Articolo 25 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
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27 febbraio 1986
Art. 25. Assunzioni obbligatorie 1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 . Sono abrogate le norme di cui all' articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 , e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38 .
Note all' art. 25:
- La legge n. 482/1968 riguarda "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".
- L' art. 8 della legge n. 808/1977 , abrogato dal presente articolo, riguardava la procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie nelle Universita'.
- L'art. 1, ultimo comma, della legge n. 38/1980 , abrogato dal presente articolo, sostitutiva il secondo comma del sopracitato art. 8, della legge n. 808/1977 .
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986