TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/11/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza
Dato atto che l'udienza del giorno 19.11.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
OD viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele OD
Rg n. 2871/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele OD ha pronunciato dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2871/2023
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
dell'avv. Guido Gironda sito in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell' sito in Roma viale del Castro Pretorio n. 118, rappresentata e difesa CP_1 dall' arco Di Giugno e dall'avv. Marco Ramazzotti, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
i otificata il 29.09.2023 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 14.134,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 86/2022 elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, del medesimo Decreto, in quanto “in data 24.03.22 la Compagnia aerea nel fornire i Parte_1 dati PN/API per il volo BA0560 proveniente da L oneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di nazionalità Parte_2 italiana comunicando il numero del documento (passaporto ordinario)
“ con scadenza 09.01.2021. Al suo arrivo il passeggero Numero_1 Parte_2 rava ai controlli documentali il documento (passaporto
[...]
con scadenza 18/10/2030, documento chiaramente differente Numero_2 da quello indicato dalla compagnia . Parte_1
Contestava, in particolare, 1) ma normativa della condotta illecita;
2) illegittimità del report sipa utilizzato dalla polizia di frontiere;
3) distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera la quale non effettuava alcuna verifica sulla rispondenza dei dati dei passeggeri sopraggiunti dal volo con quelli PN/API inviati elettronicamente dalla Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex decreto Legislativo n 53/18; 3) omessa indicazione nel verbale di contestazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata accertata l'infrazione, nonché dei motivi della mancata contestazione immediata della stessa;
4) nullità dell'ingiunzione per invalidità del verbale in quanto elevato nei confronti di persona giuridica e non già nei confronti di trasgressore rispetto al quale non risulta essere stata svolta alcuna effettiva ricerca. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 20/23, notificata a mezzo pec il 29.09.23 emessa dalla a firma della Dr.ssa Controparte_2
b) in via principale nel merito, accogliere il presente ricorso Controparte_3 ra esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità/invalidità della predetta Ordinanza – Ingiunzione del n. 20/23, notificata a mezzo pec il 29.09.23; c) in via subordinata, con salvezza di gravame, ridurre la sanzione inflitta al minimo edittale di € 5.000,00 non essendo configurabile la recidiva ex adverso invocata per la quantificazione dell'ingente importo ingiunto;
d) in ogni caso, condannare la parte opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento degli onorari del presente giudizio (oltre spese generali, Iva e Ca). e) condannare la parte opposta al ristoro danni per lite temeraria ex art. 96, 1 e 3 comma, cpc, per aver la medesima imposto l'odierna causa non accettando le difese sollevate ex art. 18 Legge n 689/18 riproposte nella presente sede”.
2.Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza della CP_1 compagnia rite li infondati in fatto ed in diritto.
3.Svolta la prima udienza, escussa la prova testimoniale, veniva rinviata per la discussione.
4.Con riguardo al primo motivo di doglianza, vale premettere che il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “n data 24.03.22 la Compagnia aerea nel fornire i dati PN/API per il volo BA0560 Parte_1 proveniente da Londra inviava erroneamente i dati relativi al passeggero
nato il [...] di nazionalità italiana comunicando il Parte_2 ento (passaporto ordinario) “ con scadenza Numero_1
09.01.2021. Al suo arrivo il passeggero mostrava ai controlli Parte_2 documentali il documento (passaporto ordinario) n. “ con Numero_2 scadenza 18/10/2030, documento chiaramente differente dicato dalla compagnia . Parte_1
Vengono poi ric orme violate, l'art. 5 e l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PN: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PN al Sistema Informativo”. E' dunque evidente che dalla fattispecie descritta in verbale e dalle norme richiamate l'illecito non è quello della mera discrasia tra il passaporto inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco;
bensì che l'illecito contestato e proprio quello previsto dall'art. 5 e 24 del richiamato decreto, ossia che ha erroneamente Parte_1 trasmesso, in relazione al volo BA05 ndra, il numero di passaporto utilizzato per il volo dal passeggero in quanto Parte_2 riportato erroneamente in lista passeggeri con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera. E', pertanto, infondato il motivo di censura laddove assume che il verbale contesti un fatto non previsto dalla norma sanzionatoria, viceversa la questione attenendo piuttosto al piano probatorio ossia alla dimostrazione che il numero di passaporto comunicato dal vettore e diverso da quello esibito alla frontiera, non fosse in possesso del passeggero al momento del volo tale da rendere errata la trasmissione di dati api/pnr. Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101). Nella specie, l'erronea indicazione del passaporto da parte del vettore è stata provata all'esito della istruttoria svolta, dovendosi ritenere che il passeggero abbia senz'altro utilizzato in fase di imbarco il passaporto poi esibito all'arrivo alla frontiera, atteso il valore probatorio della prova testimoniale acquisita nel corso del processo. Infatti, il teste ha confermato che “Confermo la circostanza, Tes_1
l'accertamento tuato dal mio collega assistente capo
[...]
responsabile agli arrivi. Siccome per il passeggero vi era un all Tes_2 quanto il passaporto comunicato dalla compagnia aerea risultava in banca dati in nostro possesso come revocato, allora il passeggero è stato fermato per accertamenti. E' emerso che il passeggero ha mostrato il nuovo passaporto emesso, quello di cui al capitolo di prova, e ha dichiarato che il vecchio passaporto lo aveva restituito in questura al momento della emissione del nuovo passaporto. Quindi aveva solo il passaporto di cui al capitolo di prova. Io nel caso di specie ero il verbalizzante e ho quindi redatto il verbale sulla scorta di quanto mi è stato riferito dal collega. Io mi sono occupato anche di confrontare il passaporto mostrato in frontiera dal passeggero con quello che risultava dal report sipa generato dalla società Sita, quest'ultima è una società appaltata dal ministero. Per questo non viene immediatamente contestata la violazione all'arrivo del passeggero, ma il verbale viene effettuato in un secondo momento, in quanto in seguito all'arrivo del passeggero occorre effettuare questo confronto con il report sipa e in seguito se risultano discordanze si procede alla verbalizzazione e contestazione dell'illecito. Il report sipa raccoglie i dati del passeggero (sia quelli API che quelli PN, noi utilizziamo quelli Api) comunicati dalla compagnia aerea (…) Preciso che nel report sipa ci sono solo i dati comunicati dalla compagnia aerea, non risultano eventuali revoche del documento, mentre invece poi noi della polizia di frontiera con le nostre banche da Sdi procediamo a verificare se il passaporto risultante nel report Sipa è valido e regolare, nel caso di specie risultava revocato per nuova emissione (…) Il motivo per cui nel report Sipa talvolta risultano precedenti documenti di passeggeri revocati e non più validi è dovuto al fatto che i vettori utilizzano i dati delle loro banche dati non aggiornati, anziché verificare i nuovi dati che il passeggero fornisce al momento del check in alla compagnia medesima”. Vale anche evidenziare che il passaporto comunicato dal vettore era scaduto un anno prima del volo. Come detto, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PN: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Quindi dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PN al Sistema Informativo”. E' utile anche richiamare che secondo l'art. 1 del decreto citato “
1.Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PN) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina: a) il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PN) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE; b) le modalità del trattamento dei dati di cui alla lettera a), comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con gli Stati membri.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, il trattamento dei dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera”, chiarendo che la trasmissione dei dati PN è preordinata alla tutela dal terrorismo e dalla commissione di gravi reati, mentre la trasmissione dei dati API ha la finalità di prevenire la immigrazione illegale. Secondo l'art. 2 poi si intendono per dati PN “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681” mentre per dati API “parte dei dati PN, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco”. L'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, richiamata ai fini della definizione dei dati PN, dall'art. 2 del D.Lgs n. 53/2018, fa riferimento al punto 18 ai dati Api ossia “18. Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tra cui: tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo)”. Deve allora osservarsi che la sanzione dell'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 per violazione dell'art. 5 è integrata per l'erroneo invio dei dati PN (ma anche uno solo dei dati da comunicare) e tra questi rientra il numero del documento di viaggio. Non vi è alcuna previsione di esclusione dell'illecito in ordine all'ingresso del passeggero, né in ordine alla sua nazionalità. E' vero che le informazioni relative al documento di viaggio costituiscono dati API, ma i dati Api hanno una duplice veste, perché rientrano nella più ampia categoria dei dati Pnr, cui si riferisce la violazione dell'art. 5 sanzionata dall'art. 24. La normativa che regola l'invio dei dati PN è finalizzata al contrasto al terrorismo e a reati gravi, per la quale trova allora ragione anche il controllo su cittadini con nazionalità italiana. La violazione posta in essere, infatti, non fa riferimento al rispetto di vuoti formalismi ma costituisce presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale.
5.La seconda doglianza è anch'essa superabile in quanto non vi è alcuna prova circa la riconducibilità del report Sipa a società terza rispetto all'apparato delle forze di polizia o comunque non autorizzata. Anzi, nello stesso report Sipa vi è chiara evidenza della provenienza in quanto è riportato il logo della stessa polizia di frontiera. Come dedotto dall'opposta, è da ritenere che i dati contenuti nel sistema SIPA sono tratti dal sistema informativo istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ex art. 4 dlgs.vo 53/18 gestito dalle Forze di Polizia che compongono l'Unità d'Informazione dei Passeggeri (UIP) ex art. 6 del medesimo D.Lgs. La documentazione prodotta con le note difensive risulta inammissibile in quanto tardiva.
6.E' da respingere il terzo motivo di opposizione (“distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera la quale non effettuava alcuna verifica sulla rispondenza dei dati dei passeggeri sopraggiunti dal volo con quelli PN/API inviati elettronicamente dalla Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex decreto Legislativo n 53/18”), posto come detto è dimostrata la sussistenza dell'illecito e, quindi, la trasmissione di dati api/pnr errati, in specie relativi al numero di passaporto del passeggero. L'assunto del vettore circa l'obbligo di cancellazione dei dati personali dei passeggeri, in adempimento dell'obbligo risultante dalle norme, non può aver compromesso il diritto di difesa, posto che è pacifico l'invio dei dati api/pnr da parte della compagnia e non risulta posto in discussione malfunzionamento del canale di trasmissione e ricezione dei dati. La verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema informatico non è impedita dopo la cancellazione dei dati trasmessi, malfunzionamento che non è stato neppure dedotto dal vettore che invece ha asserito la correttezza della comunicazione sull'assunto che trattavasi di doppio passaporto. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PN: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Quindi dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco. Comunicazione di rettifica e aggiornamento in seguito all'imbarco che non vi è allegazione alcuna che sia stata effettuata né che anche in relazione a tale aggiornamento vi sia stato un malfunzionamento del sistema.
7.Prive di fondamento sono altresì le contestazioni in ordine all'omessa specificazione dei motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione nonché in ordine alla mancata indicazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata commessa la violazione. In primo luogo, deve richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (cfr. Cass. civ. sez. II, 12/12/2023, n. 36640; Cass. Civ. n. 19957/2024). Secondo l'art. 14, comma 1, legge n. 689/1981, inoltre, “la violazione deve essere contestata immediatamente” “quando è possibile”; qualora ciò non possa avvenire è necessario che gli estremi della violazione vengano notificati agli interessati, come nel caso di specie, entro i termini prescritti secondo l'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981. Nel caso di specie, dal verbale di accertamento n. 86/2022, notificato in data 11.04.2022 a fronte di una condotta integrata in data 24.03.2022 e dunque entro il termine assegnato dalla legge, emergono i motivi alla base della non contestazione immediata dell'infrazione, costituiti dalla non individuazione del trasgressore e l'assenza o difficile reperibilità del responsabile legale della compagnia aerea. L'accertamento si fonda per sua natura su una verifica documentale sui dati trasmessi dalla Compagnia, in assenza di esponenti della compagnia medesima, quindi ricorre un'ipotesi di impossibilità nella quale, per espressa previsione della norma appena citata, la contestazione immediata non è richiesta. E' infondato anche l'altro profilo riguardante l'omessa indicazione della data e dell'orario del volo, posto che il verbale chiaramente osserva che “in data 24.03.22 la Compagnia aerea nel fornire i dati PN/API per il Parte_1 volo BA0560 proveniente da erroneamente i dati relativi al passeggero ”, con ciò essendo chiaro che la data del Parte_2
24.03.2022 erita all'invio dei dati ma anche al volo stesso con provenienza da Londra per il quale veniva anche riferito il codice BA0560. La richiesta di apertura ticket conferma che infatti si tratta del volo del 24.03.2022. La specificazione, invece, dell'orario del volo non appare rilevante per l'identificazione del volo già sufficientemente delineato, del resto non essendo stato dedotto con quale altro volo con provenienza da Londra, con provenienza da Londra e con il codice BA0560 potesse insorgere confusione. L'orario del volo non rileva anche perché non vi è contestazione la tardiva o meno comunicazione dei dati, i quali è pacifico che siano stati inviati tempestivamente.
8.Parimenti priva di fondamento è la doglianza inerente all'esatta individuazione del destinatario della sanzione amministrativa. Al riguardo, si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 53/2018 individua, quale destinatario della sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione dei dati PN/API esclusivamente il vettore aereo. Pertanto, l'autorità incaricata dei controlli di polizia ha correttamente identificato nella compagnia opponente il destinatario del verbale di accertamento.
9.Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PN al Sistema Informativo”. Come detto, la previsione della norma è integrata per l'erroneo invio dei dati (ma anche uno solo dei dati da comunicare) tra i quali rientra il numero del documento di viaggio. Tuttavia, con l'odierna ordinanza di ingiunzione è stata elevata una sanzione per euro 14.134,00 senza una specifica motivazione per applicare un importo sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale. Vi è un riferimento nell'ordinanza all'elevazione pregressa di verbali di accertamento per casi analoghi, tuttavia dalle sentenze indicate in giudizio si evince che le ipotesi contestate a sono state oggetto di opposizioni poi accolte dal Pt_1
Tribunale, me on risultano in atti verbali per violazioni verificatesi nell'anno solare precedente. Dunque, si deve ritenere che in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981 la somma della sanzione congrua possa essere quella del minimo edittale, nonché tenuto anche conto dell'elevato flusso di passeggeri gestito dalla compagnia aerea e del fatto che l'errato invio di dati API riguarda un solo passeggero di nazionalità italiana.
10.I motivi di doglianza, in conclusione, vanno respinti e l'opposizione va quindi rigettata, ad eccezione che per il motivo di rideterminazione dell'importo della somma ingiunta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della somma rideterminata, della complessità e dell'attività processuale in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione in relazione al solo motivo relativo al quantum e CONFERMA l'ordinanza di ingiunzione n. 20/2023 emessa da rideterminandone solo l'importo nella misura di euro 5.000,00; CP_1
-CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 2.552,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele OD