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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/10/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1008/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 28.10.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter
c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Marco Ponsiglione in funzione di giudice di appello, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022
TRA
[C.F. ], [C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
] e [C.F. ] C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla Via Umbria – Centro Commercio e Affari
– int. B/24;
- appellanti
E
[C.F. ], rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._4 atti, dagli Avv.it Elisa Pepe e Domenica Varone, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Isernia al Corso Risorgimento n. 101;
- appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 217/2022 del Giudice di Pace di Isernia, depositata in data 22.7.2022;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2019, i coniugi e Parte_1 Pt_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Pt_3
, convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Isernia Leva Filomena, per ivi sentirla
[...] condannare “...al risarcimento di tutti i danni personali e morali subiti dal piccolo Pt_3
a seguito dell'aggressione del 21 dicembre 2013, nella misura, indicata in via approssimativa per difetto, di € 5.000,00, o in quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”
A sostegno della propria domanda, gli attori deducevano che, nel pomeriggio del 21.12.2013 il piccolo , mentre stava giocando a calcio nel cortile antistante il fabbricato Pt_3 condominiale ove abitava con la sua famiglia, era stato aggredito verbalmente da
[...]
e da tale aggressione, violenta e gratuita, era rimasto fortemente traumatizzato, CP_1 tanto da rifiutarsi per quasi un mese di uscire di casa.
Rappresentavano, inoltre, che in data 9.7.2014, per tale accaduto, veniva presentata all'autorità competente querela nei confronti di a seguito della quale veniva CP_1 incardinato procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace di Isernia.
Gli odierni appellanti si costituivano parte civile ma il procedimento si concludeva in data
08.04.2016 con una sentenza di non luogo a procedere a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 7/2016 di depenalizzazione di tale fattispecie criminosa.
Si costituiva in giudizio giusta comparsa di costituzione e risposta del CP_1
5.2.2020, impugnando estensivamente la domanda avversaria ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
In corso di causa, con comparsa di costituzione del 14.05.2021, si costituiva in giudizio di persona divenuto maggiorenne nelle more del procedimento, facendo Parte_3 proprie le richieste ed istanze precedentemente formulate dai genitori.
Con sentenza n. 217/2022 emessa il 20.07.2022 depositata il successivo 22.07.2022 il
Giudice di Pace di Isernia, nel ritenere la domanda attorea non sufficientemente provata, così provvedeva “definitivamente pronunziando sulla domanda proposta a suo tempo da
e all'epoca quali genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sul Loro figlio all'epoca minore, , poi costituitosi in giudizio di persona, Parte_3 contro nel giudizio civile contraddistinto con il n. 95/2020 R.G.A.C. ogni CP_1 ulteriore istanza, difesa ed eccezione reietta, così provvede: 1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del presente giudizio”.
Avverso tale sentenza proponevano tempestivamente appello dinanzi all'intestata autorità giudiziaria e chiedendo al Tribunale “in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 principale, nel merito, in riforma integrale della sentenza del giudice di pace di Isernia, Dr
Fabrizio Zarone, n. 217.2022 del 20 luglio 2022, depositata il 22 luglio 2022, accogliere la domanda di risarcimento danni e condannare al risarcimento, in favore dei CP_1 sigg.ri , e di tutti i danni personali e morali Parte_1 Parte_2 Parte_3 subiti da a seguito dell'aggressione del 21 dicembre 2013, nella misura, Parte_3 indicata in via approssimativa per difetto, di € 5.000,00, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con tutte le conseguenze di legge. Vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio distratti in favore del difensore anticipatario.” Gli appellanti lamentavano, in particolare: - l'omessa valutazione di fatti decisivi per la controversia ed errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali;
- l'erronea valutazione di inattendibilità del teste . Tes_1
Si costituiva nel giudizio di secondo grado eccependo, in via preliminare, il CP_1 difetto assoluto di legittimazione attiva “ad impugnandum” di e Parte_1 Pt_2
non avendo gli stessi formulato alcuna domanda risarcitoria “iure proprio” bensì
[...] nella sola ed esclusiva qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore il Parte_3 quale, divenuto maggiorenne in corso di causa, si costituiva personalmente in giudizio.
L'appellata, inoltre, chiedeva il rigetto dell'avverso gravame, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie e ritendo corretta la valutazione delle prove testimoniali effettuata dal giudice di prime cure.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale “A) in via preliminare, dichiarare il difetto assoluto di legittimazione attiva dei sigg.ri e a proporre Parte_1 Parte_2 impugnazione avverso la gravata sentenza, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte del sig. e la di lui costituzione già nel giudizio di primo grado, e Parte_3 conseguentemente dichiarare che unico e solo soggetto legittimato attivamente alla instaurazione dell'impugnazione è il sig. B) nel merito, rigettare “in toto” Parte_3
l'appello proposto avverso la sentenza impugnata, n. 217/2022 emessa dal Giudice di Pace di Isernia in data 20-22.07.2022 all'esito del giudizio di primo grado iscritto al n. 95/2020
R.G. in quanto inammissibile oltre che palesemente infondato sia in fatto che in diritto e per
l'effetto confermarla integralmente;
C) condannare parte appellante al pagamento in favore dell' appellata delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori antistatari.”
La causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
* * * * * *
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Ancora, va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Tanto premesso, l'appello, vertente sostanzialmente sulla valutazione delle risultanze istruttorie effettuate dal Giudice di pace, è infondato.
La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda attorea, con particolare riguardo all'elemento oggettivo dell'illecito contestato dal Pt_3
A tal riguardo, va ricordato che, come conseguenza della depenalizzazione del reato di ingiuria (l. n. 7/2016), la condotta ingiuriosa assume oggi rilevanza giuridica esclusivamente in presenza di tutti gli elementi dell'illecito civile, ossia condotta, dolo, danno evento, danno conseguenza e causalità.
Non sono più pertanto sufficienti la condotta e il dolo d'ingiuria, quali espressione del disvalore penale costituito dalla lesione all'onore (art. 594 c.p., oggi abrogato), bensì
l'attuale natura civilistica dell'ingiuria impone che la condotta abbia provocato una conseguenza pregiudizievole per la vittima dell'illecito (cd. danno conseguenza).
L'intento del legislatore del 2016 è stato proprio quello, in primis, di escludere la rilevanza penale delle condotte ingiuriose e, in secundis, di limitarne la rilevanza giuridica, escludendo dal novero della condotta illecita quelle affermazioni che, seppur offensive e lesive dell'onore (danno evento), non abbiano causato pregiudizi e sofferenze nel destinatario dell'insulto (danno conseguenza).
Si noti pertanto che gli elementi costitutivi dell'illecito civile di ingiuria sono: a) condotta ingiuriosa, b) presenza della persona ingiuriata, c) dolo di ingiuria, d) danno evento, ossia offesa e lesione dell'onore e del decoro della persona presente, da valutarsi in riferimento ai criteri interpretativi già ampiamente elaborati nella giurisprudenza penale con riguardo all'art. 594 c.p., e) danni conseguenza, da intendersi quali gli effetti dannosi patiti dall'offeso a seguito della lesione all'onore, f) causalità tra condotta e danno evento nonché tra danno evento e danno conseguenza.
Va evidenziato, inoltre, che, proprio alla luce della recente natura civilistica dell'illecito, il vaglio sull'ingiuria deve essere svolto alla stregua di tutti i parametri interpretativi in materia di risarcimento del danno. Pertanto, il danneggiato deve allegare e provare i danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo. Invero, affermata la funzione ripristinatoria del risarcimento, il fatto illecito non può costituire fonte di danno o fonte di lucro per il danneggiato. E proprio per tali ragioni, si deve ribadire che l'ordinamento rifugge ed esclude ogni forma di danno in re ipsa; sicché, il danneggiato è sempre tenuto a provare il danno subito nella propria sfera patrimoniale e/o non patrimoniale.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene condivisibile la valutazione del giudice di primo grado, secondo il quale non è stato assolto l'onere probatorio relativamente all'an dell'ingiuria.
Ed infatti, proprio alla luce di un esame approfondito delle risultanze istruttorie, emerge il difetto di prova dell'ingiuria delle cui conseguenze lesive parte appellante chiede il risarcimento.
Il primo teste di parte attrice, , sentita all'udienza del 10.10.2020, riferiva Testimone_2 che il “piccolo stava giocando a palla con i suoi nipoti” e che “il piccolo Parte_3
non ha avuto nemmeno il tempo di rispondere atteso che la sig.ra Parte_3 [...]
lo ha aggredito verbalmente”. Quanto però al contenuto delle ingiurie, la teste CP_1 parlava tuttavia solo genericamente di un'aggressione verbale, senza alcuna specificazione delle parole o dei toni usati nei confronti dell'odierno appellante;
riferiva, infatti, solamente di “parole pesanti” e “parole offensive” senza riportare, nello specifico, le espressioni eventualmente utilizzare dalla CP_1
Inconferenti, poi, appaiono le dichiarazioni dell'altro teste di parte attrice, . A Tes_1 prescindere dalla condivisibilità o meno delle valutazioni del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto di non dare credito allo stesso in quanto stretto congiunto di Pt_3
, il teste, escusso all'udienza del 27.04.2021, riferiva: “io non ero presente ai fatti,
[...] sono arrivato dopo l'accaduto […] quando sono arrivato tutti i bambini mi hanno riferito che dando un calcio al pallone lo aveva lanciato verso la signora senza Pt_3 CP_1 colpirla […] io non ero presente quando è successo. […] Da quanto mi è stato riferito dagli altri bambini, la signora non ha consentito a per il gesto CP_1 Parte_3 involontario, ma è partita subito una discussione. […] Mi è stato riferito dai bambini che la signora ha aggredito verbalmente con parolacce”. CP_1 Pt_3
Trattasi, dunque, di dichiarazioni de relato, rese da un soggetto che non ha in alcun modo percepito il fatto, con ciò che ne consegue in punto di valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni stesse. La prospettazione di parte appellante, non adeguatamente sorretta dall'istruttoria orale svolta su istanza di parte attrice, risulta ulteriormente sconfessata dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta.
, escusso all'udienza del 27.04.2021, riferiva che la Leva, colpita dal Controparte_2 pallone, si era girata verso i bambini dicendo loro “di prestare attenzione” e apostrofandoli
“Siete dei maleducati, non vi state comportando bene”.
Il teste , suocero della convenuta, in ordine alla cui attendibilità, a ben Testimone_3 vedere, non si hanno motivi per dubitare, riferiva “mentre si allontanava mia nuora gli diceva sei maleducato e il bambino rispondeva adesso ti vado a denunciare. […] La signora
rivolgendosi a tutti i bambini ha detto siete maleducati”. CP_1
Alla luce della lacunosità degli elementi probatori forniti da parte attrice, nonché delle dichiarazioni dei testi di controparte, deve ritenersi, in definitiva, che parte appellante non abbia provato gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, così come richiesto dall'art. 2697 c.c. a chi voglia far valere un diritto in giudizio.
Si consideri, infine, che non risulterebbero adeguatamente provati neppure gli effetti pregiudizievoli derivati dall'offesa asseritamente rivolta dalla CP_1
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sin qui sviluppate, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti, con conseguente rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato rigettato, sono poste a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e della complessità (bassa) delle questioni trattate, oltre che della sostanziale assenza di attività istruttoria, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022 in complessivi € 852,00 a titolo di compensi professionali, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.12 n. 228.
In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce infatti un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione, o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in complessivi € 852,00, per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Depositato telematicamente in data 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1008/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 28.10.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter
c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Marco Ponsiglione in funzione di giudice di appello, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022
TRA
[C.F. ], [C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
] e [C.F. ] C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Milano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla Via Umbria – Centro Commercio e Affari
– int. B/24;
- appellanti
E
[C.F. ], rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._4 atti, dagli Avv.it Elisa Pepe e Domenica Varone, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Isernia al Corso Risorgimento n. 101;
- appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 217/2022 del Giudice di Pace di Isernia, depositata in data 22.7.2022;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2019, i coniugi e Parte_1 Pt_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Pt_3
, convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Isernia Leva Filomena, per ivi sentirla
[...] condannare “...al risarcimento di tutti i danni personali e morali subiti dal piccolo Pt_3
a seguito dell'aggressione del 21 dicembre 2013, nella misura, indicata in via approssimativa per difetto, di € 5.000,00, o in quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”
A sostegno della propria domanda, gli attori deducevano che, nel pomeriggio del 21.12.2013 il piccolo , mentre stava giocando a calcio nel cortile antistante il fabbricato Pt_3 condominiale ove abitava con la sua famiglia, era stato aggredito verbalmente da
[...]
e da tale aggressione, violenta e gratuita, era rimasto fortemente traumatizzato, CP_1 tanto da rifiutarsi per quasi un mese di uscire di casa.
Rappresentavano, inoltre, che in data 9.7.2014, per tale accaduto, veniva presentata all'autorità competente querela nei confronti di a seguito della quale veniva CP_1 incardinato procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace di Isernia.
Gli odierni appellanti si costituivano parte civile ma il procedimento si concludeva in data
08.04.2016 con una sentenza di non luogo a procedere a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 7/2016 di depenalizzazione di tale fattispecie criminosa.
Si costituiva in giudizio giusta comparsa di costituzione e risposta del CP_1
5.2.2020, impugnando estensivamente la domanda avversaria ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
In corso di causa, con comparsa di costituzione del 14.05.2021, si costituiva in giudizio di persona divenuto maggiorenne nelle more del procedimento, facendo Parte_3 proprie le richieste ed istanze precedentemente formulate dai genitori.
Con sentenza n. 217/2022 emessa il 20.07.2022 depositata il successivo 22.07.2022 il
Giudice di Pace di Isernia, nel ritenere la domanda attorea non sufficientemente provata, così provvedeva “definitivamente pronunziando sulla domanda proposta a suo tempo da
e all'epoca quali genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sul Loro figlio all'epoca minore, , poi costituitosi in giudizio di persona, Parte_3 contro nel giudizio civile contraddistinto con il n. 95/2020 R.G.A.C. ogni CP_1 ulteriore istanza, difesa ed eccezione reietta, così provvede: 1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del presente giudizio”.
Avverso tale sentenza proponevano tempestivamente appello dinanzi all'intestata autorità giudiziaria e chiedendo al Tribunale “in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 principale, nel merito, in riforma integrale della sentenza del giudice di pace di Isernia, Dr
Fabrizio Zarone, n. 217.2022 del 20 luglio 2022, depositata il 22 luglio 2022, accogliere la domanda di risarcimento danni e condannare al risarcimento, in favore dei CP_1 sigg.ri , e di tutti i danni personali e morali Parte_1 Parte_2 Parte_3 subiti da a seguito dell'aggressione del 21 dicembre 2013, nella misura, Parte_3 indicata in via approssimativa per difetto, di € 5.000,00, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con tutte le conseguenze di legge. Vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio distratti in favore del difensore anticipatario.” Gli appellanti lamentavano, in particolare: - l'omessa valutazione di fatti decisivi per la controversia ed errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali;
- l'erronea valutazione di inattendibilità del teste . Tes_1
Si costituiva nel giudizio di secondo grado eccependo, in via preliminare, il CP_1 difetto assoluto di legittimazione attiva “ad impugnandum” di e Parte_1 Pt_2
non avendo gli stessi formulato alcuna domanda risarcitoria “iure proprio” bensì
[...] nella sola ed esclusiva qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore il Parte_3 quale, divenuto maggiorenne in corso di causa, si costituiva personalmente in giudizio.
L'appellata, inoltre, chiedeva il rigetto dell'avverso gravame, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie e ritendo corretta la valutazione delle prove testimoniali effettuata dal giudice di prime cure.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale “A) in via preliminare, dichiarare il difetto assoluto di legittimazione attiva dei sigg.ri e a proporre Parte_1 Parte_2 impugnazione avverso la gravata sentenza, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte del sig. e la di lui costituzione già nel giudizio di primo grado, e Parte_3 conseguentemente dichiarare che unico e solo soggetto legittimato attivamente alla instaurazione dell'impugnazione è il sig. B) nel merito, rigettare “in toto” Parte_3
l'appello proposto avverso la sentenza impugnata, n. 217/2022 emessa dal Giudice di Pace di Isernia in data 20-22.07.2022 all'esito del giudizio di primo grado iscritto al n. 95/2020
R.G. in quanto inammissibile oltre che palesemente infondato sia in fatto che in diritto e per
l'effetto confermarla integralmente;
C) condannare parte appellante al pagamento in favore dell' appellata delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori antistatari.”
La causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
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In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Ancora, va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Tanto premesso, l'appello, vertente sostanzialmente sulla valutazione delle risultanze istruttorie effettuate dal Giudice di pace, è infondato.
La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda attorea, con particolare riguardo all'elemento oggettivo dell'illecito contestato dal Pt_3
A tal riguardo, va ricordato che, come conseguenza della depenalizzazione del reato di ingiuria (l. n. 7/2016), la condotta ingiuriosa assume oggi rilevanza giuridica esclusivamente in presenza di tutti gli elementi dell'illecito civile, ossia condotta, dolo, danno evento, danno conseguenza e causalità.
Non sono più pertanto sufficienti la condotta e il dolo d'ingiuria, quali espressione del disvalore penale costituito dalla lesione all'onore (art. 594 c.p., oggi abrogato), bensì
l'attuale natura civilistica dell'ingiuria impone che la condotta abbia provocato una conseguenza pregiudizievole per la vittima dell'illecito (cd. danno conseguenza).
L'intento del legislatore del 2016 è stato proprio quello, in primis, di escludere la rilevanza penale delle condotte ingiuriose e, in secundis, di limitarne la rilevanza giuridica, escludendo dal novero della condotta illecita quelle affermazioni che, seppur offensive e lesive dell'onore (danno evento), non abbiano causato pregiudizi e sofferenze nel destinatario dell'insulto (danno conseguenza).
Si noti pertanto che gli elementi costitutivi dell'illecito civile di ingiuria sono: a) condotta ingiuriosa, b) presenza della persona ingiuriata, c) dolo di ingiuria, d) danno evento, ossia offesa e lesione dell'onore e del decoro della persona presente, da valutarsi in riferimento ai criteri interpretativi già ampiamente elaborati nella giurisprudenza penale con riguardo all'art. 594 c.p., e) danni conseguenza, da intendersi quali gli effetti dannosi patiti dall'offeso a seguito della lesione all'onore, f) causalità tra condotta e danno evento nonché tra danno evento e danno conseguenza.
Va evidenziato, inoltre, che, proprio alla luce della recente natura civilistica dell'illecito, il vaglio sull'ingiuria deve essere svolto alla stregua di tutti i parametri interpretativi in materia di risarcimento del danno. Pertanto, il danneggiato deve allegare e provare i danni subiti a seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo. Invero, affermata la funzione ripristinatoria del risarcimento, il fatto illecito non può costituire fonte di danno o fonte di lucro per il danneggiato. E proprio per tali ragioni, si deve ribadire che l'ordinamento rifugge ed esclude ogni forma di danno in re ipsa; sicché, il danneggiato è sempre tenuto a provare il danno subito nella propria sfera patrimoniale e/o non patrimoniale.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene condivisibile la valutazione del giudice di primo grado, secondo il quale non è stato assolto l'onere probatorio relativamente all'an dell'ingiuria.
Ed infatti, proprio alla luce di un esame approfondito delle risultanze istruttorie, emerge il difetto di prova dell'ingiuria delle cui conseguenze lesive parte appellante chiede il risarcimento.
Il primo teste di parte attrice, , sentita all'udienza del 10.10.2020, riferiva Testimone_2 che il “piccolo stava giocando a palla con i suoi nipoti” e che “il piccolo Parte_3
non ha avuto nemmeno il tempo di rispondere atteso che la sig.ra Parte_3 [...]
lo ha aggredito verbalmente”. Quanto però al contenuto delle ingiurie, la teste CP_1 parlava tuttavia solo genericamente di un'aggressione verbale, senza alcuna specificazione delle parole o dei toni usati nei confronti dell'odierno appellante;
riferiva, infatti, solamente di “parole pesanti” e “parole offensive” senza riportare, nello specifico, le espressioni eventualmente utilizzare dalla CP_1
Inconferenti, poi, appaiono le dichiarazioni dell'altro teste di parte attrice, . A Tes_1 prescindere dalla condivisibilità o meno delle valutazioni del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto di non dare credito allo stesso in quanto stretto congiunto di Pt_3
, il teste, escusso all'udienza del 27.04.2021, riferiva: “io non ero presente ai fatti,
[...] sono arrivato dopo l'accaduto […] quando sono arrivato tutti i bambini mi hanno riferito che dando un calcio al pallone lo aveva lanciato verso la signora senza Pt_3 CP_1 colpirla […] io non ero presente quando è successo. […] Da quanto mi è stato riferito dagli altri bambini, la signora non ha consentito a per il gesto CP_1 Parte_3 involontario, ma è partita subito una discussione. […] Mi è stato riferito dai bambini che la signora ha aggredito verbalmente con parolacce”. CP_1 Pt_3
Trattasi, dunque, di dichiarazioni de relato, rese da un soggetto che non ha in alcun modo percepito il fatto, con ciò che ne consegue in punto di valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni stesse. La prospettazione di parte appellante, non adeguatamente sorretta dall'istruttoria orale svolta su istanza di parte attrice, risulta ulteriormente sconfessata dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta.
, escusso all'udienza del 27.04.2021, riferiva che la Leva, colpita dal Controparte_2 pallone, si era girata verso i bambini dicendo loro “di prestare attenzione” e apostrofandoli
“Siete dei maleducati, non vi state comportando bene”.
Il teste , suocero della convenuta, in ordine alla cui attendibilità, a ben Testimone_3 vedere, non si hanno motivi per dubitare, riferiva “mentre si allontanava mia nuora gli diceva sei maleducato e il bambino rispondeva adesso ti vado a denunciare. […] La signora
rivolgendosi a tutti i bambini ha detto siete maleducati”. CP_1
Alla luce della lacunosità degli elementi probatori forniti da parte attrice, nonché delle dichiarazioni dei testi di controparte, deve ritenersi, in definitiva, che parte appellante non abbia provato gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, così come richiesto dall'art. 2697 c.c. a chi voglia far valere un diritto in giudizio.
Si consideri, infine, che non risulterebbero adeguatamente provati neppure gli effetti pregiudizievoli derivati dall'offesa asseritamente rivolta dalla CP_1
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sin qui sviluppate, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti, con conseguente rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato rigettato, sono poste a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura della controversia, del valore e della complessità (bassa) delle questioni trattate, oltre che della sostanziale assenza di attività istruttoria, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/2022 in complessivi € 852,00 a titolo di compensi professionali, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.02 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.12 n. 228.
In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce infatti un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione, o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in complessivi € 852,00, per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Depositato telematicamente in data 28.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione