, al parere reso dal Comune etneo in sede di prima conferenza non ha alcun rilievo ai fini della posizione dallo stesso Ente espressa, per IL , nella riunione del 31.05.2023 (avente ad oggetto, appunto, i lavori della seconda conferenza), la quale è stata correttamente riportata nella stessa nota prot. n. 41359 del 6.06.2023, ove viene dato atto che il Comune non avesse partecipato alla conferenza e che fossero stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte;
(iii) anche a voler ritenere, in astratto, che sussistesse una linea di continuità tra le posizioni espresse in seno alla prima conferenza e quelle rappresentate nell’ambito della seconda, il parere reso dall’Ente locale in data 14.06.2022 durante la prima conferenza costituisce, sia per il suo tenore letterale che per il suo contenuto sostanziale, un “parere favorevole”, sottoposto all’unica condizione che “... il gazebo sia su ruote, asportabile e facilmente rimovibile, non ancorato al suolo definitivamente ”.
Non coglie nel segno, conseguentemente, la censura secondo cui tale primo parere fosse negativo, così come alcuna incidenza può attribuirsi, ai fini del vaglio di legittimità del provvedimento qui impugnato, ai successivi rilievi rappresentati dal Comune all’Assessorato a seguito della propria richiesta di “rettifica” dopo la conclusione della seconda conferenza di servizi (e sollevati anche nell’odierno giudizio), relativi alla successiva prospettazione di iniziative progettuali intraprese dal Comune nell’area interessata (il cui sviluppo sarebbe asseritamente incompatibile con l’estensione della concessione demaniale richiesta ed ottenuta dalla società La UG), avvenuta nell’ambito di uno scambio di note tra i due Enti.
Tale interlocuzione è sorta dopo la conclusione dei lavori ed è stata incardinata al di fuori dei corretti binari procedimentali previsti dal richiamato art. 20, comma 2, della L.R. 7/2019, il quale, come visto, attribuisce alle amministrazioni partecipanti alla conferenza il potere di sollecitare “... l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini”.
18. La quinta doglianza è fuori fuoco.
18.1. L’estensione della concessione demaniale marittima di che trattasi è ubicata all’interno del porticciolo di GN del Comune di AT, che è classificato quale area portuale di competenza regionale; come tale, essa deve essere sottratta alla disciplina normativa relativa al PUDM per effetto dell’art. 40 della L.R. n. 3/2016, il quale così recita: “ 1. La gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'articolo 39, ai comuni i quali provvedono all’espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 2. Con decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni ai sensi del comma 1 ed è approvato il relativo bando tipo ”.
La norma, infatti, dispone: i) al primo comma, che la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, “ ad esclusione ”, tra altro, “ delle aree portuali ”, è attribuita, previa approvazione del Piano di cui al comma 1 dell’art. 39 (ovvero del PUDM), ai Comuni, i quali provvedono all’espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime; ii) al secondo comma, che all’individuazione delle aree le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni ai sensi del comma 1 si provvede con decreto assessoriale, che approva anche il relativo “bando tipo”.
Conseguentemente e coerentemente, l’art. 3, comma 2, lett c), del D.A. 319/GAB del 5.08.2016, attuativo del predetto art. 40, nell’individuare le aree del demanio marittimo regionale le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni a seguito dell’approvazione dei PUDM, e nell’approvare le linee guida per la redazione di detti Piani, ha disposto che “ Restano […] nella esclusiva competenza della Regione siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (ARTA), e non sono pertanto oggetto della pianificazione comunale di settore: […] le aree portuali di competenza regionale […]”.
Sicché, come recentemente ribadito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 101 del 24.02.2025, ai fini della legittimità della concessione in ampliamento non può attribuirsi rilievo alla mancata attestazione di “ coerenza con le previsioni del PUDM approvato ovvero già adottato ed in corso di approvazione definitiva ”, trattandosi di pianificazione a cui l’area portuale in parola non è assoggettata.
19. Il sesto motivo di ricorso è parimenti infondato.
19.1. Come già evidenziato nel corso della trattazione dei precedenti motivi, il presente scrutinio ha ad oggetto il procedimento (e il correlato esito) della conferenza di servizi indetta con prot. n. 34266 del 12.05.2023, la quale ha fatto seguito alla prot. n. 32606 del 9.05.2023, con cui l’Assessorato procedente ha disposto la revoca in autotutela della precedente determinazione conclusiva della prima conferenza di servizi.
Nell’ambito della riunione del 31.05.2023 di tale (seconda) conferenza di servizi la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT, mediante il proprio rappresentante, ha integrato, mediante nota, l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata in seno alla precedente conferenza di servizi, esprimendo parere favorevole con la seguente prescrizione: “ al fine di pervenire sotto il profilo percettivo, a lavori ultimati, ad un armonico inserimento delle opere previste in progetto e tenuto conto del sito, della indiscussa valenza storico/testimoniale (in quanto trattasi di un borgo marinaro e porto le cui origini risalgono all’VIII sec. A.C. dei Calcidesi a luogo di miti come quello di Ulisse), lo specchio acqueo interessato dalla realizzazione di una passerella e di un pontile, entrambi galleggianti, sia deputato ad ospitare imbarcazioni il cui ingombro, anche in altezza, non sia causa di disagio visivo del contesto in esame; inoltre, tutti gli interventi, sotto il profilo materico/cromatico, dovranno ottemperare a criteri di minimizzazione visiva, in quanto il sito sembrerebbero interessato, in un prossimo futuro, da nuove dinamiche urbanistico/territoriali che prevedono l’abbattimento del ponte pervenendo ad una riconfigurazione di detta area ”.
Ebbene, per costante giurisprudenza “ l’autorizzazione paesaggistica è notoriamente espressione dell'ampia discrezionalità tecnica delle amministrazioni competenti al fine di garantire, nel bilanciamento di contrapposti interessi, il godimento e la tutela del bene protetto, censurabile solo per macroscopici vizi di illegittimità e travisamento dei fatti, o per inadeguatezza dell'istruttoria o della motivazione ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. I, 4.03.2024, n. 277).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l’autorizzazione paesaggistica “condizionata” rilasciata dalla Soprintendenza nell’ambito della seconda conferenza di servizi (atteso che, lo si ribadisce, a nulla rileva quanto espresso da tale Ente in seno alla prima conferenza, oggetto di successiva revoca) non risulta censurabile sotto il profilo istruttorio e, in particolare, motivazionale, in quanto:
(i) risultano chiare le premesse e l’iter logico seguito nel percorso valutativo ivi riportato, di cui le prescrizioni inserite nel parere costituiscono coerente conseguenza;
(ii) non è dato rinvenire alcuna illogicità o genericità delle medesime prescrizioni indicate dall’Ente, le quali risultano volte a tutelare l’area interessata dall’intervento sotto il profilo paesaggistico-ambientale e descrivono in modo sufficientemente puntuale le modalità tramite cui dovrà essere assicurata la minimizzazione degli impatti percettivi, indicando che “ l’ingombro, anche in altezza, non sia causa di disagio visivo del contesto in esame ” e che la predetta minimizzazione visiva debba essere assicurata “ sotto il profilo materico/cromatico ”.
Deve peraltro rilevarsi che, in coerenza con il principio secondo cui il percorso valutativo seguito dalla Soprintendenza nel proprio parere investe il provvedimento finale, nel senso che il contenuto dell'uno e dell’altro deve consentire di comprendere con chiarezza le ragioni della scelta effettuata ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6511; id., 4 febbraio 2019, n. 853; id., 28 ottobre 2015, n. 4925; id., 11 settembre 2013, n. 4481), l’Atto suppletivo n. 6742/2024, che ingloba gli esiti della conferenza di servizi chiusa con determinazione nota prot. n. 41359 del 6.06.2023, fa adeguatamente proprie le prescrizioni riportate dalla Soprintendenza nel proprio parere condizionato, atteso che nel predetto provvedimento finale sono riportate, tra le altre, le seguenti, chiare, prescrizioni:
« (...)
- le dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate si conformino al piano di ormeggio depositato e visionato dagli uffici competenti;
- le imbarcazioni ormeggiate nell’area in ampliamento non siano “alte” sull’acqua per mitigare l’impatto visivo, anche attraverso l’uso di materiali e colori che si conformino ai luoghi;
- i lavori di manutenzione che interesseranno il molo di ponente, piano di calpestio e ringhiera, potranno essere seguiti durante la fase dei lavori dagli Uffici competenti per quanto di rispettiva competenza ».
Trattasi, evidentemente, di prescrizioni che sono chiaramente volte a importare nell’atto i rilievi afferenti alla tutela paesaggistica evidenziati dalla Soprintendenza nel proprio parere, assicurandosi, peraltro, allo stesso Ente regionale (mediante la partecipazione ai lavori per quanto di propria competenza) di verificare, in concreto, che l’ingombro e il profilo materico/cromatico dell’intervento da realizzarsi assicurino la minimizzazione visiva alla luce del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.
20. La settima doglianza è anch’essa da ritenersi infondata.
20.1. La posizione espressa dalla Capitaneria di Porto in seno alla conferenza di servizi del 31.05.2023 e, in particolare, le relative prescrizioni riportate nel relativo verbale della riunione tenutasi nei locali della S.T.A. di AT, sono state adeguatamente riflesse nell’atto impugnato, le cui prescrizioni di cui all’art. 1 sono coerenti con i rilievi mossi dalla Capitaneria. In particolare:
(i) la prescrizione di riservare nell’area interessata dall’ampliamento del titolo concessorio sei posti barca ai pescatori aventi titolo – ritenuta asseritamente dalla parte ricorrente contraddittoria e viziata dalla violazione del principio di proporzionalità per il ritenuto numero esiguo di tali posti – viene inserita nell’atto di ampliamento autorizzatorio facendo seguito a un “suggerimento” della Capitaneria (nel predetto verbale della riunione del 31.05.2024 il rappresentante di quest’ultima adopera l’espressione “ si suggerisce ”), il quale non è stato riportato tra le “ prescrizioni di competenza ” espresse dallo stesso rappresentante dell’Ente, investito del compito di vagliare la compatibilità del progetto di La UG con la gestione degli spazi dell’area sotto il profilo della sicurezza della navigazione e portuale. Il rilievo in ordine alla “ riduzione degli spazi liberi per la pesca ed il diporto ...”, più specificatamente, è stato formulato dalla Capitaneria dapprima come “osservazione” (nell’ambito della prima conferenza di servizi la cui determinazione finale è stata revocata) e, in seguito, quale “suggerimento” (nella riunione della seconda conferenza tenutasi il 31.05.2023) e, non risultando inserito tra le prescrizioni di competenza, ha valore di valutazione alla quale, per sua stessa interpretazione letterale, non può attribuirsi valenza ostativa o di “condizione” ai fini del rilascio del parere favorevole. Ciò precisato, deve comunque osservarsi che, anche ove l’incidenza dell’autorizzazione in ampliamento rilasciata in favore della società La UG fosse tale - come affermato dall’Associazione ricorrente - da incidere in modo significativo sulla fruibilità degli ormeggi pubblici nel porticciolo di GN, a questo Tribunale sarebbe in ogni caso inibito un intrusivo sindacato attinente all’esiguità, o meno, del numero di posti barca da lasciarsi liberi per i pescatori aventi titolo come previsto dall’atto impugnato, salvo che la valutazione operata dall’amministrazione risulti manifestamente illogica o irrazionale - come, si ritiene, non sia avvenuto nel caso di specie -, in quanto afferente a una comparazione di interessi pubblici che compete esclusivamente all’amministrazione procedente. Il giudice amministrativo, invero, non può sostituire la propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, determinandosi in tal caso uno sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A. ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 31.08.2023, n. 8098). Deve peraltro evidenziarsi, sotto tale profilo, che le esigenze del “pubblico uso” (previste dall’art. 36 del Codice della Navigazione) siano ben note allo stesso Assessorato procedente, che nell’Atto Suppletivo qui censurato ha indicato di riservarsi “... di valutare l’apertura pubblica della testata del molo di ponente una volta eseguiti i lavori di manutenzione dello stesso, secondo quanto previsto in progetto, mediante la convocazione di conferenza ”, a riprova della volontà di assicurare la fruizione pubblica di una parte dell’area interessata;
(ii) la prescrizione secondo la quale “ i corpi morti dovranno ricadere all’interno dell’area in concessione ”, riportata anch’essa nel titolo autorizzatorio contestato, ingloba pedissequamente la prescrizione espressa dal rappresentante della Capitaneria di Porto nella riunione del 31.05.2023, nel quale era stata evidenziato che “ tre corpi morti...dovranno essere posati all’interno ” della predetta area;
(iii) le prescrizioni secondo cui “ le dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate si conformino al piano di ormeggio depositato e visionato dagli uffici competenti ” e “ i lavori di manutenzione che interesseranno il molo di ponente, piano di calpestio e ringhiera, potranno essere seguiti durante la fase dei lavori dagli Uffici competenti per quanto di rispettiva competenza ”, inserite nel predetto atto impugnato, sono pienamente coerenti con le “ prescrizioni di competenza ” espresse dalla Capitaneria il 31.05.2023, con le quali quest’ultima ha espressamente “richiesto”, a differenza di quanto oggetto di un mero suggerimento, che “ le unità che potranno fruire della struttura dovranno essere adeguatamente dimensionate rispetto allo spazio di evoluzione previsto in progetto, raccomandando altresì che la struttura galleggiante installata rimanga parallela al molo di ponente ”. Prevedendosi, peraltro, che i lavori relativi al molo di ponente potranno essere seguiti dagli uffici competenti, viene data la possibilità all’Ente di verificare, in concreto, il rispetto delle proprie prescrizioni.
Le predette considerazioni, quindi, conducono a ritenere che l’atto di assenso sottoposto a condizioni (o meglio, a prescrizioni) espresso dalla Capitaneria di Porto nell’ambito della conferenza di servizi tenutasi il 31.05.2023 sia stato preso adeguatamente in carico dall’Assessorato regionale che resiste in giudizio.
Non colgono nel segno, peraltro, nemmeno le correlate censure con le quali la parte ricorrente lamenta la presunta carenza della motivazione espressa dall’Amministrazione procedente nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi qui in esame, trattandosi di doglianze che poggiano sull’errato presupposto che l’Ente regionale che ha indetto la conferenza si sia discostato dalle “posizioni prevalenti” espresse dai soggetti pubblici intervenuti nella conferenza e, in particolare, da quella resa dalla Capitaneria.
Non può non rilevarsi, infatti, che nessuna delle Amministrazioni partecipanti alla riunione del 31.05.2023 abbia espresso una posizione “negativa” in ordine all’oggetto della conferenza, non potendosi ritenere che dalle prescrizioni riportate dai soggetti pubblici intervenuti (e, nello specifico, dalla Capitaneria di Porto) potesse farsi discendere una posizione rispetto a cui la determinazione conclusiva dei lavori si sia posta in contrasto. Non vi è quindi ragione di ritenere che l’Assessorato procedente dovesse rendere una motivazione rafforzata, come invece sostenuto dalla ricorrente, atteso che le posizioni espresse dai soggetti pubblici partecipanti alla conferenza e le relative prescrizioni, oltre a essere richiamate per relationem nella determinazione conclusiva dei lavori, corroborandone, quindi, il tessuto motivazionale, sono state concretamente recepite, come sopra esposto, nel successivo Atto suppletivo n. 6742 del 17.10.2024.
L’Ente regionale, lo si ribadisce, non si è discostato dalle “ prescrizioni di competenza ” rese dalla Capitaneria di Porto e, nell’esercizio della propria discrezionalità, facendo seguito al “suggerimento” espresso da quest’ultima, ha individuato un numero di postazioni di libero ormeggio ritenuto congruo alla luce di quanto “osservato” e “suggerito” dallo stesso Ente che vigila sulla sicurezza portuale.
21. L’ottavo motivo di ricorso è fuori fuoco.
21.1. Non può ritenersi che dall’eventuale violazione dell’art. 23 della NTA, come prospettata dalla parte ricorrente, possa discendere l’illegittimità del provvedimento avversato.
Come già ampiamente evidenziato nella trattazione dei precedenti motivi di gravame, il Comune di AT, quale soggetto pubblico investito, in sede di conferenza di servizi, del compito di rilasciare il proprio assenso con riguardo ai profili di propria competenza (tra cui rientrano quelli relativi al rispetto delle norme in materia di edilizia e urbanistica), non ha preso parte alla riunione del 31.05.2023.
L’Amministrazione regionale procedente, conseguentemente, ha correttamente acquisito in tale sede l’assenso senza condizioni del Comune etneo, il quale, peraltro, nulla aveva osservato in ordine all’applicazione di tale disposizione nell’ambito del parere favorevole rilasciato in occasione della prima conferenza di servizi, poi sottoposta a revoca.
Si rammenta, in ogni caso, che secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.lgs. 79/2011 “ Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale ”.
22. La nona censura è parimenti infondata.
22.1. A tal riguardo il Collegio non può non osservare, ulteriormente a quanto già evidenziato nell’ambito della trattazione del presente ricorso, che:
(i) l’espletamento del concorso di progettazione nell’ambito della linea d’intervento della Rigenerazione Urbana del Borgo di GN non è stato reso noto dal Comune etneo nella sede ove avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell’Amministrazione procedente, ossia la riunione della conferenza di servizi del 31.05.2023, a cui non ha preso parte alcun rappresentante dell’Ente locale;
(ii) in ogni caso, la valutazione delle “ esigenze del pubblico uso ” afferisce alla comparazione di interessi pubblici che compete esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione procedente e rispetto alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre valutazioni che appaiano attenere al merito, rispetto a cui il Tribunale deve arrestare il proprio sindacato.
23. La decima doglianza è ugualmente infondata.
23.1. Come già appurato nell’ambito della trattazione del primo motivo di ricorso, la disciplina del D.P.R. 509/1997 non trova applicazione alla fattispecie in esame. Da ciò discende, conseguentemente, rinviandosi a quanto già rilevato dal Collegio in tale sede, l’inapplicabilità dell’invocato art. 6, comma 2, facente parte del predetto testo normativo.
24. L’ultimo motivo di ricorso è infondato.
24.1. L’istruttoria del procedimento per cui è causa è stata correttamente condotta dalla Struttura Territoriale dell’Ambiente di AT, articolazione competente per territorio dell’Area 2 – Demanio Marittimo del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, la quale, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 9 del 5.04.2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 Parte I dell’1.06.2022 (avente ad oggetto il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008, recante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della L.R. 9/2015), è l’Area del Dipartimento regionale dell’Ambiente competente per l’“ istruttoria e rilascio di autorizzazioni ex art. 24 R.C.N., per apportare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime rilasciate per atto formale ”.
La S.T.A. di AT, quale ufficio territoriale dell’organo regionale competente per materia, ossia l’Area 2 – Demanio Marittimo, come si evince anche dall’Organigramma del Dipartimento dell’Ambiente approvato con D.D.G. n. 579 del 22.06.2022, ha quindi avviato i lavori della conferenza di servizi finalizzata al rilascio del titolo in ampliamento richiesto da La UG e, a seguito della relativa istruttoria, ha adottato, mediante il proprio dirigente responsabile, la determinazione di conclusione positiva della conferenza.
La sottoscrizione del successivo atto suppletivo n. 6742 del 17.10.2024 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente, nella quale è stato trasposto l’esito della determinazione adottata dalla S.T.A. di AT, conseguentemente, non ha determinato alcun vizio di incompetenza relativa dell’atto avversato, tenuto conto che il procedimento amministrativo a monte del predetto atto suppletivo è stato condotto, appunto, dalla struttura territorialmente competente, in coerenza con la ratio di decentramento e semplificazione dell’art. 4 della L.R. 32/2020, e che il dirigente della S.T.A. di AT ha coerentemente adottato l’atto amministrativo di conclusione del procedimento amministrativo decentrato nel quale l’Amministrazione regionale procedente, tramite il proprio ufficio territoriale, aveva già consumato, in concreto, la propria discrezionalità amministrativa. L’atto suppletivo successivo a tale determinazione conclusiva della conferenza di servizi ha, infatti, carattere puramente dichiarativo.
Il procedimento, pertanto, non ha subito alcun tipo di aggravamento.
25. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso, in quanto infondato, deve essere quindi respinto.
26. Il Collegio, tenuto conto del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., ravvisa, nella particolare complessità del giudizio e nelle peculiarità della fattispecie controversa, eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Si esclude, conseguentemente, che sussistano i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. ai fini della responsabilità aggravata per lite temeraria in capo all’Associazione ricorrente, respingendosi la correlata richiesta formulata in tal senso dalla società La UG.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO