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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3063 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA ROVERE FRANCESCO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. PIVA PAOLO parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 15/04/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 22/10/2024 chiedeva all'intestato Tri- Parte_1
bunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge , CP_1
sposato con rito concordatario a Massa in data 16/07/2016, unione dalla quale in data 13/01/2008 nasceva la figlia;
la ricorrente, che dava atto della di- Per_1
sgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formu- lava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della figlia e la rego- lamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di CP_1
separazione, concordando integralmente anche in ordine alla regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie prospettata dalla ricorrente.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. il 15/04/2025 le parti, pre- senti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato;
all'esito, i rispettivi pro- curatori precisavano congiuntamente le conclusioni in conformità alle condizioni sopra richiamate, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata in [...] il Parte_1
07/02/1975) e (nato in [...] il [...]) deve essere CP_1 senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può rite- nersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comporta- mento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di con- ciliazione innanzi al Giudice delegato, che attesta il venir meno dell'affectio co- niugalis.
Quanto alle domande accessorie - inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento della figlia minore, oltre alla regolamentazione di ul- teriori aspetti economici tra le parti - ritiene il Collegio che non si ravvisino in questa sede elementi ostativi a recepire le condizioni congiunte prospettate dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
pagina 2 di 5 Invero, possono ritenersi credibili, tenuto anche conto dell'assenza di contestazio- ni avanzate dalla controparte, le circostanze dedotte dalla difesa del resistente nel corso dell'udienza del 15/04/2025 in ordine all'assenza di risorse reddituali e pa- trimoniali da parte del che possano essere attestate documentalmente, CP_1
come prescritto dalla legge, sì da far ritenere superfluo un approfondimento istrut- torio d'ufficio sul punto.
D'altra parte, le deduzioni offerte dal resistente nella medesima udienza per spie- gare in che modo intende adempiere agli obblighi economici che assume in questa sede (tramite l'utilizzo di risorse delle società di cui socio ed amministratore), se possono porre perplessità sotto diversi profili, non portano a ravvisare un contra- sto delle statuizioni concordate con profili di ordine pubblico o disposizioni di ca- rattere imperativo, ponendosi invero anche in conformità agli interessi morali e materiali della figlia minore, a cui deve comunque essere assicurato un equo ap- porto da entrambe le figure genitoriali.
In questa prospettiva, le statuizioni concordate dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo, con la precisazione che, con riferimento alle statuizioni che eccedono il contenuto tipico e vincolato del giudizio di separazione, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in Parte_1
ROMANIA il 07/02/1975) e (nato in [...] il CP_1
01/02/1969) che hanno contratto matrimonio in data 16/07/2016 a Massa, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa, atto n. 130 – Parte II – serie A, Anno 2016;
2. dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i coniugi, con Per_1
collocamento della stessa e residenza formale presso la madre con la quale re- sterà a vivere presso la abitazione sita in Parma, Via Hiroshima, n. 2 ovvero pagina 3 di 5 in eventuale altra abitazione che la madre dovesse trovare idonea per lei e la figlia
3. dispone che il padre possa vedere la figlia liberamente durante la settimana nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della stessa e tenerla con sé a fine settimana dal venerdì alla domenica con facoltà dei coniugi di organizzarsi diversamente garantendo comunque alla figlia eguale permanen- za presso entrambi i genitori;
4. prende atto dell'impegno dei coniugi ad informarsi reciprocamente sulla quo- tidianità della figlia nei giorni in cui è con il padre o con la madre assicuran- dosi collaborazione reciproca nella gestione;
5. pone in capo a l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1
somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia mediante bonifico bancario da eseguirsi il giorno 10 di ogni mese, Per_1
con riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Parma del
20/12/2023, ad esclusione degli importi relativi alle spese scolastiche, arretra- ti inclusi, della figlia , che frequenta il terzo anno del Liceo Europeo Per_1
presso il convitto a Parma, che saranno pagati interamente dal Persona_2
padre;
6. prende atto dell'impegno di a versare a CP_1 Parte_2
la somma di € 2.100,00 a titolo di arretrati per il contributo al manteni-
[...] mento della figlia per i mesi compresi dall'aprile 2024 ad oggi, ossia Per_1
a decorrere dal momento in cui la figlia minore non abita più con il padre;
7. prende atto dell'impegno dei coniugi a prestare il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia;
8. prende atto dell'impegno dei coniugi a comunicarsi ogni cambio di residenza
9. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10. dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
pagina 4 di 5 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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