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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 28.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3448/2023
TRA
, nata in [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1
SS (CS) alla Via F. Cilea, 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Domenica Novello, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, C.F.: con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
GI EN, giusta procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.10.2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_2 impugnando due comunicazioni di indebito con le quali l'istituto le aveva richiesto in restituzione somme corrisposte a titolo di Reddito di cittadinanza.
In particolare, in data 07.06.2023, l' notificava a mezzo raccomandata a/r alla odierna CP_2 ricorrente avviso numero 66483836417-3, per la prestazione n. .RDC.2022.5269241 CP_2 pratica 17755271, con cui chiedeva alla stessa la restituzione della somma di € 2.118,95 elargita dall'Istituto di previdenza a titolo di reddito/pensione di cittadinanza per il periodo da marzo 2022 ad ottobre 2022. In precedenza, nel maggio 2022 era stata inviata richiesta di restituzione somme per altra pratica di Reddito di Cittadinanza (parzialmente num Rdc 2019 – 1878261 pratica CP_2
17729955 di € 4.871,76.
In particolare, evidenziava che era regolarmente in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni le domande della CP_2 ricorrente, evidenziando che il Comune di Corigliano-SS aveva comunicato l'insussistenza del requisito della residenza, non avendo parte ricorrente risieduto in Italia per un periodo di 10 anni precedente alla domanda.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza odierna è stata decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Avuto riguardo all'oggetto di causa (reddito di cittadinanza) giova premettere che il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26), come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale di quei nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza. Si precisa che – per effetto della legge 29 dicembre 2022 n.
197, articolo 1, comma 318, A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a
6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3- quater e 8 e 13, comma 1-ter.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n.
26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
Valga ulteriormente premettere che in base ai generali principi in tema di riparto dell'onere probatorio, grava su parte ricorrente l'onere di provare tutti i requisiti costitutivi del diritto alla invocata prestazione, non potendo in sede giudiziaria limitarsi a comprovare soltanto uno dei requisiti, vale a dire quello contestato dall' in sede amministrativa posto che il giudizio previdenziale non è giudizio sull'atto (vale a dire sulla legittimità o meno del provvedimento di reiezione dell') bensì giudizio sul rapporto giuridico previdenziale, donde l'onere, per chi propone domanda avente ad oggetto una prestazione previdenziale, di offrire prova della sussistenza di tutti i requisiti fondanti il diritto e non solo quelli indicati dall' nel CP_2 provvedimento di rigetto.
Nel caso in esame, parte ricorrente dimostra solo parzialmente la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa tra cui la residenza in Italia da oltre 10 anni continuativi e la sussistenza dei requisiti economici previsti.
In particolare, per quanto attiene al provvedimento notificato in data 07.06.2023 (avviso numero 66483836417-3, per la prestazione n. .RDC.2022.5269241 pratica 17755271, CP_2 per € 2.118,95) deve evidenziarsi che parte ricorrente dimostra il possesso del requisito della residenza sul territorio Italiano per il periodo di 10 anni, come attestato dalla documentazione depositata in atti (certificato rilasciato dall'agenzia delle entrate).
Con riferimento, invece, al provvedimento notificato nel maggio 2022 con cui era stata inviata richiesta di restituzione somme (num Rdc 2019 – 1878261 pratica 17729955) per € CP_2
4.871,76, parte ricorrente ammette che non possedeva il requisito della residenza in Italia per il periodo di 10 anni.
Pertanto, le somme richieste sono dovute, anche perché non è possibile riconoscere la sussistenza del requisito maturato in corso di erogazione, dovendo farsi riferimento alla data di presentazione della relativa domanda (16.9.2019). Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento solo relativamente alla somma di € 2.118,95 richiesta, con conseguente annullamento dell'atto impugnato relativo alla prestazione num.
.RDC-2022.5269241. CP_2
Deve essere rigettato nel resto.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 2.118,95 richiesta, con conseguente annullamento dell'atto impugnato relativo alla prestazione num. .RDC-2022.5269241; CP_2
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- compensa le spese tra le parti.
Castrovillari, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Giordano Avallone