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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 69/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio del 18.11.205in persona dei magistrati
Dott.ssa LA MA Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 Parte_2 ppresentata e difesa dall'avv. Angelica Alessi
[...] Appellante principale nei confronti di (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Vulpetti Appellato – appellante incidentale Controparte_3
rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Francesco Barchielli Appellante
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze n. 1734 del 04.06.2019;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, n. 1734 del 4.6.2019 (RG 18705/2016) per le ragioni e per i titoli indicati nel presente atto, Contr dichiarare la nullità della domanda di manleva formulata da in sede di comparsa di costituzione in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) e 164 c.p.c. e, nel merito, respingerla in quanto infondata per le ragioni ut supra illustrate;
nonché accertare e dichiarare il Contr diritto di SOF alla restituzione di quanto medio tempore pagato a in esecuzione della sentenza impugnata con conseguente condanna di quest'ultima. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. Il presente giudizio, ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, viene quantificato in euro 25.000,00”.
- per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, A) in relazione all'appello incidentale: I. in parziale riforma della sentenza di primo grado, per tutte le ragioni esposte nel paragrafo sub A.1 e relativi sottoparagrafi, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità di e respingere e/o dichiarare inammissibile Controparte_1 ogni avversa pretesa formulata in primo grado da Controparte_3 Pt_3 Contr nei confronti di - in via subordinata, in parziale riforma della
[...] za impugnata, p caso di non accoglimento del motivo di appello incidentale esposto sub paragrafo A.1., accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte al paragrafo A.2., eccessivo il danno liquidato ad
[...] e per l'effetto ridurlo equamente secondo quanto esposto nel CP_3 presente atto;
B) in relazione all'appello di SOF: I. via preliminare, dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1734/2019 emessa dal Tribunale Civile di Parte_1 Firenze, Sez. III, Giud. Dott. il 04.06.2019 nel Controparte_4 procedimento R.g. n.18705/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.; II. nel merito dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto da e di Parte_1 ogni domanda ivi spiegata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
are le parti avverse al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa. D) In via istruttoria: I. ammettere i mezzi istruttori formulati da nelle memorie ex art. 183, co. Controparte_1 VI n. 2 e 3 c.p.c”.
- per “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di appello adita Controparte_3 vogli dentale proposto da in quanto Controparte_1 inammissibile ed infondato. In relazione all'appello principale proposto da
[...] nei confronti di ci si rimette alle decisioni che Pt_1 Controparte_1 l'Ecc.ma Corte di appello adita vorrà adottare trattandosi di impugnazione non proposta contro e relativa ad un rapporto giuridico in cui CP_3 è d nea ed in relazione al quale è intercorso il CP_3 giudicato. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora Controparte_3 in poi, anche solo ASP o adiva il Tribunale di Firenze chiedendo CP_3 Parte la condanna della società (d'ora in poi, anche solo ) e della società Pt_1 Contr (d'ora in poi, anche solo ) al CP_2 Controparte_2 pagamento in solido tra loro della somma di € 53.871,92 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del generatore di calore Contr installato da e sottoposto a manutenzione da A sostegno della Pt_1 pretesa, l'attrice allegava: di aver affidato a l'incarico di sostituire la Pt_1 caldaia della centrale termica del complesso di on determinazione CP_3 del 6.5.2008, che non aveva installato a regola d'arte il suddetto Pt_1 generatore di calore e che, a causa di ciò, il medesimo nel 2015 si era prematuramente guastato. L'attrice deduceva poi che, in tale suddetto periodo, Contr il servizio di manutenzione era stato affidato a che avrebbe dovuto avvedersi dell'erronea istallazione e che invece era rimasto inerte. Per tali ragioni, aveva promosso procedimento ex art. 696 bis c.p.c, che aveva confermato tali circostanze. concludeva quindi chiedendo la CP_3
2 Parte Contr condanna di e al risarcimento del danno, quantificato in conformità alle valutazioni del CTU nell'importo di € 50.650,00, oltre le spese sostenute per il suddetto procedimento, per un totale di € 53.871,92 oltre interessi.
La società , regolarmente costituita in Controparte_2 giudizio, resisteva alla domanda di risarcimento, chiedendone il rigetto. A sostegno, eccepiva innanzitutto la nullità dell'atto di citazione per genericità ai sensi dell'art 163, co. 3 n. 4 c.p.c. Sempre in rito, eccepiva la decadenza e prescrizione dell'azione attorea, ove qualificata come azione in garanzia ex art. Cont 1667 cc. Sul punto, evidenziava infatti che avrebbe avuto notizia del guasto in data 4.3.2015, che il perito di parte aveva svolto sopralluogo in data 8.9.2015
e che la formale denuncia del vizio era intervenuta solo il 21.12.2015. Nel merito, contestava comunque l'addebito di qualsivoglia profilo di responsabilità, evidenziando il proprio ruolo di mero manutentore. Infine, contestava altresì la stessa esistenza di un errore di installazione, posto che in concreto la modalità attuata dalla SOF sarebbe stata consentita dal manuale.
In via riconvenzionale, domandava la condanna di al CP_3 pagamento degli interessi maturati in conseguenza dei ritardati pagamenti ex art. 5 d.lgs. 231/2002. Per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, la società convenuta avanzava comunque domanda di manleva Parte nei confronti di in quanto ditta installatrice e quindi in ragione della sua responsabilità esclusiva rispetto al guasto.
La società S.O.F., ritualmente costituita in giudizio, resisteva sia alla domanda attorea che a quella di manleva, chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva in rito la nullità della domanda attorea per assoluta indeterminatezza Cont della causa petendi. Nel merito, assumeva che il rapporto intercorso con fosse non un contratto di appalto, bensì una compravendita. Per questo, eccepiva la decadenza e prescrizione delle azioni ai sensi dell'art. 1495 c.c. In ogni caso, evidenziava che la decadenza e la prescrizione sarebbero maturate anche ai sensi dell'art. 1667 cc. Contestava infine ogni addebito di responsabilità, affermando di aver istallato la caldaia come da relativo manuale e dunque in conformità alle prescrizioni della ditta produttrice.
Con la prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., parte attrice precisava Parte che il contratto concluso con era di appalto e pertanto sosteneva di aver promosso azione di garanzia ex art. 1669 c.c., ovvero in ipotesi, ex art. 1667 c.c.
In rito, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito per interessi avanzato Contr in via riconvenzionale da e nel merito ne contestava comunque il quantum.
3 La causa veniva istruita, oltreché documentalmente, con CTU integrativa ai fini della quantificazione del danno sofferto, tenendo conto anche dello stato d'uso della caldaia. Il giudice formulava poi una proposta transattiva, che però Parte non veniva accolta per via del rifiuto della
Con sentenza a verbale resa all'esito dell'udienza del 04.06.2019 (n.
1734/2019), il Tribunale di Firenze così statuiva sulle domanda principale e Contr sulle domande riconvenzionali promosse dalla “Previa compensazione delle rispettive ragioni, CO Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...] pagamento in favore dell'importo di € Controparte_2
3.640,76, oltre interessi legali dalla data della domanda (14.3.2017) sino al soddisfo;
2) CO in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore di , Parte_4 dell'importo di € 17.558,65 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
3) Cont COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra la e le convenute;
4) CO a rimborsare le spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
nella misura di 1/2 , spese che liquida per l'intero (2/2) Parte_4 per questa fase in € 7.254,00, (di cui 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva;
€1.720,00 per la fase di trattazione e € 2.767,00 per la fase decisoria) ed € 759.00 per esborsi, e per il cautelare, in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge;
5) PONE le spese di CTU anche per l'ATP, liquidate come in atti, a carico di tutte le parti , 1/3 ciascuno;
6)
COMPENSA le spese di CTP”. A sostegno della decisione, il primo giudice motivava così come di seguito sinteticamente riportato.
Innanzitutto, respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da entrambe le società convenute, ritenendo che l'attore avesse ampiamente argomentato in ordine ai fatti che consentivano di invocare la disciplina di cui agli art. 1669 e/o 1667 cc.
Nel merito, escludeva che l'azione esercitata da parte attrice potesse qualificarsi in concreto come quella di cui all'art. 1669 cc (azione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, può essere fatta valere anche dal compratore nei confronti del venditore), poiché rilevava che i vizi fatti valere dalla non erano gravi. Sul punto, evidenziava che la problematica CP_3 emersa dagli accertamenti compiuti riguardava unicamente il generatore di calore e non anche l'intero impianto di riscaldamento;
di talché, rilevava che il
4 difetto contestato non aveva arrecato una limitazione significativa del funzionamento e godimento dell'immobile.
Nel proseguo, riteneva superflua l'indagine circa la qualificazione dei Parte rapporti tra e in termini di vendita o appalto, perché Parte_5 riteneva che, in entrambi i casi, l'azione di garanzia era prescritta. A supporto, evidenziava che la prima richiesta di risarcimento danni per malfunzionamento, datata 21.12.2015, era di circa 7 anni successiva al momento della installazione e messa in funzione della caldaia. Ancora, dava atto del fatto che la prescrizione dell'azione consentiva di ritenere assorbita ogni questione in ordine alla eccepita decadenza. Cont Contr Qualificava, invece, il contratto stipulato tra e in termini di appalto e dunque vagliava il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art. 1667 cc da parte della committente.
In primis, rilevava che il momento della scoperta del vizio coincideva col giorno della ricezione della perizia di parte redatta dall'ing. (21.12.2015), Per_1 momento in cui il committente aveva conseguito un grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dell'imperfetta esecuzione dell'opera. Il Tribunale accoglieva poi le risultanze della CTU, dalle quali emergeva che il difetto era imputabile ad una non corretta installazione Contr della caldaia. Ciò detto, riteneva la responsabile di tale difetto, poiché nel tempo in cui la stessa aveva provveduto alla manutenzione, dal 2009 al 2015, non aveva mai segnalato l'errore di installazione, pur dovendosene accorgere per poi segnalarlo nel rapporto di controllo.
Rilevava poi che l'origine del difetto andava ravvisato nella violazione delle prescrizione del produttore della caldaia, che invece imponevano l'installazione di uno scambiatore di calore del tipo a piastre in modo da separare idraulicamente i due circuiti dell'acqua, evitando il diretto allaccio della caldaia all'impianto, come previsto dal manuale di installazione (pag. 25 del manuale).
Accoglieva dunque i rilievi del CTU, secondo cui il vizio sarebbe stato riconoscibile dalla ditta di manutenzione, che avrebbe dovuto segnalare per iscritto l'anomalia nel rapporto di controllo.
Svolte tali considerazioni in punto di an della responsabilità, il primo giudice procedeva alla quantificazione del danno. Attenendosi alle valutazioni svolte dal consulente, quantificava l'importo da risarcire in € 21.948,32. Contr Qualificava la domanda formulata da nei confronti di SOF come domanda di regresso ex art. co. 2 dell'art. 2055 cc. Quindi procedeva alla
5 quantificazione della quota di responsabilità della SOF, rilevando che la stessa aveva concorso in maniera preponderante nella causazione del danno subito Cont dalla da imputarsi per la maggior parte alla scorretta installazione della caldaia e, per questo, statuiva che la sua quota di responsabilità era dell'80%. Parte Contr Condannava dunque la a rimborsare a l'importo di €17.558,65 a titolo di regresso (80% di 21.948,32). Contr Accoglieva, infine, la domanda riconvenzionale promossa nei Cont confronti della avente ad oggetto il pagamento degli interessi maturati sui compensi pagati in ritardo per l'attività di manutenzione. Rilevava infatti che il regime di prescrizione applicabile era quello ordinario e che dunque gli interessi non prescritti erano quelli maturati sui compensi non pagati a far data dal 2009 Cont in poi. Condannava dunque a pagare l'importo di € 26.589,08.
***
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la nei Pt_1 Contr soli confronti di
1) Col primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione per aver il
Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della Contr comparsa di costituzione di in primo grado (che conteneva la Parte formulazione della domanda di manleva nei confronti della;
reiterato le censure mosse in sede di memorie ex art. 183, co. 6, Contr l'appellante si è doluto del fatto che non avrebbe mai indicato le ragioni poste a fondamento della pretesa fatta valere (e dunque il fatto Cont che giustifica l'inadempimento di SOF nei confronti della;
2) Col secondo motivo,l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di manleva formulata dalla Contr
infatti, a suo dire, sarebbero mancate le condizioni per Parte Contr riconoscere una responsabilità solidale di e nei confronti di Parte
innanzitutto perché la garanzia cui era tenuta la CP_5 si era oramai estinta;
inoltre, a suo dire sarebbero stati assenti ab origine i presupposti per applicare l'art. 2055 cc, in quanto il fatto Parte illecito imputato a (l'errata installazione) non sarebbe stato ex se Cont idoneo a provocare il danno subito da (e cioè la rottura definitiva Contr della caldaia), dato che laddove avesse tempestivamente rilevato
6 il difetto di installazione, la caldaia non si sarebbe guastata e dunque sarebbe stato evitato l'evento dannoso;
3) Col terzo motivo, si è infine lamentata della valutazione delle circostanze di fatto, poiché a suo direil primo giudice avrebbe errato Parte nel ritenere che la abbia violato le regole tecniche al momento dell'installazione della caldaia; a sostegno, ha assunto che il giudice avrebbe adottato un parametro errato di diligenza, facendo riferimento ad una prescrizione (quella relativa all'inopportunità di allacciare il generatore direttamente all'impianto) che non era sussistente al momento dell'istallazione, poiché non contenuta nel manuale in circolazione al tempo;
tale prescrizione, aggiunge, sarebbe comparsa solo in una versione successiva del manuale (la n. 6 del 2014) ed è su quella che l'ing. avrebbe a suo tempo effettuato la relazione Per_1 tecnica.
(già ) si è Controparte_1 Controparte_2 costituita in giudizio invocando in via preliminare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla SOF ex art. 342 cpc. Nel merito, ha comunque contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto. Ha altresì promosso appello incidentale (tardivo) sulla base dei seguenti motivi:
- Col primo, ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice ha Contr ritenuto che la fosse responsabile del danno per la rottura della caldaia lamentato da allineandosi – a suo dire – acriticamente alle Controparte_3 conclusioni del CTU. Secondo la deducente, la sua condotta sarebbe stata conforme alle regole dell'arte, poiché la norma tecnica UNI 8364-3/2007 richiamata dal CTU Ing. per fondare la sua responsabilità – che Persona_2 avrebbe imposto al manutentore l'obbligo di segnalazione per iscritto dell'anomalia rilevata sul rapporto di controllo – non sarebbe stata realmente vincolante. Sottolinea poi che, se anche la normativa UNI fosse stata vincolante, sarebbe stata comunque rispettata, poiché in base ad essa il manutentore deve eseguire i controlli secondo le istruzioni fornite dal progettista dell'impianto e le istruzioni al tempo in circolazione non individuavano nell'assenza di uno scambiatore di calore un difetto di messa in opera della caldaia.
7 - Col secondo, per la denegata ipotesi in cui il primo venisse rigettato, Contr la si duole dell'errata quantificazione del danno da risarcire riconosciuto Contr dal giudice. Secondo la la quantificazione non sarebbe corretta poiché il danno sarebbe stato calcolato su di un'ipotetica durata media della caldaia di 20 anni, quando invece la vita media di tale bene sarebbe di 15; di talché, il preteso danno sarebbe inferiore a quello riconosciuto (€ 15.195,00).
Si è costituita infine la la quale ha preliminarmente CP_3 Contr eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale promosso da in quanto tardivo e comunque non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 334 cpc. Nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto dalle controparti.
All'udienza del 15.10.2024, previa concessione dei termini per lo scambio di conclusionali e repliche ex art. 190 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va valutata la tempestività dell'appello Contr
“incidentale” promosso dalla nei confronti della CP_3 Contr Nonostante la sua tardività, la ha invocato la sua ammissibilità per via dell'applicazione dell'art. 334, co. 1 cpc. La invece, ha CP_3 osservato che i due appelli hanno ad oggetto cause scindibili e che dunque tale disposizione non potrebbe operare.
Tale ultima conclusione dev'essere condivisa. Infatti, occorre Parte rilevare che l'appello principale promosso dalla ha investito unicamente Parte Contr i rapporti tra condebitori solidali (la e la ed in particolare la Parte statuizione in ordine all'accoglimento della domanda di regresso;
la non ha invece promosso impugnazione avverso il capo di condanna al risarcimento del danno disposto a favore della Essendo le due CP_3 statuizioni riferibili a soggetti diversi e a rapporti giuridici distinti ancorché Contr connessi, l'appello incidentale promosso dalla – che invece è promosso unicamente nei confronti della ed ha ad oggetto la sola CP_3 domanda di risarcimento – deve ritenersi tardivo.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello incidentale dev'essere dichiarato inammissibile.
8 Passando alla disamina dell'appello principale, va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo della carenza dei requisiti sanciti dall'art. 342 cpc o comunque per manifesta infondatezza.
Infatti, l'atto contiene una specifica indicazione delle parti della decisione che Parte la ha inteso impugnare e le assunte ragioni di illegittimità, contestualmente indicando le modifiche da apportare.
Nel merito, l'appello è comunque infondato. Parte
Col primo motivo, si duole dell'omessa pronuncia del Tribunale Contr sull'eccezione di nullità della comparsa di costituzione di in primo grado, poiché a suo dire la stessa non avrebbe specificato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda. Nel dettaglio, parte appellante Contr muove dall'assunto per cui la “domanda di manleva” formulata dalla non sarebbe riconducibile né alla garanzia propria, né a quella impropria, poiché tra le parti non vi sarebbe stato alcun rapporto contrattuale e poiché comunque i titoli in base ai quali le due società sono state chiamate a rispondere sono diversi e fra di loro incompatibili.
Il motivo non può ritenersi fondato. In primis, occorre dar atto del fatto che, pur non essendovi stata un'espressa pronuncia sul punto, la decisione del Tribunale circa la validità della comparsa può ritenersi implicita nell'accoglimento della domanda stessa. Nel merito delle censure, occorre Contr osservare che, ancorché formalmente la ha formulato “domanda di manleva”, nella sostanza il Tribunale ha ritenuto che i fatti addotti a sostegno Contr della pretesa valessero a qualificare la domanda di come “domanda di regresso” ai sensi dell'art. 2055, co. 2 cc. Per questa ragione, le doglianze Parte spiegate dalla volte a censurare la mancata indicazione della causa petendi, non sono condivisibili, poiché l'onere di indicare le ragioni fattuali e giuridiche poste a sostegno della pretesa può ritenersi assolto dalle allegazioni relative all'imputabilità del danno patito dalla alla CP_3 Parte condotta materialmente tenuta dalla (in quanto colei che ha proceduto all'installazione della caldaia). Ancora, il fatto che i comportamenti ed i titoli in base ai quali le società sono state chiamate a rispondere siano diversi Parte (difetto di montaggio riconducibile all'appalto o alla vendita per la ed Contr omesso rilievo del vizio in sede di manutenzione per la , a ben vedere, non sono d'ostacolo all'applicabilità dell'art. 2055 cc. Sul punto, è necessario richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente consacrato dalle SSUU, tale per cui: “ai fini della responsabilità
9 solidale di cui all'art. 2055 comma primo cc, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 cp, è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate” (cfr. Cass. SSUU n.
13143/2022, conforme: Cass. sez. III 1° marzo 2024, n. 5519). Nel dettaglio, può osservarsi che l'unicità del fatto dannoso rilevante ai fini dell'applicazione della regola della solidarietà sancita dall'art. 2055 cc dev'essere valutata guardando alla posizione del danneggiato e dunque alla e non anche alle condotte illecite tenute dai concorrenti;
di CP_3 conseguenza, il fatto che tali condotte siano distinte ed autonome tra di loro, nonché distanti nel tempo, non impedisce di ravvisare un unico danno, che
è appunto la rottura anzi tempo della caldaia. Né ha rilevanza il fatto che gli obblighi di garanzia delle due società siano sorti da rapporti giuridici diversi, poiché ciò che rileva è che le due abbiano dato un contributo causale alla produzione del danno. Il primo motivo, dunque, è da respingere.
Col secondo motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 2055, co. 2 cc, poiché a suo dire il primo giudice avrebbe errato nel ritenere integrati i suoi presupposti. Anche tale motivo è infondato.
In primis, vanno respinte le deduzioni volte ad affermare che il fatto Parte della (scorretta istallazione della caldaia) non era idoneo alla produzione Cont del danno subito da Invero, basti evidenziare che la CTU ha rilevato come la causa principale della rottura della caldaia sia stata proprio il montaggio errato e dunque l'allacciamento diretto della stessa all'impianto di riscaldamento. Di conseguenza, non si comprendono le deduzioni tese a Contr sostenere che, se la avesse adempiuto ai suoi obblighi sistemando la caldaia, il danno non si sarebbe verificato. A ben vedere, questa è la Contr condizione che consente di affermare la responsabilità concorrente della e non anche una circostanza che vale ad escludere la responsabilità concorrente della SOF.
Sono altresì infondate le censure tese ad evidenziare l'erroneità della decisione per aver il Tribunale da un lato accolto la domanda di regresso e Cont dall'altro respinto la domanda di risarcimento formulata dall' nei
10 confronti della SOF. Parte appellante ha tentato di evidenziare l'illogicità di una simile decisione, lamentandosi del fatto che la pronuncia a lei favorevole Cont nei confronti dell' avrebbe dovuto sortire effetti anche sulla domanda di regresso. A confutazione della bontà del suo ragionamento, ha quindi evidenziato che la garanzia non era più sussistente e che dunque non poteva più essere chiamata a rispondere neppure in rivalsa.
Tale conclusione, a ben vedere, non può essere condivisa. Infatti, il primo giudice ha correttamente tenuto distinto il piano del diritto al risarcimento spettante al danneggiato, da quello del regresso spettante al condebitore solidale. Il primo è un diritto che nasce in capo al danneggiato e che si prescrive a far data dall'evento dannoso o, come nel caso di specie, dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e/o della sua derivazione causale. Il secondo, invece, è un diritto autonomo e distinto che nasce in capo al danneggiante che paga il risarcimento e che si prescrive a far data dall'avvenuto pagamento e non anche dal momento dell'illecito. In questo senso, si veda Cass. n. 25698/2019 “nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 cc, la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché ai sensi dell'art. 2935 cc, il diritto al regresso non può essere fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione”. Dunque, il Tribunale ha correttamente accolto la domanda Contr di manleva formulata dalla pur ritenendo che l'obbligo di garanzia ex art. 1667 cc fosse prescritto per intervenuta prescrizione, dal momento che le azioni in parola sono diverse, così come i titolari dei relativi diritti.
Per tutte le ragioni che precedono, anche il secondo motivo dev'essere rigettato. Parte
Col terzo motivo di appello, la ha censurato la decisione del giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'origine dal danno sarebbe da imputarsi all'errata istallazione della caldaia e dunque all'opera di montaggio eseguita dalla stessa, che non avrebbe adottato le dovute precauzioni.
Secondo l'appellante, le prescrizioni vigenti al tempo dell'installazione (2008) non imponevano quelle cautele che poi le sarebbero state contestate con la perizia espletata nel 2015 e, dunque, la sua responsabilità in ordine all'illecito non poteva ritenersi sussistente poiché “non era tenuta ad ottemperare ad una raccomandazione che sarebbe stata formulata solo anni dopo”.
11 Anche tale motivo è infondato. Dalla CTU emerge che dall'insieme coordinato di normativa primaria (d.lgs. n. 192/2005, artt. 4 e 5) e secondaria
(normativa UNI 8364-2 edizione 2001, in vigore nel 2008, richiamata dal DPR
n. 412/1993 “regolamento attuativo della legge n. 10/1991 sull'uso razionale dell'energia”) vigenti al tempo dell'istallazione, la caldaia a condensazione (come quella del caso di specie) poteva sì essere istallata su di un impianto termico “a vaso aperto”, ma a patto che fossero adottate le dovute precauzioni, volte ad evitare immissioni d'ossigeno che avrebbero comportato un'usura precoce della caldaia stessa. Del resto, anche il produttore della caldaia in questione, la
Buderus, aveva specificato nel libretto d'uso che la mancata isolazione dell'impianto avrebbe comportato fenomeni di corrosione (cfr. paragrafo 5.5.2, pag. 28 del manuale edizione 11/2004). È vero che tale prescrizione era contenuta in quelle relative all'utilizzo, ma ciò non toglie che comunque dovesse indirizzare le modalità di installazione. Senza contare che tali indicazioni erano comunque contenute nella normativa UNI richiamata dalla legge e che quindi la Parte
quale professionista del settore, avrebbe dovuto conoscerle ed applicarle.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 5.200,00 a 26.000,00
€ (esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta).
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, sia l'appellante principale che l'appellante incidentale sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in totale conferma della sentenza impugnata,
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello incidentale promosso dalla
[...]
; Controparte_2
RESPINGE l'appello principale promosso dalla Pt_1
CO e , in solido tra di Pt_1 Controparte_2 loro, a rimborsare alla le spese del presente grado di Controparte_3
12 giudizio, che liquida, per compensi, in € 3.966,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
DICHIARA SOF Spa tenuta ex art. 13 comma 1 quater del D. P. R. 30 maggio
2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione;
DICHIARA tenuta ex art. 13 comma 1 Controparte_2 quater del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa LA MA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio del 18.11.205in persona dei magistrati
Dott.ssa LA MA Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 Parte_2 ppresentata e difesa dall'avv. Angelica Alessi
[...] Appellante principale nei confronti di (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Vulpetti Appellato – appellante incidentale Controparte_3
rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Francesco Barchielli Appellante
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze n. 1734 del 04.06.2019;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, n. 1734 del 4.6.2019 (RG 18705/2016) per le ragioni e per i titoli indicati nel presente atto, Contr dichiarare la nullità della domanda di manleva formulata da in sede di comparsa di costituzione in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3) e 4) e 164 c.p.c. e, nel merito, respingerla in quanto infondata per le ragioni ut supra illustrate;
nonché accertare e dichiarare il Contr diritto di SOF alla restituzione di quanto medio tempore pagato a in esecuzione della sentenza impugnata con conseguente condanna di quest'ultima. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari per entrambi i gradi di giudizio. Il presente giudizio, ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, viene quantificato in euro 25.000,00”.
- per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, A) in relazione all'appello incidentale: I. in parziale riforma della sentenza di primo grado, per tutte le ragioni esposte nel paragrafo sub A.1 e relativi sottoparagrafi, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità di e respingere e/o dichiarare inammissibile Controparte_1 ogni avversa pretesa formulata in primo grado da Controparte_3 Pt_3 Contr nei confronti di - in via subordinata, in parziale riforma della
[...] za impugnata, p caso di non accoglimento del motivo di appello incidentale esposto sub paragrafo A.1., accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte al paragrafo A.2., eccessivo il danno liquidato ad
[...] e per l'effetto ridurlo equamente secondo quanto esposto nel CP_3 presente atto;
B) in relazione all'appello di SOF: I. via preliminare, dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1734/2019 emessa dal Tribunale Civile di Parte_1 Firenze, Sez. III, Giud. Dott. il 04.06.2019 nel Controparte_4 procedimento R.g. n.18705/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.; II. nel merito dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto da e di Parte_1 ogni domanda ivi spiegata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
are le parti avverse al pagamento di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa. D) In via istruttoria: I. ammettere i mezzi istruttori formulati da nelle memorie ex art. 183, co. Controparte_1 VI n. 2 e 3 c.p.c”.
- per “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di appello adita Controparte_3 vogli dentale proposto da in quanto Controparte_1 inammissibile ed infondato. In relazione all'appello principale proposto da
[...] nei confronti di ci si rimette alle decisioni che Pt_1 Controparte_1 l'Ecc.ma Corte di appello adita vorrà adottare trattandosi di impugnazione non proposta contro e relativa ad un rapporto giuridico in cui CP_3 è d nea ed in relazione al quale è intercorso il CP_3 giudicato. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora Controparte_3 in poi, anche solo ASP o adiva il Tribunale di Firenze chiedendo CP_3 Parte la condanna della società (d'ora in poi, anche solo ) e della società Pt_1 Contr (d'ora in poi, anche solo ) al CP_2 Controparte_2 pagamento in solido tra loro della somma di € 53.871,92 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del generatore di calore Contr installato da e sottoposto a manutenzione da A sostegno della Pt_1 pretesa, l'attrice allegava: di aver affidato a l'incarico di sostituire la Pt_1 caldaia della centrale termica del complesso di on determinazione CP_3 del 6.5.2008, che non aveva installato a regola d'arte il suddetto Pt_1 generatore di calore e che, a causa di ciò, il medesimo nel 2015 si era prematuramente guastato. L'attrice deduceva poi che, in tale suddetto periodo, Contr il servizio di manutenzione era stato affidato a che avrebbe dovuto avvedersi dell'erronea istallazione e che invece era rimasto inerte. Per tali ragioni, aveva promosso procedimento ex art. 696 bis c.p.c, che aveva confermato tali circostanze. concludeva quindi chiedendo la CP_3
2 Parte Contr condanna di e al risarcimento del danno, quantificato in conformità alle valutazioni del CTU nell'importo di € 50.650,00, oltre le spese sostenute per il suddetto procedimento, per un totale di € 53.871,92 oltre interessi.
La società , regolarmente costituita in Controparte_2 giudizio, resisteva alla domanda di risarcimento, chiedendone il rigetto. A sostegno, eccepiva innanzitutto la nullità dell'atto di citazione per genericità ai sensi dell'art 163, co. 3 n. 4 c.p.c. Sempre in rito, eccepiva la decadenza e prescrizione dell'azione attorea, ove qualificata come azione in garanzia ex art. Cont 1667 cc. Sul punto, evidenziava infatti che avrebbe avuto notizia del guasto in data 4.3.2015, che il perito di parte aveva svolto sopralluogo in data 8.9.2015
e che la formale denuncia del vizio era intervenuta solo il 21.12.2015. Nel merito, contestava comunque l'addebito di qualsivoglia profilo di responsabilità, evidenziando il proprio ruolo di mero manutentore. Infine, contestava altresì la stessa esistenza di un errore di installazione, posto che in concreto la modalità attuata dalla SOF sarebbe stata consentita dal manuale.
In via riconvenzionale, domandava la condanna di al CP_3 pagamento degli interessi maturati in conseguenza dei ritardati pagamenti ex art. 5 d.lgs. 231/2002. Per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, la società convenuta avanzava comunque domanda di manleva Parte nei confronti di in quanto ditta installatrice e quindi in ragione della sua responsabilità esclusiva rispetto al guasto.
La società S.O.F., ritualmente costituita in giudizio, resisteva sia alla domanda attorea che a quella di manleva, chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva in rito la nullità della domanda attorea per assoluta indeterminatezza Cont della causa petendi. Nel merito, assumeva che il rapporto intercorso con fosse non un contratto di appalto, bensì una compravendita. Per questo, eccepiva la decadenza e prescrizione delle azioni ai sensi dell'art. 1495 c.c. In ogni caso, evidenziava che la decadenza e la prescrizione sarebbero maturate anche ai sensi dell'art. 1667 cc. Contestava infine ogni addebito di responsabilità, affermando di aver istallato la caldaia come da relativo manuale e dunque in conformità alle prescrizioni della ditta produttrice.
Con la prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., parte attrice precisava Parte che il contratto concluso con era di appalto e pertanto sosteneva di aver promosso azione di garanzia ex art. 1669 c.c., ovvero in ipotesi, ex art. 1667 c.c.
In rito, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito per interessi avanzato Contr in via riconvenzionale da e nel merito ne contestava comunque il quantum.
3 La causa veniva istruita, oltreché documentalmente, con CTU integrativa ai fini della quantificazione del danno sofferto, tenendo conto anche dello stato d'uso della caldaia. Il giudice formulava poi una proposta transattiva, che però Parte non veniva accolta per via del rifiuto della
Con sentenza a verbale resa all'esito dell'udienza del 04.06.2019 (n.
1734/2019), il Tribunale di Firenze così statuiva sulle domanda principale e Contr sulle domande riconvenzionali promosse dalla “Previa compensazione delle rispettive ragioni, CO Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...] pagamento in favore dell'importo di € Controparte_2
3.640,76, oltre interessi legali dalla data della domanda (14.3.2017) sino al soddisfo;
2) CO in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore di , Parte_4 dell'importo di € 17.558,65 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
3) Cont COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra la e le convenute;
4) CO a rimborsare le spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
nella misura di 1/2 , spese che liquida per l'intero (2/2) Parte_4 per questa fase in € 7.254,00, (di cui 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva;
€1.720,00 per la fase di trattazione e € 2.767,00 per la fase decisoria) ed € 759.00 per esborsi, e per il cautelare, in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge;
5) PONE le spese di CTU anche per l'ATP, liquidate come in atti, a carico di tutte le parti , 1/3 ciascuno;
6)
COMPENSA le spese di CTP”. A sostegno della decisione, il primo giudice motivava così come di seguito sinteticamente riportato.
Innanzitutto, respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da entrambe le società convenute, ritenendo che l'attore avesse ampiamente argomentato in ordine ai fatti che consentivano di invocare la disciplina di cui agli art. 1669 e/o 1667 cc.
Nel merito, escludeva che l'azione esercitata da parte attrice potesse qualificarsi in concreto come quella di cui all'art. 1669 cc (azione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, può essere fatta valere anche dal compratore nei confronti del venditore), poiché rilevava che i vizi fatti valere dalla non erano gravi. Sul punto, evidenziava che la problematica CP_3 emersa dagli accertamenti compiuti riguardava unicamente il generatore di calore e non anche l'intero impianto di riscaldamento;
di talché, rilevava che il
4 difetto contestato non aveva arrecato una limitazione significativa del funzionamento e godimento dell'immobile.
Nel proseguo, riteneva superflua l'indagine circa la qualificazione dei Parte rapporti tra e in termini di vendita o appalto, perché Parte_5 riteneva che, in entrambi i casi, l'azione di garanzia era prescritta. A supporto, evidenziava che la prima richiesta di risarcimento danni per malfunzionamento, datata 21.12.2015, era di circa 7 anni successiva al momento della installazione e messa in funzione della caldaia. Ancora, dava atto del fatto che la prescrizione dell'azione consentiva di ritenere assorbita ogni questione in ordine alla eccepita decadenza. Cont Contr Qualificava, invece, il contratto stipulato tra e in termini di appalto e dunque vagliava il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art. 1667 cc da parte della committente.
In primis, rilevava che il momento della scoperta del vizio coincideva col giorno della ricezione della perizia di parte redatta dall'ing. (21.12.2015), Per_1 momento in cui il committente aveva conseguito un grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dell'imperfetta esecuzione dell'opera. Il Tribunale accoglieva poi le risultanze della CTU, dalle quali emergeva che il difetto era imputabile ad una non corretta installazione Contr della caldaia. Ciò detto, riteneva la responsabile di tale difetto, poiché nel tempo in cui la stessa aveva provveduto alla manutenzione, dal 2009 al 2015, non aveva mai segnalato l'errore di installazione, pur dovendosene accorgere per poi segnalarlo nel rapporto di controllo.
Rilevava poi che l'origine del difetto andava ravvisato nella violazione delle prescrizione del produttore della caldaia, che invece imponevano l'installazione di uno scambiatore di calore del tipo a piastre in modo da separare idraulicamente i due circuiti dell'acqua, evitando il diretto allaccio della caldaia all'impianto, come previsto dal manuale di installazione (pag. 25 del manuale).
Accoglieva dunque i rilievi del CTU, secondo cui il vizio sarebbe stato riconoscibile dalla ditta di manutenzione, che avrebbe dovuto segnalare per iscritto l'anomalia nel rapporto di controllo.
Svolte tali considerazioni in punto di an della responsabilità, il primo giudice procedeva alla quantificazione del danno. Attenendosi alle valutazioni svolte dal consulente, quantificava l'importo da risarcire in € 21.948,32. Contr Qualificava la domanda formulata da nei confronti di SOF come domanda di regresso ex art. co. 2 dell'art. 2055 cc. Quindi procedeva alla
5 quantificazione della quota di responsabilità della SOF, rilevando che la stessa aveva concorso in maniera preponderante nella causazione del danno subito Cont dalla da imputarsi per la maggior parte alla scorretta installazione della caldaia e, per questo, statuiva che la sua quota di responsabilità era dell'80%. Parte Contr Condannava dunque la a rimborsare a l'importo di €17.558,65 a titolo di regresso (80% di 21.948,32). Contr Accoglieva, infine, la domanda riconvenzionale promossa nei Cont confronti della avente ad oggetto il pagamento degli interessi maturati sui compensi pagati in ritardo per l'attività di manutenzione. Rilevava infatti che il regime di prescrizione applicabile era quello ordinario e che dunque gli interessi non prescritti erano quelli maturati sui compensi non pagati a far data dal 2009 Cont in poi. Condannava dunque a pagare l'importo di € 26.589,08.
***
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la nei Pt_1 Contr soli confronti di
1) Col primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione per aver il
Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della Contr comparsa di costituzione di in primo grado (che conteneva la Parte formulazione della domanda di manleva nei confronti della;
reiterato le censure mosse in sede di memorie ex art. 183, co. 6, Contr l'appellante si è doluto del fatto che non avrebbe mai indicato le ragioni poste a fondamento della pretesa fatta valere (e dunque il fatto Cont che giustifica l'inadempimento di SOF nei confronti della;
2) Col secondo motivo,l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di manleva formulata dalla Contr
infatti, a suo dire, sarebbero mancate le condizioni per Parte Contr riconoscere una responsabilità solidale di e nei confronti di Parte
innanzitutto perché la garanzia cui era tenuta la CP_5 si era oramai estinta;
inoltre, a suo dire sarebbero stati assenti ab origine i presupposti per applicare l'art. 2055 cc, in quanto il fatto Parte illecito imputato a (l'errata installazione) non sarebbe stato ex se Cont idoneo a provocare il danno subito da (e cioè la rottura definitiva Contr della caldaia), dato che laddove avesse tempestivamente rilevato
6 il difetto di installazione, la caldaia non si sarebbe guastata e dunque sarebbe stato evitato l'evento dannoso;
3) Col terzo motivo, si è infine lamentata della valutazione delle circostanze di fatto, poiché a suo direil primo giudice avrebbe errato Parte nel ritenere che la abbia violato le regole tecniche al momento dell'installazione della caldaia; a sostegno, ha assunto che il giudice avrebbe adottato un parametro errato di diligenza, facendo riferimento ad una prescrizione (quella relativa all'inopportunità di allacciare il generatore direttamente all'impianto) che non era sussistente al momento dell'istallazione, poiché non contenuta nel manuale in circolazione al tempo;
tale prescrizione, aggiunge, sarebbe comparsa solo in una versione successiva del manuale (la n. 6 del 2014) ed è su quella che l'ing. avrebbe a suo tempo effettuato la relazione Per_1 tecnica.
(già ) si è Controparte_1 Controparte_2 costituita in giudizio invocando in via preliminare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla SOF ex art. 342 cpc. Nel merito, ha comunque contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto. Ha altresì promosso appello incidentale (tardivo) sulla base dei seguenti motivi:
- Col primo, ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice ha Contr ritenuto che la fosse responsabile del danno per la rottura della caldaia lamentato da allineandosi – a suo dire – acriticamente alle Controparte_3 conclusioni del CTU. Secondo la deducente, la sua condotta sarebbe stata conforme alle regole dell'arte, poiché la norma tecnica UNI 8364-3/2007 richiamata dal CTU Ing. per fondare la sua responsabilità – che Persona_2 avrebbe imposto al manutentore l'obbligo di segnalazione per iscritto dell'anomalia rilevata sul rapporto di controllo – non sarebbe stata realmente vincolante. Sottolinea poi che, se anche la normativa UNI fosse stata vincolante, sarebbe stata comunque rispettata, poiché in base ad essa il manutentore deve eseguire i controlli secondo le istruzioni fornite dal progettista dell'impianto e le istruzioni al tempo in circolazione non individuavano nell'assenza di uno scambiatore di calore un difetto di messa in opera della caldaia.
7 - Col secondo, per la denegata ipotesi in cui il primo venisse rigettato, Contr la si duole dell'errata quantificazione del danno da risarcire riconosciuto Contr dal giudice. Secondo la la quantificazione non sarebbe corretta poiché il danno sarebbe stato calcolato su di un'ipotetica durata media della caldaia di 20 anni, quando invece la vita media di tale bene sarebbe di 15; di talché, il preteso danno sarebbe inferiore a quello riconosciuto (€ 15.195,00).
Si è costituita infine la la quale ha preliminarmente CP_3 Contr eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale promosso da in quanto tardivo e comunque non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 334 cpc. Nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto dalle controparti.
All'udienza del 15.10.2024, previa concessione dei termini per lo scambio di conclusionali e repliche ex art. 190 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va valutata la tempestività dell'appello Contr
“incidentale” promosso dalla nei confronti della CP_3 Contr Nonostante la sua tardività, la ha invocato la sua ammissibilità per via dell'applicazione dell'art. 334, co. 1 cpc. La invece, ha CP_3 osservato che i due appelli hanno ad oggetto cause scindibili e che dunque tale disposizione non potrebbe operare.
Tale ultima conclusione dev'essere condivisa. Infatti, occorre Parte rilevare che l'appello principale promosso dalla ha investito unicamente Parte Contr i rapporti tra condebitori solidali (la e la ed in particolare la Parte statuizione in ordine all'accoglimento della domanda di regresso;
la non ha invece promosso impugnazione avverso il capo di condanna al risarcimento del danno disposto a favore della Essendo le due CP_3 statuizioni riferibili a soggetti diversi e a rapporti giuridici distinti ancorché Contr connessi, l'appello incidentale promosso dalla – che invece è promosso unicamente nei confronti della ed ha ad oggetto la sola CP_3 domanda di risarcimento – deve ritenersi tardivo.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello incidentale dev'essere dichiarato inammissibile.
8 Passando alla disamina dell'appello principale, va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo della carenza dei requisiti sanciti dall'art. 342 cpc o comunque per manifesta infondatezza.
Infatti, l'atto contiene una specifica indicazione delle parti della decisione che Parte la ha inteso impugnare e le assunte ragioni di illegittimità, contestualmente indicando le modifiche da apportare.
Nel merito, l'appello è comunque infondato. Parte
Col primo motivo, si duole dell'omessa pronuncia del Tribunale Contr sull'eccezione di nullità della comparsa di costituzione di in primo grado, poiché a suo dire la stessa non avrebbe specificato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda. Nel dettaglio, parte appellante Contr muove dall'assunto per cui la “domanda di manleva” formulata dalla non sarebbe riconducibile né alla garanzia propria, né a quella impropria, poiché tra le parti non vi sarebbe stato alcun rapporto contrattuale e poiché comunque i titoli in base ai quali le due società sono state chiamate a rispondere sono diversi e fra di loro incompatibili.
Il motivo non può ritenersi fondato. In primis, occorre dar atto del fatto che, pur non essendovi stata un'espressa pronuncia sul punto, la decisione del Tribunale circa la validità della comparsa può ritenersi implicita nell'accoglimento della domanda stessa. Nel merito delle censure, occorre Contr osservare che, ancorché formalmente la ha formulato “domanda di manleva”, nella sostanza il Tribunale ha ritenuto che i fatti addotti a sostegno Contr della pretesa valessero a qualificare la domanda di come “domanda di regresso” ai sensi dell'art. 2055, co. 2 cc. Per questa ragione, le doglianze Parte spiegate dalla volte a censurare la mancata indicazione della causa petendi, non sono condivisibili, poiché l'onere di indicare le ragioni fattuali e giuridiche poste a sostegno della pretesa può ritenersi assolto dalle allegazioni relative all'imputabilità del danno patito dalla alla CP_3 Parte condotta materialmente tenuta dalla (in quanto colei che ha proceduto all'installazione della caldaia). Ancora, il fatto che i comportamenti ed i titoli in base ai quali le società sono state chiamate a rispondere siano diversi Parte (difetto di montaggio riconducibile all'appalto o alla vendita per la ed Contr omesso rilievo del vizio in sede di manutenzione per la , a ben vedere, non sono d'ostacolo all'applicabilità dell'art. 2055 cc. Sul punto, è necessario richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente consacrato dalle SSUU, tale per cui: “ai fini della responsabilità
9 solidale di cui all'art. 2055 comma primo cc, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 cp, è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate” (cfr. Cass. SSUU n.
13143/2022, conforme: Cass. sez. III 1° marzo 2024, n. 5519). Nel dettaglio, può osservarsi che l'unicità del fatto dannoso rilevante ai fini dell'applicazione della regola della solidarietà sancita dall'art. 2055 cc dev'essere valutata guardando alla posizione del danneggiato e dunque alla e non anche alle condotte illecite tenute dai concorrenti;
di CP_3 conseguenza, il fatto che tali condotte siano distinte ed autonome tra di loro, nonché distanti nel tempo, non impedisce di ravvisare un unico danno, che
è appunto la rottura anzi tempo della caldaia. Né ha rilevanza il fatto che gli obblighi di garanzia delle due società siano sorti da rapporti giuridici diversi, poiché ciò che rileva è che le due abbiano dato un contributo causale alla produzione del danno. Il primo motivo, dunque, è da respingere.
Col secondo motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 2055, co. 2 cc, poiché a suo dire il primo giudice avrebbe errato nel ritenere integrati i suoi presupposti. Anche tale motivo è infondato.
In primis, vanno respinte le deduzioni volte ad affermare che il fatto Parte della (scorretta istallazione della caldaia) non era idoneo alla produzione Cont del danno subito da Invero, basti evidenziare che la CTU ha rilevato come la causa principale della rottura della caldaia sia stata proprio il montaggio errato e dunque l'allacciamento diretto della stessa all'impianto di riscaldamento. Di conseguenza, non si comprendono le deduzioni tese a Contr sostenere che, se la avesse adempiuto ai suoi obblighi sistemando la caldaia, il danno non si sarebbe verificato. A ben vedere, questa è la Contr condizione che consente di affermare la responsabilità concorrente della e non anche una circostanza che vale ad escludere la responsabilità concorrente della SOF.
Sono altresì infondate le censure tese ad evidenziare l'erroneità della decisione per aver il Tribunale da un lato accolto la domanda di regresso e Cont dall'altro respinto la domanda di risarcimento formulata dall' nei
10 confronti della SOF. Parte appellante ha tentato di evidenziare l'illogicità di una simile decisione, lamentandosi del fatto che la pronuncia a lei favorevole Cont nei confronti dell' avrebbe dovuto sortire effetti anche sulla domanda di regresso. A confutazione della bontà del suo ragionamento, ha quindi evidenziato che la garanzia non era più sussistente e che dunque non poteva più essere chiamata a rispondere neppure in rivalsa.
Tale conclusione, a ben vedere, non può essere condivisa. Infatti, il primo giudice ha correttamente tenuto distinto il piano del diritto al risarcimento spettante al danneggiato, da quello del regresso spettante al condebitore solidale. Il primo è un diritto che nasce in capo al danneggiato e che si prescrive a far data dall'evento dannoso o, come nel caso di specie, dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e/o della sua derivazione causale. Il secondo, invece, è un diritto autonomo e distinto che nasce in capo al danneggiante che paga il risarcimento e che si prescrive a far data dall'avvenuto pagamento e non anche dal momento dell'illecito. In questo senso, si veda Cass. n. 25698/2019 “nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 cc, la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché ai sensi dell'art. 2935 cc, il diritto al regresso non può essere fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione”. Dunque, il Tribunale ha correttamente accolto la domanda Contr di manleva formulata dalla pur ritenendo che l'obbligo di garanzia ex art. 1667 cc fosse prescritto per intervenuta prescrizione, dal momento che le azioni in parola sono diverse, così come i titolari dei relativi diritti.
Per tutte le ragioni che precedono, anche il secondo motivo dev'essere rigettato. Parte
Col terzo motivo di appello, la ha censurato la decisione del giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'origine dal danno sarebbe da imputarsi all'errata istallazione della caldaia e dunque all'opera di montaggio eseguita dalla stessa, che non avrebbe adottato le dovute precauzioni.
Secondo l'appellante, le prescrizioni vigenti al tempo dell'installazione (2008) non imponevano quelle cautele che poi le sarebbero state contestate con la perizia espletata nel 2015 e, dunque, la sua responsabilità in ordine all'illecito non poteva ritenersi sussistente poiché “non era tenuta ad ottemperare ad una raccomandazione che sarebbe stata formulata solo anni dopo”.
11 Anche tale motivo è infondato. Dalla CTU emerge che dall'insieme coordinato di normativa primaria (d.lgs. n. 192/2005, artt. 4 e 5) e secondaria
(normativa UNI 8364-2 edizione 2001, in vigore nel 2008, richiamata dal DPR
n. 412/1993 “regolamento attuativo della legge n. 10/1991 sull'uso razionale dell'energia”) vigenti al tempo dell'istallazione, la caldaia a condensazione (come quella del caso di specie) poteva sì essere istallata su di un impianto termico “a vaso aperto”, ma a patto che fossero adottate le dovute precauzioni, volte ad evitare immissioni d'ossigeno che avrebbero comportato un'usura precoce della caldaia stessa. Del resto, anche il produttore della caldaia in questione, la
Buderus, aveva specificato nel libretto d'uso che la mancata isolazione dell'impianto avrebbe comportato fenomeni di corrosione (cfr. paragrafo 5.5.2, pag. 28 del manuale edizione 11/2004). È vero che tale prescrizione era contenuta in quelle relative all'utilizzo, ma ciò non toglie che comunque dovesse indirizzare le modalità di installazione. Senza contare che tali indicazioni erano comunque contenute nella normativa UNI richiamata dalla legge e che quindi la Parte
quale professionista del settore, avrebbe dovuto conoscerle ed applicarle.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 5.200,00 a 26.000,00
€ (esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta).
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, sia l'appellante principale che l'appellante incidentale sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in totale conferma della sentenza impugnata,
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello incidentale promosso dalla
[...]
; Controparte_2
RESPINGE l'appello principale promosso dalla Pt_1
CO e , in solido tra di Pt_1 Controparte_2 loro, a rimborsare alla le spese del presente grado di Controparte_3
12 giudizio, che liquida, per compensi, in € 3.966,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
DICHIARA SOF Spa tenuta ex art. 13 comma 1 quater del D. P. R. 30 maggio
2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione;
DICHIARA tenuta ex art. 13 comma 1 Controparte_2 quater del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa LA MA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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