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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 21/01/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7673/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166713207504 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso la ricorrente - sig.ra Ricorrente_1- ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2020 01667132 07 504, notificata in data 10/02/2025, contenete ruoli emessi da Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale II di Roma, aventi ad oggetto liquidazioni periodiche Iva, anno imposta 2017, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr 633/1972, contro l'Agenzia delle Entrate riscossione e l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale I di Roma.
Nel merito ha dedotto:
Mancata prova della prova della notificazione degli atti prodromici;
Intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi.
2.L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:
infondata è l'eccezione della mancata notifica degli atti prodromici della cartella impugnata in quanto trattasi di liquidazioni periodiche Iva, anno imposta 2017, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr
633/1972, viene formato il ruolo, affidato all'Agente della riscossione, che si occupa della notifica della relativa cartella di pagamento. Nel caso di specie la cartella di pagamento n. n. 097 2020 01667132 07 504, ha ad oggetto liquidazioni periodiche Iva, anno imposta 2017, relative al terzo e quarto trimestre con imposta dichiarata e non versata ( vedi allegati) , per un importo di € 3.501,86 e € 2.179,74. Ciò premesso non vi era obbligo alcuno in capo all'A.F. di notificare alcuna comunicazione di irregolarità in quanto come precisato dall'art 6 l. 212/2000 solo in caso di dubbi o incertezze sul risultato della dichiarazione sussiste obbligo di invio dell'avviso bonario;
il motivo di ricorso di intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi è stato accolto come da sgravi in allegato, l'Ufficio si è prontamente adoperato per sgravare il ruolo della contribuente, n.q. di erede, delle sanzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del dlgs 472/1997, concludendo per la declaratoria di parziale cessata materia del contendere,e per la reiezione nel resto.
3. Con successiva memoria Parte attrice ha dedotto in replica.
4. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la parziale cessata materia del contendere in relazione ai provvedimenti di sgravio adottati dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma.
2. Va poi respinta la censura di omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento n. 097
2020 01667132 07 504 alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa dalla resistente.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere. Rigetta nel resto. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 2.12.2025
Il Giudice
EP Di EN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Si compensano le spese di lite in ragione della reciprocarziale soccombenza.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7673/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200166713207504 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso la ricorrente - sig.ra Ricorrente_1- ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2020 01667132 07 504, notificata in data 10/02/2025, contenete ruoli emessi da Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale II di Roma, aventi ad oggetto liquidazioni periodiche Iva, anno imposta 2017, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr 633/1972, contro l'Agenzia delle Entrate riscossione e l'Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale I di Roma.
Nel merito ha dedotto:
Mancata prova della prova della notificazione degli atti prodromici;
Intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi.
2.L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:
infondata è l'eccezione della mancata notifica degli atti prodromici della cartella impugnata in quanto trattasi di liquidazioni periodiche Iva, anno imposta 2017, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis dpr
633/1972, viene formato il ruolo, affidato all'Agente della riscossione, che si occupa della notifica della relativa cartella di pagamento. Nel caso di specie la cartella di pagamento n. n. 097 2020 01667132 07 504, ha ad oggetto liquidazioni periodiche Iva, anno imposta 2017, relative al terzo e quarto trimestre con imposta dichiarata e non versata ( vedi allegati) , per un importo di € 3.501,86 e € 2.179,74. Ciò premesso non vi era obbligo alcuno in capo all'A.F. di notificare alcuna comunicazione di irregolarità in quanto come precisato dall'art 6 l. 212/2000 solo in caso di dubbi o incertezze sul risultato della dichiarazione sussiste obbligo di invio dell'avviso bonario;
il motivo di ricorso di intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi è stato accolto come da sgravi in allegato, l'Ufficio si è prontamente adoperato per sgravare il ruolo della contribuente, n.q. di erede, delle sanzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del dlgs 472/1997, concludendo per la declaratoria di parziale cessata materia del contendere,e per la reiezione nel resto.
3. Con successiva memoria Parte attrice ha dedotto in replica.
4. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la parziale cessata materia del contendere in relazione ai provvedimenti di sgravio adottati dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma.
2. Va poi respinta la censura di omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento n. 097
2020 01667132 07 504 alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa dalla resistente.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere. Rigetta nel resto. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 2.12.2025
Il Giudice
EP Di EN 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Si compensano le spese di lite in ragione della reciprocarziale soccombenza.