TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/02/2026, n. 3637
TAR
Ordinanza collegiale 1 settembre 2025
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TAR
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

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    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso collettivo

    Il collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per l'assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa, in quanto non è provata la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti e sussiste un conflitto di interessi potenziale tra i concorrenti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno una natura intrinsecamente competitiva, ponendo i concorrenti in una posizione di conflitto.

  • Rigettato
    Legittimità della rideterminazione dei punteggi senza modifica dei criteri di valutazione

    Il collegio ritiene che non vi sia stata alcuna modifica ex post di criteri predeterminati. La commissione, accortasi di aver effettuato un arrotondamento non previsto dalla lex specialis, ha provveduto alla rideterminazione dei punteggi per conformarsi alle disposizioni del bando. L'assenza di arrotondamenti garantisce un criterio più meritocratico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/02/2026, n. 3637
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3637
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo