TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza depositata il 13.11.2025 a scioglimento della riserva dell'udienza fissata al 12.11.2025 nella causa avente
n. 2051/2024 R.G. causa pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, Via Monsignor Antonio Lanza n. 24, presso lo studio dell'Avv. Sergio Talarico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasquale Zoccali, in Reggio Calabria, alla via F. Cananzi
16, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione promossa dal sig. Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 12.07.2024 dalla sig.ra
[...] [...]
, fondato sulla sentenza n. 596/2024 resa nel giudizio di separazione Controparte_1 personale tra le parti, nonché sulle fatture nn.
1-85 relative a spese straordinarie per i figli.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto:
1. Inesistenza del credito azionato, per fatture anteriori al deposito del ricorso di separazione (1° giugno 2020);
2. Inesistenza del credito, per omessa concertazione delle spese straordinarie.
In via preliminare, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
L'opposta non si è costituita ed è rimasta contumace. Controparte_1
La fase cautelare si è conclusa con ordinanza del 17.10.2024 che ha accolto parzialmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rigettandola per il resto.
§ 2. La prima udienza si è celebrata in data 19.02.2025 in modalità cartolare.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 19.02.2025 il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 04.06.2025.
Con ordinanza del 05.06.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 12.11.2025, assegnando alle parti termini ex art 189 c.p.c.
§ 3. Qualificazione giuridica della doglianza.
Le doglianze rientrano nell'alveo dell'art. 615 co. 1 c.p.c. in quanto afferenti l'an dell'esecuzione.
L'opposizione è parzialmente fondata.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
Le fatture nn.
1-6 e 53, emesse in epoca anteriore al deposito del ricorso per separazione (1° giugno 2020), non sono assistite da valido titolo esecutivo, non potendo il dictum giudiziale retroagire a data precedente l'instaurazione del giudizio.
Ne deriva l'illegittimità dell'atto di precetto nella parte in cui ricomprende tali importi.
In particolare, si tratta delle seguenti spese:
• Fatt. 1/609 dell'08.09.2018 – € 240,00 ); Parte_2
• Ricevuta fiscale n. 266 del 09.11.2018 – € 90,00 (Moving Club);
• Fatt. 1217 del 07.11.2018 – € 102,00 (Dott. ; Per_1
• Fatt. 5687/2019 del 13.09.2019 – € 60,00 (Istituto Radiologico Cassone);
• Ricevuta fiscale n. del 10.12.2019 – € 31,66 (ASP RC); C.F._3
• Fatt. 973 del 12.11.2019 – € 102,00 (Dott. ; Per_1
• Ricevuta ASP del 10.12.2019 – € 31,66.
Totale complessivo: € 727,66, di cui € 363,83 (pari alla metà) costituisce la quota precettata.
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
La contestazione è infondata.
All'uopo, trova applicazione il principio di diritto elaborato dalla prevalente Giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione 'di maggiore interesse' per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”. (Cass Civ., sez. VI, sent. 2 marzo 2022, n. 6799; Cassazione civile sez. VI,
30/07/2015, n.16175).
In altri termini, alla stregua del richiamato orientamento della Corte di Cassazione, la circostanza della mancata concertazione non vale di per sé ad escludere il diritto del coniuge che abbia unilateralmente anticipato la spesa ad un rimborso pro quota ed ex post ma piuttosto impone un vaglio sulla utilità e sostenibilità dell'esborso.
Nel caso in esame le spese in controversia sono quelle medico sanitarie.
In merito a tali esborsi - debitamente documentati (cfr. giustificativi allegati al precetto) -
l'opponente non è stato in grado di fornire contestazioni valide e soprattutto specifiche, essendosi limitato del tutto genericamente a dedurre che gli stessi non sarebbero stati concordati come previsto dal Protocollo siglato da questo Tribunale.
Né nell'atto di opposizione né nelle successive difese si rinviene alcuna prova che le spese non rispondano all'interesse dei figli o che siano insostenibili rispetto alle condizioni economiche dell'opponente.
Al contrario, deve ritenersi che le spese in questione siano necessarie e funzionali alla tutela della salute dei minori, e dunque coerenti con il loro preminente interesse.
Pertanto, il dovere di contribuzione permane e il credito azionato è legittimo per le spese successive al 2020.
In conclusione, l'opposizione è fondata solo in relazione alla prima doglianza, restando valido il precetto per le ulteriori somme.
§ 6. Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale, considerato che la domanda è stata accolta solo in minima parte, mentre il precetto resta valido per la quasi totalità dell'importo azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto limitatamente alla somma di euro 363,83 (pari alla metà delle spese anteriori al 2020);
• RIGETTA per il resto l'opposizione;
• DICHIARA la contumacia della convenuta;
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 10.12.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza depositata il 13.11.2025 a scioglimento della riserva dell'udienza fissata al 12.11.2025 nella causa avente
n. 2051/2024 R.G. causa pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, Via Monsignor Antonio Lanza n. 24, presso lo studio dell'Avv. Sergio Talarico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasquale Zoccali, in Reggio Calabria, alla via F. Cananzi
16, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione promossa dal sig. Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 12.07.2024 dalla sig.ra
[...] [...]
, fondato sulla sentenza n. 596/2024 resa nel giudizio di separazione Controparte_1 personale tra le parti, nonché sulle fatture nn.
1-85 relative a spese straordinarie per i figli.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto:
1. Inesistenza del credito azionato, per fatture anteriori al deposito del ricorso di separazione (1° giugno 2020);
2. Inesistenza del credito, per omessa concertazione delle spese straordinarie.
In via preliminare, l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
L'opposta non si è costituita ed è rimasta contumace. Controparte_1
La fase cautelare si è conclusa con ordinanza del 17.10.2024 che ha accolto parzialmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rigettandola per il resto.
§ 2. La prima udienza si è celebrata in data 19.02.2025 in modalità cartolare.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 19.02.2025 il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 04.06.2025.
Con ordinanza del 05.06.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 12.11.2025, assegnando alle parti termini ex art 189 c.p.c.
§ 3. Qualificazione giuridica della doglianza.
Le doglianze rientrano nell'alveo dell'art. 615 co. 1 c.p.c. in quanto afferenti l'an dell'esecuzione.
L'opposizione è parzialmente fondata.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
Le fatture nn.
1-6 e 53, emesse in epoca anteriore al deposito del ricorso per separazione (1° giugno 2020), non sono assistite da valido titolo esecutivo, non potendo il dictum giudiziale retroagire a data precedente l'instaurazione del giudizio.
Ne deriva l'illegittimità dell'atto di precetto nella parte in cui ricomprende tali importi.
In particolare, si tratta delle seguenti spese:
• Fatt. 1/609 dell'08.09.2018 – € 240,00 ); Parte_2
• Ricevuta fiscale n. 266 del 09.11.2018 – € 90,00 (Moving Club);
• Fatt. 1217 del 07.11.2018 – € 102,00 (Dott. ; Per_1
• Fatt. 5687/2019 del 13.09.2019 – € 60,00 (Istituto Radiologico Cassone);
• Ricevuta fiscale n. del 10.12.2019 – € 31,66 (ASP RC); C.F._3
• Fatt. 973 del 12.11.2019 – € 102,00 (Dott. ; Per_1
• Ricevuta ASP del 10.12.2019 – € 31,66.
Totale complessivo: € 727,66, di cui € 363,83 (pari alla metà) costituisce la quota precettata.
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
La contestazione è infondata.
All'uopo, trova applicazione il principio di diritto elaborato dalla prevalente Giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione 'di maggiore interesse' per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”. (Cass Civ., sez. VI, sent. 2 marzo 2022, n. 6799; Cassazione civile sez. VI,
30/07/2015, n.16175).
In altri termini, alla stregua del richiamato orientamento della Corte di Cassazione, la circostanza della mancata concertazione non vale di per sé ad escludere il diritto del coniuge che abbia unilateralmente anticipato la spesa ad un rimborso pro quota ed ex post ma piuttosto impone un vaglio sulla utilità e sostenibilità dell'esborso.
Nel caso in esame le spese in controversia sono quelle medico sanitarie.
In merito a tali esborsi - debitamente documentati (cfr. giustificativi allegati al precetto) -
l'opponente non è stato in grado di fornire contestazioni valide e soprattutto specifiche, essendosi limitato del tutto genericamente a dedurre che gli stessi non sarebbero stati concordati come previsto dal Protocollo siglato da questo Tribunale.
Né nell'atto di opposizione né nelle successive difese si rinviene alcuna prova che le spese non rispondano all'interesse dei figli o che siano insostenibili rispetto alle condizioni economiche dell'opponente.
Al contrario, deve ritenersi che le spese in questione siano necessarie e funzionali alla tutela della salute dei minori, e dunque coerenti con il loro preminente interesse.
Pertanto, il dovere di contribuzione permane e il credito azionato è legittimo per le spese successive al 2020.
In conclusione, l'opposizione è fondata solo in relazione alla prima doglianza, restando valido il precetto per le ulteriori somme.
§ 6. Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale, considerato che la domanda è stata accolta solo in minima parte, mentre il precetto resta valido per la quasi totalità dell'importo azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto limitatamente alla somma di euro 363,83 (pari alla metà delle spese anteriori al 2020);
• RIGETTA per il resto l'opposizione;
• DICHIARA la contumacia della convenuta;
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 10.12.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone