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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. LO A' Presidente dott.ssa DR UL Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1039/2024 R.G., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VALLATI MOIRA;
ricorrente contro (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. MERLINI RENZO;
resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025. Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 25.9.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pollenza, atto n. 15, parte II, Serie B. Instaurato il procedimento con modalità contenziosa, le parti hanno poi aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore, pervenendo ad un accordo sulle condizioni della separazione, essendo stato quindi disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto. La separazione consensuale del coniugi è stata omologata con sentenza n. 202/2025 emessa da questo Tribunale il 14.3.2025 e dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione, avvenuta il 5.11.2024, all'udienza cartolare del 25.11.2025, in cui le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle stesse condizioni della separazione, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative ai figli minori rispondenti al loro superiore interesse. Va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, stante l'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 in conformità alle condizioni da loro concordate, di Controparte_1 cui alla sentenza di separazione;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 25 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
DR UL LO A' Pag. 3 a 3