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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/12/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 3176/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3176/2024 del Ruolo Generale promossa
D A
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Brindisi e ivi elettivamente domiciliata in Via Dalmazia 21/A, presso lo studio dell'Avv. Zonno Gabriella (C.F. pec C.F._2
fax 0831597995) che la rappresenta e difende;
Email_1
-
OPPONENTE-
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato nello CP_1 C.F._3 studio dell'avv. Giuseppe Maroccia ( sito in Cellino San Marco C.F._4
(Br) alla v. G. Marconi n. 24 con tel. e fax 0831617333,
che lo difende e rappresenta Email_2
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
In data 10.11.2023 riceveva la notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
n.803/2023, RG n. 2778/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso da questo
Tribunale in data 12.10.2023, ad istanza di e di e in CP_1 Controparte_2 data 22.10.2024. notificava atto di precetto del 25.9.2024 a CP_1 Parte_1
dell'importo di euro17.208,85.
[...]
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione e istanza di sospensione della esecutività, con conseguente incardinazione del giudizio n.
3637/2023, pendente innanzi a questo Tribunale.
Con tale decreto si ingiungeva all'attrice il pagamento in favore di e CP_1
della somma di euro 9.451,16 oltre agli interessi legali dal Controparte_2
04.11.1995, nonché agli esborsi quantificati in euro 145,50 e alle competenze liquidate in euro 567,00 per il procedimento monitorio, oltre accessori di legge. e deducevano nel ricorso ex art 633 cpc di essere CP_1 Controparte_2 creditori della opponente a seguito del mancato integrale pagamento da parte di in favore della sig.ra – della quale essi sono eredi Parte_1 Controparte_3 pro-quota con gli altri figli e nipoti della Sig.ra – del prezzo della CP_3 compravendita dell'immobile sito in Brindisi alla Via C. De Marco n. 4, piano I, censito al Catasto di Brindisi al fg. 190, p.lla 1577, sub. 4, rogato dal Notaio da Per_1
Brindisi con atto del 29.9.1986, n. 15824 e Rep. n. 235.084; 4. nel ricorso ex art. 633 cpc si deduceva che detto credito rinvenisse dalla dichiarazione sottoscritta in data
29.09.1986 da e dal coniuge che, a dire degli opposti, Parte_1 CP_4 avevano corrisposto solo la somma di lire 1.700,00.
All'atto di precetto proponeva opposizione poiché il decreto ingiuntivo Parte_1
a fondamento dell'atto di precetto opposto era stato emesso in favore dei germani e;
pertanto, l'opposto poteva eventualmente intimare CP_1 Controparte_2 il pagamento della somma pari al 50% dell'importo ingiunto, non potendo certo richiedere anche la somma vantata da che evidentemente non aveva Controparte_2 inteso procedere all'intimazione.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, , preliminarmente eccepiva Parte_1 che il credito asseritamente vantato dai germani e , risalente CP_1 Controparte_2 all'anno 1989, era da considerarsi prescritto in considerazione del fatto che le parti presunte creditrici non avevano effettuato le comunicazioni ex lege previste per l'interruzione dei termini della prescrizione.
Nel merito, con l'opposizione si rilevava che l'atto pubblico di compravendita in atti prodotto da controparte stessa, a fondamento della richiesta ingiunzione, riportava espressamente la dichiarazione dei venditori di quietanza del prezzo.
L'atto pubblico n. 15824 e Rep. n. 235.084 rogato dal Notaio , con il quale Per_1 veniva trasferito il bene in questione da (nonché da tutti i figli ed i Controparte_3 nipoti quali comproprietari) ai coniugi e alla pagine n. 6 recita Pt_1 CP_4 espressamente: “Il prezzo è di £ 20.000.000 che l'acquirente dichiara di CP_4 avere pagato già prima di questo atto ai venditori i quali accettano e per lo effetto ed in questo momento, ciascuno per la propria parte indivisa, ne rilasciano ampia, finale, distinta, solidale e liberatoria quietanza, con dichiarazione di null'altro avere a pretendere a riguardo.” È evidente il tenore della dichiarazione/quietanza da parte dei venditori che dichiarano nell'atto pubblico di compravendita di avere percepito, tutti, il prezzo pari a lire 20.000.000.
Nel giudizio n. 3657/2023 RG di opposizione a decreto ingiuntivo n. 803/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 12.10.2023, il pag. 2/6 Tribunale di Brindisi ha emesso dapprima in data 16 giugno 2025 Ordinanza di sospensione della efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto stesso ed in data 24 giugno ha emesso sentenza che accoglieva la opposizione e revocava il decreto opposto.
La sentenza, emessa da questo Tribunale, accoglieva, quindi, l'eccezione di prescrizione.
Pertanto, in via preliminare, deve dichiararsi, dunque, la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto conseguimento del bene della vita agognato, non più bisognevole, pertanto, di essere azionato giudizialmente. Dunque, questo Giudice deve considerarsi esonerato dalla valutazione della fondatezza dei motivi articolati, se non, eventualmente, ai fini della regolazione delle spese.
1. Cessata materia del contendere: presupposti applicativi. Configurabilità di una valutazione concorde ad opera delle parti in relazione al carattere satisfattivo, delle proprie aspettative di tutela, del nuovo assetto di interessi.
Necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del valore dell'autonomia negoziale
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti.
Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta «l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice» (Cass. civ., Sez. I, 03.03.2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23.02.2022, n. 5997).
Essa costituisce una fattispecie - creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio - da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Nondimeno, nella logica di un'interpretazione conforme al principio del favor debitoris, cosi come ai principi personalistico e solidaristico, da cui e' informata l'architettura costituzionale, deve ritenersi configurabile una cessata materia del pag. 3/6 contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva della parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi - o, al limite, lo stesso assetto originario
– sia satisfattivo delle proprie aspettative di tutela. Cio', per quanto, sul piano oggettivo, il bene della vita agognato non possa dirsi conseguito.
D'altronde, vertendosi in materia di diritti disponibili, nulla osta a che le parti dispongano, processualmente, con una richiesta di declaratoria di c.m.c., del bene della vita e, in generale, degli interessi dedotti in giudizio e posti a fondamento delle proprie eccezioni o domande.
Lo stesso fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale, seppur indiretto, e rinvenibile negli artt. 2 e 41 Cost., comma 1, sollecita, se non addirittura impone, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e degli istituti processuali.
A ben vedere, viene in rilievo un negozio complesso – costituito da una valutazione preliminare cui segue una scelta (processuale) – che viene esternato in sede giudiziale mediante un'istanza rivolta al Giudice della cognizione o dell'esecuzione.
Nondimeno, in tale ipotesi, non può prescindersi dalla convergenza di tale valutazione ad opera delle parti che devono concordare circa la ricorrenza dei presupposti per tale declaratoria, potendo conservare un'autonoma valutazione e determinazione solo per quanto concerne la regolazione delle spese processuali.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui < la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il Giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cass. N. 5607/2005)>>
Laddove sia una sola delle parti a chiedere la predetta declaratoria e in difetto di un'effettiva soddisfazione delle aspettative di tutela, non si può pronunciare la c.m.c.
2. Differenze con l'interesse ad agire. Configurabilità di un sopravvenuto difetto di interesse in base ad una valutazione meramente soggettiva.
La cessazione della materia del contendere è accostabile a un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Essa costituisce una fattispecie processuale di tipo alternativo – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiarare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla pag. 4/6 definizione del giudizio con una pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso. Ipotesi tali ultime idonee ad escludere, perché alternative ad essa, l'operare della declaratoria di c.m.c..
Nondimeno, anche in relazione a tale istituto, può – anzi, deve - sperimentarsi una interpretazione costituzionalmente conforme e che conduce a ritenere ammissibile che una parte manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione della procedura, seppur invocando altri e distinti (ma inapplicabili) istituti processuali oppure incanalando tale valutazione di non conformità al proprio interesse nelle forme della rinuncia agli atti del giudizio.
Nella prima delle suddette ipotesi, deve ritenersi che sia sufficiente la manifestazione di giudizio della singola parte processuale, non essendo necessario l'accordo endoprocessuale delle parti sul punto.
Ciò, non solo perché non richiesto sotto il profilo logico, ma anche perché idoneo a conculcare indebitamente l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti processuali.
In tale ipotesi, deve ritenersi possibile una definizione, in punto di rito, della controversia per sopravvenuto difetto di interesse (“soggettivo”) alla sua prosecuzione.
Si impone, però, al pari di quel che accadrebbe nell'ipotesi di declaratoria di c.m.c., la disamina del merito dell'opposizione anche ai fini della regolazione delle spese.
Ciò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale che impone un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
Nella seconda, invece, e' la norma processuale che sovviene prevedendo che, in difetto di accordo, il rinunciante sia condannato alla refusione delle spese di giudizio.
-
3. La disamina del merito ai fini della regolazione delle spese di giudizio
Quanto alla regolazione delle spese, nel caso di specie, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, l'evidente fondatezza dell'eccezione di prescrizione, già accertata nel giudizio presupposto, consente di porre le stesse a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese, in favore dell'opponente, liquidate in euro 2500,00, oltre Iva e Cap come per legge.
pag. 5/6 Così deciso in Brindisi, in data 2 novembre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Gallone nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
pag. 6/6
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3176/2024 del Ruolo Generale promossa
D A
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Brindisi e ivi elettivamente domiciliata in Via Dalmazia 21/A, presso lo studio dell'Avv. Zonno Gabriella (C.F. pec C.F._2
fax 0831597995) che la rappresenta e difende;
Email_1
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OPPONENTE-
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato nello CP_1 C.F._3 studio dell'avv. Giuseppe Maroccia ( sito in Cellino San Marco C.F._4
(Br) alla v. G. Marconi n. 24 con tel. e fax 0831617333,
che lo difende e rappresenta Email_2
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
In data 10.11.2023 riceveva la notifica del decreto ingiuntivo Parte_1
n.803/2023, RG n. 2778/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso da questo
Tribunale in data 12.10.2023, ad istanza di e di e in CP_1 Controparte_2 data 22.10.2024. notificava atto di precetto del 25.9.2024 a CP_1 Parte_1
dell'importo di euro17.208,85.
[...]
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione e istanza di sospensione della esecutività, con conseguente incardinazione del giudizio n.
3637/2023, pendente innanzi a questo Tribunale.
Con tale decreto si ingiungeva all'attrice il pagamento in favore di e CP_1
della somma di euro 9.451,16 oltre agli interessi legali dal Controparte_2
04.11.1995, nonché agli esborsi quantificati in euro 145,50 e alle competenze liquidate in euro 567,00 per il procedimento monitorio, oltre accessori di legge. e deducevano nel ricorso ex art 633 cpc di essere CP_1 Controparte_2 creditori della opponente a seguito del mancato integrale pagamento da parte di in favore della sig.ra – della quale essi sono eredi Parte_1 Controparte_3 pro-quota con gli altri figli e nipoti della Sig.ra – del prezzo della CP_3 compravendita dell'immobile sito in Brindisi alla Via C. De Marco n. 4, piano I, censito al Catasto di Brindisi al fg. 190, p.lla 1577, sub. 4, rogato dal Notaio da Per_1
Brindisi con atto del 29.9.1986, n. 15824 e Rep. n. 235.084; 4. nel ricorso ex art. 633 cpc si deduceva che detto credito rinvenisse dalla dichiarazione sottoscritta in data
29.09.1986 da e dal coniuge che, a dire degli opposti, Parte_1 CP_4 avevano corrisposto solo la somma di lire 1.700,00.
All'atto di precetto proponeva opposizione poiché il decreto ingiuntivo Parte_1
a fondamento dell'atto di precetto opposto era stato emesso in favore dei germani e;
pertanto, l'opposto poteva eventualmente intimare CP_1 Controparte_2 il pagamento della somma pari al 50% dell'importo ingiunto, non potendo certo richiedere anche la somma vantata da che evidentemente non aveva Controparte_2 inteso procedere all'intimazione.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo, , preliminarmente eccepiva Parte_1 che il credito asseritamente vantato dai germani e , risalente CP_1 Controparte_2 all'anno 1989, era da considerarsi prescritto in considerazione del fatto che le parti presunte creditrici non avevano effettuato le comunicazioni ex lege previste per l'interruzione dei termini della prescrizione.
Nel merito, con l'opposizione si rilevava che l'atto pubblico di compravendita in atti prodotto da controparte stessa, a fondamento della richiesta ingiunzione, riportava espressamente la dichiarazione dei venditori di quietanza del prezzo.
L'atto pubblico n. 15824 e Rep. n. 235.084 rogato dal Notaio , con il quale Per_1 veniva trasferito il bene in questione da (nonché da tutti i figli ed i Controparte_3 nipoti quali comproprietari) ai coniugi e alla pagine n. 6 recita Pt_1 CP_4 espressamente: “Il prezzo è di £ 20.000.000 che l'acquirente dichiara di CP_4 avere pagato già prima di questo atto ai venditori i quali accettano e per lo effetto ed in questo momento, ciascuno per la propria parte indivisa, ne rilasciano ampia, finale, distinta, solidale e liberatoria quietanza, con dichiarazione di null'altro avere a pretendere a riguardo.” È evidente il tenore della dichiarazione/quietanza da parte dei venditori che dichiarano nell'atto pubblico di compravendita di avere percepito, tutti, il prezzo pari a lire 20.000.000.
Nel giudizio n. 3657/2023 RG di opposizione a decreto ingiuntivo n. 803/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 12.10.2023, il pag. 2/6 Tribunale di Brindisi ha emesso dapprima in data 16 giugno 2025 Ordinanza di sospensione della efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto stesso ed in data 24 giugno ha emesso sentenza che accoglieva la opposizione e revocava il decreto opposto.
La sentenza, emessa da questo Tribunale, accoglieva, quindi, l'eccezione di prescrizione.
Pertanto, in via preliminare, deve dichiararsi, dunque, la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto conseguimento del bene della vita agognato, non più bisognevole, pertanto, di essere azionato giudizialmente. Dunque, questo Giudice deve considerarsi esonerato dalla valutazione della fondatezza dei motivi articolati, se non, eventualmente, ai fini della regolazione delle spese.
1. Cessata materia del contendere: presupposti applicativi. Configurabilità di una valutazione concorde ad opera delle parti in relazione al carattere satisfattivo, delle proprie aspettative di tutela, del nuovo assetto di interessi.
Necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del valore dell'autonomia negoziale
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti.
Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta «l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice» (Cass. civ., Sez. I, 03.03.2006, n. 4714).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23.02.2022, n. 5997).
Essa costituisce una fattispecie - creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio - da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Nondimeno, nella logica di un'interpretazione conforme al principio del favor debitoris, cosi come ai principi personalistico e solidaristico, da cui e' informata l'architettura costituzionale, deve ritenersi configurabile una cessata materia del pag. 3/6 contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva della parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi - o, al limite, lo stesso assetto originario
– sia satisfattivo delle proprie aspettative di tutela. Cio', per quanto, sul piano oggettivo, il bene della vita agognato non possa dirsi conseguito.
D'altronde, vertendosi in materia di diritti disponibili, nulla osta a che le parti dispongano, processualmente, con una richiesta di declaratoria di c.m.c., del bene della vita e, in generale, degli interessi dedotti in giudizio e posti a fondamento delle proprie eccezioni o domande.
Lo stesso fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale, seppur indiretto, e rinvenibile negli artt. 2 e 41 Cost., comma 1, sollecita, se non addirittura impone, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e degli istituti processuali.
A ben vedere, viene in rilievo un negozio complesso – costituito da una valutazione preliminare cui segue una scelta (processuale) – che viene esternato in sede giudiziale mediante un'istanza rivolta al Giudice della cognizione o dell'esecuzione.
Nondimeno, in tale ipotesi, non può prescindersi dalla convergenza di tale valutazione ad opera delle parti che devono concordare circa la ricorrenza dei presupposti per tale declaratoria, potendo conservare un'autonoma valutazione e determinazione solo per quanto concerne la regolazione delle spese processuali.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui < la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il Giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cass. N. 5607/2005)>>
Laddove sia una sola delle parti a chiedere la predetta declaratoria e in difetto di un'effettiva soddisfazione delle aspettative di tutela, non si può pronunciare la c.m.c.
2. Differenze con l'interesse ad agire. Configurabilità di un sopravvenuto difetto di interesse in base ad una valutazione meramente soggettiva.
La cessazione della materia del contendere è accostabile a un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Essa costituisce una fattispecie processuale di tipo alternativo – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiarare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla pag. 4/6 definizione del giudizio con una pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso. Ipotesi tali ultime idonee ad escludere, perché alternative ad essa, l'operare della declaratoria di c.m.c..
Nondimeno, anche in relazione a tale istituto, può – anzi, deve - sperimentarsi una interpretazione costituzionalmente conforme e che conduce a ritenere ammissibile che una parte manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione della procedura, seppur invocando altri e distinti (ma inapplicabili) istituti processuali oppure incanalando tale valutazione di non conformità al proprio interesse nelle forme della rinuncia agli atti del giudizio.
Nella prima delle suddette ipotesi, deve ritenersi che sia sufficiente la manifestazione di giudizio della singola parte processuale, non essendo necessario l'accordo endoprocessuale delle parti sul punto.
Ciò, non solo perché non richiesto sotto il profilo logico, ma anche perché idoneo a conculcare indebitamente l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti processuali.
In tale ipotesi, deve ritenersi possibile una definizione, in punto di rito, della controversia per sopravvenuto difetto di interesse (“soggettivo”) alla sua prosecuzione.
Si impone, però, al pari di quel che accadrebbe nell'ipotesi di declaratoria di c.m.c., la disamina del merito dell'opposizione anche ai fini della regolazione delle spese.
Ciò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale che impone un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
Nella seconda, invece, e' la norma processuale che sovviene prevedendo che, in difetto di accordo, il rinunciante sia condannato alla refusione delle spese di giudizio.
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3. La disamina del merito ai fini della regolazione delle spese di giudizio
Quanto alla regolazione delle spese, nel caso di specie, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, l'evidente fondatezza dell'eccezione di prescrizione, già accertata nel giudizio presupposto, consente di porre le stesse a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese, in favore dell'opponente, liquidate in euro 2500,00, oltre Iva e Cap come per legge.
pag. 5/6 Così deciso in Brindisi, in data 2 novembre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Gallone nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
pag. 6/6