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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. GI SE MB Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1775 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata ad Agrigento S.S. 122 n.30, presso lo studio dell'avv. Valentina Montalbano, che la rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] – parte CP_1
resistente contumace – E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 2/12/2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto, in ultimo, in data
3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 luglio 2025, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 20 settembre 1997 a Favara, dedusse che CP_1
dalla loro unione erano nate le figlie (in data 26/9/1998) ed Per_1
(in data 21/12/2003) e che negli anni la vita coniugale si Per_2
era resa progressivamente intollerabile.
Chiese, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché l'assegnazione della casa coniugale di proprietà della famiglia di origine di lei ricorrente, oltre che la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 in ragione del suo essere casalinga, deducendo che CP_1
lavora come pasticcere percependo un reddito di circa 1200,00 € al mese.
Il resistente non è comparso né si è costituito e, perciò, il
\
- 2 - Presidente relatore ne ha dichiarato la contumacia all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 2 dicembre 2025.
Con ordinanza emessa in pari data il Presidente relatore, su richiesta della ricorrente, la quale ha rinunciato ai termini ex art
473 bis.28 c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta.
Gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto della ricorrente nel proprio atto introduttivo, in uno a quanto dalla stessa riferito all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la convivenza, ridotta ad un mero flatus vocis da “separati in casa”.
Non è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale atteso che le figlie della coppia sono entrambe maggiorenni e dunque la titolarità della medesima segue le ordinarie regole dettate dal codice civile in tema di proprietà.
Per ciò che attiene alle statuizioni di carattere economico, occorre esaminare la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento per €
250,00 mensili.
Dalla autocertificazione reddituale allegata al ricorso emerge che
\
- 3 - la non percepisce alcun reddito. Pt_1
La stessa all'udienza del 2 dicembre 2025 ha dichiarato Pt_1
che il resistente lavorerebbe come pasticcere presso il bar
“Delice” di Favara con un emolumento di circa 1200€ mensili, e, tuttavia, detta allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio;
né, venendo in considerazione diritti disponibili (le figlie della coppia sono economicamente autosufficienti e comunque non vi sono domande che le riguardino), il Tribunale può compiere attività sostitutiva degli oneri incombenti sulle parti.
Operando, dunque, le preclusioni assertive ed istruttorie previste dall'art. 473 bis.17 c.pc., non vale a rimettere in termini la ricorrente la richiesta, dalla stessa avanzata con l'atto introduttivo, di poter svolgere “…ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché ulteriori deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione”; con la conseguenza che resta non accertata la condizione reddituale e patrimoniale del resistente.
In considerazione di tali rilievi, pertanto, la domanda di liquidazione di un assegno di mantenimento a carico del CP_1
va rigettata.
***
Attese la contumacia del resistente e la natura delle statuizioni
\
- 4 - adottate, vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il procuratore della ricorrente e il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando: pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a CP_1
Favara (AG) il 25 luglio 1970 (atto di matrimonio trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Favara dell'anno 1997 al n.111 Parte II); dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Agrigento, in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
GI SE
MB
\
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. GI SE MB Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1775 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata ad Agrigento S.S. 122 n.30, presso lo studio dell'avv. Valentina Montalbano, che la rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] – parte CP_1
resistente contumace – E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 2/12/2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto, in ultimo, in data
3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 luglio 2025, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 20 settembre 1997 a Favara, dedusse che CP_1
dalla loro unione erano nate le figlie (in data 26/9/1998) ed Per_1
(in data 21/12/2003) e che negli anni la vita coniugale si Per_2
era resa progressivamente intollerabile.
Chiese, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché l'assegnazione della casa coniugale di proprietà della famiglia di origine di lei ricorrente, oltre che la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 250,00 in ragione del suo essere casalinga, deducendo che CP_1
lavora come pasticcere percependo un reddito di circa 1200,00 € al mese.
Il resistente non è comparso né si è costituito e, perciò, il
\
- 2 - Presidente relatore ne ha dichiarato la contumacia all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 2 dicembre 2025.
Con ordinanza emessa in pari data il Presidente relatore, su richiesta della ricorrente, la quale ha rinunciato ai termini ex art
473 bis.28 c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta.
Gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto della ricorrente nel proprio atto introduttivo, in uno a quanto dalla stessa riferito all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la convivenza, ridotta ad un mero flatus vocis da “separati in casa”.
Non è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale atteso che le figlie della coppia sono entrambe maggiorenni e dunque la titolarità della medesima segue le ordinarie regole dettate dal codice civile in tema di proprietà.
Per ciò che attiene alle statuizioni di carattere economico, occorre esaminare la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento per €
250,00 mensili.
Dalla autocertificazione reddituale allegata al ricorso emerge che
\
- 3 - la non percepisce alcun reddito. Pt_1
La stessa all'udienza del 2 dicembre 2025 ha dichiarato Pt_1
che il resistente lavorerebbe come pasticcere presso il bar
“Delice” di Favara con un emolumento di circa 1200€ mensili, e, tuttavia, detta allegazione è rimasta priva di riscontro probatorio;
né, venendo in considerazione diritti disponibili (le figlie della coppia sono economicamente autosufficienti e comunque non vi sono domande che le riguardino), il Tribunale può compiere attività sostitutiva degli oneri incombenti sulle parti.
Operando, dunque, le preclusioni assertive ed istruttorie previste dall'art. 473 bis.17 c.pc., non vale a rimettere in termini la ricorrente la richiesta, dalla stessa avanzata con l'atto introduttivo, di poter svolgere “…ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché ulteriori deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione”; con la conseguenza che resta non accertata la condizione reddituale e patrimoniale del resistente.
In considerazione di tali rilievi, pertanto, la domanda di liquidazione di un assegno di mantenimento a carico del CP_1
va rigettata.
***
Attese la contumacia del resistente e la natura delle statuizioni
\
- 4 - adottate, vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il procuratore della ricorrente e il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando: pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a CP_1
Favara (AG) il 25 luglio 1970 (atto di matrimonio trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Favara dell'anno 1997 al n.111 Parte II); dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Agrigento, in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
GI SE
MB
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