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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7848/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1507/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4562023829 CONTRIBUTI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4562023829 CONTRIBUTI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5306/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7848/2024, il Consorzio_1 DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO appellava la sentenza della CTP di Caserta n. 1507/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1.
Con l'avviso n. 4562023829 il Consorzio aveva invitato il contribuente, proprietario di fondi agricoli in agro di Casal di Principe e di Villa Literno, a versare l'importo di € 529,22 a titolo di contributi di bonifica per beneficio di disponibilità irrigua per gli anni 2018 e 2019 (sia per Quota Fissa sia per Quota Esercizio)
Aveva lamentato il contribuente l'insussistenza del presupposto impositivo, rivelata dal fatto di non esservi, sui fondi di proprietà, alcun idrante e nessuna infrastruttura consortile. Aggiungeva poi la circostanza di avere, per tempo, informato il Consorzio di praticare solo colture asciutte (grano)
Si era costituito in giudizio il Consorzio evidenziando che in data 15 febbraio 2024, l'Ente impositore, svolta l'istruttoria del caso ex art. 17-bis e ritenute le doglianze del contribuente meritevoli di favorevole, ma parziale, apprezzamento, notificava provvedimento di sgravio n. 20868/24 (all. 6) con cui annullava la pretesa impositiva riferita al beneficio effettivo (Quota Esercizio) e anche quella riferita al beneficio potenziale (Quota
Fissa) in relazione al solo fondo sito in agro di Casal di Principe, così limitando la richiesta di pagamento al solo beneficio potenziale (Quota Fissa) per i fondi siti in agro di Villa Literno, il tutto per € 358,92.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso assumendo che la parte privata avesse dimostrato l'inesistenza di opere consortili per la distribuzione delle acque irrigue sui fondi di proprietà.
Con l'appello in esame il Consorzio evidenzia come a seguito del provvedimento di sgravio parziale n.
20868/24, il Consorzio pretende il pagamento dei contributi di bonifica per beneficio potenziale di disponibilità irrigua per soli due fondi, tutti siti in agro di Villa Literno, e così distinti in Catasto: • Fol 26, mapp 43; • Fol
26, mapp 112.
Si aggiunge che la questione della infrastrutturazione dei fondi de quibus è stata affrontata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania con sentenza n. 5485/06/2024, depositata in data 24 settembre 2024, con cui è stato accolto l'appello proposto dal Consorzio avverso la sentenza n. 1832/10/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta, con la seguente motivazione : “deve osservarsi che, come d'altronde espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata, i fondi onerati sono completamente infrastrutturati dalla rete irrigua consortile. Non solo, ma addirittura, e a differenza di quanto erroneamente contestato, la p.lla 112 è pure munita di un idrante, sito nell'angolo sud ovest. La rete irrigua, poi, corre lungo tutto il confine settentrionale della p.lla 43». Con cio verrebbe in rilievo un elemento della fattispecie impositiva a carattere tendenzialmente permanente, in quanto è fuor di dubbio che la presenza di opere di bonifica stabilmente infisse al suolo (tubature interrate in P.V.C.) costituisce elemento tendenzialmente insuscettibile di modificazione negli anni.
Si è costituito il contribuente ribadendo che sui terreni in ogegtto non sia stata eseguita alcuna opera finalizzata a quanto in questione e che a fronte della citata sentenza di II grado, favorevole al Consorzio sussistono una serie di sentenze di segno opposto (che vengono indicate).
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Commissione, rileva preliminarmente, in aderenza alle affermazioni dei giudici di legittimità, che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (cfr. Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2014 n. 13165).
Con la ulteriore conseguenza che la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo al termine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Inoltre, una volta rilevato come l'atto impugnato contenesse una motivazione della pretesa idonea a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa (come dimostra il suo pieno espletamento in giudizio), osserva, per quanto riguarda i motivi di ricorso sviluppati in punto di “merito”, come i beni del ricorrente rientrino oggettivamente nel perimetro consortile e nel perimetro di contribuenza.
Il perimetro consortile individua quella parte del territorio entro il quale il consorzio può in astratto svolgere le proprie attività istituzionali;
il perimetro di contribuenza comprende gli immobili che traggono in concreto beneficio dall'attività svolta dal consorzio, potendo anche non coincidere con il primo.
Va premesso che la Legge Regionale Campania (sia la n. 23/1985 sia la n. 4/2003) sostituisce alla trascrizione del vincolo nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, prevista dalla legislazione statale (art. 10, comma
2, del R.D. n. 215/1933), la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Va inoltre affrontata la questione della (non) avvenuta o meno trascrizione del perimetro di contribuenza, dalla cui mancanza, secondo una tesi non condivisibile, si pretenderebbe di fare discendere una inefficacia dello stesso.
In merito il giudice di legittimità, dopo avere ricordato che del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R. D. 215/1933, ha affermato che “nessun rilievo riveste il catasto consortile, nonché la trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto tale incombente
“deve ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile”; aggiungendo che “Né la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha effetto quanto all'ipotizzata inversione dell'onere della prova,avendo detta trascrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, unicamente effetto di pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria» (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio
2012, n. 7364; Cass.civ. sez. V 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21177); mentre la circostanza che il perimetro di contribuenza, come il piano di classifica, promani dall'assemblea dei delegati degli stessi consorziati, rende superflue forme di pubblicizzazione che ne subordino l'efficacia nei loro confronti”. (Cass. Sez Trib. 20 dicembre 2011 – 24 febbraio 2012 n. 2830).
Sul piano di classifica va ricordato che la L.R. n. 23/1985 è stata espressamente abrogata dalla L.R. Campania
9 ottobre 2012 n. 29, di semplificazione del sistema normativo regionale, recante “abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, e che l'art. 2, comma 3, della detta L.R.
n. 29/2012 stabilisce: «Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti”.
Per quanto attiene alla prova del beneficio, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che la prova in giudizio del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal consorzio è dimostrata dalla ricomprensione degli immobili del perimetro di contribuenza;
e ciò esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio ricavato (cfr.: Cass. civ. Sez.V, Sent., 05 novembre 2014, n.
23580), in quanto tale accertamento è già stato fatto in concreto in sede di ripartizione della quota di spesa fra i proprietari. Affermazioni che valgono anche nel caso di benefici di natura idraulica. Tale prova non può evidentemente consistere nel fatto che il contribuente abbia manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio, atteso che i contributi consortili, come sopra precisato, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al momento dell'esazione, è titolare del diritto.
Inoltre l'emanazione del piano di classifica e del piano di riparto, ove non impugnati, esonerano il consorzio dall'onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.
Sul punto può ulteriormente richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 che può esser messa in discussione solo impugnando il
Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio;
non occorre, pertanto, che la cartella di pagamento riporti gli "elementi qualitativi e quantitativi sulla base del quale è stato determinato il contributo", giacché il Piano di classifica da cui deriva la misura del contributo consortile è da ritenersi incontestabile in quanto non oggetto d'impugnazione davanti al giudice speciale”. Pertanto “non è necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunché, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto”.
Nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa Corte di Giustizia non risultano denunciati vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, in quanto la censura si risolve in contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti dalle opere da cui discenderebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente). Ne consegue che, non essendo stata contestata dalla parte consorziata la corrispondenza tra atto presupposto (piano di classificazione e riparto) ed atto conseguenziale (atto impositivo), persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio, non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, non rilevando la generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti delle opere consortili. Risulta utile ulteriormente precisare che non vale ad integrare detta contestazione specifica della legittimità del piano di classifica l'avere fatto riferimento, con l'ausilio di consulenze tecniche di parte o richiedendo consulenza tecnica di ufficio, a una presunta incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio. Va ulteriormente presso atto che il giudice di legittimità (Cass 17 agosto 2023, n. 24733) ha affermato il seguente principio di diritto in una fattispecie riferita a fondi inclusi nel Piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio_1 generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno: «Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica, e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio;
con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore”. (in generale in termini Cass 16 maggio
2023, dep. 27 luglio 2023 n. 22730).
Va, infine, ricordato come si tratti di un esborso di natura pubblicistica che non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, rappresentando, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio.
Pertanto il proposto appello va accolto con riforma della impugnata decisione.
Spese e competenze compensate per il primo grado in ragione delle esistenza, all'interno della Cote di
Giustizia di primo grado di Caserta, di differenti orientamenti sul tema;
e per il secondo grado in ragione della necessaria rivalutazione di elementi oggettivi in uno con i presupposti di diritto sopra richiamati..
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto riforma la impugnata decisione. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7848/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1507/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4562023829 CONTRIBUTI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4562023829 CONTRIBUTI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5306/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7848/2024, il Consorzio_1 DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO appellava la sentenza della CTP di Caserta n. 1507/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1.
Con l'avviso n. 4562023829 il Consorzio aveva invitato il contribuente, proprietario di fondi agricoli in agro di Casal di Principe e di Villa Literno, a versare l'importo di € 529,22 a titolo di contributi di bonifica per beneficio di disponibilità irrigua per gli anni 2018 e 2019 (sia per Quota Fissa sia per Quota Esercizio)
Aveva lamentato il contribuente l'insussistenza del presupposto impositivo, rivelata dal fatto di non esservi, sui fondi di proprietà, alcun idrante e nessuna infrastruttura consortile. Aggiungeva poi la circostanza di avere, per tempo, informato il Consorzio di praticare solo colture asciutte (grano)
Si era costituito in giudizio il Consorzio evidenziando che in data 15 febbraio 2024, l'Ente impositore, svolta l'istruttoria del caso ex art. 17-bis e ritenute le doglianze del contribuente meritevoli di favorevole, ma parziale, apprezzamento, notificava provvedimento di sgravio n. 20868/24 (all. 6) con cui annullava la pretesa impositiva riferita al beneficio effettivo (Quota Esercizio) e anche quella riferita al beneficio potenziale (Quota
Fissa) in relazione al solo fondo sito in agro di Casal di Principe, così limitando la richiesta di pagamento al solo beneficio potenziale (Quota Fissa) per i fondi siti in agro di Villa Literno, il tutto per € 358,92.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso assumendo che la parte privata avesse dimostrato l'inesistenza di opere consortili per la distribuzione delle acque irrigue sui fondi di proprietà.
Con l'appello in esame il Consorzio evidenzia come a seguito del provvedimento di sgravio parziale n.
20868/24, il Consorzio pretende il pagamento dei contributi di bonifica per beneficio potenziale di disponibilità irrigua per soli due fondi, tutti siti in agro di Villa Literno, e così distinti in Catasto: • Fol 26, mapp 43; • Fol
26, mapp 112.
Si aggiunge che la questione della infrastrutturazione dei fondi de quibus è stata affrontata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania con sentenza n. 5485/06/2024, depositata in data 24 settembre 2024, con cui è stato accolto l'appello proposto dal Consorzio avverso la sentenza n. 1832/10/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta, con la seguente motivazione : “deve osservarsi che, come d'altronde espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata, i fondi onerati sono completamente infrastrutturati dalla rete irrigua consortile. Non solo, ma addirittura, e a differenza di quanto erroneamente contestato, la p.lla 112 è pure munita di un idrante, sito nell'angolo sud ovest. La rete irrigua, poi, corre lungo tutto il confine settentrionale della p.lla 43». Con cio verrebbe in rilievo un elemento della fattispecie impositiva a carattere tendenzialmente permanente, in quanto è fuor di dubbio che la presenza di opere di bonifica stabilmente infisse al suolo (tubature interrate in P.V.C.) costituisce elemento tendenzialmente insuscettibile di modificazione negli anni.
Si è costituito il contribuente ribadendo che sui terreni in ogegtto non sia stata eseguita alcuna opera finalizzata a quanto in questione e che a fronte della citata sentenza di II grado, favorevole al Consorzio sussistono una serie di sentenze di segno opposto (che vengono indicate).
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Commissione, rileva preliminarmente, in aderenza alle affermazioni dei giudici di legittimità, che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (cfr. Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2014 n. 13165).
Con la ulteriore conseguenza che la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo al termine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Inoltre, una volta rilevato come l'atto impugnato contenesse una motivazione della pretesa idonea a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa (come dimostra il suo pieno espletamento in giudizio), osserva, per quanto riguarda i motivi di ricorso sviluppati in punto di “merito”, come i beni del ricorrente rientrino oggettivamente nel perimetro consortile e nel perimetro di contribuenza.
Il perimetro consortile individua quella parte del territorio entro il quale il consorzio può in astratto svolgere le proprie attività istituzionali;
il perimetro di contribuenza comprende gli immobili che traggono in concreto beneficio dall'attività svolta dal consorzio, potendo anche non coincidere con il primo.
Va premesso che la Legge Regionale Campania (sia la n. 23/1985 sia la n. 4/2003) sostituisce alla trascrizione del vincolo nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, prevista dalla legislazione statale (art. 10, comma
2, del R.D. n. 215/1933), la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Va inoltre affrontata la questione della (non) avvenuta o meno trascrizione del perimetro di contribuenza, dalla cui mancanza, secondo una tesi non condivisibile, si pretenderebbe di fare discendere una inefficacia dello stesso.
In merito il giudice di legittimità, dopo avere ricordato che del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R. D. 215/1933, ha affermato che “nessun rilievo riveste il catasto consortile, nonché la trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto tale incombente
“deve ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini della opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile”; aggiungendo che “Né la mancata trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ha effetto quanto all'ipotizzata inversione dell'onere della prova,avendo detta trascrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, unicamente effetto di pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria» (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 11 maggio
2012, n. 7364; Cass.civ. sez. V 18 gennaio 2012, n. 654; Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21177); mentre la circostanza che il perimetro di contribuenza, come il piano di classifica, promani dall'assemblea dei delegati degli stessi consorziati, rende superflue forme di pubblicizzazione che ne subordino l'efficacia nei loro confronti”. (Cass. Sez Trib. 20 dicembre 2011 – 24 febbraio 2012 n. 2830).
Sul piano di classifica va ricordato che la L.R. n. 23/1985 è stata espressamente abrogata dalla L.R. Campania
9 ottobre 2012 n. 29, di semplificazione del sistema normativo regionale, recante “abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa”, e che l'art. 2, comma 3, della detta L.R.
n. 29/2012 stabilisce: «Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti”.
Per quanto attiene alla prova del beneficio, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento consolidato, affermato che la prova in giudizio del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal consorzio è dimostrata dalla ricomprensione degli immobili del perimetro di contribuenza;
e ciò esonera il consorzio dall'onere della prova del beneficio ricavato (cfr.: Cass. civ. Sez.V, Sent., 05 novembre 2014, n.
23580), in quanto tale accertamento è già stato fatto in concreto in sede di ripartizione della quota di spesa fra i proprietari. Affermazioni che valgono anche nel caso di benefici di natura idraulica. Tale prova non può evidentemente consistere nel fatto che il contribuente abbia manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire dell'impianto di irrigazione realizzato dal Consorzio, atteso che i contributi consortili, come sopra precisato, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al momento dell'esazione, è titolare del diritto.
Inoltre l'emanazione del piano di classifica e del piano di riparto, ove non impugnati, esonerano il consorzio dall'onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.
Sul punto può ulteriormente richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 che può esser messa in discussione solo impugnando il
Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio;
non occorre, pertanto, che la cartella di pagamento riporti gli "elementi qualitativi e quantitativi sulla base del quale è stato determinato il contributo", giacché il Piano di classifica da cui deriva la misura del contributo consortile è da ritenersi incontestabile in quanto non oggetto d'impugnazione davanti al giudice speciale”. Pertanto “non è necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunché, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto”.
Nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa Corte di Giustizia non risultano denunciati vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, in quanto la censura si risolve in contestazioni circa l'assenza di benefici derivanti dalle opere da cui discenderebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per il fondo di proprietà del contribuente). Ne consegue che, non essendo stata contestata dalla parte consorziata la corrispondenza tra atto presupposto (piano di classificazione e riparto) ed atto conseguenziale (atto impositivo), persiste la presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio, non dovendo l'ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, non rilevando la generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti delle opere consortili. Risulta utile ulteriormente precisare che non vale ad integrare detta contestazione specifica della legittimità del piano di classifica l'avere fatto riferimento, con l'ausilio di consulenze tecniche di parte o richiedendo consulenza tecnica di ufficio, a una presunta incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio. Va ulteriormente presso atto che il giudice di legittimità (Cass 17 agosto 2023, n. 24733) ha affermato il seguente principio di diritto in una fattispecie riferita a fondi inclusi nel Piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio_1 generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno: «Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica, e i contributi dovuti siano comprensivi di una quota fissa e di una quota variabile, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio;
con riferimento alla quota variabile o di esercizio, invece, è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta e ciò anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore”. (in generale in termini Cass 16 maggio
2023, dep. 27 luglio 2023 n. 22730).
Va, infine, ricordato come si tratti di un esborso di natura pubblicistica che non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, rappresentando, invece, una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio.
Pertanto il proposto appello va accolto con riforma della impugnata decisione.
Spese e competenze compensate per il primo grado in ragione delle esistenza, all'interno della Cote di
Giustizia di primo grado di Caserta, di differenti orientamenti sul tema;
e per il secondo grado in ragione della necessaria rivalutazione di elementi oggettivi in uno con i presupposti di diritto sopra richiamati..
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto riforma la impugnata decisione. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio.