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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/11/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.273 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione, con ordinanza del 30.09.2025
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Salemme Parte_1
APPELLANTE
e
, e per essa , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 ifesa dall'A
APPELLATA
a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 168/2023, pubblicata in data 21.01.2023.
CONCLUSIONI DELLA APPELLANTE: “- accogliere il presente gravame e riformare la sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Taranto per tutti motivi diffusamente indicati nel presente atto di appello, emettendo i conseguenti provvedimenti di legge;
- subordinatamente, in via istruttoria, ammettere la richiesta di CTU come richiesta in primo grado;
- in ogni caso condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. Si ripropongono specificamente tutte le eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado e le tutte le richieste istruttorie ivi spiegate ove non accolte”. CONCLUSIONI DELLA APPELLATA: “1 - Dichiarare inammissibile, improponibile e/o improcedibile, ovvero rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto manifestamente infondato in fatto e diritto, Parte_1 confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
2 - gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ritenesse di dover riformare l'impugnata sentenza, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della società a vedersi riconosciuto il pagamento di €. 660.581,21, oltre gli ulteriori interessi Controparte_1 conven l contratto di mutuo e nell'atto di erogazione e quietanza a decorrere dal 27/08/2019 e, comunque, nei limiti della soglia prevista dalla legge n.108/96 tempo per tempo vigente, sino all'integrale ed effettivo soddisfo, da porre a carico della opponente, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che eventualmente venisse accertata in corso di causa, oltre interessi convenzionali di mora in misura non superiore al “tasso soglia” di cui alla legge sull'usura n. 108/96 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e successive occorrende tutte, ed oltre alle spese della fase monitoria. 3 – condannare in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado, l'odierna appellante, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2341/2019 (r.g. n. 7032/2019), recante l'intimazione al pagamento della somma di € 660.581,21, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Taranto in favore di (rappresentata dalla mandataria Controparte_1
, per un credito rinveniente uo fondiario, stipulato in data Controparte_2
25/09/1996 tra l'Azienda Agricola Riva dei Tessali s.r.l., di cui la era legale rappresentante Parte_1 nonché garante, e l'istituto bancario di Torino, p one di un prestito di CP_3
1.800.000.000 di vecchie lire (pari a € 929.622,41).
L'importo mutuato avrebbe dovuto essere restituito in dieci anni mediante il pagamento di 20 rate costanti semestrali;
tuttavia alla data del 26.08.2019, come accertato con sentenza n. 353/2019 della Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, pronunciata nel procedimento di opposizione a precetto incardinato da Azienda Agricola Riva dei Tessali s.r.l. nei confronti di Controparte_4
(succeduto al di Torino), residuava nei confronti della predetta società, debitrice principale, CP_3 ancora un cre € 660.581,21, di cui € 517.065,39 per sorte capitale ed € 143.515,82 per interessi di mora. Nella titolarità di tale credito, in data 20.04.2018 era subentrata in conseguenza di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti con cessione pro soluto, ex art. 58 la la quale CP_5 Controparte_1 ne ingiungeva il pagamento alla Parte_1
Allegava l'opponente che in relazione al suddetto contratto di mutuo aveva rilasciato fideiussione specifica in data 10/09/1996; spiegava una serie di eccezioni in rito e in merito, tese a far valere sotto vari profili, non ultimo quello della nullità della garanzia fideiussoria, l'infondatezza della pretesa ed il difetto di legittimazione attiva della intimante;
eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del presunto credito azionato. Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 168/2023 pubblicata in data 25.01.2023, mediante cui il Tribunale, ritenendo l'opposizione fondata solo limitatamente all'eccezione di prescrizione degli interessi moratori, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda monitoria, condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 517.065,39, oltre interessi di mora sulla sola sorte capitale a decorrere dal 25.11.2014 sino al soddisfo, con il carico delle spese di lite.
Avverso tale decisione la ha interposto gravame, deducendo i seguenti motivi di Parte_1 appello:
1) la mancata rilevazione da parte del Tribunale della carenza di legittimazione passiva della in qualità di cessionaria del rapporto originariamente sorto in capo a Controparte_1 ncando in atti la prova della inclusione del credito (e della correlata Controparte_6 garanzia) tra quelli oggetto di cessione in blocco da parte del (ad Controparte_4 [...]
succeduto) alla predetta società di cartolarizzazione. H nte CP_6 presenza di contestazione della debitrice, non avrebbe potuto unicamente rilevare la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale “Parte seconda n. 52 del 05.05.2018”, insufficiente a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria, ove non fosse stata prodotta l'ulteriore prova documentale, costituita dal contratto di cessione in originale e dalla allegata lista delle posizioni debitorie cedute, con la loro specifica enumerazione, non potendosi le stesse indirettamente ricavarsi dall'avviso di pubblicazione, contenente il mero rinvio alla consultazione di un elenco pubblicato “on line”, e dovendosi invece evincere dalla documentazione prodotta in giudizio;
2) il vizio della sentenza per non aver accolto l'eccezione formulata dalla opponente in relazione alla non cedibilità del rapporto fideiussorio, il quale in previsione della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” contemplata dalle parti, andava inquadrato come contratto autonomo di garanzia e, in quanto tale, avrebbe richiesto il consenso del debitore ceduto, difettando del requisito di accessorietà rispetto al debito garantito. Il giudice di prime cure aveva, pertanto, errato nel ritenere che la stessa andasse ricompresa “tra i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati ed esistenti in favore dei cedenti”, come ricavato dallo stralcio del contratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
3) il mancato accoglimento dell'ulteriore rilievo, omesso dal Tribunale, involgente l'inadempimento dell'obbligo di annotazione nel Registro delle Imprese previsto dall'art. 4 l. 130/1999 ai fini dell'efficacia ed opponibilità della cessione al debitore ceduto, adempimento da reputarsi, a dire della deducente, aggiuntivo rispetto alla pubblicazione in G.U., e che il giudice di prime cure aveva ritenuto invece non configurare a norma di legge un ulteriore requisito formale, bastando ai fini della legittimazione passiva del debitore ceduto la mera notifica del ricorso unitamente al decreto ingiuntivo;
4) l'omesso rilievo circa l'esistenza di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori, quali quelle che derogano alla decadenza semestrale prevista dall'art. 1957 c.c., alla facoltà di proporre eccezioni di invalidità ex art. 1939 c.c., alla competenza territoriale, e la c.d. clausola di “reviviscenza” che tiene ferma l'efficacia della fideiussione anche nell'ipotesi in cui siano annullati i pagamenti delle obbligazioni garantite;
5) il vizio della sentenza per non aver rilevato la prescrizione del diritto azionato, posto che gli atti di precetto notificati alla in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...] ro potuto rilevare al fine dell'interruzi Controparte_7 prescrizione nei confronti del medesimo garante, essendo diversa la tipologia di azione esperita dal verso il debitore principale;
né a dire della deducente avrebbe Controparte_4 potuto incidere in tal senso la lettera raccomandata del 27.03.2012 a firma della Parte_1 a cui il giudice di prime cure aveva attribuito efficacia di dichiarazione di s l'esistenza del debito controverso, ovvero natura di riconoscimento del debito con effetti interruttivi della prescrizione;
6) il vizio della sentenza per non avere il Tribunale dichiarato la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la normativa antitrust (reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c., estensione della garanzia alle c.d. obbligazioni restitutorie), con le conseguenze che ne sarebbero derivate in tema di decadenza (ex art. 1957 c.c.) per inosservanza del termine semestrale, e di proponibilità delle eccezioni di invalidità del rapporto principale (ex art. 1939 c.c.), non potendo rilevare sotto tale profilo, a dire dell'appellante, alcuna differenza tra fideiussioni specifiche e fideiussioni omnibus, essendo dette clausole state stipulate in attuazione dell'intesa ABI dichiarata invalida nel 2005, e dovendosi ritenere le stesse illegittime qualora, seppure non identiche, siano la riproduzione di quelle censurate dall' e identica sia la volontà delle parti, anche con riferimento ai contratti conclusi CP_8 pri vedimento adottato dalla Banca d'Italia;
7) l'inopponibilità delle pronunce rese tra il debitore principale, Azienda Agricola Riva dei Tessali, e il le quali non potendo spiegare alcun effetto nei confronti del Controparte_4 terzo garan vuto indurre il giudicante ad esaminare, nel merito, tutti i denunciati profili di nullità sostanziale delle singole clausole del mutuo, inclusa quella determinativa degli interessi sulla base della componente del tasso variabile Euribor, e quella relativa al regime di capitalizzazione composta degli stessi, atteso che la pattuizione in deroga all'art. 1939 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione era da ritenersi nulla, e che l'opposta non aveva dato alcuna prova dell'ammontare delle sue pretese, non avendo indicato in particolare quali fossero le rate scadute e non pagate del mutuo, elemento, quest'ultimo, a cui andava ad aggiungersi l'ulteriore circostanza relativa all'assenza di un vero e proprio piano di ammortamento che, oltre a comportare la nullità del finanziamento, avrebbe determinato l'incertezza assoluta del credito, essendo gli interessi notoriamente calcolati anche in funzione delle modalità di ammortamento adottate. Inoltre, stante l'illegittimità della clausola “a prima richiesta”, il creditore prima di agire nei confronti del fideiussore avrebbe dovuto attendere gli esiti delle procedute espropriative già avviate nei confronti della Azienda Agricola Riva dei Tessali, al fine di verificarne la fruttuosità. Rispetto a tali eccezioni, segnatamente quelle di nullità del tasso di interesse Euribor relativamente al periodo 2005-2009, per rilevata intesa anticoncorrenziale delle banche conseguente alla decisione della Commissione Antistrust Europea C (2013) 8512/1 del 04.12.2013, e di illegittimità del regime della capitalizzazione composta degli interessi in assenza di specifica pattuizione, che il giudice di prime cure aveva totalmente omesso di esaminare, veniva altresì eccepito il vizio di omessa pronuncia e reiterata la richiesta di CTU tecnico-contabile, non disposta in primo grado dal Tribunale ai fini del ricalcolo dell'esatto dare avere tra le parti;
8) l'omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, ex art. 112 c.p.c., ravvisabile con riferimento alla denunciata nullità del contratto di fideiussione per violazione del contenuto minimo dell'accordo negoziale e per omessa indicazione del limite massimo garantito, essendo stata la garanzia fideiussoria rilasciata in data 10.09.1996, prima della stipula del contratto di mutuo avvenuta il 26.09.1996, e non recando la stessa neppure il nominativo della quale soggetto obbligato;
Parte_1
9) l'erronea quantificazione del credito in relazione agli interessi di mora, che essendo stati dichiarati prescritti, come affermato in motivazione dal primo giudice, non avrebbero dovuto essere affatto riconosciuti in sentenza;
10) l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale, pur avendo in parte accolto la domanda monitoria, aveva posto le spese di lite interamente a carico dell'opponente, piuttosto che disporne la compensazione ex art. 92 c.p.c.
Si è costituita anche in questa fase la società appellata, con comparsa di risposta depositata in data 06.02.2024, concludendo per il rigetto del gravame, stante la sua infondatezza. In seguito al deposito degli atti difensivi finali (note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche) nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con ordinanza ex art. 127ter comma 3, emessa in data 30.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di gravame così come formulati non giustificano l'accoglimento dell'appello, che va rigettato con ogni conseguenza di legge.
1)In primo luogo, prive di fondamento appaiono le doglianze sollevate dall'appellante in ordine alla asserita carenza di legittimazione attiva della società di cartolarizzazione CP_1
dovendosi osservare, quanto alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, che nella
[...] one in blocco ex art. 58 TUB la questione se tra i crediti ceduti sia compreso o meno quello oggetto di contenzioso, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., rientra nell'onere probatorio che incombe sull'attore in via sostanziale, e che tale onere sembra essere stato pienamente assolto nella fattispecie mediante la produzione dell'avviso di cessione in G.U.
“Parte seconda n. 52 del 05.05.2018”, atteso nel predetto avviso sono sufficientemente indicati i criteri per selezionare e concretamente individuare i crediti oggetto della cessione e per comprendere che nella stessa rientra anche il credito, in parola, originariamente sorto in capo all'istituto erogante San Paolo Imi Torino, e pervenuto al a seguito di diverse operazioni societarie, nei Controparte_4 confronti del debitore princ DEI TESSALI S.r.l., facendosi riferimento nell'atto di cessione, a tutti i crediti della banca cedente derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche o giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1°.01.1995 ed il 31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. Né può dubitarsi che si trattasse di un credito in sofferenza, posto che il mutuo avrebbe dovuto estinguersi per sua naturale scadenza il 31.12.2008, ovvero ben dieci anni prima della intervenuta cessione. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che in caso di cessione in blocco, ai sensi della normativa sulla cartolarizzazione, la pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale può essere considerata prova sufficiente del trasferimento del credito, purché tale avviso contenga tutti gli elementi necessari per indentificarlo con precisione (in questo senso, per esempio Cass. civ. sez. III, n. 15884/19 e Cass. sez. I, n. 31188/17), condizioni che ricorrono pienamente anche nella fattispecie in esame.
2)Quanto alla dedotta non cedibilità del rapporto fideiussorio, deve osservarsi che l'inquadramento giuridico della fattispecie nell'ambito della fideiussione o del contratto autonomo di garanzia non assumerebbe, in ogni caso, alcun rilievo quale elemento ostativo al trasferimento della garanzia per cui è causa, dovendosi al contrario ritenere, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 16962/2024), che la cessione di un credito tra due soggetti implichi de plano il trasferimento del contratto autonomo di garanzia che lo accompagni, tanto più che nella vicenda in esame tale trasferimento risulta esplicitamente previsto dalle parti, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, ed è ricavabile dall'avviso di cessione pubblicato in G.U. contenente la previsione secondo cui la cessione avrebbe prodotto effetti, ex art. 1264 c.c., anche in relazione “ai privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati ed esistenti in favore dei cedenti”. Nella richiamata recente ordinanza della Cassazione, si ribadisce che nelle fattispecie in esame non occorre, ai fini della cessione anche del contratto autonomo di garanzia, la espressa manifestazione di consenso del garante o una espressa previsione in tal senso contenuta nella garanzia stessa e che la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo, privo della accessorietà tipica della fideiussione, è irrilevante, in quanto, ai sensi dell'art. 58 TUB e dell'art. 1263 c.c., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente ...(omissis).. conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. In tal senso, il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto, come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile, e ripreso da Cass. n. 3319 del 2020, secondo cui la nozione di "altri accessori" di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, nonché da Cass. n. 25491 del 2019, che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa che "è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso". E, si aggiunge, tutto questo non stride con la causa atipica del contratto autonomo di garanzia, diretto a realizzare un interesse ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico, che è quello di prevedere la possibilità di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui attraverso un'obbligazione autonoma e indipendente da quella principale.
3)Non coglie nel segno neppure l'ulteriore censura correlata alla (mancata) annotazione della intervenuta cessione nel Registro delle Imprese, prevista dall'art. 4 l. 130/1999, in quanto tale adempimento non è affatto richiesto per la validità ed il perfezionamento del contratto, ma unicamente quale requisito ai fini della opponibilità al debitore ceduto degli effetti della cessione, sicché lo stesso avrebbe potuto avere ripercussioni unicamente sul piano del valore liberatorio dell'eventuale successivo adempimento in favore del terzo, elemento che tuttavia non viene in considerazione nella fattispecie esaminata, non essendo state neppure allegate dalla odierna deducente circostanze in tal senso rilevanti quali, ad esempio, una richiesta di pagamento dello stesso credito proveniente dalla cedente o da altro cessionario, o l'avvenuto pagamento del debito in favore dell'originario creditore o di altro soggetto terzo. Deve pertanto ribadirsi, anche in questa sede, la legittimazione attiva della in CP_1 ordine ai crediti di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
4)In relazione al quarto motivo di appello, si rileva l'infondatezza della censura relativa alla ricorrenza, nella fattispecie in esame, di clausole abusive per il consumatore e dei conseguenti profili di nullità parziale del contratto fideiussorio, dovuti alla violazione della normativa protezionistica dettata in materia di clausole vessatorie. Il riferimento è alla clausola con cui il fideiussore sarebbe obbligato a rimborsare alla banca le somme che questa dovesse essere costretta a restituire al debitore principale a causa dell'annullamento o dell'inefficacia dei pagamenti effettuati, o a quella che prevede una deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., ed infine a quella che prevede una deroga alla proponibilità delle eccezioni di invalidità contrattuali, ex art. 1939 c.c. Deve osservarsi sul punto che la garanzia rilasciata dalla opponente con la sottoscrizione del contratto in oggetto, non può affatto annoverarsi nella categoria dei contratti conclusi con i consumatori, posto che la stessa risulta prestata in un contesto connesso all'attività professionale e non per scopi personali, essendo provato ed incontestato che la oltre ad essere amministratrice e Parte_1 legale rappresentante dell'Azienda Agricola Riva dei ssiede anche un'ampia quota (maggioritaria) societaria (v.si in tal senso Cass. sez. Un. Ord. del 27.02.2023 n. 5868), potendosi, al contrario, riconoscere la sussistenza della qualità di consumatore unicamente al socio che, resosi garante dei debiti della società in quanto titolare di una minoritaria quota del capitale sociale, non abbia mai preso parte, neppure minimamente, all'operatività concreta della stessa, né abbia ricoperto cariche gestorie o dirigenziali né, ancora, abbia agito quale destinatario di incarichi particolari all'interno dell'organigramma aziendale. Ciò induce ad escludere, conseguentemente, l'applicabilità al caso in esame della tutela del consumatore e della normativa dettata in tema di clausole vessatorie dal Codice del Consumo. 6)Peraltro, le suddette pattuizioni (e si affronta ora l'esame del sesto motivo di appello) risultano specificamente e separatamente approvate per iscritto, né in relazione ad esse potrebbero configurarsi ulteriori profili di nullità per essere dette clausole state stipulate in contrasto con le norme antitrust, in attuazione dell'intesa ABI dichiarata invalida nel 2005, posto che la garante aveva sottoscritto il contratto nel mese di settembre del 1996, ovvero in un momento molto anteriore rispetto al lasso temporale (2003-2005) oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, il quale, pertanto, non può in questo giudizio, avere alcuna efficacia probatoria al fine di dimostrare l'esistenza di intese anticoncorrenziali all'epoca praticate dagli istituti di credito, venendo meno in radice l'ipotesi della c.d. nullità derivata dei contratti conclusi a valle di tali patti e non avendo comunque l'opponente, odierna appellante, provato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale all'epoca della stipula, cui avrebbe partecipato la banca (1996) Inconferente appare, dunque ,anche il rilievo di parte appellante, secondo cui la dedotta nullità parziale troverebbe applicazione anche nei riguardi delle fideiussioni specifiche, laddove contenenti clausole conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale. Tale assunto è stato confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità della S.C. con sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024, che ha esplicitamente esteso alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite (sent. n. 41994/2021,) in tema di nullità dei contratti fideiussori, riproducenti lo schema oggetto di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, ma che, si ripete, è inconferente alla fattispecie in esame, esulando il contratto in esame dai tempi dell'intesa anticoncorrenziale accertata.
5)In relazione al quinto motivo di appello, e quindi alla riproposizione dell'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, si osserva, ancora una volta, che la qualificazione del contratto, quale contratto autonomo di garanzia, non impugnata dalla appellante, impedisce di eccepire la prescrizione, in merito alla quale il giudice di primo grado ha ritenuto comunque di rilevarne la infondatezza, alla luce del riconoscimento del debito effettuato dalla anche a titolo personale, nella richiamata Parte_1 lettera raccomandata del 27.03.2012.
7)Restano da esaminare le diverse questioni sollevate con il settimo motivo di gravame, con cui l'appellante deduce l'inopponibilità alla stessa della sentenza emessa tra il debitore principale, Azienda Agricola Riva dei Tessali, e il e la conseguente opponibilità, nel merito, di tutti i Controparte_4 denunciati profili di nullità sost e clausole del mutuo, ed in particolare: a) la nullità del mutuo derivante dalla asserita mancanza di un piano di ammortamento (mancanza che rende incerto ed indeterminato l'oggetto del contratto); b) l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, perché caratterizzato dalla capitalizzazione composta degli interessi, senza che ne ricorrano i presupposti di legge;
c) la nullità del tasso di interesse Euribor, relativamente al periodo 2005-2009, per la rilevata intesa anticoncorrenziale delle banche conseguente alla decisione della Commissione Antistrust Europea C (2013) 8512/1 del 04.12.2013; d) la carenza di prova circa l'esistenza stessa del credito ingiunto, non avendo il cessionario dedotto e provato il numero delle rate non pagate e quindi l'esatta entità del credito. Senz'altro la sentenza definitiva, intervenuta tra il e la società, debitrice Controparte_4 principale, non può avere effetti nei confronti della tura autonoma della Parte_1 garanzia prestata impedisce, come già ribadito, alla stessa di eccepire le richiamate nullità; il garante, pur potendo sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni fondate sul contratto di garanzia, non può invece far valere le eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli (Corte di Cassazione ord. n. 31956/18). Pertanto, si tratta di eccezioni non opponibili dalla opponente, odierna appellante, quantunque il giudice di primo grado abbia ritenuto comunque di sottolinearne anche la loro infondatezza.
8)Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure sollevate dall'appellante in ordine alla nullità del contratto, oggetto del giudizio, per violazione del contenuto minimo negoziale e per omessa indicazione del limite massimo garantito (ottavo motivo), implicitamente rigettate dal giudice di prime cure. La garanzia risulta, invero, rilasciata in data 10.09.1996, mediante l'utilizzo di un modulo formulario predisposto dall'istituto di credito erogante (all. n. 8 fasc. Avv. Di Comite), recante la chiara e leggibile sottoscrizione del fideiussore con domicilio in Riva dei Tessali a Parte_1
Castellaneta, e l'indicazione del debito garantito di 1.800.000.000 lire in favore dell'Azienda Agricola Riva dei Tessali, come deliberato in pari data dalla medesima Banca. Nessun rilievo può attribuirsi, pertanto, all'omessa indicazione dell'importo massimo garantito, trattandosi di una fideiussione specifica e non di una fideiussione omnibus, né all'ulteriore circostanza che il contratto di mutuo sia stato sottoscritto in un momento successivo, rispondendo tale prassi ad esigenze operative ampiamente diffuse in ambito bancario, nulla ostando che la garanzia possa essere rilasciata anche per un debito futuro, a condizione che lo stesso sia determinato, come nel caso in esame, nel suo preciso ammontare.
9)Venendo all'esame del nono motivo di appello, con cui sinteticamente l'impugnante si limita a dedurre la presunta contraddittorietà ed illogicità della statuizione di accoglimento della (sola) eccezione di prescrizione degli interessi di mora, al fine di sostenere l'illegittimità della condanna al pagamento degli stessi, si rileva la strumentalità dell'assunto difensivo, essendo logicamente chiare, e comunque ben ricavabili dall'impianto motivazionale, le ragioni della pronuncia, essenzialmente rinvenibili nell'effetto interruttivo attribuito alla lettera raccomandata della recapitata in data Parte_1 27.03.2012, e nel differente termine prescrizionale quinquennale p gli interessi . Ma comunque neanche questa eccezione sarebbe opponibile, trattandosi di contratto autonomo di garanzia.
Venendo all'ultimo motivo di appello, se ne rileva l'infondatezza, essendo la domanda monitoria risultata fondata e in gran parte accolta, e non sussistendo gravi ed eccezionali motivi che avrebbero consentito, sulla base di una valutazione discrezionale, di derogare, anche solo parzialmente, al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di causa del presente giudizio, liquidati in 20.000,00 per compensi, e cioè in misura intermedia tra i parametri medi e quelli minimi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, più vicino allo soglia di partenza dello scaglione di riferimento (da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00), e dell'attività difensiva effettivamente svolta, oltre accessori di legge e di tariffa.. Deve dichiararsi, infine, la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto- definitivamente pronunziando sull'appello depositato in data 31/07/2023 da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Taranto n. 168/2023, nei confronti di , così decide: CP_1 Controparte_2
1) RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata:
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in € 20.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
3) DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) D.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.273 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione, con ordinanza del 30.09.2025
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Salemme Parte_1
APPELLANTE
e
, e per essa , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 ifesa dall'A
APPELLATA
a seguito di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 168/2023, pubblicata in data 21.01.2023.
CONCLUSIONI DELLA APPELLANTE: “- accogliere il presente gravame e riformare la sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Taranto per tutti motivi diffusamente indicati nel presente atto di appello, emettendo i conseguenti provvedimenti di legge;
- subordinatamente, in via istruttoria, ammettere la richiesta di CTU come richiesta in primo grado;
- in ogni caso condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. Si ripropongono specificamente tutte le eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado e le tutte le richieste istruttorie ivi spiegate ove non accolte”. CONCLUSIONI DELLA APPELLATA: “1 - Dichiarare inammissibile, improponibile e/o improcedibile, ovvero rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto manifestamente infondato in fatto e diritto, Parte_1 confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
2 - gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ritenesse di dover riformare l'impugnata sentenza, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della società a vedersi riconosciuto il pagamento di €. 660.581,21, oltre gli ulteriori interessi Controparte_1 conven l contratto di mutuo e nell'atto di erogazione e quietanza a decorrere dal 27/08/2019 e, comunque, nei limiti della soglia prevista dalla legge n.108/96 tempo per tempo vigente, sino all'integrale ed effettivo soddisfo, da porre a carico della opponente, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che eventualmente venisse accertata in corso di causa, oltre interessi convenzionali di mora in misura non superiore al “tasso soglia” di cui alla legge sull'usura n. 108/96 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e successive occorrende tutte, ed oltre alle spese della fase monitoria. 3 – condannare in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado, l'odierna appellante, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2341/2019 (r.g. n. 7032/2019), recante l'intimazione al pagamento della somma di € 660.581,21, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Taranto in favore di (rappresentata dalla mandataria Controparte_1
, per un credito rinveniente uo fondiario, stipulato in data Controparte_2
25/09/1996 tra l'Azienda Agricola Riva dei Tessali s.r.l., di cui la era legale rappresentante Parte_1 nonché garante, e l'istituto bancario di Torino, p one di un prestito di CP_3
1.800.000.000 di vecchie lire (pari a € 929.622,41).
L'importo mutuato avrebbe dovuto essere restituito in dieci anni mediante il pagamento di 20 rate costanti semestrali;
tuttavia alla data del 26.08.2019, come accertato con sentenza n. 353/2019 della Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, pronunciata nel procedimento di opposizione a precetto incardinato da Azienda Agricola Riva dei Tessali s.r.l. nei confronti di Controparte_4
(succeduto al di Torino), residuava nei confronti della predetta società, debitrice principale, CP_3 ancora un cre € 660.581,21, di cui € 517.065,39 per sorte capitale ed € 143.515,82 per interessi di mora. Nella titolarità di tale credito, in data 20.04.2018 era subentrata in conseguenza di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti con cessione pro soluto, ex art. 58 la la quale CP_5 Controparte_1 ne ingiungeva il pagamento alla Parte_1
Allegava l'opponente che in relazione al suddetto contratto di mutuo aveva rilasciato fideiussione specifica in data 10/09/1996; spiegava una serie di eccezioni in rito e in merito, tese a far valere sotto vari profili, non ultimo quello della nullità della garanzia fideiussoria, l'infondatezza della pretesa ed il difetto di legittimazione attiva della intimante;
eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del presunto credito azionato. Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 168/2023 pubblicata in data 25.01.2023, mediante cui il Tribunale, ritenendo l'opposizione fondata solo limitatamente all'eccezione di prescrizione degli interessi moratori, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda monitoria, condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 517.065,39, oltre interessi di mora sulla sola sorte capitale a decorrere dal 25.11.2014 sino al soddisfo, con il carico delle spese di lite.
Avverso tale decisione la ha interposto gravame, deducendo i seguenti motivi di Parte_1 appello:
1) la mancata rilevazione da parte del Tribunale della carenza di legittimazione passiva della in qualità di cessionaria del rapporto originariamente sorto in capo a Controparte_1 ncando in atti la prova della inclusione del credito (e della correlata Controparte_6 garanzia) tra quelli oggetto di cessione in blocco da parte del (ad Controparte_4 [...]
succeduto) alla predetta società di cartolarizzazione. H nte CP_6 presenza di contestazione della debitrice, non avrebbe potuto unicamente rilevare la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale “Parte seconda n. 52 del 05.05.2018”, insufficiente a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria, ove non fosse stata prodotta l'ulteriore prova documentale, costituita dal contratto di cessione in originale e dalla allegata lista delle posizioni debitorie cedute, con la loro specifica enumerazione, non potendosi le stesse indirettamente ricavarsi dall'avviso di pubblicazione, contenente il mero rinvio alla consultazione di un elenco pubblicato “on line”, e dovendosi invece evincere dalla documentazione prodotta in giudizio;
2) il vizio della sentenza per non aver accolto l'eccezione formulata dalla opponente in relazione alla non cedibilità del rapporto fideiussorio, il quale in previsione della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” contemplata dalle parti, andava inquadrato come contratto autonomo di garanzia e, in quanto tale, avrebbe richiesto il consenso del debitore ceduto, difettando del requisito di accessorietà rispetto al debito garantito. Il giudice di prime cure aveva, pertanto, errato nel ritenere che la stessa andasse ricompresa “tra i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati ed esistenti in favore dei cedenti”, come ricavato dallo stralcio del contratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
3) il mancato accoglimento dell'ulteriore rilievo, omesso dal Tribunale, involgente l'inadempimento dell'obbligo di annotazione nel Registro delle Imprese previsto dall'art. 4 l. 130/1999 ai fini dell'efficacia ed opponibilità della cessione al debitore ceduto, adempimento da reputarsi, a dire della deducente, aggiuntivo rispetto alla pubblicazione in G.U., e che il giudice di prime cure aveva ritenuto invece non configurare a norma di legge un ulteriore requisito formale, bastando ai fini della legittimazione passiva del debitore ceduto la mera notifica del ricorso unitamente al decreto ingiuntivo;
4) l'omesso rilievo circa l'esistenza di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori, quali quelle che derogano alla decadenza semestrale prevista dall'art. 1957 c.c., alla facoltà di proporre eccezioni di invalidità ex art. 1939 c.c., alla competenza territoriale, e la c.d. clausola di “reviviscenza” che tiene ferma l'efficacia della fideiussione anche nell'ipotesi in cui siano annullati i pagamenti delle obbligazioni garantite;
5) il vizio della sentenza per non aver rilevato la prescrizione del diritto azionato, posto che gli atti di precetto notificati alla in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...] ro potuto rilevare al fine dell'interruzi Controparte_7 prescrizione nei confronti del medesimo garante, essendo diversa la tipologia di azione esperita dal verso il debitore principale;
né a dire della deducente avrebbe Controparte_4 potuto incidere in tal senso la lettera raccomandata del 27.03.2012 a firma della Parte_1 a cui il giudice di prime cure aveva attribuito efficacia di dichiarazione di s l'esistenza del debito controverso, ovvero natura di riconoscimento del debito con effetti interruttivi della prescrizione;
6) il vizio della sentenza per non avere il Tribunale dichiarato la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la normativa antitrust (reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c., estensione della garanzia alle c.d. obbligazioni restitutorie), con le conseguenze che ne sarebbero derivate in tema di decadenza (ex art. 1957 c.c.) per inosservanza del termine semestrale, e di proponibilità delle eccezioni di invalidità del rapporto principale (ex art. 1939 c.c.), non potendo rilevare sotto tale profilo, a dire dell'appellante, alcuna differenza tra fideiussioni specifiche e fideiussioni omnibus, essendo dette clausole state stipulate in attuazione dell'intesa ABI dichiarata invalida nel 2005, e dovendosi ritenere le stesse illegittime qualora, seppure non identiche, siano la riproduzione di quelle censurate dall' e identica sia la volontà delle parti, anche con riferimento ai contratti conclusi CP_8 pri vedimento adottato dalla Banca d'Italia;
7) l'inopponibilità delle pronunce rese tra il debitore principale, Azienda Agricola Riva dei Tessali, e il le quali non potendo spiegare alcun effetto nei confronti del Controparte_4 terzo garan vuto indurre il giudicante ad esaminare, nel merito, tutti i denunciati profili di nullità sostanziale delle singole clausole del mutuo, inclusa quella determinativa degli interessi sulla base della componente del tasso variabile Euribor, e quella relativa al regime di capitalizzazione composta degli stessi, atteso che la pattuizione in deroga all'art. 1939 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione era da ritenersi nulla, e che l'opposta non aveva dato alcuna prova dell'ammontare delle sue pretese, non avendo indicato in particolare quali fossero le rate scadute e non pagate del mutuo, elemento, quest'ultimo, a cui andava ad aggiungersi l'ulteriore circostanza relativa all'assenza di un vero e proprio piano di ammortamento che, oltre a comportare la nullità del finanziamento, avrebbe determinato l'incertezza assoluta del credito, essendo gli interessi notoriamente calcolati anche in funzione delle modalità di ammortamento adottate. Inoltre, stante l'illegittimità della clausola “a prima richiesta”, il creditore prima di agire nei confronti del fideiussore avrebbe dovuto attendere gli esiti delle procedute espropriative già avviate nei confronti della Azienda Agricola Riva dei Tessali, al fine di verificarne la fruttuosità. Rispetto a tali eccezioni, segnatamente quelle di nullità del tasso di interesse Euribor relativamente al periodo 2005-2009, per rilevata intesa anticoncorrenziale delle banche conseguente alla decisione della Commissione Antistrust Europea C (2013) 8512/1 del 04.12.2013, e di illegittimità del regime della capitalizzazione composta degli interessi in assenza di specifica pattuizione, che il giudice di prime cure aveva totalmente omesso di esaminare, veniva altresì eccepito il vizio di omessa pronuncia e reiterata la richiesta di CTU tecnico-contabile, non disposta in primo grado dal Tribunale ai fini del ricalcolo dell'esatto dare avere tra le parti;
8) l'omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, ex art. 112 c.p.c., ravvisabile con riferimento alla denunciata nullità del contratto di fideiussione per violazione del contenuto minimo dell'accordo negoziale e per omessa indicazione del limite massimo garantito, essendo stata la garanzia fideiussoria rilasciata in data 10.09.1996, prima della stipula del contratto di mutuo avvenuta il 26.09.1996, e non recando la stessa neppure il nominativo della quale soggetto obbligato;
Parte_1
9) l'erronea quantificazione del credito in relazione agli interessi di mora, che essendo stati dichiarati prescritti, come affermato in motivazione dal primo giudice, non avrebbero dovuto essere affatto riconosciuti in sentenza;
10) l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale, pur avendo in parte accolto la domanda monitoria, aveva posto le spese di lite interamente a carico dell'opponente, piuttosto che disporne la compensazione ex art. 92 c.p.c.
Si è costituita anche in questa fase la società appellata, con comparsa di risposta depositata in data 06.02.2024, concludendo per il rigetto del gravame, stante la sua infondatezza. In seguito al deposito degli atti difensivi finali (note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche) nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con ordinanza ex art. 127ter comma 3, emessa in data 30.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di gravame così come formulati non giustificano l'accoglimento dell'appello, che va rigettato con ogni conseguenza di legge.
1)In primo luogo, prive di fondamento appaiono le doglianze sollevate dall'appellante in ordine alla asserita carenza di legittimazione attiva della società di cartolarizzazione CP_1
dovendosi osservare, quanto alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, che nella
[...] one in blocco ex art. 58 TUB la questione se tra i crediti ceduti sia compreso o meno quello oggetto di contenzioso, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., rientra nell'onere probatorio che incombe sull'attore in via sostanziale, e che tale onere sembra essere stato pienamente assolto nella fattispecie mediante la produzione dell'avviso di cessione in G.U.
“Parte seconda n. 52 del 05.05.2018”, atteso nel predetto avviso sono sufficientemente indicati i criteri per selezionare e concretamente individuare i crediti oggetto della cessione e per comprendere che nella stessa rientra anche il credito, in parola, originariamente sorto in capo all'istituto erogante San Paolo Imi Torino, e pervenuto al a seguito di diverse operazioni societarie, nei Controparte_4 confronti del debitore princ DEI TESSALI S.r.l., facendosi riferimento nell'atto di cessione, a tutti i crediti della banca cedente derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche o giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1°.01.1995 ed il 31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. Né può dubitarsi che si trattasse di un credito in sofferenza, posto che il mutuo avrebbe dovuto estinguersi per sua naturale scadenza il 31.12.2008, ovvero ben dieci anni prima della intervenuta cessione. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che in caso di cessione in blocco, ai sensi della normativa sulla cartolarizzazione, la pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale può essere considerata prova sufficiente del trasferimento del credito, purché tale avviso contenga tutti gli elementi necessari per indentificarlo con precisione (in questo senso, per esempio Cass. civ. sez. III, n. 15884/19 e Cass. sez. I, n. 31188/17), condizioni che ricorrono pienamente anche nella fattispecie in esame.
2)Quanto alla dedotta non cedibilità del rapporto fideiussorio, deve osservarsi che l'inquadramento giuridico della fattispecie nell'ambito della fideiussione o del contratto autonomo di garanzia non assumerebbe, in ogni caso, alcun rilievo quale elemento ostativo al trasferimento della garanzia per cui è causa, dovendosi al contrario ritenere, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 16962/2024), che la cessione di un credito tra due soggetti implichi de plano il trasferimento del contratto autonomo di garanzia che lo accompagni, tanto più che nella vicenda in esame tale trasferimento risulta esplicitamente previsto dalle parti, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, ed è ricavabile dall'avviso di cessione pubblicato in G.U. contenente la previsione secondo cui la cessione avrebbe prodotto effetti, ex art. 1264 c.c., anche in relazione “ai privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati ed esistenti in favore dei cedenti”. Nella richiamata recente ordinanza della Cassazione, si ribadisce che nelle fattispecie in esame non occorre, ai fini della cessione anche del contratto autonomo di garanzia, la espressa manifestazione di consenso del garante o una espressa previsione in tal senso contenuta nella garanzia stessa e che la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo, privo della accessorietà tipica della fideiussione, è irrilevante, in quanto, ai sensi dell'art. 58 TUB e dell'art. 1263 c.c., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente ...(omissis).. conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. In tal senso, il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto, come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile, e ripreso da Cass. n. 3319 del 2020, secondo cui la nozione di "altri accessori" di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, nonché da Cass. n. 25491 del 2019, che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa che "è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso". E, si aggiunge, tutto questo non stride con la causa atipica del contratto autonomo di garanzia, diretto a realizzare un interesse ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico, che è quello di prevedere la possibilità di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui attraverso un'obbligazione autonoma e indipendente da quella principale.
3)Non coglie nel segno neppure l'ulteriore censura correlata alla (mancata) annotazione della intervenuta cessione nel Registro delle Imprese, prevista dall'art. 4 l. 130/1999, in quanto tale adempimento non è affatto richiesto per la validità ed il perfezionamento del contratto, ma unicamente quale requisito ai fini della opponibilità al debitore ceduto degli effetti della cessione, sicché lo stesso avrebbe potuto avere ripercussioni unicamente sul piano del valore liberatorio dell'eventuale successivo adempimento in favore del terzo, elemento che tuttavia non viene in considerazione nella fattispecie esaminata, non essendo state neppure allegate dalla odierna deducente circostanze in tal senso rilevanti quali, ad esempio, una richiesta di pagamento dello stesso credito proveniente dalla cedente o da altro cessionario, o l'avvenuto pagamento del debito in favore dell'originario creditore o di altro soggetto terzo. Deve pertanto ribadirsi, anche in questa sede, la legittimazione attiva della in CP_1 ordine ai crediti di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
4)In relazione al quarto motivo di appello, si rileva l'infondatezza della censura relativa alla ricorrenza, nella fattispecie in esame, di clausole abusive per il consumatore e dei conseguenti profili di nullità parziale del contratto fideiussorio, dovuti alla violazione della normativa protezionistica dettata in materia di clausole vessatorie. Il riferimento è alla clausola con cui il fideiussore sarebbe obbligato a rimborsare alla banca le somme che questa dovesse essere costretta a restituire al debitore principale a causa dell'annullamento o dell'inefficacia dei pagamenti effettuati, o a quella che prevede una deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., ed infine a quella che prevede una deroga alla proponibilità delle eccezioni di invalidità contrattuali, ex art. 1939 c.c. Deve osservarsi sul punto che la garanzia rilasciata dalla opponente con la sottoscrizione del contratto in oggetto, non può affatto annoverarsi nella categoria dei contratti conclusi con i consumatori, posto che la stessa risulta prestata in un contesto connesso all'attività professionale e non per scopi personali, essendo provato ed incontestato che la oltre ad essere amministratrice e Parte_1 legale rappresentante dell'Azienda Agricola Riva dei ssiede anche un'ampia quota (maggioritaria) societaria (v.si in tal senso Cass. sez. Un. Ord. del 27.02.2023 n. 5868), potendosi, al contrario, riconoscere la sussistenza della qualità di consumatore unicamente al socio che, resosi garante dei debiti della società in quanto titolare di una minoritaria quota del capitale sociale, non abbia mai preso parte, neppure minimamente, all'operatività concreta della stessa, né abbia ricoperto cariche gestorie o dirigenziali né, ancora, abbia agito quale destinatario di incarichi particolari all'interno dell'organigramma aziendale. Ciò induce ad escludere, conseguentemente, l'applicabilità al caso in esame della tutela del consumatore e della normativa dettata in tema di clausole vessatorie dal Codice del Consumo. 6)Peraltro, le suddette pattuizioni (e si affronta ora l'esame del sesto motivo di appello) risultano specificamente e separatamente approvate per iscritto, né in relazione ad esse potrebbero configurarsi ulteriori profili di nullità per essere dette clausole state stipulate in contrasto con le norme antitrust, in attuazione dell'intesa ABI dichiarata invalida nel 2005, posto che la garante aveva sottoscritto il contratto nel mese di settembre del 1996, ovvero in un momento molto anteriore rispetto al lasso temporale (2003-2005) oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, il quale, pertanto, non può in questo giudizio, avere alcuna efficacia probatoria al fine di dimostrare l'esistenza di intese anticoncorrenziali all'epoca praticate dagli istituti di credito, venendo meno in radice l'ipotesi della c.d. nullità derivata dei contratti conclusi a valle di tali patti e non avendo comunque l'opponente, odierna appellante, provato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale all'epoca della stipula, cui avrebbe partecipato la banca (1996) Inconferente appare, dunque ,anche il rilievo di parte appellante, secondo cui la dedotta nullità parziale troverebbe applicazione anche nei riguardi delle fideiussioni specifiche, laddove contenenti clausole conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale. Tale assunto è stato confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità della S.C. con sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024, che ha esplicitamente esteso alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite (sent. n. 41994/2021,) in tema di nullità dei contratti fideiussori, riproducenti lo schema oggetto di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, ma che, si ripete, è inconferente alla fattispecie in esame, esulando il contratto in esame dai tempi dell'intesa anticoncorrenziale accertata.
5)In relazione al quinto motivo di appello, e quindi alla riproposizione dell'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, si osserva, ancora una volta, che la qualificazione del contratto, quale contratto autonomo di garanzia, non impugnata dalla appellante, impedisce di eccepire la prescrizione, in merito alla quale il giudice di primo grado ha ritenuto comunque di rilevarne la infondatezza, alla luce del riconoscimento del debito effettuato dalla anche a titolo personale, nella richiamata Parte_1 lettera raccomandata del 27.03.2012.
7)Restano da esaminare le diverse questioni sollevate con il settimo motivo di gravame, con cui l'appellante deduce l'inopponibilità alla stessa della sentenza emessa tra il debitore principale, Azienda Agricola Riva dei Tessali, e il e la conseguente opponibilità, nel merito, di tutti i Controparte_4 denunciati profili di nullità sost e clausole del mutuo, ed in particolare: a) la nullità del mutuo derivante dalla asserita mancanza di un piano di ammortamento (mancanza che rende incerto ed indeterminato l'oggetto del contratto); b) l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, perché caratterizzato dalla capitalizzazione composta degli interessi, senza che ne ricorrano i presupposti di legge;
c) la nullità del tasso di interesse Euribor, relativamente al periodo 2005-2009, per la rilevata intesa anticoncorrenziale delle banche conseguente alla decisione della Commissione Antistrust Europea C (2013) 8512/1 del 04.12.2013; d) la carenza di prova circa l'esistenza stessa del credito ingiunto, non avendo il cessionario dedotto e provato il numero delle rate non pagate e quindi l'esatta entità del credito. Senz'altro la sentenza definitiva, intervenuta tra il e la società, debitrice Controparte_4 principale, non può avere effetti nei confronti della tura autonoma della Parte_1 garanzia prestata impedisce, come già ribadito, alla stessa di eccepire le richiamate nullità; il garante, pur potendo sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni fondate sul contratto di garanzia, non può invece far valere le eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli (Corte di Cassazione ord. n. 31956/18). Pertanto, si tratta di eccezioni non opponibili dalla opponente, odierna appellante, quantunque il giudice di primo grado abbia ritenuto comunque di sottolinearne anche la loro infondatezza.
8)Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure sollevate dall'appellante in ordine alla nullità del contratto, oggetto del giudizio, per violazione del contenuto minimo negoziale e per omessa indicazione del limite massimo garantito (ottavo motivo), implicitamente rigettate dal giudice di prime cure. La garanzia risulta, invero, rilasciata in data 10.09.1996, mediante l'utilizzo di un modulo formulario predisposto dall'istituto di credito erogante (all. n. 8 fasc. Avv. Di Comite), recante la chiara e leggibile sottoscrizione del fideiussore con domicilio in Riva dei Tessali a Parte_1
Castellaneta, e l'indicazione del debito garantito di 1.800.000.000 lire in favore dell'Azienda Agricola Riva dei Tessali, come deliberato in pari data dalla medesima Banca. Nessun rilievo può attribuirsi, pertanto, all'omessa indicazione dell'importo massimo garantito, trattandosi di una fideiussione specifica e non di una fideiussione omnibus, né all'ulteriore circostanza che il contratto di mutuo sia stato sottoscritto in un momento successivo, rispondendo tale prassi ad esigenze operative ampiamente diffuse in ambito bancario, nulla ostando che la garanzia possa essere rilasciata anche per un debito futuro, a condizione che lo stesso sia determinato, come nel caso in esame, nel suo preciso ammontare.
9)Venendo all'esame del nono motivo di appello, con cui sinteticamente l'impugnante si limita a dedurre la presunta contraddittorietà ed illogicità della statuizione di accoglimento della (sola) eccezione di prescrizione degli interessi di mora, al fine di sostenere l'illegittimità della condanna al pagamento degli stessi, si rileva la strumentalità dell'assunto difensivo, essendo logicamente chiare, e comunque ben ricavabili dall'impianto motivazionale, le ragioni della pronuncia, essenzialmente rinvenibili nell'effetto interruttivo attribuito alla lettera raccomandata della recapitata in data Parte_1 27.03.2012, e nel differente termine prescrizionale quinquennale p gli interessi . Ma comunque neanche questa eccezione sarebbe opponibile, trattandosi di contratto autonomo di garanzia.
Venendo all'ultimo motivo di appello, se ne rileva l'infondatezza, essendo la domanda monitoria risultata fondata e in gran parte accolta, e non sussistendo gravi ed eccezionali motivi che avrebbero consentito, sulla base di una valutazione discrezionale, di derogare, anche solo parzialmente, al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di causa del presente giudizio, liquidati in 20.000,00 per compensi, e cioè in misura intermedia tra i parametri medi e quelli minimi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, più vicino allo soglia di partenza dello scaglione di riferimento (da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00), e dell'attività difensiva effettivamente svolta, oltre accessori di legge e di tariffa.. Deve dichiararsi, infine, la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto- definitivamente pronunziando sull'appello depositato in data 31/07/2023 da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Taranto n. 168/2023, nei confronti di , così decide: CP_1 Controparte_2
1) RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata:
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in € 20.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
3) DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra