Art. 2.
Per l'esercizio 1983, le facolta' di cui agli articoli 7 , 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
Per l'esercizio 1983, le facolta' di cui agli articoli 7 , 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.