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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 4990 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Tra
in persona dei procuratori p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Elio Ludini, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente Email_1 domicilia in riassunzione-
E
, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
di a
[...] comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Mauro Fierro, presso il cui studio sito in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 15, elettivamente domiciliano -convenuti- NONCHE'
, Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10
Controparte_11
a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Iolanda Sperandeo, presso il cui studio sito in Milano, alla R. Boscovich n. 31, elettivamente domiciliano
-convenuti- conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 10.07.2025. Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1
in persona dei procuratori p.t., conveniva in giudizio
[...] innanzi a questo Tribunale, , Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
nella qualità di eredi di e CP_11 Controparte_5
, essendo la Persona_1 Controparte_1
originariamen Paolo S.p.A., e dalla nei confronti di Controparte_12 CP_5
, per fideiu t'ultimo rilasciat
[...]
nonché quale cessionaria del credito Controparte_13
1 originariamente vantato da Banco di Napoli S.p.A. nei riguardi di
, nella qualità di fideiussore della Controparte_5 Parte_1 per sentir dichiarare la nullità della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi e , Controparte_5 Persona_1 per difetto di forma scrit m simulazione e/o revocabilità ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attrice, essendo stato posto in essere l'atto in pregiudizio delle ragioni creditorie di quest'ultima, con trascrizione della sentenza, e condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali. A tal fine premetteva che: la conveniva in CP_12 giudizio dinanzi al Tribunale di T (procedimento con R.G. 3901/2013), e , Controparte_5 Persona_1 per sentir dichiarare la nullità della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi, per difetto di forma scritta ab sustantiam, ovvero accertarne la simulazione e/o revocabilità ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attrice, essendo stato posto in essere l'atto in pregiudizio delle ragioni creditorie della banca. La CP_12 era creditrice della di euro 476.635,17,
[...] CP_13 ecifico riguardo ai descritti in atti e garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata da , Controparte_5 del 03-06-20, per l'importo massimo gar 700.000,00; con atto depositato il 15 maggio 2014, si costituiva in giudizio con intervento adesivo dipendente, ex art. 105 c.p.c., la quale procuratore del BANCO DI NAPOLI Parte_2
SP propri diritti di credito nei confronti di
, essendo stata anch'essa pregiudicata dall'atto Controparte_5 del 10.12.2009, omologata il 10.01.2010, con la quale il aveva trasferito i cespiti immobiliari CP_5 specificame ati in atti. Costituitisi regolarmente in giudizio, e Persona_1
chiedevano il rigetto delle domande attoree e Controparte_5
poiché infondate;
si Parte_2 costituiva, altresì, in giudizio, la in Controparte_1 veste di cessionaria dell'attrice Controparte_12
Il giudice, a causa del decesso di , dichiarava Controparte_5
l'interruzione del giudizio e, per que ocedimento veniva riassunto da e Controparte_1 Parte_2 tuttavia, nel corso del nuovo giudizio decedeva anche
. Persona_1 le di Torre Annunziata, con la sentenza n. 789, resa in data 26 marzo 2021, accoglieva la domanda proposta dall'attrice e dalle interventrici, dichiarando l'inefficacia, nei confronti di e di Controparte_1
nella v Parte_2 [...]
per i due interventi spiegati in corso di causa, CP_14
2 ai sensi dell'art. 2901 c.c., del trasferimento di proprietà̀ immobiliare avvenuto tra Parte_3 con l'accordo di separazione consensuale omologato in data 19 gennaio 2010 (n. cron. 194/2010), relativamente ai beni immobili dettagliatamente specificati in dispositivo. Avverso tale sentenza proponevano appello Controparte_2
e nella Controparte_3 Controparte_4
, chiedendo dichiararsi la nullità della Persona_1 zionata, con rinvio al Giudice di Prime Cure, per non aver il giudice integrato il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, e in ogni caso chiedendo riformare la sentenza, non sussistendo i presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2291/2022 del 24 maggio 2022, dichiarata contumace la Parte_2 accoglieva l'appello, accertando l'omess contraddittorio in primo grado, e, per l'effetto, annullava la sentenza gravata rimettendola, ex art. 354 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata onerando le parti di riassumerla nei termini di legge. Tutto ciò premesso, la conveniva Controparte_1 innanzi a questo giudice , e Controparte_2 Controparte_3
nella qu , Controparte_4 Persona_1 nonché , , nella qualità di eredi Controparte_5 Controparte_6 per rap i er rinuncia all'eredità Controparte_5 da parte di . Venivano, altresì, citate in giudizio Controparte_2
, nella qualità di eredi CP_7 CP_8 Controparte_9 per rappresentazione di per rinuncia all'eredità Controparte_5 da parte di e Controparte_4 CP_10 [...] sempre per rappresentazione, data la rinuncia CP_11 te di Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano regolarmente in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3
, nella q , Controparte_4 Persona_1 contestando specificamente la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, chiedendo accertare la validità ed efficacia dell'accordo di separazione consensuale intervenuto tra e , omologato il Controparte_5 Persona_1
19.01.2010, e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla società attrice, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano, altresì, in giudizio , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
chiedendo, in via preliminare, dichiarare il proprio difetto
[...] ttimazione passiva per aver rinunciato all'eredità di CP_5
; nonché, nel merito, rigettare la domanda attorea
[...]
3 poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Il Giudice, all'udienza del 10.07.2025, tratteneva la causa in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 03-09-2025. In via preliminare, va accolta l'eccezione avanzata da CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, e volta a dichiarare
[...] CP_10 Controparte_11
r leg resente giudizio. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Nel caso concreto, va evidenziato come la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.2291/2022 ha accolto l'appello e, per l'effetto, riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti dei successori di;
per questa ragione, ha annullato la sentenza Controparte_5 gravata rimettendo la causa, ai sensi dell'art.354 c.p.c. al Tribunale di Torre Annunziata. Orbene, la in persona dei procuratori Controparte_1
p.t., ha ria questo giudice evocando i convenuti nella qualità di eredi di . Controparte_5
Evidenziato che i convenuti, , , Controparte_5 Controparte_6
, , CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
costituendosi in giudizio, hanno eccepito il CP_11 di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità del de cuius; considerato che la circostanza oggetto dell'eccezione risulta documentata attraverso gli atti di rinuncia all'eredità del 09-02-2023 –N. R.G.1651/2022, N.R.G. 2018/2022, e decreto consolare n.1/2023 del 10-01-2023 (cfr. all.
1-3 comparsa di costituzione); va accolta l'eccezione e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti rispetto alla pretesa avanzata nei confronti dei medesimi dall'attrice. Venendo al merito della pretesa, la domanda va accolta nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.
4 Sul punto, va premesso riguardo alla contestata nullità, per inidoneità e/o mancanza di forma scritta ad substantiam, della separazione consensuale dei coniugi e Controparte_5
, omologata il 19-01-2010, nella parte Persona_1 ne di immobili, che con la sentenza n. 21761/2021, le Sezioni Unite della corte di Cassazione hanno affermato la validità delle “clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che riconoscono ad uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali ovvero operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume la forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio
[…]ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'articolo 2657 c.c.”. Orbene, non ricorrono nel caso di specie i presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di separazione consensuale, omologato il 19-01-2010, nella parte relativa ai trasferimenti immobiliari, dal momento che sono specificamente indicate all'interno dello stesso le attestazioni concernenti le dichiarazioni catastali e urbanistiche previste ex lege (cfr. doc. 3 all. comparsa in riassunzione). Deve trovare accoglimento, invece, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta avverso il suddetto atto di trasferimento immobiliare avvenuto in sede separazione consensuale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. il trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro, al fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata (Cass. Civ., sez. III, 19 aprile 2018, n. 9635; Cass. Civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618; Tribunale Udine, sez. II, 14 febbraio 2017; Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2008, n. 11914). Secondo l'art. 2740 c.c. “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; l'art. 2901 c.c. rappresenta uno dei vari strumenti di difesa assicurati dall'ordinamento per salvaguardare l'integrità del patrimonio. Ebbene, il creditore in virtù di tale istituto può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni purché ricorrano le condizioni previste dalla stessa norma. In particolare, premessa la prova dell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore, è necessario che sussista l'effettività del danno inteso come
5 lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore (eventus damni), nonché la consapevolezza in capo al debitore o al terzo che l'atto di disposizione diminuisca la consistenza della garanzia assicurata ai creditori dal patrimonio del debitore (consilium fraudis). Come già evidenziato nel corso del procedimento recante r.g. 3901 del 2013 conclusosi con la sentenza n. 789, resa in data 26 marzo 2021, tali presupposti devono considerarsi sussistenti nel caso concreto. La prova dell'esistenza del credito deriva dal decreto ingiuntivo n.18650/2011 del 19-07-2011, divenuto esecutivo, con il quale il giudice della terza sezione civile del Tribunale di Napoli ingiungeva a in persona del legale Controparte_13 rappresentante p.t., e , in solido tra loro, di Controparte_5 pagare al ricorrente la somma di euro 476.635,17, oltre che per i decreti n. 2336/2014 del Tribunale di Torre Annunziata, n. 5314/2011 del Tribunale di Napoli e n. 232/14. Peraltro, occorre qui rilevare che ai fini del fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria, non si richiede che il credito sia consacrato in un titolo esecutivo, essendo anzi sufficiente un credito illiquido, inesigibile oppure addirittura litigioso (cfr. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 9440/2004: “Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. …”). Tutto ciò premesso, accertato il trasferimento dei beni immobili appartenenti al de cuius in favore di Controparte_5
, nei modi dettagliatamente indicati in atti, Persona_1
riguardo all'onere della prova la Suprema Corte ha stabilito che: “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'”eventus damni”” (Cass. 3/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767). Orbene, tale onere della prova non è stato soddisfatto dagli odierni convenuti, i quali, non hanno in alcun modo dimostrato che il rischio eccepito in giudizio dall'attore in riassunzione non abbia ragion d'essere, ovvero che sussistano altri cespiti immobiliari sul quale egli possa soddisfarsi.
6 Ne consegue che l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto e che l'eventus damni può dirsi integrato. Infine, per quanto concerne il consilium fraudis, va premesso come la Suprema Corte di cassazione ha rilevato che: “in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se, in effetti, l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”. (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22465; Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 15/11/2010) 15/02/2011, n.3676). Dunque, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); la prova di tale atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. Civ. n. 17327/11). Orbene, ad avviso di chi scrive, dalla produzione documentale depositata in atti, e dalle osservazioni rese, emerge la chiara consapevolezza da parte del de cuius avendo Controparte_5 alienato tutti i beni costituenti il proprio attivo immobiliare, di arrecare con la propria condotta un pregiudizio alle ragioni dei creditori. Sulla natura gratuita o onerosa dell'atto di trasferimento immobiliare in esecuzione di un accordo di separazione consensuale, la Suprema Corte ha chiarito che “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o ai tratti propri della “donazione” e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di “separazione consensuale” il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio, e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell'eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione
7 “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass., sentenza n. 5741/2004; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza n. Cass., sentenza n. 11914/2008; Cass., sentenza n. 15603/2005). Nel caso concreto, ad avviso di chi scrive, il trasferimento da parte di di tutti i beni immobili nell'ambito di una Controparte_5 siffatta separazione consensuale non assume gli aspetti di una concessione equilibrata nell'ambito di una “sistemazione "solutorio compensativa" più ampia e complessiva;
pertanto, deve considerarsi un atto a titolo gratuito;
quindi, nessun accertamento deve essere svolto in ordine alla partecipatio fraudis di , la quale comunque, tenuto Persona_1 conto delle molteplici circostanze fattuali rappresentate, non si ha ragione di dubitare che fosse consapevole di ledere le ragioni creditorie. Ebbene, tutto ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto accoglie nel merito la domanda attorea e, dichiara inefficace nei confronti di in persona del suo legale Controparte_15 rapp.te pro tempore, il trasferimento immobiliare, avvenuto nell'accordo separativo consensuale omologato dal Tribunale di Torre Annunziata col N.194/10 cron. del 19/01/2010, per i beni così catastalmente censiti: OG (Na) alla via Erba n. 42/44, riportate nel N.C.E.U. del Comune di OG, con i dati di seguito riportati:
- foglio 16, part. 475, cat. A2, classe 4, piano terra, int. 2, di vani cat. 6,5 rendita catastale euro 587,47;
- foglio 16 part. 475, sub 5, cat. A2, classe 4 piano II int.5 di vani cat. 6,5 rendita cat. €.587,47;
- foglio 16 part. 475 sub 6 cat. A/2, classe 1 piano II int.6 di vani 6,5, rendita cat. €.589,41;
- foglio 16 part. 475 sub 11 cat. C2 cl. 3 piano S1, int. 4, mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 12 cat. C2, cl. 3, piano S1 int. 5 mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 13 cat C2, cl. 3, piano S1 int 6 mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 15 cat C6, cl. 3, piano S1 mq 148, rendita cat. €.374,53;
- foglio 16 part. 475 sub 17 cat C2, cl. 3, piano S1 mq 48, rendita cat. €.79,33;
- foglio 16 part. 475 sub 18 cat C2, cl. 2, piano S1 mq 130, rendita cat. €.181,28;
- foglio 16 part. 475 sub 31 cat C6, cl. 1, piano T mq 17, rendita cat. €.31,61;
8 - foglio 16 part. 475 sub 32 cat. e rendita in corso di classamento;
- foglio 16 part. 475 sub 23 cat C6, cl. 1, piano T mq 17, rendita cat. €.24,17;
- foglio 16 part. 475 sub 26 cat C6, cl. 1, piano T mq 20, rendita cat. €.31,18;
- foglio 16 part. 475 sub 30 cat C6, cl. 1, piano T mq 12, rendita cat. €.22,31;
- immobile sito nel Comune di Scalea (CS) alla località Arenile con relativa pertinenza riportate nel N.C.E.U. di detto Comune con i dati di seguito riportati:
- foglio 9 part.603 sub 19 cat.C3, cl. 2 vani catastali 4, p II int. 19 scala e rendita catastale €.175,60;
- foglio 9 part.602 sub 26 cat. C2, cl. 1 p.S1 int.A mq.6 RC. Euro 13,63. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della controversia e delle questioni affrontate, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), (scaglione da euro 520.001 ad euro 1.000.000).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_5
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
[...]
-compensa tra le parti le competenze e spese di giudizio, essendo tale rinuncia intervenuta nel corso del giudizio;
-accoglie nel merito la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di in persona Controparte_15 del suo legale rapp.te pro mobiliare, avvenuto nell'accordo separativo consensuale omologato dal Tribunale di Torre Annunziata col N.194/10 cron. del 19/01/2010, per i beni così catastalmente censiti: OG (Na) alla via Erba n. 42/44, riportate nel N.C.E.U. del Comune di OG, con i dati di seguito riportati:
- foglio 16, part. 475, cat. A2, classe 4, piano terra, int. 2, di vani cat. 6,5 rendita catastale euro 587,47;
- foglio 16 part. 475, sub 5, cat. A2, classe 4 piano II int.5 di vani cat. 6,5 rendita cat. €.587,47;
- foglio 16 part. 475 sub 6 cat. A/2, classe 1 piano II int.6 di vani 6,5, rendita cat. €.589,41;
- foglio 16 part. 475 sub 11 cat. C2 cl. 3 piano S1, int. 4, mq 7, rendita cat. €.11,57;
9 - foglio 16 part. 475 sub 12 cat. C2, cl. 3, piano S1 int. 5 mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 13 cat C2, cl. 3, piano S1 int 6 mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 15 cat C6, cl. 3, piano S1 mq 148, rendita cat. €.374,53;
- foglio 16 part. 475 sub 17 cat C2, cl. 3, piano S1 mq 48, rendita cat. €.79,33;
- foglio 16 part. 475 sub 18 cat C2, cl. 2, piano S1 mq 130, rendita cat. €.181,28;
- foglio 16 part. 475 sub 31 cat C6, cl. 1, piano T mq 17, rendita cat. €.31,61;
- foglio 16 part. 475 sub 32 cat. e rendita in corso di classamento;
- foglio 16 part. 475 sub 23 cat C6, cl. 1, piano T mq 17, rendita cat. €.24,17;
- foglio 16 part. 475 sub 26 cat C6, cl. 1, piano T mq 20, rendita cat. €.31,18;
- foglio 16 part. 475 sub 30 cat C6, cl. 1, piano T mq 12, rendita cat. €.22,31;
- immobile sito nel Comune di Scalea (CS) alla località Arenile con relativa pertinenza riportate nel N.C.E.U. di detto Comune con i dati di seguito riportati:
- foglio 9 part.603 sub 19 cat.C3, cl. 2 vani catastali 4, p II int. 19 scala e rendita catastale €.175,60;
- foglio 9 part.602 sub 26 cat. C2, cl. 1 p.S1 int.A mq.6 RC. Euro 13,63;
- AN , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
a pagare solidalmente tra loro, a
[...] Controparte_15 persona del suo legale rapp.te pr
[...] di lite liquidate in € 14.598,00, oltre spese generali in misura del 15% e oneri accessori come dovuti.
- Ordina al Sig. Conservatore dei R.R. Immobiliari di trascrivere e annotare la presente sentenza in favore di parte attrice ed in danno dei convenuti. Torre Annunziata, 1 dicembre 2025. ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
10
in persona dei procuratori p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Elio Ludini, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente Email_1 domicilia in riassunzione-
E
, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
di a
[...] comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Mauro Fierro, presso il cui studio sito in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 15, elettivamente domiciliano -convenuti- NONCHE'
, Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10
Controparte_11
a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Iolanda Sperandeo, presso il cui studio sito in Milano, alla R. Boscovich n. 31, elettivamente domiciliano
-convenuti- conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 10.07.2025. Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1
in persona dei procuratori p.t., conveniva in giudizio
[...] innanzi a questo Tribunale, , Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
nella qualità di eredi di e CP_11 Controparte_5
, essendo la Persona_1 Controparte_1
originariamen Paolo S.p.A., e dalla nei confronti di Controparte_12 CP_5
, per fideiu t'ultimo rilasciat
[...]
nonché quale cessionaria del credito Controparte_13
1 originariamente vantato da Banco di Napoli S.p.A. nei riguardi di
, nella qualità di fideiussore della Controparte_5 Parte_1 per sentir dichiarare la nullità della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi e , Controparte_5 Persona_1 per difetto di forma scrit m simulazione e/o revocabilità ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attrice, essendo stato posto in essere l'atto in pregiudizio delle ragioni creditorie di quest'ultima, con trascrizione della sentenza, e condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali. A tal fine premetteva che: la conveniva in CP_12 giudizio dinanzi al Tribunale di T (procedimento con R.G. 3901/2013), e , Controparte_5 Persona_1 per sentir dichiarare la nullità della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi, per difetto di forma scritta ab sustantiam, ovvero accertarne la simulazione e/o revocabilità ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attrice, essendo stato posto in essere l'atto in pregiudizio delle ragioni creditorie della banca. La CP_12 era creditrice della di euro 476.635,17,
[...] CP_13 ecifico riguardo ai descritti in atti e garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata da , Controparte_5 del 03-06-20, per l'importo massimo gar 700.000,00; con atto depositato il 15 maggio 2014, si costituiva in giudizio con intervento adesivo dipendente, ex art. 105 c.p.c., la quale procuratore del BANCO DI NAPOLI Parte_2
SP propri diritti di credito nei confronti di
, essendo stata anch'essa pregiudicata dall'atto Controparte_5 del 10.12.2009, omologata il 10.01.2010, con la quale il aveva trasferito i cespiti immobiliari CP_5 specificame ati in atti. Costituitisi regolarmente in giudizio, e Persona_1
chiedevano il rigetto delle domande attoree e Controparte_5
poiché infondate;
si Parte_2 costituiva, altresì, in giudizio, la in Controparte_1 veste di cessionaria dell'attrice Controparte_12
Il giudice, a causa del decesso di , dichiarava Controparte_5
l'interruzione del giudizio e, per que ocedimento veniva riassunto da e Controparte_1 Parte_2 tuttavia, nel corso del nuovo giudizio decedeva anche
. Persona_1 le di Torre Annunziata, con la sentenza n. 789, resa in data 26 marzo 2021, accoglieva la domanda proposta dall'attrice e dalle interventrici, dichiarando l'inefficacia, nei confronti di e di Controparte_1
nella v Parte_2 [...]
per i due interventi spiegati in corso di causa, CP_14
2 ai sensi dell'art. 2901 c.c., del trasferimento di proprietà̀ immobiliare avvenuto tra Parte_3 con l'accordo di separazione consensuale omologato in data 19 gennaio 2010 (n. cron. 194/2010), relativamente ai beni immobili dettagliatamente specificati in dispositivo. Avverso tale sentenza proponevano appello Controparte_2
e nella Controparte_3 Controparte_4
, chiedendo dichiararsi la nullità della Persona_1 zionata, con rinvio al Giudice di Prime Cure, per non aver il giudice integrato il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, e in ogni caso chiedendo riformare la sentenza, non sussistendo i presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2291/2022 del 24 maggio 2022, dichiarata contumace la Parte_2 accoglieva l'appello, accertando l'omess contraddittorio in primo grado, e, per l'effetto, annullava la sentenza gravata rimettendola, ex art. 354 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata onerando le parti di riassumerla nei termini di legge. Tutto ciò premesso, la conveniva Controparte_1 innanzi a questo giudice , e Controparte_2 Controparte_3
nella qu , Controparte_4 Persona_1 nonché , , nella qualità di eredi Controparte_5 Controparte_6 per rap i er rinuncia all'eredità Controparte_5 da parte di . Venivano, altresì, citate in giudizio Controparte_2
, nella qualità di eredi CP_7 CP_8 Controparte_9 per rappresentazione di per rinuncia all'eredità Controparte_5 da parte di e Controparte_4 CP_10 [...] sempre per rappresentazione, data la rinuncia CP_11 te di Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano regolarmente in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3
, nella q , Controparte_4 Persona_1 contestando specificamente la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, chiedendo accertare la validità ed efficacia dell'accordo di separazione consensuale intervenuto tra e , omologato il Controparte_5 Persona_1
19.01.2010, e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla società attrice, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano, altresì, in giudizio , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, CP_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
chiedendo, in via preliminare, dichiarare il proprio difetto
[...] ttimazione passiva per aver rinunciato all'eredità di CP_5
; nonché, nel merito, rigettare la domanda attorea
[...]
3 poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Il Giudice, all'udienza del 10.07.2025, tratteneva la causa in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 03-09-2025. In via preliminare, va accolta l'eccezione avanzata da CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, e volta a dichiarare
[...] CP_10 Controparte_11
r leg resente giudizio. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Nel caso concreto, va evidenziato come la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.2291/2022 ha accolto l'appello e, per l'effetto, riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti dei successori di;
per questa ragione, ha annullato la sentenza Controparte_5 gravata rimettendo la causa, ai sensi dell'art.354 c.p.c. al Tribunale di Torre Annunziata. Orbene, la in persona dei procuratori Controparte_1
p.t., ha ria questo giudice evocando i convenuti nella qualità di eredi di . Controparte_5
Evidenziato che i convenuti, , , Controparte_5 Controparte_6
, , CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
costituendosi in giudizio, hanno eccepito il CP_11 di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità del de cuius; considerato che la circostanza oggetto dell'eccezione risulta documentata attraverso gli atti di rinuncia all'eredità del 09-02-2023 –N. R.G.1651/2022, N.R.G. 2018/2022, e decreto consolare n.1/2023 del 10-01-2023 (cfr. all.
1-3 comparsa di costituzione); va accolta l'eccezione e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti rispetto alla pretesa avanzata nei confronti dei medesimi dall'attrice. Venendo al merito della pretesa, la domanda va accolta nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.
4 Sul punto, va premesso riguardo alla contestata nullità, per inidoneità e/o mancanza di forma scritta ad substantiam, della separazione consensuale dei coniugi e Controparte_5
, omologata il 19-01-2010, nella parte Persona_1 ne di immobili, che con la sentenza n. 21761/2021, le Sezioni Unite della corte di Cassazione hanno affermato la validità delle “clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che riconoscono ad uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali ovvero operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume la forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio
[…]ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'articolo 2657 c.c.”. Orbene, non ricorrono nel caso di specie i presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di separazione consensuale, omologato il 19-01-2010, nella parte relativa ai trasferimenti immobiliari, dal momento che sono specificamente indicate all'interno dello stesso le attestazioni concernenti le dichiarazioni catastali e urbanistiche previste ex lege (cfr. doc. 3 all. comparsa in riassunzione). Deve trovare accoglimento, invece, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta avverso il suddetto atto di trasferimento immobiliare avvenuto in sede separazione consensuale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. il trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro, al fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata (Cass. Civ., sez. III, 19 aprile 2018, n. 9635; Cass. Civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618; Tribunale Udine, sez. II, 14 febbraio 2017; Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2008, n. 11914). Secondo l'art. 2740 c.c. “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; l'art. 2901 c.c. rappresenta uno dei vari strumenti di difesa assicurati dall'ordinamento per salvaguardare l'integrità del patrimonio. Ebbene, il creditore in virtù di tale istituto può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni purché ricorrano le condizioni previste dalla stessa norma. In particolare, premessa la prova dell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore, è necessario che sussista l'effettività del danno inteso come
5 lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore (eventus damni), nonché la consapevolezza in capo al debitore o al terzo che l'atto di disposizione diminuisca la consistenza della garanzia assicurata ai creditori dal patrimonio del debitore (consilium fraudis). Come già evidenziato nel corso del procedimento recante r.g. 3901 del 2013 conclusosi con la sentenza n. 789, resa in data 26 marzo 2021, tali presupposti devono considerarsi sussistenti nel caso concreto. La prova dell'esistenza del credito deriva dal decreto ingiuntivo n.18650/2011 del 19-07-2011, divenuto esecutivo, con il quale il giudice della terza sezione civile del Tribunale di Napoli ingiungeva a in persona del legale Controparte_13 rappresentante p.t., e , in solido tra loro, di Controparte_5 pagare al ricorrente la somma di euro 476.635,17, oltre che per i decreti n. 2336/2014 del Tribunale di Torre Annunziata, n. 5314/2011 del Tribunale di Napoli e n. 232/14. Peraltro, occorre qui rilevare che ai fini del fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria, non si richiede che il credito sia consacrato in un titolo esecutivo, essendo anzi sufficiente un credito illiquido, inesigibile oppure addirittura litigioso (cfr. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 9440/2004: “Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. …”). Tutto ciò premesso, accertato il trasferimento dei beni immobili appartenenti al de cuius in favore di Controparte_5
, nei modi dettagliatamente indicati in atti, Persona_1
riguardo all'onere della prova la Suprema Corte ha stabilito che: “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'”eventus damni”” (Cass. 3/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767). Orbene, tale onere della prova non è stato soddisfatto dagli odierni convenuti, i quali, non hanno in alcun modo dimostrato che il rischio eccepito in giudizio dall'attore in riassunzione non abbia ragion d'essere, ovvero che sussistano altri cespiti immobiliari sul quale egli possa soddisfarsi.
6 Ne consegue che l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto e che l'eventus damni può dirsi integrato. Infine, per quanto concerne il consilium fraudis, va premesso come la Suprema Corte di cassazione ha rilevato che: “in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se, in effetti, l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”. (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22465; Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 15/11/2010) 15/02/2011, n.3676). Dunque, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); la prova di tale atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. Civ. n. 17327/11). Orbene, ad avviso di chi scrive, dalla produzione documentale depositata in atti, e dalle osservazioni rese, emerge la chiara consapevolezza da parte del de cuius avendo Controparte_5 alienato tutti i beni costituenti il proprio attivo immobiliare, di arrecare con la propria condotta un pregiudizio alle ragioni dei creditori. Sulla natura gratuita o onerosa dell'atto di trasferimento immobiliare in esecuzione di un accordo di separazione consensuale, la Suprema Corte ha chiarito che “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o ai tratti propri della “donazione” e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di “separazione consensuale” il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio, e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell'eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione
7 “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass., sentenza n. 5741/2004; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza n. Cass., sentenza n. 11914/2008; Cass., sentenza n. 15603/2005). Nel caso concreto, ad avviso di chi scrive, il trasferimento da parte di di tutti i beni immobili nell'ambito di una Controparte_5 siffatta separazione consensuale non assume gli aspetti di una concessione equilibrata nell'ambito di una “sistemazione "solutorio compensativa" più ampia e complessiva;
pertanto, deve considerarsi un atto a titolo gratuito;
quindi, nessun accertamento deve essere svolto in ordine alla partecipatio fraudis di , la quale comunque, tenuto Persona_1 conto delle molteplici circostanze fattuali rappresentate, non si ha ragione di dubitare che fosse consapevole di ledere le ragioni creditorie. Ebbene, tutto ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto accoglie nel merito la domanda attorea e, dichiara inefficace nei confronti di in persona del suo legale Controparte_15 rapp.te pro tempore, il trasferimento immobiliare, avvenuto nell'accordo separativo consensuale omologato dal Tribunale di Torre Annunziata col N.194/10 cron. del 19/01/2010, per i beni così catastalmente censiti: OG (Na) alla via Erba n. 42/44, riportate nel N.C.E.U. del Comune di OG, con i dati di seguito riportati:
- foglio 16, part. 475, cat. A2, classe 4, piano terra, int. 2, di vani cat. 6,5 rendita catastale euro 587,47;
- foglio 16 part. 475, sub 5, cat. A2, classe 4 piano II int.5 di vani cat. 6,5 rendita cat. €.587,47;
- foglio 16 part. 475 sub 6 cat. A/2, classe 1 piano II int.6 di vani 6,5, rendita cat. €.589,41;
- foglio 16 part. 475 sub 11 cat. C2 cl. 3 piano S1, int. 4, mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 12 cat. C2, cl. 3, piano S1 int. 5 mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 13 cat C2, cl. 3, piano S1 int 6 mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 15 cat C6, cl. 3, piano S1 mq 148, rendita cat. €.374,53;
- foglio 16 part. 475 sub 17 cat C2, cl. 3, piano S1 mq 48, rendita cat. €.79,33;
- foglio 16 part. 475 sub 18 cat C2, cl. 2, piano S1 mq 130, rendita cat. €.181,28;
- foglio 16 part. 475 sub 31 cat C6, cl. 1, piano T mq 17, rendita cat. €.31,61;
8 - foglio 16 part. 475 sub 32 cat. e rendita in corso di classamento;
- foglio 16 part. 475 sub 23 cat C6, cl. 1, piano T mq 17, rendita cat. €.24,17;
- foglio 16 part. 475 sub 26 cat C6, cl. 1, piano T mq 20, rendita cat. €.31,18;
- foglio 16 part. 475 sub 30 cat C6, cl. 1, piano T mq 12, rendita cat. €.22,31;
- immobile sito nel Comune di Scalea (CS) alla località Arenile con relativa pertinenza riportate nel N.C.E.U. di detto Comune con i dati di seguito riportati:
- foglio 9 part.603 sub 19 cat.C3, cl. 2 vani catastali 4, p II int. 19 scala e rendita catastale €.175,60;
- foglio 9 part.602 sub 26 cat. C2, cl. 1 p.S1 int.A mq.6 RC. Euro 13,63. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della controversia e delle questioni affrontate, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), (scaglione da euro 520.001 ad euro 1.000.000).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_5
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
[...]
-compensa tra le parti le competenze e spese di giudizio, essendo tale rinuncia intervenuta nel corso del giudizio;
-accoglie nel merito la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di in persona Controparte_15 del suo legale rapp.te pro mobiliare, avvenuto nell'accordo separativo consensuale omologato dal Tribunale di Torre Annunziata col N.194/10 cron. del 19/01/2010, per i beni così catastalmente censiti: OG (Na) alla via Erba n. 42/44, riportate nel N.C.E.U. del Comune di OG, con i dati di seguito riportati:
- foglio 16, part. 475, cat. A2, classe 4, piano terra, int. 2, di vani cat. 6,5 rendita catastale euro 587,47;
- foglio 16 part. 475, sub 5, cat. A2, classe 4 piano II int.5 di vani cat. 6,5 rendita cat. €.587,47;
- foglio 16 part. 475 sub 6 cat. A/2, classe 1 piano II int.6 di vani 6,5, rendita cat. €.589,41;
- foglio 16 part. 475 sub 11 cat. C2 cl. 3 piano S1, int. 4, mq 7, rendita cat. €.11,57;
9 - foglio 16 part. 475 sub 12 cat. C2, cl. 3, piano S1 int. 5 mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 13 cat C2, cl. 3, piano S1 int 6 mq 7, rendita cat. €.11,57;
- foglio 16 part. 475 sub 15 cat C6, cl. 3, piano S1 mq 148, rendita cat. €.374,53;
- foglio 16 part. 475 sub 17 cat C2, cl. 3, piano S1 mq 48, rendita cat. €.79,33;
- foglio 16 part. 475 sub 18 cat C2, cl. 2, piano S1 mq 130, rendita cat. €.181,28;
- foglio 16 part. 475 sub 31 cat C6, cl. 1, piano T mq 17, rendita cat. €.31,61;
- foglio 16 part. 475 sub 32 cat. e rendita in corso di classamento;
- foglio 16 part. 475 sub 23 cat C6, cl. 1, piano T mq 17, rendita cat. €.24,17;
- foglio 16 part. 475 sub 26 cat C6, cl. 1, piano T mq 20, rendita cat. €.31,18;
- foglio 16 part. 475 sub 30 cat C6, cl. 1, piano T mq 12, rendita cat. €.22,31;
- immobile sito nel Comune di Scalea (CS) alla località Arenile con relativa pertinenza riportate nel N.C.E.U. di detto Comune con i dati di seguito riportati:
- foglio 9 part.603 sub 19 cat.C3, cl. 2 vani catastali 4, p II int. 19 scala e rendita catastale €.175,60;
- foglio 9 part.602 sub 26 cat. C2, cl. 1 p.S1 int.A mq.6 RC. Euro 13,63;
- AN , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
a pagare solidalmente tra loro, a
[...] Controparte_15 persona del suo legale rapp.te pr
[...] di lite liquidate in € 14.598,00, oltre spese generali in misura del 15% e oneri accessori come dovuti.
- Ordina al Sig. Conservatore dei R.R. Immobiliari di trascrivere e annotare la presente sentenza in favore di parte attrice ed in danno dei convenuti. Torre Annunziata, 1 dicembre 2025. ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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