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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2025, n. 33881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33881 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da AN AG - Presidente - Sent. n. sez. 883/2025 EUGENIA SERRAO UP - 08/10/2025 ZO ZZ R.G.N. 10882/2025 AR BR - Relatore - NA SS ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AG IU nato a [...] il [...] AG NC nato a [...] il [...] BA CH nato a [...] il [...] RN IU EL nato a [...] il [...] AN VA nato a [...] il [...] ZO MO nato a [...] il [...] CE NO nato a [...] il [...] RE AN nato a [...] il [...] AU IC nato a [...] il [...] IA AN nato a [...] il [...] DA ZI nato a [...] il [...] De UC DA nato a [...] il [...] Di MA MO nato a [...] il [...] Di PA AN nato a [...] il [...] RA IU ET MO nato a [...] il [...] HI NO LV nato a [...] il [...] RO PP nato a [...] il [...] SO VA nato a [...] il [...] La NA VA nato a [...] il [...] LA LE nato a [...] il [...] IU FA RD nato a [...] il [...] NZ NI nato a [...] il [...] AB IU nato a [...] il [...] EC AN nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 4 Num. 33881 Anno 2025 Presidente: AG AN Relatore: BR AR Data Udienza: 08/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 settembre 2024, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 7 marzo 2022, accogliendo le rispettive proposte di concordato formulate dalla parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a AG IU, AG NC, BA CH, RN IU EL, AN VA, ZO MO, CE NO, RE AN, AU IC, IA AN, DA ZI, De UC DA, Di MA ’ NI, AB IU, EC AN, EC VA, AT VA, TE LO, TE FA, NE TR LE, TO LO, IS AN, AL AU, AR SA. Accogliendo la richiesta di TE MI - il quale aveva manifestato la volontà di rinunciare ai motivi di merito, dichiarando di volere coltivare le sole ragioni di doglianza riguardanti la rideterminazione della pena - ha riconosciuto il vincolo della continuazione c.d. esterna con i reati giudicati con altra sentenza irrevocabile. Ha ridotto la pena inflitta a HI NO LV e TE AU, accogliendo i motivi di appello proposti dai predetti imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio, concedendo al primo una riduzione della pena e, quanto a TE, escludendo l’aumento di pena stabilito in primo grado per il vincolo della continuazione, ritenuto insussistente. Gli imputati erano stati chiamati a rispondere dei reati di partecipazione a diverse associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e di una molteplicità di episodi riguardanti la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo;
all’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, erano stati ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti. La sentenza del giudice di primo grado era impugnata da tutti gli imputati sopra menzionati, odierni ricorrenti, e dal P.M., che aveva promosso appello avverso la decisione del primo giudice nei confronti di taluni di essi, invocando un trattamento sanzionatorio più severo. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale è stato proposto ricorso per cassazione da tutti gli imputati. I motivi di doglianza possono essere riassunti come segue, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. La difesa di AG IU deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge processuale penale. Lamenta che la Corte territoriale non ha argomentato su detto profilo, nemmeno ricorrendo a formule sintetiche. AG NC, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. BA CH, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. RN IU EL, nel ricorso presentato personalmente, si duole della mancata assunzione di una prova decisiva e deduce la violazione dell'articolo 129 cod. proc. pen. La difesa di AN VA lamenta violazione di legge in relazione all'art. 132 cod. pen.; si duole della insufficienza della motivazione in punto di determinazione della pena, con particolare riferimento al disposto aumento a titolo di continuazione, il cui quantum non si giustificherebbe alla luce della condotta serbata dal ricorrente, limitata a poche cessioni di sostanza stupefacente. La difesa di ZO MO con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/90; inosservanza degli artt. 129 e 192 cod. proc. pen.; vizio della motivazione posto che la Corte d'appello, nonostante la parziale rinuncia ai motivi principali, non avrebbe potuto esimersi dal rendere la pronuncia invocata, dichiarando la causa di non punibilità in favore dell’imputato, già sulla base di un esame prima facie delle contestazioni elevate. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena in concreto inflitta per mancata concessione delle attenuanti invocate ed in ordine al giudizio di bilanciamento con le aggravanti. CE NO, a mezzo del difensore, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla rideterminazione della pena, non avendo i giudici fornito indicazioni sull’iter logico che ha condotto alla individuazione della pena in concreto irrogata ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritualmente richieste. RE AN, a mezzo dei propri difensori, lamenta difetto della motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La Corte d'appello, si legge nel ricorso, avrebbe disatteso gli obblighi motivazionali in tema di individuazione della pena base per il reato più grave, non avrebbe offerto giustificazioni in ordine alla ritenuta recidiva, agli aumenti stabiliti per le aggravanti ed al giudizio di bilanciamento. AU IC, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa di IA AN deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La Corte d’appello avrebbe dovuto escludere la partecipazione dell’imputato all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacente, avendo tutti i coimputati ed il presunto capo dell’organizzazione, i quali hanno ammesso l’addebito e reso dichiarazioni etero-accusatorie, chiarito l’estraneità di IA al sodalizio in esame. Nel ricorso proposto nell'interesse di DA ZI la difesa deduce difetto della motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Nel ricorso proposto nell'interesse di De UC DA la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, da reputarsi eccessivamente severa, non avendo la Corte territoriale attribuito giusto rilievo al modesto spessore criminale dell'imputato, investito del ruolo di “pusher” nell’ambito del sodalizio. Nel ricorso proposto nell'interesse di Di MA MO la difesa deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata diversa qualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, emergendo chiaramente dalle intercettazioni riversate in atti come la condotta illecita serbata dall’imputato fosse inquadrabile nell’ambito di un’attività di “piccolo spaccio”. Nel ricorso proposto nell'interesse di Di PA AN la difesa lamenta erronea applicazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.; vizio della motivazione in ordine al raggiungimento della prova certa della colpevolezza dell’imputato. I giudici di merito avrebbero dovuto pervenire al proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., o alla sua assoluzione, non essendovi prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. RA IU, a mezzo del difensore, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. HI NO LV, ha articolato, a mezzo del difensore, tre motivi di ricorso. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale ll’art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/90, vizio di motivazione con riferimento all’accertata sussistenza del requisito dell’affectio societatis, condizione necessaria perché l'appellante possa essere ritenuto intraneo all’organizzazione criminosa;
erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, rappresentato dalla consapevolezza e volontà di partecipare alle attività del sodalizio. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/90; illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha individuato lo stabile e duraturo inserimento dell’imputato nella compagine associativa, dovendo la condotta accertata più correttamente inquadrarsi nell'alveo della fattispecie concorsuale di cui all’art.110 cod. pen. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., motivazione illogica e contraddittoria, avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la gravità del fatto e, al tempo stesso tempo, ritenuto l'imputato meritevole della pena parametrata al minimo edittale, la qual cosa rivela che la Corte di merito abbia considerato il fatto connotato da minima offensività. Nel ricorso proposto nell'interesse di RO PP la difesa lamenta erronea applicazione degli artt. 29 e 32 cod. pen. Deduce violazione di legge quanto all’applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, essendo la pena irrogata inferiore a 5 anni di reclusione. Confermando “nel resto” la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha mantenuto in vita la suddetta pena accessoria, che risulta applicata al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. Con il secondo motivo deduce violazione di legge quanto all’omessa dichiarazione d’inammissibilità dell'impugnazione del P.M. correlata all’intervenuta rinuncia in udienza. Nel ricorso presentato nell'interesse di SO VA la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 599-bis cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sulla pena concordata ed avendo omesso di verificare l’esistenza in atti di vizi di forma o circostanze che possano essere suscettibili di dare luogo ad una ricostruzione diversa dei fatti per cui è processo. La difesa di La NA VA deduce carenza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 129 cod. proc. pen.; carenza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 131-bis bis, cod. proc. pen., la procedura “de plano” per la definizione dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc. pen. Si sostiene la contrarietà della norma richiamata ai principi di cui agli artt. 3 e 111, comma 7, Cost. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 99 cod. pen., 125 cod. proc. pen.; carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla possibilità di escludere la recidiva specifica ed infraquinquennale contestata all’imputato. La difesa di IU FA RD deduce erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La difesa di Marcanzo’ NI deduce difetto di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Nell'interesse di AB IU la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della pena inflitta. EC AN, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. EC VA, a mezzo del difensore, deduce mancanza di motivazione della sentenza. La difesa di AT VA lamenta la violazione degli artt. 132 e 62- bis cod. pen., dolendosi dell’insufficienza della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella forma prevalente. TE MI, a mezzo del difensore, lamenta vizio della motivazione in ordine ai criteri logici adottati dalla Corte d’appello per l'individuazione della pena del reato più grave e del reato satellite. La Corte d’appello di Catania, rappresenta il difensore, in riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto unificati dal vincolo della continuazione i fatti contestati ai capi 6 e 7 dell’odierna rubrica con i fatti, ritenuti più gravi, di cui alla sentenza del 5/5/2021, per i quali TE aveva riportato una condanna alla pena di anni 8 di reclusione. I giudici di appello La motivazione posta a fondamento dell’aumento individuato non darebbe conto dei criteri ai quali la Corte di merito ha fatto riferimento nella individuazione della pena per il reato più grave e per il reato satellite;
tale carenza è ancor più censurabile alla luce della circostanza che il ricorrente non è gravato dalla contestazione della recidiva, ragione per la quale non trova applicazione la previsione di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen. TE LO, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa di TE AU con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale, nel valutare la richiesta difensiva di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, non ha tenuto conto delle condizioni precarie di salute dell'imputato, dimostrate per mezzo dei documenti allegati all’atto di appello. TE FA, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa di NE TR LE deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis cod. pen. TO LO, a mezzo del difensore, si duole del trattamento sanzionatorio, lamentando difetto di motivazione con riferimento alla rideterminazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. IS AN a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. AL AU deduce l’illegittimità costituzionale dell'articolo bis del codice di procedura penale laddove prevede che la Corte di Cassazione dichiari senza formalità l'inammissibilità del ricorso contro una pronuncia ai sensi dell'articolo 599-bis c.p.p. e vizio della motivazione per non aver la Corte territoriale proceduto alla riqualificazione del fatto nell'ambito dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. AR SA deduce carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. 3. AG IU, RE AN, NZ NI e TO LO, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno fatto pervenire richiesta di trattazione orale del processo comunicata alle altre parti. L’Avv.to Ninni Giardina, codifensore di TO LO, ha fatto pervenire, in data 1/10/2025, alla cancelleria di questa Corte una comunicazione nella quale rappresenta che l’avviso di trattazione orale relativo al processo fissato per l’udienza odierna era privo di dati identificativi che permettevano di individuare il procedimento a cui detto avviso si riferiva. L’Avv. Cipolla, difensore di EC VA, ha depositato conclusioni scritte, nelle quali, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento. All’odierna udienza, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione si è riportato alle conclusioni scritte, insistendo nel richiedere l’inammissibilità di tutti ricorsi. I difensori presenti hanno concluso come da verbale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi tutti devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. Occorre rilevare, prima di procedere oltre nella disamina dei motivi di ricorso degli imputati, come l’avviso trasmesso dalla cancelleria della Corte di Cassazione all’Avv. Ninni Giardina circa la trattazione orale del processo fissato per l’odierna udienza, non sia suscettibile di dare luogo ad equivoci in ordine ai dati identificativi della procedura a cui si riferisce. La suddetta comunicazione, che segue alla notifica del decreto di citazione a giudizio, reca infatti il numero del procedimento assegnato alla procedura innanzi alla Corte di Cassazione (n. 10882/2025 RG). L’indicazione del numero di procedimento consente agevolmente di risalire ai dati riguardanti le parti del stato già notificato l’atto introduttivo del giudizio, contenente ogni elemento identificativo utile;
ne consegue che debba ritenersi sufficiente a consentire la individuazione del processo da trattare il riferimento contenuto nell’avviso del numero della procedura, sebbene in esso non sia indicato il nominativo dell’imputato ricorrente. 2. Passando a trattare dei motivi di ricorso, occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione di legittimità costituzionale avanzata da LA LE e AL AU, in termini sovrapponibili, della legge 23 giugno 2017, art. 1, comma 62, nella parte in cui, nell’introdurre l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., prevede che la Corte di Cassazione dichiari senza formalità l’inammissibilità del ricorso contro le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per contrarietà agli artt. 3 e 11, comma 7, Cost. La questione non ha rilevanza nell’ambito del presente giudizio, essendo stata la decisione sui ricorsi proposti in questa sede fissata in pubblica udienza. In ogni caso questa Corte ha già avuto modo di precisare come la questione sia manifestamente infondata, osservando che è frutto della libera scelta del legislatore prevedere forme definitorie semplificate dell’impugnazione ove, come nel caso delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., si addivenga ad una concorde determinazione della pena (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920:” «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.»). 3. Quanto al ricorso proposto da RN IU EL occorre rilevare come lo stesso sia stato presentato personalmente dall’imputato, essendosi il difensore limitato ad autenticare la firma. Il ricorso, pertanto, è inammissibile in quanto proposto in violazione dell’art.613, comma 1, cod. proc. pen. Detta causa d’inammissibilità prevale su ogni altra, impedendo l’instaurazione di un valido rapporto processuale. a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione dev'essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636). 4. Inammissibili sono i ricorsi proposti da AG IU, AG NC, BA CH, AN VA, ZO MO, CE NO, RE AN, AU IC, IA HE, DA ZI, De UC DA, Di MA MO, Di PA AN, RA IU ET MO, SO VA, La NA VA, LA LE, IU FA RD, NZ NI, AB IU, EC AN, EC VA, AT VA, TE LO, TE FA, NE TR LE, TO LO, IS AN, CA AU, AR SA, i quali, nel giudizio di appello, hanno concordato la misura della pena. I predetti imputati, nell’accedere all’istituto di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., hanno rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello riguardante la rideterminazione della pena risultante dall’accordo raggiunto. Ne consegue la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali le parti abbiano espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, sovrapponibile al precedente istituto, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere – 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 – 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»]. Tutti i motivi dedotti in questa sede dagli imputati sopra indicati, che hanno definito la loro posizione accedendo al c.d. “concordato in appello” non rientrano nel numerus clausus delle doglianze per le quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. 4.1. Particolare considerazione meritano le censure proposte dal ricorrente RO PP, il quale, come detto in precedenza, si duole della erronea applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della mancata declaratoria d’inammissibilità dell’appello elevato dal P.M. nei suoi confronti in seguito all’intervenuta rinuncia in udienza. Il primo rilievo, pur concernendo l’illegalità della pena, è palesemente destituito di fondamento. Il giudice di prime cure aveva dichiarato RO PP interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (si veda quanto statuito in dispositivo dal giudice di primo grado alla pag. 153 della sentenza); la Corte d’appello ha confermato detta pena accessoria nella ricorrenza dei presupposti di legge. Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., la condanna ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. l’applicazione della sanzione accessoria deve aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, risultante dalla diminuzione operata in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della scelta del rito (cfr. Sez. 4, n. 3538 del 23/12/2003, dep. 2004, Maisto, Rv. 230305; conforme a Sez. 2, n. 43604 del 07/10/2003, D'Angelo, Rv. 227608, secondo cui l'art. 29 cod. pen. non autorizza a fare distinzione tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramente processuali o premiali). Ebbene, a seguito del concordato in appello, la pena base è stata determinata in anni sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;
tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, la pena principale in concreto irrogata risulta superiore ad anni tre di reclusione. Pertanto, non è meritevole di essere censurata la conferma disposta nei confronti del ricorrente quanto all’applicazione della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile: il ricorrente non ha interesse a censurare la mancata declaratoria d’inammissibilità dell’appello del P.M., a cui l’Accusa aveva rinunciato in udienza, aderendo al concordato con la parte;
né il ricorso palesa detto interesse. Si richiama in proposito l’insegnamento consolidato di questa Corte, in virtù del quale l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. oltre ad essere attuale, deve essere anche concreto, nel senso che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale. Di conseguenza, in tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per il ricorrente. Tale presupposto non sussiste nel caso in esame: l’impugnazione proposta dal P.M. è stata superata, perdendo ogni rilevanza, dalla rinuncia e dall’intervenuto concordato in appello;
pertanto la richiesta della difesa è inammissibile per carenza d’interesse, non derivando dalla declaratoria d’inammissibilità alcun effetto favorevole per il ricorrente. 5. Parimente inammissibile è il ricorso proposto da TE MI, il quale aveva rinunciato innanzi alla Corte d’appello ai motivi di merito, invocando la continuazione con altra sentenza passata in giudicato. La Corte d’appello ha riconosciuto il vincolo della continuazione c.d. “esterna” con i reati di cui alla sentenza emessa il 5/5/2021 dalla Corte d’appello di Catania, divenuta irrevocabile in data 1/7/2022, con cui TE MI era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 determinato l’aumento di pena a titolo di continuazione per i reati di cui al presente giudizio (capi 6 e 7 della rubrica, riguardanti la contestazione delle fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90) in anni due e mesi sei di reclusione, ritenendo “congruo” detto aumento alla luce dei criteri di commisurazione dettati dall’art. 133 cod. pen. Sulla discrezionalità del giudice in tema di determinazione della pena depongono una molteplicità di pronunce di questa Corte, le quali, come è noto, ritengono ammissibile, sotto il profilo motivazionale, il ricorso a formule sintetiche - tipo «si ritiene congrua» - ove la pena non superi la media edittale (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583). Nell’ambito specifico della previsione del reato continuato, si è affermato come non sia richiesto al giudice un particolare impegno motivazionale ove gli aumenti siano di modesta entità e, per questo, non vi siano dubbi in ordine al superamento del limite del triplo della pena per il reato più grave. Ebbene, nel caso che occupa, il rilievo difensivo riguardante la mancata individuazione del reato più grave è destituito di fondamento. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto più grave il reato già giudicato in continuazione con altri reati nella sentenza definitiva e, ferma restando la pena come determinata nella sentenza irrevocabile, ha provveduto a stabilire gli aumenti di pena per i reati satellite di cui al presente giudizio nella misura indicata. Tale modalità non è meritevole di essere censurata (cfr. Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, D’Angelo, Rv. 286114 – 02:”In tema di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta la continuazione "esterna", individui il reato più grave in quello già giudicato con altre violazioni unificate a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già giudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione”). Il ricorso, incentrato sulla mancata individuazione del reato più grave tra quelli sub iudice, è frutto di una erronea impostazione, atteggiandosi i reati oggetto del presente giudizio a reati satellite. Il richiamo alla violazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen. è eccentrico: dalla motivazione della sentenza non si evince che la Corte d’appello abbia determinato la pena in continuazione facendo applicazione della norma citata. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di HI NO LV è Quanto ai primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione delle questioni poste, si osserva quanto segue. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere fatto parte dell’associazione contestata al capo 28 della rubrica, sulla cui esistenza si è lungamente soffermato il Tribunale alle pagine 97 e seguenti della sentenza di primo grado. Alla stregua del compendio probatorio in atti, si legge nella sentenza del Tribunale, si è accertata l’esistenza di una piazza di spaccio insediata alla via Egadi 14/18, facente capo a UP IU, nell’ambito della quale operavano stabilmente CE NO, UP IU, UP TE, RN IU SA. Nella “piazza”, alla stregua delle videoriprese effettuate dalle Forze dell’ordine, era quotidianamente smerciata sostanza stupefacente del tipo cocaina, secondo turni determinati tra i sodali investiti della funzione di “pusher” (il HI interveniva solitamente tra le ore 14 e le ore 21). Nel corso dei 13 giorni in cui il monitoraggio è stato attivato per il ricorrente, le Forze dell’ordine hanno assistito a ripetuti atti di cessione della sostanza stupefacente. Le modalità di realizzazione dell’attività illecita, secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, confacente ai principi ermeneutici dettati in questa sede, rivelavano l’esistenza del sodalizio e la partecipazione ad essa del ricorrente. La Corte territoriale, unitamente al giudice di primo grado, ha rimarcato come la prova dell’esistenza del sodalizio e dell’inserimento di HI in esso fosse desumibile dalla stabilità del luogo di spaccio, dalla fungibilità dei ruoli tra i sodali, dall'utilizzazione di ricetrasmittenti per le comunicazioni, dalla serialità delle condotte dei singoli partecipi, dalla quotidianità della loro presenza nella piazza di spaccio, secondo un modello tipicamente utilizzato per la diffusione dello stupefacente nella città di Catania. L’organizzazione assicurava un flusso continuo nello smercio delle sostanze stupefacenti nell’ambito di una specifica zona del territorio cittadino. Ciò era reso possibile dalla predisposizione di turni tra i sodali aventi il ruolo di “pusher”, di cui faceva parte anche l'odierno imputato (si veda pag. 51 della sentenza di appello). Deve rammentarsi come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, possa essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Barbetta, Rv. 255207; Sez. per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, è necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all’esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). Quanto alla rilevanza della commissione dei reati rientranti nel programma criminoso, secondo un costante principio di diritto in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative dei gruppo criminale (così, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-06). Nel caso in esame, la partecipazione dell’imputato è stata desunta, con argomentare logico, dai molteplici atti di cessione osservati dal personale di polizia, dalla stabile presenza del ricorrente nei luoghi deputati allo smercio dello stupefacente, dai continui contatti con il capo dell’organizzazione, elementi suscettibili di rivelare la consapevolezza di operare nell’ambito del sodalizio. 6.1. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. La Corte d’appello ha ritenuto l'imputato non meritevole delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'intensità dell'attività dello spaccio cui era dedito, della particolare dannosità per la salute dello stupefacente commercializzato (cocaina), della mancanza di resipiscenza. Trattasi di motivazione non censurabile, conforme ai principi consolidati stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente”). Nessuna contraddizione è individuabile nella scelta operata dai giudici di merito di determinare la pena nel minimo edittale e di non concedere le circostanze attenuanti generiche;
invero, non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe in primis, alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, mentre le circostanze attenuanti generiche guardano ad elementi, per lo più esterni al reato, che lo rendano meritevole di una mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, in motivazione, Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888 – 01; conforme a Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022; Sez. 1, n. 2042 del 11/10/1982, dep. 1983, Rv. 157819, così massimata: “Non sussiste alcun rapporto di interdipendenza fra la determinazione della misura della pena base e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e quindi nemmeno un rapporto di incompatibilità fra l'applicazione della pena nel minimo e la esclusione di dette attenuanti, dato che l'indagine riguardante queste ultime mira al riscontro di dati che rivelino nel reo un'attitudine criminale meno marcata di quella tenuta presente per la determinazione della pena base, al fine di un più congruo adeguamento della pena in concreto, indagine che può essere quindi ritenuta esplicitamente o implicitamente superflua o, comunque, negativa, ove non si ravvisi alcuna ragione per un'ulteriore benevolenza verso il condannato”). 7. Quanto al ricorso nell’interesse di TE AU, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 24 della rubrica) si osserva quanto segue. Il primo motivo, con cui si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non si confronta realmente con la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come l'illecita cessione contestata, sebbene isolata, si inserisse nel più ampio contesto di un’attività organizzata, finalizzata a un lucro ben più ampio (si veda quanto argomentato a pag. 54 della sentenza impugnata, dove si pone in rilievo la circostanza che la cessione addebitata avvenne in una piazza di spaccio controllata da un’organizzazione, secondo le modalità tipiche di attività gestite in forma organizzata). La decisione si colloca nell’alveo del costante orientamento di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento del lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571) ed in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186). Sebbene le Sezioni Unite abbiano affermato il principio che “La circostanza materia di stupefacenti” (Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499), hanno anche precisato che «[…] il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta comunque affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito». 7.1. Compiuta motivazione è stata offerta in sentenza anche in relazione al diniego dell’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva (motivo secondo di ricorso). La Corte territoriale ha osservato, con argomentare immune da censure, come la recidiva accertata e la conseguente pericolosità sociale dell'imputato inducano a ritenere che l’applicazione della sanzione sostitutiva non garantirebbe un'adeguata risposta sanzionatoria e preventiva anche considerata la rilevanza del contesto criminale nel quale è stata posta in essere la condotta illecita. La motivazione è immune da censure [cfr. Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853:”La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni)”]. Il ricorrente genericamente si duole delle argomentazioni illustrate in sentenza e della mancata considerazione dello stato di salute del ricorrente, senza tuttavia individuare aspetti di criticità nel ragionamento portato dai giudici di merito e richiamando l’assenza di condanne per evasione, circostanza non dirimente nella valutazione da compiersi ai fini dell’applicazione dell’istituto invocato. Occorre considerare, quanto al profilo della recidiva, che la Corte d’appello ha rimarcato in motivazione come il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti, anche recenti, dai quali si evince una pericolosa attitudine delinquenziale. l’allarmante contesto nel quale si inserisce la condotta, la Corte d’appello ha evidenziato come il singolo atto di cessione sia stato realizzato in una zona ricadente sotto il controllo di organizzazioni operanti sul territorio, venendo posto in essere con il concorso di altro soggetto. Da tanto si desume una puntuale disamina delle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento della sanzione sostitutiva, scevra da aporie logiche. In proposito occorre rilevare come, nella materia che occupa, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic Rv. 276716). 8. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR BR AN AG
all’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, erano stati ritenuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti. La sentenza del giudice di primo grado era impugnata da tutti gli imputati sopra menzionati, odierni ricorrenti, e dal P.M., che aveva promosso appello avverso la decisione del primo giudice nei confronti di taluni di essi, invocando un trattamento sanzionatorio più severo. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale è stato proposto ricorso per cassazione da tutti gli imputati. I motivi di doglianza possono essere riassunti come segue, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. La difesa di AG IU deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge processuale penale. Lamenta che la Corte territoriale non ha argomentato su detto profilo, nemmeno ricorrendo a formule sintetiche. AG NC, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. BA CH, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. RN IU EL, nel ricorso presentato personalmente, si duole della mancata assunzione di una prova decisiva e deduce la violazione dell'articolo 129 cod. proc. pen. La difesa di AN VA lamenta violazione di legge in relazione all'art. 132 cod. pen.; si duole della insufficienza della motivazione in punto di determinazione della pena, con particolare riferimento al disposto aumento a titolo di continuazione, il cui quantum non si giustificherebbe alla luce della condotta serbata dal ricorrente, limitata a poche cessioni di sostanza stupefacente. La difesa di ZO MO con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/90; inosservanza degli artt. 129 e 192 cod. proc. pen.; vizio della motivazione posto che la Corte d'appello, nonostante la parziale rinuncia ai motivi principali, non avrebbe potuto esimersi dal rendere la pronuncia invocata, dichiarando la causa di non punibilità in favore dell’imputato, già sulla base di un esame prima facie delle contestazioni elevate. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena in concreto inflitta per mancata concessione delle attenuanti invocate ed in ordine al giudizio di bilanciamento con le aggravanti. CE NO, a mezzo del difensore, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla rideterminazione della pena, non avendo i giudici fornito indicazioni sull’iter logico che ha condotto alla individuazione della pena in concreto irrogata ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritualmente richieste. RE AN, a mezzo dei propri difensori, lamenta difetto della motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La Corte d'appello, si legge nel ricorso, avrebbe disatteso gli obblighi motivazionali in tema di individuazione della pena base per il reato più grave, non avrebbe offerto giustificazioni in ordine alla ritenuta recidiva, agli aumenti stabiliti per le aggravanti ed al giudizio di bilanciamento. AU IC, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa di IA AN deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La Corte d’appello avrebbe dovuto escludere la partecipazione dell’imputato all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacente, avendo tutti i coimputati ed il presunto capo dell’organizzazione, i quali hanno ammesso l’addebito e reso dichiarazioni etero-accusatorie, chiarito l’estraneità di IA al sodalizio in esame. Nel ricorso proposto nell'interesse di DA ZI la difesa deduce difetto della motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Nel ricorso proposto nell'interesse di De UC DA la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, da reputarsi eccessivamente severa, non avendo la Corte territoriale attribuito giusto rilievo al modesto spessore criminale dell'imputato, investito del ruolo di “pusher” nell’ambito del sodalizio. Nel ricorso proposto nell'interesse di Di MA MO la difesa deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata diversa qualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, emergendo chiaramente dalle intercettazioni riversate in atti come la condotta illecita serbata dall’imputato fosse inquadrabile nell’ambito di un’attività di “piccolo spaccio”. Nel ricorso proposto nell'interesse di Di PA AN la difesa lamenta erronea applicazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.; vizio della motivazione in ordine al raggiungimento della prova certa della colpevolezza dell’imputato. I giudici di merito avrebbero dovuto pervenire al proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., o alla sua assoluzione, non essendovi prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. RA IU, a mezzo del difensore, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. HI NO LV, ha articolato, a mezzo del difensore, tre motivi di ricorso. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale ll’art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/90, vizio di motivazione con riferimento all’accertata sussistenza del requisito dell’affectio societatis, condizione necessaria perché l'appellante possa essere ritenuto intraneo all’organizzazione criminosa;
erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, rappresentato dalla consapevolezza e volontà di partecipare alle attività del sodalizio. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/90; illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha individuato lo stabile e duraturo inserimento dell’imputato nella compagine associativa, dovendo la condotta accertata più correttamente inquadrarsi nell'alveo della fattispecie concorsuale di cui all’art.110 cod. pen. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., motivazione illogica e contraddittoria, avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la gravità del fatto e, al tempo stesso tempo, ritenuto l'imputato meritevole della pena parametrata al minimo edittale, la qual cosa rivela che la Corte di merito abbia considerato il fatto connotato da minima offensività. Nel ricorso proposto nell'interesse di RO PP la difesa lamenta erronea applicazione degli artt. 29 e 32 cod. pen. Deduce violazione di legge quanto all’applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, essendo la pena irrogata inferiore a 5 anni di reclusione. Confermando “nel resto” la sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha mantenuto in vita la suddetta pena accessoria, che risulta applicata al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. Con il secondo motivo deduce violazione di legge quanto all’omessa dichiarazione d’inammissibilità dell'impugnazione del P.M. correlata all’intervenuta rinuncia in udienza. Nel ricorso presentato nell'interesse di SO VA la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 599-bis cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sulla pena concordata ed avendo omesso di verificare l’esistenza in atti di vizi di forma o circostanze che possano essere suscettibili di dare luogo ad una ricostruzione diversa dei fatti per cui è processo. La difesa di La NA VA deduce carenza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 129 cod. proc. pen.; carenza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 131-bis bis, cod. proc. pen., la procedura “de plano” per la definizione dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc. pen. Si sostiene la contrarietà della norma richiamata ai principi di cui agli artt. 3 e 111, comma 7, Cost. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 99 cod. pen., 125 cod. proc. pen.; carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla possibilità di escludere la recidiva specifica ed infraquinquennale contestata all’imputato. La difesa di IU FA RD deduce erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La difesa di Marcanzo’ NI deduce difetto di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Nell'interesse di AB IU la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della pena inflitta. EC AN, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. EC VA, a mezzo del difensore, deduce mancanza di motivazione della sentenza. La difesa di AT VA lamenta la violazione degli artt. 132 e 62- bis cod. pen., dolendosi dell’insufficienza della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella forma prevalente. TE MI, a mezzo del difensore, lamenta vizio della motivazione in ordine ai criteri logici adottati dalla Corte d’appello per l'individuazione della pena del reato più grave e del reato satellite. La Corte d’appello di Catania, rappresenta il difensore, in riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto unificati dal vincolo della continuazione i fatti contestati ai capi 6 e 7 dell’odierna rubrica con i fatti, ritenuti più gravi, di cui alla sentenza del 5/5/2021, per i quali TE aveva riportato una condanna alla pena di anni 8 di reclusione. I giudici di appello La motivazione posta a fondamento dell’aumento individuato non darebbe conto dei criteri ai quali la Corte di merito ha fatto riferimento nella individuazione della pena per il reato più grave e per il reato satellite;
tale carenza è ancor più censurabile alla luce della circostanza che il ricorrente non è gravato dalla contestazione della recidiva, ragione per la quale non trova applicazione la previsione di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen. TE LO, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa di TE AU con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale, nel valutare la richiesta difensiva di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, non ha tenuto conto delle condizioni precarie di salute dell'imputato, dimostrate per mezzo dei documenti allegati all’atto di appello. TE FA, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa di NE TR LE deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis cod. pen. TO LO, a mezzo del difensore, si duole del trattamento sanzionatorio, lamentando difetto di motivazione con riferimento alla rideterminazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. IS AN a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. AL AU deduce l’illegittimità costituzionale dell'articolo bis del codice di procedura penale laddove prevede che la Corte di Cassazione dichiari senza formalità l'inammissibilità del ricorso contro una pronuncia ai sensi dell'articolo 599-bis c.p.p. e vizio della motivazione per non aver la Corte territoriale proceduto alla riqualificazione del fatto nell'ambito dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. AR SA deduce carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. 3. AG IU, RE AN, NZ NI e TO LO, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno fatto pervenire richiesta di trattazione orale del processo comunicata alle altre parti. L’Avv.to Ninni Giardina, codifensore di TO LO, ha fatto pervenire, in data 1/10/2025, alla cancelleria di questa Corte una comunicazione nella quale rappresenta che l’avviso di trattazione orale relativo al processo fissato per l’udienza odierna era privo di dati identificativi che permettevano di individuare il procedimento a cui detto avviso si riferiva. L’Avv. Cipolla, difensore di EC VA, ha depositato conclusioni scritte, nelle quali, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere il loro accoglimento. All’odierna udienza, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione si è riportato alle conclusioni scritte, insistendo nel richiedere l’inammissibilità di tutti ricorsi. I difensori presenti hanno concluso come da verbale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi tutti devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. Occorre rilevare, prima di procedere oltre nella disamina dei motivi di ricorso degli imputati, come l’avviso trasmesso dalla cancelleria della Corte di Cassazione all’Avv. Ninni Giardina circa la trattazione orale del processo fissato per l’odierna udienza, non sia suscettibile di dare luogo ad equivoci in ordine ai dati identificativi della procedura a cui si riferisce. La suddetta comunicazione, che segue alla notifica del decreto di citazione a giudizio, reca infatti il numero del procedimento assegnato alla procedura innanzi alla Corte di Cassazione (n. 10882/2025 RG). L’indicazione del numero di procedimento consente agevolmente di risalire ai dati riguardanti le parti del stato già notificato l’atto introduttivo del giudizio, contenente ogni elemento identificativo utile;
ne consegue che debba ritenersi sufficiente a consentire la individuazione del processo da trattare il riferimento contenuto nell’avviso del numero della procedura, sebbene in esso non sia indicato il nominativo dell’imputato ricorrente. 2. Passando a trattare dei motivi di ricorso, occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione di legittimità costituzionale avanzata da LA LE e AL AU, in termini sovrapponibili, della legge 23 giugno 2017, art. 1, comma 62, nella parte in cui, nell’introdurre l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., prevede che la Corte di Cassazione dichiari senza formalità l’inammissibilità del ricorso contro le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per contrarietà agli artt. 3 e 11, comma 7, Cost. La questione non ha rilevanza nell’ambito del presente giudizio, essendo stata la decisione sui ricorsi proposti in questa sede fissata in pubblica udienza. In ogni caso questa Corte ha già avuto modo di precisare come la questione sia manifestamente infondata, osservando che è frutto della libera scelta del legislatore prevedere forme definitorie semplificate dell’impugnazione ove, come nel caso delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., si addivenga ad una concorde determinazione della pena (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920:” «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.»). 3. Quanto al ricorso proposto da RN IU EL occorre rilevare come lo stesso sia stato presentato personalmente dall’imputato, essendosi il difensore limitato ad autenticare la firma. Il ricorso, pertanto, è inammissibile in quanto proposto in violazione dell’art.613, comma 1, cod. proc. pen. Detta causa d’inammissibilità prevale su ogni altra, impedendo l’instaurazione di un valido rapporto processuale. a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione dev'essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636). 4. Inammissibili sono i ricorsi proposti da AG IU, AG NC, BA CH, AN VA, ZO MO, CE NO, RE AN, AU IC, IA HE, DA ZI, De UC DA, Di MA MO, Di PA AN, RA IU ET MO, SO VA, La NA VA, LA LE, IU FA RD, NZ NI, AB IU, EC AN, EC VA, AT VA, TE LO, TE FA, NE TR LE, TO LO, IS AN, CA AU, AR SA, i quali, nel giudizio di appello, hanno concordato la misura della pena. I predetti imputati, nell’accedere all’istituto di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., hanno rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quello riguardante la rideterminazione della pena risultante dall’accordo raggiunto. Ne consegue la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali le parti abbiano espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, sovrapponibile al precedente istituto, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere – 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 – 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»]. Tutti i motivi dedotti in questa sede dagli imputati sopra indicati, che hanno definito la loro posizione accedendo al c.d. “concordato in appello” non rientrano nel numerus clausus delle doglianze per le quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. 4.1. Particolare considerazione meritano le censure proposte dal ricorrente RO PP, il quale, come detto in precedenza, si duole della erronea applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della mancata declaratoria d’inammissibilità dell’appello elevato dal P.M. nei suoi confronti in seguito all’intervenuta rinuncia in udienza. Il primo rilievo, pur concernendo l’illegalità della pena, è palesemente destituito di fondamento. Il giudice di prime cure aveva dichiarato RO PP interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (si veda quanto statuito in dispositivo dal giudice di primo grado alla pag. 153 della sentenza); la Corte d’appello ha confermato detta pena accessoria nella ricorrenza dei presupposti di legge. Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., la condanna ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. l’applicazione della sanzione accessoria deve aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, risultante dalla diminuzione operata in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della scelta del rito (cfr. Sez. 4, n. 3538 del 23/12/2003, dep. 2004, Maisto, Rv. 230305; conforme a Sez. 2, n. 43604 del 07/10/2003, D'Angelo, Rv. 227608, secondo cui l'art. 29 cod. pen. non autorizza a fare distinzione tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramente processuali o premiali). Ebbene, a seguito del concordato in appello, la pena base è stata determinata in anni sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti;
tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato, la pena principale in concreto irrogata risulta superiore ad anni tre di reclusione. Pertanto, non è meritevole di essere censurata la conferma disposta nei confronti del ricorrente quanto all’applicazione della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile: il ricorrente non ha interesse a censurare la mancata declaratoria d’inammissibilità dell’appello del P.M., a cui l’Accusa aveva rinunciato in udienza, aderendo al concordato con la parte;
né il ricorso palesa detto interesse. Si richiama in proposito l’insegnamento consolidato di questa Corte, in virtù del quale l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. oltre ad essere attuale, deve essere anche concreto, nel senso che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale. Di conseguenza, in tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per il ricorrente. Tale presupposto non sussiste nel caso in esame: l’impugnazione proposta dal P.M. è stata superata, perdendo ogni rilevanza, dalla rinuncia e dall’intervenuto concordato in appello;
pertanto la richiesta della difesa è inammissibile per carenza d’interesse, non derivando dalla declaratoria d’inammissibilità alcun effetto favorevole per il ricorrente. 5. Parimente inammissibile è il ricorso proposto da TE MI, il quale aveva rinunciato innanzi alla Corte d’appello ai motivi di merito, invocando la continuazione con altra sentenza passata in giudicato. La Corte d’appello ha riconosciuto il vincolo della continuazione c.d. “esterna” con i reati di cui alla sentenza emessa il 5/5/2021 dalla Corte d’appello di Catania, divenuta irrevocabile in data 1/7/2022, con cui TE MI era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 determinato l’aumento di pena a titolo di continuazione per i reati di cui al presente giudizio (capi 6 e 7 della rubrica, riguardanti la contestazione delle fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90) in anni due e mesi sei di reclusione, ritenendo “congruo” detto aumento alla luce dei criteri di commisurazione dettati dall’art. 133 cod. pen. Sulla discrezionalità del giudice in tema di determinazione della pena depongono una molteplicità di pronunce di questa Corte, le quali, come è noto, ritengono ammissibile, sotto il profilo motivazionale, il ricorso a formule sintetiche - tipo «si ritiene congrua» - ove la pena non superi la media edittale (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583). Nell’ambito specifico della previsione del reato continuato, si è affermato come non sia richiesto al giudice un particolare impegno motivazionale ove gli aumenti siano di modesta entità e, per questo, non vi siano dubbi in ordine al superamento del limite del triplo della pena per il reato più grave. Ebbene, nel caso che occupa, il rilievo difensivo riguardante la mancata individuazione del reato più grave è destituito di fondamento. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto più grave il reato già giudicato in continuazione con altri reati nella sentenza definitiva e, ferma restando la pena come determinata nella sentenza irrevocabile, ha provveduto a stabilire gli aumenti di pena per i reati satellite di cui al presente giudizio nella misura indicata. Tale modalità non è meritevole di essere censurata (cfr. Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, D’Angelo, Rv. 286114 – 02:”In tema di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta la continuazione "esterna", individui il reato più grave in quello già giudicato con altre violazioni unificate a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già giudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione”). Il ricorso, incentrato sulla mancata individuazione del reato più grave tra quelli sub iudice, è frutto di una erronea impostazione, atteggiandosi i reati oggetto del presente giudizio a reati satellite. Il richiamo alla violazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen. è eccentrico: dalla motivazione della sentenza non si evince che la Corte d’appello abbia determinato la pena in continuazione facendo applicazione della norma citata. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di HI NO LV è Quanto ai primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione delle questioni poste, si osserva quanto segue. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere fatto parte dell’associazione contestata al capo 28 della rubrica, sulla cui esistenza si è lungamente soffermato il Tribunale alle pagine 97 e seguenti della sentenza di primo grado. Alla stregua del compendio probatorio in atti, si legge nella sentenza del Tribunale, si è accertata l’esistenza di una piazza di spaccio insediata alla via Egadi 14/18, facente capo a UP IU, nell’ambito della quale operavano stabilmente CE NO, UP IU, UP TE, RN IU SA. Nella “piazza”, alla stregua delle videoriprese effettuate dalle Forze dell’ordine, era quotidianamente smerciata sostanza stupefacente del tipo cocaina, secondo turni determinati tra i sodali investiti della funzione di “pusher” (il HI interveniva solitamente tra le ore 14 e le ore 21). Nel corso dei 13 giorni in cui il monitoraggio è stato attivato per il ricorrente, le Forze dell’ordine hanno assistito a ripetuti atti di cessione della sostanza stupefacente. Le modalità di realizzazione dell’attività illecita, secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, confacente ai principi ermeneutici dettati in questa sede, rivelavano l’esistenza del sodalizio e la partecipazione ad essa del ricorrente. La Corte territoriale, unitamente al giudice di primo grado, ha rimarcato come la prova dell’esistenza del sodalizio e dell’inserimento di HI in esso fosse desumibile dalla stabilità del luogo di spaccio, dalla fungibilità dei ruoli tra i sodali, dall'utilizzazione di ricetrasmittenti per le comunicazioni, dalla serialità delle condotte dei singoli partecipi, dalla quotidianità della loro presenza nella piazza di spaccio, secondo un modello tipicamente utilizzato per la diffusione dello stupefacente nella città di Catania. L’organizzazione assicurava un flusso continuo nello smercio delle sostanze stupefacenti nell’ambito di una specifica zona del territorio cittadino. Ciò era reso possibile dalla predisposizione di turni tra i sodali aventi il ruolo di “pusher”, di cui faceva parte anche l'odierno imputato (si veda pag. 51 della sentenza di appello). Deve rammentarsi come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, possa essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Barbetta, Rv. 255207; Sez. per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, è necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all’esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). Quanto alla rilevanza della commissione dei reati rientranti nel programma criminoso, secondo un costante principio di diritto in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative dei gruppo criminale (così, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-06). Nel caso in esame, la partecipazione dell’imputato è stata desunta, con argomentare logico, dai molteplici atti di cessione osservati dal personale di polizia, dalla stabile presenza del ricorrente nei luoghi deputati allo smercio dello stupefacente, dai continui contatti con il capo dell’organizzazione, elementi suscettibili di rivelare la consapevolezza di operare nell’ambito del sodalizio. 6.1. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. La Corte d’appello ha ritenuto l'imputato non meritevole delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'intensità dell'attività dello spaccio cui era dedito, della particolare dannosità per la salute dello stupefacente commercializzato (cocaina), della mancanza di resipiscenza. Trattasi di motivazione non censurabile, conforme ai principi consolidati stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente”). Nessuna contraddizione è individuabile nella scelta operata dai giudici di merito di determinare la pena nel minimo edittale e di non concedere le circostanze attenuanti generiche;
invero, non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe in primis, alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, mentre le circostanze attenuanti generiche guardano ad elementi, per lo più esterni al reato, che lo rendano meritevole di una mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, in motivazione, Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888 – 01; conforme a Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022; Sez. 1, n. 2042 del 11/10/1982, dep. 1983, Rv. 157819, così massimata: “Non sussiste alcun rapporto di interdipendenza fra la determinazione della misura della pena base e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e quindi nemmeno un rapporto di incompatibilità fra l'applicazione della pena nel minimo e la esclusione di dette attenuanti, dato che l'indagine riguardante queste ultime mira al riscontro di dati che rivelino nel reo un'attitudine criminale meno marcata di quella tenuta presente per la determinazione della pena base, al fine di un più congruo adeguamento della pena in concreto, indagine che può essere quindi ritenuta esplicitamente o implicitamente superflua o, comunque, negativa, ove non si ravvisi alcuna ragione per un'ulteriore benevolenza verso il condannato”). 7. Quanto al ricorso nell’interesse di TE AU, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 24 della rubrica) si osserva quanto segue. Il primo motivo, con cui si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non si confronta realmente con la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come l'illecita cessione contestata, sebbene isolata, si inserisse nel più ampio contesto di un’attività organizzata, finalizzata a un lucro ben più ampio (si veda quanto argomentato a pag. 54 della sentenza impugnata, dove si pone in rilievo la circostanza che la cessione addebitata avvenne in una piazza di spaccio controllata da un’organizzazione, secondo le modalità tipiche di attività gestite in forma organizzata). La decisione si colloca nell’alveo del costante orientamento di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento del lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571) ed in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186). Sebbene le Sezioni Unite abbiano affermato il principio che “La circostanza materia di stupefacenti” (Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499), hanno anche precisato che «[…] il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta comunque affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito». 7.1. Compiuta motivazione è stata offerta in sentenza anche in relazione al diniego dell’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva (motivo secondo di ricorso). La Corte territoriale ha osservato, con argomentare immune da censure, come la recidiva accertata e la conseguente pericolosità sociale dell'imputato inducano a ritenere che l’applicazione della sanzione sostitutiva non garantirebbe un'adeguata risposta sanzionatoria e preventiva anche considerata la rilevanza del contesto criminale nel quale è stata posta in essere la condotta illecita. La motivazione è immune da censure [cfr. Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853:”La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni)”]. Il ricorrente genericamente si duole delle argomentazioni illustrate in sentenza e della mancata considerazione dello stato di salute del ricorrente, senza tuttavia individuare aspetti di criticità nel ragionamento portato dai giudici di merito e richiamando l’assenza di condanne per evasione, circostanza non dirimente nella valutazione da compiersi ai fini dell’applicazione dell’istituto invocato. Occorre considerare, quanto al profilo della recidiva, che la Corte d’appello ha rimarcato in motivazione come il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti, anche recenti, dai quali si evince una pericolosa attitudine delinquenziale. l’allarmante contesto nel quale si inserisce la condotta, la Corte d’appello ha evidenziato come il singolo atto di cessione sia stato realizzato in una zona ricadente sotto il controllo di organizzazioni operanti sul territorio, venendo posto in essere con il concorso di altro soggetto. Da tanto si desume una puntuale disamina delle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento della sanzione sostitutiva, scevra da aporie logiche. In proposito occorre rilevare come, nella materia che occupa, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic Rv. 276716). 8. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR BR AN AG