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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/12/2024, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 644/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Composto dai signori magist rati: dott. Stefano Bill et P residente dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Gi udi ce rel. ed est. dott. Ni col a Latour Gi udi ce ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa civil e di primo grado iscri t ta al n. r.g. 644/ 2023 V.G., avent e ad oggetto la modifica dell e condi zioni di affi damento di figl io minore, prom ossa da:
, C.F. nat a in Romania i l 14 Parte_1 C.F._1
sett embre 1989 e residente i n Pi eve a Ni evol e (PT), via dell a Libert à n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Sibilla Santoni ed elettivamente dom iciliata presso il suo st udio sit o a P istoi a, vi a Dalm azi a n. 207, giust a procura i n atti
R ICORR ENTE nei confronti di
, C .F. , nato a [...] il 11 ottobre CP_1 C.F._2
1989 e resident e in Las tra a Si gna (F I), via Marem mana n. 37/G, rappresent ato e difeso dall'avv. Guelfo Salani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito i n Fi renze, vi a L. Landucci n. 12, giusta procura in atti
RES ISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 Ragi oni di fa tto e d i diri tto d ella deci si one
1. Con ri cors o ex artt. 473 -bis.29 c.c. deposit ato in dat a 13 marzo 2023, la sig.ra ha chi est o l a modifi ca dell e condi zi oni di affi dam ento del Parte_1
figli o m inore nato a [...] i l 18 novembre 2013 dall a Persona_1
rel azione mor e uxor i o int rattenut a con il sig. , att ualm ent e discipl inat e CP_1
con decret o n. 35/ 2016 emes so dal Tri bunal e di Pi stoi a , come modificato con decret o n. 4446/2018 reso dal Tribunale di Pist oia su conclusioni congi unte dell e parti. In particolare, allegando l'inadeguatezza paterna, la ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre e di regolamentare le frequent azi oni del padre con il fi glio secondo le modalit à ri tenute opportune dal
Tri bunal e.
Si è tem pestivam ent e cos tituit o in gi udizio il sig. cont est ando la CP_1
fondat ezza del ri cors o e d is tando per il suo ri getto.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 6 giugno 2023.
Nel corso del procedimento è st at a es pl et ata una consul enza tecni ca d'uffi cio per l'accertamento della capacità genitoriale delle parti e al fine di acquisire elementi utili all a decisi one s ulle migli ori modalit à e condi zioni di affi dam ent o del minore.
L'incarico è stato conferito all'udienza del 6 luglio 2023 e la relazione è stata deposit at a il 7 gennaio 2024.
All'udienza del 23 gennaio 2024, le parti sono comparse personalmente davanti al giudi ce del egat o rappres ent ando di essere addivenuti ad un accordo e chi edendo di rassegnare concl usion i congiunte. Il gi udice, ril evat o che in precedenza erano st ati già definit i procedi menti di modi fi ca dell e condi zi oni di affidam ento del m inore sull a scort a di accordi che poi non erano st ati rispettat i, ha proposto all e parti di rinviare la caus a per la preci sazione dell e conclusioni ad alt ra udi enza al fi ne di verificare la stabilità dell'accordo.
All'udienza del 17 settembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e per l a rim ess ione dell a caus a i n decisi one, sono comparsi il ri corrent e con i l propri o difensore e l'avvocat a del la resi stente, quest 'ultim a ha rappresent ato di aver cont att ato invano la propria assisti ta e ha chiesto un rinvio dell a causa ad alt ra udi enza al fi ne di formali zzare l a ri nunci a al m andat o di fensivo.
2 In data 30 settembre 2024, l'avvocata della ricorrente ha formalizzato la rinuncia al m andato.
All'udienza del 1 ottobre 2024 è comparso il solo ricorrente . Il giudice ha assegnat o all e parti t erm ine fino al 2 di cembre 2024 per il deposito di not e scri tte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 -bi s.28 c.p.c.
Con not a deposit at a il 25 ott obre 2024, il ricorrent e ha precisato l e conclusioni nei seguenti termini: “r espi nga tutt e l e domande formulat e da Parte Ri corrent e, con conseguent e condanna dell a medesi ma al pagamento delle spese e ai compensi di lite t utti, compr es e l e spes e di CT U, anche in consi derazi one del comportamento processuale”.
Letta la nota scritta depositata dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza d i cui all 'art. 473 -bis.28 c.p.c. , con ordinanza del 3 di cembre 2024 , il giudi ce del egato ha rim esso l a caus a i n decisione ri servandosi di ri feri re al Collegi o.
2. La dom anda di m odifica dell e condi zi oni di affi damento del figli o minore deve essere ri gettata perché infondat a.
Ai fi ni dell a decis ione, occorre i nfatti t ener conto risult anze dell'espl etata C TU che appai ono tratt e a s eguito dei pi ù opportuni accertamenti e di un'accurata disamina degl i atti di caus a e dei fatti in contestazi one , si present ano acqui sit e con cri teri corret ti e s eguono un i ter l ogi co i neccepibil e. Le conclusioni del consul ent e tecnico d'ufficio sono congruamente motivate ed immuni da vizi e possono quindi essere pi enam ente condivis e e fatt e proprie dal Tri bunal e , anche perché condi vis e dall e pa rti che, proprio s ull a scorta del le conclusioni del CTU, avevano rassegnato concl usioni congiunt e nel corso del procedimento .
All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha concluso che entrambe le parti “sono in possesso di adeguat e capacit à genit oriali e hanno indubbiament e un l egame molto int enso e cari co di affetto e att enzione nei confronti del figli o ed entrambi sono molto att enti ad assi curare il soddi sfacimento dei bisogni pri mari di
. Il C TU ha precis ato che “Qual che criti cità è stat a i nvece ravvisata nell a Per_1
capacità di sint oniz zarsi e interpretare corret tamente il vissuto del bambi no.
Entrambi hanno fatt o un investi mento molto f ort e nella relazione con Per_1
probabil ment e gui dati anche da un i nconsapevol e desiderio di dare a lui quelle attenzioni e quell e facil itazi oni che a loro, seppure in modo sostanzialment e
3 diverso, sono mancate. Soprattutt o nel si g. emerge il bisogno di aff ermar e CP_1
che il figli o sta bene ed è un bambino sereno, esent e da qualsi voglia eventual e diffi coltà. Probabil mente per ché, i n caso contrario si sent irebbe un padre non adeguato. N ell a si gnora pr eval e l 'esigenza di prot eggere il figli o, t enendol o vi cino a sé, in una relazione eccessi vamente inf antili zzante che non ne favoris ce
l'acquisizione di progressive autonomie (ad esempio non ha mai dormit o a Per_1
casa di un ami chetto). Ne ri sult a, qui ndi , un investi mento genitorial e important e, compl essi vament e adeguat o, ma con degli aspetti compensativi e riparati vi del l e stori e personali dei due genit ori che, tal volt a, non consentono loro di ri conos cer e
e si ntoni zzarsi pi enament e con il fi glio e che potrebbero portarli a non riconoscere e/o a minimi zzar e eventuali futuri suoi segnali di malessere. L 'altr o el ement o criti co ravvisat o è r elat ivo al non essere st ati capaci di tut elare i l bambino dai loro conflitti né di accompagnarlo a comprendere quanto accadut o nell a l oro f ami glia, mancando di parlargli con trasparenza e di sost enerl o emoti vamente” (cfr. pag. 30 e 31 relazione del CTU) .
Sulla scort a di t ali considerazioni , non essendo em erse, nel corso del gi udi zio, circostanze che inducano a ritenere che l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori non sia conforme all'interesse del minore, deve essere confermato l'affidamento di ad ent rambi i genitori . Per_1
Con l'affidamento con diviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilit à genit ori al e per l e questi oni di m aggior interesse per il minore - riguardanti l a rel ati va ist ruzi one, educazione e salut e - da assumere di comune accordo t enendo conto dell a capaci tà, d el l'incli nazione naturale e del le aspi razi oni del m edesim o, e l 'eserci zi o disgi unt o dell a responsabi lità genit ori al e per l e sol e questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione dell a vit a quotidiana (ad es empi o per l a s celt a dell e persone da frequent are, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con l a permanenza del figl i o press o di sé.
Le frequent azi oni t ra il padre e il minore continueranno ad essere regol am ent at e all e c ondi zi oni gi à da t empo i n vigore t ra l e parti. Non appare infatti necess ari o apport are al cuna modifi ca ai t empi di perm anenza del minore presso il padre i n ragione del comport am ento processual e dell a madre che , pur avendo int rodott o il present e giudi zio e pur avendo di chi arat o di essere addi venuta ad un accordo con
4 la cont ropart e durante l e operazioni peri tal i, ha poi abbandonat o il process o , omett endo di com parire s enza giustifi cat o m otivo all e udi enz e del 17 sett embre e del 1 ot tobre 2024 e omettendo di depositare gli scritti conclusivi di cui all'art. 473 -bis.28 c.p.c. e l a not a s cri tta i n sost ituzi one dell'udi enza di ri messione dell a causa i n decisione.
Nell'interesse del minore, le parti devono invece essere invitate a intraprendere un percorso di sost egno genitori al e e a far int raprendere al m inore un percors o di sost egno psi cologi co indi vidual e. Il CTU ha infatti accert ato ch e, sebbene Per_1 manifesti “adeguat e modalità di comport amento, buone compet enze nell a relazi one con i pari i n una condiz ione di benessere general e”, “vi sono alcuni segnali di disagio e di diffi colt à emoti ve che appare opport uno consi derare e non sottoval utare che ri mandano ad una certa i nsi curezza personal e, probabilment e det erminata dall e conflitt uali vi cende f amili ari speriment at e senza che sia s tat o assi curato un adeguato accompagnamento da parte del babbo e della mamma”
(cfr. pag. n. 31 rel azione del C TU) .
3. Le spese di giudizio s eguono l a soccombenza e si l iqui dano com e i n di spositivo, utili zzando i param etri di cui al Decret o del Minist ero dell a gi usti zi a n. 55 del
2014, com e aggiornato dal D.M . n. 37 del 2018 per i procediment i di cogni zi one ordi nari a, t enu to conto del val ore indet erminabil e dell a cont roversi a e del la com plessit à bas sa (valori m edi ).
Le spese di C TU, liquidat e con separato decreto , in ossequio al principi o di causalità delle spese e considerato che trattasi di spesa sostenuta nell'interesse preval ent e del figlio minor e, devono i nvece essere post e definitivam ent e a carico di ent ram be l e parti i n egual mi sura.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oi a, defi nitivam ent e pronunci ando:
a) rigett a la dom anda di modifica proposta dall a ri corrent e;
b) i nvit a le parti ad intraprendere un percorso di sost egno genitoriale congiunto o indivi dual e;
c) onera l e parti di far int raprendere al fi glio minore un percorso di sost egno psicologico i ndivi dual e;
5 d) pone le spes e di C.T.U., liquidate con separato decreto, a cari co di ent rambe l e parti i n egual misura;
e) condanna l a sig.ra al pagamento in favore del sig. Parte_1 CP_1
del le spes e di lite che liquida in 7.616 olt re accessori di legge.
[...]
Pistoi a, così decis o nell a camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
La Giudice Il President e
Giuli a Gargiul o St efano Bill et
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Composto dai signori magist rati: dott. Stefano Bill et P residente dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Gi udi ce rel. ed est. dott. Ni col a Latour Gi udi ce ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa civil e di primo grado iscri t ta al n. r.g. 644/ 2023 V.G., avent e ad oggetto la modifica dell e condi zioni di affi damento di figl io minore, prom ossa da:
, C.F. nat a in Romania i l 14 Parte_1 C.F._1
sett embre 1989 e residente i n Pi eve a Ni evol e (PT), via dell a Libert à n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Sibilla Santoni ed elettivamente dom iciliata presso il suo st udio sit o a P istoi a, vi a Dalm azi a n. 207, giust a procura i n atti
R ICORR ENTE nei confronti di
, C .F. , nato a [...] il 11 ottobre CP_1 C.F._2
1989 e resident e in Las tra a Si gna (F I), via Marem mana n. 37/G, rappresent ato e difeso dall'avv. Guelfo Salani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito i n Fi renze, vi a L. Landucci n. 12, giusta procura in atti
RES ISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 Ragi oni di fa tto e d i diri tto d ella deci si one
1. Con ri cors o ex artt. 473 -bis.29 c.c. deposit ato in dat a 13 marzo 2023, la sig.ra ha chi est o l a modifi ca dell e condi zi oni di affi dam ento del Parte_1
figli o m inore nato a [...] i l 18 novembre 2013 dall a Persona_1
rel azione mor e uxor i o int rattenut a con il sig. , att ualm ent e discipl inat e CP_1
con decret o n. 35/ 2016 emes so dal Tri bunal e di Pi stoi a , come modificato con decret o n. 4446/2018 reso dal Tribunale di Pist oia su conclusioni congi unte dell e parti. In particolare, allegando l'inadeguatezza paterna, la ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre e di regolamentare le frequent azi oni del padre con il fi glio secondo le modalit à ri tenute opportune dal
Tri bunal e.
Si è tem pestivam ent e cos tituit o in gi udizio il sig. cont est ando la CP_1
fondat ezza del ri cors o e d is tando per il suo ri getto.
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 6 giugno 2023.
Nel corso del procedimento è st at a es pl et ata una consul enza tecni ca d'uffi cio per l'accertamento della capacità genitoriale delle parti e al fine di acquisire elementi utili all a decisi one s ulle migli ori modalit à e condi zioni di affi dam ent o del minore.
L'incarico è stato conferito all'udienza del 6 luglio 2023 e la relazione è stata deposit at a il 7 gennaio 2024.
All'udienza del 23 gennaio 2024, le parti sono comparse personalmente davanti al giudi ce del egat o rappres ent ando di essere addivenuti ad un accordo e chi edendo di rassegnare concl usion i congiunte. Il gi udice, ril evat o che in precedenza erano st ati già definit i procedi menti di modi fi ca dell e condi zi oni di affidam ento del m inore sull a scort a di accordi che poi non erano st ati rispettat i, ha proposto all e parti di rinviare la caus a per la preci sazione dell e conclusioni ad alt ra udi enza al fi ne di verificare la stabilità dell'accordo.
All'udienza del 17 settembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e per l a rim ess ione dell a caus a i n decisi one, sono comparsi il ri corrent e con i l propri o difensore e l'avvocat a del la resi stente, quest 'ultim a ha rappresent ato di aver cont att ato invano la propria assisti ta e ha chiesto un rinvio dell a causa ad alt ra udi enza al fi ne di formali zzare l a ri nunci a al m andat o di fensivo.
2 In data 30 settembre 2024, l'avvocata della ricorrente ha formalizzato la rinuncia al m andato.
All'udienza del 1 ottobre 2024 è comparso il solo ricorrente . Il giudice ha assegnat o all e parti t erm ine fino al 2 di cembre 2024 per il deposito di not e scri tte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 -bi s.28 c.p.c.
Con not a deposit at a il 25 ott obre 2024, il ricorrent e ha precisato l e conclusioni nei seguenti termini: “r espi nga tutt e l e domande formulat e da Parte Ri corrent e, con conseguent e condanna dell a medesi ma al pagamento delle spese e ai compensi di lite t utti, compr es e l e spes e di CT U, anche in consi derazi one del comportamento processuale”.
Letta la nota scritta depositata dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza d i cui all 'art. 473 -bis.28 c.p.c. , con ordinanza del 3 di cembre 2024 , il giudi ce del egato ha rim esso l a caus a i n decisione ri servandosi di ri feri re al Collegi o.
2. La dom anda di m odifica dell e condi zi oni di affi damento del figli o minore deve essere ri gettata perché infondat a.
Ai fi ni dell a decis ione, occorre i nfatti t ener conto risult anze dell'espl etata C TU che appai ono tratt e a s eguito dei pi ù opportuni accertamenti e di un'accurata disamina degl i atti di caus a e dei fatti in contestazi one , si present ano acqui sit e con cri teri corret ti e s eguono un i ter l ogi co i neccepibil e. Le conclusioni del consul ent e tecnico d'ufficio sono congruamente motivate ed immuni da vizi e possono quindi essere pi enam ente condivis e e fatt e proprie dal Tri bunal e , anche perché condi vis e dall e pa rti che, proprio s ull a scorta del le conclusioni del CTU, avevano rassegnato concl usioni congiunt e nel corso del procedimento .
All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha concluso che entrambe le parti “sono in possesso di adeguat e capacit à genit oriali e hanno indubbiament e un l egame molto int enso e cari co di affetto e att enzione nei confronti del figli o ed entrambi sono molto att enti ad assi curare il soddi sfacimento dei bisogni pri mari di
. Il C TU ha precis ato che “Qual che criti cità è stat a i nvece ravvisata nell a Per_1
capacità di sint oniz zarsi e interpretare corret tamente il vissuto del bambi no.
Entrambi hanno fatt o un investi mento molto f ort e nella relazione con Per_1
probabil ment e gui dati anche da un i nconsapevol e desiderio di dare a lui quelle attenzioni e quell e facil itazi oni che a loro, seppure in modo sostanzialment e
3 diverso, sono mancate. Soprattutt o nel si g. emerge il bisogno di aff ermar e CP_1
che il figli o sta bene ed è un bambino sereno, esent e da qualsi voglia eventual e diffi coltà. Probabil mente per ché, i n caso contrario si sent irebbe un padre non adeguato. N ell a si gnora pr eval e l 'esigenza di prot eggere il figli o, t enendol o vi cino a sé, in una relazione eccessi vamente inf antili zzante che non ne favoris ce
l'acquisizione di progressive autonomie (ad esempio non ha mai dormit o a Per_1
casa di un ami chetto). Ne ri sult a, qui ndi , un investi mento genitorial e important e, compl essi vament e adeguat o, ma con degli aspetti compensativi e riparati vi del l e stori e personali dei due genit ori che, tal volt a, non consentono loro di ri conos cer e
e si ntoni zzarsi pi enament e con il fi glio e che potrebbero portarli a non riconoscere e/o a minimi zzar e eventuali futuri suoi segnali di malessere. L 'altr o el ement o criti co ravvisat o è r elat ivo al non essere st ati capaci di tut elare i l bambino dai loro conflitti né di accompagnarlo a comprendere quanto accadut o nell a l oro f ami glia, mancando di parlargli con trasparenza e di sost enerl o emoti vamente” (cfr. pag. 30 e 31 relazione del CTU) .
Sulla scort a di t ali considerazioni , non essendo em erse, nel corso del gi udi zio, circostanze che inducano a ritenere che l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori non sia conforme all'interesse del minore, deve essere confermato l'affidamento di ad ent rambi i genitori . Per_1
Con l'affidamento con diviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilit à genit ori al e per l e questi oni di m aggior interesse per il minore - riguardanti l a rel ati va ist ruzi one, educazione e salut e - da assumere di comune accordo t enendo conto dell a capaci tà, d el l'incli nazione naturale e del le aspi razi oni del m edesim o, e l 'eserci zi o disgi unt o dell a responsabi lità genit ori al e per l e sol e questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione dell a vit a quotidiana (ad es empi o per l a s celt a dell e persone da frequent are, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con l a permanenza del figl i o press o di sé.
Le frequent azi oni t ra il padre e il minore continueranno ad essere regol am ent at e all e c ondi zi oni gi à da t empo i n vigore t ra l e parti. Non appare infatti necess ari o apport are al cuna modifi ca ai t empi di perm anenza del minore presso il padre i n ragione del comport am ento processual e dell a madre che , pur avendo int rodott o il present e giudi zio e pur avendo di chi arat o di essere addi venuta ad un accordo con
4 la cont ropart e durante l e operazioni peri tal i, ha poi abbandonat o il process o , omett endo di com parire s enza giustifi cat o m otivo all e udi enz e del 17 sett embre e del 1 ot tobre 2024 e omettendo di depositare gli scritti conclusivi di cui all'art. 473 -bis.28 c.p.c. e l a not a s cri tta i n sost ituzi one dell'udi enza di ri messione dell a causa i n decisione.
Nell'interesse del minore, le parti devono invece essere invitate a intraprendere un percorso di sost egno genitori al e e a far int raprendere al m inore un percors o di sost egno psi cologi co indi vidual e. Il CTU ha infatti accert ato ch e, sebbene Per_1 manifesti “adeguat e modalità di comport amento, buone compet enze nell a relazi one con i pari i n una condiz ione di benessere general e”, “vi sono alcuni segnali di disagio e di diffi colt à emoti ve che appare opport uno consi derare e non sottoval utare che ri mandano ad una certa i nsi curezza personal e, probabilment e det erminata dall e conflitt uali vi cende f amili ari speriment at e senza che sia s tat o assi curato un adeguato accompagnamento da parte del babbo e della mamma”
(cfr. pag. n. 31 rel azione del C TU) .
3. Le spese di giudizio s eguono l a soccombenza e si l iqui dano com e i n di spositivo, utili zzando i param etri di cui al Decret o del Minist ero dell a gi usti zi a n. 55 del
2014, com e aggiornato dal D.M . n. 37 del 2018 per i procediment i di cogni zi one ordi nari a, t enu to conto del val ore indet erminabil e dell a cont roversi a e del la com plessit à bas sa (valori m edi ).
Le spese di C TU, liquidat e con separato decreto , in ossequio al principi o di causalità delle spese e considerato che trattasi di spesa sostenuta nell'interesse preval ent e del figlio minor e, devono i nvece essere post e definitivam ent e a carico di ent ram be l e parti i n egual mi sura.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oi a, defi nitivam ent e pronunci ando:
a) rigett a la dom anda di modifica proposta dall a ri corrent e;
b) i nvit a le parti ad intraprendere un percorso di sost egno genitoriale congiunto o indivi dual e;
c) onera l e parti di far int raprendere al fi glio minore un percorso di sost egno psicologico i ndivi dual e;
5 d) pone le spes e di C.T.U., liquidate con separato decreto, a cari co di ent rambe l e parti i n egual misura;
e) condanna l a sig.ra al pagamento in favore del sig. Parte_1 CP_1
del le spes e di lite che liquida in 7.616 olt re accessori di legge.
[...]
Pistoi a, così decis o nell a camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
La Giudice Il President e
Giuli a Gargiul o St efano Bill et
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