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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1032/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TA AB, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1007/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220019021743000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2023, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2022 00190217 43 000, a lei notificata in data 5 agosto 2022, con la quale le era stato chiesto il pagamento della somma di € 245,87 per l'omesso versamento, per l'anno di imposta 2015, di una tassa automobilistica, deducendo l'intervenuta prescrizione.
L'Agente della Riscossione non si è costituito.
All'udienza camerale del 16 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Come noto, l'art. 5 del D.L. 953/82 stabilisce che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” e “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Al riguardo, hanno affermato i giudici di legittimità con ordinanza del 5 settembre 2022, n. 26062 che “in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato
Dunque, per il recupero della tassa automobilistica il periodo di tempo è pari ad anni tre sia per l'attività di accertamento che per l'attività di riscossione e decorre, in caso di interruzione della prescrizione tramite notifica di un avviso, dal giorno successivo alla notifica dello stesso avviso.
Orbene, poiché nel caso di specie l'agente della riscossione ha proceduto alla notifica della cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2015 solo in data 5 agosto 2022, ben oltre il termine triennale sopra richiamato e non essendo stati documentati atti interruttivi, non può che ritenersi decorso il termine di prescrizione, non potendosi tenere conto della sospensione di cui agli artt. 67 e 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dettati in relazione allo stato di emergenza collegato alla diffusione della pandemia da
Covid-19.
L'art. 67, comma 1, del predetto decreto ha infatti previsto la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. A sua volta, l'art. 68, comma 4 bis, lett. b), dello stesso d.l. 18/2020 prevede che i termini di prescrizione relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono differiti di ventiquattro mesi.
Conseguentemente, poiché nel caso di specie il termine triennale è maturato antecedentemente alla suddetta data del giorno 8 marzo 2020, la notificazione della cartella di pagamento impugnata non può ritenersi tempestiva. Il ricorso deve, dunque, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'amministrazione convenuta alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 250,00, oltre contributo unificato e oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 16 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
AB NA ES AL
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TA AB, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1007/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220019021743000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2023, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2022 00190217 43 000, a lei notificata in data 5 agosto 2022, con la quale le era stato chiesto il pagamento della somma di € 245,87 per l'omesso versamento, per l'anno di imposta 2015, di una tassa automobilistica, deducendo l'intervenuta prescrizione.
L'Agente della Riscossione non si è costituito.
All'udienza camerale del 16 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Come noto, l'art. 5 del D.L. 953/82 stabilisce che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” e “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Al riguardo, hanno affermato i giudici di legittimità con ordinanza del 5 settembre 2022, n. 26062 che “in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato
Dunque, per il recupero della tassa automobilistica il periodo di tempo è pari ad anni tre sia per l'attività di accertamento che per l'attività di riscossione e decorre, in caso di interruzione della prescrizione tramite notifica di un avviso, dal giorno successivo alla notifica dello stesso avviso.
Orbene, poiché nel caso di specie l'agente della riscossione ha proceduto alla notifica della cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2015 solo in data 5 agosto 2022, ben oltre il termine triennale sopra richiamato e non essendo stati documentati atti interruttivi, non può che ritenersi decorso il termine di prescrizione, non potendosi tenere conto della sospensione di cui agli artt. 67 e 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dettati in relazione allo stato di emergenza collegato alla diffusione della pandemia da
Covid-19.
L'art. 67, comma 1, del predetto decreto ha infatti previsto la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. A sua volta, l'art. 68, comma 4 bis, lett. b), dello stesso d.l. 18/2020 prevede che i termini di prescrizione relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono differiti di ventiquattro mesi.
Conseguentemente, poiché nel caso di specie il termine triennale è maturato antecedentemente alla suddetta data del giorno 8 marzo 2020, la notificazione della cartella di pagamento impugnata non può ritenersi tempestiva. Il ricorso deve, dunque, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'amministrazione convenuta alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 250,00, oltre contributo unificato e oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 16 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
AB NA ES AL