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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente delegato dott. RI ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 292 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1
DE SANCTIS;
- Opponente - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO LUIGI DE FELICE;
- Convenuto -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.01.2024 ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto del 14.12.2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha liquidato in favore del Notaio , delegato alla vendita, la Controparte_1 somma di 3.000 € a titolo di compenso, deducendo l'erroneità di tale liquidazione, siccome
(i) fondata su uno scaglione di valore non corretto perché effettuata in base al prezzo di stima (310.000 €) e non quello dell'ultimo esperimento di vendita (99.000 €) e (ii) senza tenere conto degli errori nella pubblicazione dell'avviso di vendita da parte del delegato, il quale ha indicato un importo a titolo di caparra inferiore rispetto al provvedimento del g.e. e un bene oggetto di stima relativo ad altro lotto.
2. si è costituito in giudizio riconoscendo l'errore di calcolo, e, come già Controparte_1 proposto per le vie brevi, in corso di causa ha rimborsato spontaneamente al ricorrente la somma eccedente, pari all'importo di 1.342 €, comprensivo di accessori. Ha contestato, per contro, la rilevanza delle altre censure mosse all'avviso di vendita e, stante il proprio comportamento processuale ed extraprocessuale, ha chiesto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pag. 1 di 2 3. All'udienza del 1.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
4. La spontanea restituzione della somma contestata, avvenuta in pendenza di giudizio, ha determinato sul punto la cessazione della materia del contendere, avendo trovato integrale soddisfacimento la pretesa del ricorrente relativa all'erronea individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione.
Devono, invece, ritenersi irrilevanti in questa sede le ulteriori doglianze relative a presunte inesattezze nella redazione dell'avviso di vendita. L'attività delegata è stata infatti compiutamente svolta;
eventuali vizi procedurali, che comunque non hanno inficiato l'esito della vendita, avrebbero dovuto essere eccepiti e fatti valere con gli appositi strumenti oppositivi all'interno del processo esecutivo e non in sede di opposizione alla liquidazione del compenso;
la procedura esecutiva si è conclusa anticipatamente a seguito di una transazione intercorsa tra lo stesso e i creditori, così che gli eventuali errori Pt_1 nell'avviso non hanno prodotto alcuna conseguenza. Non ricorrono pertanto i presupposti per la riduzione del compenso prevista dall'art. 2, comma 3 del d.m. 15 ottobre 2015, n.
227.
5. Residua unicamente la statuizione sul governo delle spese di lite, che deve essere informata al principio della soccombenza virtuale, contemperato tuttavia dalle specifiche circostanze del caso di specie. Al riguardo, il pronto riconoscimento dell'errore e il conseguente adempimento spontaneo da parte del convenuto e il rigetto dell'ulteriore motivo di doglianza giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara in parte cessata la materia del contendere e per il resto rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri il 20/10/2025
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Presidente delegato
RI ER
Pag. 2 di 2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente delegato dott. RI ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 292 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1
DE SANCTIS;
- Opponente - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO LUIGI DE FELICE;
- Convenuto -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.01.2024 ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto del 14.12.2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha liquidato in favore del Notaio , delegato alla vendita, la Controparte_1 somma di 3.000 € a titolo di compenso, deducendo l'erroneità di tale liquidazione, siccome
(i) fondata su uno scaglione di valore non corretto perché effettuata in base al prezzo di stima (310.000 €) e non quello dell'ultimo esperimento di vendita (99.000 €) e (ii) senza tenere conto degli errori nella pubblicazione dell'avviso di vendita da parte del delegato, il quale ha indicato un importo a titolo di caparra inferiore rispetto al provvedimento del g.e. e un bene oggetto di stima relativo ad altro lotto.
2. si è costituito in giudizio riconoscendo l'errore di calcolo, e, come già Controparte_1 proposto per le vie brevi, in corso di causa ha rimborsato spontaneamente al ricorrente la somma eccedente, pari all'importo di 1.342 €, comprensivo di accessori. Ha contestato, per contro, la rilevanza delle altre censure mosse all'avviso di vendita e, stante il proprio comportamento processuale ed extraprocessuale, ha chiesto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pag. 1 di 2 3. All'udienza del 1.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
4. La spontanea restituzione della somma contestata, avvenuta in pendenza di giudizio, ha determinato sul punto la cessazione della materia del contendere, avendo trovato integrale soddisfacimento la pretesa del ricorrente relativa all'erronea individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione.
Devono, invece, ritenersi irrilevanti in questa sede le ulteriori doglianze relative a presunte inesattezze nella redazione dell'avviso di vendita. L'attività delegata è stata infatti compiutamente svolta;
eventuali vizi procedurali, che comunque non hanno inficiato l'esito della vendita, avrebbero dovuto essere eccepiti e fatti valere con gli appositi strumenti oppositivi all'interno del processo esecutivo e non in sede di opposizione alla liquidazione del compenso;
la procedura esecutiva si è conclusa anticipatamente a seguito di una transazione intercorsa tra lo stesso e i creditori, così che gli eventuali errori Pt_1 nell'avviso non hanno prodotto alcuna conseguenza. Non ricorrono pertanto i presupposti per la riduzione del compenso prevista dall'art. 2, comma 3 del d.m. 15 ottobre 2015, n.
227.
5. Residua unicamente la statuizione sul governo delle spese di lite, che deve essere informata al principio della soccombenza virtuale, contemperato tuttavia dalle specifiche circostanze del caso di specie. Al riguardo, il pronto riconoscimento dell'errore e il conseguente adempimento spontaneo da parte del convenuto e il rigetto dell'ulteriore motivo di doglianza giustificano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara in parte cessata la materia del contendere e per il resto rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri il 20/10/2025
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Presidente delegato
RI ER
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