Accoglimento
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/04/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03238/2025REG.PROV.COLL.
N. 08621/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8621 del 2024, proposto da IA Quercia, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 14735/2024, resa tra le parti nel giudizio in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 9794/2021 del 23 novembre 2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente in appello, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato nella scuola statale, chiede la riforma parziale della sentenza n. 14735/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, che ha accolto il suo ricorso nel giudizio in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 9794/2021 del 23 novembre 2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro.
2 – L’indicata sentenza, in particolare, ha ordinato all’amministrazione intimata di retribuire il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente così come disposto dal giudice del lavoro, ma ha poi compensato fra le parti le spese del giudizio in ottemperanza, facendo riferimento al “ carattere seriale del c ontenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame ”, oltre al fatto che “ per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla c ompensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla ”.
Pertanto, argomenta la sentenza appellata, “ Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato […] che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti ”, potendo quindi “ compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale ”.
2 – Al riguardo, la parte appellante evidenzia che la serialità del ricorso non rientra fra le previsioni di legge che consentono la compensazione delle spese, in quanto l’art. 26 c.p.a. richiama gli artt. 91 e 92 c.p.c., i quali prevedono quali diversi presupposti la “ soccombenza reciproca ”, oppure il “ caso di assoluta novità della questione trattata ” o di “ mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ” ovvero, secondo la lettura dell’art. 92 c.p.c. data dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77/2018), “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ”, che peraltro, osserva la parte appellante, devono essere motivatamente rinvenute con riferimento alla specifica fattispecie contenziosa e non possono certo essere semplicemente riferite al mero carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversia in esame.
La parte appellante cita, inoltre, la giurisprudenza di questa Sezione, in termini.
Chiede pertanto l’accoglimento del proprio ricorso con ogni conseguente statuizione quanto alle spese di lite.
3 – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria solo formale.
4 – Ai fini della decisione, viene in rilievo la recente decisione di questa Sezione (Cons. Stato, sez. VII, n. 8530/2024 del 25 ottobre 2024) richiamata dalla parte appellante, che, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ha accolto l’appello avverso la sentenza in ottemperanza del TAR e, per l’effetto, l’ha riformata quanto alle spese, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza nonché alle spese processuali del nuovo giudizio in appello.
Infatti, secondo la predetta decisione, cui il Collegio rinvia quale precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., “ l’art 92 c.p.c., cui fa espresso richiamo l’art. 26 c.p.a., prevede al secondo comma che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Si ricordi, peraltro, come su tale versione della norma sia intervenuta la pronuncia di Corte Cost., 19 aprile 2018 n. 77, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale secondo comma, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente ha adottato una condotta prudente”, circostanze, queste, non presenti nella fattispecie considerata e, comunque, non individuate dalla sentenza appellata.
5 – Considera altresì il Collegio che la disciplina delle spese di lite nel processo amministrativo è imperniata, mediante il descritto rinvio al c.p.c., sul c.d. principio della soccombenza, che impone al soggetto soccombente in giudizio la refusione delle spese sostenute dalle controparti, secondo il fondamentale principio di libertà -e quindi di responsabilità- che caratterizza l’esercizio dei diritti riconosciuti e garantiti dal nostro ordinamento alla stregua dell’articolo 2 della Costituzione e, quindi, anche il diritto di azione in giudizio sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione.
Una tale previsione -come temperata dall’istituto del gratuito patrocinio e dalla possibilità di un patto fra la parte e il proprio difensore antistatario- contribuisce a garantire la effettività della prevista tutela giurisdizionale, prevedendo il ristoro delle spese sostenute da chi ha fondatamente fatto valere le proprie ragioni in giudizio.
6 - Sotto il profilo da ultimo indicato, dunque, la serialità del contenzioso, presa in esame dal TAR, non solo non è prevista dalle eccezionali previsioni derogatorie del principio della soccombenza previste dal c.p.a., e dalla citata giurisprudenza costituzionale, ma confligge con la stessa sopra evidenziata ratio del principio della soccombenza , dovendo la serialità dei giudizi -e quindi delle decisioni- indurre la parte prevedibilmente soccombente, ove non in possesso di specifiche fondate ragioni – a non attivare ed a non coltivare attività in sede giurisdizionale inutilmente onerose per le controparti.
7 - Tali considerazioni vieppiù valgono ove, così come nella fattispecie considerata, il contenzioso seriale sia sfavorevole all’Amministrazione. Infatti il Ministero intimato, pur essendo stata riconosciuta la fondatezza giuridica della domanda dell’appellante prima in sede di merito e poi in sede di ottemperanza con una sentenza passata in giudicato, è rimasta ulteriormente inerte in violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità, costringendo la lavoratrice interessata, pur vittoriosa, ad intraprendere ulteriori gradi di giudizio. In altri termini, l’Amministrazione intimata (costituitasi solo formalmente nel presente giudizio) non aveva alcuna ragione per non recedere dal pregresso contenzioso seriale che l’aveva vista soccombente e per non riconoscere, anche in doverosa autotutela, le ragioni della propria lavoratrice già accertate dal giudice competente. Sembra, infatti, potersi seriamente dubitare che l’attivazione degli strumenti giurisdizionali e processuali in funzione negatoria e defatigatoria rispetto all’adempimento dei compiti e degli obblighi che l’amministrazione deve perseguire nell’ambito dell’interesse pubblico generale e del principio di legalità, e quindi nel rispetto delle determinazioni già emerse in sede giurisdizionale, possa rispondere ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e possa, quindi, essere considerata legittima e scevra da responsabilità ai sensi dell’articolo 28 della Costituzione.
8 - Il ricorso deve essere pertanto accolto e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il Ministero resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite relative al giudizio in ottemperanza definito dalla stessa sentenza, ferma ogni possibile rivalsa sui pubblici impiegati responsabili dell’inadempimento.
9 – La serialità del pregresso contenzioso e la conseguente relativa semplicità delle questioni giuridiche sottese possono, al contrario, rilevare ai fini della quantificazione delle spese di giudizio effettivamente sostenute, che per tale ragione vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
10 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono anch’esse liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (R.G. n. 8621/2024), lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite relative al giudizio in ottemperanza definito dalla stessa sentenza, liquidate in Euro 1.000,00 oltre ad oneri di legge.
Condanna altresì l’amministrazione alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO