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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1382/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Elmo ( )
[...] CodiceFiscale_3 APPELLANTI contro
, (C.F. ), rappresentata e difesi dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._4 IN (C.F. C.F._5
(C.F. e P. IVA .) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dagli Avv.ti Giovanni Fini (C.F. ) e Simone Camelini (C.F. C.F._6
) C.F._7
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per e : “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma Parte_2 Parte_1 parziale della Sentenza n. 1873/22 emessa dal Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa
RO GE in data 30.06.2022 nel procedimento recante R.G. 6600/2020, depositata il successivo
08.07.2022 e non notificata, rigettare le istanze tutte di cui all'atto di citazione nei confronti dei
Signori ed in quanto infondate per i motivi di cui in narrati-va. Con Parte_1 Parte_2 vittoria di anticipazioni e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Olga: “accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello principale CP_1 promosso dai sig.ri e e dell'appello incidentale promosso dall' Pt_1 Pt_2 Controparte_2
per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare integralmente le domande degli appellanti;
[...] per l'effetto confermare in toto l'impugnata Sentenza n. 1873/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in pagina 1 di 11 data 30.06.2022e comunque accogliere le conclusioni di precisate nelle memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 1) di Primo Grado.”
Per l' “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita contrariis Parte_3 reiectis così giudicare:
- Riformare la sentenza di primo grado n. 1873/22, emessa dal Tribunale di Bologna in data 30.06.22 e pubblicata in data 08.07.22, atteso il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 per tutti i motivi indicati al § 1, e per l'effetto Dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] [...] alla sig.ra con conseguente condanna di quest'ultima alla Controparte_2 Controparte_1 restituzione delle somme ricevute della in esecuzione dell'impugnata Controparte_2 sentenza oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio;
- Riformare la sentenza di primo grado n. 1873/22, emessa dal Tribunale di Bologna in data 30.06.22 e pubblicata in data 08.07.22, attesa l'illegittimità del recesso manifestato dalla sig.ra in data CP_1
23.04.19 per tutti i motivi indicati al § 2, e per l'effetto Dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] alla sig.ra con conseguente condanna di quest'ultima Controparte_2 Controparte_1 alla restituzione delle somme ricevute della in esecuzione Controparte_2 dell'impugnata sentenza oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio;
- Riformare la sentenza di primo grado n. 1873/22, emessa dal Tribunale di Bologna in data 30.06.22 e pubblicata in data 08.07.22, atteso l'adempimento della al contratto Controparte_2 di mediazione per tutti i motivi indicati al § 3, e per l'effetto Dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] alla sig.ra con conseguente condanna di quest'ultima Controparte_2 Controparte_1 alla restituzione delle somme ricevute della in esecuzione Controparte_2 dell'impugnata sentenza oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio;
- In ogni caso, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 1873/22, emessa dal Tribunale di
Bologna in data 30.06.22 e pubblicata in data 08.07.22, rigettare le istanze tutte di cui all'atto di citazione della sig.ra nei confronti della in quanto Controparte_1 Controparte_2 infondate per i motivi di cui in narrativa.
- In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO
1. conveniva in giudizio e , proprietari degli Controparte_1 Parte_2 Parte_1 immobili oggetto del preliminare di vendita intercorso tra le parti, e l' Parte_3
(prima società , affinché venisse
[...] Controparte_3 accertato il loro inadempimento e venissero, in solido, condannati al pagamento della somma di
€20.000,00, o di quella inferiore o maggiore ritenuta di giustizia. pagina 2 di 11 L'attrice deduceva che in data 22.02.2019, accompagnata dal titolare dell'agenzia convenuta,
[...]
aveva visionato gli immobili siti in Ostellato (FE), di proprietà di e che si CP_3 Pt_2 Pt_1 componevano di due unità classificate C/2, un appartamento ed un appezzamento di terreno usato come frutteto;
a quella visita ne erano seguite altre, ma, al fine di poter verificare la regolarità degli stabili e procedere con la sottoscrizione della proposta d'acquisto, la specificava di voler ricevere CP_1 anticipatamente al rogito la documentazione tecnica relativa alla conformità urbanistica e edilizia ed il certificato di agibilità.
L'agente immobiliare rassicurava l'attrice, riferendole che l'immobile era già provvisto del CP_3 certificato di agibilità, privo di alcuna difformità urbanistica e che la Relazione Tecnica Integrata necessaria per il rogito era già stata predisposta.
Alla luce di tali rassicurazioni, a un incontro tenutosi tra le parti il 25.03.2019, organizzato dall'agente le stesse avevano raggiunto un accordo;
la aveva versato, pertanto, la caparra CP_3 CP_1 confirmatoria di €10.000,00, incassata dai venditori, e veniva fissata la data del rogito al 30.04.2019.
La proposta accettata in quell'occasione conteneva espressamente l'indicazione che gli immobili erano conformi alla normativa urbanistica/edilizia e muniti di certificazione di agibilità, tant'è che di seguito alla scrittura l'agente immobiliare inseriva la dicitura “da intendersi all'atto del rogito notarile”, rassicurando l'acquirente che trattavasi di una semplice clausola di stile, poiché tutta la documentazione era già stata predisposta.
All'avvicinarsi della data fissata per il rogito, nonostante plurime richieste avanzate dall'acquirente, la documentazione di agibilità non veniva fornita;
la intimava, pertanto, ai venditori di consegnare CP_1 tutto entro il 30.04.2019, al fine di predisporre la stipula del definitivo - così come richiesto anche dal notaio – e, non avendo ricevuto nulla, non si presentava all'incontro fissato.
L'attrice precisava come, al 30.04.2019, il certificato di agibilità non fosse neppure stato richiesto, adempimento effettuato solo in data 02.05.2019, e che gli immobili erano poi stati venduti alla società
e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica avvenuto solo in data Parte_4
10.09.2019.
2. Si costituivano in giudizio e , contestando in fatto e diritto la Parte_1 Parte_2 ricostruzione operata dall'attrice. Rilevavano tra le altre cose come, nonostante non fossero in possesso del certificato di agibilità, l'assenza di quest'ultimo non inficiasse la compravendita, potendo comportare unicamente una richiesta di risarcimento dei danni;
inoltre, l'obbligo del certificato in questione sussisteva solo per gli edifici costruiti dopo il 30.06.2003, data di entrata in vigore del DPR
380/2001, e, pertanto, sarebbe stato possibile concludere validamente il contratto di compravendita anche in sua assenza. pagina 3 di 11 In diritto, rilevavano come solo la parte adempiente potesse richiedere la valida e legittima risoluzione del contratto e non anche la parte inadempiente, qual era, in questo giudizio, parte attrice.
3. Si costituiva in giudizio altresì l' assumendo di aver sempre Parte_3 rappresentato all'attrice che l'agibilità fosse in corso di perfezionamento, e che i beni presentavano piccole difformità agevolmente sanabili, come poi avvenuto, e che comunque, queste, non precludevano in alcun modo l'ottenimento del certificato di agibilità. In diritto osservava come la giurisprudenza avesse chiarito da tempo che il contratto preliminare, così come la vendita, potessero essere validamente sottoscritti anche in assenza del certificato di agibilità, sempre che la circostanza fosse nota all'acquirente e che il rifiuto di stipulare la compravendita definitiva fosse da ritenersi ingiustificato.
4. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1873/2022, accertato l'inadempimento da parte di e Pt_1
e l'avvenuto recesso da parte di dal contratto preliminare di compravendita, accertata Pt_2 CP_1 altresì la responsabilità di condannava le parti convenute e Controparte_2 Pt_1
e al pagamento, in solido tra loro, a favore della parte attrice Pt_2 Controparte_2 della somma di € 20.000,00, oltre alle spese di lite del grado.
Preliminarmente il giudice chiariva come la “Proposta di acquisto immobiliare”, al momento della sua accettazione, era divenuta a tutti gli effetti contratto preliminare di vendita.
Era pertanto sorto in capo alle parti il legittimo affidamento alla conclusione dell'affare e, in particolare, in capo alla promissaria acquirente, a ricevere la documentazione inerente alla conformità dei beni alla normativa urbanistico/edilizia, oltre al certificato di agibilità di tutti gli immobili.
Gravando l'onere della consegna della licenza sul promittente veditore, proseguiva il tribunale, integrando un'obbligazione ex art. 1477 c.c., erano da considerarsi inadempimenti e i Pt_1 Pt_2 quali non avevano provveduto alla richiesta di rilascio in tempo utile per la data fissata per la stipulazione del contratto definitivo, avendo l'attrice ben chiarito di non volere acquistare un immobile privo di certificazione.
Osservava ancora il tribunale che doveva altresì ritenersi inadempiente l'agenzia immobiliare, proprio perché si era accontentata di quanto fornitole dai venditori, senza accertare l'effettiva presenza di tutta la documentazione. Appariva quindi chiaro ed evidente l'inadempimento della
[...]
la quale era venuta meno a un importante obbligo di diligenza nei confronti della Controparte_2 promissaria acquirente, e doveva pertanto rispondere del pregiudizio ad essa arrecato.
Tale pregiudizio era stato quantificato dall'attrice unicamente nell'importo di € 20.000,00, che costituiva altresì il doppio della caparra, già posta a carico di e L'attrice aveva tuttavia Pt_1 Pt_2 precisato la sua domanda nei confronti dell' nella prima memoria, chiarendo che Parte_3
pagina 4 di 11 la pretesa del pagamento di €20.000,00 era da intendersi nei confronti di tutti i convenuti in solido.
Posto allora che l'art. 2055 c.c. consente al creditore di ottenere la condanna solidale nei confronti di tutti i responsabili del danno patito, prescindendo dal titolo contrattuale o extracontrattuale, anche la doveva essere condannata in solido con glia altri convenuti al Controparte_4 risarcimento del danno.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e . Parte_1 Parte_2
Si sono costituiti in giudizio che ha chiesto il rigetto del gravame, e la Controparte_1 [...]
che ha spiegato appello incidentale. Controparte_5
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
6. Con un unico motivo di appello variamente articolato, ai limiti dell'inammissibilità per la come atecnicamente strutturato, gli appellanti e evidenziano, in primo luogo, che la Pt_1 Pt_2 certificazione di agibilità poteva riguardare anche solo l'appartamento, posto che gli altri immobili erano costituiti da due garage e un frutteto.
Non si comprenderebbe, infatti, il motivo per il quale il tribunale abbia ritenuto la domanda attorea fondata per la sola mancanza della documentazione, dal momento che la non si era presentata CP_1 alla stipula del definitivo. Inoltre, dalla corrispondenza inviata dalla stessa promissaria acquirente, risulterebbe confermato “tra le righe” la non sussistenza di un termine essenziale;
pertanto, non è dato comprendere per quale il primo giudice abbia attribuito valenza legale al termine di consegna dei documenti fissato dalla CP_1
Inoltre, non avrebbe neanche tenuto conto di una circostanza dirimente, ossia se la avesse o CP_1 meno dovuto abitare l'immobile o semplicemente rivenderlo, dal momento che è stata ritenuta la gravità dell'omissione di consegna della documentazione in relazione al godimento e alla commercialità del bene oggetto di vendita.
Infine, non si sarebbe considerato che, come risulta documentato, e avevano in realtà Pt_1 Pt_2 richiesto il certificato di agibilità, protocollato poi dal comune solo in data 2 maggio 2019, e comunque per gli immobili antecedenti al 1967 non sussisterebbe neanche la l'obbligo di provvedere alla protocollazione, richiesta e consegna del certificato di agibilità.
7. Con il primo motivo di appello incidentale l'immobiliare si duole della condanna in CP_2 solido, unitamente ai promissari venditori, al pagamento di € 20.000,00, poiché sussisterebbe il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda della volta all'ottenimento del doppio CP_1 della caparra corrisposta da quest'ultima ai promittenti venditori e il mediatore non Pt_1 Pt_2
pagina 5 di 11 sarebbe infatti parte del contratto preliminare e non potrebbe, pertanto, essergli opposto il rapporto attinente alla caparra ex art. 1385 c.c.
8. Con il secondo motivo di appello incidentale si contesta la sentenza impugnata laddove si è ritenuto essenziale il termine indicato dalla quest'ultima avrebbe intenso precostituirsi un esimente, CP_1 attraverso l'arbitraria qualificazione del termine per la stipula del contratto definitivo come essenziale così da giustificare, nella propria convinzione, il preventivo illegittimo recesso già formulato nella missiva.
9. Con il terzo motivo l' contesta la parte motiva della sentenza che ha Controparte_2 riconosciuto l'inadempimento del mediatore per violazione del dovere di diligenza. L'orientamento giurisprudenziale richiamato dal primo giudice sarebbe stato invero ampiamente superato da un successivo indirizzo, secondo il quale il mediatore non potrebbe essere ritenuto responsabile per situazioni che esulino dalla competenza tecnica dell'incarico assegnato, in quanto l'attività dello stesso
è quella di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. Inoltre, la documentazione sottoscritta dalle parti in data 20.03.2019 era chiara nel ritenere che la certificazione di agibilità sarebbe stata consegnata all'atto del rogito notarile e non prima.
In ultimo, condivide le argomentazioni difensive degli appellanti secondo cui non vi è l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità per le vecchie costruzioni, antecedenti al 2003.
10. Il gravame principale è infondato.
E' pacifico e non contestato che tra la e fosse intercorso un contratto CP_1 Parte_5 preliminare di vendita avente ad oggetto un appartamento, due unità classificate C/2, ed un appezzamento di terreno usato come frutteto al prezzo complessivo di € 90.000,00.
Nell'atto redatto e sottoscritto dalle parti veniva espressamente indicata la conformità degli immobili alla normativa urbanistica ed edilizia e la sussistenza dei relativi certificati di agibilità “da intendersi all'atto del rogito notarile”; la data del rogito definitivo veniva fissata al 30.04.2019.
Gli appellanti, così come l'appellata incidentale , censurano la sentenza di Controparte_2 primo grado laddove è stato ritenuto “essenziale” il termine previsto per la stipula del rogito, poiché nel corso del giudizio non sarebbe emerso, a loro dire, alcun elemento utile a dimostrare che le parti avessero consapevolezza dell'essenzialità del termine indicato nell'atto.
Orbene, sebbene secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine per l'adempimento di un contratto può essere ritenuto essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con pagina 6 di 11 l'inutile decorso del termine medesimo (ex multis Cass. n. 32238/2019; n. 14426/2016), nel caso di specie non rileva se la data del 30.04.2019 fosse o meno essenziale, poiché, ricostruendo la comune volontà delle parti, emerge come durante le trattative la abbia più e più volte fatto legittimo CP_1 affidamento sulla ricezione, da parte dei promissari acquirenti e prima della stipula del definitivo o comune a stretto giro dopo l'accettazione della proposta, di tutta la documentazione attestante la conformità dei beni alla normativa urbanistica/edilizia, incluso il certificato di agibilità, dimostrando così di considerare tale circostanza di particolare rilevanza.
Non è un caso che, nei plurimi incontri che si sono susseguiti prima della conclusione del preliminare, la fosse stata rassicurata sia dalla parte venditrice che dalla società immobiliare , CP_1 CP_2 non solo sulla conformità degli immobili alla normativa urbanistica/edilizia, ma anche circa la sussistenza di tutta la documentazione, incluso il certificato di agibilità (circostanza confermata anche dal geom. nè sul punto non c'è contestazione). CP_6
Solo a seguito di tali rassicurazioni la provvedeva alla sottoscrizione del preliminare, nel quale CP_1 veniva comunque inserita la clausola che prevedeva il rilascio di tutti i documenti entro la data stabilita per il rogito notarile.
Dunque il rilascio della documentazione costituiva, per la promissaria acquirente, condizione indispensabile per la stipula del definitivo – tant'è che le parti hanno espressamente normato il punto –
e solo dopo le plurime richieste avanzate dalla stessa e la nota dello studio notarile che riferiva di aver ricevuto la relazione tecnica ma non il certificato di agibilità, la intimava ai venditori di CP_1 consegnare la certificazione attestante la regolarità.
11. Orbene, dalla documentazione versati in atti (e sul punto non vi è contestazione), si evince come alla data fissata per il rogito (30.04.2019), quindi un mese dopo la sottoscrizione del preliminare
(25.03.2019), il certificato di agibilità non fosse neppure stato richiesto dai promittenti venditori, adempimento effettuato solo in data 02.05.2019, sicchè, considerando i tempi tecnici per il rilascio, gli immobili sarebbero stati accompagnati dalla richiesta documentazione solo diversi mesi dopo la data fissata per la stipula del definitivo.
Risulta infatti che gli stessi beni siano stati in seguito venduti alla società con Parte_4 alcune irregolarità urbanistiche emerse sui sub 2 e 3, e che, solo in data 10.09.2019, è stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica.
L'inadempimento dei promissari venditori è consistito proprio nel non aver consegnato alla i CP_1 certificati di agibilità o abilità degli immobili oggetto di preliminare, dal momento che questi documenti attengono ad un requisito essenziale della cosa venduta, che determina la sua possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previso. È pacifico, infatti, che il rifiuto del pagina 7 di 11 promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità/agibilità, e di conformità alla concessione edilizia - pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune, nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, perché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono l'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, sicché i predetti certificati sono essenziali (Cass. n. 2196/2020; n.
1082/2009).
Inoltre, nel caso di specie, l'obbligo di consegnare i documenti in questione per il rogito è stato fatto oggetto di una specifica clausola contrattuale.
Irrilevante, sul punto, appare l'eccezione sollevata dagli appellanti principali, secondo i quali il primo giudice avrebbe errato nel non verificare se la avesse o meno intenzione di abitare l'immobile CP_1 ovvero semplicemente di rivenderlo, essendo loro specifico obbligo vendere un immobile dotato di certificato di abitabilità.
12. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di e non corrisponde al vero Pt_1 Pt_2 che per gli immobili antecedenti al 1967 non sussisterebbe l'obbligo di provvedere alla protocollazione, richiesta e consegna del certificato di agibilità, poiché quest'ultimo è stato introdotto con il Regio
Decreto n.1265 del 1934; di conseguenza, solo i vecchi edifici realizzati e costruiti prima del 1934 non possiedono tale documentazione, a meno che la stessa non sia stata depositata a seguito di interventi edilizi successivi per cui la normativa vigente ne richiede comunque il deposito.
13. Passando all'appello incidentale, il primo motivo è fondato.
Va premesso che, sebbene il mediatore immobiliare non sia tenuto a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnica al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, egli è gravato, tuttavia, di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché in senso negativo, il divieto di fornite non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbe in tal caso di astenersi dal darle. Qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per danni sofferti, per l'effetto, dal cliente ( Cass. n. 29229/2019;
n. 27482/2019; n. 1810/2015; n. 16623/2010; 16382/2009; n. 16009/2003).
In relazione alle operazioni di acquisto immobiliari, sono certamente comprese, nell'ambito dell'obbligo informativo a carico del mediatore, le informazioni riguardanti il rilascio del certificato di pagina 8 di 11 abitabilità. Tale certificato, infatti, attestando la rispondenza dell'immobile ai requisiti igienici, sanitari e urbanistici, e la conformità al progetto approvato ovvero alla concessione in sanatoria, costituisce requisito giuridico essenziale per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene, sicché la sua mancanza può indurre una parte a non ritenere di suo interesse obbligarsi alla stipula dell'atto, quanto meno alle condizion predisposte, anche in considerazione del rischio che l'abitabilità non sia ottenuta
(Cass. n. 29229/2019; n. 6926/2012; n. 16623/2010; n. 8374/2009).
14. Orbene nel caso di specie, e alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, l'agenzia immobiliare è certamente responsabile per avere violato l' obbligo di corretta CP_2 informazione, poiché, come risulta dalla documentazione versata in atti e come confermato dall'istruttoria orale esperita in primo grado ( teste e corrispondenza Whatsapp la e Tes_1 CP_1
, la società ha dichiarato in più incontri tenutisi alla presenza di tutte le parti (ultimo quello CP_3 del 25.03.2019 in cui è stato concluso il preliminare) che il certificato di agibilità, unitamente a tutta la documentazione mancate, fosse già in possesso della parte venditrice e che sarebbe stato consegnato alla promissaria acquirente ben prima della conclusione del rogito, o al massimo entro quella data.
15. Posto però che il mediatore non ha diritto alla provvigione se l'affare non si conclude per sua colpa grave (ad esempio per omissione di informazioni essenziali) e può essere chiamato a risarcire i danni derivanti dalla sua negligenza, sia pure nei limiti dell'interesse negativo, nel caso di specie il pregiudizio subito è stato allegato e quantificato dalla unicamente nell'importo di € 20.000,00, CP_1 corrispondente al doppio della caparra da lei versata all'atto del preliminare;
ma risulta CP_2 estranea alle obbligazioni collegate al versamento della somma di € 10.000,000 in favore di e Pt_1
che peraltro il mediatore immobiliare non ha mai incassato, essendo essa terza rispetto al Pt_2 rapporto contrattuale tra le parti del preliminare.
Né risulta allegato alcunchè in ordine alla corresponsione della provvigione, che non si sa se sia stata o meno versata e della quale non è chiesta comunque la ripetizione, o con riguardo a ipotetici esborsi eventualmente sopportati confidando nella positiva conclusione dell'affare.
16. Infine si osserva che l'eccezione sollevata dalla nella comparsa conclusionale dell'appello di CP_1 decadenza dell'appellata incidentale dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata solo in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado è infondata, poiché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il difetto di legittimazione passiva non è un'eccezione in stretto stretto, ma una semplice difesa e pertanto può essere fatta valere in ogni stato e grado, senza limiti di decadenza (Cass. n. 23721/2021; n. 1174/2018; n. 17092/2016; S.U. 2951/2016).
17. Pertanto, in assenza di allegazione di specifici danni e del loro ammontare, nulla è dovuto dall' , sicchè sul punto la sentenza di primo grado, che ha affermato al Controparte_2
pagina 9 di 11 contrario la solidarietà della società rispetto all'obbligo restiutorio di e va riformata, Pt_1 Pt_2 restando assorbiti i restanti motivi.
18. In conclusione, dunque, l'appello principale va rigettato e l'appello incidentale accolto, con riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla condanna, in via solidale, della società
[...]
al pagamento di € 20.000,00, con conseguente condanna della alla restituzione CP_2 CP_1 delle somme ricevute dall' in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_2
19. Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra l'appellata incidentale e Controparte_2 CP_1 quest'ultima va condannata a rifondere a quelle di entrambi i gradi. Controparte_2
Da canto loro e soccombenti, vanno condannati a rifondere a le spese del Pt_1 Pt_2 CP_1 presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_5 avverso la sentenza n. 1873/2022 del Tribunale di Bologna e, in accoglimento dell'appello
[...] incidentale della e in conseguente parziale riforma della Controparte_5 suddetta sentenza, dichiara che nulla è dovuto dalla neanche a Controparte_5 titolo solidale, a Controparte_1
Condanna alla restituzione delle somme ricevute dalla Controparte_1 Controparte_5 in esecuzione della sentenza di primo grado.
[...]
Condanna a rimborsare alla le spese di lite Controparte_1 Controparte_5 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo, in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, quanto al secondo in € 3.966,00 oltre 15% spese generali, IVA e
CPA.
Condanna e e a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado che liquida in € 3.966,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 02.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1382/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Elmo ( )
[...] CodiceFiscale_3 APPELLANTI contro
, (C.F. ), rappresentata e difesi dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._4 IN (C.F. C.F._5
(C.F. e P. IVA .) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dagli Avv.ti Giovanni Fini (C.F. ) e Simone Camelini (C.F. C.F._6
) C.F._7
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per e : “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma Parte_2 Parte_1 parziale della Sentenza n. 1873/22 emessa dal Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa
RO GE in data 30.06.2022 nel procedimento recante R.G. 6600/2020, depositata il successivo
08.07.2022 e non notificata, rigettare le istanze tutte di cui all'atto di citazione nei confronti dei
Signori ed in quanto infondate per i motivi di cui in narrati-va. Con Parte_1 Parte_2 vittoria di anticipazioni e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Olga: “accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello principale CP_1 promosso dai sig.ri e e dell'appello incidentale promosso dall' Pt_1 Pt_2 Controparte_2
per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare integralmente le domande degli appellanti;
[...] per l'effetto confermare in toto l'impugnata Sentenza n. 1873/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in pagina 1 di 11 data 30.06.2022e comunque accogliere le conclusioni di precisate nelle memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 1) di Primo Grado.”
Per l' “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita contrariis Parte_3 reiectis così giudicare:
- Riformare la sentenza di primo grado n. 1873/22, emessa dal Tribunale di Bologna in data 30.06.22 e pubblicata in data 08.07.22, atteso il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 per tutti i motivi indicati al § 1, e per l'effetto Dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] [...] alla sig.ra con conseguente condanna di quest'ultima alla Controparte_2 Controparte_1 restituzione delle somme ricevute della in esecuzione dell'impugnata Controparte_2 sentenza oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio;
- Riformare la sentenza di primo grado n. 1873/22, emessa dal Tribunale di Bologna in data 30.06.22 e pubblicata in data 08.07.22, attesa l'illegittimità del recesso manifestato dalla sig.ra in data CP_1
23.04.19 per tutti i motivi indicati al § 2, e per l'effetto Dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] alla sig.ra con conseguente condanna di quest'ultima Controparte_2 Controparte_1 alla restituzione delle somme ricevute della in esecuzione Controparte_2 dell'impugnata sentenza oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio;
- Riformare la sentenza di primo grado n. 1873/22, emessa dal Tribunale di Bologna in data 30.06.22 e pubblicata in data 08.07.22, atteso l'adempimento della al contratto Controparte_2 di mediazione per tutti i motivi indicati al § 3, e per l'effetto Dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...] alla sig.ra con conseguente condanna di quest'ultima Controparte_2 Controparte_1 alla restituzione delle somme ricevute della in esecuzione Controparte_2 dell'impugnata sentenza oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio;
- In ogni caso, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 1873/22, emessa dal Tribunale di
Bologna in data 30.06.22 e pubblicata in data 08.07.22, rigettare le istanze tutte di cui all'atto di citazione della sig.ra nei confronti della in quanto Controparte_1 Controparte_2 infondate per i motivi di cui in narrativa.
- In ogni caso, con vittoria dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO
1. conveniva in giudizio e , proprietari degli Controparte_1 Parte_2 Parte_1 immobili oggetto del preliminare di vendita intercorso tra le parti, e l' Parte_3
(prima società , affinché venisse
[...] Controparte_3 accertato il loro inadempimento e venissero, in solido, condannati al pagamento della somma di
€20.000,00, o di quella inferiore o maggiore ritenuta di giustizia. pagina 2 di 11 L'attrice deduceva che in data 22.02.2019, accompagnata dal titolare dell'agenzia convenuta,
[...]
aveva visionato gli immobili siti in Ostellato (FE), di proprietà di e che si CP_3 Pt_2 Pt_1 componevano di due unità classificate C/2, un appartamento ed un appezzamento di terreno usato come frutteto;
a quella visita ne erano seguite altre, ma, al fine di poter verificare la regolarità degli stabili e procedere con la sottoscrizione della proposta d'acquisto, la specificava di voler ricevere CP_1 anticipatamente al rogito la documentazione tecnica relativa alla conformità urbanistica e edilizia ed il certificato di agibilità.
L'agente immobiliare rassicurava l'attrice, riferendole che l'immobile era già provvisto del CP_3 certificato di agibilità, privo di alcuna difformità urbanistica e che la Relazione Tecnica Integrata necessaria per il rogito era già stata predisposta.
Alla luce di tali rassicurazioni, a un incontro tenutosi tra le parti il 25.03.2019, organizzato dall'agente le stesse avevano raggiunto un accordo;
la aveva versato, pertanto, la caparra CP_3 CP_1 confirmatoria di €10.000,00, incassata dai venditori, e veniva fissata la data del rogito al 30.04.2019.
La proposta accettata in quell'occasione conteneva espressamente l'indicazione che gli immobili erano conformi alla normativa urbanistica/edilizia e muniti di certificazione di agibilità, tant'è che di seguito alla scrittura l'agente immobiliare inseriva la dicitura “da intendersi all'atto del rogito notarile”, rassicurando l'acquirente che trattavasi di una semplice clausola di stile, poiché tutta la documentazione era già stata predisposta.
All'avvicinarsi della data fissata per il rogito, nonostante plurime richieste avanzate dall'acquirente, la documentazione di agibilità non veniva fornita;
la intimava, pertanto, ai venditori di consegnare CP_1 tutto entro il 30.04.2019, al fine di predisporre la stipula del definitivo - così come richiesto anche dal notaio – e, non avendo ricevuto nulla, non si presentava all'incontro fissato.
L'attrice precisava come, al 30.04.2019, il certificato di agibilità non fosse neppure stato richiesto, adempimento effettuato solo in data 02.05.2019, e che gli immobili erano poi stati venduti alla società
e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica avvenuto solo in data Parte_4
10.09.2019.
2. Si costituivano in giudizio e , contestando in fatto e diritto la Parte_1 Parte_2 ricostruzione operata dall'attrice. Rilevavano tra le altre cose come, nonostante non fossero in possesso del certificato di agibilità, l'assenza di quest'ultimo non inficiasse la compravendita, potendo comportare unicamente una richiesta di risarcimento dei danni;
inoltre, l'obbligo del certificato in questione sussisteva solo per gli edifici costruiti dopo il 30.06.2003, data di entrata in vigore del DPR
380/2001, e, pertanto, sarebbe stato possibile concludere validamente il contratto di compravendita anche in sua assenza. pagina 3 di 11 In diritto, rilevavano come solo la parte adempiente potesse richiedere la valida e legittima risoluzione del contratto e non anche la parte inadempiente, qual era, in questo giudizio, parte attrice.
3. Si costituiva in giudizio altresì l' assumendo di aver sempre Parte_3 rappresentato all'attrice che l'agibilità fosse in corso di perfezionamento, e che i beni presentavano piccole difformità agevolmente sanabili, come poi avvenuto, e che comunque, queste, non precludevano in alcun modo l'ottenimento del certificato di agibilità. In diritto osservava come la giurisprudenza avesse chiarito da tempo che il contratto preliminare, così come la vendita, potessero essere validamente sottoscritti anche in assenza del certificato di agibilità, sempre che la circostanza fosse nota all'acquirente e che il rifiuto di stipulare la compravendita definitiva fosse da ritenersi ingiustificato.
4. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1873/2022, accertato l'inadempimento da parte di e Pt_1
e l'avvenuto recesso da parte di dal contratto preliminare di compravendita, accertata Pt_2 CP_1 altresì la responsabilità di condannava le parti convenute e Controparte_2 Pt_1
e al pagamento, in solido tra loro, a favore della parte attrice Pt_2 Controparte_2 della somma di € 20.000,00, oltre alle spese di lite del grado.
Preliminarmente il giudice chiariva come la “Proposta di acquisto immobiliare”, al momento della sua accettazione, era divenuta a tutti gli effetti contratto preliminare di vendita.
Era pertanto sorto in capo alle parti il legittimo affidamento alla conclusione dell'affare e, in particolare, in capo alla promissaria acquirente, a ricevere la documentazione inerente alla conformità dei beni alla normativa urbanistico/edilizia, oltre al certificato di agibilità di tutti gli immobili.
Gravando l'onere della consegna della licenza sul promittente veditore, proseguiva il tribunale, integrando un'obbligazione ex art. 1477 c.c., erano da considerarsi inadempimenti e i Pt_1 Pt_2 quali non avevano provveduto alla richiesta di rilascio in tempo utile per la data fissata per la stipulazione del contratto definitivo, avendo l'attrice ben chiarito di non volere acquistare un immobile privo di certificazione.
Osservava ancora il tribunale che doveva altresì ritenersi inadempiente l'agenzia immobiliare, proprio perché si era accontentata di quanto fornitole dai venditori, senza accertare l'effettiva presenza di tutta la documentazione. Appariva quindi chiaro ed evidente l'inadempimento della
[...]
la quale era venuta meno a un importante obbligo di diligenza nei confronti della Controparte_2 promissaria acquirente, e doveva pertanto rispondere del pregiudizio ad essa arrecato.
Tale pregiudizio era stato quantificato dall'attrice unicamente nell'importo di € 20.000,00, che costituiva altresì il doppio della caparra, già posta a carico di e L'attrice aveva tuttavia Pt_1 Pt_2 precisato la sua domanda nei confronti dell' nella prima memoria, chiarendo che Parte_3
pagina 4 di 11 la pretesa del pagamento di €20.000,00 era da intendersi nei confronti di tutti i convenuti in solido.
Posto allora che l'art. 2055 c.c. consente al creditore di ottenere la condanna solidale nei confronti di tutti i responsabili del danno patito, prescindendo dal titolo contrattuale o extracontrattuale, anche la doveva essere condannata in solido con glia altri convenuti al Controparte_4 risarcimento del danno.
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e . Parte_1 Parte_2
Si sono costituiti in giudizio che ha chiesto il rigetto del gravame, e la Controparte_1 [...]
che ha spiegato appello incidentale. Controparte_5
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
6. Con un unico motivo di appello variamente articolato, ai limiti dell'inammissibilità per la come atecnicamente strutturato, gli appellanti e evidenziano, in primo luogo, che la Pt_1 Pt_2 certificazione di agibilità poteva riguardare anche solo l'appartamento, posto che gli altri immobili erano costituiti da due garage e un frutteto.
Non si comprenderebbe, infatti, il motivo per il quale il tribunale abbia ritenuto la domanda attorea fondata per la sola mancanza della documentazione, dal momento che la non si era presentata CP_1 alla stipula del definitivo. Inoltre, dalla corrispondenza inviata dalla stessa promissaria acquirente, risulterebbe confermato “tra le righe” la non sussistenza di un termine essenziale;
pertanto, non è dato comprendere per quale il primo giudice abbia attribuito valenza legale al termine di consegna dei documenti fissato dalla CP_1
Inoltre, non avrebbe neanche tenuto conto di una circostanza dirimente, ossia se la avesse o CP_1 meno dovuto abitare l'immobile o semplicemente rivenderlo, dal momento che è stata ritenuta la gravità dell'omissione di consegna della documentazione in relazione al godimento e alla commercialità del bene oggetto di vendita.
Infine, non si sarebbe considerato che, come risulta documentato, e avevano in realtà Pt_1 Pt_2 richiesto il certificato di agibilità, protocollato poi dal comune solo in data 2 maggio 2019, e comunque per gli immobili antecedenti al 1967 non sussisterebbe neanche la l'obbligo di provvedere alla protocollazione, richiesta e consegna del certificato di agibilità.
7. Con il primo motivo di appello incidentale l'immobiliare si duole della condanna in CP_2 solido, unitamente ai promissari venditori, al pagamento di € 20.000,00, poiché sussisterebbe il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda della volta all'ottenimento del doppio CP_1 della caparra corrisposta da quest'ultima ai promittenti venditori e il mediatore non Pt_1 Pt_2
pagina 5 di 11 sarebbe infatti parte del contratto preliminare e non potrebbe, pertanto, essergli opposto il rapporto attinente alla caparra ex art. 1385 c.c.
8. Con il secondo motivo di appello incidentale si contesta la sentenza impugnata laddove si è ritenuto essenziale il termine indicato dalla quest'ultima avrebbe intenso precostituirsi un esimente, CP_1 attraverso l'arbitraria qualificazione del termine per la stipula del contratto definitivo come essenziale così da giustificare, nella propria convinzione, il preventivo illegittimo recesso già formulato nella missiva.
9. Con il terzo motivo l' contesta la parte motiva della sentenza che ha Controparte_2 riconosciuto l'inadempimento del mediatore per violazione del dovere di diligenza. L'orientamento giurisprudenziale richiamato dal primo giudice sarebbe stato invero ampiamente superato da un successivo indirizzo, secondo il quale il mediatore non potrebbe essere ritenuto responsabile per situazioni che esulino dalla competenza tecnica dell'incarico assegnato, in quanto l'attività dello stesso
è quella di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. Inoltre, la documentazione sottoscritta dalle parti in data 20.03.2019 era chiara nel ritenere che la certificazione di agibilità sarebbe stata consegnata all'atto del rogito notarile e non prima.
In ultimo, condivide le argomentazioni difensive degli appellanti secondo cui non vi è l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità per le vecchie costruzioni, antecedenti al 2003.
10. Il gravame principale è infondato.
E' pacifico e non contestato che tra la e fosse intercorso un contratto CP_1 Parte_5 preliminare di vendita avente ad oggetto un appartamento, due unità classificate C/2, ed un appezzamento di terreno usato come frutteto al prezzo complessivo di € 90.000,00.
Nell'atto redatto e sottoscritto dalle parti veniva espressamente indicata la conformità degli immobili alla normativa urbanistica ed edilizia e la sussistenza dei relativi certificati di agibilità “da intendersi all'atto del rogito notarile”; la data del rogito definitivo veniva fissata al 30.04.2019.
Gli appellanti, così come l'appellata incidentale , censurano la sentenza di Controparte_2 primo grado laddove è stato ritenuto “essenziale” il termine previsto per la stipula del rogito, poiché nel corso del giudizio non sarebbe emerso, a loro dire, alcun elemento utile a dimostrare che le parti avessero consapevolezza dell'essenzialità del termine indicato nell'atto.
Orbene, sebbene secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine per l'adempimento di un contratto può essere ritenuto essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con pagina 6 di 11 l'inutile decorso del termine medesimo (ex multis Cass. n. 32238/2019; n. 14426/2016), nel caso di specie non rileva se la data del 30.04.2019 fosse o meno essenziale, poiché, ricostruendo la comune volontà delle parti, emerge come durante le trattative la abbia più e più volte fatto legittimo CP_1 affidamento sulla ricezione, da parte dei promissari acquirenti e prima della stipula del definitivo o comune a stretto giro dopo l'accettazione della proposta, di tutta la documentazione attestante la conformità dei beni alla normativa urbanistica/edilizia, incluso il certificato di agibilità, dimostrando così di considerare tale circostanza di particolare rilevanza.
Non è un caso che, nei plurimi incontri che si sono susseguiti prima della conclusione del preliminare, la fosse stata rassicurata sia dalla parte venditrice che dalla società immobiliare , CP_1 CP_2 non solo sulla conformità degli immobili alla normativa urbanistica/edilizia, ma anche circa la sussistenza di tutta la documentazione, incluso il certificato di agibilità (circostanza confermata anche dal geom. nè sul punto non c'è contestazione). CP_6
Solo a seguito di tali rassicurazioni la provvedeva alla sottoscrizione del preliminare, nel quale CP_1 veniva comunque inserita la clausola che prevedeva il rilascio di tutti i documenti entro la data stabilita per il rogito notarile.
Dunque il rilascio della documentazione costituiva, per la promissaria acquirente, condizione indispensabile per la stipula del definitivo – tant'è che le parti hanno espressamente normato il punto –
e solo dopo le plurime richieste avanzate dalla stessa e la nota dello studio notarile che riferiva di aver ricevuto la relazione tecnica ma non il certificato di agibilità, la intimava ai venditori di CP_1 consegnare la certificazione attestante la regolarità.
11. Orbene, dalla documentazione versati in atti (e sul punto non vi è contestazione), si evince come alla data fissata per il rogito (30.04.2019), quindi un mese dopo la sottoscrizione del preliminare
(25.03.2019), il certificato di agibilità non fosse neppure stato richiesto dai promittenti venditori, adempimento effettuato solo in data 02.05.2019, sicchè, considerando i tempi tecnici per il rilascio, gli immobili sarebbero stati accompagnati dalla richiesta documentazione solo diversi mesi dopo la data fissata per la stipula del definitivo.
Risulta infatti che gli stessi beni siano stati in seguito venduti alla società con Parte_4 alcune irregolarità urbanistiche emerse sui sub 2 e 3, e che, solo in data 10.09.2019, è stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica.
L'inadempimento dei promissari venditori è consistito proprio nel non aver consegnato alla i CP_1 certificati di agibilità o abilità degli immobili oggetto di preliminare, dal momento che questi documenti attengono ad un requisito essenziale della cosa venduta, che determina la sua possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previso. È pacifico, infatti, che il rifiuto del pagina 7 di 11 promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità/agibilità, e di conformità alla concessione edilizia - pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune, nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, perché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono l'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, sicché i predetti certificati sono essenziali (Cass. n. 2196/2020; n.
1082/2009).
Inoltre, nel caso di specie, l'obbligo di consegnare i documenti in questione per il rogito è stato fatto oggetto di una specifica clausola contrattuale.
Irrilevante, sul punto, appare l'eccezione sollevata dagli appellanti principali, secondo i quali il primo giudice avrebbe errato nel non verificare se la avesse o meno intenzione di abitare l'immobile CP_1 ovvero semplicemente di rivenderlo, essendo loro specifico obbligo vendere un immobile dotato di certificato di abitabilità.
12. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di e non corrisponde al vero Pt_1 Pt_2 che per gli immobili antecedenti al 1967 non sussisterebbe l'obbligo di provvedere alla protocollazione, richiesta e consegna del certificato di agibilità, poiché quest'ultimo è stato introdotto con il Regio
Decreto n.1265 del 1934; di conseguenza, solo i vecchi edifici realizzati e costruiti prima del 1934 non possiedono tale documentazione, a meno che la stessa non sia stata depositata a seguito di interventi edilizi successivi per cui la normativa vigente ne richiede comunque il deposito.
13. Passando all'appello incidentale, il primo motivo è fondato.
Va premesso che, sebbene il mediatore immobiliare non sia tenuto a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnica al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, egli è gravato, tuttavia, di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché in senso negativo, il divieto di fornite non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbe in tal caso di astenersi dal darle. Qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per danni sofferti, per l'effetto, dal cliente ( Cass. n. 29229/2019;
n. 27482/2019; n. 1810/2015; n. 16623/2010; 16382/2009; n. 16009/2003).
In relazione alle operazioni di acquisto immobiliari, sono certamente comprese, nell'ambito dell'obbligo informativo a carico del mediatore, le informazioni riguardanti il rilascio del certificato di pagina 8 di 11 abitabilità. Tale certificato, infatti, attestando la rispondenza dell'immobile ai requisiti igienici, sanitari e urbanistici, e la conformità al progetto approvato ovvero alla concessione in sanatoria, costituisce requisito giuridico essenziale per il legittimo godimento e la commerciabilità del bene, sicché la sua mancanza può indurre una parte a non ritenere di suo interesse obbligarsi alla stipula dell'atto, quanto meno alle condizion predisposte, anche in considerazione del rischio che l'abitabilità non sia ottenuta
(Cass. n. 29229/2019; n. 6926/2012; n. 16623/2010; n. 8374/2009).
14. Orbene nel caso di specie, e alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, l'agenzia immobiliare è certamente responsabile per avere violato l' obbligo di corretta CP_2 informazione, poiché, come risulta dalla documentazione versata in atti e come confermato dall'istruttoria orale esperita in primo grado ( teste e corrispondenza Whatsapp la e Tes_1 CP_1
, la società ha dichiarato in più incontri tenutisi alla presenza di tutte le parti (ultimo quello CP_3 del 25.03.2019 in cui è stato concluso il preliminare) che il certificato di agibilità, unitamente a tutta la documentazione mancate, fosse già in possesso della parte venditrice e che sarebbe stato consegnato alla promissaria acquirente ben prima della conclusione del rogito, o al massimo entro quella data.
15. Posto però che il mediatore non ha diritto alla provvigione se l'affare non si conclude per sua colpa grave (ad esempio per omissione di informazioni essenziali) e può essere chiamato a risarcire i danni derivanti dalla sua negligenza, sia pure nei limiti dell'interesse negativo, nel caso di specie il pregiudizio subito è stato allegato e quantificato dalla unicamente nell'importo di € 20.000,00, CP_1 corrispondente al doppio della caparra da lei versata all'atto del preliminare;
ma risulta CP_2 estranea alle obbligazioni collegate al versamento della somma di € 10.000,000 in favore di e Pt_1
che peraltro il mediatore immobiliare non ha mai incassato, essendo essa terza rispetto al Pt_2 rapporto contrattuale tra le parti del preliminare.
Né risulta allegato alcunchè in ordine alla corresponsione della provvigione, che non si sa se sia stata o meno versata e della quale non è chiesta comunque la ripetizione, o con riguardo a ipotetici esborsi eventualmente sopportati confidando nella positiva conclusione dell'affare.
16. Infine si osserva che l'eccezione sollevata dalla nella comparsa conclusionale dell'appello di CP_1 decadenza dell'appellata incidentale dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata solo in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado è infondata, poiché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il difetto di legittimazione passiva non è un'eccezione in stretto stretto, ma una semplice difesa e pertanto può essere fatta valere in ogni stato e grado, senza limiti di decadenza (Cass. n. 23721/2021; n. 1174/2018; n. 17092/2016; S.U. 2951/2016).
17. Pertanto, in assenza di allegazione di specifici danni e del loro ammontare, nulla è dovuto dall' , sicchè sul punto la sentenza di primo grado, che ha affermato al Controparte_2
pagina 9 di 11 contrario la solidarietà della società rispetto all'obbligo restiutorio di e va riformata, Pt_1 Pt_2 restando assorbiti i restanti motivi.
18. In conclusione, dunque, l'appello principale va rigettato e l'appello incidentale accolto, con riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla condanna, in via solidale, della società
[...]
al pagamento di € 20.000,00, con conseguente condanna della alla restituzione CP_2 CP_1 delle somme ricevute dall' in esecuzione della sentenza di primo grado. CP_2
19. Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra l'appellata incidentale e Controparte_2 CP_1 quest'ultima va condannata a rifondere a quelle di entrambi i gradi. Controparte_2
Da canto loro e soccombenti, vanno condannati a rifondere a le spese del Pt_1 Pt_2 CP_1 presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_5 avverso la sentenza n. 1873/2022 del Tribunale di Bologna e, in accoglimento dell'appello
[...] incidentale della e in conseguente parziale riforma della Controparte_5 suddetta sentenza, dichiara che nulla è dovuto dalla neanche a Controparte_5 titolo solidale, a Controparte_1
Condanna alla restituzione delle somme ricevute dalla Controparte_1 Controparte_5 in esecuzione della sentenza di primo grado.
[...]
Condanna a rimborsare alla le spese di lite Controparte_1 Controparte_5 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo, in € 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, quanto al secondo in € 3.966,00 oltre 15% spese generali, IVA e
CPA.
Condanna e e a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado che liquida in € 3.966,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 02.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina pagina 10 di 11 pagina 11 di 11