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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2024, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.10.2024 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1944/2022 RG sezione lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Eugenio Pollastro (C.F. ) e dall'Avv. Carola Pipitone (C.F. C.F._2
) e, unitamente agli stessi, elett.te dom.to presso lo Studio C.F._3
Legale Pollastro, in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, in virtu' di procura in calce all'atto di appello . Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., così come modificato dal D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito nella L. 80/05 e succ. mod.ni, si dichiara sin d'ora di voler ricevere eventuali comunicazioni, oltre che nelle forme ordinarie, anche al fax num. 081.5612327/081.0107827 o ai seguenti indirizzi email (pec):
– Email_1
Email_2
Appellante –appellato incid.
CONTRO
con sede legale in NO-Cis, Isola 1, Lotti 113/115 (Cod.Fisc. CP_1
) in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusto mandato in calce alla Controparte_2 memoria di costituzione , dall' avv. Luigi Mazza (Cod. Fisc. C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ottaviano (Na), via
[...]
Piediterra n.15/24; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo PEC: Email_3
Appellata-appellante incid.
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 298/22 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di NO, in data 10.02.22 e pubblicata in data 10.02.22, nonché appello incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc del 4.9.17 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 321/2017 avente ad oggetto il pagamento del tfr in favore di . Pur non contestando l'importo Parte_1 dovuto, eccepiva, in via riconvenzionale, l'assenza di giusta causa delle rassegnate dimissioni con conseguente diritto al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso pari ad €. 1094,40 e chiedeva altresì condannarsi il lavoratore al pagamento di €. 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per avere lo stesso distratto somme dai conti correnti della società FGL srl di cui aveva la delega bancaria. Si costituiva l'opposto eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione della opponente in ordine alla richiesta risarcitoria come formulata in ricorso. Insisteva, altresì, sulla sussistenza della giusta causa di dimissioni, chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Con distinto ricorso ex art. 414 cpc del 3.6.18 premesso di aver Parte_1 lavorato per la resistente dal 23.1.12 al 26.5.16, data in cui si dimetteva per giusta causa in ragione dell'omesso pagamento delle retribuzioni di aprile e maggio 2016 e del pagamento per le altre mensilità di importi inferiori a quelli di cui alle buste paga, con mansioni di impiegato inquadrato nel 4° livello del CCNL di categoria e con l'orario indicato in ricorso (a dispetto di quello contrattualmente previsto), agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte, per il complessivo importo di €. 13.867,79, a titolo di differenze tra importi di cui alle buste paga ed importi effettivamente percepiti, €. 37.411,96, a titolo di differenze per lavoro supplementare e straordinario ed €. 3927,00 a titolo di quattordicesime mensilità mai erogate, così come calcolate nei conteggi analitici allegati al ricorso, oltre accessori. Parte resistente si costituiva anche in tale giudizio contestando la fondatezza del ricorso per tutte le motivazioni espresse in memoria e chiedendone il rigetto. Le due cause venivano poi riunite per connessione soggettiva ed oggettiva. All'esito dell'espletamento dell'istruttoria con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito , così provvedeva : In riferimento al fascicolo RGN 5909/2017: Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 321/2017, condanna la al pagamento in favore di del complessivo importo di €. CP_1 Parte_1
4.169,27, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
rigetta nel resto;
- In riferimento al fascicolo rgn. 3662/18: accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la al pagamento in Parte_1 CP_3 favore del lavoratore di €. 7.947,54, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
rigetta nel resto;
- Condanna la alla refusione delle spese di giudizio in favore di CP_1 Pt_1 che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 2000,00, oltre spese
[...] forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
In sintesi il Tribunale di NO , nel ritenere parzialmente fondate le rispettive domande ,riteneva dovuto il tfr con condanna della al pagamento ,in CP_1 favore del lavoratore, del minor importo di euro 4.169,27 ,ottenuto detraendo dall'importo originario dovuto a titolo di tfr, la somma di euro 1.094,40 dovuta dal lavoratore a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, attesa l'assenza della giusta causa di dimissioni;
riteneva provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ma non raggiunta la prova dell'orario di lavoro superiore a quello rivendicato attesa la genericità delle testimonianze raccolte e per l'effetto non dovute le relative differenze retributive;
in relazione,poi, alle ulteriori differenze rivendicate in ordine al periodo da febbraio 2014 a dicembre 2015, per le buste paga sprovviste di quietanza, ovvero quelle di gennaio 2015, luglio 2015 e quelle di novembre e dicembre 2015, aprile e maggio 2016, e 13° mensilità anno 2014 riteneva non provato l'esatto adempimento delle stesse da parte della per cui condannava quest'ultima al pagamento, in CP_1 favore del lavoratore ,della somma di euro 7.947,54, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo. Infine, condannava la alla CP_1 refusione delle spese di giudizio in favore di che, compensate per Parte_1 metà, liquidava nel residuo in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, con attribuzione. Avverso la sentenza in esame ha proposto tempestivo appello con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.7.2022 fondato essenzialmente su tre motivi. Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di riconoscimento, a favore del lavoratore, di un orario di lavoro superiore a quello di effettivo inquadramento, con il conseguente diritto alla percezione delle relative differenze retributive, sull'erroneo presupposto che l'istruttoria probatoria condotta attraverso l'escussione dei testi, non avrebbe provato quanto dedotto in ricorso, laddove invece proprio i testi di parte ricorrente avrebbero dimostrato di aver visto il lavoratore svolgere la prestazione in favore dell'appellata società negli orari come denunciati. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha altresì rigettato la domanda volta ad ottenere il pagamento degli importi di cui alle buste paga per l'anno 2013, accogliendo la richiesta solo per gli anni successivi, sull'erroneo presupposto che le buste paga recassero in calce la firma per quietanza, sino a settembre 2013 ,sì da ritenere non provata la dedotta difformità. Invero, evidenzia parte appellante che, in data 02.05.13, risulta un bonifico di Euro 660,00 effettuato dalla quale CP_1 stipendio di Aprile 2013, di importo inferiore rispetto alla busta paga di Euro
1.386,00; il versamento di un assegno di Euro 957,00 il 31.05.13, quale stipendio di Maggio 2013; a Luglio ,poi, vi e' un unico accredito di Euro 2.468,00, a fronte di busta paga di Euro 2.798,00; nulla ad Agosto 2013. Assume , pertanto , in quanto documentalmente provato , di avere diritto ad ottenere il pagamento delle differenze tra importi di cui alle buste paga ed importi effettivamente versati per l'anno 2013, pari a Euro 2.931,00. Deduce inoltre che il l Giudice ha errato nel calcolo delle differenze, valutando solo quelle relative all'anno 2015, omettendo quelle dell'anno 2014, ammontanti ad Euro 3.259,00. Con il terzo motivo censura il mancato riconoscimento della giusta causa di dimissioni e, per l'effetto, la conseguente condanna dell' al pagamento Pt_1 dell'indennità di preavviso, rappresentando di contro che la giusta causa era da individuarsi proprio nella mancanza di prova del versamento delle retribuzioni da parte della società datrice. Pertanto la pronuncia di condanna del lavoratore al versamento della somma di Euro 1.094,40 a favore della societa' a titolo di preavviso, doveva essere riformata e la condannata alla relativa CP_1 restituzione, oltre che al pagamento essa stessa dell'indennita' di preavviso di Euro 1.337,40. Chiedeva ,pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza di :” Accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni dell'appellante, datate 26.05.16, e per l'effetto, condannare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore l'indennita' di preavviso pari a Euro 1.337,40, nonche' a corrispondere al lavoratore la somma di Euro 1.094,40, a titolo di indennita' di preavviso al cui pagamento l'appellante e' stato condannato in primo grado;
2. Condannare la societa' appellata al pagamento della somma totale di Euro 6.190,00 per differenze tra le buste paga emesse e gli importi effettivamente corrisposti al dipendente per il periodo 2013-2016, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
3. Condannare altresi' l'appellata al pagamento della somma di Euro 37.411,96 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore orario di lavoro svolto o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c. 4. Condannare l'appellata, in p. del titolare p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituita la CP_1
,spiegando appello incidentale. Preliminarmente la società si è riportata a tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate in I grado nella propria opposizione a decreto ingiuntivo oltre che nella memoria di costituzione e difesa avverso il ricorso ex art. 414 cpc. Ha eccepito la inammissibilità dell'avverso appello sia ex art. 324 cpc per mancata indicazione, nell'atto di appello, oltre che delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, anche di pretese, specifiche violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, sia ex art. 348-bis cpc, la sua non ragionevole probabilità di essere accolto. Ha infine reiterato l'eccezione di inammissibilità e/o nullità già dell'avverso ricorso introduttivo in I grado per carenza del petitum della domanda di allora parte ricorrente, in relazione alla causa petendi, attesa l'assenza delle modalità del preteso assoggettamento dell' al potere direttivo e disciplinare del legale Pt_1 rappresentante della a decorrere dal 1 ottobre 2013 alla data di CP_1 risoluzione (26 maggio 2016), periodo in cui l'attuale appellante richiedeva l'intercorrenza di un rapporto di lavoro full-time a fronte di quello part-time e risultante dalla documentazione in atti (contratto di trasformazione e buste paga). Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello completamente infondato in fatto e in diritto, atteso che, come correttamente sostenuto dal primo giudice, la prova per testi espletata non ha fornito l'esistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro difforme e differente da quanto dedotto dalle buste paga depositate in atti sia per ciò che concerne i giorni di lavoro indicati sia per ciò che concerne l'orario di lavoro in esse indicato. Quanto alle pretese differenze retributive ha eccepito la loro infondatezza, attesa la sussistenza agli atti delle buste paga comprovanti quanto rivendicato.
Ha spiegato , poi, appello incidentale in relazione alle mensilità di aprile e maggio 2016 in ordine alle quali il primo giudice ha ritenuto non provato dalla società il pagamento pari ad euro 850,54, rilevando che dall'esame delle buste paga di cui trattasi, seppur vero che la busta paga di aprile 2016 presentava un saldo positivo spettante ad di € 49,12 lordi (netti 48,00) ,la busta paga di Pt_1 maggio 2016 evidenziava un saldo negativo in danno di di € 845,25; Parte_1 in relazione alle rivendicate somme del mese di settembre 2013 deduceva la prova del pagamento in favore di dell'importo netto di € 1443,00 a Parte_1 mezzo assegno bancario n.1043130685 a fronte di una busta paga inferiore al netto in busta paga di € 1117,00 ,con somma per differenza di €.326,00 a credito invece che a debito da parte del lavoratore. Assumeva ancora che ,in relazione alla 13° mensilità anno 2013, risultava provato il pagamento, in favore del lavoratore, dell'importo netto di €.1000,00 a mezzo bonifico bancario, con somma per differenza di €.44,00 a credito invece che a debito da parte di . Pt_1
Infine, affermata la correttezza della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto, in assenza di prove, la non ricorrenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'appellante non sorrette da giusta causa, ha evidenziato, ancora per ciò che concerne le retribuzioni relative ai mesi di aprile e maggio 2016 che ad spettava solo l'importo di € 48,00 (mese di aprile Pt_1
2016), nulla per il mese di maggio anzi lo stesso era debitore verso la CP_1 dell'importo di euro 841,47, per via del fatto, come documentato, che il lavoratore
, in malattia dal 17 novembre 2015, era risultato assente a ben tre visite mediche di controllo IN. Chiedeva ,pertanto, alla adita Corte di rigettare l'appello principale siccome inammissibile ed infondato e , in accoglimento dei motivi di appello incidentale compensare e/o condannare a restituire alla l'importo Parte_1 CP_1 di €. 850,54 (somma a debito di cui alla busta paga di maggio 2016) nonché l'importo di €.326,00 ( somma a debito di cui alla busta paga di settembre 2013) nonché l'importo di €.44,00 ( somma a debito di cui alla busta paga 13^ 2013) o in ogni caso la somma maggiore o minore e/o per differenza corrisposta dalla ad ,il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per CP_1 Pt_1 legge dalla maturazione al saldo.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77 come successivamente prorogato. Indi il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione .
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav.,sent. 23.03.2018 n. 7332). Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate.
In via parimenti preliminare si evidenzia che il capo della domanda che ha rigettato la pretesa risarcitoria avanzata dalla società nei confronti del lavoratore per euro 50.000,00 , non risulta attinta da alcun appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato .
Nel merito l'appello principale può trovare accoglimento nei termini segnati dalla presente motivazione.
Va innanzitutto rigettato il primo motivo vertente sul mancato riconoscimento in primo grado dell'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello indicato nel contratto di trasformazione da full time a part time, pari a venti ore settimanali, quattro ore per ciascuna giornata dal lunedì al venerdì. Sul punto, l'appellante ha sempre rivendicato di aver continuato svolgere, anche dopo la conversione del rapporto di lavoro con parte appellata, un orario di lavoro dalle 8,00 alle 20,00 per sei giorni a settimana. Deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (Cass. n. 8006/1998 e successive numerose conformi). Si tratta di un onere di prova e allegazione, rigoroso con particolare riferimento alle ipotesi, quale quella in esame, in cui risulti documentato che le parti abbiano concordato un orario di lavoro parziale nonché il lavoratore si sia dichiarato disponibile ad eventuali modifiche nell'orario o nei turni di lavoro, secondo le necessità aziendali, nel rispetto comunque delle ore settimanali concordate( v. contratto di trasformazione in atti). Il lavoratore che ricorre dinanzi all'autorità giudiziaria per far accertare, tra l'altro, l'orario di lavoro effettivamente prestato, e la conseguente corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (Corte appello Milano sez. lav., 10/04/2019, n.304). La consolidata ed ormai univoca giurisprudenza sul punto afferma che: “La prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa” (Cassazione 16150/2018, Cassazione 4076/2018).
Orbene, nel caso in esame, siffatta prova non risulta fornita. Deve ritenersi che, come sostenuto dal primo giudice, i testi escussi nulla hanno provato sul fatto che effettivamente il lavoratore, benché incontrato negli orari di ingresso e uscita dall'azienda, svolgesse attività lavorativa, nelle ore di non formale inquadramento, in favore della società appellata. Il teste di parte ricorrente, sig. infatti, riferisce di aver sempre incontrato il lavoratore Tes_1
“all'entrata e all'uscita posto che il percorso per l'entrata e l'uscita era unico verso l'esterno”, senza specificare null'altro. Riferisce di aver osservato entrambi lo stesso orario di lavoro dalle 8,00 alle 20,00 con pausa di mezz'ora circa, dal lunedì al venerdì. Il sabato, invece, dalle 7,00 alle 18,00 sempre con mezz'ora di pausa. Tuttavia, null'altro specifica o meglio a favore di chi effettivamente l'appellante si intratteneva per tutto quell'ulteriore tempo nello stabile di comune condivisione lavorativa. E infatti, dalla prova emerge che all'atto di cessazione del suo rapporto di lavoro con la “aveva continuato a lavorare per la CP_1 Pt_2 sempre operante nella stessa sede”. Anche il secondo teste di parte, sig. Tes_2 conferma di aver visto l'appellante sempre all'entrata e all'uscita da lavoro, senza specificare per chi lavorasse. Anche quest'ultimo, cessato il rapporto di lavoro, dichiara di aver lavorato per la “che di fatto” conferma “operava nella Pt_2 stessa sede”.
Entrambi i testi, dunque, rappresentano una circostanza che trova conferma anche nella versione del teste di parte resistente, sig. , che afferma che Tes_3 all'interno del medesimo stabile in cui operava l'istante ed anche i testi, vi erano la (sede di lavoro dei testi di parte ricorrente) e la FGL e presso la quale Pt_2 dichiara che “il ricorrente lavorava…ubicata sullo stesso piano della e CP_1 sullo stesso corridoio dei nostri uffici, separati solo dalla scala…della quale società agli atti l' risulta avere una delega allorchè gli viene formulata la richiesta Pt_1 dalla CP_1
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrentesi si rivelano , dunque , prive di rilevanza probatoria , tenuto conto che essi riferiscono di circostanze del tutto generiche, avendo dichiarato di essersi limitati ad incontrare il lavoratore all'entrata e all'uscita presso il luogo di lavoro in cui, come detto, confluivano diverse sedi societarie, nulla riferendo sull'effettivo destinatario della prestazione lavorativa, anche oraria del lavoratore. Il motivo in esame teso al riconoscimento del lavoro supplementare / straordinario va dunque disatteso.
Quanto alle pretese differenze retributive e relative al negato periodo del 2013 risultano prodotte agli atti le buste paga che risultano sottoscritte per ogni rispettivo mese dell'annualità di riferimento dal lavoratore con la dicitura “firma per ricevuta della somma sopra indicata”. In ordine al valore probatorio delle buste paga si osserva che la quietanza costituisce atto unilaterale recettizio non negoziale, implicante il riconoscimento dell'avvenuto pagamento di una certa somma per un determinato titolo, con valore di confessione stragiudiziale facente piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo. L'onere della non corrispondenza tra erogazioni e buste paga può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. 1150/1994). Né le sottoscrizioni apposte in calce alle buste paga hanno valore di quietanza, salvo che ciò non sia specificato nella busta paga stessa. A volte, in effetti, tale sottoscrizione del lavoratore viene apposta alla busta paga senza alcuna specificazione, a volte segue, come nella specie, la scritta “per ricevuta”, altre volte è indicata espressamente accanto alla sottoscrizione la finalità “per quietanza” oppure, “per ricevuta della somma sopra indicata”. Si ritiene che solo in tali due ultimi casi la sottoscrizione della busta paga abbia valore certo di quietanza delle somme indicate nel prospetto stesso, essendo nel primo caso l'apposizione della firma in calce alla busta paga del tutto priva di univocità e potendo semplicemente attestare la ricevuta da parte del lavoratore del prospetto che il datore di lavoro ha l'obbligo per legge di consegnargli. Nel caso in esame,il Tribunale ha ritenuto che parte ricorrente non avesse provata la dedotta difformità in quanto “ pur producendo parte istante estratto conto afferente al periodo oggetto di causa, non risulta rintracciabile nello stesso
,quantomeno sino a settembre 2013, alcuna corrispondenza tra gli importi indicati nei conteggi come percepiti e quelli inseriti nell'estratto conto dai quali, peraltro, emergono svariati versamenti di assegni bancari di cui non è nota né la causale né il soggetto emittente. In replica l'appellante principale, pur riconoscendo l'assenza, nell'estratto conto depositato, di versamenti riferibili alla per i mesi da Gennaio a Marzo CP_1
2013, ha evidenziato che in data 02.05.13 vi e' invece un bonifico di Euro 660,00 effettuato dalla quale stipendio di Aprile 2013, cifra inferiore rispetto alla CP_1 busta paga di Euro 1.386,00; il versamento di un assegno di Euro 957,00 il 31.05.13, quale stipendio di Maggio 2013; a Luglio vi e' un unico accredito di Euro 2.468,00, a fronte di busta paga di Euro 2.798,00; nulla ad Agosto 2013. Pertanto appare documentalmente provato che l'appellante abbia diritto ad ottenere il pagamento delle differenze tra importi di cui alle buste paga ed importi effettivamente versati per l'anno 2013, pari a Euro 2.931,00. Ebbene dall'esame della documentazione in atti ,risulta effettivamente comprovato quanto eccepito dall'appellante, sicchè questi ha diritto ad ottenere il pagamento delle differenze tra gli importi di cui alle buste paga e gli importi effettivamente versati per le suddette mensilità dell'anno 2013, pari a Euro 2.931,00.Per il resto ,alla luce dei principi sopra espressi, deve ritenersi , in accordo con il primo giudice, che in presenza di sottoscrizione delle buste paga
,sia stato provato l'effettivo pagamento delle somme indicate nelle stesse.
Con riferimento al secondo motivo di appello principale la Corte giudica lo stesso fondato. Si osserva che in relazione alle differenze retributive rivendicate in ordine al periodo da febbraio 2014 a dicembre 2015, il Tribunale ha ritenuto adeguatamente dimostrato da parte del lavoratore la discordanza tra gli importi accreditati e quelli di cui alle buste paga sulla base dei dati ricavabili dall'estratto conto in atti del ricorrente (v. riferimento dei bonifici emessi dalla con quelli di cui all'estratto conto della società versato in atti (cfr. CP_1 prod. parte resistente). Il Collegio condivide tale impostazione ma dissente dalla quantificazione operata dal primo giudice, il quale ha quantificato le differenze in complessivi euro 3.170,00 . Ebbene come chiaramente evincibile dai conteggi allegati al ricorso , il primo il Giudice, nel calcolo delle differenze, ha erroneamente preso in esame solo quelle relative all'anno 2015, omettendo quelle dell'anno 2014, ammontanti ad Euro 3.259,00. Ne deriva che la società datrice di lavoro è tenuta al versamento di dette ulteriori differenze del tutto omesse dal primo giudice e in ordine alle quali la società alcunchè di specifico ha argomentato o obiettato, limitandosi a richiamare la documentazione prodotta
Va anche accolto il terzo motivo oggetto dell'appello principale in ragione della sussistenza della giusta causa delle dimissioni. Detta giusta causa va ravvisata nel mancato corretto versamento delle retribuzioni da parte della societa' datrice di lavoro . Come peraltro accertato dallo stesso Tribunale, al ricorrente non sono stati versati gli importi corrispondenti alle buste paga emesse;
inoltre non sono state versate le quattordicesime mensilità, la tredicesima mensilità anno 2014 e retribuzioni aprile e maggio 2016. Pertanto appare davvero contraddittorio che il Giudice di prime cure , da un lato, riconosca il diritto del lavoratore alle predette voci retributive e condanni il datore al relativo pagamento, per una somma peraltro anche significativa e poi ritenga che non vi sia giusta causa nelle dimissioni del lavoratore, asserendo che nel caso di specie, ad eccezione delle ultime due retribuzioni (peraltro di importo irrisorio attesa la reiterata assenza a visita del ricorrente in costanza di malattia), tutte le altre retribuzioni precedenti sono state puntualmente erogate, discostandosi il più delle volte di poco dagli importi spettanti come da busta paga. Mette conto invece osservare che le precedenti retribuzioni non sono state puntualmente ed interamente pagate ed anche una eventuale irrisorieta' negli importi non vale ad escludere la giusta causa delle dimissioni, stante la continuita' nel tempo dei pagamenti inferiori da parte del datore di lavoro. Peraltro va anche evidenziato che la stessa datrice di lavoro , in sede di appello incidentale ( v. pag 14 ,) finisce per ritenersi debitrice in riferimento al proc. di 1° grado n. 3662/2018 ossia quello relativo alle differenze retributive, sia pure del minor importo di euro 7.102,29 rispetto all'importo importo quantificato nella sentenza gravata di €.7947,54.
In conclusione , in parziale accoglimento dell'appello principale, la CP_1 va condannata al pagamento ,in favore dell'appellante principale, dell'indennità di preavviso pari a Euro 1.337,40, nonche' a corrispondere al lavoratore la somma di Euro 1.094,40, a titolo di indennita' di preavviso al cui pagamento l'odierno appellante e' stato condannato in primo grado;
va , altresì, condannata al pagamento della somma totale di Euro 6.190,00 per differenze tra le buste paga emesse e gli importi effettivamente corrisposti per il periodo 2013-2016 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Quanto all'appello incidentale spiegato dalla società , la Corte giudica lo stesso infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio , di cui parte appellante lamenta l'omessa pronuncia . Ed infatti, seppur il Tribunale non ha esaminato detta eccezione , rileva la Corte come la stessa sia infondata. Per giurisprudenza assolutamente consolidata della S.C., “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze” (v. per tutte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011). Sul piano dell'editio actionis, il ricorso contiene tutti gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere, e sono individuabili sia le pretese del ricorrente sia i fatti (in particolare, mansioni in concreto svolte e orari di lavoro) e le ragioni di diritto su cui esse si basano. Anche sul piano della vocatio in ius il ricorso va esente dalle censure sollevate dalla resistente. All'interno dell'atto è chiaramente specificata la parte convenuta e il titolo per cui essa è chiamata in causa. Ne consegue che non può esservi dubbio che il ricorso introduttivo soddisfi pienamente i requisiti di specificità ex art. 414 cpc .
Venendo adesso più propriamente al merito, l'appellante incidentale assume l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato dalla società il pagamento pari ad euro 850,54, trascurando di considerare che , seppure la busta paga di aprile 2016 presentava un saldo positivo spettante ad di € 49,12 lordi (netti 48,00) , la busta paga di Pt_1 maggio 2016 evidenziava un saldo negativo in danno di di € 845,25, Parte_1 per essere il lavoratore risultato assente a n. 3 visite di controllo da parte dell'IN ; di qui la richiesta di restituzione di tale somma da parte della società.
Il motivo va disatteso.
Sul punto è sufficiente considerare che non vi e' prova che tali indennizzi siano stati effettivamente versati all'IN o comunque recuperati dall' CP_4 previdenziale .
Quanto agli altri due motivi oggetto di appello incidentale, si osserva che, con riferimento all'elenco degli assegni bancari indicati dalla ,non risulta CP_1 provato che i predetti assegni, imputati dalla società alle retribuzioni mensili di Febbraio, Marzo, Maggio, Agosto 2013, e tredicesima 2014, siano stati intestati all'appellante. Peraltro nella sentenza gravata il primo giudice , quanto alla 13 mensilità 2014, ha ben evidenziato che “quanto alla 13° mensilità anno 2014, parte datoriale deduce in atti di aver emesso assegno in favore dell'istante di €. 1.000,00, tuttavia non ha prodotto copia del detto assegno e, pur risultando dall'estratto conto in atti della società l'emissione di un assegno di tale importo a dicembre 2014, non v'è traccia della relativa causale né del beneficiario. Con riferimento , poi, alle retribuzioni dell'anno 2013, in particolare Settembre 2013 e 13esima 2013, della cui differenza controparte richiede anche la restituzione in via incidentale , è il caso di evidenziare che il Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta dell'appellante in ordine al pagamento delle differenze per il suddetto anno, per cui l'appellante non puo' essere condannato ad alcun versamento. Occorre anche osservare sul punto che ,nell'appello proposto, parte appellante ha chiesto condannarsi la societa' quantomeno al versamento delle differenze documentalmente provate (Aprile 2013, Maggio 2013, Luglio 2013, Agosto 2013), di cui si è detto sopra , con esclusione del mese di Settembre 2013 e della 13esima 2013.
Ne consegue da quanto sin qui esposto il rigetto dell'appello incidentale .
Atteso l'esito del giudizio le spese del grado vengono compensate per la metà ; la restante parte cede carico della soccombente e liquidata come da CP_1 successivo dispositivo. Il tenore e l'epoca della decisione determinano, invece, l'insorgenza per la parte soccombente( appellante incidentale) anche dell'obbligo di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie per quanto di ragione l'appello principale e , per l'effetto ,in parziale riforma dell'impugnata sentenza , condanna la al pagamento in CP_1 favore dell'appellante , dell'indennita' di preavviso pari a Euro 1.337,40, nonche' a corrispondere al lavoratore la somma di Euro 1.094,40, a titolo di indennita' di preavviso al cui pagamento l'appellante e' stato condannato in primo grado;
-condanna, altresì , la societa' appellata al pagamento della somma totale di Euro 6.190,00 per differenze tra le buste paga emesse e gli importi effettivamente corrisposti al dipendente come specificato in motivazione , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
-rigetta l'appello incidentale;
-nel resto conferma la sentenza impugnata;
-dichiara compensate tra le parti le spese del grado per la metà e condanna parte appellata alla refusione, in favore dell'appellante, della restante parte che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge , con attribuzione ai procuratori antistatari. Dichiara, per l'appellante incidentale , la sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 10.10.2024
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.10.2024 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1944/2022 RG sezione lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Eugenio Pollastro (C.F. ) e dall'Avv. Carola Pipitone (C.F. C.F._2
) e, unitamente agli stessi, elett.te dom.to presso lo Studio C.F._3
Legale Pollastro, in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, in virtu' di procura in calce all'atto di appello . Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., così come modificato dal D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito nella L. 80/05 e succ. mod.ni, si dichiara sin d'ora di voler ricevere eventuali comunicazioni, oltre che nelle forme ordinarie, anche al fax num. 081.5612327/081.0107827 o ai seguenti indirizzi email (pec):
– Email_1
Email_2
Appellante –appellato incid.
CONTRO
con sede legale in NO-Cis, Isola 1, Lotti 113/115 (Cod.Fisc. CP_1
) in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusto mandato in calce alla Controparte_2 memoria di costituzione , dall' avv. Luigi Mazza (Cod. Fisc. C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ottaviano (Na), via
[...]
Piediterra n.15/24; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo PEC: Email_3
Appellata-appellante incid.
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza n. 298/22 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di NO, in data 10.02.22 e pubblicata in data 10.02.22, nonché appello incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc del 4.9.17 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 321/2017 avente ad oggetto il pagamento del tfr in favore di . Pur non contestando l'importo Parte_1 dovuto, eccepiva, in via riconvenzionale, l'assenza di giusta causa delle rassegnate dimissioni con conseguente diritto al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso pari ad €. 1094,40 e chiedeva altresì condannarsi il lavoratore al pagamento di €. 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per avere lo stesso distratto somme dai conti correnti della società FGL srl di cui aveva la delega bancaria. Si costituiva l'opposto eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione della opponente in ordine alla richiesta risarcitoria come formulata in ricorso. Insisteva, altresì, sulla sussistenza della giusta causa di dimissioni, chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Con distinto ricorso ex art. 414 cpc del 3.6.18 premesso di aver Parte_1 lavorato per la resistente dal 23.1.12 al 26.5.16, data in cui si dimetteva per giusta causa in ragione dell'omesso pagamento delle retribuzioni di aprile e maggio 2016 e del pagamento per le altre mensilità di importi inferiori a quelli di cui alle buste paga, con mansioni di impiegato inquadrato nel 4° livello del CCNL di categoria e con l'orario indicato in ricorso (a dispetto di quello contrattualmente previsto), agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte, per il complessivo importo di €. 13.867,79, a titolo di differenze tra importi di cui alle buste paga ed importi effettivamente percepiti, €. 37.411,96, a titolo di differenze per lavoro supplementare e straordinario ed €. 3927,00 a titolo di quattordicesime mensilità mai erogate, così come calcolate nei conteggi analitici allegati al ricorso, oltre accessori. Parte resistente si costituiva anche in tale giudizio contestando la fondatezza del ricorso per tutte le motivazioni espresse in memoria e chiedendone il rigetto. Le due cause venivano poi riunite per connessione soggettiva ed oggettiva. All'esito dell'espletamento dell'istruttoria con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito , così provvedeva : In riferimento al fascicolo RGN 5909/2017: Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 321/2017, condanna la al pagamento in favore di del complessivo importo di €. CP_1 Parte_1
4.169,27, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
rigetta nel resto;
- In riferimento al fascicolo rgn. 3662/18: accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la al pagamento in Parte_1 CP_3 favore del lavoratore di €. 7.947,54, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
rigetta nel resto;
- Condanna la alla refusione delle spese di giudizio in favore di CP_1 Pt_1 che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 2000,00, oltre spese
[...] forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
In sintesi il Tribunale di NO , nel ritenere parzialmente fondate le rispettive domande ,riteneva dovuto il tfr con condanna della al pagamento ,in CP_1 favore del lavoratore, del minor importo di euro 4.169,27 ,ottenuto detraendo dall'importo originario dovuto a titolo di tfr, la somma di euro 1.094,40 dovuta dal lavoratore a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, attesa l'assenza della giusta causa di dimissioni;
riteneva provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ma non raggiunta la prova dell'orario di lavoro superiore a quello rivendicato attesa la genericità delle testimonianze raccolte e per l'effetto non dovute le relative differenze retributive;
in relazione,poi, alle ulteriori differenze rivendicate in ordine al periodo da febbraio 2014 a dicembre 2015, per le buste paga sprovviste di quietanza, ovvero quelle di gennaio 2015, luglio 2015 e quelle di novembre e dicembre 2015, aprile e maggio 2016, e 13° mensilità anno 2014 riteneva non provato l'esatto adempimento delle stesse da parte della per cui condannava quest'ultima al pagamento, in CP_1 favore del lavoratore ,della somma di euro 7.947,54, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo. Infine, condannava la alla CP_1 refusione delle spese di giudizio in favore di che, compensate per Parte_1 metà, liquidava nel residuo in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, con attribuzione. Avverso la sentenza in esame ha proposto tempestivo appello con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 28.7.2022 fondato essenzialmente su tre motivi. Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di riconoscimento, a favore del lavoratore, di un orario di lavoro superiore a quello di effettivo inquadramento, con il conseguente diritto alla percezione delle relative differenze retributive, sull'erroneo presupposto che l'istruttoria probatoria condotta attraverso l'escussione dei testi, non avrebbe provato quanto dedotto in ricorso, laddove invece proprio i testi di parte ricorrente avrebbero dimostrato di aver visto il lavoratore svolgere la prestazione in favore dell'appellata società negli orari come denunciati. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha altresì rigettato la domanda volta ad ottenere il pagamento degli importi di cui alle buste paga per l'anno 2013, accogliendo la richiesta solo per gli anni successivi, sull'erroneo presupposto che le buste paga recassero in calce la firma per quietanza, sino a settembre 2013 ,sì da ritenere non provata la dedotta difformità. Invero, evidenzia parte appellante che, in data 02.05.13, risulta un bonifico di Euro 660,00 effettuato dalla quale CP_1 stipendio di Aprile 2013, di importo inferiore rispetto alla busta paga di Euro
1.386,00; il versamento di un assegno di Euro 957,00 il 31.05.13, quale stipendio di Maggio 2013; a Luglio ,poi, vi e' un unico accredito di Euro 2.468,00, a fronte di busta paga di Euro 2.798,00; nulla ad Agosto 2013. Assume , pertanto , in quanto documentalmente provato , di avere diritto ad ottenere il pagamento delle differenze tra importi di cui alle buste paga ed importi effettivamente versati per l'anno 2013, pari a Euro 2.931,00. Deduce inoltre che il l Giudice ha errato nel calcolo delle differenze, valutando solo quelle relative all'anno 2015, omettendo quelle dell'anno 2014, ammontanti ad Euro 3.259,00. Con il terzo motivo censura il mancato riconoscimento della giusta causa di dimissioni e, per l'effetto, la conseguente condanna dell' al pagamento Pt_1 dell'indennità di preavviso, rappresentando di contro che la giusta causa era da individuarsi proprio nella mancanza di prova del versamento delle retribuzioni da parte della società datrice. Pertanto la pronuncia di condanna del lavoratore al versamento della somma di Euro 1.094,40 a favore della societa' a titolo di preavviso, doveva essere riformata e la condannata alla relativa CP_1 restituzione, oltre che al pagamento essa stessa dell'indennita' di preavviso di Euro 1.337,40. Chiedeva ,pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza di :” Accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni dell'appellante, datate 26.05.16, e per l'effetto, condannare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore l'indennita' di preavviso pari a Euro 1.337,40, nonche' a corrispondere al lavoratore la somma di Euro 1.094,40, a titolo di indennita' di preavviso al cui pagamento l'appellante e' stato condannato in primo grado;
2. Condannare la societa' appellata al pagamento della somma totale di Euro 6.190,00 per differenze tra le buste paga emesse e gli importi effettivamente corrisposti al dipendente per il periodo 2013-2016, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
3. Condannare altresi' l'appellata al pagamento della somma di Euro 37.411,96 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore orario di lavoro svolto o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c. 4. Condannare l'appellata, in p. del titolare p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituita la CP_1
,spiegando appello incidentale. Preliminarmente la società si è riportata a tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate in I grado nella propria opposizione a decreto ingiuntivo oltre che nella memoria di costituzione e difesa avverso il ricorso ex art. 414 cpc. Ha eccepito la inammissibilità dell'avverso appello sia ex art. 324 cpc per mancata indicazione, nell'atto di appello, oltre che delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, anche di pretese, specifiche violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, sia ex art. 348-bis cpc, la sua non ragionevole probabilità di essere accolto. Ha infine reiterato l'eccezione di inammissibilità e/o nullità già dell'avverso ricorso introduttivo in I grado per carenza del petitum della domanda di allora parte ricorrente, in relazione alla causa petendi, attesa l'assenza delle modalità del preteso assoggettamento dell' al potere direttivo e disciplinare del legale Pt_1 rappresentante della a decorrere dal 1 ottobre 2013 alla data di CP_1 risoluzione (26 maggio 2016), periodo in cui l'attuale appellante richiedeva l'intercorrenza di un rapporto di lavoro full-time a fronte di quello part-time e risultante dalla documentazione in atti (contratto di trasformazione e buste paga). Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello completamente infondato in fatto e in diritto, atteso che, come correttamente sostenuto dal primo giudice, la prova per testi espletata non ha fornito l'esistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro difforme e differente da quanto dedotto dalle buste paga depositate in atti sia per ciò che concerne i giorni di lavoro indicati sia per ciò che concerne l'orario di lavoro in esse indicato. Quanto alle pretese differenze retributive ha eccepito la loro infondatezza, attesa la sussistenza agli atti delle buste paga comprovanti quanto rivendicato.
Ha spiegato , poi, appello incidentale in relazione alle mensilità di aprile e maggio 2016 in ordine alle quali il primo giudice ha ritenuto non provato dalla società il pagamento pari ad euro 850,54, rilevando che dall'esame delle buste paga di cui trattasi, seppur vero che la busta paga di aprile 2016 presentava un saldo positivo spettante ad di € 49,12 lordi (netti 48,00) ,la busta paga di Pt_1 maggio 2016 evidenziava un saldo negativo in danno di di € 845,25; Parte_1 in relazione alle rivendicate somme del mese di settembre 2013 deduceva la prova del pagamento in favore di dell'importo netto di € 1443,00 a Parte_1 mezzo assegno bancario n.1043130685 a fronte di una busta paga inferiore al netto in busta paga di € 1117,00 ,con somma per differenza di €.326,00 a credito invece che a debito da parte del lavoratore. Assumeva ancora che ,in relazione alla 13° mensilità anno 2013, risultava provato il pagamento, in favore del lavoratore, dell'importo netto di €.1000,00 a mezzo bonifico bancario, con somma per differenza di €.44,00 a credito invece che a debito da parte di . Pt_1
Infine, affermata la correttezza della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto, in assenza di prove, la non ricorrenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'appellante non sorrette da giusta causa, ha evidenziato, ancora per ciò che concerne le retribuzioni relative ai mesi di aprile e maggio 2016 che ad spettava solo l'importo di € 48,00 (mese di aprile Pt_1
2016), nulla per il mese di maggio anzi lo stesso era debitore verso la CP_1 dell'importo di euro 841,47, per via del fatto, come documentato, che il lavoratore
, in malattia dal 17 novembre 2015, era risultato assente a ben tre visite mediche di controllo IN. Chiedeva ,pertanto, alla adita Corte di rigettare l'appello principale siccome inammissibile ed infondato e , in accoglimento dei motivi di appello incidentale compensare e/o condannare a restituire alla l'importo Parte_1 CP_1 di €. 850,54 (somma a debito di cui alla busta paga di maggio 2016) nonché l'importo di €.326,00 ( somma a debito di cui alla busta paga di settembre 2013) nonché l'importo di €.44,00 ( somma a debito di cui alla busta paga 13^ 2013) o in ogni caso la somma maggiore o minore e/o per differenza corrisposta dalla ad ,il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per CP_1 Pt_1 legge dalla maturazione al saldo.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77 come successivamente prorogato. Indi il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione .
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav.,sent. 23.03.2018 n. 7332). Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate.
In via parimenti preliminare si evidenzia che il capo della domanda che ha rigettato la pretesa risarcitoria avanzata dalla società nei confronti del lavoratore per euro 50.000,00 , non risulta attinta da alcun appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato .
Nel merito l'appello principale può trovare accoglimento nei termini segnati dalla presente motivazione.
Va innanzitutto rigettato il primo motivo vertente sul mancato riconoscimento in primo grado dell'osservanza di un orario di lavoro superiore rispetto a quello indicato nel contratto di trasformazione da full time a part time, pari a venti ore settimanali, quattro ore per ciascuna giornata dal lunedì al venerdì. Sul punto, l'appellante ha sempre rivendicato di aver continuato svolgere, anche dopo la conversione del rapporto di lavoro con parte appellata, un orario di lavoro dalle 8,00 alle 20,00 per sei giorni a settimana. Deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso" (Cass. n. 8006/1998 e successive numerose conformi). Si tratta di un onere di prova e allegazione, rigoroso con particolare riferimento alle ipotesi, quale quella in esame, in cui risulti documentato che le parti abbiano concordato un orario di lavoro parziale nonché il lavoratore si sia dichiarato disponibile ad eventuali modifiche nell'orario o nei turni di lavoro, secondo le necessità aziendali, nel rispetto comunque delle ore settimanali concordate( v. contratto di trasformazione in atti). Il lavoratore che ricorre dinanzi all'autorità giudiziaria per far accertare, tra l'altro, l'orario di lavoro effettivamente prestato, e la conseguente corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (Corte appello Milano sez. lav., 10/04/2019, n.304). La consolidata ed ormai univoca giurisprudenza sul punto afferma che: “La prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa” (Cassazione 16150/2018, Cassazione 4076/2018).
Orbene, nel caso in esame, siffatta prova non risulta fornita. Deve ritenersi che, come sostenuto dal primo giudice, i testi escussi nulla hanno provato sul fatto che effettivamente il lavoratore, benché incontrato negli orari di ingresso e uscita dall'azienda, svolgesse attività lavorativa, nelle ore di non formale inquadramento, in favore della società appellata. Il teste di parte ricorrente, sig. infatti, riferisce di aver sempre incontrato il lavoratore Tes_1
“all'entrata e all'uscita posto che il percorso per l'entrata e l'uscita era unico verso l'esterno”, senza specificare null'altro. Riferisce di aver osservato entrambi lo stesso orario di lavoro dalle 8,00 alle 20,00 con pausa di mezz'ora circa, dal lunedì al venerdì. Il sabato, invece, dalle 7,00 alle 18,00 sempre con mezz'ora di pausa. Tuttavia, null'altro specifica o meglio a favore di chi effettivamente l'appellante si intratteneva per tutto quell'ulteriore tempo nello stabile di comune condivisione lavorativa. E infatti, dalla prova emerge che all'atto di cessazione del suo rapporto di lavoro con la “aveva continuato a lavorare per la CP_1 Pt_2 sempre operante nella stessa sede”. Anche il secondo teste di parte, sig. Tes_2 conferma di aver visto l'appellante sempre all'entrata e all'uscita da lavoro, senza specificare per chi lavorasse. Anche quest'ultimo, cessato il rapporto di lavoro, dichiara di aver lavorato per la “che di fatto” conferma “operava nella Pt_2 stessa sede”.
Entrambi i testi, dunque, rappresentano una circostanza che trova conferma anche nella versione del teste di parte resistente, sig. , che afferma che Tes_3 all'interno del medesimo stabile in cui operava l'istante ed anche i testi, vi erano la (sede di lavoro dei testi di parte ricorrente) e la FGL e presso la quale Pt_2 dichiara che “il ricorrente lavorava…ubicata sullo stesso piano della e CP_1 sullo stesso corridoio dei nostri uffici, separati solo dalla scala…della quale società agli atti l' risulta avere una delega allorchè gli viene formulata la richiesta Pt_1 dalla CP_1
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrentesi si rivelano , dunque , prive di rilevanza probatoria , tenuto conto che essi riferiscono di circostanze del tutto generiche, avendo dichiarato di essersi limitati ad incontrare il lavoratore all'entrata e all'uscita presso il luogo di lavoro in cui, come detto, confluivano diverse sedi societarie, nulla riferendo sull'effettivo destinatario della prestazione lavorativa, anche oraria del lavoratore. Il motivo in esame teso al riconoscimento del lavoro supplementare / straordinario va dunque disatteso.
Quanto alle pretese differenze retributive e relative al negato periodo del 2013 risultano prodotte agli atti le buste paga che risultano sottoscritte per ogni rispettivo mese dell'annualità di riferimento dal lavoratore con la dicitura “firma per ricevuta della somma sopra indicata”. In ordine al valore probatorio delle buste paga si osserva che la quietanza costituisce atto unilaterale recettizio non negoziale, implicante il riconoscimento dell'avvenuto pagamento di una certa somma per un determinato titolo, con valore di confessione stragiudiziale facente piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo. L'onere della non corrispondenza tra erogazioni e buste paga può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. 1150/1994). Né le sottoscrizioni apposte in calce alle buste paga hanno valore di quietanza, salvo che ciò non sia specificato nella busta paga stessa. A volte, in effetti, tale sottoscrizione del lavoratore viene apposta alla busta paga senza alcuna specificazione, a volte segue, come nella specie, la scritta “per ricevuta”, altre volte è indicata espressamente accanto alla sottoscrizione la finalità “per quietanza” oppure, “per ricevuta della somma sopra indicata”. Si ritiene che solo in tali due ultimi casi la sottoscrizione della busta paga abbia valore certo di quietanza delle somme indicate nel prospetto stesso, essendo nel primo caso l'apposizione della firma in calce alla busta paga del tutto priva di univocità e potendo semplicemente attestare la ricevuta da parte del lavoratore del prospetto che il datore di lavoro ha l'obbligo per legge di consegnargli. Nel caso in esame,il Tribunale ha ritenuto che parte ricorrente non avesse provata la dedotta difformità in quanto “ pur producendo parte istante estratto conto afferente al periodo oggetto di causa, non risulta rintracciabile nello stesso
,quantomeno sino a settembre 2013, alcuna corrispondenza tra gli importi indicati nei conteggi come percepiti e quelli inseriti nell'estratto conto dai quali, peraltro, emergono svariati versamenti di assegni bancari di cui non è nota né la causale né il soggetto emittente. In replica l'appellante principale, pur riconoscendo l'assenza, nell'estratto conto depositato, di versamenti riferibili alla per i mesi da Gennaio a Marzo CP_1
2013, ha evidenziato che in data 02.05.13 vi e' invece un bonifico di Euro 660,00 effettuato dalla quale stipendio di Aprile 2013, cifra inferiore rispetto alla CP_1 busta paga di Euro 1.386,00; il versamento di un assegno di Euro 957,00 il 31.05.13, quale stipendio di Maggio 2013; a Luglio vi e' un unico accredito di Euro 2.468,00, a fronte di busta paga di Euro 2.798,00; nulla ad Agosto 2013. Pertanto appare documentalmente provato che l'appellante abbia diritto ad ottenere il pagamento delle differenze tra importi di cui alle buste paga ed importi effettivamente versati per l'anno 2013, pari a Euro 2.931,00. Ebbene dall'esame della documentazione in atti ,risulta effettivamente comprovato quanto eccepito dall'appellante, sicchè questi ha diritto ad ottenere il pagamento delle differenze tra gli importi di cui alle buste paga e gli importi effettivamente versati per le suddette mensilità dell'anno 2013, pari a Euro 2.931,00.Per il resto ,alla luce dei principi sopra espressi, deve ritenersi , in accordo con il primo giudice, che in presenza di sottoscrizione delle buste paga
,sia stato provato l'effettivo pagamento delle somme indicate nelle stesse.
Con riferimento al secondo motivo di appello principale la Corte giudica lo stesso fondato. Si osserva che in relazione alle differenze retributive rivendicate in ordine al periodo da febbraio 2014 a dicembre 2015, il Tribunale ha ritenuto adeguatamente dimostrato da parte del lavoratore la discordanza tra gli importi accreditati e quelli di cui alle buste paga sulla base dei dati ricavabili dall'estratto conto in atti del ricorrente (v. riferimento dei bonifici emessi dalla con quelli di cui all'estratto conto della società versato in atti (cfr. CP_1 prod. parte resistente). Il Collegio condivide tale impostazione ma dissente dalla quantificazione operata dal primo giudice, il quale ha quantificato le differenze in complessivi euro 3.170,00 . Ebbene come chiaramente evincibile dai conteggi allegati al ricorso , il primo il Giudice, nel calcolo delle differenze, ha erroneamente preso in esame solo quelle relative all'anno 2015, omettendo quelle dell'anno 2014, ammontanti ad Euro 3.259,00. Ne deriva che la società datrice di lavoro è tenuta al versamento di dette ulteriori differenze del tutto omesse dal primo giudice e in ordine alle quali la società alcunchè di specifico ha argomentato o obiettato, limitandosi a richiamare la documentazione prodotta
Va anche accolto il terzo motivo oggetto dell'appello principale in ragione della sussistenza della giusta causa delle dimissioni. Detta giusta causa va ravvisata nel mancato corretto versamento delle retribuzioni da parte della societa' datrice di lavoro . Come peraltro accertato dallo stesso Tribunale, al ricorrente non sono stati versati gli importi corrispondenti alle buste paga emesse;
inoltre non sono state versate le quattordicesime mensilità, la tredicesima mensilità anno 2014 e retribuzioni aprile e maggio 2016. Pertanto appare davvero contraddittorio che il Giudice di prime cure , da un lato, riconosca il diritto del lavoratore alle predette voci retributive e condanni il datore al relativo pagamento, per una somma peraltro anche significativa e poi ritenga che non vi sia giusta causa nelle dimissioni del lavoratore, asserendo che nel caso di specie, ad eccezione delle ultime due retribuzioni (peraltro di importo irrisorio attesa la reiterata assenza a visita del ricorrente in costanza di malattia), tutte le altre retribuzioni precedenti sono state puntualmente erogate, discostandosi il più delle volte di poco dagli importi spettanti come da busta paga. Mette conto invece osservare che le precedenti retribuzioni non sono state puntualmente ed interamente pagate ed anche una eventuale irrisorieta' negli importi non vale ad escludere la giusta causa delle dimissioni, stante la continuita' nel tempo dei pagamenti inferiori da parte del datore di lavoro. Peraltro va anche evidenziato che la stessa datrice di lavoro , in sede di appello incidentale ( v. pag 14 ,) finisce per ritenersi debitrice in riferimento al proc. di 1° grado n. 3662/2018 ossia quello relativo alle differenze retributive, sia pure del minor importo di euro 7.102,29 rispetto all'importo importo quantificato nella sentenza gravata di €.7947,54.
In conclusione , in parziale accoglimento dell'appello principale, la CP_1 va condannata al pagamento ,in favore dell'appellante principale, dell'indennità di preavviso pari a Euro 1.337,40, nonche' a corrispondere al lavoratore la somma di Euro 1.094,40, a titolo di indennita' di preavviso al cui pagamento l'odierno appellante e' stato condannato in primo grado;
va , altresì, condannata al pagamento della somma totale di Euro 6.190,00 per differenze tra le buste paga emesse e gli importi effettivamente corrisposti per il periodo 2013-2016 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Quanto all'appello incidentale spiegato dalla società , la Corte giudica lo stesso infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio , di cui parte appellante lamenta l'omessa pronuncia . Ed infatti, seppur il Tribunale non ha esaminato detta eccezione , rileva la Corte come la stessa sia infondata. Per giurisprudenza assolutamente consolidata della S.C., “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze” (v. per tutte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011). Sul piano dell'editio actionis, il ricorso contiene tutti gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere, e sono individuabili sia le pretese del ricorrente sia i fatti (in particolare, mansioni in concreto svolte e orari di lavoro) e le ragioni di diritto su cui esse si basano. Anche sul piano della vocatio in ius il ricorso va esente dalle censure sollevate dalla resistente. All'interno dell'atto è chiaramente specificata la parte convenuta e il titolo per cui essa è chiamata in causa. Ne consegue che non può esservi dubbio che il ricorso introduttivo soddisfi pienamente i requisiti di specificità ex art. 414 cpc .
Venendo adesso più propriamente al merito, l'appellante incidentale assume l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato dalla società il pagamento pari ad euro 850,54, trascurando di considerare che , seppure la busta paga di aprile 2016 presentava un saldo positivo spettante ad di € 49,12 lordi (netti 48,00) , la busta paga di Pt_1 maggio 2016 evidenziava un saldo negativo in danno di di € 845,25, Parte_1 per essere il lavoratore risultato assente a n. 3 visite di controllo da parte dell'IN ; di qui la richiesta di restituzione di tale somma da parte della società.
Il motivo va disatteso.
Sul punto è sufficiente considerare che non vi e' prova che tali indennizzi siano stati effettivamente versati all'IN o comunque recuperati dall' CP_4 previdenziale .
Quanto agli altri due motivi oggetto di appello incidentale, si osserva che, con riferimento all'elenco degli assegni bancari indicati dalla ,non risulta CP_1 provato che i predetti assegni, imputati dalla società alle retribuzioni mensili di Febbraio, Marzo, Maggio, Agosto 2013, e tredicesima 2014, siano stati intestati all'appellante. Peraltro nella sentenza gravata il primo giudice , quanto alla 13 mensilità 2014, ha ben evidenziato che “quanto alla 13° mensilità anno 2014, parte datoriale deduce in atti di aver emesso assegno in favore dell'istante di €. 1.000,00, tuttavia non ha prodotto copia del detto assegno e, pur risultando dall'estratto conto in atti della società l'emissione di un assegno di tale importo a dicembre 2014, non v'è traccia della relativa causale né del beneficiario. Con riferimento , poi, alle retribuzioni dell'anno 2013, in particolare Settembre 2013 e 13esima 2013, della cui differenza controparte richiede anche la restituzione in via incidentale , è il caso di evidenziare che il Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta dell'appellante in ordine al pagamento delle differenze per il suddetto anno, per cui l'appellante non puo' essere condannato ad alcun versamento. Occorre anche osservare sul punto che ,nell'appello proposto, parte appellante ha chiesto condannarsi la societa' quantomeno al versamento delle differenze documentalmente provate (Aprile 2013, Maggio 2013, Luglio 2013, Agosto 2013), di cui si è detto sopra , con esclusione del mese di Settembre 2013 e della 13esima 2013.
Ne consegue da quanto sin qui esposto il rigetto dell'appello incidentale .
Atteso l'esito del giudizio le spese del grado vengono compensate per la metà ; la restante parte cede carico della soccombente e liquidata come da CP_1 successivo dispositivo. Il tenore e l'epoca della decisione determinano, invece, l'insorgenza per la parte soccombente( appellante incidentale) anche dell'obbligo di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie per quanto di ragione l'appello principale e , per l'effetto ,in parziale riforma dell'impugnata sentenza , condanna la al pagamento in CP_1 favore dell'appellante , dell'indennita' di preavviso pari a Euro 1.337,40, nonche' a corrispondere al lavoratore la somma di Euro 1.094,40, a titolo di indennita' di preavviso al cui pagamento l'appellante e' stato condannato in primo grado;
-condanna, altresì , la societa' appellata al pagamento della somma totale di Euro 6.190,00 per differenze tra le buste paga emesse e gli importi effettivamente corrisposti al dipendente come specificato in motivazione , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
-rigetta l'appello incidentale;
-nel resto conferma la sentenza impugnata;
-dichiara compensate tra le parti le spese del grado per la metà e condanna parte appellata alla refusione, in favore dell'appellante, della restante parte che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge , con attribuzione ai procuratori antistatari. Dichiara, per l'appellante incidentale , la sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 10.10.2024
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.