TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8107
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 28 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per pagamento quota ridotta

    Il Tribunale ha ritenuto che non potesse configurarsi la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stata effettuata dalla Regione la comunicazione alla segreteria del TAR dell'avvenuto accertamento del pagamento, ma piuttosto una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per pagamento quota ridotta

    Il Tribunale ha ritenuto che non potesse configurarsi la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stata effettuata dalla Regione la comunicazione alla segreteria del TAR dell'avvenuto accertamento del pagamento, ma piuttosto una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per pagamento quota ridotta

    Il Tribunale ha ritenuto che non potesse configurarsi la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stata effettuata dalla Regione la comunicazione alla segreteria del TAR dell'avvenuto accertamento del pagamento, ma piuttosto una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per pagamento quota ridotta

    Il Tribunale ha ritenuto che non potesse configurarsi la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stata effettuata dalla Regione la comunicazione alla segreteria del TAR dell'avvenuto accertamento del pagamento, ma piuttosto una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per pagamento quota ridotta

    Il Tribunale ha ritenuto che non potesse configurarsi la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stata effettuata dalla Regione la comunicazione alla segreteria del TAR dell'avvenuto accertamento del pagamento, ma piuttosto una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per pagamento quota ridotta

    Il Tribunale ha ritenuto che non potesse configurarsi la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stata effettuata dalla Regione la comunicazione alla segreteria del TAR dell'avvenuto accertamento del pagamento, ma piuttosto una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per pagamento quota ridotta

    Il Tribunale ha ritenuto che non potesse configurarsi la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, non essendo stata effettuata dalla Regione la comunicazione alla segreteria del TAR dell'avvenuto accertamento del pagamento, ma piuttosto una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8107
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8107
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo