CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1814/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1814/2023 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Bruno, c.f. Parte_1 P.IVA_1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via G. C.F._1 Pt_1
Gigante n°174, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. e , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
c.f. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale C.F._3 sui minori , c.f. , c.f. Persona_1 C.F._4 Parte_2
e , c.f. , rappresentati e difesi C.F._5 Parte_3 C.F._6 dall'avv.to Emanuela Fanelli, c.f. , in virtù di mandato allegato al ricorso C.F._7 per accertamento tecnico preventivo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Giugliano
(NA) – Borgo Meridiano, alla via Aniello Palumbo n. 55.
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1065/2023, pubblicata il
14.03.2023.
Conclusioni per l'appellante: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1065/2023 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, Sezione Civile, Giudice Dott. Canciello, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12422/2019, depositata in cancelleria in data 14/03/2023, notificata il 14/03/2023, accogliere tutte le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 'dichiarare
l'assoluta inammissibilità e infondatezza della domanda avanzata dagli appellati;
rigettare, in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno perché inammissibile ed infondata per le ragioni che precedono' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
1 Conclusioni per gli appellati: “Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità dell' per i danni, patrimoniali e non, patiti dagli odierni Parte_4 appellati, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 1065/2023, in quanto destituito in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza appellata”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti Controparte_1 Controparte_2 la potestà genitoriale sui minori e , citarono la Persona_1 Parte_2 Parte_3 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, esponendo: a) che Controparte_3 CP_1
, gravida al III trimestre di gestazione gemellare, il 28.04.2014 era stata sottoposta
[...] presso l'Ospedale di Frattamaggiore "San Giovanni di Dio", in pre-ricovero, agli esami di routine, tra i quali il tracciato cardiotocografico, praticato con una sola sonda, tracciato che, secondo i sanitari, si presentava rassicurante;
b) che la , giunta il 30.04.2014 alle ore CP_1
8.20 presso il medesimo presidio ospedaliero, era stata visitata alle ore 8.50, ricoverata nel reparto di ostetricia e, in pari data, a causa della rottura prematura delle membrane e della presenza di contrazioni, era stata sottoposta ad intervento di taglio cesareo in via d'urgenza, dopo più di un'ora dall'accesso in Pronto Soccorso;
c) che dal reperto operatorio era emerso che uno dei due sacchi presentava liquido amniotico verde scuro, e, quindi, evidenziava una sofferenza fetale, non rilevata né in occasione del pre-ricovero, in data 28.04.2014, né in data
30.04.2014, prima dell'intervento di taglio cesareo;
d) che la neonata, a seguito Persona_1 di crisi convulsiva era stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva neonatale presso l'ospedale Monaldi, dove le fu diagnosticata “un'encefalopatia ipossica ischemica di moderata/severa entità in epoca perinatale”, con esiti funzionali gravi di tetraparesi, cecità e sordità.
Tanto premesso il difensore degli attori dedusse che il dott. e il dott. Persona_2
consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito del procedimento per accertamento Persona_3 tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c., avevano evidenziato la responsabilità della
[...]
, avendo affermato nella relazione peritale: Controparte_4
"quanto analizzato ci permette di asserire che un monitoraggio materno fetale idoneo e forse un tracciato cardiotocografico che si avvalesse di due sonde contemporaneamente avrebbe potuto evidenziare già nel pre-chirurgico una condizione di malessere del feto. La condotta dei sanitari ha eluso le raccomandazioni di tutte le linee guida che consigliano un attento controllo della gravidanza monocoriale bi-amniotica ed un timing del parto compreso tra la 36esima e la 37esima settimana".
La difesa degli attori, quindi, rappresentò che le gravi menomazioni riportate da Persona_1 impedivano ogni possibile attività lavorativa della stessa, che necessitava di adeguata e costante assistenza, non essendo autonoma, neppure per il compimento degli atti più elementari di vita quotidiana;
che i genitori, e , avevano subito danni di Controparte_1 Controparte_2
2 natura patrimoniale e non patrimoniale, cadendo in un profondo stato di prostrazione fisica e morale, con compromissione della loro genitorialità e vita di relazione;
che era stata Pt_ compromessa anche la vita di relazione dei germani di e la gemella , i quali Per_1 Pt_2 continuavano a patire, nella loro crescita, il “condizionamento” della grave invalidità della sorella, a cui i genitori dovevano dedicare gran parte del loro tempo, per le cure e l'assistenza.
Tanto premesso gli attori conclusero chiedendo di: “1 Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, sia diretta che indiretta, dell' , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, in relazione ai fatti descritti in premessa ed accertati anche dalla ctu medico-legale svolta nel precedente procedimento, che deve considerarsi parte integrante del presente atto di citazione;
2. Condannare la suddetta convenuta anche ai sensi degli artt.
1218, 2049 e 1228 c.c., o di qualsivoglia norma che si intenderà applicabile, al risarcimento in favore degli attori, sia in proprio che nella qualità di legali rappresentanti della piccola
e altresì dei minori e , di tutti i danni Persona_1 Parte_3 Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali, che verranno quantificati in corso di causa, subiti dalla piccola nonché dai genitori della stessa e , in Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 proprio e nella qualità, ed altresì dai fratelli e , in seguito alla Parte_3 Parte_2 assistenza prestata dai sanitari nella fase di pre-ricovero del 28 aprile 2014 e in data 30 aprile
2014, ed a tutta l'attività chirurgica e terapeutica prestata in occasione di tali date e del parto cesareo cui è stata sottoposta , anche per effetto della CTU espletata, Controparte_1 determinando anche l'ammontare in denaro del danno biologico, del danno alla salute, del danno morale o non patrimoniale anche nella componente esistenziale, del danno alla capacità lavorativa generica e specifica, del danno esistenziale, del danno da non esatta informazione
e/o da irregolare tenuta della cartella clinica, del danno alla vita di relazione e da perdita di chances per la lesione di tutti i diritti costituzionalmente garantiti, derivati dalle omissioni e dagli errori in cui sono incorsi i sanitari nello svolgimento dell'attività terapeutica prestata in occasione del pre-ricovero del 28 aprile 2014 e del ricovero del 30 aprile 2014 presso
l'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore, facente parte dell'
[...]
; il tutto oltre il maggior danno, interessi compensativi e Controparte_5 rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali e alla refusione delle spese e competenze legali del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. oltre spese generali, iva
e cpa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
§ 1.1. Si costituì l' contestando la domanda risarcitoria Parte_4 ed esponendo che il trattamento praticato dai sanitari doveva considerarsi adeguato a fronte della sintomatologia presentata dalla paziente, anche in considerazione della circostanza che la sofferenza fetale era stata scoperta solo in sala operatoria, a seguito dell'apertura dell'utero e dell'esame istologico placentare, essendosi verificata una complicanza della gestazione
3 bigemina monocoriale biamniotica (una sola placenta e due sacchi amniotici), da considerare una gravidanza a rischio.
La convenuta rappresentò che i consulenti nominati d'ufficio, in sede di accertamento tecnico preventivo, avevano “erroneamente” analizzato i fatti, in base a valutazioni postume, dando per scontato che i sanitari già sapessero che si trattasse di una gravidanza MCBA, mentre la diagnosi di monocorialità sarebbe stata possibile solo nel primo trimestre di gravidanza. Argomentò che il sanitario che aveva eseguito il pre-ricovero, non aveva elementi per ritenere che non si trattasse di una normale gravidanza gemellare (verosimilmente neanche la gestante era consapevole della gravidanza bigemina monocoriale) e, quindi, programmò per il successivo 5 maggio 2014 l'intervento di taglio cesareo, senza una intermedia visita di controllo del benessere fetale;
che un intervento di taglio cesareo più tempestivo, non avrebbe migliorato la prognosi neurologica della neonata;
che la consulenza tecnica d'ufficio era totalmente manchevole di una lettura dell'esame istologico della placenta, diligentemente richiesto dai sanitari presenti al parto;
nello specifico, nel referto dell'esame istologico si leggeva: “Placenta gemellare monocoriale bi amniotica. I villi di entrambi i piatti placentari sono morfologicamente compatibili con un terzo trimestre di gestazione. Ampia e diffusa emorragia intervillosa con deposito di fibrina peri ed intervillosa. Presenza di focolai corangiosi. Cordone e Membrane regolari”; che “l'emorragia intervillosa con una deposizione di fibrina perivillosa (segno di fenomeni emorragici pregressi) rappresentano delle lesioni del circolo vascolare materno utero placentare, spesso correlati con stati trombofilici materni, che inducono una riduzione del flusso sanguigno nello spazio intervilloso. In tal senso è utile ricordare che lo spazio intervilloso
è il luogo in cui la circolazione materna e fetale si interfacciano tra di loro, il luogo in cui la vascolarizzazione materna provvede a fornire sostanza nutrizia e ossigeno;
una qualsiasi modifica in senso peggiorativo (ed emorragia e deposito di fibrina lo sono) a questo livello si correlerà quindi ad una ipossigenazione che può essere causa determinante di alterazioni dello stato di benessere fetale fino alla morte endouterina del feto”; che, pertanto, non era possibile, con un criterio di probabilità scientifica valido, “individuare il momento sciogliente, causale o concausale della condizione clinica della neonata che si appalesava solo al momento della nascita”; che i consulenti tecnici d'ufficio non avevano preso in considerazione la circostanza che la ipossigenazione di tipo cronico determina alterazioni in senso patologico del tracciato cardiotocografico solo in una fase avanzata del deterioramento fetale, quando i processi ipossici vanno ad interessare il muscolo cardiaco e i meccanismi di compenso non sono più sufficienti,
e quindi, il tracciato cardiotocografico, comunque correttamente effettuato, non avrebbe potuto evidenziare alcuna sofferenza fetale.
Il difensore della convenuta concluse chiedendo il rigetto della domanda attorea.
§ 1.2. Il primo giudice così decise: “
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta
l'esclusiva responsabilità della convenuta nella produzione dell'evento Controparte_3
4 dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e, per l'effetto, condanna la predetta parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli attori, e per le causali risarcitorie di cui in motivazione, delle seguenti somme:
– euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila/00) in favore di;
– euro Controparte_1
325.000,00 (trecentoventicinquemila/00) in favore di;
-euro 15.000,00 Controparte_2
(quindicimila/00) in favore di;
-euro 15.000,00 (quindicimila/00) in favore di Parte_3
; euro 1.249.870,76 in favore di;
il tutto oltre interessi, al tasso Parte_2 Persona_1 legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. condanna la convenuta, , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_3 favore degli attori, delle spese di lite relative tanto al presente giudizio di merito, quanto a quello per iscritto al n. 12820/2018 r.g. che lo ha preceduto, che qui si liquidano in CP_6 complessivi euro 30.600,00 (trentamilaseicento/00), di cui euro 600,00 (seicento/00) per spese, ed euro 30.000,00 (trentamila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per le medesime parti attrici, Avv. Fanelli Emanuela, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.”.
Il giudice di primo grado ha fondato la decisione sui motivi che, nei limiti di ciò che ancora rileva in sede di gravame, si sintetizzano in paragrafi come di seguito.
1) Sulla scorta del quadro fattuale emerso dalla documentazione sanitaria in atti - oggetto di accurata ricostruzione da parte dei consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo - nonché degli ulteriori approfondimenti richiesti ai già nominati consulenti, è emersa una condotta gravemente negligente da parte dei sanitari che ebbero in cura la gestante in occasione dei due accessi eseguiti presso Controparte_1
l'Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, avvenuti il 28/04/2014 e il 30/04/2014.
2) Con valutazioni tecniche analiticamente motivate, anche in risposta alle osservazioni delle parti e ai quesiti di chiarimento, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che, durante il ricovero per esami pre-chirurgici in data 28/04/2014, i sanitari della struttura ospedaliera effettuavano un tracciato cardiotocografico con una sola sonda, che non permette di distinguere con certezza i due feti;
inoltre, in occasione dell'accesso della al Pronto Soccorso del CP_1 medesimo Presidio Ospedaliero il successivo 30/04/2014, i sanitari non praticavano ulteriori esami diagnostici e ritardavano il parto cesareo. In particolare i consulenti d'ufficio hanno rappresentato che: a) in occasione del ricovero pre-chirurgico del 28/04/2014, la sofferenza fetale avrebbe potuto essere riscontrata attraverso più adeguati esami strumentali, vale a dire eseguendo un tracciato cardiotocografico con due sonde, anziché con una, in modo da distinguere i due feti e diagnosticare la sofferenza di uno di essi, anticipando il parto cesareo ed evitando le compromissioni verificatesi;
b) in occasione dell'accesso in Pronto Soccorso del
30/04/2014, una maggiore sollecitudine nel praticare il parto cesareo, nell'arco temporale di
5 trenta minuti dall'accesso al pronto soccorso, avrebbe potuto scongiurare radicalmente l'evento- danno: più la mancanza di ossigeno è prolungata e più è probabile che si sviluppi un malfunzionamento di una parte del cervello con possibili ritardi mentali o di sviluppo cognitivo e motorio. Nelle note di chiarimento depositate dai CC.TT.UU. si legge: “Dall'analisi riportata emerge con un'alta percentuale logica-probabilistica che una diagnosi precoce della sofferenza fetale acuta, in data 30/04/2014, e quindi un taglio cesareo anticipato, eseguito nei tempi precisati di 30 minuti, avrebbe verosimilmente potuto ridurre o addirittura evitare l'evento di danno finale.”.
3) Sono emersi in modo chiaro gli errori in cui sono incorsi i sanitari che ebbero in cura la gestante presso la struttura sanitaria convenuta;
le patologie da cui risulta Controparte_1 essere affetta la minore consistenti in “tetraparesi spastica, cecità ed ipoacusia Persona_1 causate da una sofferenza ipossico-ischemica del periodo perinatale”, devono ritenersi eziologicamente riconducibili agli errori dei sanitari (consistiti in omissioni e negligenze), atteso che i nominati consulenti tecnici d'ufficio hanno rappresentato che la tenuta, da parte dei sanitari, della condotta necessitata (secondo le linee guida di riferimento indicate dalla letteratura scientifica richiamata dagli stessi consulenti) - ed invece omessa, nel caso in esame - avrebbe potuto, con elevato grado di probabilità, “radicalmente” evitare il danno irreversibile patito da Persona_1
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, cui hanno Parte_1 resistito, costituendosi, e , in proprio e nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e Persona_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
All'udienza di trattazione dinanzi al giudice istruttore, l'appellante ha reiterato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata nell'atto di appello, e il Collegio, all'esito della relazione del giudice istruttore, ha accolto l'istanza ed ha fissato l'udienza del 4 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, assegnando alle parti il termine fino al 20.12.2024 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 4 febbraio 2025, all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
§ 2.1. Con il gravame l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ravvisato una condotta negligente da parte dei sanitari ed ha ricondotto eziologicamente a tale condotta la patologia da cui risulta essere affetta la minore consistente in Persona_1 tetraparesi spastica, cecità ed ipoacusia causate da una sofferenza ipossico-ischemica del periodo perinatale”.
La difesa dell'appellante così argomenta: a) non è possibile individuare il periodo in cui la sofferenza fetale ha avuto inizio, vale a dire la finestra temporale in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno ipossico-ischemico; b) i consulenti tecnici d'ufficio non hanno tenuto
6 in considerazione la circostanza che l'ipossigenazione determina alterazioni in senso patologico del tracciato cardiotocografico solo in una fase avanzata del deterioramento fetale, quando i processi ipossici vanno ad interessare il muscolo cardiaco e i meccanismi di compenso non sono più sufficienti;
ciò consente di spiegare la ragione per cui la frequenza cardiaca fetale risultò normale e rassicurante per entrambi i feti, all'esito del tracciato cardiotocografico del
28.04.2014; c) entrambi i feti vennero sottoposti ad un monitoraggio cardiotocografico e, con riguardo al necessità dell'utilizzo contemporaneo di due sonde ai fini di tale monitoraggio, va evidenziato che risulta documentato che i sanitari, pur avendo eseguito il tracciato con una sola sonda, hanno proceduto separatamente prima per un feto e poi per l'altro; d) CP_1
aveva eseguito gli esami di routine quando la gestazione aveva raggiunto la 37esima
[...] settimana ed un giorno, dunque in un'epoca di gravidanza in cui la diagnosi di gestazione gemellare monocoriale era impossibile;
e) come riportato in cartella clinica, i sanitari di turno la mattina del giorno 30/04/2014 agirono in modo corretto e con una tempistica adeguata, atteso che, dopo l'accettazione della paziente, avvenuta alle ore 08,35 circa, eseguite la visita ostetrica e la diagnosi strumentale ecografica, venne disposto il ricovero in reparto alle ore 8,50 e la paziente venne accompagnata nella stanza di degenza, invitata a prepararsi per il parto e poi accompagnata, tramite un ascensore ad utilizzo non esclusivo, nella sala operatoria posta al secondo piano, dove, alle ore 9.05, si dispose di effettuare un taglio cesareo urgente, eseguito nell'arco temporale di 30 minuti, con la nascita alle ore 9,35 della neonata l'intervallo di Per_1 tempo di circa 30 minuti tra la decisione di eseguire un taglio cesareo urgente e l'esecuzione dell'intervento è universalmente ritenuto più che accettabile.
Ciò posto il difensore dell'appellante sostiene che la corretta ricostruzione della vicenda esclude ogni responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura la paziente, ciò in quanto né il 28 né il
30 aprile 2014 sarebbe stato possibile diagnosticare la sofferenza fetale, né è stato provato che il 30 aprile 2014 sarebbe stato possibile evitare il danno - secondo il principio “del più probabile che non” - attraverso un intervento ancor più tempestivo;
che non è condivisibile la ricostruzione effettuata erroneamente dai CC.TT.UU., i quali hanno analizzato i fatti soltanto in base a valutazioni postume, dando per scontato che i sanitari che ebbero in cura la paziente in data
30/04/2014, sapessero già che si trattava di una gravidanza gemellare monocoriale, più rischiosa;
che i consulenti tecnici d'ufficio hanno dato più “peso probabilistico” alla sofferenza fetale da causa placentare acuta che a quella correlata ai focolai di “coriangiosi”, poi rilevati istologicamente, atteso che l'ampia e diffusa emorragia intervillosa con deposito di fibrina peri ed intervillosa e la presenza di focolai di “corangiosi”, descritti nell'esame istologico, sono indicativi di una perfusione placentare che fa dedurre che aveva verosimilmente Parte_5 sofferto, nei giorni precedenti il parto, di uno stato di ipossigenazione cronica di tipo placentare, quale causa principale, se non unica, della encefalopatia ipossico-ischemica.
Le doglianze poste a fondamento del gravame sono infondate.
7 E invero le argomentazioni della difesa dell'appellante, che si sostanziano in una critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo e ai chiarimenti resi dai CC.TT.UU. nel giudizio di primo grado - posti dal tribunale a sostegno della decisione impugnata - non inficiano il percorso logico dei consulenti tecnici d'ufficio, supportato da validi dati scientifici, fondati su studi pubblicati su riviste scientifiche, specificamente richiamate dai medesimi consulenti.
A fronte delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti, non va condiviso il rilievo della difesa dell'appellante secondo cui l'ipossigenazione di tipo cronico determina alterazioni in senso patologico del tracciato cardiotocografico solo in fase avanzata del deterioramento fetale, vale a dire solo quando i processi ipossici vanno ad interessare il muscolo cardiaco ( e quindi la frequenza cardiaca fetale) e i meccanismi di compenso non sono più sufficienti, con la conseguenza che il tracciato cardiotocografico eseguito il 28.04.2004 non avrebbe potuto evidenziare ai sanitari alcuna sofferenza fetale in atto, verosimilmente non ancora in stato avanzato.
Tale argomentazione difensiva non appare suffragata da alcun dato scientifico, né l'appellante ha indicato studi di riferimento.
Al riguardo, invece, convincente è la relazione dei consulenti tecnici d'ufficio nella parte in cui si afferma che l'ipossiemia fetale per alterazione degli scambi gassosi - cui fa seguito un'ischemia tissutale che è la genesi delle lesioni cerebrali - è indotta anche da una disfunzione miocardica che incide sul battito cardiaco e, quindi, sarebbe stata rilevabile con un accurato tracciato cardiotocografico, se effettuato, come prevedono le linee guida, mediante l'utilizzo di due sonde contemporanee (trattandosi di gravidanza gemellare), non potendo ritenersi equipollente il tracciato separato del primo e del secondo feto, con l'utilizzo di una sonda per volta, così come effettuato dai sanitari, atteso che in tal modo non sarebbero stati agevolmente distinguibili i due feti. Del resto che il tracciato cardiotocografico non sia stato effettuato correttamente è desumibile dalla considerazione che la grave sofferenza fetale riscontrata all'esito del taglio cesareo, in data 30.04.2014, ben avrebbe potuto essere rilevata con un corretto tracciato cardiotocografico in data 28.04.2014, dal momento che è la stessa parte appellante ad evidenziare che i consulenti tecnici d'ufficio non hanno valorizzato la probabilità che uno stato di ipossigenazione cronico di tipo placentare, correlato a focolai “coriangiosi”, rilevati istologicamente, era verosimilmente già presente nei giorni precedenti quelli del parto, ipossigenzione che, per quanto detto, incidendo sulla frequenza dei battiti cardiaci del feto, sarebbe stata rilevata da un tracciato cardiotocografico correttamente eseguito, ed avrebbe indotto ad effettuare il taglio cesareo prima del 30.4.2014.
Quanto al tempo trascorso nella mattina del 30.04.2014, prima dell'esecuzione del taglio cesareo, non vi è dubbio che il fatto che sia stato eseguito più di un'ora dopo l'accesso in pronto soccorso della , induce a ritenere che la condotta dei sanitari non sia stata tempestiva, CP_1
8 atteso che, secondo le incontestate linee guida richiamate dai CC.TT.UU. il taglio cesareo, quando necessario, deve essere eseguito nell'arco temporale di 30 minuti. Nel caso di specie risulta documentalmente provato che la paziente è stata accettata in pronto soccorso alle ore
8,20 ma l'intervento di taglio cesareo - indicato, peraltro, non per sofferenza fetale ma per rottura delle membrane - è stato eseguito solo alle ore 9.30, non essendo valide cause giustificative del ritardo i dedotti tempi di accompagnamento della paziente nella stanza di degenza per la preparazione al parto e l'uso di un ascensore ad utilizzo non esclusivo per accedere in sala operatoria.
Non incide sulle risultanze della relazione tecnica la circostanza che i sanitari non erano a conoscenza del fatto che si trattasse di gravidanza monocoriale, atteso che la necessità di effettuare un tracciato carditocografico con due sonde contemporanee, per monitorare la condizione dei feti in caso di gestazione gemellare, riguarda tutte le gravidanze gemellari, come si evince inequivocamente dalla relazione tecnica d'ufficio, in conformità delle linee guida.
Per quanto esposto resta ferma la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra la “encefalopatia ipossica ischemica con esiti funzionali gravi di tetraparesi, cecità e sordità” e la condotta dei sanitari, recependo le risultanze della relazione di chiarimenti dei CC.TT.UU. nella quale si legge: “Dall'analisi riportata emerge con un'alta percentuale logica - probabilistica che una diagnosi precoce della sofferenza fetale acuta, in data 30/04/2014, e quindi un taglio cesareo anticipato, eseguito nei tempi precisati di
30 minuti, avrebbe verosimilmente potuto ridurre o addirittura evitare l'evento danno finale”.
L'infondatezza dell'appello ne comporta il rigetto.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
I compensi si liquidano in base all'art. 6 del DM 55/2014, come modificato dal successivo DM
147/2022, trattandosi di causa di valore superiore a 520.000,00 euro, nella misura intermedia tra i medi e i minimi di tariffa con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione del fatto che l'appello ha riguardato soltanto l' an debeatur e non anche i criteri di determinazione del danno, così come quantificato dal primo giudice, e del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del gravame, e nella misura prossima ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che dinanzi a questa Corte non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 bis del citato art. 13.
PQM
9 La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore degli appellati, spese che si liquidano in euro 23.017,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali in misura del
15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 20 febbraio 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
10