Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 21/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. GI Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. RA Albo Consigliere dott.ssa EP Cernigliaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 4/A/2026 nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità iscritto al n. 7016/R del registro di Segreteria, depositato in data 7.5.2025 promosso da:
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana contro
TR IA, nata a [...] il [...], e TR RA, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.
LO AN e OS NA, del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. LO AN sito in Palermo nella via Costantino Lascaris n. 18 (pec:
angelobrancato@pecavvpa.it);
e nei confronti di:
- NO AR, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti AN MO
(pec: giovanniimmordino@pec.it) e GI MO (pec:
giuseppeimmordino@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Viale della Libertà n. 171,
- SP RI, nata a [...], l’[...], e VI GI, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Cascio
(pietrocascio@pecavvpa.it) e Fernando Lo Voi
(avvfernandolovoi@legalmail.it), ed elettivamente domiciliati in Palermo, P.le Ungheria n. 73, presso lo studio del primo;
- IC EP, nata a [...] il giorno 27.3.1968, non costituita;
- D’CO ON IM, nato a [...] il [...], non costituito
***
- nel giudizio di appello incidentale iscritto al n. 7016/R del registro di Segreteria, depositato in data 9.7.2025, promosso da:
- NO AR, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso ut supra contro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;
- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;
e nei confronti di SP RI, nata a [...], l’ 8.09.1962, e VI GI, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi ut supra;
- IC EP, nata a [...] il giorno 27.3.1968, non costituita D’CO ON IM, nato a [...] il [...], non costituito
- TR IA, nata a [...] il [...], e TR RA, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi ut supra;
***
- nel giudizio di appello incidentale iscritto al n. 7016/R del registro di Segreteria, depositato in data 30.7.2025, promosso da:
- SP RI, nata a [...], l’[...], e VI GI, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi ut supra;
contro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;
- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;
e nei confronti di
- NO AR, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso ut supra;
- IC EP, nata a [...] il giorno 27.3.1968, non costituita D’CO ON IM, nato a [...] il [...], non costituito
- TR IA, nata a [...] il [...], e TR RA, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi ut supra;
per la riforma della sentenza resa inter partes n. 110/2025 del 29.1.2025, depositata in data 11.4.2025, dalla Corte dei conti –
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, non notificata.
Esaminati gli atti e documenti di causa Uditi, all’udienza del 18 dicembre 2025, il V. P. G. dott.ssa RI Luigia Licastro per l’Ufficio di Procura generale, l’avv. AN MO per l’appellante incidentale NO e, in sostituzione dell’avv. Fernando Lo Voi, giusta delega scritta depositata agli atti, per gli appellanti incidentali SP e VI, l’avv. Christian Conti in sostituzione dell’avv.
LO AN, giusta delega scritta depositata in udienza, per gli appellati TR RA e TR IA.
Ritenuto in
FATTO
1.1. Nell’ambito di un’ampia operazione investigativa condotta dalla Guardia di finanza, riguardante l’illecito ottenimento di contribuzioni del PSR 2014-2020 da parte di diverse imprese agricole con domande presentate presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Palermo
(IPA), la Procura regionale, con atto di citazione depositato il 19 aprile 2024, ha convenuto in giudizio cinque dipendenti dell’IPA di Palermo, segnatamente i sig.ri AR NO, dirigente dell’Ispettorato, RI SP e GI VI, funzionari, EP IC, operatore amministrativo, ed Antonio IM D’CO, dirigente coordinatore dell’IPA, per sentirli condannare, in solido con i percettori dei contributi pubblici, sig.ri RA TR e IA TR, al pagamento in favore di AGEA della somma di € 48.000,00 (pari all’anticipo del 60%
del contributo ricevuto dai beneficiari), ad avviso del Requirente, illecitamente percepita, oltre spese di giudizio.
L’azione delle Procura erariale prendeva le mosse da un’informativa della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, che aveva configurato a carico di tali soggetti diverse ipotesi di reato (artt. 326 e 640 bis c.p.), per le quali è stato aperto un procedimento penale e sono state disposte misure cautelari personali e patrimoniali a carico dei presunti responsabili.
La complessa indagine, basata su intercettazioni telefoniche ed ambientali, avrebbe accertato l’esistenza di una vera e propria organizzazione tra i funzionari dell’IPA coinvolti e taluni studi tecnici a questi ultimi legati, finalizzata alla percezione di contributi pubblici da parte di richiedenti le cui istanze erano state presentate da determinati professionisti. Emergeva, cioè, dall’indagine un sistema di favoritismi e fenomeni clientelari basato su interessi personali dei funzionari dell’IPA i quali avrebbero favorito le pratiche istruite e presentate dai tecnici di riferimento, mediante aggiunte, sostituzioni o correzioni alla documentazione a corredo delle istanze effettuate dopo la scadenza dei termini, consentendo di accedere ai contributi anche a soggetti le cui richieste presentavano irregolarità tali da renderle inammissibili.
Nell’atto introduttivo del giudizio si affermava che i funzionari pubblici dell’IPA erano soliti favorire sistematicamente, sia nella fase dell’iter istruttorio/amministrativo delle domande di aiuto sia nella fase di esecuzione delle opere già ammesse a finanziamento, in particolare, due studi tecnici, lo studio CC di NE e lo studio associato TO (attraverso il quale è stata presentata la domanda di aiuto dei sig.ri TR), in forza di rapporti privilegiati instauratisi e consolidatisi nel corso del tempo tra i professionisti operanti in tali studi e determinati funzionari dell’IPA.
Secondo parte attrice, il modus operandi posto in essere dai pubblici ufficiali consisteva, nella fase istruttoria, nel verificare le domande di aiuto presentate e comunicare agli istanti, in violazione di legge, le anomalie riscontrate ovvero le modifiche da apportare provvedendo, poi, arbitrariamente, anche alla materiale sostituzione della documentazione all’interno dei fascicoli, fuori dai termini e dalle modalità previste dal bando, così da consentire alle pratiche d’interesse di ottenere i punteggi massimi e di essere inserite in posizione utile nelle diverse graduatorie per accedere ai finanziamenti.
Nella fase dell’esecuzione/rendicontazione dei progetti, i pubblici ufficiali, invece, si adoperavano (anche mediante false attestazioni ovvero sostituzione e soppressione di documentazione) per evitare applicazione di penali, decadenze o revoca dei contributi già erogati, nonché eludendo i controlli amministrativi.
Al fine di avvantaggiare le pratiche curate e presentate dagli studi professionali legati ai funzionari dell’IPA, queste venivano assegnate ad una commissione compiacente, composta dai signori NO, SP e IC.
A tal fine, alle pratiche presentate dagli studi tecnici favoriti, veniva assegnato un numero di protocollo che terminava sempre con il numero “1”, al quale corrispondeva, appunto, la prima commissione, composta dai signori NO, SP e IC (cfr. provvedimento del G.I.P. di Termini Imerese del 6 giugno 2022 di applicazione misure cautelari).
Dalle conversazioni tra presenti captate all'interno dell'ufficio del sig.
NO durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, emergeva che la commissione di valutazione, tramite il sig. VI (funzionario dell’IPA non facente parte della suddetta commissione), aveva fornito ai tecnici dello studio TO (presso il quale lavoravano sia il figlio che il cognato del sig. VI) informazioni che avevano consentito di risolvere diverse problematiche connesse ai progetti presentati
(integrazione dei documenti mancanti e sostituzione di quelli viziati),
così garantendosi l'esito positivo dell'istruttoria.
Ad avviso del Requirente, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali emergeva con estrema chiarezza l'interesse del sig. NO ad individuare fin da subito le domande curate dal sig. VI (per conto dello studio TO) e l'interesse di costui affinché l'esame iniziasse proprio da queste in modo tale da avere il tempo di regolarizzare la documentazione qualora fossero emerse criticità.
La Procura regionale, premessa l’analitica ricostruzione del quadro normativo di riferimento per tale tipologia di aiuti ed illustrata la disciplina, in particolare, della sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori -
pacchetto giovani”, faceva presente che, come nel caso di specie, ai giovani agricoltori che avviavano per la prima volta una impresa agricola, in forma singola o associata (cosiddetti insediamenti plurimi),
veniva riconosciuto un premio forfettario, pari a € 40.000,00, a condizione che venisse presentato un progetto collegato ad un’altra Misura del PSR. In proposito, l’art. 4 stabiliva che il premio veniva riconosciuto a ciascun giovane, mentre il contributo agli investimenti sarebbe stato erogato al soggetto giuridico titolare dell'azienda. Il premio previsto dalla sottomisura in rassegna (pari a € 40.000,00 per ciascun giovane agricoltore) era subordinato all’accesso obbligatorio ad almeno un’altra sottomisura/operazione da scegliere tra le seguenti:
- sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”; -
sottomisura 6.4A “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole” e "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole"; - sottomisura 8.1 “sostegno alla forestazione e all’imboschimento".
Nel caso in questione, la pratica dei RA TR era collegata alla sottomisura 6.4A e l’esame della domanda prevedeva l’attribuzione di punteggi prefissati da apposite tabelle indicanti i requisiti che dovevano rispettare le singole iniziative progettuali. Tali criteri di selezione prevedevano fino a 20 punti per la sottomisura 6.1 e fino ad un massimo di 80 punti - cui applicare un coefficiente - per la sottomisura collegata (4.1, 6.4A e 8.1); il punteggio complessivo doveva essere poi convalidato dall’IPA.
La sostenibilità finanziaria dell’investimento ed il miglioramento del rendimento globale dell’impresa, a seguito dell’intervento progettuale, dovevano essere verificati mediante il Piano di Sviluppo Aziendale
(PSA), documento tecnico di presentazione formale dell’idea progettuale, finalizzato a dimostrare la corretta attuazione del Piano aziendale degli investimenti. Il PSA doveva essere predisposto utilizzando lo schema cartaceo fornito dall’Amministrazione e reso disponibile sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020. L’art. 6 del bando della Misura 6.1 prevedeva, inoltre, che le domande di partecipazione dovevano essere caricate sul portale SIAN di AGEA a partire dal 29.05.2017, sino al 18.10.2017. Al caricamento sul portale doveva seguire il deposito della documentazione in formato cartaceo.
Secondo la prospettazione attorea, pertanto, tutta la documentazione da allegare alla domanda di aiuto doveva essere posseduta dai beneficiari all’atto della presentazione della stessa e l’errata o incompleta allegazione avrebbe reso l’istanza irricevibile.
La normativa di settore precisava altresì che, in caso di “errori palesi”
(vale a dire, meri errori materiali), era possibile presentare una
“domanda di correttiva” prima però della comunicazione relativa all’approvazione dell’elenco provvisorio delle istanze ammissibili, non ricevibili, non ammissibili ed escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo.
Orbene, nel caso in esame, con riguardo alla domanda dei sig.ri TR, dalla consultazione del DDG 1920 pubblicato in data 20.08.2018 sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 (provvedimento di approvazione degli elenchi provvisori regionali corretti delle istanze ammissibili, non ricevibili, non ammissibili ed escluse) risultava che, in data 16.10.2017, il Sig. TR RA aveva presentato sul portale SIAN-AGEA la domanda di aiuto n. 54250502215 (definita domanda contenitore perché trattasi di un progetto collettivo ovvero insediamento plurimo) nell’ambito della sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020, collegata alla sottomisura 6.4A. Il progetto era stato redatto dal Dott. Agr. TO Calogero, dal Per. Agr. TO Adriano e dal Geom. VI AR. Alla citata istanza erano associate le domande nn.
54250501514 e 54250501522 presentate, rispettivamente, dallo stesso TR RA (rappresentante legale/primo richiedente)
e da TR IA (secondo richiedente). La Commissione istruttoria, dopo aver dichiarato la ricevibilità e l’ammissibilità della domanda, ha ammesso a finanziamento la stessa per l’importo complessivo richiesto pari a € 199.950,00, a fronte di una spesa sostenuta di € 266.600,00 - per la misura 6.4A, riconoscendo altresì, un premio forfettario di € 80.000,00 (€ 40.000,00 per ciascun giovane insediato) in relazione alla misura 6.1.
La Procura regionale ha contestato l’indebita percezione ai sig.ri TR in quanto, in base alle disposizioni attuative riguardanti la misura 6.4.A, alla domanda cartacea dovevano essere allegati, tra l’altro, i preventivi di spesa in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, pena l’esclusione dell’istanza. Detta documentazione sarebbe stata invece inserita successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda (a cura del VI e con la connivenza dei membri della Commissione valutatrice), permettendo alla stessa di essere inclusa tra le pratiche ammissibili a finanziamento.
A tal proposito, la Procura regionale ha, altresì, osservato che i preventivi rinvenuti all’interno del fascicolo istruttorio riportano la data del 20.12.2017, successiva a quella di presentazione on line della domanda di finanziamento avvenuta sul portale SIAN-AGEA.
Grazie all’illecito realizzato dalla Commissione esaminatrice, la domanda di finanziamento di TR RA si è utilmente collocata nella graduatoria provvisoria regionale e, in data 31.12.2020, l’AGEA, ente erogatore, ha corrisposto a TR RA e a TR IA l’anticipazione del 60% del premio per l’insediamento dei giovani agricoltori per euro 24.000,00 ciascuno, per complessivi euro 48.000,00.
Alla luce di tali circostanze, la Procura regionale ha contestato l’ipotesi di responsabilità amministrativa ai funzionari pubblici che avrebbero agito dolosamente contra legem ed ai percettori degli aiuti economici, chiedendo la condanna alla restituzione delle somme erogate. Analoga contestazione veniva mossa al sig. D’CO, vertice all’epoca dei fatti dell’IPA, in quanto lo stesso sarebbe stato consapevole e parte del descritto sistema fraudolento, per come si ricavava dalle diverse intercettazioni disposte dal P.M. penale.
1.2. Con ordinanza istruttoria n. 128/2024, preso atto della mole del materiale probatorio acquisito nell’ambito del procedimento penale e riversato integralmente nel giudizio contabile, il Collegio di prime cure ha richiesto alla Procura attrice di selezionare i documenti strettamente pertinenti alla fattispecie, indicando con maggior chiarezza i documenti richiamati, in ossequio ai principi di chiarezza e sinteticità.
La Procura Regionale, in ottemperanza alla citata ordinanza, ha quindi depositato una nuova elencazione con richiami più puntuali e riferimenti alle pagine dei documenti più voluminosi.
1.3. Sulla base delle prove offerte dalla Procura regionale, consistenti in massima parte nelle intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite nel corso delle indagini penali concernenti anche altri studi professionali coinvolti in analoghe vicende, la Sezione territoriale, a seguito di una dettagliata ricostruzione fattuale e valutate le difese dei convenuti, ha condannato AR NO, RI SP, e GI VI al pagamento, in via solidale, della somma complessiva di €
48.000,00, oltre accessori, in favore di AGEA mentre ha assolto i convenuti TR RA, TR IA, EP IC e ON IM D’CO.
2.1. Con l’odierno atto di appello principale, depositato il 7.5.2025, la Procura regionale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata pronunciata l’assoluzione dei signori TR RA e IA affidando il gravame ai seguenti motivi:
1. “Omessa pronuncia sulla domanda principale di risarcimento/restituzione del contributo per mancata realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento”.
L’appellante rappresenta che la mancata realizzazione dell’opera è fatto non contestato, tant’è che la Regione siciliana ha anche proceduto all’adozione del provvedimento di revoca della misura di aiuto contro il quale è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana. Il mancato completamento dell’intervento denota una condotta evidentemente volontaria, o comunque gravemente colposa, con conseguente obbligo di restituire quanto sin qui ricevuto dal momento che gli odierni appellati, alternativamente: a)
avrebbero dovuto procurarsi altrove i mezzi per realizzare l’opera in attesa della definizione della vicenda a livello penale ed eventualmente agendo avverso i tecnici per il risarcimento del danno cagionato ai richiedenti in ragione dell’eventuale perdita della misura di aiuto; b)
avrebbero dovuto rinunciare alla realizzazione dell’opera alla luce del rischio di doverne sopportare integralmente il costo.
Su tale dirimente circostanza i primi giudici non si sono pronunciati sicché la sentenza merita riforma sotto tale aspetto.
2. “Nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzione della Corte costituzionale”.
La Procura appellante fa presente che nel giudizio di primo grado era stata formulata istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla seguente questione interpretativa: “se il diritto UE osta alla conservazione della misura di aiuto ottenuta grazie a condotte fraudolente di terzi, alle quali, tuttavia, i percettori siano rimasti estranei” e ciò nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado ritenesse la condotta dei TR priva dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa.
Ad avviso dell’appellante principale, appare evidente l’erroneità dell’impugnata pronuncia laddove afferma che “La domanda attorea
[sarebbe] sostanzialmente tesa ad addivenire alla affermazione, da parte del giudice europeo, di una forma di responsabilità oggettiva in capo al singolo cittadino” nell’ordinamento interno (pp. 46 e 47) giacché la fonte normativa che regola la vicenda controversa è il diritto unionale e non certo l’ordinamento interno.
Come evidenziato nell’atto di citazione, la vicenda in contestazione è disciplinata dall’art. 35 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a mente del quale “Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.”
Non si tratta, come afferma l’impugnata sentenza, di chiedere alla CGUE di introdurre nell’ordinamento interno forme di responsabilità oggettiva, quanto di chiedere al giudice come si debba interpretare il diritto unionale che è l’unica fonte che regola la materia.
Al fine di scongiurare fenomeni di moral hazard, la Procura appellante reputa necessario che l’obbligo di restituzione dei contributi, che ex post siano risultati non dovuti, si estenda anche ai materiali percettori.
In ragione del principio di primauté del diritto dell’Unione europea, nessuna rilevanza assume quanto previsto dall’art. 1 della l. 20 del 1994 ove contrastante con esso, soprattutto in ragione del fatto che trattasi di misure di sostegno erogate a valere su somme del bilancio dell’UE, alla quale deve essere restituito quanto indebitamente percepito.
Sempre sul punto, ad avviso di parte appellante, non appare chiaro se l’impugnata sentenza ravvisi un’incompatibilità tra l’eventuale affermazione dell’obbligo di restituzione in capo ai percettori, pure estranei all’illecito, e diritto interno, con ciò invocando implicitamente la c.d. dottrina dei controlimiti affermata per la prima volta dalla Corte costituzionale tedesca e successivamente accolta anche dalla Corte costituzionale italiana. È, tuttavia, evidente che il giudice contabile non è il giudice dei controlimiti e che con detta affermazione il giudice contabile ha invaso la sfera di attribuzione della Corte costituzionale.
Più precisamente, laddove il giudice UE, a seguito del rinvio pregiudiziale, dovesse affermare l’obbligo in capo al percettore incolpevole di restituire quanto ottenuto grazie a condotte fraudolente di terzi e il giudice nazionale ritenga detta affermazione incompatibile con i valori essenziali dell’ordinamento interno, dovrà procedere a sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.
Avuto poi riguardo alla condotta dei menzionati convenuti, la Procura regionale evidenzia che i TR avrebbero dovuto vigilare sull’operato dei tecnici: non può trascurarsi che le domande di aiuto sono state presentate dai TR i quali avrebbero dovuto quanto meno accertarsi della presenza della documentazione che, con propria dichiarazione, affermavano di allegare all’istanza. Da ciò consegue che l’affermata incompatibilità per l’ordinamento interno tra assenza di concorso nel reato e conseguenze patrimoniali pregiudizievoli non sussiste.
3.” Erroneità della sentenza per violazione del principio di concentrazione delle tutele e comunque dell’art. 17 c.g.c.”
Non appare chiaro dalla lettura della sentenza se il giudice di primo grado non ritenga sussistente alcuna incompatibilità tra rimedio restitutorio e ordinamento interno, ma, più semplicemente, ritenga che l’azione recuperatoria della attribuzione patrimoniale senza causa non possa essere esercitata davanti al giudice contabile. Se questa è la corretta interpretazione dell’impugnata pronuncia, la Procura reputa detta conclusione non esatta giacché l’azione di arricchimento ha carattere residuale e può essere esercitata solo allorché non esista altra azione, quale ad esempio nella vicenda in discorso, l’azione risarcitoria. Da ciò consegue che deve essere lo stesso giudice che nega la sussistenza dell’azione principale per difetto dei requisiti di legge (quale, ad esempio, l’elemento soggettivo) a valutare la sussistenza dei presupposti del rimedio restitutorio. In altre parole, il giudice di primo grado, ritenuta insussistente l’azione principale risarcitoria per difetto dell’elemento soggettivo, avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata di arricchimento senza causa. In alternativa alla soluzione sopra esposta, qualora il giudice comunque avesse ritenuto insussistente la propria giurisdizione, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda subordinata declinando la propria giurisdizione ed indicando il giudice fornito di giurisdizione e non già, come ha fatto, pronunciandosi nel merito anche della domanda subordinata.
Alla luce dell’importanza e della complessità della questione, peraltro oggetto di una recentissima pronuncia delle SS.UU della Cassazione, la Procura regionale appellante fa istanza di deferimento alle Sezioni Riunite di questa Corte della questione di massima relativa ai rapporti tra azione risarcitoria e azione di arricchimento senza causa nell’ambito del processo contabile, anche alla luce del principio costituzionale di concentrazione delle tutele.
L’appellante principale rassegna quindi le proprie conclusioni chiedendo la riforma della sentenza impugnata nei termini dianzi illustrati.
2.2. Con memoria depositata il 31.7.2025 l’Ufficio di Procura generale ha chiesto l’accoglimento dell’appello principale della Procura regionale aderendo alle argomentazioni esposte nell’atto di gravame.
2.3. Con comparsa depositata in data 8.9.2025 si sono costituiti in giudizio i sigg.ri TR RA e TR IA per il tramite degli avvocati OS NA (non iscritta all’albo degli avvocati cassazionisti) e LO AN.
In ordine ai motivi di gravame formulati dalla Procura regionale, gli appellati sottolineano che, avendo affidato ad uno studio tecnico la gestione di tutta la procedura di richiesta del contributo, vale a dire non solo la redazione del progetto ma anche la predisposizione della documentazione a corredo, essi si sono limitati a seguire le indicazioni del professionista nominato in assoluta buona fede e senza porne in dubbio l’operato. Sotto questo profilo, dunque, alcuna responsabilità è loro ascrivibile in quanto l’intera attività contestata era stata demandata allo studio TO.
Sotto altro versante, gli appellati evidenziano che il compendio probatorio offerto dalla Procura regionale consiste nelle intercettazioni telefoniche e ambientali di cui alla CNR prot. 248054/19/GTPS/1° del 02.05.2019, e che tali intercettazioni riguardano conversazioni tra i funzionari dell’Ispettorato; non vi sono agli atti intercettazioni dirette dei RA TR IA e TR RA, e non potrebbero in realtà esservene, atteso che gli odierni appellati sono del tutto estranei alle attività dei pubblici ufficiali e dei tecnici che hanno posto in essere le condotte contestate, per propri fini ed interessi. Gli odierni deducenti non sono neppure stati attinti dal collaterale procedimento penale che vede invece imputati soltanto gli altri soggetti.
Nonostante fosse evidente l’assenza di qualsivoglia contributo causale da parte loro, la Procura regionale ha invece ipotizzato una inammissibile forma di responsabilità di tipo oggettivo e correttamente, quindi, i giudici di prime cure hanno ritenuto non provato un qualsiasi coinvolgimento dei RA TR nella causazione del danno erariale.
In conclusione, gli appellati chiedono il rigetto dell’impugnazione proposta dalla Procura regionale e la conferma della pronuncia assolutoria resa nei propri confronti.
3.1. Con atto di appello incidentale tempestivamente notificato e depositato in data 01/07/2025, NO AR, per il tramite degli avv.ti AN MO e GI MO, ha proposto gravame avverso la citata sentenza.
L’appellante, nel richiedere l’integrale riforma della sentenza e la sua assoluzione, ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
“1. Omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancanza di prova della condotta illecita”.
In prime cure, l’odierno appellante incidentale aveva osservato che l’intero impianto probatorio posto a fondamento della contestazione di responsabilità era costituito dalla mera trascrizione di brani delle intercettazioni telefoniche ed ambientali contenute nella nota prot.
632297/2023 della G.d.F. di Palermo, acquisite al procedimento penale oggi pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese n.
3/2014R.G.T. - n. 46/2021 R.G.N.R. EPPO.
Orbene, come si legge nell’ordinanza del 19.07.2024 del Tribunale di Termini Imerese (doc. n. 1, fasc. I grado), emessa nell’ambito del procedimento n. 46/2021 R.G.N.R. EPPO, dette intercettazioni telefoniche e ambientali sono state effettuate nel 2017 nell’ambito del differente procedimento n. 1563/2017 R.G.N.R. Pertanto, con la menzionata ordinanza, il Tribunale ha dichiarato che, trattandosi di procedimento soggettivamente e oggettivamente diverso da quello per cui si procede, stante il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate, tali intercettazioni siano inutilizzabili nel procedimento n. 46/2021 R.G.N.R. EPPO.
Ad avviso dell’appellante incidentale, la sentenza impugnata omette del tutto di motivare su altra questione prospettata nella memoria difensiva di primo grado. Si era ivi rilevato, infatti, che le mere trascrizioni (contenute nella nota prot. 632297/2023 della G.d.F. di Palermo) dei soli brani ritenuti rilevanti dagli inquirenti delle suddette intercettazioni non costituiscono alcuna prova delle condotte contestate e che la “prova” in senso tecnico può essere costituita esclusivamente dalle intercettazioni, intese come registrazioni audio/video dell’attività di sorveglianza delegata agli organi investigativi, nella loro integralità.
Non è dubbio che la parità garantita alle parti nel processo penale
(come in quello contabile) di esaminare integralmente il compendio probatorio raccolto dagli inquirenti (e quindi di analizzarlo ed interpretarlo) è invece del tutto mancante nel presente giudizio, dove il convincimento del giudice dovrebbe fondarsi esclusivamente – ma inammissibilmente – sulla mera interpretazione unilaterale della G.d.F.
(recepita e trascritta dalla Procura) del significato di immagini e parole alle quali né la difesa né il giudice può avere accesso.
La questione non è di poco momento giacché il principio dispositivo che governa il processo contabile deve necessariamente coordinarsi e trovare un naturale limite nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. D’altra parte, è lo stesso art. 94 c.g.c. che dà rilevanza alla c.d. “vicinanza della prova”, limitando il principio dispositivo alle sole prove “che siano nella disponibilità” di ciascuna parte. L’intera attività d’intercettazione avrebbe dovuto pertanto essere acquisita al presente processo, come prescritto dall’art. 94 c.g.c., trattandosi di prove non nella disponibilità della parte privata ma certamente essenziali e necessarie per permettere un’adeguata difesa dell’odierno appellante.
In questo caso, alla parte privata non è stato garantito alcun accesso alla prova, costituita dalle registrazioni e non dal loro racconto
“orientato” dalla GdF; la parte non potrebbe dunque che subire gli effetti della “selezione” eseguita dall’accusa senza alcuna possibilità di verifica della prova “originale” e dell’intera attività d’indagine effettuata in forma occulta. Da tutto ciò discende che l’intero impianto accusatorio è sfornito di valida prova.
“2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irricevibile la domanda di aiuto e provata in concreto la condotta contestata”.
Su tale specifico punto, l’appellante incidentale evidenzia che l’Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 (PSR Sicilia 2014/2020 – Parte Generale), prevede che “le domande di sostegno, ai sensi dell’art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:
- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l’errore commesso sia classificabile come palese;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati”.
La norma è conforme al più generale istituto del c.d. “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 6, comma 1, della L. 241/90, in forza del quale il responsabile del procedimento (qui la commissione di valutazione) può richiedere all’istante la documentazione integrativa e/o le informazioni ritenute necessarie al completamento delle attività istruttorie. Inoltre, la circolare del Direttore Generale prot. n. 3801 del 26.01.2018 ritiene “opportuno chiarire ulteriormente che l’assenza di preventivi o delle date e/o della firma del fornitore, qualora gli stessi non siano pregiudizievoli per il progetto ma riguardino specifici investimenti, incidono sulla conferma del punteggio e, in fase successiva, sull’ammissibilità della spesa relativa allo specifico investimento, ma non sono motivo di inammissibilità. Nel caso di mancata conferma di criteri di selezione per carente documentazione tecnico-contabile, in fase di riesame si potrà procedere alla valutazione della eventuale documentazione integrativa idonea al perfezionamento degli atti. Ciò potrà essere possibile anche per i progetti esclusi per insufficienza del punteggio minimo”.
A ciò si aggiunga che il “soccorso istruttorio” è un principio generale dell’ordinamento al quale le amministrazioni hanno l’obbligo di conformarsi ed in tal senso si è espressa la sentenza del TAR Palermo n. 118/2020, prodotta nel giudizio di primo grado, la quale ha annullato l’illegittima dichiarazione di irricevibilità della domanda di aiuto relativa alla sottomisura 4.1, non sulla base delle specifiche disposizioni di quella misura (non richiamate dalla sentenza) ma appunto in forza degli esplicitati principi generali del soccorso istruttorio.
In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dal Requirente,
“l’assenza di preventivi o delle date e/o della firma del fornitore […] non sono motivo di inammissibilità”.
Sotto altro profilo, la Procura non fornisce alcuna prova in concreto né dell’originaria mancanza dei preventivi nella pratica TR né della loro successiva introduzione nello stesso fascicolo; infatti, la prova della mancanza dei preventivi è affidata ai dialoghi riportati alle pp. 27 ss. dell’atto di citazione, dove però nessun riferimento è fatto alla pratica TR. Come è evidente, piuttosto nessuna integrazione documentale è avvenuta e semplicemente la commissione, per errore, non si è accorta della incongruità temporale relativa ai preventivi di spesa originariamente allegati alla domanda.
“3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha motivato sull’elemento soggettivo della condotta”.
Ad avviso dell’appellante incidentale, manca la prova del dolo e dunque “la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”, richiesta dall’art. 1, L. n. 20/1994. Data l’inesistenza della prova sulla condotta difetta, giocoforza, la prova sul suo elemento soggettivo. D’altra parte, è la stessa sentenza a rilevare che l’imputazione soggettiva sub specie di dolo è desunta soltanto dalla richiesta di condanna in via solidale.
“4. Sul mancato esercizio del potere di riduzione”
La sentenza impugnata ha respinto la relativa richiesta escludendo l’esercizio del potere riduttivo di fronte a fattispecie di danno imputate a titolo di dolo; tuttavia, la sussistenza del dolo non è stata provata.
L’appellante incidentale rimarca poi di non essere mai stato oggetto di alcun procedimento disciplinare per i fatti qui contestati e di essere regolarmente in servizio come Dirigente presso l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, presso il quale ha chiesto ed ottenuto il trasferimento in data 13/03/2019 e dove ha sempre ottenuto eccellenti valutazioni professionali.
In conclusione, l’appellante incidentale NO chiede di:
“- accogliere il presente atto di appello e annullare e/o riformare la sentenza impugnata, respingendo tutte le domande formulate in primo grado dalla Procura Regionale.
- in linea subordinata, limitare il risarcimento del danno mediante ricorso al potere di riduzione e attraverso l’applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, L. n. 20/1994.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
3.2. L’Ufficio di Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni il 31.7.2025 per richiedere il rigetto del gravame proposto in via incidentale.
Nel prendere posizione sulle censure di parte appellante, ha affermato, in primo luogo, che il divieto di utilizzabilità delle intercettazioni di cui all’art. 270 c.p.p. riguarda l’ambito penale, presidiato da limitazioni più stringenti in ordine all’acquisizione della prova, mentre nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale le intercettazioni, sebbene dichiarate inutilizzabili in un processo penale, sono invece pienamente ammissibili.
Sotto altro profilo, rileva che il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), teso a non far disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo e del buon andamento della sistema giustizia, l’attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto che, nell’odierna vicenda, è stato dettagliatamente narrato dagli accertamenti istruttori raccolti dalla polizia giudiziaria. La Procura appellante ha quindi legittimamente posto a corredo della propria domanda una serie di elementi di prova, tratti dalle risultanze delle indagini svolte in sede penale, che possono essere prudentemente apprezzati in questa sede ai fini dell’accertamento della responsabilità.
Quanto alle altre censure, l’Ufficio di Procura generale, ha fatto presente che l’istituto del soccorso istruttorio, elaborato in funzione del principio di efficacia, celerità e snellimento dell’azione amministrativa, può trovare accoglimento nel caso di errori palesi ma certamente non può includere i casi in cui manca, alla scadenza dei termini fissati per l’inoltro della domanda, parte della documentazione richiesta come nella fattispecie in esame.
In ordine alla richiesta di esercizio del potere riduttivo, ha evidenziato che il corposo compendio probatorio versato in atti appare sufficiente a fare emergere la sussistenza di una condotta dolosa in capo all’odierno appellante che, in quanto tale, esclude per tabulas l’applicabilità dell’invocato beneficio.
4.1. Con atto di appello incidentale depositato il 29.07.2025, SP RI e VI GI, per il tramite degli avv.ti Pietro Cascio e Fernando Lo Voi, hanno proposto gravame avverso la citata sentenza per chiederne la riforma e la loro assoluzione da ogni addebito. La pronunzia della Sezione territoriale è stata censurata per i seguenti motivi di diritto:
1. “Inesistenza del dolo – Riqualificazione della condotta in termini di colpa”.
A detta degli appellanti incidentali, la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato come dolosa la loro condotta poiché né dall’istruttoria né dagli elementi probatori acquisiti emerge la volontà consapevole di procurare un danno erariale. L’erroneità della sentenza di prime cure consiste nel fatto di avere aderito, del tutto acriticamente, alla ricostruzione e interpretazione che dei fatti e dei comportamenti in questione ha fatto la Procura penale europea e, in particolare, alla conclusione che esistesse, nell’Ufficio IPA di Palermo un “sistema”
illecito di gestione dei contributi europei destinati al settore agricolo nel quale tutti i componenti erano coinvolti. Sotto questo profilo, appare privo di qualsiasi rilevanza il fatto che nello studio tecnico che aveva curato la pratica dei TR lavorassero il cognato ed il figlio del Sig.
VI GI giacché tale semplice circostanza non è, di per sé, idonea a provare l’accordo fraudolento tra il VI e i suoi familiari.
Vi è inoltre un evidente errore nella sentenza nella parte in cui afferma che, al fine di favorire gli studi tecnici coinvolti nella vicenda, “veniva assegnato [alle pratiche segnalate] un numero di protocollo che terminava sempre con il numero “1”, al quale corrispondeva appunto la prima commissione composta dai signori NO, SP e IC”.
Tale affermazione è, infatti, in evidente contrasto con l’ulteriore ricostruzione secondo cui le sub commissioni deputate alla verifica delle pratiche sono state costituite ben dopo la presentazione delle istanze e segnatamente il 14/6/2018 (vedi doc. difesa giudizio primo grado). Il contrasto consiste nel fatto che, se le commissioni non erano ancora costituite al momento della attribuzione del numero di protocollo, nessuno avrebbe potuto sapere, al momento della presentazione delle domande di contributo, che quella composta dai Signori SP e VI sarebbe stata la commissione numero “1”.
Sulla contestata carenza documentale della domanda di aiuto dei TR, va rilevato che i funzionari dell’IPA di Palermo hanno sempre fatto uso del “soccorso istruttorio” sebbene talvolta ciò sia avvenuto in maniera informale, per velocizzare il lavoro. Secondo gli appellanti incidentali, non v’è dubbio che la sub commissione di cui faceva parte la SP ha ottenuto dai TR la documentazione mancante in modo irrituale, semplicemente chiedendola agli istanti, ma è anche vero che, oltre a questa mancanza di rispetto per le forme, null’altro può essere oggettivamente contestato. La circostanza che il Sig. VI fosse affine e parente di due dei tecnici che avevano curato la pratica ha inciso solo in questo senso: di “velocizzare” la richiesta di acquisizione della documentazione mancante.
Va inoltre evidenziato che le numerose disposizioni amministrative sulla gestione delle pratiche del PSR 2014/2020, avvicendatesi in un breve arco temporale, hanno sovente avuto un contenuto poco chiaro se non contraddittorio aggravando la posizione dei funzionari deputati alla valutazione delle domande di aiuto. Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che la domanda dei TR fosse completa (dopo la contestata integrazione) e possedesse i requisiti per una positiva valutazione entro il termine ultimo per la presentazione della stessa in formato cartaceo.
In considerazione di ciò, la condotta degli odierni appellanti non ha nulla di fraudolento potendosi al più parlare di una negligente gestione del procedimento amministrativo affidato, il cui esito sarebbe in ogni caso stato favorevole per i Sigg. TR essendo costoro in possesso di tutti i requisiti richiesti per la concessione del contributo.
La condotta in questione è quindi semmai connotata da colpa lieve, non certo da dolo, elemento che comunque la Procura regionale non è riuscita a provare giacché non emergente dalle intercettazioni.
2. “In subordine: colpa grave - conseguenze sul piano sanzionatorio -
diversità delle posizioni soggettive – inesistenza dell’apporto causale degli appellanti”;
A detta degli appellanti incidentali, laddove si ritenga che nella fattispecie in esame ricorra una ipotesi di colpa grave, dovrà essere comunque annullata la condanna in solido e il comportamento tenuto dai singoli funzionari dovrà essere rivalutato in relazione al suo effettivo apporto causale, con conseguente responsabilità parziaria.
3. “Inesistenza del danno erariale”
Considerato che i TR avrebbero avuto comunque diritto al finanziamento richiesto, si appalesa insussistente il danno erariale addebitato agli odierni appellanti. In ragione di quanto innanzi, in subordine, hanno rilevato che:
4. “è erronea la quantificazione del danno - è stata omessa l’applicazione del potere riduttivo - il danno, così come quantificato dal giudice di prime cure è abnorme e non proporzionato”
A ciò consegue che, laddove dovesse ritenersi sussistente un danno, la condanna degli appellanti dovrà tenere conto del loro personale apporto causale e della responsabilità di tutti i soggetti concorrenti nell'illecito, ai fini dell'eventuale scomputo di quota di responsabilità a carico degli odierni comparenti. In tal senso, la condanna in via solidale in misura pari all’intero contributo erogato appare oggettivamente spropositata e per nulla proporzionale all’eventuale danno arrecato all’Amministrazione.
4.2. Con atto depositate il 3.9.2025, l’Ufficio di Procura generale ha preso posizione sulle censure degli appellanti incidentali rilevando che non appare conducente il riferimento all’istituto del soccorso istruttorio
(previsto dall’art.6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990) poiché la sua applicazione presuppone l’avvio di un procedimento, di cui nella fattispecie non vi è traccia, mentre la carenza dei preventivi richiesti dal bando pone su un piano di irricevibilità la domanda con conseguente impossibilità di instaurare qualsivoglia procedimento o sub-procedimento.
Per contro, vige in capo al singolo partecipante un obbligo di correttezza che impone al richiedente l’assolvimento di oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare i necessari documenti prescritti dal bando.
Parimenti, l’asserita inesistenza del danno erariale è argomento privo di pregio tenuto conto che la domanda dei RA TR avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per assenza dei requisiti di partecipazione e conseguentemente, l’erogazione nei confronti degli stessi deve essere riconosciuta come costituente danno erariale.
Alla luce di tali circostanze, non è possibile invocare l’esercizio del potere riduttivo, il cui uso, da parte del giudice contabile, va escluso nel caso di condotta dolosa.
5.1. All’udienza di trattazione dell’11.9.2025, rilevato il mancato rinvenimento al fascicolo degli appellanti incidentali SP e VI dell’atto di gravame notificato e del relativo decreto di fissazione di udienza notificato, è stato disposto il rinvio della trattazione del giudizio all’udienza del 18.12.2025 con onere a carico degli appellanti SP e VI di depositare tali atti.
5.2. Il 29.9.2025 l’Ufficio di Procura generale ha depositato una memoria integrativa per rappresentare che l’atto di appello notificato alla Procura in data 7.7.2025 a cura della difesa dei suddetti appellanti incidentali non è stato in effetti depositato entro 30 giorni dalla notificazione per come previsto dall’art. 180 c.g.c.; in ragione di ciò, ha chiesto di dichiarare l’intervenuta decadenza.
5.3. Con memoria depositata a mezzo DAeD in data 14.12.2025
(riversata nel giudizio di appello principale coltivato dalla Procura regionale), l’Avv. Lo Voi, difensore dei signori SP e VI, ha versato in atti la sola notifica dell’originario decreto di fissazione di udienza, eseguita a mezzo pec in data 11.9.25, nei confronti degli appellati. Al contempo, il difensore ha chiesto un rinvio dell’udienza per la rinnovazione della notifica del decreto di fissazione dell’udienza.
5.4. In data 15.12.2025 l’Avv. Lo Voi ha provveduto a depositare in DAeD la medesima memoria e la documentazione allegata nell’ambito del pertinente fascicolo relativo all’appello incidentale promosso da SP e VI e il giorno dell’udienza ha riversato sul portale Giudico l’atto di gravame notificato alle controparti il 7.7.2025, precisando di essere incorso in una mera svista quando ha depositato soltanto le notifiche del decreto di fissazione di udienza.
6. All’odierna udienza di trattazione le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, riepilogando gli snodi essenziali delle proprie difese, come da verbale di udienza.
La causa è stata posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.1. Il Collegio, rilevato che gli appelli in epigrafe sono stati proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art.184, primo comma, del codice della giustizia contabile, ne dispone la riunione.
1.2. In via preliminare, il Collegio rileva il passaggio in giudicato della sentenza gravata nei confronti degli intimati IC e D’CO poiché non risultano impugnati i capi della sentenza che li riguardano e le relative statuizioni assolutorie.
1.3. Ancora in via preliminare, relativamente all’appello incidentale proposto dai signori SP e VI, il Collegio rileva che risulta intervenuta la decadenza per omesso deposito dell’appello notificato entro 30 giorni dall’ultima notificazione, a mente dell’art. 180 c.g.c.
Risulta infatti obiettivamente dal fascicolo che tale adempimento non sia stato curato dai difensori i quali non hanno neppure prospettato l’esistenza di eventuali impedimenti (dovuti ad esempio al malfunzionamento del sistema informatico) che abbiano ostacolato il tempestivo adempimento.
Alla rilevata inammissibilità dell’appello incidentale coltivato da SP RI e VI GI consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei loro confronti.
2. Relativamente all’appello principale della Procura regionale, non merita accoglimento il primo motivo di gravame, quanto all’omessa pronuncia sulla circostanza della mancata realizzazione dell’opera ammessa al finanziamento, poiché i primi giudici sono pervenuti all’assoluzione dei soggetti percettori per un difetto di prova del coinvolgimento personale di costoro nella produzione del danno nonché del dolo o della colpa grave nella loro condotta. In tale prospettiva, per ragioni di economicità, non era quindi necessario procedere allo scrutinio dell’ulteriore contestazione rappresentata dalla mancata realizzazione dell’opera finanziata, essendo già stata esclusa la responsabilità dei percettori.
Quanto precede rileva anche ai fini dell’esame delle ulteriori censure della Procura appellante, variamente prospettate come eccesso di potere giurisdizionale e violazione del principio di concentrazione delle tutele da parte del Collegio di prime cure.
Per potere adeguatamente vagliare le molteplici ed articolate doglianze espresse nell’atto di appello, appare necessario inquadrarle nell’ambito delle originarie contestazioni mosse dall’attore pubblico ai soggetti percettori nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Nell’atto di citazione, infatti, dopo aver descritto ampiamente la fattispecie dannosa e le circostanze di fatto che l’avevano generata, il pubblico ministero imputava le singole responsabilità ai diversi convenuti in ragione del ruolo da ciascuno avuto nella vicenda.
Per quanto concerne i RA TR, a pag. 35 così veniva articolata la richiesta di condanna: “Del danno in discorso devono rispondere anche i percettori, dal momento che la Regione siciliana ha avviato la procedura di revoca dell’aiuto in ragione della percezione mediante mezzi fraudolenti. Per di più l’opera non risulta essere stata realizzata nei tempi previsti dal provvedimento di concessione né entro la stessa data è stata chiesta un’eventuale proroga del termine. Poiché l’opera non è più tra quelle ammesse a ricevere l’aiuto pubblico e non è stata realizzata nei tempi previsti, ne consegue che i percettori non hanno titolo per trattenere quanto ricevuto che deve pertanto essere restituito all’ente creditore”.
Successivamente, a pag. 51, veniva precisato che “…i percettori sono convenuti nel presente giudizio, con richiesta di condanna al pagamento in solido di quanto indebitamente percepito.” Ancora, a pag. 52, con riferimento alla condotta illecita realizzata dal tecnico che aveva prestato assistenza nella predisposizione della domanda, si chiariva che: “Al fine di scongiurare fenomeni di moral hazard la Procura reputa necessario che l’obbligo di restituzione dei contributi che ex post siano risultati non dovuti estendersi anche ai materiali percettori.”
In considerazione dei profili prospettati, il pubblico ministero, in via subordinata, chiedeva ai primi giudici di voler disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE per l’interpretazione dell’art. 35 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con l’intento di stimolare una pronuncia finalizzata a chiarire se l’obbligo di restituzione delle somme percepite a seguito della presentazione di documentazione mendace si estenda anche a soggetti terzi i quali, pur non avendo direttamente presentato prove false o comunque omesso di fornire le necessarie informazioni, hanno tratto beneficio dalla condotta fraudolenta altrui.
Ricostruite in tal modo la pretesa attorea e le ragioni poste a suo sostegno, correttamente i giudici di primo grado hanno assolto i signori TR giacché l’azione risarcitoria esercitata nei loro confronti risultava sfornita di prova. La Procura regionale, infatti, come si evince dall’atto di citazione, non ha dato dimostrazione di alcuno degli elementi strutturali dell’illecito previsti dall’art. 1 della legge 20 del 1994.
Tale incontrovertibile circostanza, ad avviso del Collegio, appare dirimente ai fini della soluzione delle diverse questioni presentate dall’appellante principale giacché ciò che viene sostanzialmente in rilievo in questo giudizio è l’esercizio di una azione di natura risarcitoria gravemente deficitaria sul fronte probatorio. Il pubblico ministero, infatti, ha enunciato la responsabilità ascritta ai due soggetti percettori basandosi esclusivamente sul sistema di favoritismi vigente all’interno dell’IPA di Palermo, per come ricostruito dall’indagine penale, senza una autonoma valorizzazione dell’apporto personale dei RA TR nella produzione del danno, nei termini di un contributo causale al conseguimento di aiuti pubblici non dovuti.
L’impostazione accusatoria prescelta dall’appellante principale ha pertanto configurato i due percettori come “terzi” rispetto ai fatti di rilievo penale verificatisi presso l’amministrazione in questione sebbene costoro non possano essere considerati tali rispetto alla fattispecie del conseguimento di contributi pubblici non dovuti di cui sono stati i beneficiari finali.
Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a respingere anche il secondo ed il terzo motivo di appello della Procura regionale.
Non vi è spazio, infatti, per il rinvio pregiudiziale alla CGUE, stante l’insussistenza dell’obbligo per il giudice di ultima istanza di rimessione in presenza di questione non decisiva né pertinente (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e IA UL PA c. Rete Ferroviaria Italiana PA in Causa c561/19; id., sentenza del 6 ottobre 1982 - causa c-283/81 - LF RL +
1 contro Ministero della Sanità). In altri termini, non sussiste nel caso di specie l’esigenza di promuovere alcuna questione interpretativa del diritto unionale atteso che l’istituto previsto dall’art. 267 TFUE non può certamente essere impiegato per sopperire ad una carenza di ordine probatorio della parte.
Parimenti, non sussiste alcun margine di applicabilità del principio di concentrazione delle tutele, sul presupposto del possibile esercizio innanzi al giudice contabile dell’azione di arricchimento senza causa ove non esista altra possibile azione, posto che la domanda originariamente formulata dal pubblico ministero era una domanda di natura chiaramente risarcitoria. Ogni diversa ricostruzione, non compatibile con il petitum e la causa petendi dell’azione originariamente esercitata è insuscettibile quindi di considerazione rientrando nell’ordine delle mere ipotesi.
Il Collegio conclusivamente respinge l’appello della Procura regionale e conferma le statuizioni assolutorie rese dai primi giudici nei confronti di TR RA e TR IA.
3.1. Relativamente al gravame proposto dal Sig. AR NO, non si condividono le prospettazioni concernenti il divieto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate, a mente dell’art. 270 c.p.p. e ciò in ragione del fatto che tali limiti riguardano unicamente il processo penale per il quale si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all’acquisizione della prova (Cass. n. 5317/2017; n. 10017/2016; n.
1948/2016). La giurisprudenza ormai consolidata della Corte dei conti, sulla base delle indicazioni della Suprema Corte, ha ritenuto pienamente utilizzabili in sede extrapenale le intercettazioni, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali (cfr. ex multis, Sezione di Appello Sicilia sent. n. 79/2024).
Nel caso di specie, il compendio probatorio offerto con l’atto di citazione è composto sia da numerose e significative prove documentali sia dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali e pertanto appare infondato il primo motivo di appello incentrato sull’asserita mancanza di prova della condotta illecita in quanto la prospettazione accusatoria è invece assistita da un solido riscontro documentale approfonditamente esaminato dal Collegio di prime cure.
Quanto alle modalità con cui le suddette intercettazioni sono state impiegate nel presente giudizio (ossia non integralmente ma in forma di estratto), ritenute dall’appellante non conformi al principio di
“vicinanza della prova”, non si ravvisa, ad avviso del Collegio, la criticità rilevata giacché, in presenza di una più che adeguata produzione documentale, la selezione operata dai militari della Guardia di Finanza rispondeva ad esigenze di razionalità ed economicità con il fine di supportare quanto già emergente dagli atti. Occorre in proposito altresì evidenziare che proprio in virtù dell’invocato principio di cui all’art. 94 c.g.c. l’odierno appellante incidentale, nella sua qualità di dirigente dell’IPA di Palermo e di membro della commissione che ha provveduto all’esame della pratica di finanziamento dei RA TR, non è affatto svantaggiato in termini di accesso alla prova posto che l’attività contestata dal pubblico ministero riguarda la funzione dallo stesso in concreto esercitata.
3.2. Neppure il secondo motivo di appello è suscettibile di accoglimento poiché la prova della condotta illecita contestata non è stata desunta dai primi giudici unicamente dalle intercettazioni. Il Collegio ritiene infatti corretto il modo di procedere della Sezione territoriale la quale, partendo dall’esame delle disposizioni normative disciplinanti le misure del PSR 2014/2020 e della documentazione acquisita dagli inquirenti nel corso dell’indagine penale, ha impiegato i dialoghi oggetto di intercettazione a corredo di quanto già emergente dagli atti della procedura di selezione.
Dai documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza emerge con certezza che: la domanda di aiuto presentata telematicamente al portale SIAN il 16.10.2017 non era corredata da alcun preventivo; parimenti tale documentazione non era allegata alla stampa definitiva della domanda firmata (da presentarsi in forma cartacea entro 10 giorni successivi al rilascio informatico); i sei preventivi di spesa (tre per ciascuna sottomisura) recavano tutti la data del 20.10.2017, ovvero posteriore a quella della domanda; con il verbale del 2.8.2018 di “ricevibilità e ammissibilità” la commissione valutatrice ha attestato la completezza della domanda (inclusi gli allegati in realtà all’origine inesistenti) e la mancanza di errori palesi e/o non palesi; con la spunta dell’apposita check-list la commissione ha dato atto dell’esistenza dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità dell’istanza attribuendole il relativo punteggio; infine, con DDG 1920 pubblicato in data 20.08.2018 sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, la pratica è stata inserita tra quelle finanziabili.
Va esclusa nel caso di specie la generale possibilità di integrazione della domanda in caso di errore palese e, in ogni caso, ciò non è in concreto avvenuto atteso che l’eventuale integrazione va proposta per il tramite di una domanda correttiva che nella specie non risulta essere stata presentata.
Quanto al soccorso istruttorio, il Consiglio di Stato ha chiarito che tale istituto nelle procedure di massa relative a finanziamenti e contributi pubblici “non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt.
2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (Consiglio di Stato, Sez. I parere n. 1802/2022 e nello stesso senso, tra le tante, Sez. terza, sentenza 22 febbraio 2019, n. 1236; sentenze Sez. quinta, 14 aprile 2020, n. 2401).
Nel caso in esame, quindi, l’amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, che si sarebbe tradotto in una violazione del fondamentale principio della par condicio dei partecipanti alla procedura (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. prima, parere n. 1008 del 2022; sentenze Sez. quinta, 14 aprile 2020, n. 2401, 28 novembre 2018, n. 6752, e Sez. terza, 12 luglio 2018, n. 4266); in ogni caso, non è stata offerta alcuna prova circa la concreta attivazione dell’istituto per la pratica TR.
In conclusione, la pratica che doveva essere considerata irricevibile, è stata invece ritenuta ricevibile, ammissibile nonché finanziata.
In ordine alla disciplina generale applicabile e alla complessa articolazione della vicenda illecita, in applicazione dell’art. 5, c.g.c. e dell’art. 17, comma 1, N.d.A. al c.g.c., il Collegio ritiene di far proprio e confermare la motivazione resa dai giudici di prime cure.
3.4. Relativamente al terzo ed al quarto motivo di appello, il Collegio ravvisa la piena correttezza delle statuizioni dei primi giudici circa la qualificazione dolosa della condotta dell’appellante incidentale. Dalla documentazione offerta dalla Procura regionale e dal quadro delle intercettazioni, pur depurato dalle precisazioni degli inquirenti, si evince la piena consapevolezza del dirigente NO di non procedere alla valutazione della pratica TR (il cui esito sarebbe stata l’irricevibilità) e di attendere i preventivi mancanti demandando al funzionario VI il loro reperimento.
La connotazione dolosa della condotta imputata esclude la possibilità di applicare il potere riduttivo dell’addebito.
4. Per tutte le considerazioni che precedono, l’appello proposto da NO AR va integralmente respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:
- riunisce gli appelli in epigrafe;
- dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto da SP RI e VI GI;
- rigetta l’appello principale proposto dalla Procura regionale;
- rigetta l’appello incidentale di NO AR e conferma integralmente la sentenza n. 110/2025 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.
DA NO AR al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio di appello che si liquidano in euro 48,00 (euro quarantotto,00).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
L’Estensore Il Presidente Dott.ssa EP Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti
(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 21/01/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente