Ordinanza collegiale 1 settembre 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/02/2026, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03637/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11672/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11672 del 2023, proposto da
LA AN, IO BE, SI CC, CA NO, LA ES, LA OM, RA Di AL, HA AG, LA OL, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di RT AN e di NI NT, non costituite in giudizio;
per l'annullamento in parte qua,
previa adozione di misura cautelare,
- del D.D. n. 499/2020 di indizione del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” ;
- dei decreti n. AOODRTO1006 del 02/11/2022, n. AOODRTO1245 del 01/12/2022, n. AOODRTO1402 del 05/12/2022, n. AOODRTO1460 del 13/12/2022, n. AOODRTO1527 del 21/12/2022, n. AOODRTO21 del 17/01/2023, n. AOODRTO35 del 23/01/2023, AOODRTO45 del 30/01/2023, n. AOODRT46 del 01/02/2023, n. AOODRTO64 del 10/02/2023, n. AOODRTO93 del 28/02/2023, n. AOODRTO136 del 21/03/2023, n. AOODRTO142 del 28/03/2023, n. AOODRTO170 del 04/04/2023, n. AOODRTO173 del 05/04/2023, AOODRTO186 del 17/04/2023, AOODRTO192 del 18/04/2023, AOODRTO382 del 27/04/2023, AOODRTO447 del 04/05/2023, AOODRTO665 del 15/05/2023 con i quali è stata costituita e modificata la commissione giudicatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A001- Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado;
- del verbale n. 18 avente ad oggetto “nuova affissione esiti (periodo 06 dicembre 2022 – 06 aprile 2023)” redatto in data 14 aprile 2023;
- dell'avviso pubblicato in data 18 aprile 2023 con cui si comunica che la commissione procederà ad una nuova pubblicazione degli esiti della prova del concorso A001- Arte e immagine , scuola secondaria I grado (D.D. 499/2020) e del relativo allegato;
- del verbale della Commissione di adozione dei criteri di valutazione delle prove;
- dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove pratiche e del colloquio;
- dei verbali delle operazioni di rivalutazione delle prove pratiche e del colloquio in cui risulta che parte ricorrente non ha superato la soglia di 70/100;
- dell'elenco reso noto in data 19 aprile 2023 e contenente gli esiti “rettificati” della prova orale;
- delle schede di valutazione delle prove di parte ricorrente;
- della graduatoria pubblicata per la Classe di concorso A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, pubblicata con decreto AOODRTO802 del 29/06/2023 di approvazione della graduatoria del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (DD 499/2020 e ss.mm.ii.);
- di tutti i riscontri alle istanze di accesso agli atti;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nonché di tutti gli atti e documenti riportati nel fascicolo allegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa IA RO OL e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno preso parte alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 499/2020 per la classe di concorso A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria I grado, per la Regione Toscana.
Hanno superato la prova preselettiva e la prova scritta ed hanno sostenuto la prova orale (suddivisa in prova pratica e colloquio) e, a seguito della pubblicazione degli esiti, sono rientrati tra i vincitori, avendo conseguito il “punteggio minimo di sette decimi o equivalente” alla prova orale (ovvero 70/100, corrispondente al punteggio minimo per rientrare nel contingente assegnato alla Regione Toscana).
1.2. Senonché la Commissione di concorso ha, in via di autotutela, proceduto ad una nuova pubblicazione degli esiti dei candidati esaminati nel periodo 6 dicembre 2022 - 6 aprile 2023 (tra cui i ricorrenti), per emendare l’errore materiale in cui ha ritenuto di essere incorsa nell’attribuzione dei punteggi.
1.3. L’elenco della prova orale così rettificato, in uno con gli atti connessi e presupposti, è stato impugnato dai ricorrenti con il presente gravame.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in resistenza con formula di stile, chiedendo che il ricorso sia respinto.
3. In prossimità della camera di consiglio fissata per la discussione interinale, i ricorrenti hanno depositato istanza di rinuncia alla misura cautelare.
4. Con ordinanza n. 15905/2025, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., possibili profili di incompetenza territoriale e di inammissibilità del proposto gravame collettivo, rispetto ai quali le parti hanno controdedotto con distinte memorie.
5. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il Collegio, dando seguito a quanto già affermato con ordinanza interlocutoria e con l’avviso reso in udienza, ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per la dirimente considerazione dell’assenza dei presupposti per la sua proposizione in forma collettiva e cumulativa.
Costituisce infatti ius receptum la massima per cui “nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi)” – ben oltre, quindi, la mera omogeneità delle pretese fatte valere in giudizio – “e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti” anche solo potenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866). Ciò che, nel caso di specie, non risulta provato, non emergendo dalla produzione documentale di parte ricorrente la specificità delle questioni riguardanti i singoli ricorrenti, in contrasto con quanto osservato dalla giurisprudenza amministrativa che, coerentemente con la sentenza n. 5/2015 dell'Adunanza Plenaria, rinviene “limiti alla proposizione dei ricorsi cumulativi” altresì nell’ “esigenza di consentire l'effettività della difesa della Amministrazione intimata, che nei termini di legge deve poter apprestare le proprie difese con riferimento ai singoli casi, e non alla complessiva legittimità degli atti - dal contenuto eterogeneo - di un procedimento amministrativo coinvolgente più soggetti” (Cons. St., sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6183).
Peraltro, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, nel caso di specie , “trattandosi, nondimeno, di una procedura ad attitudine intrinsecamente competitiva, le posizioni dei concorrenti devono ritenersi, per definizione, nella prospettiva di una valutazione operata ex ante, in conflitto tra loro (Cons. Stato 25 ottobre 2023, n. 354; in tal senso anche Cons. Stato 14 agosto 2023, n. 1181)”.
Risulta per tabulas che tutti i ricorrenti anelano all’inserimento nella medesima classe di concorso.
7. Oltre ad essere inammissibile, il ricorso in esame risulta comunque infondato.
I ricorrenti hanno infatti lamentato che, nel procedere con la censurata rettifica dei risultati della prova orale, la Commissione concorsuale avrebbe modificato “in corsa e dopo l’espletamento delle prove, i criteri di valutazione con danno per gli odierni ricorrenti che, a seguito della rideterminazione delle valutazioni, si vedevano attribuire un punteggio complessivo di 69,50 (sorto dalla media tra prova pratica e colloquio), sotto la soglia minima di ammissione per soli 0,50 punti, e non venivano inseriti in graduatoria” .
Ritiene il Collegio che non vi sia stata alcuna modifica ex post di criteri predeterminati, per la seguente considerazione.
Risulta agli atti che la Commissione non abbia adottato criteri suoi propri, ultronei rispetto a quelli stabiliti dal bando. Sicché è da ritenere corretto l’ agere della Commissione che, accortasi di aver proceduto ad un non previsto arrotondamento della media aritmetica delle due fasi in cui è articolata l’ultima prova (colloquio orale e prova pratica), ha provveduto alla rideterminazione dei punteggi già assegnati.
Come emerge chiaramente dalla motivazione dell’atto impugnato, la Commissione di concorso ha infatti ritenuto di dover rettificare l’elenco in epigrafe indicato, proprio al fine di conformare il proprio operato alle disposizioni della lex specialis , rilevando di aver effettuato “arrotondamenti dei decimali sul voto finale risultante dalla media aritmetica tra prova pratica e colloquio, diversamente da quanto previsto dall’art. 8, comma 10, del bando (DD 499/2020 e ss.mm.ii.)” . Ed in effetti, il bando di concorso stabiliva la semplice “media aritmetica delle rispettive valutazioni” , senza nulla aggiungere in ordine agli arrotondamenti dei decimali, che dunque, salvo espressa previsione, non andavano effettuati. Il che risponde altresì ad un criterio più meritocratico, che non appiattisce quelle sia pur minime differenze di punteggio conseguite dai singoli candidati, in una prospettiva di selezione dei migliori.
Diversamente opinando si rischierebbe di ammettere, contra legem , anche chi non abbia ottenuto il punteggio minimo di 70/100, dovendosi considerare vincitore, per effetto dell’invocato arrotondamento, anche il candidato che abbia conseguito il voto di 69,6 al pari di chi ha invece raggiunto la soglia minima prestabilita di 70.
8. Il ricorso va pertanto respinto, perché inammissibile e infondato.
9. Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della questione, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11672 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché inammissibile e infondato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SS, Presidente
IA RO OL, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RO OL | AN SS |
IL SEGRETARIO