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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1049 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Tagliarini, elettivamente Parte_1 ermo, nella Via G. Pagano n. 5/D appellante CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro, CP_1 nte domiciliato in Palermo, nella Via F. Laurana n. 59 appellato all'udienza di discussione del 6 novembre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.551/2023 il Tribunale G.L. di Agrigento, ha rigettato il ricorso proposto in data 22.2.2023 da finalizzato ad ottenere la condanna Parte_1 dell' al pagamento della disoccupazione NASPI in ragione della cessazione del CP_1 rap avoro intercorso con l'impresa Piazza Cina Chen di Chen Sheu. Ricondotta la fattispecie nell'alveo di operatività della disciplina di cui alla Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti, il primo Giudice ha ritenuto che si fosse perfezionato il decorso del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giudiziario di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/1970; ciò in quanto la aveva depositato Pt_1 il ricorso giudiziario il 22.2.2023, ossia ben oltre il termine annuale previsto da tale norma rispetto alla domanda (19.9.2019) inoltrata all' per l'ottenimento della prestazione CP_1 oggetto di causa. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma. Parte_1 Lamenta, in via preliminare, la modifica della domanda da parte dell' nel corso CP_1 del giudizio di primo grado giacché controparte, dopo aver chiesto dichia cessata la materia del contendere, aveva eccepito, successivamente (con la memoria integrativa depositata in corso di causa), l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza. Nel merito, si duole dell'iter logico giuridico seguito dal Tribunale in quanto frutto di un'erronea interpretazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie nonché sulla
“non corretta applicazione dei principi diritto”. In particolare, l'appellante deduce che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, l' le aveva negato la corresponsione della Naspi in quanto la posizione CP_1 previden ostante era sconosciuta al medesimo;
ciò perché il datore di CP_2 lavoro non aveva versato la dovuta contribuzione in costanza di rapporto né provveduto
Pag.1 alla comunicazione del rapporto di lavoro;
situazione, questa, che soltanto a distanza di anni era stata corretta dallo stesso in seguito ad autonomo Controparte_3 accertamento sulla sussistenza del rappor Di talché, sostiene che “…alla luce del lunghissimo periodo, occorso all' per accertare CP_1 la sussistenza del rapporto di lavoro, la digressione del giudice di prime cure in ai termini di conclusione del procedimento amministrativo appare un tantino surreale e, alla dipendente, che si vede negare un diritto che le era dovuto, le conclusioni tratte risultano assai ingiuste…”. L' ha resistito al giudizio con memoria depositata il 15 dicembre 2023 CP_1 chiedend tto del ricorso. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello deve essere disatteso. Deve anzitutto premettersi che i rilievi dell'appellante che si appuntano sul mutamento delle domande formulate dall' nel corso del giudizio di primo grado, CP_1 sono infondate atteso che la decadenza per cui è causa non rientra nella disponibilità delle parti essendo, la stessa, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato. Sul punto “…come plurime volte affermato da questa Corte di cassazione, infatti, tale decadenza, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in I. n. 438 del 1992„ che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (Cass. n. 3990 del 2016; n. 28639 del 2018; n. 17792 del 2020)…” (cfr. Cass. 24957/2021).
Ciò posto, va osservato che l'art. 47 del D.P.R. n.639/1970, come modificato dall'art. 4 del D.L. n.384/1992 conv. in L. n.438/1992, prevede che:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_2 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o Controparte_4 ai loro ave adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
Pag.2 In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il termine di decadenza applicabile alla fattispecie, ai sensi del terzo comma del citato art. 47, è quello annuale (e non triennale), posto che l'indennità di disoccupazione NASPI costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tale termine, in base a quanto disposto dal secondo comma della medesima norma, decorre alternativamente, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. In concreto, dunque, il termine complessivo di decadenza, decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa, è pari al massimo ad un anno più 300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri 90 quale termine entro il quale il Comitato deve decidere il ricorso CP_2 stesso). E' opportuno precisare, poi, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, che la decadenza in esame è di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, sicché resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale. Ne consegue che la eventuale tardiva presentazione del ricorso amministrativo non può spostare in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale. Né può rilevare, a tal fine, che il provvedimento di rigetto sia intervenuto tardivamente o che il ricorso amministrativo non sia stato deciso giacchè, per quanto fin qui esposto, tali evenienze non possono determinare una rimessione in termini ai fini della tempestiva proposizione dell'azione in giudizio. Ed è appena il caso di ribadire - sul solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 12718 del 2009 – che “nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione - per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”. Ciò posto, è incontroverso che la presentò in data 19.09.2019 la domanda Pt_1 amministrativa all' volta al riconos o del trattamento NASPI. CP_1
Di talché, al momento del deposito del ricorso giudiziario (22.02.2023), il termine di un anno e trecento giorni decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa (19.09.2019) era già ampiamente decorso con conseguente operare del termine decadenziale di cui all'art. 47 l'art. 47 del D.P.R. n.639/1970, come modificato dall'art. 4 del D.L. n.384/1992 conv. in L. n.438/1992. A nulla rileva che l' abbia, a distanza di anni, accertato la sussistenza del CP_1 rapporto di lavoro e corretto la posizione previdenziale dell'appellante.
Pag.3 Il comportamento delle parti, infatti, non può incidere sulla disciplina legale della decadenza di cui all'art. 47, co. 1 e 3, D.P.R. n.639/1970, essendo questa dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr. Cass. n. 3990/2016, Cass. n.17792/2020). Era, dunque, onere della presentare tempestivamente (ossia entro il termine Pt_1 decadenziale) il ricorso giurisdi e ciò anche al fine di accertare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro intercorso con la ditta Piazza Cina Chen di Chen Sheu, su cui si fondava la richiesta dell'indennità di disoccupazione NASPI. Da quanto fin qui esposto, consegue il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come a dispositivo in favore dell' CP_1
.Q.M. definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.551/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento in data 13.6.2023. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti. Palermo 6 novembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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