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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11700 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 33126/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Bernardo Parte_1
VA e RI IA Striano, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
nonché contro tutti i candidati attualmente inseriti nella prima fascia delle graduatorie definitive del personale ATA - profilo di assistente amministrativo - Contro pubblicate dall di in data 30/07/2025 valide per l'anno CP_1
2025/2026,
CONTUMACI
OGGETTO: impugnazione graduatoria personale A.T.A.. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , domandando l'attribuzione, Controparte_1 nella graduatoria relativa al bando di concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi alla qualifica di Assistente Amministrativo, pubblicato in data 17/4/2025 dall' del maggiore punteggio per il titolo di CP_3 servizio militare pari 6 punti per anno e non a 0,6. A sostegno della domanda, la parte ricorrente esponeva:
- di avere presentato in data 16/5/2025 domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente personale ATA – profilo di Assistente Amministrativo, secondo il bando pubblicato in data 17/4/2025 dall;
CP_3
- che all'atto della pubblicazione della graduatoria si avvedeva che gli era confermata, come nel triennio precedente, l'attribuzione di punti 0,60 per il servizio militare svolto dal 13/9/1994 al 31/8/1995 presso il 17° Gruppo Artiglieria CAL Sforzesca. Ritenendo l'erroneità del punteggio riconosciutogli per il servizio di leva, calcolato in ragione di 0,60 punti per anno, anziché nella maggior misura di 6,00 punti per anno, il ricorrente domandava l'annullamento - previa eventuale disapplicazione del D.M. n. 50/2021, del D.M. n. 640/2017 e del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” - della Graduatoria provinciale permanente del personale ATA - Contro profilo di Assistente Amministrativo, pubblicata dall di in data CP_1
30/7/2025, valida per l'anno 2025/2026, nella parte in cui non gli attribuiva il corretto punteggio relativo al servizio militare prestato. Premessa la giurisdizione del Giudice ordinario e richiamata copiosa giurisprudenza amministrativa e di legittimità, il ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“previa disapplicazione del bando di concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi alla qualifica di assistente amministrativo, pubblicato in data 17.04.2025 dall Controparte_1
Direzione generale – Ufficio IV – Allegato 1 Tabella A lett. B 2 comma – profilo amministrativo- prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante - che hanno maturato il servizio militare Pt_2 di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni); 2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nella graduatoria provinciale permanente della provincia di (vigente nel CP_1 triennio 2025/2026) funzionali alle supplenze e all'assunzione in ruolo, per il profilo professionale di assistente amministrativo, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni). accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione
“per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse; condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie. Punteggio che va così ricalcolato: 43,83 per il profilo di assistente amministrativo Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio l'Amministrazione scolastica, la quale deve, pertanto, essere qui dichiarata contumace. Autorizzata la notificazione per pubblici proclami nei confronti dei potenziali controinteressati - individuati in tutti i candidati attualmente inseriti nella prima fascia delle graduatorie definitive del personale ATA - profilo di Contro assistente amministrativo - pubblicate dall' di in data 30.07.2025 CP_1 valide per l'anno 2025/2026 - la parte ricorrente vi provvedeva e, ciononostante, nessuno si costituiva. Disposta, su istanza di parte ricorrente, la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti le depositavano, riportandosi ai propri scritti e domandando la decisione.
2. Nel merito, il ricorso non è fondato. Il tema di causa riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso. Invero, la Suprema Corte ha, sin da epoca risalente, condivisibilmente osservato che “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile
3 ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (Cass. n. 5679/2020).
2.1 A norma del D.M. n. 50/2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Tale assetto appare non in contrasto con il disposto dell'art. 2050, commi 1 e 2, del Codice dell'Ordinamento Militare, i quali richiedono la valorizzazione del servizio militare o civile sostitutivo, per concorsi e graduatorie di accesso
“con lo stesso punteggio” proprio dei “servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. n. 50/2021 per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Tale norma è conforme al principio generale sancito dall'articolo 52, comma 2, Costituzione, a mente del quale chi sia chiamato ad un servizio - obbligatorio - nell'interesse della nazione non deve essere costretto a subirne un nocumento maggiore di quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi.
2.2 Componendo un contrasto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, nel solco della precedente pronuncia n. 22429/2024, che espressamente richiamava e confermava, ha di recente ritenuto di dover dare continuità all'indirizzo secondo cui “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria 4 del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (Cass. Sent. 22429/2024). Ciò posto, questa Corte nella precitata pronuncia ha precisato che: “[..] la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C.. D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o 5 sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602”. Ciò posto, seguendo le anzidette considerazioni, non si può che accogliere il motivo di ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23432 del 25/8/2025). Nel solco dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, a composizione del contrasto precedentemente registrato - ed emergente dai precedenti arresti citati a parte ricorrente - la differente valutazione del servizio militare obbligatorio o del servizio civile sostitutivo prestati in costanza di nomina o non in costanza di nomina è conforme al sistema normativo di settore richiamato.
3. Ne segue il rigetto della domanda, risultata non fondata.
4. Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
e dei controinteressati, rigetta il ricorso.
[...]
Nulla sulle spese. Roma, 18 novembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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