Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 28 luglio 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03627/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3627 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Domolife S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Putignano e Sonia Selletti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, Regione Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Asl 4 Teramo, Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, Asl 3 Pescara, non costituite in giudizio;
Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
Regione Lombardia, Sanicom S.r.l.S., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e del relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015) ed in particolare degli atti indicati in ricorso;
del Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022;
del Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022;
dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell''''art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta;
della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Domolife S.r.l. il 27/7/2023:
dei provvedimenti in materia di pay back dispositivi medici annualità 2015-2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, della Regione Abruzzo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa SI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Premesso che la società ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio ha censurato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Regione Abruzzo ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Rilevato che
- con memoria del 24 marzo 2026 parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della somma dovuta decurtata ai sensi dell’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito in legge 8 agosto 2025, n. 118 e avendo depositato documento relativo alla disposizione del pagamento in favore della Regione;
- tuttavia non risulta essere stata effettuata dalla Regione alla segreteria di questo TAR la comunicazione dell’atto di accertamento del pagamento;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2025, n. 118, “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Considerato che parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio e che tuttavia non possa ritenersi configurabile la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere di cui alla richiamata disposizione, non essendo stata effettuata dalla Regione la relativa comunicazione alla segreteria di questo TAR, integrandosi piuttosto una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, e ciò in applicazione dell’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso e i successivi motivi aggiunti debbano essere definiti con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo, non sussistendo i presupposti per l’integrazione della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative, nonché alla natura processuale dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TT, Presidente
SI MO, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| SI MO | LE TT |
IL SEGRETARIO