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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 9377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe Craca
A seguito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. CONTE ANNA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. Dagli avv.ti Controparte_1
AN MA e LU NO;
RESISTENTE
, rappr. Controparte_2
e dif. dagli avv.ti TRAVI RAFFAELLA e Michele Di Landro;
RZ HI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto che è dipendente dell' CP_3
dal 1994, che ha prestato servizio sino al
[...] CP_1 febbraio 2001, presso “l'Istituto di Clinica Ostetrica e
Ginecologica”, struttura a prevalente attività assistenziale, che ha sede ed opera all'interno dell'Azienda CP_2 CP_1 usufruendo così dell'indennità di equuiparazione;
che a decorrere dal 5 febbraio 2001 ad oggi, lavora presso Dipartimento Di Brain
1 “sezione di Anatomia Umana e Istologia RO RI della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, struttura anch'essa a prevalente attività assistenziale, che ugualmente ha sede ed opera presso l' Controparte_2
e che, nonostante ciò, dal momento del suo passaggio presso
[...] il nuovo dipartimento non fruisce della suddetta indennità di equiparazione.
In ragione di ciò la parte ricorrente ha quindi chiesto:l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, a) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra all'indennità di Parte_1 equiparazione di cui all'art. 1 della L. n. 200/1974, e art. 31 del D.P.R. 761/79 nella misura di cui alle tabelle approvate dal
Consiglio di Amministrazione dell' Parte_2 in data 24.11.1998 e in data 26/29 ottobre 2004, a decorrere dal
01.01.2002 (data di inquadramento nella cat. D), o da quell'altra data ritenuta di giustizia;
b) per l'effetto condannare l' in persona del Controparte_4
Magnifico Rettore p.t. e/o comunque del legale rappresentante p.t. con sede in alla Piazza Umberto I n.1, a corrispondere le CP_1 differenze retributive maturate e non corrisposte, a titolo di indennità di equiparazione, in aggiunta alla voce stipendiale di tredicesima mensilità, riferita alla medesima indennità per ogni anno, senza soluzione di continuità, a far data dal 01.01.2002, o da altra data ritenuta di giustizia, pari ad € 780,07- men-sili, o altra somma ritenuto giusto riconoscere (all. n. 30 conteggi dal
01.01.2002 sino a giugno 2023), interessi e rivalutazione monetaria dal dì del maturato diritto a quello di effettivo soddisfo, in favore della ricorrente;
c) ordinare all la Controparte_4 corresponsione rebus sic stantibus dell'indennità di equiparazione pari ad € 780,07- mensili in favore della Sig.ra d) Parte_1 nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra all'indennità Parte_1 di equiparazione di cui all'art. 1 della L. n. 200/1974, e art. 31 del
D.P.R. 761/79 e per gli effetti condannare l Parte_2
alla corresponsione dell'importo di € 780,07- mensili, o altra somma
[...] ritenuta giusto riconoscere, ai sensi dell'art. 2126 c.c. per violazione
2 degli artt. 1 L. 200/74 e art. 31 D.P.R. 761/79, e/o a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. a decorrere dal
01.01.2002 o da quell'altra data ritenuta di giustizia>>.
Si sono costituite in giudizio l e l Parte_2 [...]
che hanno domandato il rigetto delle avverse pretese. Controparte_2
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che Codesto Tribunale si è pronunciato con precedenti conformi su fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono (cfr. da ultimo sent. n.
2964/2024 e le altre citate dalle resistenti nei propri scritti).
Non è in contestazione – anche a fronte delle puntuali eccezioni delle resistenti - che parte ricorrente, nel frangente temporale oggetto di causa, non sia stata assegnata al in forza di una Controparte_2 convenzione.
Il quadro normativo di riferimento può essere così ripercorso.
Le disposizioni che, per prime, vengono in considerazione sono quelle contenute nella L. 213/1971 (art. 4), dove era stabilito che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (cd. indennità . Sono poi Per_1 intervenute le disposizioni della L. 200/1974 (Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari) e, in particolare:
l'art. 1 L. cit., ove è stato previsto che, a decorrere dal 1° marzo
1974, a tutto il personale non medico universitario “che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università” fosse corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità;
l'art. 2 L. cit., ove è stato previsto il passaggio, a domanda, alle dipendenze degli enti ospedalieri, del personale non medico (di ruolo: comma 1; non di ruolo: comma 2), in servizio presso istituti clinici universitari e di fatto adibiti all'espletamento di attività assistenziali. Successivamente, è intervenuto il D.P.R. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), stabilendo
3 all'art. 31: la corresponsione di un'indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo del personale universitario “che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali” a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità (comma 1); che le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità fossero versate dalle regioni alle università con le modalità previste dalle convenzioni (comma 2); che il predetto personale universitario (“che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali”), per la parte assistenziale, assumesse i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale (comma
3); che schemi-tipo di convenzione stabilissero modalità di assunzione di diritti e doveri dal personale universitario (per la parte assistenziale) nonché tabelle di equiparazione per la corresponsione dell'indennità
(comma 3).
Successivamente, la L. 312/1980, ha dedicato il Titolo III, Capo II al personale non docente dell e l'art. 95 al Personale addetto Parte_2 all'assistenza sanitaria.
La predetta disposizione, al comma 1, come sostituito dall'art. 5, comma
1, D.L. 255/1981, ha stabilito che “l'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761”, competesse soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni.
Con il Decreto Interministeriale 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra e tra Parte_3
e Unità Sanitaria Locale, è stata poi introdotta (art. 7) una Parte_2 specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendosi che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D..."
Detto decreto ha altresì stabilito che il personale universitario da utilizzare in ambito assistenziale dovesse essere espressamente
4 individuato d'intesa tra le parti ed inserito in appositi elenchi nominativi.
Si legge, infatti, all'art. 9 dello stesso decreto che: “La e Pt_3
l convengono che le USL assicurano il personale non medico Parte_2 necessario allo svolgimento delle attività assistenziali delle Strutture convenzionate. Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche oltre che assistenziali sarà fornito dalla e dalla USL proporzionalmente alla entità e alla natura Parte_2 dei compiti da determinarsi nelle convenzioni attuative”, nonché, all'art. 12, che: "Il personale della facoltà di medicina con il quale l'Università concorre, in attuazione della presente convenzione, alla realizzazione dei fini del servizio sanitario nazionale, è indicato in appositi elenchi nominativi predisposti dall'Università e allegati alla convenzione attuativa. (...)”.
Nel caso che ci occupa, è provato che l e la Parte_2 CP_5 hanno regolato i loro rapporti ai fini della prescritta
[...]
“Integrazione fra attività didattiche, scientifiche e assistenziali della zienda Ospedaliero – Universitaria Parte_4
Policlinico” attraverso successivi Protocolli d'Intesa, a partire dall'anno 2003 (fascicolo di parte resistente).
Si richiama, in particolare, il Protocollo d'Intesa 11.4.2018– Art. 11
(Personale universitario) “1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve gli obblighi Pt_5 assistenziali previsti dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio
Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna AOU adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il
Direttore Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata,
5 nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza… 7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all'AOU o alle altre strutture sedi della collaborazione tra ed entro i Parte_2 Pt_5 limiti della rispettiva dotazione organica e svolgono la propria attività lavorativa secondo l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale dipendente dall'Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca”.
Ebbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, dal tenore letterale della normativa (e, in particolare del disposto dell'art. 95 L. 312/1980) emerge chiaramente che i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/1979 sono il formale conferimento in convenzione e il connesso svolgimento dell'attività assistenziale. In tale senso si è, infatti, espresso il
Consiglio di Stato (sent. n. 5232/2001) secondo il quale “in attuazione del principio della autonomia regionale e della autorganizzazione universitaria, ai sensi della l. 11 luglio 1980 n. 312 art. 95 (nel testo modificato con d.l. 28 maggio 1981 n. 255, conv. in l. 29 luglio 1981 n.
391), spetta alla regione ed alla università degli studi il potere discrezionale di determinare, mediante convenzione, le strutture ospedaliere e le dotazioni di personale, da utilizzare per le esigenze del servizio sanitario, tenendo conto delle relative esigenze finanziarie”. In particolare, è stato affermato che, “in assenza di specifica convenzione, non spetti la pretesa indennità, non essendo sufficiente per ottenere detto emolumento il solo espletamento di fatto dell'attività presso strutture ospedaliere. Infatti, la fonte di legittimazione primaria dell'equiparazione economica in favore dei docenti interessati ai medici ospedalieri, attraverso l'attribuzione dell'indennità in parola, sta tutta nell'atto di convenzione, ossia nel consenso non solo dell ma anche dell'Istituto ospedaliero Parte_2 interessato;
e ciò alla stregua degli artt. 4, della L. n. 213 del 1971,
31 del D.P.R. n. 761 del 1979 e 102 del D.P.R. n. 102 del 1980, che consentono al personale universitario che presta servizio assistenziale il beneficio di un'indennità volta ad equiparare il trattamento economico a quello del personale ospedaliero di pari funzioni. Pertanto, solo la
6 concordata autorizzazione allo svolgimento, da parte di ciascun docente universitario, di attività di assistenza e cura presso strutture ospedaliere mediante apposita convenzione può consentire il pagamento dell'indennità di cui trattasi” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26/07/2010,
n. 4866 e 25/06/2008, n. 3220).
Su tale versante, tra l'altro, occorre misurarsi con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, Cass. civ.,
Sez. lav., 23/03/2012, n. 4713 ha riguardato il caso di soggetti distaccati presso l'Ospedale ove svolgevano attività di tecnici di laboratorio, assistenti e agenti tecnici, analisti e operatori amministrativi, deciso dalla Corte di Appello nel senso della spettanza dell'indennità di equiparazione sul rilievo che essi svolgessero attività assistenziale in una struttura ospedaliera convenzionata con l , come emerso dall'istruttoria testimoniale e documentale. Parte_2
Con il motivo di ricorso per cassazione, l deduceva che la Parte_2 ratio dell'indennità di equiparazione, estesa anche al personale non medico, è quella di valorizzare il personale universitario che svolge presso presidi ospedalieri convenzionati “attività assistenziale in senso proprio, esplicantesi in attività di cura e di assistenza”, non anche
“l'espletamento di qualsiasi servizio funzionale alla cura e all'assistenza”. Aggiungeva la parte, ricorrente in cassazione, che non era stato dimostrato l'aggravio di lavoro e che era stata erroneamente presupposta l'esistenza di una convenzione. La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato il ricorso, ha innanzitutto valorizzato la natura perequativa dell'indennità - con tendenziale allineamento della posizione economica del docente universitario, operante nelle cliniche ospedaliere, rispetto al personale medico inquadrato nel S.S.N. -, indipendentemente dalle convenzioni, “derivando dal sistema normativo sopra citato diritti soggettivi del personale docente, investito di entrambe le predette funzioni, nei diretti confronti del proprio datore di lavoro”. Sotto questo profilo, ha richiamato Consiglio di Stato Sez. VI, 17/01/2011, n.
248, ove era stato affermato, per il personale docente, che “le amministrazioni universitarie - in considerazione del più volte richiamato carattere inscindibile delle funzioni assistenziali, rispetto a quelle didattiche - debbono ritenersi tenute al pagamento dell'intera retribuzione spettante al personale docente, investito di entrambe le predette funzioni, in corrispondenza di un capitolo di bilancio obbligatorio e da istituire con la necessaria capienza, a prescindere
7 dalla separata (benché connessa) gestione dei rimborsi, che tali amministrazioni abbiano titolo a percepire - quale voce attiva del bilancio stesso - nei confronti delle Regioni, in forza dei rapporti convenzionali con queste ultime instaurati: rapporti, ai quali non possono che restare estranei i singoli dipendenti”. Il principio di inscindibilità dei rapporti di impiego, in particolare, nella predetta decisione del Consiglio di Stato del 2011 (e, quindi, della Corte di
Cassazione nel 2012) è stato tratto da due pronunce della Corte
Costituzionale (nn. 126/1981 e 136/1997), ove era stato chiarito che non può parlarsi di disparità di trattamento con i medici ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio, pure svolgendo solo attività assistenziale, poiché per i professori l'attività assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica. Nella stessa direzione, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'indennità
c.d. non è un corrispettivo della attività assistenziale ma Per_1 serve solo a perequare le posizioni, come si evince dal fatto che essa non possa essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. La Cassazione del 2012, fatta questa premessa, ha poi richiamato l'indennità di equiparazione del personale non medico universitario, rimarcando come le norme del 1974 e del 1979 attribuiscono rilievo, ai soli fini del conseguimento dell'emolumento, al solo fatto che tale personale presti servizio presso strutture ospedaliere e cliniche, poiché non conta la funzione di corrispettivo all'attività assistenziale, bensì quella perequativa rispetto al personale sanitario di pari mansioni tecnico - amministrative. Da quanto si evince, la
Cassazione del 2012 si è basata sulla giurisprudenza amministrativa (e costituzionale: Corte Cost. 136/1997: “l'attribuzione dell'indennità perequativa de qua prescinde completamente dalla esistenza del regime convenzionale, il quale istituisce solo una relazione giuridica tra l'Università e le Regioni (o le U.S.L.) per ripartire il necessario carico finanziario”) che ha ritenuto l'irrilevanza dell'inclusione in convenzione, contrariamente a quella precedentemente citata (e basata sull'art. 95 L. 312/1980).
I medesimi principi di diritto (della Cassazione del 2012) sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Così è avvenuto in Cass. civ., Sez. lav., 11/01/2016, n. 209, relativa ad una fattispecie in cui era stato accertato "lo svolgimento di attività
8 assistenziale" da parte di biologo che svolgeva test di laboratorio. La tesi dell'Università ricorrente per cassazione era, infatti, quella per la quale l'indennità presupponesse attività assistenziale in Per_1 senso proprio, da non confondere con l'espletamento di qualsiasi servizio funzionale alla cura e all'assistenza, benchè a beneficio di strutture ospedaliere. La Corte di Cassazione ha dunque ribadito che l'indennità in contesa spetta per ogni attività, anche di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, prescindendo da qualsiasi aggravio. Nessun cenno v'è comunque stato alla necessità di indicazione del personale in una convenzione, così come al disposto dell'art. 95 L. 312/1980. Da ultimo, sul tema si è espressa Cass. civ. Sez. lav., 13/06/2023, n. 16858, resa in una fattispecie in cui “l aveva rifiutato il Parte_6 pagamento dell'indennità in questione affermando che presupposto di detta indennità fosse l'inserimento del personale in apposita convenzione con l'Azienda ospedaliera di Padova”. In tale frangente, non ha avuto seguito, sempre per i predetti principi di diritto, la tesi della Corte
d'appello di Venezia, secondo cui i ricorrenti avevano omesso di indicare le mansioni e le funzioni parificate, "di contenuto assistenziale, costituente il presupposto di fatto necessario per accedere al beneficio economico" e, quindi, la ratio della disciplina risiederebbe nella valorizzazione del personale universitario che svolge, presso presidi ospedalieri convenzionati, attività assistenziale, caratterizzata da un
"imprescindibile raccordo con l'attività medica e supporto ad essa”.
Nella pronuncia appena citata, infatti, si legge che “il giudice adito per il riconoscimento dell'indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dalla L. n. 200 del 1974, art. 1 e dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 (c.d. indennità De ) è tenuto a verificare se i soggetti Per_1 richiedenti svolgano effettivamente detto servizio presso le menzionate strutture sanitarie;
una volta accertato ciò, diviene irrilevante appurare se le loro mansioni abbiano contenuto assistenziale e se siano caratterizzate da un imprescindibile raccordo con l'attività medica, così da essere di supporto ad essa, poiché tali mansioni, pur non essendo strettamente sanitarie o di cura e, quindi, assistenziali in senso tradizionale, vanno considerate, comunque, funzionali alla detta attività”>>.
9 Come sottolinea correttamente la sentenza del Tribunale n. 2964/2024, un dato emerge dalla suddetta ricostruzione fatta dai giudici di legittimità: quello per il quale le strutture di destinazione del personale universitario devono avere funzione di assistenza ai pazienti essendo incardinate presso strutture ospedaliere.
Sul punto, va ribadito, come nei precedenti di sezione che il fulcro è
l'attività e non l'allocazione della struttura, poiché, senza una componente assistenziale, in sé considerata, neppure è configurabile convenzione. Vale, in ogni caso, il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare, sentenza n. 71 del 2001), in base al quale l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico – scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione.
Quindi la suddetta pronuncia da atto della acquisizione dell'atto costitutivo del Controparte_6 dell'Atto Aziendale > cui
[...] Controparte_7 segue una dettagliata ricostruzione dei rapporti tra l
[...]
e l tenuto Controparte_8 Parte_2 conto del Protocollo di intesa intervenuto tra la e CP_5
l . Parte_2
Si legge: “Prendendo proprio le mosse dall'Atto Aziendale del
, occorre innanzitutto premettere come quest'ultimo sia stato CP_2 adottato sulla scorta dei contenuti del Protocollo di intesa tra la e l Facendo riferimento CP_5 Parte_2 alla versione del Protocollo risalente all'11.4.2018, esso ha, in primo luogo, ribadito il principio (art. 2, comma 1, D.Lgs. 517/1999) in base al quale l costituisce il centro di Controparte_8 riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca. L'A.O.U. di riferimento assume
(art. 7) pertanto “la funzione di supporto primario per le attività didattiche-scientifiche proprie della Scuola/Facoltà di Medicina e dei
Dipartimenti Universitari di Area Medica ad essa afferenti”. In base, poi, all'art. 9 del Protocollo, l'A.O.U. adotta il modello dipartimentale, “quale strumento utile ad assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca”, così assicurando condizioni logistiche ed organizzative coerenti con lo svolgimento della attività formative e di ricerca della Scuola/Facoltà di
10 Medicina e dei Dipartimenti Universitari di Area Medica ad essa afferenti. L'assetto strutturale dell prevede le seguenti CP_8 tipologie di Dipartimenti: -Dipartimenti ad attività integrata (DAI) ex art. 3 D.Lgs. 517/1999; - Dipartimenti Assistenziali (D.A.) ex art. 3
D.Lgs. 517/1999; - Strutture Assistenziali Complesse (S.C.); Strutture
Assistenziali Semplici (S.S.), anche a valenza dipartimentale (S.S.C.).
Il Dipartimento ad Attività Integrata rappresenta l'elemento costitutivo dell'organizzazione aziendale Ospedaliero – Universitaria ed è volto ad assicurare la gestione operativa integrata delle funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico – disciplinari ed una gestione unitaria delle risorse economiche, strumentali ed umane. In base all'art. 9 del Protocollo, le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università che compongono i D.A.I. sono individuate d'intesa con il Rettore nell'Atto Aziendale dell'A.O.U. di riferimento. Stando poi alle previsioni contenute nell'art. 11 del
Protocollo, nei limiti della dotazione organica di ciascuna A.O.U. (e dei relativi tetti di spesa), il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alla stessa A.O.U. è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto di intesa tra il Rettore ed il Direttore Generale dell'Azienda, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario nonché del
Dipartimento e dell'Unità Operativa di afferenza. In caso di mancata adozione della dotazione organica, il personale tecnico amministrativo conferito in convenzione rientra nelle disponibilità dell'Università di riferimento. Ciò posto, nell'Atto Aziendale dell Controparte_9
ribadita la struttura dipartimentale, all'art. 29 sono state
[...] previste le seguenti tipologie di dipartimenti: Dipartimenti ad attività integrata, Dipartimento Assistenziale, Dipartimento Universitario e
Dipartimento Tecnico – Amministrativo. In particolare (art. 30 dell'Atto costitutivo), si prevede che i D.A.I. debbono, per quanto possibile, sovrapporsi ai Dipartimenti Universitari (D.U.), “avendo cura di perseguire la massima corrispondenza possibile tra prestazioni diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico-scientifica”. Al
D.A.I., all'atto della attivazione, sono assegnati beni mobili (arredi, attrezzature, ecc.) ed unità di personale. Dette risorse sono conferite dall'Azienda e dall e concorrono al Parte_2 Parte_2
11 perseguimento dell'attività del Dipartimento. Per le funzioni amministrative è costituita la Segreteria di Coordinamento composta, di norma, da personale universitario conferito in convenzione, in possesso di specifiche competenze professionali e che svolge le seguenti funzioni:
- organizza ed assicura le attività di segreteria degli organi del dipartimento e dell'Ufficio di direzione;
- favorisce la migliore integrazione tra le diverse strutture del D.A.I., coordinando il personale con compiti amministrativi e le attività amministrative afferenti al Dipartimento stesso;
- concorre alla promozione dei processi di formazione, aggiornamento e addestramento e collabora ai processi di valutazione e gestione del sistema premiante del personale di competenza;
- organizza l'attività amministrativa connessa all'attività didattica e di ricerca dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento Universitario di riferimento, avvalendosi delle unità del personale ospedaliero od universitario secondo quanto specificato nell'Atto Aziendale e nei protocolli d'intesa Regione-Università per le Lauree Sanitarie. All'art. 49 dell'Atto Costitutivo (rubricato “Disposizioni riguardanti il personale universitario sanitario”), poi, nella parte dedicata alla remunerazione del personale universitario di Comparto, qualora esso presti “servizio presso le strutture previste dal presente Atto”, è riconosciuta la spettanza dell'indennità di equiparazione”.
Ricostruita così la struttura organizzativa, deve ritenersi che la parte ricorrente, oltre, come si è già detto, a non essere stata conferita in convenzione nel periodo oggetto di causa, neppure risulta essere stata assegnata a una struttura dell deputata CP_9 Controparte_2 allo svolgimento di attività assistenziale e didattico/scientifica sempre nel periodo oggetto di causa.
In altre parole, anche a fronte delle specifiche contestazioni da parte delle resistenti sul punto, la parte ricorrente non ha offerto prova per affermare, allo stato degli atti, né di avere svolto mansioni corrispondenti a quelle eseguite dai restanti colleghi della Parte_2 invece, conferiti in convenzione, né, a prescindere dal dato formale del conferimento in convenzione, ha provato la sua assegnazione presso i
D.A.I. del o, comunque, l'impiego quale personale Controparte_2 tecnico amministrativo in compiti strumentali alla attività assistenziale, didattica e di ricerca dei predetti Dipartimenti.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
12 Le spese di lite si compensano in considerazione della complessità e particolarità/novità della vicenda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe Craca
A seguito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. CONTE ANNA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. Dagli avv.ti Controparte_1
AN MA e LU NO;
RESISTENTE
, rappr. Controparte_2
e dif. dagli avv.ti TRAVI RAFFAELLA e Michele Di Landro;
RZ HI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto che è dipendente dell' CP_3
dal 1994, che ha prestato servizio sino al
[...] CP_1 febbraio 2001, presso “l'Istituto di Clinica Ostetrica e
Ginecologica”, struttura a prevalente attività assistenziale, che ha sede ed opera all'interno dell'Azienda CP_2 CP_1 usufruendo così dell'indennità di equuiparazione;
che a decorrere dal 5 febbraio 2001 ad oggi, lavora presso Dipartimento Di Brain
1 “sezione di Anatomia Umana e Istologia RO RI della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, struttura anch'essa a prevalente attività assistenziale, che ugualmente ha sede ed opera presso l' Controparte_2
e che, nonostante ciò, dal momento del suo passaggio presso
[...] il nuovo dipartimento non fruisce della suddetta indennità di equiparazione.
In ragione di ciò la parte ricorrente ha quindi chiesto:
Consiglio di Amministrazione dell' Parte_2 in data 24.11.1998 e in data 26/29 ottobre 2004, a decorrere dal
01.01.2002 (data di inquadramento nella cat. D), o da quell'altra data ritenuta di giustizia;
b) per l'effetto condannare l' in persona del Controparte_4
Magnifico Rettore p.t. e/o comunque del legale rappresentante p.t. con sede in alla Piazza Umberto I n.1, a corrispondere le CP_1 differenze retributive maturate e non corrisposte, a titolo di indennità di equiparazione, in aggiunta alla voce stipendiale di tredicesima mensilità, riferita alla medesima indennità per ogni anno, senza soluzione di continuità, a far data dal 01.01.2002, o da altra data ritenuta di giustizia, pari ad € 780,07- men-sili, o altra somma ritenuto giusto riconoscere (all. n. 30 conteggi dal
01.01.2002 sino a giugno 2023), interessi e rivalutazione monetaria dal dì del maturato diritto a quello di effettivo soddisfo, in favore della ricorrente;
c) ordinare all la Controparte_4 corresponsione rebus sic stantibus dell'indennità di equiparazione pari ad € 780,07- mensili in favore della Sig.ra d) Parte_1 nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra all'indennità Parte_1 di equiparazione di cui all'art. 1 della L. n. 200/1974, e art. 31 del
D.P.R. 761/79 e per gli effetti condannare l Parte_2
alla corresponsione dell'importo di € 780,07- mensili, o altra somma
[...] ritenuta giusto riconoscere, ai sensi dell'art. 2126 c.c. per violazione
2 degli artt. 1 L. 200/74 e art. 31 D.P.R. 761/79, e/o a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. a decorrere dal
01.01.2002 o da quell'altra data ritenuta di giustizia>>.
Si sono costituite in giudizio l e l Parte_2 [...]
che hanno domandato il rigetto delle avverse pretese. Controparte_2
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che Codesto Tribunale si è pronunciato con precedenti conformi su fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono (cfr. da ultimo sent. n.
2964/2024 e le altre citate dalle resistenti nei propri scritti).
Non è in contestazione – anche a fronte delle puntuali eccezioni delle resistenti - che parte ricorrente, nel frangente temporale oggetto di causa, non sia stata assegnata al in forza di una Controparte_2 convenzione.
Il quadro normativo di riferimento può essere così ripercorso.
Le disposizioni che, per prime, vengono in considerazione sono quelle contenute nella L. 213/1971 (art. 4), dove era stabilito che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (cd. indennità . Sono poi Per_1 intervenute le disposizioni della L. 200/1974 (Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari) e, in particolare:
l'art. 1 L. cit., ove è stato previsto che, a decorrere dal 1° marzo
1974, a tutto il personale non medico universitario “che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università” fosse corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità;
l'art. 2 L. cit., ove è stato previsto il passaggio, a domanda, alle dipendenze degli enti ospedalieri, del personale non medico (di ruolo: comma 1; non di ruolo: comma 2), in servizio presso istituti clinici universitari e di fatto adibiti all'espletamento di attività assistenziali. Successivamente, è intervenuto il D.P.R. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), stabilendo
3 all'art. 31: la corresponsione di un'indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo del personale universitario “che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali” a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità (comma 1); che le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità fossero versate dalle regioni alle università con le modalità previste dalle convenzioni (comma 2); che il predetto personale universitario (“che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali”), per la parte assistenziale, assumesse i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale (comma
3); che schemi-tipo di convenzione stabilissero modalità di assunzione di diritti e doveri dal personale universitario (per la parte assistenziale) nonché tabelle di equiparazione per la corresponsione dell'indennità
(comma 3).
Successivamente, la L. 312/1980, ha dedicato il Titolo III, Capo II al personale non docente dell e l'art. 95 al Personale addetto Parte_2 all'assistenza sanitaria.
La predetta disposizione, al comma 1, come sostituito dall'art. 5, comma
1, D.L. 255/1981, ha stabilito che “l'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761”, competesse soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni.
Con il Decreto Interministeriale 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra e tra Parte_3
e Unità Sanitaria Locale, è stata poi introdotta (art. 7) una Parte_2 specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendosi che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D..."
Detto decreto ha altresì stabilito che il personale universitario da utilizzare in ambito assistenziale dovesse essere espressamente
4 individuato d'intesa tra le parti ed inserito in appositi elenchi nominativi.
Si legge, infatti, all'art. 9 dello stesso decreto che: “La e Pt_3
l convengono che le USL assicurano il personale non medico Parte_2 necessario allo svolgimento delle attività assistenziali delle Strutture convenzionate. Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche oltre che assistenziali sarà fornito dalla e dalla USL proporzionalmente alla entità e alla natura Parte_2 dei compiti da determinarsi nelle convenzioni attuative”, nonché, all'art. 12, che: "Il personale della facoltà di medicina con il quale l'Università concorre, in attuazione della presente convenzione, alla realizzazione dei fini del servizio sanitario nazionale, è indicato in appositi elenchi nominativi predisposti dall'Università e allegati alla convenzione attuativa. (...)”.
Nel caso che ci occupa, è provato che l e la Parte_2 CP_5 hanno regolato i loro rapporti ai fini della prescritta
[...]
“Integrazione fra attività didattiche, scientifiche e assistenziali della zienda Ospedaliero – Universitaria Parte_4
Policlinico” attraverso successivi Protocolli d'Intesa, a partire dall'anno 2003 (fascicolo di parte resistente).
Si richiama, in particolare, il Protocollo d'Intesa 11.4.2018– Art. 11
(Personale universitario) “1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve gli obblighi Pt_5 assistenziali previsti dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio
Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna AOU adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il
Direttore Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata,
5 nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza… 7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all'AOU o alle altre strutture sedi della collaborazione tra ed entro i Parte_2 Pt_5 limiti della rispettiva dotazione organica e svolgono la propria attività lavorativa secondo l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale dipendente dall'Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca”.
Ebbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, dal tenore letterale della normativa (e, in particolare del disposto dell'art. 95 L. 312/1980) emerge chiaramente che i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/1979 sono il formale conferimento in convenzione e il connesso svolgimento dell'attività assistenziale. In tale senso si è, infatti, espresso il
Consiglio di Stato (sent. n. 5232/2001) secondo il quale “in attuazione del principio della autonomia regionale e della autorganizzazione universitaria, ai sensi della l. 11 luglio 1980 n. 312 art. 95 (nel testo modificato con d.l. 28 maggio 1981 n. 255, conv. in l. 29 luglio 1981 n.
391), spetta alla regione ed alla università degli studi il potere discrezionale di determinare, mediante convenzione, le strutture ospedaliere e le dotazioni di personale, da utilizzare per le esigenze del servizio sanitario, tenendo conto delle relative esigenze finanziarie”. In particolare, è stato affermato che, “in assenza di specifica convenzione, non spetti la pretesa indennità, non essendo sufficiente per ottenere detto emolumento il solo espletamento di fatto dell'attività presso strutture ospedaliere. Infatti, la fonte di legittimazione primaria dell'equiparazione economica in favore dei docenti interessati ai medici ospedalieri, attraverso l'attribuzione dell'indennità in parola, sta tutta nell'atto di convenzione, ossia nel consenso non solo dell ma anche dell'Istituto ospedaliero Parte_2 interessato;
e ciò alla stregua degli artt. 4, della L. n. 213 del 1971,
31 del D.P.R. n. 761 del 1979 e 102 del D.P.R. n. 102 del 1980, che consentono al personale universitario che presta servizio assistenziale il beneficio di un'indennità volta ad equiparare il trattamento economico a quello del personale ospedaliero di pari funzioni. Pertanto, solo la
6 concordata autorizzazione allo svolgimento, da parte di ciascun docente universitario, di attività di assistenza e cura presso strutture ospedaliere mediante apposita convenzione può consentire il pagamento dell'indennità di cui trattasi” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26/07/2010,
n. 4866 e 25/06/2008, n. 3220).
Su tale versante, tra l'altro, occorre misurarsi con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, Cass. civ.,
Sez. lav., 23/03/2012, n. 4713 ha riguardato il caso di soggetti distaccati presso l'Ospedale ove svolgevano attività di tecnici di laboratorio, assistenti e agenti tecnici, analisti e operatori amministrativi, deciso dalla Corte di Appello nel senso della spettanza dell'indennità di equiparazione sul rilievo che essi svolgessero attività assistenziale in una struttura ospedaliera convenzionata con l , come emerso dall'istruttoria testimoniale e documentale. Parte_2
Con il motivo di ricorso per cassazione, l deduceva che la Parte_2 ratio dell'indennità di equiparazione, estesa anche al personale non medico, è quella di valorizzare il personale universitario che svolge presso presidi ospedalieri convenzionati “attività assistenziale in senso proprio, esplicantesi in attività di cura e di assistenza”, non anche
“l'espletamento di qualsiasi servizio funzionale alla cura e all'assistenza”. Aggiungeva la parte, ricorrente in cassazione, che non era stato dimostrato l'aggravio di lavoro e che era stata erroneamente presupposta l'esistenza di una convenzione. La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato il ricorso, ha innanzitutto valorizzato la natura perequativa dell'indennità - con tendenziale allineamento della posizione economica del docente universitario, operante nelle cliniche ospedaliere, rispetto al personale medico inquadrato nel S.S.N. -, indipendentemente dalle convenzioni, “derivando dal sistema normativo sopra citato diritti soggettivi del personale docente, investito di entrambe le predette funzioni, nei diretti confronti del proprio datore di lavoro”. Sotto questo profilo, ha richiamato Consiglio di Stato Sez. VI, 17/01/2011, n.
248, ove era stato affermato, per il personale docente, che “le amministrazioni universitarie - in considerazione del più volte richiamato carattere inscindibile delle funzioni assistenziali, rispetto a quelle didattiche - debbono ritenersi tenute al pagamento dell'intera retribuzione spettante al personale docente, investito di entrambe le predette funzioni, in corrispondenza di un capitolo di bilancio obbligatorio e da istituire con la necessaria capienza, a prescindere
7 dalla separata (benché connessa) gestione dei rimborsi, che tali amministrazioni abbiano titolo a percepire - quale voce attiva del bilancio stesso - nei confronti delle Regioni, in forza dei rapporti convenzionali con queste ultime instaurati: rapporti, ai quali non possono che restare estranei i singoli dipendenti”. Il principio di inscindibilità dei rapporti di impiego, in particolare, nella predetta decisione del Consiglio di Stato del 2011 (e, quindi, della Corte di
Cassazione nel 2012) è stato tratto da due pronunce della Corte
Costituzionale (nn. 126/1981 e 136/1997), ove era stato chiarito che non può parlarsi di disparità di trattamento con i medici ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio, pure svolgendo solo attività assistenziale, poiché per i professori l'attività assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica. Nella stessa direzione, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'indennità
c.d. non è un corrispettivo della attività assistenziale ma Per_1 serve solo a perequare le posizioni, come si evince dal fatto che essa non possa essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. La Cassazione del 2012, fatta questa premessa, ha poi richiamato l'indennità di equiparazione del personale non medico universitario, rimarcando come le norme del 1974 e del 1979 attribuiscono rilievo, ai soli fini del conseguimento dell'emolumento, al solo fatto che tale personale presti servizio presso strutture ospedaliere e cliniche, poiché non conta la funzione di corrispettivo all'attività assistenziale, bensì quella perequativa rispetto al personale sanitario di pari mansioni tecnico - amministrative. Da quanto si evince, la
Cassazione del 2012 si è basata sulla giurisprudenza amministrativa (e costituzionale: Corte Cost. 136/1997: “l'attribuzione dell'indennità perequativa de qua prescinde completamente dalla esistenza del regime convenzionale, il quale istituisce solo una relazione giuridica tra l'Università e le Regioni (o le U.S.L.) per ripartire il necessario carico finanziario”) che ha ritenuto l'irrilevanza dell'inclusione in convenzione, contrariamente a quella precedentemente citata (e basata sull'art. 95 L. 312/1980).
I medesimi principi di diritto (della Cassazione del 2012) sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Così è avvenuto in Cass. civ., Sez. lav., 11/01/2016, n. 209, relativa ad una fattispecie in cui era stato accertato "lo svolgimento di attività
8 assistenziale" da parte di biologo che svolgeva test di laboratorio. La tesi dell'Università ricorrente per cassazione era, infatti, quella per la quale l'indennità presupponesse attività assistenziale in Per_1 senso proprio, da non confondere con l'espletamento di qualsiasi servizio funzionale alla cura e all'assistenza, benchè a beneficio di strutture ospedaliere. La Corte di Cassazione ha dunque ribadito che l'indennità in contesa spetta per ogni attività, anche di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, prescindendo da qualsiasi aggravio. Nessun cenno v'è comunque stato alla necessità di indicazione del personale in una convenzione, così come al disposto dell'art. 95 L. 312/1980. Da ultimo, sul tema si è espressa Cass. civ. Sez. lav., 13/06/2023, n. 16858, resa in una fattispecie in cui “l aveva rifiutato il Parte_6 pagamento dell'indennità in questione affermando che presupposto di detta indennità fosse l'inserimento del personale in apposita convenzione con l'Azienda ospedaliera di Padova”. In tale frangente, non ha avuto seguito, sempre per i predetti principi di diritto, la tesi della Corte
d'appello di Venezia, secondo cui i ricorrenti avevano omesso di indicare le mansioni e le funzioni parificate, "di contenuto assistenziale, costituente il presupposto di fatto necessario per accedere al beneficio economico" e, quindi, la ratio della disciplina risiederebbe nella valorizzazione del personale universitario che svolge, presso presidi ospedalieri convenzionati, attività assistenziale, caratterizzata da un
"imprescindibile raccordo con l'attività medica e supporto ad essa”.
Nella pronuncia appena citata, infatti, si legge che “il giudice adito per il riconoscimento dell'indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dalla L. n. 200 del 1974, art. 1 e dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 (c.d. indennità De ) è tenuto a verificare se i soggetti Per_1 richiedenti svolgano effettivamente detto servizio presso le menzionate strutture sanitarie;
una volta accertato ciò, diviene irrilevante appurare se le loro mansioni abbiano contenuto assistenziale e se siano caratterizzate da un imprescindibile raccordo con l'attività medica, così da essere di supporto ad essa, poiché tali mansioni, pur non essendo strettamente sanitarie o di cura e, quindi, assistenziali in senso tradizionale, vanno considerate, comunque, funzionali alla detta attività”>>.
9 Come sottolinea correttamente la sentenza del Tribunale n. 2964/2024, un dato emerge dalla suddetta ricostruzione fatta dai giudici di legittimità: quello per il quale le strutture di destinazione del personale universitario devono avere funzione di assistenza ai pazienti essendo incardinate presso strutture ospedaliere.
Sul punto, va ribadito, come nei precedenti di sezione che il fulcro è
l'attività e non l'allocazione della struttura, poiché, senza una componente assistenziale, in sé considerata, neppure è configurabile convenzione. Vale, in ogni caso, il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare, sentenza n. 71 del 2001), in base al quale l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico – scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione.
Quindi la suddetta pronuncia da atto della acquisizione dell'atto costitutivo del Controparte_6 dell'Atto Aziendale > cui
[...] Controparte_7 segue una dettagliata ricostruzione dei rapporti tra l
[...]
e l tenuto Controparte_8 Parte_2 conto del Protocollo di intesa intervenuto tra la e CP_5
l . Parte_2
Si legge: “Prendendo proprio le mosse dall'Atto Aziendale del
, occorre innanzitutto premettere come quest'ultimo sia stato CP_2 adottato sulla scorta dei contenuti del Protocollo di intesa tra la e l Facendo riferimento CP_5 Parte_2 alla versione del Protocollo risalente all'11.4.2018, esso ha, in primo luogo, ribadito il principio (art. 2, comma 1, D.Lgs. 517/1999) in base al quale l costituisce il centro di Controparte_8 riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca. L'A.O.U. di riferimento assume
(art. 7) pertanto “la funzione di supporto primario per le attività didattiche-scientifiche proprie della Scuola/Facoltà di Medicina e dei
Dipartimenti Universitari di Area Medica ad essa afferenti”. In base, poi, all'art. 9 del Protocollo, l'A.O.U. adotta il modello dipartimentale, “quale strumento utile ad assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca”, così assicurando condizioni logistiche ed organizzative coerenti con lo svolgimento della attività formative e di ricerca della Scuola/Facoltà di
10 Medicina e dei Dipartimenti Universitari di Area Medica ad essa afferenti. L'assetto strutturale dell prevede le seguenti CP_8 tipologie di Dipartimenti: -Dipartimenti ad attività integrata (DAI) ex art. 3 D.Lgs. 517/1999; - Dipartimenti Assistenziali (D.A.) ex art. 3
D.Lgs. 517/1999; - Strutture Assistenziali Complesse (S.C.); Strutture
Assistenziali Semplici (S.S.), anche a valenza dipartimentale (S.S.C.).
Il Dipartimento ad Attività Integrata rappresenta l'elemento costitutivo dell'organizzazione aziendale Ospedaliero – Universitaria ed è volto ad assicurare la gestione operativa integrata delle funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico – disciplinari ed una gestione unitaria delle risorse economiche, strumentali ed umane. In base all'art. 9 del Protocollo, le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università che compongono i D.A.I. sono individuate d'intesa con il Rettore nell'Atto Aziendale dell'A.O.U. di riferimento. Stando poi alle previsioni contenute nell'art. 11 del
Protocollo, nei limiti della dotazione organica di ciascuna A.O.U. (e dei relativi tetti di spesa), il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alla stessa A.O.U. è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto di intesa tra il Rettore ed il Direttore Generale dell'Azienda, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario nonché del
Dipartimento e dell'Unità Operativa di afferenza. In caso di mancata adozione della dotazione organica, il personale tecnico amministrativo conferito in convenzione rientra nelle disponibilità dell'Università di riferimento. Ciò posto, nell'Atto Aziendale dell Controparte_9
ribadita la struttura dipartimentale, all'art. 29 sono state
[...] previste le seguenti tipologie di dipartimenti: Dipartimenti ad attività integrata, Dipartimento Assistenziale, Dipartimento Universitario e
Dipartimento Tecnico – Amministrativo. In particolare (art. 30 dell'Atto costitutivo), si prevede che i D.A.I. debbono, per quanto possibile, sovrapporsi ai Dipartimenti Universitari (D.U.), “avendo cura di perseguire la massima corrispondenza possibile tra prestazioni diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico-scientifica”. Al
D.A.I., all'atto della attivazione, sono assegnati beni mobili (arredi, attrezzature, ecc.) ed unità di personale. Dette risorse sono conferite dall'Azienda e dall e concorrono al Parte_2 Parte_2
11 perseguimento dell'attività del Dipartimento. Per le funzioni amministrative è costituita la Segreteria di Coordinamento composta, di norma, da personale universitario conferito in convenzione, in possesso di specifiche competenze professionali e che svolge le seguenti funzioni:
- organizza ed assicura le attività di segreteria degli organi del dipartimento e dell'Ufficio di direzione;
- favorisce la migliore integrazione tra le diverse strutture del D.A.I., coordinando il personale con compiti amministrativi e le attività amministrative afferenti al Dipartimento stesso;
- concorre alla promozione dei processi di formazione, aggiornamento e addestramento e collabora ai processi di valutazione e gestione del sistema premiante del personale di competenza;
- organizza l'attività amministrativa connessa all'attività didattica e di ricerca dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento Universitario di riferimento, avvalendosi delle unità del personale ospedaliero od universitario secondo quanto specificato nell'Atto Aziendale e nei protocolli d'intesa Regione-Università per le Lauree Sanitarie. All'art. 49 dell'Atto Costitutivo (rubricato “Disposizioni riguardanti il personale universitario sanitario”), poi, nella parte dedicata alla remunerazione del personale universitario di Comparto, qualora esso presti “servizio presso le strutture previste dal presente Atto”, è riconosciuta la spettanza dell'indennità di equiparazione”.
Ricostruita così la struttura organizzativa, deve ritenersi che la parte ricorrente, oltre, come si è già detto, a non essere stata conferita in convenzione nel periodo oggetto di causa, neppure risulta essere stata assegnata a una struttura dell deputata CP_9 Controparte_2 allo svolgimento di attività assistenziale e didattico/scientifica sempre nel periodo oggetto di causa.
In altre parole, anche a fronte delle specifiche contestazioni da parte delle resistenti sul punto, la parte ricorrente non ha offerto prova per affermare, allo stato degli atti, né di avere svolto mansioni corrispondenti a quelle eseguite dai restanti colleghi della Parte_2 invece, conferiti in convenzione, né, a prescindere dal dato formale del conferimento in convenzione, ha provato la sua assegnazione presso i
D.A.I. del o, comunque, l'impiego quale personale Controparte_2 tecnico amministrativo in compiti strumentali alla attività assistenziale, didattica e di ricerca dei predetti Dipartimenti.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
12 Le spese di lite si compensano in considerazione della complessità e particolarità/novità della vicenda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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