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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1562/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 2.9.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria la iscrizione di fermo amministrativo sull'autocarro trasporto merci tg Targa_1 datata 26.5.2025, comunicata con posta ordinaria in data 16.7.2025, deducendo: la mancata notifica delle ingiunzioni fiscali all'origine del credito insoluto (relative ai contributi consortili dovuti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016) e la mancata notifica del preavviso di fermo;
la carenza di potere del concessionario Resistente_1 spa, essendo divenuti i contributi consortili di pertinenza del Consorzio_1 che si avvale per la riscossione di ADER;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in conseguenza della mancata notifica del preavviso di fermo;
la caducazione dell'ingiunzione di pagamento relativa al contributo consortile dovuto per l'anno
2014, avendo il giudice tributario statuito con sentenza n. 1222/2014 passata in giudicato che tale contributo non era dovuto;
mancato rispetto del principio di proporzionalità nel procedimento tributario.
Resistente_1 spa, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, essendo stato il fermo amministrativo disposto, senza la preventiva regolare notificazione del relativo preavviso.
Invero, è pacifico che la notifica del preavviso sia avvenuta a mezzo posta per compiuta giacenza, senza che tuttavia sia stata esibito l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Eppure, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L.
n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021; e, da ultimo, Cass. , sez. trib., 29/10/2024, n.27948).
La mancata regolare notifica del preavviso comporta la illegittimità del fermo comunque disposto per violazione dell'art. 86 dpr 602/1973.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, condanna il resistente al rimborso delle spese, liquidate in euro 300/00, oltre accessori come per legge, con distrazione al difensore antistatario, avv. Difensore_1
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1562/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 26 05 2025 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 2.9.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria la iscrizione di fermo amministrativo sull'autocarro trasporto merci tg Targa_1 datata 26.5.2025, comunicata con posta ordinaria in data 16.7.2025, deducendo: la mancata notifica delle ingiunzioni fiscali all'origine del credito insoluto (relative ai contributi consortili dovuti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016) e la mancata notifica del preavviso di fermo;
la carenza di potere del concessionario Resistente_1 spa, essendo divenuti i contributi consortili di pertinenza del Consorzio_1 che si avvale per la riscossione di ADER;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in conseguenza della mancata notifica del preavviso di fermo;
la caducazione dell'ingiunzione di pagamento relativa al contributo consortile dovuto per l'anno
2014, avendo il giudice tributario statuito con sentenza n. 1222/2014 passata in giudicato che tale contributo non era dovuto;
mancato rispetto del principio di proporzionalità nel procedimento tributario.
Resistente_1 spa, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato discusso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, essendo stato il fermo amministrativo disposto, senza la preventiva regolare notificazione del relativo preavviso.
Invero, è pacifico che la notifica del preavviso sia avvenuta a mezzo posta per compiuta giacenza, senza che tuttavia sia stata esibito l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Eppure, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema, "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L.
n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021; e, da ultimo, Cass. , sez. trib., 29/10/2024, n.27948).
La mancata regolare notifica del preavviso comporta la illegittimità del fermo comunque disposto per violazione dell'art. 86 dpr 602/1973.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, condanna il resistente al rimborso delle spese, liquidate in euro 300/00, oltre accessori come per legge, con distrazione al difensore antistatario, avv. Difensore_1