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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, EL
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2157/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230087934643000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2152/2025 depositato il
23/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello principale, accoglimento dell'appello incidentale e riforma della sentenza impugnata, in linea con quanto dedotto nell'appello principale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1349/2024 del 1.3.2024 (depositata il 26.3.2024) la Corte di Giustizia di primo grado di Milano, sezione 2, in accoglimento parziale del ricorso presentato da Resistente_1 S.r.l. annullava con riferimento alle sanzioni irrogate la cartella di pagamento n. 06820230087934643000 IRES-CREDITI DI
IMPOSTA 2019 rideterminandone l'importo in euro 5.115,30, pari al 30% del credito di imposta indebitamente utilizzato. Dichiarava per il resto cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite.
La questione ruota intorno alla irrogazione di sanzioni nei confronti della società ricorrente in relazione all'indebito utilizzo di un credito di imposta, originariamente determinato dall'Ufficio in un ammontare superiore a quello successivamente rilevato come indebito.
Nello specifico, l'Ufficio emetteva la cartella di pagamento qui in contestazione a seguito di controllo ex art. 36 bis, d.P.R. 600/73, con la quale contestava al contribuente il minor credito Ires, per euro 87.157,00, indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2019. La parte impugnava la cartella, rilevando che il credito era maturato nel periodo di imposta precedente, 2018, anno in cui però la relativa dichiarazione dei redditi era stata presentata solo il 16.07.2021, quindi oltre la scadenza di legge e pertanto da considerarsi omessa. Segnalava che il credito, in realtà, era esistente e di aver presentato, ai fini del suo riconoscimento, un'istanza di autotutela in data 19.10.2022, presso UT Milano 4. All'esito dell'istanza di autotutela, a seguito di una complessa istruttoria, l'Ufficio aveva riconosciuto parzialmente il credito da dichiarazione omessa, lasciando in essere tutte le sanzioni, laddove il credito era stato anticipatamente utilizzato, e ridotti gli interessi in base all'imposta lasciata in cartella. Il credito non spettante veniva rideterminato nella misura di euro 17.051.
In sede di giudizio di primo grado l'Ufficio domandava la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alla parte di ruolo annullata, pari ad € 70.106, corrispondente al credito effettivamente spettante, ancorchè illegittimamente utilizzato in compensazione, lasciando a ruolo, a titolo di imposta, l'importo di € 17.051, corrispondente a quella parte di credito non spettante perché non maturato;
rivendicava, inoltre, la totale legittimità della somma iscritta a titolo di sanzioni, calcolate sull'intero importo compensato: il credito, infatti, era stato utilizzato dal contribuente in via anticipata rispetto alla regolare presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno di maturazione (i.e. 2018) e dunque secondo l'Ufficio non spettava.
Il collegio di primo grado accoglieva il ricorso in relazione alla determinazione delle sanzioni, rilevando come le stesse dovessero essere determinate in relazione al credito non spettante, per come anche rideterminato dall'Ufficio a seguito della procedura di autotutela (euro 17.051,00), e non alla somma originariamente contestata e poi rettificata (euro 87.157,00).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio. Si costituiva in giudizio la società contribuente, che chiedeva il rigetto dell'appello principale, mentre con appello incidentale chiedeva la riforma della sentenza in relazione alla mancata applicazione delle regole sulla soccombenza per le spese, che avrebbero dovuto essere poste almeno in parte a carico dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale e deve trovare conferma integrale la sentenza di primo grado, con compensazione anche per questo grado di giudizio delle spese di lite. Appare priva di fondamento la pretesa dell'Ufficio di calcolare le sanzioni su un montante che è stato rettificato in via di autotutela dallo stesso Ufficio. La spiegazione offerta nell'atto di appello, circa il fatto che tale credito sarebbe stato utilizzato in epoca anteriore - quando l'autotuela non era stata esercitata e senza che fosse stata presentata la dichiarazione fiscale per l'esercizio in questione - appare di per sè irrilevante, dovendosi avere riguardo alla circostanza che il credito, almeno in quota parte, era legittimamente spettante. Sul punto occorre richiamare quanto contenuto nelle controdeduzioni di parte in relazione alla ordinanza n. 25288 della Corte di Cassazione del 9.10.2019. L'applicazione delle sanzioni su un ammontare di credito che è stato riconosciuto, sia pure a posteriori e per effetto di una (ri)valutazione in autotutela, come spettante, oltre ad essere non corretta sul piano normativo, si presenta come una vistosa torsione logica: si applicherebbero sanzioni avendo come presupposto una base economica riconosciuta come correttamente determinata.
Vanno altresì disattesi i motivi a sostegno dell'appello incidentale, in merito alla soccombenza nelle spese del procedimento. Nel caso in esame vi è alla base del rilievo la contestazione su di un credito che in parte non spettava, la cui origine sembrerebbe trovare fondamento in presupposti economici legati ad un esercizio nella cui annualità la parte aveva presentato tardivamente la propria dichiarazione (sul piano normativo, dichiarazione omessa). La vicenda, nel suo complesso, presenta dunque i presupposti per la compensazione delle spese di lite ed anche in questo senso la decisione di primo grado appare corretta e va qui confermata.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano in data 15 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
(dott. Annamaria Epicoco) (dott. Gaetano Ruta)
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, EL
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2157/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1349/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230087934643000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2152/2025 depositato il
23/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello principale, accoglimento dell'appello incidentale e riforma della sentenza impugnata, in linea con quanto dedotto nell'appello principale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1349/2024 del 1.3.2024 (depositata il 26.3.2024) la Corte di Giustizia di primo grado di Milano, sezione 2, in accoglimento parziale del ricorso presentato da Resistente_1 S.r.l. annullava con riferimento alle sanzioni irrogate la cartella di pagamento n. 06820230087934643000 IRES-CREDITI DI
IMPOSTA 2019 rideterminandone l'importo in euro 5.115,30, pari al 30% del credito di imposta indebitamente utilizzato. Dichiarava per il resto cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite.
La questione ruota intorno alla irrogazione di sanzioni nei confronti della società ricorrente in relazione all'indebito utilizzo di un credito di imposta, originariamente determinato dall'Ufficio in un ammontare superiore a quello successivamente rilevato come indebito.
Nello specifico, l'Ufficio emetteva la cartella di pagamento qui in contestazione a seguito di controllo ex art. 36 bis, d.P.R. 600/73, con la quale contestava al contribuente il minor credito Ires, per euro 87.157,00, indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2019. La parte impugnava la cartella, rilevando che il credito era maturato nel periodo di imposta precedente, 2018, anno in cui però la relativa dichiarazione dei redditi era stata presentata solo il 16.07.2021, quindi oltre la scadenza di legge e pertanto da considerarsi omessa. Segnalava che il credito, in realtà, era esistente e di aver presentato, ai fini del suo riconoscimento, un'istanza di autotutela in data 19.10.2022, presso UT Milano 4. All'esito dell'istanza di autotutela, a seguito di una complessa istruttoria, l'Ufficio aveva riconosciuto parzialmente il credito da dichiarazione omessa, lasciando in essere tutte le sanzioni, laddove il credito era stato anticipatamente utilizzato, e ridotti gli interessi in base all'imposta lasciata in cartella. Il credito non spettante veniva rideterminato nella misura di euro 17.051.
In sede di giudizio di primo grado l'Ufficio domandava la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alla parte di ruolo annullata, pari ad € 70.106, corrispondente al credito effettivamente spettante, ancorchè illegittimamente utilizzato in compensazione, lasciando a ruolo, a titolo di imposta, l'importo di € 17.051, corrispondente a quella parte di credito non spettante perché non maturato;
rivendicava, inoltre, la totale legittimità della somma iscritta a titolo di sanzioni, calcolate sull'intero importo compensato: il credito, infatti, era stato utilizzato dal contribuente in via anticipata rispetto alla regolare presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno di maturazione (i.e. 2018) e dunque secondo l'Ufficio non spettava.
Il collegio di primo grado accoglieva il ricorso in relazione alla determinazione delle sanzioni, rilevando come le stesse dovessero essere determinate in relazione al credito non spettante, per come anche rideterminato dall'Ufficio a seguito della procedura di autotutela (euro 17.051,00), e non alla somma originariamente contestata e poi rettificata (euro 87.157,00).
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio. Si costituiva in giudizio la società contribuente, che chiedeva il rigetto dell'appello principale, mentre con appello incidentale chiedeva la riforma della sentenza in relazione alla mancata applicazione delle regole sulla soccombenza per le spese, che avrebbero dovuto essere poste almeno in parte a carico dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale e deve trovare conferma integrale la sentenza di primo grado, con compensazione anche per questo grado di giudizio delle spese di lite. Appare priva di fondamento la pretesa dell'Ufficio di calcolare le sanzioni su un montante che è stato rettificato in via di autotutela dallo stesso Ufficio. La spiegazione offerta nell'atto di appello, circa il fatto che tale credito sarebbe stato utilizzato in epoca anteriore - quando l'autotuela non era stata esercitata e senza che fosse stata presentata la dichiarazione fiscale per l'esercizio in questione - appare di per sè irrilevante, dovendosi avere riguardo alla circostanza che il credito, almeno in quota parte, era legittimamente spettante. Sul punto occorre richiamare quanto contenuto nelle controdeduzioni di parte in relazione alla ordinanza n. 25288 della Corte di Cassazione del 9.10.2019. L'applicazione delle sanzioni su un ammontare di credito che è stato riconosciuto, sia pure a posteriori e per effetto di una (ri)valutazione in autotutela, come spettante, oltre ad essere non corretta sul piano normativo, si presenta come una vistosa torsione logica: si applicherebbero sanzioni avendo come presupposto una base economica riconosciuta come correttamente determinata.
Vanno altresì disattesi i motivi a sostegno dell'appello incidentale, in merito alla soccombenza nelle spese del procedimento. Nel caso in esame vi è alla base del rilievo la contestazione su di un credito che in parte non spettava, la cui origine sembrerebbe trovare fondamento in presupposti economici legati ad un esercizio nella cui annualità la parte aveva presentato tardivamente la propria dichiarazione (sul piano normativo, dichiarazione omessa). La vicenda, nel suo complesso, presenta dunque i presupposti per la compensazione delle spese di lite ed anche in questo senso la decisione di primo grado appare corretta e va qui confermata.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano in data 15 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
(dott. Annamaria Epicoco) (dott. Gaetano Ruta)