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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5300/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistita e difesa dall'Avv. MANZO Parte_1
FRANCESCO, con il quale elettivamente domicilia in Saviano, al Corso
Vittorio Emanuele III, 144/146, appellante e
Controparte_1
appellata contumace avente ad OGGETTO: APPELLO avverso Sentenza del Giudice di Pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
Decisa all'udienza del 6.3.2025, all'esito della cd. trattazione cartolare, con virtuale lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
proponeva opposizione avanti il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ai
[...]
sensi della L. 689/81 e dell'art. 204, D. Lgs 285/92, avverso verbale n.
ATX0001021127 di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 9, cds (violazione dei limiti di velocità su SS 268 del Vesuvio in Somma
Vesuviana, accertata in data 10.8.2014), elevato in data 1.9.2014 da
Stradale di e notificato in data Controparte_2 CP_1
23.9.2014, onde venissero dichiarati l'annullamento e/o comunque l'illegittimità del medesimo.
Si costituiva nel giudizio di prime cure, all'udienza del 18.1.2017, la offrendo in comunicazione, tra l'altro, il Controparte_3
verbale di contestazione dell'infrazione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza gravata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia rigettava l'opposizione spiegata dalla parte privata, confermando il provvedimento impugnato.
Con atto di appello tempestivamente depositato e notificato,
[...]
– per quel che rileva – censurava l'operato del primo Parte_2
giudice per violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui, ritenendo esente da vizi la procedura di rilevamento dell'infrazione, fondava il rigetto della domanda sul presupposto della “carenza assoluta di prova”.
Deduceva, in particolare, l'appellante che la pronuncia fosse viziata da omessa, insufficiente o illogica motivazione nella parte in cui si assumeva non provata, da un lato, la dedotta assenza di segnaletica stradale delle postazioni di controllo su rete stradale per il rilevamento della velocità di cui all'art. 142 comma 6 cds e, d'altro lato, la mancata omologazione e/o taratura degli apparati di rilevazione di cui all'art. 45, comma 6, cds.
L'appellante concludeva, quindi, perché, in riforma della sentenza impugnata, il Tribunale accogliesse l'opposizione e dichiarasse nullo il pag. 2/6 verbale in narrativa, con condanna dell'ente appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
La non si costituiva in appello, rimanendo Controparte_4
contumace nel presente grado o0o
In via del tutto preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si impugna la decisione del giudice onorario essenzialmente per violazione di legge e difetto di motivazione – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi. pag. 3/6 o0o
Premesso che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate;
premesso altresì che, in base al principio di cui all'art. 329
c.p.c., la sentenza di primo grado ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si rileva che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il presente appello è fondato, secondo le motivazioni di seguito riportate.
Tra i vari motivi di doglianza, l'appellante si duole della mancata segnalazione, nel caso di specie, della esistenza dell'apparecchio di rilevamento della velocità.
Orbene, secondo il più che consolidato orientamento della Suprema
Corte di legittimità, “La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata” (cfr, Cassazione civile sez. II,
24/01/2019, n.2041) ed, ancora, “In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l'esistenza. In mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di pag. 4/6 controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti” (cfr., Cassazione civile sez. II, 22/01/2019,
n.1661).
Orbene, nel caso di specie, dal verbale di accertamento della violazione nulla risulta a proposito della esistenza di apposita segnalazione relativa all'autovelox con cui è stata rilevata l'infrazione al CDS per cui è
Par causa. Né la , costituitasi nel corso del primo grado di giudizio, ha dedotto o provato alcunché al riguardo.
Tanto basta per l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, annulla il verbale n.
ATX0001021127 dell'1.9.2014;
b) condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 662, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
c) condanna parte appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in €. 346, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Nola, 6 marzo 2025
Il Giudice
pag. 5/6
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5300/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistita e difesa dall'Avv. MANZO Parte_1
FRANCESCO, con il quale elettivamente domicilia in Saviano, al Corso
Vittorio Emanuele III, 144/146, appellante e
Controparte_1
appellata contumace avente ad OGGETTO: APPELLO avverso Sentenza del Giudice di Pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
Decisa all'udienza del 6.3.2025, all'esito della cd. trattazione cartolare, con virtuale lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
proponeva opposizione avanti il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ai
[...]
sensi della L. 689/81 e dell'art. 204, D. Lgs 285/92, avverso verbale n.
ATX0001021127 di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 9, cds (violazione dei limiti di velocità su SS 268 del Vesuvio in Somma
Vesuviana, accertata in data 10.8.2014), elevato in data 1.9.2014 da
Stradale di e notificato in data Controparte_2 CP_1
23.9.2014, onde venissero dichiarati l'annullamento e/o comunque l'illegittimità del medesimo.
Si costituiva nel giudizio di prime cure, all'udienza del 18.1.2017, la offrendo in comunicazione, tra l'altro, il Controparte_3
verbale di contestazione dell'infrazione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza gravata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia rigettava l'opposizione spiegata dalla parte privata, confermando il provvedimento impugnato.
Con atto di appello tempestivamente depositato e notificato,
[...]
– per quel che rileva – censurava l'operato del primo Parte_2
giudice per violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui, ritenendo esente da vizi la procedura di rilevamento dell'infrazione, fondava il rigetto della domanda sul presupposto della “carenza assoluta di prova”.
Deduceva, in particolare, l'appellante che la pronuncia fosse viziata da omessa, insufficiente o illogica motivazione nella parte in cui si assumeva non provata, da un lato, la dedotta assenza di segnaletica stradale delle postazioni di controllo su rete stradale per il rilevamento della velocità di cui all'art. 142 comma 6 cds e, d'altro lato, la mancata omologazione e/o taratura degli apparati di rilevazione di cui all'art. 45, comma 6, cds.
L'appellante concludeva, quindi, perché, in riforma della sentenza impugnata, il Tribunale accogliesse l'opposizione e dichiarasse nullo il pag. 2/6 verbale in narrativa, con condanna dell'ente appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
La non si costituiva in appello, rimanendo Controparte_4
contumace nel presente grado o0o
In via del tutto preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si impugna la decisione del giudice onorario essenzialmente per violazione di legge e difetto di motivazione – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi. pag. 3/6 o0o
Premesso che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate;
premesso altresì che, in base al principio di cui all'art. 329
c.p.c., la sentenza di primo grado ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si rileva che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il presente appello è fondato, secondo le motivazioni di seguito riportate.
Tra i vari motivi di doglianza, l'appellante si duole della mancata segnalazione, nel caso di specie, della esistenza dell'apparecchio di rilevamento della velocità.
Orbene, secondo il più che consolidato orientamento della Suprema
Corte di legittimità, “La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata” (cfr, Cassazione civile sez. II,
24/01/2019, n.2041) ed, ancora, “In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l'esistenza. In mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di pag. 4/6 controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione rende illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti” (cfr., Cassazione civile sez. II, 22/01/2019,
n.1661).
Orbene, nel caso di specie, dal verbale di accertamento della violazione nulla risulta a proposito della esistenza di apposita segnalazione relativa all'autovelox con cui è stata rilevata l'infrazione al CDS per cui è
Par causa. Né la , costituitasi nel corso del primo grado di giudizio, ha dedotto o provato alcunché al riguardo.
Tanto basta per l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, annulla il verbale n.
ATX0001021127 dell'1.9.2014;
b) condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 662, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
c) condanna parte appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in €. 346, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Nola, 6 marzo 2025
Il Giudice
pag. 5/6
Dott.ssa Valeria Ferraro
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