Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 9611/2018 R.G. promossa da
(già ), p.iva , Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
con sede legale in Milano alla via G. Negri n. 1, in persona del legale rapp.re p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo
Vicinanza con Studio in Salerno alla via R. Wagner n. 2/E. PEC
.salerno Email_1 CP_1
attore contro
E-DISTRIBUZIONE (già ), società Pt_1 Controparte_2
con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di
[...]
con sede in Roma alla via Ombrone n. 2, c.f. e iscrizione CP_3
nel Registro delle Imprese di Roma n. ), costituita P.IVA_2
con l'avv. Bruno Salimbene con studio in Salerno alla via
Francesco Conforti, PEC
.salerno.it Email_2 CP_1
convenuto
Breve esposizione dei fatti di causa
La società (poi citava in giudizio per Pt_2 Pt_1
l'udienza dell'11.02.2019 ritenendola Controparte_4
responsabile del danneggiamento di un cavo sotterraneo e in particolare sostenendo che “in data 16.03.2016 all'altezza del
1
Distribuzione, durante l'esecuzione di lavori di scavo con mezzo meccanico intercettavano e danneggiavano un cavo telefonico posato in trincea”. Produceva verbale di constatazione del danno, rilievi fotografici. Quantificava il danno in € 8.996,25 come documentato con i seguenti allegati: consuntivo, copia commessa lavori, scheda riepilogo prestazioni, dettaglio della pratica, scheda di valorizzazione. Concludeva affinché venisse riconosciuta la responsabilità della convenuta e condannata al pagamento del costo di riparazione e ripristino del cavo, come in atti quantificato, con vittoria delle spese di lite.
Il 21.01.2019 si costituiva che negava Controparte_4
ogni addebito escludendo che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, sua manovalanza o suo personale fosse impegnato e/o incaricato di eseguire lavori di scavo nel luogo e nella data indicati nel libello introduttivo da . Pt_2
Precisava che era stato più volte comunicato alla società attrice l'estraneità di nei fatti di cui è causa, tra cui Controparte_4
con missiva del 21.06.2016, ribadita con successive comunicazioni. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza della domanda attorea, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Ammessa con ordinanza del 04.11.2019 la prova per testi richiesta dalla società attrice, escussi i testi, disposta ed espletata la CTU, precisate le conclusioni e depositate le note conclusionali, all'udienza del 02.12.2024 la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI
2 La domanda non è provata nell'an debeatur e va pertanto rigettata.
La società attrice che ne aveva l'onere, non ha provato che la responsabilità del danno, ovvero che il costo sopportato per il ripristino del cavo telefonico danneggiato, fosse addebitabile alla convenuta o a suoi incaricati. I testi escussi, entrambi dipendenti , sentiti all'udienza del 20.01.2020 hanno Pt_2
dichiarato:
- “non erano presenti sui luoghi di causa operai dell'
[...]
al momento del mio sopralluogo. Quando sono CP_2
intervenuto sul posto vi era una traccia sull'asfalto di uno scavo di recente coperto da uno strato di asfalto, come da foto allegate” (teste ); Testimone_1
- “preciso di non aver visto sul posto operai della E-
Distribuzione, né un mezzo meccanico, si rilevava un recente scavo sul fondo stradale, in una parte adiacente al cavo telefonico” (teste ). Testimone_2
La società attrice non ha, in conclusione, assolto all'onere di provare il fondamento della domanda di risarcimento del danno né poteva sopperirvi la CTU che ha invece descritto lo stato dei luoghi, il cavo danneggiato, ha presunto che il Pt_2
danneggiamento poteva essersi verificato qualche giorno prima del 15.03.2016 e che l'interruzione del servizio poteva essere stata provocata da un danno accidentale, non imputabile ad ttesa l'assenza di prova di recenti interventi della società CP_2
convenuta sul posto.
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita,
3 definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta la domanda perché infondata;
2) condanna la società attrice al pagamento in favore della convenuta del compenso di avvocato dovuto secondo i vigenti parametri, che quantifica in complessivi €. 4.100,00, oltre iva se dovuta, cassa previdenziale, rimborso forfettario, spese vive e spese di ctu pari a € 1.540,00 liquidate con decreto del
21.11.2022.
Salerno lì, 30 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario avv. Gennaro Porpora
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