Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1032
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché la cartella di pagamento è stata notificata in data successiva alla maturazione del termine triennale di prescrizione, senza che fossero documentati atti interruttivi. È stato escluso che la sospensione dei termini di riscossione legata all'emergenza Covid-19 potesse influire, dato che il termine triennale era già scaduto prima dell'inizio del periodo di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1032
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1032
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo