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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2051/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti Maria Silvia Casano e Anna Menicatti,
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
28.10.1963, rappresentato e difeso dall'avv. Elia Ricci;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 14.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia
1 minore , nata il [...] dalla relazione sentimentale fra loro intercorsa e ormai Per_1
cessata;
rilevato che all'udienza del 14.10.2025 i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
(quanto alle condizioni essenziali concernenti la minore) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1) è affidata a entrambi i genitori in maniera condivisa. Per_1
Il dott. dimora in Genova, via Deramo 12/5, e a breve formalizzerà anche il Parte_2
cambio di residenza anagrafica.
L'abitazione già casa familiare sita in Genova, viale Arezzo n. 1B/4, già condotta in locazione con contratto intestato alla sig.ra è stata già rilasciata al locatore. Pt_1
La figlia minore ha e avrà collocazione abitativa mista presso entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica presso la madre, che a far data dallo scorso mese di maggio 2025, ha spostato la propria residenza, unitamente a quella della figlia appunto, in Genova, via G.
Casaregis n. 35/11, come emerge dal certificato di stato di famiglia allegato alle note del
12.6.2025.
2) Ciascuna parte sopporterà i propri costi di trasloco.
La dott.ssa terrà per sé i seguenti beni mobili: Pt_1
BAGNO 1 piccolo: portabiancheria;
2 BAGNO 2 grande: panchetta legno, prodotti, contenuto armadietto appeso e dell'armadio, lampadario;
CAMERA BAMBINA: scrivania, sedia e poltrona, giochi, pupazzi e vestiti divisi a metà; contenuto dei due armadi divisi a metà, giochi e pupazzi bambina divisi a metà, mobile/madia, cuscini (escluso cuscino ortopedico);
CAMERA MATRIMONIALE: letto + materasso, armadio angeli con contenuto, quadri angeli;
settimanale con contenuto a parte primi due cassetti, 1 comodino bianco, cassapanca con contenuto, lampadario, piccolo scrittoio con sedia, n. 3 lampade (quella sulla credenza rimane al dott. , statue angeli;
Parte_2
SALA: mobile giallo dipinto ed il contenuto ad esclusione dei beni del dott. ssia: Parte_2
pipe, zuppiera '700, piatto in peltro, bicchieri balloon Bacarà, bottiglie antiche, due cucchiaini madreperla in argento, zuppiera con uccellini, statuetta in porcellana con uccellini, oggetti
Richard Ginori, porta ostie, due teiere, cucchiaino dei nonni), panchetta pinocchio, sedia poltrona, portavasi tranne quelli in rame+ pianta albero di giada e pianta vicino alla finestra;
cameretta stiro: armadio metallico grigio con prodotti all'interno; CP_1
: mobile legno lungo, asse da stiro, 1 sedia;
CP_2
mobile bianco, scale;
CP_3
: sono del dott. il tavolo e le 4 sedie, l'etagere; Controparte_4 Parte_2
CUCINA: tavolo e 4 sedie, quadretti, lampadario, contenuto dei mobili cucina e lavandino verrà diviso, frigo, portabottiglie (no friggitrice, coltelli, bottiglie), contenuto armadio bianco da dividere, porta biscotti in plastica, bilancia, pentole e stoviglie da dividere;
INGRESSO: contenuto armadio ingresso e corridoio (a parte abiti dott. , abiti di Parte_2
verranno divisi, contenuto armadio dipinto;
Per_1
: oggetti da dividere, addobbi albero natale solo alla dott.ssa CP_5 Pt_1
da dividere salvo scaffali che restano al dott. come il materiale per CP_6 Parte_2
imbarcazioni e per sciare;
DISPENSA: scaffali in metallo del Dott. Parte_2
3 2 bis) Le parti danno atto che hanno già provveduto a dare integrale esecuzione a quanto pattuito alla clausola 2).
3) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per le decisioni su questioni di ordinaria Per_1
amministrazione, la potestà è esercitata separatamente.
4) La permanenza di presso i genitori sarà paritaria e seguirà la seguente Per_1
regolamentazione:
- settimana A: dal lunedì uscita scuola fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola, con la mamma;
mercoledì uscita scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, con il papà; venerdì uscita scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, con la mamma;
- settimana B: dal lunedì uscita scuola fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola, con il papà; mercoledì uscita scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, con la mamma;
venerdì uscita scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, con il papà. sempre il diverso e migliore accordo tra i genitori. CP_7
I genitori si impegnano a collaborare per andare incontro alle necessità personali e/o lavorative dell'altro, considerato in particolare che la dott.ssa neurologo ospedaliero, Pt_1
ha turni lavorativi anche notturni e nei fine settimana. In caso di impedimento per motivi di lavoro o personali, i genitori si coordineranno al meglio per bilanciare la presenza di presso ciascun genitore secondo le ordinarie permanenze della minore, quindi con Per_1
reciproco diritto al recupero dei giorni perduti. I genitori si impegnano ad aggiornarsi tempestivamente, ossia nelle ventiquattro / quarantott'ore precedenti, sui rispettivi impedimenti e necessità.
▫ Vacanze di Natale: in via generale, dal 24 al 31 dicembre mattina oppure dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio, ad anni alterni. In ogni caso, ad anni alterni, il 24 verrà trascorso con un genitore e il 25 con l'altro. Per l'anno 2025, il primo periodo verrò trascorso da Per_1
con la mamma, la quale trascorrerà la Vigilia con la figlia mentre il giorno di Natale verrà trascorso da con il papà. Per_1
4 ▫ Vacanze di Pasqua (per ciò intendendosi il periodo di sospensione scolastica, non solo, quindi, il giorno della Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo): verranno trascorse ad anni alterni e per intero con ciascun genitore. Per l'anno 2025 verranno trascorse con il padre. L'anno successivo, il contrario.
▫ Vacanze estive: la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore nel mese di agosto, dall'1 al 15 oppure dal 16 al 31, alternando i periodi di anno in anno. Ciascun genitore potrà trascorrere, nei mesi di giugno, luglio o settembre, ulteriori due settimane, non consecutive, con la figlia, concordando i periodi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Resta inteso che, nei periodi di vacanza di competenza di ciascun genitore, le visite dell'altro genitore rimangono sospese.
▫ Ponti scolastici: alternati tra i genitori. Il primo ponte del 2025 (coincidente con il Carnevale) verrà trascorso da con il papà. Per_1
▫ Compleanno di : i genitori si impegnano a collaborare per organizzare una piccola Per_1
festa alla bambina, alla quale entrambi presenzieranno e di cui divideranno i costi. Qualora la festa non venisse organizzata, trascorrerà quattro ore comprensive del pranzo o Per_1
della cena, con il genitore non di turno quel giorno.
▫ I genitori si impegnano reciprocamente alla reperibilità telefonica e/o in videochiamata in favore dell'altro genitore, due volte al giorno e in base alle disponibilità e agli impegni di e dei genitori. Per_1
▫ I genitori, qualora pernottino fuori Genova con la figlia, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente il luogo di permanenza.
▫ Entrambi i genitori potranno espatriare con la figlia minore nei periodi di loro competenza.
▫ Salvo sempre il diverso e migliore accordo tra i genitori riguardo tutte disposizioni di cui al presente punto 4).
5) Per l'equilibrio psico - fisico di , che i genitori avranno cura di perseguire come Per_1
obiettivo prioritario, i genitori stessi si impegnano a introdurre nella vita di Per_1
eventuali nuovi compagni / compagne solo in quanto si tratti di relazioni stabili e comunque con la necessaria gradualità nonché in ogni caso nel rispetto della sensibilità e disponibilità della figlia stessa.
5 6) Vista la frequentazione paritaria, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per i periodi di propria competenza. Per_1
7) Le spese straordinarie relative a , da suddividersi al 50% tra i genitori, verranno Per_1
individuate e disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova, e sue successive modifiche, che qua si trascrive (in caso di eventuali difformità, prevale il contenuto del Protocollo stesso):
1. PE IE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria
(tickets sanitari);
viii. spese sanitarie urgenti.
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico,occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. PE SCOLASTICHE
6 a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
7 x. costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. PE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori .
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
8) I genitori i impegnano a prendere contatti con uno psicologo / neuropsichiatra infantile, da scegliersi e incaricarsi congiuntamente, qualora ravvisino l'opportunità di far supportare nell'affrontare eventuali difficoltà legate alla separazione dei genitori e al Per_1
rapporto con essi, seguendo le indicazioni dello specialista.
9) Le parti concordano che le spese quali di seguito indicate, fino al momento della interruzione della convivenza (intervenuta il 30.4.2025), siano regolate come segue:
spese per la bambina (ordinarie e straordinarie): tutte al 50%; spese di casa: la dott.ssa Pt_1
continuerà a farsi carico dei canoni di locazione, mentre il dott. continuerà a Parte_2
farsi carico di: bollette, imposte tutte legate all'abitazione, spese di amministrazione, spesa
8 alimentare, allarme Verysure, colf, provvedendo altresì a saldare eventuali arretrati, secondo il medesimo criterio.
I genitori convengono che i costi della Prima Comunione di (vestito, ricevimento e Per_1
bomboniere), che ha avuto luogo a maggio 2025, siano sostenuti a metà quanto a vestito e bomboniere. Quanto al ricevimento, ciascun genitore ha pagato per i propri invitati.
10) Il dott. si riconosce debitore della dott.ssa dell'importo di € 13.000,00 Parte_2 Pt_1
per prelievi con bancomat appoggiato sul conto corrente della dott.ssa che hanno Pt_1
avuto luogo tra il 7.8.2021 e il 2.4.2024 e si impegna a restituire la somma entro e non oltre la data del 30.6.2026, in rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 1 di ciascun mese, la prima delle quali da versarsi non oltre l'1.12.2025. Resta inteso che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, comporterà la decadenza dal beneficio del termine, con diritto della dott.ssa di esigere immediatamente l'intero/la somma rimanente. Pt_1
La Dott.ssa dà atto che il procedimento penale che era insorto dalla querela da lei Pt_1
presentata contro il sig. presso la Procura della Repubblica del Tribunale Parte_2
di Genova è stato archiviato.
11) Le parti dichiarano, salvo quanto previsto ai punti 9 e 10, di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere altro da chiedere o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione anche se non espressamente dedotto nel presente atto”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti Maria Silvia Casano e Anna Menicatti,
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
28.10.1963, rappresentato e difeso dall'avv. Elia Ricci;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 14.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia
1 minore , nata il [...] dalla relazione sentimentale fra loro intercorsa e ormai Per_1
cessata;
rilevato che all'udienza del 14.10.2025 i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
(quanto alle condizioni essenziali concernenti la minore) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1) è affidata a entrambi i genitori in maniera condivisa. Per_1
Il dott. dimora in Genova, via Deramo 12/5, e a breve formalizzerà anche il Parte_2
cambio di residenza anagrafica.
L'abitazione già casa familiare sita in Genova, viale Arezzo n. 1B/4, già condotta in locazione con contratto intestato alla sig.ra è stata già rilasciata al locatore. Pt_1
La figlia minore ha e avrà collocazione abitativa mista presso entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica presso la madre, che a far data dallo scorso mese di maggio 2025, ha spostato la propria residenza, unitamente a quella della figlia appunto, in Genova, via G.
Casaregis n. 35/11, come emerge dal certificato di stato di famiglia allegato alle note del
12.6.2025.
2) Ciascuna parte sopporterà i propri costi di trasloco.
La dott.ssa terrà per sé i seguenti beni mobili: Pt_1
BAGNO 1 piccolo: portabiancheria;
2 BAGNO 2 grande: panchetta legno, prodotti, contenuto armadietto appeso e dell'armadio, lampadario;
CAMERA BAMBINA: scrivania, sedia e poltrona, giochi, pupazzi e vestiti divisi a metà; contenuto dei due armadi divisi a metà, giochi e pupazzi bambina divisi a metà, mobile/madia, cuscini (escluso cuscino ortopedico);
CAMERA MATRIMONIALE: letto + materasso, armadio angeli con contenuto, quadri angeli;
settimanale con contenuto a parte primi due cassetti, 1 comodino bianco, cassapanca con contenuto, lampadario, piccolo scrittoio con sedia, n. 3 lampade (quella sulla credenza rimane al dott. , statue angeli;
Parte_2
SALA: mobile giallo dipinto ed il contenuto ad esclusione dei beni del dott. ssia: Parte_2
pipe, zuppiera '700, piatto in peltro, bicchieri balloon Bacarà, bottiglie antiche, due cucchiaini madreperla in argento, zuppiera con uccellini, statuetta in porcellana con uccellini, oggetti
Richard Ginori, porta ostie, due teiere, cucchiaino dei nonni), panchetta pinocchio, sedia poltrona, portavasi tranne quelli in rame+ pianta albero di giada e pianta vicino alla finestra;
cameretta stiro: armadio metallico grigio con prodotti all'interno; CP_1
: mobile legno lungo, asse da stiro, 1 sedia;
CP_2
mobile bianco, scale;
CP_3
: sono del dott. il tavolo e le 4 sedie, l'etagere; Controparte_4 Parte_2
CUCINA: tavolo e 4 sedie, quadretti, lampadario, contenuto dei mobili cucina e lavandino verrà diviso, frigo, portabottiglie (no friggitrice, coltelli, bottiglie), contenuto armadio bianco da dividere, porta biscotti in plastica, bilancia, pentole e stoviglie da dividere;
INGRESSO: contenuto armadio ingresso e corridoio (a parte abiti dott. , abiti di Parte_2
verranno divisi, contenuto armadio dipinto;
Per_1
: oggetti da dividere, addobbi albero natale solo alla dott.ssa CP_5 Pt_1
da dividere salvo scaffali che restano al dott. come il materiale per CP_6 Parte_2
imbarcazioni e per sciare;
DISPENSA: scaffali in metallo del Dott. Parte_2
3 2 bis) Le parti danno atto che hanno già provveduto a dare integrale esecuzione a quanto pattuito alla clausola 2).
3) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per le decisioni su questioni di ordinaria Per_1
amministrazione, la potestà è esercitata separatamente.
4) La permanenza di presso i genitori sarà paritaria e seguirà la seguente Per_1
regolamentazione:
- settimana A: dal lunedì uscita scuola fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola, con la mamma;
mercoledì uscita scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, con il papà; venerdì uscita scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, con la mamma;
- settimana B: dal lunedì uscita scuola fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola, con il papà; mercoledì uscita scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, con la mamma;
venerdì uscita scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, con il papà. sempre il diverso e migliore accordo tra i genitori. CP_7
I genitori si impegnano a collaborare per andare incontro alle necessità personali e/o lavorative dell'altro, considerato in particolare che la dott.ssa neurologo ospedaliero, Pt_1
ha turni lavorativi anche notturni e nei fine settimana. In caso di impedimento per motivi di lavoro o personali, i genitori si coordineranno al meglio per bilanciare la presenza di presso ciascun genitore secondo le ordinarie permanenze della minore, quindi con Per_1
reciproco diritto al recupero dei giorni perduti. I genitori si impegnano ad aggiornarsi tempestivamente, ossia nelle ventiquattro / quarantott'ore precedenti, sui rispettivi impedimenti e necessità.
▫ Vacanze di Natale: in via generale, dal 24 al 31 dicembre mattina oppure dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio, ad anni alterni. In ogni caso, ad anni alterni, il 24 verrà trascorso con un genitore e il 25 con l'altro. Per l'anno 2025, il primo periodo verrò trascorso da Per_1
con la mamma, la quale trascorrerà la Vigilia con la figlia mentre il giorno di Natale verrà trascorso da con il papà. Per_1
4 ▫ Vacanze di Pasqua (per ciò intendendosi il periodo di sospensione scolastica, non solo, quindi, il giorno della Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo): verranno trascorse ad anni alterni e per intero con ciascun genitore. Per l'anno 2025 verranno trascorse con il padre. L'anno successivo, il contrario.
▫ Vacanze estive: la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore nel mese di agosto, dall'1 al 15 oppure dal 16 al 31, alternando i periodi di anno in anno. Ciascun genitore potrà trascorrere, nei mesi di giugno, luglio o settembre, ulteriori due settimane, non consecutive, con la figlia, concordando i periodi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Resta inteso che, nei periodi di vacanza di competenza di ciascun genitore, le visite dell'altro genitore rimangono sospese.
▫ Ponti scolastici: alternati tra i genitori. Il primo ponte del 2025 (coincidente con il Carnevale) verrà trascorso da con il papà. Per_1
▫ Compleanno di : i genitori si impegnano a collaborare per organizzare una piccola Per_1
festa alla bambina, alla quale entrambi presenzieranno e di cui divideranno i costi. Qualora la festa non venisse organizzata, trascorrerà quattro ore comprensive del pranzo o Per_1
della cena, con il genitore non di turno quel giorno.
▫ I genitori si impegnano reciprocamente alla reperibilità telefonica e/o in videochiamata in favore dell'altro genitore, due volte al giorno e in base alle disponibilità e agli impegni di e dei genitori. Per_1
▫ I genitori, qualora pernottino fuori Genova con la figlia, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente il luogo di permanenza.
▫ Entrambi i genitori potranno espatriare con la figlia minore nei periodi di loro competenza.
▫ Salvo sempre il diverso e migliore accordo tra i genitori riguardo tutte disposizioni di cui al presente punto 4).
5) Per l'equilibrio psico - fisico di , che i genitori avranno cura di perseguire come Per_1
obiettivo prioritario, i genitori stessi si impegnano a introdurre nella vita di Per_1
eventuali nuovi compagni / compagne solo in quanto si tratti di relazioni stabili e comunque con la necessaria gradualità nonché in ogni caso nel rispetto della sensibilità e disponibilità della figlia stessa.
5 6) Vista la frequentazione paritaria, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di per i periodi di propria competenza. Per_1
7) Le spese straordinarie relative a , da suddividersi al 50% tra i genitori, verranno Per_1
individuate e disciplinate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova, e sue successive modifiche, che qua si trascrive (in caso di eventuali difformità, prevale il contenuto del Protocollo stesso):
1. PE IE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria
(tickets sanitari);
viii. spese sanitarie urgenti.
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico,occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. PE SCOLASTICHE
6 a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
7 x. costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. PE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori .
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
8) I genitori i impegnano a prendere contatti con uno psicologo / neuropsichiatra infantile, da scegliersi e incaricarsi congiuntamente, qualora ravvisino l'opportunità di far supportare nell'affrontare eventuali difficoltà legate alla separazione dei genitori e al Per_1
rapporto con essi, seguendo le indicazioni dello specialista.
9) Le parti concordano che le spese quali di seguito indicate, fino al momento della interruzione della convivenza (intervenuta il 30.4.2025), siano regolate come segue:
spese per la bambina (ordinarie e straordinarie): tutte al 50%; spese di casa: la dott.ssa Pt_1
continuerà a farsi carico dei canoni di locazione, mentre il dott. continuerà a Parte_2
farsi carico di: bollette, imposte tutte legate all'abitazione, spese di amministrazione, spesa
8 alimentare, allarme Verysure, colf, provvedendo altresì a saldare eventuali arretrati, secondo il medesimo criterio.
I genitori convengono che i costi della Prima Comunione di (vestito, ricevimento e Per_1
bomboniere), che ha avuto luogo a maggio 2025, siano sostenuti a metà quanto a vestito e bomboniere. Quanto al ricevimento, ciascun genitore ha pagato per i propri invitati.
10) Il dott. si riconosce debitore della dott.ssa dell'importo di € 13.000,00 Parte_2 Pt_1
per prelievi con bancomat appoggiato sul conto corrente della dott.ssa che hanno Pt_1
avuto luogo tra il 7.8.2021 e il 2.4.2024 e si impegna a restituire la somma entro e non oltre la data del 30.6.2026, in rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 1 di ciascun mese, la prima delle quali da versarsi non oltre l'1.12.2025. Resta inteso che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, comporterà la decadenza dal beneficio del termine, con diritto della dott.ssa di esigere immediatamente l'intero/la somma rimanente. Pt_1
La Dott.ssa dà atto che il procedimento penale che era insorto dalla querela da lei Pt_1
presentata contro il sig. presso la Procura della Repubblica del Tribunale Parte_2
di Genova è stato archiviato.
11) Le parti dichiarano, salvo quanto previsto ai punti 9 e 10, di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere altro da chiedere o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione anche se non espressamente dedotto nel presente atto”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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