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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/09/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1439/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla via G. Parte_1
Salvemini 16 presso lo studio dell'avv. PALUMMO FABIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente Controparte_1
domiciliato presso VIA CARAVAGGIO 64 AVERSA, rappresentato e difeso dall'avv. IROLLO GAETANO giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Benevento alla Via XXIV Maggio n. 2 presso l'Avv. Giuseppe BOSCARELLI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- resistente - all'esito del termine per note del 25/09/2025 in sostituzione dell'udienza ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositalo il 26.3.24 la ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 017 2023 00058753 64 000, notificata il 09.03.2024, con
1 la quale gli veniva richiesto anche il pagamento della complessiva somma di €
3.789,76 a titolo di omesso versamento dei contributi anno 2021.
La ricorrente eccepiva la nullità della cartella per mancanza della notifica dell'addebito e comunque il pagamento di tutto quanto dovuto.
In particolare, ha esposto:
- Che a seguito di rituale richiesta della ricorrente, , con nota CP_1 del 20.05.2021, prot. 2021132050, comunicava la formale cancellazione a decorrere dal 10.05.2021, specificando altresì che “seguirà successiva comunicazione all'esito della verifica della Sua posizione contributiva e dichiarativa”;
- Che con successiva nota del 02.07.2021, esplicitamente CP_1 dichiarava: “A seguito della cancellazione dalla a decorrere dal CP_1
10/05/2021, la verifica dichiarativa e contributiva, effettuata in data
02/07/2021……L'importo complessivamente dovuto è pari ad € 1.343,58; in caso di versamento eseguito entro 60 giorni dal ricevimento della presente, lo stesso si riduce ad € 1.254,99”.
- che in ottemperanza a quanto richiesto dalla provvedeva, CP_1
nei termini indicati, al pagamento del dovuto, pari ad € 1.254,99, come facilmente si evince dal bonifico effettuato il 26.08.2021.
Pertanto, ha concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare nel merito, la nullità,
o comunque, l'illegittimità della cartella di pagamento per le ragioni di cui in premessa;
Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Si è costituita la , la quale Controparte_3 ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che il pagamento eccepito dalla ricorrente si riferiva a contributi dovuti per l'anno 2017 e che invece la cartella fa riferimento alla posizione contributiva per l'anno 2021 a seguito di
2 istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente e che pertanto non poteva applicarsi l'art. 35 L. 689 del 1981 .
Si è costituita, altresì, l' la quale eccepiva la propria carenza di CP_4
legittimazione passiva atteso che i motivi attenevano all'attività posta in essere dall'ente impositore e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del giudizio, avendo parte ricorrente effettuato il pagamento concordato con ha chiesto Controparte_5
dichiararsi la cessata materia del contendere, con spese di lite compensate, per intervenuta transazione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 017 2023
00058753 64 000, notificata il 09.03.2024, oggetto dell'opposizione della intestata causa.
La Cassa Forense, nel prendere atto del pagamento effettuato nelle more della procedura da parte della ricorrente ha dichiarato che l'Ente, in relazione al credito azionato per l'anno 2021 afferente il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità dovuto dalla professionista per l'anno 2021 confluito nel ruolo anno 2023, è stato completamente soddisfatto e che in relazione al predetto credito non ha null'altro a pretendere chiedendo, pertanto, che venga dichiarata la cessata materia del contendere, compensate le spese.
L' si è rimessa al giudice. CP_4
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che
3 estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio,
4 sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
5 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il pagamenti di quanto indicato nella cartella impugnata.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite anche nei confronti dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, per intervenuto pagamento delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 017 2023 00058753
64 000 con conseguente annullamento della stessa;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1439/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla via G. Parte_1
Salvemini 16 presso lo studio dell'avv. PALUMMO FABIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente Controparte_1
domiciliato presso VIA CARAVAGGIO 64 AVERSA, rappresentato e difeso dall'avv. IROLLO GAETANO giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Benevento alla Via XXIV Maggio n. 2 presso l'Avv. Giuseppe BOSCARELLI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- resistente - all'esito del termine per note del 25/09/2025 in sostituzione dell'udienza ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositalo il 26.3.24 la ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 017 2023 00058753 64 000, notificata il 09.03.2024, con
1 la quale gli veniva richiesto anche il pagamento della complessiva somma di €
3.789,76 a titolo di omesso versamento dei contributi anno 2021.
La ricorrente eccepiva la nullità della cartella per mancanza della notifica dell'addebito e comunque il pagamento di tutto quanto dovuto.
In particolare, ha esposto:
- Che a seguito di rituale richiesta della ricorrente, , con nota CP_1 del 20.05.2021, prot. 2021132050, comunicava la formale cancellazione a decorrere dal 10.05.2021, specificando altresì che “seguirà successiva comunicazione all'esito della verifica della Sua posizione contributiva e dichiarativa”;
- Che con successiva nota del 02.07.2021, esplicitamente CP_1 dichiarava: “A seguito della cancellazione dalla a decorrere dal CP_1
10/05/2021, la verifica dichiarativa e contributiva, effettuata in data
02/07/2021……L'importo complessivamente dovuto è pari ad € 1.343,58; in caso di versamento eseguito entro 60 giorni dal ricevimento della presente, lo stesso si riduce ad € 1.254,99”.
- che in ottemperanza a quanto richiesto dalla provvedeva, CP_1
nei termini indicati, al pagamento del dovuto, pari ad € 1.254,99, come facilmente si evince dal bonifico effettuato il 26.08.2021.
Pertanto, ha concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare nel merito, la nullità,
o comunque, l'illegittimità della cartella di pagamento per le ragioni di cui in premessa;
Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Si è costituita la , la quale Controparte_3 ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che il pagamento eccepito dalla ricorrente si riferiva a contributi dovuti per l'anno 2017 e che invece la cartella fa riferimento alla posizione contributiva per l'anno 2021 a seguito di
2 istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente e che pertanto non poteva applicarsi l'art. 35 L. 689 del 1981 .
Si è costituita, altresì, l' la quale eccepiva la propria carenza di CP_4
legittimazione passiva atteso che i motivi attenevano all'attività posta in essere dall'ente impositore e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del giudizio, avendo parte ricorrente effettuato il pagamento concordato con ha chiesto Controparte_5
dichiararsi la cessata materia del contendere, con spese di lite compensate, per intervenuta transazione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 017 2023
00058753 64 000, notificata il 09.03.2024, oggetto dell'opposizione della intestata causa.
La Cassa Forense, nel prendere atto del pagamento effettuato nelle more della procedura da parte della ricorrente ha dichiarato che l'Ente, in relazione al credito azionato per l'anno 2021 afferente il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità dovuto dalla professionista per l'anno 2021 confluito nel ruolo anno 2023, è stato completamente soddisfatto e che in relazione al predetto credito non ha null'altro a pretendere chiedendo, pertanto, che venga dichiarata la cessata materia del contendere, compensate le spese.
L' si è rimessa al giudice. CP_4
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che
3 estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio,
4 sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
5 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il pagamenti di quanto indicato nella cartella impugnata.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite anche nei confronti dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, per intervenuto pagamento delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 017 2023 00058753
64 000 con conseguente annullamento della stessa;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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