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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/12/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6787/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6786/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Fabio Stranieri
- attore contro
(CF ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Francesco Minna
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris reiectis così provvedere:
1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subìte dall'odierno attore per complessivi € 18.028,00= comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute- ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito di espletando CTU, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con riferimento al valore d'acquisto che la moneta avrà al momento della liquidazione dei danni medesimi così determinata dal sorgere dell'obbligazione al momento del suo effettivo adempimento.
2) Condannarsi, in ultimo, esso convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
3) Munirsi l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per Legge.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“- rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata, col favore delle spese;
- in via del tutto subordinata, dichiararsi il concorso di colpa dell'istante ai sensi dell'art. 1127 I c
CC e, per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, ridursi il risarcimento eventualmente spettante e compensarsi le spese di lite.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 27.03.2022, alle ore 17.00 circa all'altezza del civico n. 14 di Via Amba Alagi, in
[...]
il , mentre scendeva dal suo veicolo parcheggiato adiacente al marciapiede, perdeva CP_1 Pt_1
l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra, a causa di una buca ricoperta da cartacce ed acque reflue, provocandosi lesioni personali.
Tale buca non risultava in alcun modo segnalata o delimitata.
A seguito della caduta, l'attore veniva soccorso da persone presenti all'accaduto e, allertati i Vigili
Urbani di , questi sopraggiungevano alle ore 18.00. CP_1
Non essendo personale del 118 disponibile per altre urgenze in corso, il danneggiato accedeva alle cure del Pronto Soccorso di Francavilla F.na alle ore 21.14.
Presso la struttura ospedaliera ove li veniva riscontrata veniva riscontrata “distorsione tibio tarsica con distrazione del legamento caviglia sx”.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha fornito le seguenti risposte ai quesiti del giudice:
“Il sig. nell'infortunio del 27.3.2022 subì le seguenti lesioni di natura Parte_1 traumatica: “Distorsione dell'articolazione astragalo-calcaneale sinistra con distrazione del legamento interosseo. Lieve trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Contusione sacro coccigea”.
Durante il periodo di inabilità temporanea totale il soggetto non fu assolutamente in grado di attendere alle sue normali occupazioni;
lo poté fare in misura proporzionalmente ridotta nei restanti periodi di inabilità temporanea parziale. Le predette lesioni, compatibili con la dinamica dell'infortunio, determinò un'inabilità temporanea totale di 25 (venticinque) giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 15 (quindici) giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 25% di 20 (venti) giorni.
Sono residuati i seguenti postumi permanenti: “Sindrome algico-disfunzionale dell'articolazione astragalo-calcaneale sinistra”.
Tali postumi configurano un “danno biologico” del 2,5% (due e cinque per cento).
Non si ravvisa il “danno alla capacità lavorativa specifica”.
Sono congrue e pertinenti le spese mediche sostenute nella misura di € 420,44 (quattrocentoventi/44), come risultano dalle fatture prodotte.
Non si prevedono spese mediche future.”
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso.
Per quanto concerne lo stato dei luoghi questo appare essere cristallizzato dalla relazione di servizio redatta da personale in servizio presso la Polizia Locale.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del marciapiede in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione della buca che determinava la caduta, oltre all'incuria del tratto interessato dall'evento che non consente di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 25 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 15 giorni al 50% ed infine di altri 20 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 2,5%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Tuttavia, non appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della modesta gravità dei danni patiti e tenuto conto che non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 2.067,46 per invalidità permanente (al punto di danno non patrimoniale per danneggiato che all'epoca della guarigione con postumi aveva 62 anni) e di complessivi euro 2.106,75 per invalidità temporanea, per un totale di euro 4174,21, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione. A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Alle predette voci devono essere aggiunte anche i costi sostenuti a titolo di spese mediche per il complessivo importo di euro 420,44.
5. Sulle spese
In applicazione al principio di soccombenza, pertanto sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riferimento ai valori minimi (stante la ridotta complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto del presente procedimento) per le controversie di valore fino a 5.200 (tenuto conto del valore della causa emerso per l'effetto della CTU).
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di 1.278,00 euro per compensi e
191,70 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Le spese di CTU, sempre in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande formulate da nei confronti del e per Parte_2 Controparte_2
l'effetto condanna il al pagamento della somma di 4594,65 euro oltre Controparte_1 interessi al saggio legale.
Condanna il al pagamento delle spese d lite che si determinano in 1.278,00 Controparte_1 euro per compensi e 191,70 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente . Controparte_1
Lecce, 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6786/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Fabio Stranieri
- attore contro
(CF ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Francesco Minna
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris reiectis così provvedere:
1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subìte dall'odierno attore per complessivi € 18.028,00= comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute- ovvero a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito di espletando CTU, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con riferimento al valore d'acquisto che la moneta avrà al momento della liquidazione dei danni medesimi così determinata dal sorgere dell'obbligazione al momento del suo effettivo adempimento.
2) Condannarsi, in ultimo, esso convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
3) Munirsi l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per Legge.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“- rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata, col favore delle spese;
- in via del tutto subordinata, dichiararsi il concorso di colpa dell'istante ai sensi dell'art. 1127 I c
CC e, per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, ridursi il risarcimento eventualmente spettante e compensarsi le spese di lite.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 27.03.2022, alle ore 17.00 circa all'altezza del civico n. 14 di Via Amba Alagi, in
[...]
il , mentre scendeva dal suo veicolo parcheggiato adiacente al marciapiede, perdeva CP_1 Pt_1
l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra, a causa di una buca ricoperta da cartacce ed acque reflue, provocandosi lesioni personali.
Tale buca non risultava in alcun modo segnalata o delimitata.
A seguito della caduta, l'attore veniva soccorso da persone presenti all'accaduto e, allertati i Vigili
Urbani di , questi sopraggiungevano alle ore 18.00. CP_1
Non essendo personale del 118 disponibile per altre urgenze in corso, il danneggiato accedeva alle cure del Pronto Soccorso di Francavilla F.na alle ore 21.14.
Presso la struttura ospedaliera ove li veniva riscontrata veniva riscontrata “distorsione tibio tarsica con distrazione del legamento caviglia sx”.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha fornito le seguenti risposte ai quesiti del giudice:
“Il sig. nell'infortunio del 27.3.2022 subì le seguenti lesioni di natura Parte_1 traumatica: “Distorsione dell'articolazione astragalo-calcaneale sinistra con distrazione del legamento interosseo. Lieve trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Contusione sacro coccigea”.
Durante il periodo di inabilità temporanea totale il soggetto non fu assolutamente in grado di attendere alle sue normali occupazioni;
lo poté fare in misura proporzionalmente ridotta nei restanti periodi di inabilità temporanea parziale. Le predette lesioni, compatibili con la dinamica dell'infortunio, determinò un'inabilità temporanea totale di 25 (venticinque) giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 15 (quindici) giorni ed un'inabilità temporanea parziale al 25% di 20 (venti) giorni.
Sono residuati i seguenti postumi permanenti: “Sindrome algico-disfunzionale dell'articolazione astragalo-calcaneale sinistra”.
Tali postumi configurano un “danno biologico” del 2,5% (due e cinque per cento).
Non si ravvisa il “danno alla capacità lavorativa specifica”.
Sono congrue e pertinenti le spese mediche sostenute nella misura di € 420,44 (quattrocentoventi/44), come risultano dalle fatture prodotte.
Non si prevedono spese mediche future.”
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso.
Per quanto concerne lo stato dei luoghi questo appare essere cristallizzato dalla relazione di servizio redatta da personale in servizio presso la Polizia Locale.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del marciapiede in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione della buca che determinava la caduta, oltre all'incuria del tratto interessato dall'evento che non consente di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 25 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 15 giorni al 50% ed infine di altri 20 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 2,5%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Tuttavia, non appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della modesta gravità dei danni patiti e tenuto conto che non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 2.067,46 per invalidità permanente (al punto di danno non patrimoniale per danneggiato che all'epoca della guarigione con postumi aveva 62 anni) e di complessivi euro 2.106,75 per invalidità temporanea, per un totale di euro 4174,21, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione. A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Alle predette voci devono essere aggiunte anche i costi sostenuti a titolo di spese mediche per il complessivo importo di euro 420,44.
5. Sulle spese
In applicazione al principio di soccombenza, pertanto sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riferimento ai valori minimi (stante la ridotta complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto del presente procedimento) per le controversie di valore fino a 5.200 (tenuto conto del valore della causa emerso per l'effetto della CTU).
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di 1.278,00 euro per compensi e
191,70 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Le spese di CTU, sempre in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande formulate da nei confronti del e per Parte_2 Controparte_2
l'effetto condanna il al pagamento della somma di 4594,65 euro oltre Controparte_1 interessi al saggio legale.
Condanna il al pagamento delle spese d lite che si determinano in 1.278,00 Controparte_1 euro per compensi e 191,70 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente . Controparte_1
Lecce, 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me