Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02357/2026REG.PROV.COLL.
N. 04560/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4560 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata e Stefania Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere UC EL RI, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione prima), n. -OMISSIS- del 2022, che ha respinto il ricorso volto ad ottenere la condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla patologia sofferta ( -OMISSIS- ), contratta a seguito della missione militare svolta in Kosovo.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere, come emergenti dagli atti di causa, possono essere così sintetizzati:
a) l’appellante, nato il [...], è caporalmaggiore scelto dell’Esercito italiano, nel quale si è arruolato in data 15 dicembre 1998;
b) nel febbraio 2000, egli è stato inviato in missione in Kosovo nell’ambito dell’operazione “ Consistent Effort – Joint Guardian 2000” e assegnato alla Base del Corpo Alpini di Dakovica, ove ha svolto le mansioni di conduttore di automezzi del Comandante di Battaglione; durante la permanenza in territorio bellico è stato impegnato in operazioni militari nelle aree di Pec, Mitrovica e Pristina;
c) in data 23 giugno 2000 è rientrato in Italia; nel dicembre 2000 ha iniziato ad accusare una sintomatologia caratterizzata da astenia marcata, insonnia, mialgie, febbricola e sudorazioni;
d) in data 17 febbraio 2001 il Policlinico di Napoli – Dipartimento assistenziale di ematologia, medicina trasfusionale ed immunologia dei trapianti – gli ha diagnosticato un -OMISSIS- , diagnosi confermata da successivi accertamenti (27 settembre 2001 e 7 gennaio 2002);
e) con decreto del Ministero della difesa n. 1913/05 del 31 gennaio 2005, reso su conforme parere del Comitato di verifica reso nell’adunanza n. 4/2005 del 12 gennaio 2005, la patologia è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio;
f) a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere equiparato, sono stati riconosciuti all’appellante una serie di benefici economici e segnatamente: (i) equo indennizzo di euro 4.421,19 (decreto n. 1038 del 26 settembre 2007); (ii) speciale assegno vitalizio mensile di euro 1.033,00 (decreto n. 65 del 25 ottobre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2008); (iii) assegno vitalizio non reversibile di euro 258,23 mensili (decreto n. 39 del 16 maggio 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2008); (iv) speciale elargizione di euro 89.256,50 (decreto n. 78 del 13 aprile 2012)
3. L’appellante, dopo aver adito il Tribunale di Salerno – che con sentenza della sez. I, -OMISSIS- ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo – ha riassunto il giudizio avanti al T.a.r. Campania, sede di Salerno, per domandare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla patologia sofferta, quantificato in complessivi euro 500.000,00 (cinquecentomila).
3.1. Egli invoca la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2087 c.c. per non aver adottato le misure di protezione e informazione necessarie a tutelare la salute del militare, inviato in teatro operativo contaminato da uranio impoverito.
3.2. Nel corso del giudizio di primo grado:
i) il Ministero della difesa si è costituito eccependo l’inammissibilità per mutamento della domanda in sede di translatio iudicii , la prescrizione del diritto al risarcimento e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti della responsabilità datoriale, con particolare riferimento al difetto di prova del nesso causale tra la missione nei Balcani e la patologia tumorale. Ha altresì formulato eccezione di compensatio lucri cum damno , chiedendo in subordine lo scomputo dal risarcimento eventualmente liquidato di tutte le somme riconosciute a titolo indennitario per il medesimo evento dannoso (pari a complessivi euro 1.331.392,30);
ii) con ordinanza n. 1082 del 22 aprile 2022, il T.a.r. ha disposto una verificazione diretta ad accertare: « a) la natura, l’entità, la causa delle lesioni subite dal ricorrente in connessione causale con le circostanze dedotte in giudizio (esposizione ad uranio impoverito durante la missione militare cui ha preso parte); b) la durata dell’inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate; c) se residuino postumi di invalidità permanente in misura superiore a quella riconosciuta dall’amministrazione precisandone l’incidenza percentuale sull’integrità psicofisica globale (danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento, anche in relazione al danno morale soggettivo subito; d) la quantificazione delle voci di danno su indicate; e) l’entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal ricorrente riferibili alle lesioni subite »:
iii) la relazione depositata dal verificatore in data 14 luglio 2022: a) ha escluso, in applicazione del criterio del “più probabile che non”, la sussistenza del nesso causale tra la patologia e i fatti di servizio dedotti in giudizio; b) ha individuato, quale periodo complessivo di malattia e convalescenza, quello ricompreso tra il 7 febbraio 2001 e il 13 febbraio 2002, articolato in 75 giorni di inabilità temporanea assoluta, 180 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 115 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; c) ha escluso un aggravamento rispetto alle condizioni già valutate, evidenziando tuttavia, ai fini della personalizzazione del danno, il consolidarsi di uno stato ansioso reattivo; d) ha quantificato l’invalidità permanente nella misura del 20%, comprensiva della componente bio-psicosociale; e) ha rilevato che le spese mediche sono state integralmente sostenute dal servizio sanitario nazionale.
4. Con la sentenza appellata, il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo non dimostrato l’impiego del militare « in operazioni o in situazioni tali da essere stato esposto alla presenza delle polveri di uranio impoverito », con conseguente insussistenza di uno dei termini del nesso di causalità materiale, ossia l’esposizione agli elementi patogeni.
5. L’appello è affidato ad un unico motivo – rubricato « error in iudicando (erroneità – illogicità – contraddittorietà) » - attraverso il quale l’appellante censura la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova dell’esposizione a fattori nocivi e quindi il nesso causale tra la missione svolta e la patologia contratta. Tali conclusioni sono infatti ritenute contrastanti con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e con l’attribuzione dello status di vittima del dovere, oltre che con le risultanze della letteratura scientifica e degli studi epidemiologici.
5.1. Con la memoria da ultimo depositata in data 6 febbraio 2026, l’appellante ha richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria (sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 2025) in ordine all’onere della prova nelle controversie risarcitorie relative a patologie tumorali contratte da militari in missioni all’estero.
6. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, senza articolare difese.
7. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello non è fondato e va respinto, ancorché con diversa motivazione rispetto alla sentenza di primo grado.
9. Il Collegio ritiene, infatti, di poter prescindere dall’esame della questione relativa alla sussistenza del nesso causale tra la patologia riscontrata e l’esposizione ad uranio impoverito nel teatro operativo del Kosovo – questione che ha costituito l’unica ratio decidendi della sentenza appellata – in quanto la domanda risarcitoria è destinata al rigetto per una ragione logicamente e giuridicamente preliminare, attinente alla fase di quantificazione del danno, che assorbe ogni ulteriore indagine.
10. Occorre muovere dai consolidati principi in materia di compensatio lucri cum damno enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 23 febbraio 2018, n. 1) e dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566, 12567), secondo cui, in presenza di un unico soggetto responsabile del fatto illecito e al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria per il medesimo evento, la compensatio opera con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegrazione del patrimonio completa, ma senza duplicazioni.
10.1. In particolare, l’Adunanza plenaria ha affermato che, ove il responsabile del fatto illecito e il soggetto tenuto alla prestazione indennitaria coincidano, sussiste unicità del rapporto obbligatorio e la compensatio deve trovare applicazione, atteso che l’identità della causa dell’attribuzione patrimoniale – la rimozione delle conseguenze lesive del medesimo evento – impone di evitare che il danneggiato, per effetto del cumulo, consegua un’utilità superiore al pregiudizio effettivamente sofferto.
10.2. Tale principio è stato ribadito e applicato dalla giurisprudenza successiva, anche di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 23 aprile 2025, n. 3500; 1° ottobre 2025, n. 7669; 13 marzo 2025, n. 2159; 20 febbraio 2025, n. 1526), la quale ha precisato che, laddove venga invocata la responsabilità ex art. 2087 c.c. per patologie contratte in servizio, dal risarcimento del danno devono essere detratte tutte le somme corrisposte al militare a titolo di equo indennizzo, speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, nonché ogni altra provvidenza indennitaria riconducibile al medesimo evento dannoso, ivi compresa la capitalizzazione dei ratei futuri degli emolumenti periodici già in godimento. Tali prestazioni, pur erogate in forza di titoli formalmente distinti, perseguono la medesima finalità compensativa del danno alla persona e non possono essere cumulate con il risarcimento senza determinare un ingiustificato arricchimento del danneggiato, in contrasto con la funzione riparatoria – e non punitiva – della responsabilità civile e contrattuale.
10.3. Deve, inoltre, rilevarsi che l’eccezione di compensatio lucri cum damno costituisce eccezione in senso lato, essa integrando non già l’allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, bensì una mera difesa in ordine all’esatta determinazione del pregiudizio complessivamente patito dal danneggiato; essa è pertanto rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a prescindere dalla sua formale riproposizione in sede di appello (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2025, n. 9395; id., 29 febbraio 2024, n. 1973).
11. Applicando i predetti al caso in esame, va osservato che l’appellante ha quantificato il danno risarcibile nella somma complessiva di euro 500.000,00, a titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico.
11.1. L’ammontare delle provvidenze indennitarie già riconosciute all’appellante per il medesimo evento – pari ad euro 263.940,63 già corrisposti alla data del 1° giugno 2017, oltre alla capitalizzazione dei ratei futuri degli assegni vitalizi per euro 1.067.451,67, per un totale complessivo di euro 1.331.392,30 – secondo la quantificazione operata dall’amministrazione e non contestata (cfr. la memoria depositata in primo grado e l’allegato prospetto riepilogativo) eccede di gran lunga il petitum risarcitorio, rendendo evidente che, anche nell’ipotesi di integrale accoglimento della domanda, il danno lamentato risulterebbe già integralmente compensato dai benefici indennitari percepiti e percipiendi.
11.2. Alle medesime conclusioni si addiviene procedendo ad una autonoma liquidazione del danno non patrimoniale sulla base dei criteri equitativi desumibili dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – notoriamente considerate valido parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. III, 16 luglio 2024, n. 19506 e Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2022, n. 3482) – o sulla base della tabella unica nazionale introdotta con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 al fine di definire – in attuazione dell’art. 138 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) – i valori pecuniari delle lesioni di non lieve entità (c.d. macrolesioni) derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria.
11.3. Anche assumendo, in via meramente ipotetica e nella prospettiva più favorevole all’appellante, una percentuale di invalidità permanente pari al 55% (ben più elevata di quella accertata in sede di verificazione, pari al 20%), unitamente alla massima personalizzazione del danno morale e alla massima incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali (cfr. art. 138, comma 3, cod. ass.), nonché tenendo conto dell’età del danneggiato al momento dell’insorgenza della patologia (21 anni), l’importo complessivamente risarcibile:
a) secondo le tabelle di Milano, non supererebbe euro 687.875,00, oltre ad euro 30.762,50 a titolo di danno biologico temporaneo, quest’ultimo determinato sulla base dei giorni e delle percentuali di invalidità accertati in sede di verificazione;
b) secondo la tabella unica nazionale, ammonterebbe a euro 596.779,76 (di cui euro 572.734,72 a titolo di danno permanente ed euro 24.045,04 a titolo di danno temporaneo).
11.4. In entrambe le ipotesi, il danno non patrimoniale risarcibile – pur aumentato degli interessi compensativi in misura pari all’interesse legale (da liquidarsi sulla somma devalutata alla data dell’illecito e rivalutata anno per anno, secondo i principi sanciti da Cass. civ, sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712), complessivamente pari, nell’ipotesi più favorevole, ad euro 254.000,00 circa – risulterebbe ampiamente inferiore all’ammontare delle provvidenze indennitarie già riconosciute.
11.5. Quanto invece alla componente patrimoniale del danno, l’appellante non ha fornito alcun elemento specifico in ordine alla sussistenza e all’entità di un pregiudizio patrimoniale effettivo, né ha allegato una concreta incidenza della patologia sulla capacità di guadagno. In ogni caso, anche tale voce di danno risulterebbe ampiamente compensata dalla percezione degli assegni vitalizi, che assolvono ad una funzione riparatoria del danno alla persona in tutte le sue componenti, ivi compresa quella reddituale.
12. Non risulta necessario, pertanto, disporre la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dall’appellante per la quantificazione del danno. In difetto di qualsivoglia principio di prova di un pregiudizio superiore all’ammontare già riconosciuto a titolo indennitario – il cui onere incombeva sull’appellante – non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.
13. Gli argomenti dell’appellante in ordine alla cumulabilità delle provvidenze indennitarie con il risarcimento del danno – fondati sulla divergenza di titolo e di presupposti tra le due attribuzioni patrimoniali – si pongono in insanabile contrasto con i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2018, i quali hanno superato il previgente orientamento favorevole al cumulo proprio valorizzando l’identità della causa concreta dell’attribuzione patrimoniale, a prescindere dalla diversità formale dei titoli.
13.1. Nemmeno può giovare all’appellante il richiamo alla disciplina del c.d. “danno differenziale” in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, atteso che le provvidenze già riconosciute – a differenza della rendita INAIL ante d.m. 38/2000 – non sono circoscritte alla sola perdita della capacità lavorativa, ma presidiano il danno alla persona nella sua integralità
13.2. Non può, infine, utilmente invocarsi la recente giurisprudenza in materia di onere della prova del nesso causale nei giudizi risarcitori per patologie tumorali (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 7 ottobre 2025, n. 12, 13, 14 e 15), essa attenendo al profilo dell’ an debeatur, senza incidere sulla fase di quantificazione del danno e sull’operatività della compensatio .
14. In conclusione, quand’anche si ritenessero accertati l’esposizione ad uranio impoverito, il nesso causale e la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione, l’appello resterebbe nondimeno infondato, atteso che il danno sofferto – sia esso ritenuto corrispondente al petitum di euro 500.000,00, o quantificato secondo i parametri delle tabelle in uso – risulta integralmente assorbito dalle provvidenze indennitarie già riconosciute per il medesimo evento.
14.1. L’appello deve quindi essere respinto con diversa motivazione, nei sensi sopra esposti.
15. La peculiarità della vicenda, la complessità delle questioni trattate e la natura dell’oggetto della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB MI, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
UC EL RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC EL RI | AB MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.