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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/12/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 299/2022 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F.: ) e nata a C.F._2 Parte_3
TT (ME) il 26/02/1991 (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Santo C.F._3
FA di RA (ME), Via Nullo n. 26, presso lo studio dell' Avv. Luca Amedeo Martino (C.F.:
, da cui sono rappresentati e difesi giusta procura agli atti (PEC: C.F._4
; Email_1
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, Via F. Todaro n. 11, presso lo studio dell'Avv. Enrica Grazioli (C.F.: , da cui è rappresentata e difesa giusta procura C.F._5 agli atti (PEC: Email_2
APPELLATA
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Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 94/2022 pubblicata il 12 febbraio 2022 del Tribunale di Patti
– Prima Sezione Civile - resa nella causa civile iscritta al n. 765/2015 R.G. avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
1 1)” in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2) in via principale, nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare la concessa azione revocatoria;
3)disporre l'immediata cancellazione della trascrizione pregiudizievole dell'azione giudiziaria su tutti i beni sui quali risulta apposta;
4) condannare controparte al risarcimento del danno, anche da valutarsi in via equitativa, stante la pregiudizievole ed infondata trascrizione ipotecaria della domanda giudiziaria oggi opposta;
5) con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l' appellata:
1)” rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà della decisione appellata, poiché non ne ricorrono i presupposti di legge;
2) rigettare l'appello proposto perché infondato, con la conferma integrale della sentenza impugnata;
3) rigettare le domande di controparte perché destituite di fondamento;
4)ritenere e dichiarare la legittimità dell'operato dell' Controparte_1
; 5)con vittoria di spese e compensi di causa”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti
– Prima Sezione Civile ha accolto la domanda revocatoria ordinaria proposta da dichiarando CP_1 per l'effetto inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione del proprio patrimonio – limitatamente alla quota di sua proprietà – posto in essere da con atto di compravendita del Parte_1
13.05.2010 in Notaio n. 59239 Rep. e n. 17695 Raccolta, registrato in data Persona_1
10.06.2010 al n. 1750.
Gli appellanti hanno contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne hanno chiesto la totale riforma.
Alla udienza cartolare del 27 maggio 2024 la Corte, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
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Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado sotto diversi profili.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato per non aver tenuto in nessuna considerazione l'intervenuto accordo transattivo tra le parti (atto di appello, pag. 9) posto a base della restrizione ipotecaria.
Avrebbe poi errato per non aver tenuto conto della sentenza di proscioglimento del GUP del Tribunale di Patti, (sentenza) che aveva accertato il debito del nella misura di € 96.000,00 Parte_1 anziché in quella di € 273.553,30 posta a base della pronunzia del Giudice civile.
2 Ed ancora, quest'ultimo non avrebbe esaminato una questione ritenuta fondamentale nell'ottica difensiva degli originari convenuti, ovvero se il creditore che rilascia un restringimento ipotecario al proprio debitore in cambio del pagamento di una cifra concordata, e quindi che libera un bene sottoposto al suo controllo ed alla soddisfazione del proprio credito possa, successivamente all'incasso delle somme richieste, lamentare che la cessione del bene prima ipotecato e successivamente venduto abbia compromesso la sua possibilità di soddisfare il credito vantato (atto di appello, pag. 11).
In buona sostanza, la condotta dell'Ente esattore, concretatesi nel restringimento ipotecario concesso al debitore in seguito al pagamento di alcune cartelle, avrebbe implicitamente autorizzato il contribuente a disporre liberamente del bene liberato, potendolo pertanto trasferire a terzi.
In ogni caso, nessuna certezza si avrebbe in ordine al credito vantato dall'Ente di Riscossione, da esso quantificato in € 273.553,30.
Inoltre nessuna prova che gli acquirenti fossero a conoscenza della situazione debitoria del Pt_1 sarebbe stata raggiunta, anche in considerazione del fatto che alla vendita aveva partecipato, quale alienante insieme al , anche , nonna degli acquirenti e Pt_1 Persona_2 Parte_2 [...]
. Parte_3
In aggiunta a tali argomentazioni, la pronunzia sarebbe erronea anche per non aver tenuto conto del fatto che aveva comunque mantenuto l'ipoteca sui terreni di proprietà del debitore, e ciò CP_1 avrebbe comunque garantito l'Ente di riscossione in ordine al soddisfacimento delle proprie pretese.
Alla luce di tali obiezioni, la sentenza impugnata sarebbe pertanto meritevole di censura ed andrebbe radicalmente riformata.
Nell'odierno grado di giudizio si è costituita l' che ha Controparte_1 rivendicato la correttezza del suo operato, e la conseguente legittimità della statuizione del Tribunale di Patti, del tutto esente da censure sia in fatto che in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le argomentazioni che verranno di seguito svolte.
Come evidenziato dalla difesa della appellata, e risultante dalla documentazione agli atti, il pagamento integrale del debito sotteso alla ipoteca del 5 settembre 2005 n. 11134 Reg. Part. e n.
32661 Reg. Gen. ed alla ipoteca del 10 febbraio 2005 n. 1530 Reg. Part. e n. 5173 Reg. Gen. ha comportato la cancellazione delle suddette ipoteche che traevano spunto da cartelle di pagamento diverse rispetto a quelle dedotte in seno al giudizio di primo grado.
Ciò è avvenuto in data 23 aprile 2010.
E' invece rimasta in piedi la iscrizione ipotecaria del 3 marzo 2004 basata su 20 cartelle di pagamento per un debito ammontante ad € 43.828,44.
3 Orbene, a seguito della liberazione dal vincolo ipotecario iscritto nell'anno 2005 dei beni immobili dedotti in giudizio, (liberazione) conseguente al pagamento di alcune cartelle, ha Parte_1 trasferito la quota parte degli stessi al figlio ed alla nipote . Pt_2 Parte_3
Secondo l'ottica difensiva degli appellanti, tale atto traslativo sarebbe del tutto legittimo riguardando beni ritornati nella piena disponibilità giuridica dell'alienante in seguito al pagamento di una parte del debito.
Ma a tale impostazione argomentativa ostano alcune considerazioni.
Innanzitutto va rilevato che il contribuente viene a conoscenza della esistenza di un debito al momento della notifica del verbale di accertamento, e quindi molto prima rispetto alla iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento.
Ciò induce a ritenere che, al momento del restringimento ipotecario, la situazione debitoria del
, allo stesso ben nota, era superiore rispetto a quella conosciuta dall'Ente esattore. Pt_1
Ed invero quest'ultimo, successivamente al restringimento ipotecario ai soli terreni, provvedeva alla notifica di altre cartelle esattoriali per importi rilevanti.
Ci si riferisce, in particolare, alla cartella n. 29520110006698634 di € 30.751,36 oltre accessori notificata in data 8 giugno 2011; alla cartella di pagamento n. 29520110014762744 di € 81.810,04 oltre accessori notificata in data 7 settembre 2011 ed alla cartella n. 29520130026798728 di €
63.267,60 oltre accessori notificata in data 13 novembre 2013.
Da tali evidenze documentali emerge pertanto che nell'anno 2013, successivamente alla restrizione ipotecaria operata dall'Ente esattore, l'esposizione debitoria in capo al era lievitata Parte_1 ad € 175.829,00 oltre accessori.
Ed è proprio a cagione di tale esposizione debitoria, ben nota all'odierno appellante in epoca antecedente alla emissione ed alla notifica dei ruoli esattoriali, avendo lo stesso ricevuto la notifica degli atti presupposti, che l' ha agito in via revocatoria. Controparte_1
Riguardo poi la presunta omessa considerazione, da parte del Giudicante, dell'intercorso accordo transattivo (atto di appello, pag. 22) in virtù del quale è stata ristretta l'ipoteca limitandola soltanto ai terreni, la Corte rileva che l'odierna appellata non è titolare di alcun diritto di credito ma solamente incaricata della relativa esazione.
In altri termini, non rientra nei poteri dell'Ente esattoriale la facoltà di addivenire ad accordi transattivi con i contribuenti, spettando semmai tale facoltà agli Enti impositori.
Parimenti priva di pregio giuridico si appalesa la circostanza relativa alla assoluzione del in Pt_1 sede penale.
Trattasi infatti di fattispecie diversa per la quale non valgono i presupposti richiesti dall'art. 2901
C.C.
4 Anche il rilievo, operato dalla difesa degli appellanti, secondo cui il debito del sarebbe Pt_1 comunque stato sufficientemente garantito dalla iscrizione ipotecaria gravante sui terreni, non coglie nel segno.
Nessun elemento probatorio, infatti, neppure indiziario, è stato addotto sul punto dalla difesa degli appellanti circa il valore di mercato dei terreni.
In ogni caso, e come evidenziato dalla difesa dell'appellata, il valore di mercato evocato dalla difesa dell'appellante è nella fattispecie irrilevante, stante la obbligatorietà della procedura espropriativa prevista dal DPR 602/73 che, per i terreni, si basa su parametri assai riduttivi rispetto a quelli previsti per gli immobili urbani.
Ed allora, tutto ciò considerato, la pronunzia oggi impugnata appare del tutto esente da censura.
In particolare è condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui il credito, per la gran parte, era sorto anteriormente all'atto dispositivo (pag. 5, rigo 7).
Pure condivisibili appaiono le argomentazioni svolte dal Giudicante in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la consapevolezza del debitore alienante e dei terzi acquirenti in relazione al pregiudizio arrecato al creditore con la stipula dell'atto a titolo oneroso.
La prova di tale requisito può certamente essere data anche a mezzo di presunzioni e, nel caso specifico, non può sfuggire la circostanza che gli acquirenti fossero la figlia (convivente) del Pt_1
ed il nipote (figlio del fratello e che pertanto gli stessi non potevano non essere
[...] CP_2
a conoscenza del pregiudizio arrecato all'Erario.
Anche le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure in ordine alla irrilevanza della assoluzione penale del appaiono meritevoli di conferma, a cagione della diversità dei presupposti delle Pt_1 due fattispecie.
Per quel che attiene al caso de quo, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2901 C.C., è sufficiente la sussistenza dei seguenti presupposti: a) un diritto di credito;
b) l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore, e che può consistere anche in una maggiore difficoltà od incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli;
c) la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 C.C. risultano integrati nel caso de quo e pertanto la presente impugnazione va respinta, con conseguente conferma integrale della pronuncia gravata.
L'esito dell'odierno giudizio, caratterizzato dalla soccombenza totale degli appellanti, comporta la condanna di questi ultimi al pagamento in solido, in favore dell' Controparte_1
delle spese processuali del presente grado che, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147
[...] nei valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 273.553,30), vengono liquidate nella misura di €
10.060,00 così distinta: € 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00
5 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.649,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed
IVA come per legge, se dovuti.
Sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti in solido, totalmente soccombenti, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 299/2022 R.G. promossa da Parte_1
e contro l' , così Parte_2 Parte_3 Controparte_3 dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio, liquidate
[...] in € 10.060,00 di cui € 2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.649,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed
IVA come per legge, se dovuti;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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