TAR Milano, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 603
TAR
Decreto cautelare 28 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 del capitolato prestazionale con riferimento all'attribuzione del punteggio tecnico per i prodotti ittici

    La certificazione è riferita al prodotto ittico offerto e non all'impresa partecipante. Le imprese acquistano prodotti già imballati e certificati MS che vengono consegnati agli istituti senza manipolazione. Il consumatore finale è la popolazione carceraria. Anche in caso di decurtazione di punteggio, l'offerta dell'aggiudicataria rimarrebbe superiore a quella della ricorrente.

  • Inammissibile
    Contestazione dell'offerta della seconda classificata TT OM EN S.r.l.

    Il Collegio ha ritenuto di esaminare prioritariamente il motivo relativo all'offerta dell'aggiudicataria. In caso di rigetto di tale motivo, la ricorrente sarebbe priva di interesse a censurare la posizione della seconda classificata.

  • Rigettato
    Inattendibilità dell'offerta di RI S.r.l. sotto il profilo dei costi (avvalimento, investimenti, ammortamenti, costo del lavoro, inflazione) e non corrispondenza ai requisiti minimi di gara

    La valutazione della congruità dell'offerta è globale e censurabile solo in caso di errori manifesti o illogicità. I costi di avvalimento sono inclusi nelle spese generali. I beni propri dell'aggiudicataria sono ammortizzati e il capitolato consente l'uso gratuito dei locali. Il costo del lavoro è stato calcolato correttamente tenendo conto delle ore lavorabili e delle indicazioni ANAC. L'assenza di un dipendente non implica automatica sostituzione. L'inflazione è un rischio d'impresa e il disciplinare prevede meccanismi di revisione dei costi. Il controllo sul rispetto dei requisiti minimi e dei CAM avviene in fase di esecuzione del contratto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 108, comma 7, del D. Lgs. 36/2023 per omessa previsione del maggior punteggio per la parità di genere

    L'Amministrazione ha correttamente applicato i principi di buon andamento, conservazione degli atti e risultato. L'impresa aggiudicataria RI S.r.l. era in possesso della certificazione di parità di genere al momento dell'indizione della gara, pertanto avrebbe comunque ottenuto il punteggio premiale. La ricorrente AE S.p.A. non possedeva tale certificazione alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le procedure annullate in altri provveditorati riguardano fattispecie differenti.

  • Rigettato
    Interesse strumentale alla rinnovazione della procedura per violazione dell'art. 108, comma 7, del codice

    L'Amministrazione ha correttamente applicato i principi di buon andamento, conservazione degli atti e risultato. L'impresa aggiudicataria RI S.r.l. era in possesso della certificazione di parità di genere al momento dell'indizione della gara, pertanto avrebbe comunque ottenuto il punteggio premiale. La ricorrente AE S.p.A. non possedeva tale certificazione alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le procedure annullate in altri provveditorati riguardano fattispecie differenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 603
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 603
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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