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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 292/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CH AP Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice ER AR Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Cristina Laura Cecchini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via della Sibilla, n. 29, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Paola Francesca Valeri, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2023, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione giudiziale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio CP_1 in Sydney, in data 21.08.1977, trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di MA (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 1992), dal quale sono nati i figli 2
(in data 21.08.1985), (in data 13.12.1980), (in data Per_1 CP_2 Per_2
29.09.1988), (in data 27.04.1978). Persona_3
Con memoria di costituzione depositata in data 26.03.2024, si è costituito in giudizio
CP_1
Con nota del 09.06.2025, il difensore del resistente ha documentato il decesso del medesimo, avvenuto in data 26.05.2025.
All'udienza del 24.06.2025, entrambe le parti, alla luce del sopravvenuto decesso del resistente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Conseguentemente, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come indicato e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, con rinuncia di entrambe le parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Atteso l'intervenuto decesso del resistente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto per cui “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse ma non ancora passate in giudicato, relative alle reciproche domande di separazione ed alle istanze accessorie volte ad ottenere la regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione della convivenza” (Cass. 19.02.2021, n. 4591).
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio, come peraltro congiuntamente indicato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
ER AR CH AP
N. R.G. 292/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CH AP Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice ER AR Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Cristina Laura Cecchini, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Tivoli, Via della Sibilla, n. 29, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Paola Francesca Valeri, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2023, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione giudiziale dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio CP_1 in Sydney, in data 21.08.1977, trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di MA (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 1992), dal quale sono nati i figli 2
(in data 21.08.1985), (in data 13.12.1980), (in data Per_1 CP_2 Per_2
29.09.1988), (in data 27.04.1978). Persona_3
Con memoria di costituzione depositata in data 26.03.2024, si è costituito in giudizio
CP_1
Con nota del 09.06.2025, il difensore del resistente ha documentato il decesso del medesimo, avvenuto in data 26.05.2025.
All'udienza del 24.06.2025, entrambe le parti, alla luce del sopravvenuto decesso del resistente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Conseguentemente, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come indicato e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, con rinuncia di entrambe le parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Atteso l'intervenuto decesso del resistente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto per cui “la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse ma non ancora passate in giudicato, relative alle reciproche domande di separazione ed alle istanze accessorie volte ad ottenere la regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione della convivenza” (Cass. 19.02.2021, n. 4591).
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio, come peraltro congiuntamente indicato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
ER AR CH AP