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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.169/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.169/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.LA ROCCA FULVIA parte ricorrente
( , domicilio eletto presso lo Parte_2 CodiceFiscale_2 studio del difensore di fiducia parte ricorrente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: CHIEDE all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, affinché, previa nomina del Giudice Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis. 14 c.p.c., voglia fissare l'udienza di prima trattazione ed esperito il tentativo di conciliazione, voglia emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo per il prosieguo del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale, - accertata la giurisdizione dello Stato italiano;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Persona_1 seguenti CONDIZIONI a) accertato il venir meno della proseguibilità della convivenza, autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) disporre l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i Persona_2 genitori, stabilendo che ciascun genitore comunichi all'altro tutte le notizie relative alla salute e all'istruzione della minore;
c) stabilire la residenza anagrafica e prevalente collocazione presso la madre (in Brasile), disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per 30 giorni consecutivi in luglio o agosto. Le frequentazioni per il 2024 avverranno solo in Brasile, mentre per gli anni successivi e a venire il padre avrà la facoltà di frequentare la figlia sia in Brasile che in Italia, assumendosi gli oneri di viaggio (biglietto e hostess) relativi alla minore, il padre dovrà in ogni caso comunicare alla madre il periodo prescelto entro il 30 maggio di ogni anno;
inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi in occasione delle vacanze scolastiche natalizie in un periodo che dovrà essere indicato e concordato con la madre entro il 30 settembre di ogni anno. In ogni caso il padre potrà fare visita e tenere con sé la figlia in Brasi le anche in periodi ulteriori e diversi preavvertendo la madre con congruo anticipo e rispettando gli impegni scolastici della minore. Padre e figlia avranno libertà di videochiamarsi, concordando con la madre tempi e modalità. d) disporre che il sig. corrisponda alla Pt_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia la somma mensile di € 300 (trecento) real, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
e) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere il 50% delle spese mediche e scolastiche, necessitate e previamente concordate;
f) Pt_1 accertata la sussistenza dei presupposti, il decorso dei termini di legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Persona_1 in Novara in data 23.9.2013 con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n.
[...]
102 – Atti di matrimonio – Parte I - Anno 2013; g) confermare le condizioni di separazione sull'affidamento della minore e le modalità di visita, salvo le modifiche sopravvenute in fatto;
con riserva di quantificare o di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento per la minore convenuto in separazione.
Parte resistente: ///
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale dalla parte resistente nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Ha rappresentato di aver sposato la ricorrente in data 23/9/2013 con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n. 102 – Atti di matrimonio – Parte I - Anno 2013, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. E che dalla loro unione è nata Persona_3
Quindi, rappresentando la fine dell'affectio coniugalis, ha concluso come in atti.
[...]
***
L'udienza del 4/2/2025 è stata rinviata per difetto di notifica alla controparte.
All'udienza del 18/12/2025, dichiarata la contumacia della resistente, il ricorrente ha dichiarato di volersi separare e, all'esito della discussione orale del difensore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Va premessa, sul punto, la giurisdizione italiana ex art. 32 L. 218/1995, secondo cui “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”. Essendo il ricorrente cittadino italiano, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in punto status. Quanto alla separazione nel merito, secondo quanto previsto dalla citata disposizione del codice civile, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
***
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in merito alle domande relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale: invero, come da costante giurisprudenza di legittimità, sussiste la giurisdizione del Giudice ove il minore risiede abitualmente, in ragione del criterio della vicinanza.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dichiara il difetto di giurisdizione sulle domande relative alla prole, essendo competente l'A.G. del Brasile;
3) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
4) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.169/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.LA ROCCA FULVIA parte ricorrente
( , domicilio eletto presso lo Parte_2 CodiceFiscale_2 studio del difensore di fiducia parte ricorrente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: CHIEDE all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, affinché, previa nomina del Giudice Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis. 14 c.p.c., voglia fissare l'udienza di prima trattazione ed esperito il tentativo di conciliazione, voglia emettere gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo per il prosieguo del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale, - accertata la giurisdizione dello Stato italiano;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Persona_1 seguenti CONDIZIONI a) accertato il venir meno della proseguibilità della convivenza, autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) disporre l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i Persona_2 genitori, stabilendo che ciascun genitore comunichi all'altro tutte le notizie relative alla salute e all'istruzione della minore;
c) stabilire la residenza anagrafica e prevalente collocazione presso la madre (in Brasile), disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia per 30 giorni consecutivi in luglio o agosto. Le frequentazioni per il 2024 avverranno solo in Brasile, mentre per gli anni successivi e a venire il padre avrà la facoltà di frequentare la figlia sia in Brasile che in Italia, assumendosi gli oneri di viaggio (biglietto e hostess) relativi alla minore, il padre dovrà in ogni caso comunicare alla madre il periodo prescelto entro il 30 maggio di ogni anno;
inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi in occasione delle vacanze scolastiche natalizie in un periodo che dovrà essere indicato e concordato con la madre entro il 30 settembre di ogni anno. In ogni caso il padre potrà fare visita e tenere con sé la figlia in Brasi le anche in periodi ulteriori e diversi preavvertendo la madre con congruo anticipo e rispettando gli impegni scolastici della minore. Padre e figlia avranno libertà di videochiamarsi, concordando con la madre tempi e modalità. d) disporre che il sig. corrisponda alla Pt_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia la somma mensile di € 300 (trecento) real, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
e) dichiarare tenuto il sig. a corrispondere il 50% delle spese mediche e scolastiche, necessitate e previamente concordate;
f) Pt_1 accertata la sussistenza dei presupposti, il decorso dei termini di legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Persona_1 in Novara in data 23.9.2013 con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n.
[...]
102 – Atti di matrimonio – Parte I - Anno 2013; g) confermare le condizioni di separazione sull'affidamento della minore e le modalità di visita, salvo le modifiche sopravvenute in fatto;
con riserva di quantificare o di confermare l'importo dell'assegno di mantenimento per la minore convenuto in separazione.
Parte resistente: ///
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale dalla parte resistente nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Ha rappresentato di aver sposato la ricorrente in data 23/9/2013 con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n. 102 – Atti di matrimonio – Parte I - Anno 2013, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni. E che dalla loro unione è nata Persona_3
Quindi, rappresentando la fine dell'affectio coniugalis, ha concluso come in atti.
[...]
***
L'udienza del 4/2/2025 è stata rinviata per difetto di notifica alla controparte.
All'udienza del 18/12/2025, dichiarata la contumacia della resistente, il ricorrente ha dichiarato di volersi separare e, all'esito della discussione orale del difensore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Va premessa, sul punto, la giurisdizione italiana ex art. 32 L. 218/1995, secondo cui “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”. Essendo il ricorrente cittadino italiano, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in punto status. Quanto alla separazione nel merito, secondo quanto previsto dalla citata disposizione del codice civile, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
***
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in merito alle domande relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale: invero, come da costante giurisprudenza di legittimità, sussiste la giurisdizione del Giudice ove il minore risiede abitualmente, in ragione del criterio della vicinanza.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dichiara il difetto di giurisdizione sulle domande relative alla prole, essendo competente l'A.G. del Brasile;
3) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
4) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO