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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
58
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1220/2023 R.G. vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , , CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, , Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
, , , ,
[...] Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, , , , CP_24 CP_25 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, Parte_12 Parte_13 [...]
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, , parti rappresentate e difesa dall'Avv. MUZZI' AURELIO,
[...] Parte_18 dall'Avv. CECCONI NORMA e dall'Avv. MUZZÌ MONICA
Appellanti contro CP_2
parte rappresentata e difesa dall'Avv. MASSAFRA PAOLA, dall'Avv. CARUSO SEBASTIANO, dall'Avv. CIRIELLO CHERUBINA e dall'Avv. BOCCIA NERI MASSIMO Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 9946/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
24.11.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 8.000 oltre oneri accessori;
Dà atto della sussistenza, per gli appellanti, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 24/06/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Roma il 17.9.2021, gli appellanti in epigrafe, tutti dipendenti CP_2
con qualifica di informatico area C, hanno convenuto in giudizio l' esponendo che, a Pt_19
seguito della soppressione del predetto ente a decorrere dall'1/1/2012, essi erano stati assegnati alla
Direzione Centrale Sistemi Informatici e Tecnologici con mansioni di informatici, ma che l' CP_27 aveva omesso di pagare loro l'indennità informatica prevista dall'accordo sottoscritto in data
20.5.2002 nel periodo 1/1/12 – 31/8/14.
I ricorrenti attuali appellanti, pertanto, hanno chiesto, previo accertamento dell'applicabilità nei loro confronti del predetto accordo, la condanna dell' al pagamento delle relative differenze CP_27
retributive, pari queste ultime ad €. 154,94 per tredici mensilità per i livelli C1 e C2 (ossia per i Sigg.
, , , , , Controparte_2 CP_25 Parte_5 Parte_20 Parte_11 Parte_15
e e pari ad €. 204,94, sempre per tredici mensilità per i livelli C3, C4 e C5, ossia
[...] CP_14
gli altri 36 ricorrenti.
CP_2 L' si è costituito in giudizio domandando il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente il ricorso.
In proposito la prima giudice ha osservato che, con la stipula del CCNL 2014 (che aveva eliminato la differenziazione di disciplina in base agli enti di provenienza), era stato previsto il riconoscimento dell'indennità informatica anche al personale informatico gestione ex solo a partire dal Pt_19
1/9/2014 “a seguito della definitiva integrazione”.
L'esclusione del trattamento per i dipendenti provenienti dall' fino al 31.8.2014, non Pt_19 integrerebbe alcun trattamento contrario al principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs.
165/2001.
L'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, infatti, stabilisce che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano regolati contrattualmente e che i contratti collettivi siano stipulati secondo le modalità previste nel titolo III del medesimo decreto legislativo. Il successivo art. 45 d.lgs. n. 165/2001 ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e, nel contempo, ha posto il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ha proseguito la sentenza appellata, ha chiarito che il principio di pari trattamento di cui al d.lgs. n. 165/2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (per tutte: Cass. 5 febbraio 2020, n. 2718 e giurisprudenza ivi citata) e che l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (v. Cass. 15 giugno 2018,
n. 15902).
Ancora, è stato affermato che nel pubblico impiego privatizzato, la non discriminazione del dipendente sotto il profilo del trattamento economico va verificata rispetto al trattamento economico legittimamente riconosciuto dalla Amministrazione in applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale il datore di lavoro pubblico non ha alcun potere.
Con ricorso depositato il 23.5.2023 i lavoratori in epigrafe hanno proposto appello, affidandosi alle seguenti censure:
1. “A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE
NAZIONALE INTEGRATIVA nel recepire e richiamare la contrattualistica integrativa, ed in particolare il CCNI 2012, non tiene nient'affatto in considerazione la circostanza che nella specifica dei destinatari del compenso di cui all'art. 32 del CCNL 1998/2001 sono indicati altri profili lavorativi degli ex , e non quelli nel profilo informatico , anche per adeguare Pt_19 Pt_19
l'indennità ex art. 32 che non era prevista nei contratti degli Enti di provenienza. Mentre per quelli inquadrati nel profilo informatico tale prerogativa era già previsata e disciplinata nell Né può essere data una diversa interpretazione perchè, differentemente verrebbe meno quanto previsto e disciplinato dal D.L. del 6-12-201, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, co. 1 della legge 22-12-2011 n. 214, che ha integrato di fatto e di diritto, a far data dal 1-1-2012 i ricorrenti nei ruoli organicicon decorrenza da 1-1-2012 e soprattutto si avrebbe violazione delle disposizioni normative D.Lgs. 165/2001 (fonte di rango superiore). Anche a voler condividere il riferimento del giudice al CCNI 2012, in particolare la parte relativa alla suddivisione delle risorse finanziarie destinate alle Aree professionali ABC e personale ex art. 15 legge 88/1989, suddivise tra i vari istituti che sono stati assorbiti in a decorrere dal 2012, la stessa suddivisione non viene prevista nel successivo CCNI del 2013 in quanto a tale data, ovvero a decorrere dal mese di luglio 2013,
l'integrazione tra gli Enti ha di fatto azzerato la diversificazione tra i vari Fondi economici. Le specifiche riportate dall'art. 4 del suddetto contratto attengono ad istituti non previsti dallo per i quali si è reso necessario procedere alla specifica. Laddove, invece, non vi era necessità di specifica CP_2 poiché già prevista dall' non è stato citato; 2. “B) VIOLAZIONE DELL'ART 45, CO. 2 DEL D. LGS. N. 165/2021: Il Giudice di prime cure non ravvisa la violazione della normativa richiamata (fonte di rango superiore a quella pattizia) ritenendo, erroneamente, che ai ricorrenti, odierni appellanti, sia stata applicato un trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva a loro applicabile, specificatamente il contratto collettivo integrativo del 2012 e quello successivo del 2013. Tale deduzione non tiene in nessuna considerazione la mansione svolta dai ricorrenti, e soprattutto la normativa di cui all'art. 45, co. 2 del D. Lgs. N. 165/2001 (fonte di rango superiore) … L'art. 45, co. 2 de D. Lgs. 165/2021 sancisce espressamente il principio di parità di trattamento a parità di mansioni svolte. Posto che gli odierni appellanti già svolgevano presso l'ex ed hanno ininterrottamente continuato a svolgere, dal Pt_19
CP_2 momento in cui sono stati assorbiti ed integrati nell' le mansioni specifiche di informatici, si sono trovati per ciò stessi nella condizioni di usufruire della indennità informatica prevista nella contrattazione svolgendo i medesimi compiti assegnati ai colleghi … Il trattamento economico richiesto dai ricorrenti è sorretto dal contratto collettivo integrativo delle trova nel richiamato contratto 2002 del 20 maggio 2003 Titolo 4.1.1. ed in quelli successivi pure richiamati, le fonti pattizie valide e necessarie, non tenute in debita considerazione dal Tribunale”.
Si è costituito l'appellato che, eccependo la nullità della sentenza appellata perché la stessa avrebbe statuito solo sulle domande di 36 dei 43 originari ricorrenti e attuali appellanti, nonché
CP_2 l'inammissibilità del gravame per contrasto con gli articoli 342 e 434 c.p.c. L' , nel merito, ha chiesto respingersi il gravame.
In data 18.6.2025 gli appellanti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, accettato dall'appellato, con regolamentazione delle spese di entrambi i gradi che prevede il pagamento di euro CP_2 100 per ciascuno dei medesimi appellanti in favore dell' .
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 310 c.p.c., con spese come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese come da atto di rinunzia agli atti, accettato.
Roma, lì 24/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1220/2023 R.G. vertente
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, , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
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[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
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, , , CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, , Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
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[...] Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
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, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, Parte_12 Parte_13 [...]
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, , parti rappresentate e difesa dall'Avv. MUZZI' AURELIO,
[...] Parte_18 dall'Avv. CECCONI NORMA e dall'Avv. MUZZÌ MONICA
Appellanti contro CP_2
parte rappresentata e difesa dall'Avv. MASSAFRA PAOLA, dall'Avv. CARUSO SEBASTIANO, dall'Avv. CIRIELLO CHERUBINA e dall'Avv. BOCCIA NERI MASSIMO Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 9946/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
24.11.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 8.000 oltre oneri accessori;
Dà atto della sussistenza, per gli appellanti, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 24/06/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Roma il 17.9.2021, gli appellanti in epigrafe, tutti dipendenti CP_2
con qualifica di informatico area C, hanno convenuto in giudizio l' esponendo che, a Pt_19
seguito della soppressione del predetto ente a decorrere dall'1/1/2012, essi erano stati assegnati alla
Direzione Centrale Sistemi Informatici e Tecnologici con mansioni di informatici, ma che l' CP_27 aveva omesso di pagare loro l'indennità informatica prevista dall'accordo sottoscritto in data
20.5.2002 nel periodo 1/1/12 – 31/8/14.
I ricorrenti attuali appellanti, pertanto, hanno chiesto, previo accertamento dell'applicabilità nei loro confronti del predetto accordo, la condanna dell' al pagamento delle relative differenze CP_27
retributive, pari queste ultime ad €. 154,94 per tredici mensilità per i livelli C1 e C2 (ossia per i Sigg.
, , , , , Controparte_2 CP_25 Parte_5 Parte_20 Parte_11 Parte_15
e e pari ad €. 204,94, sempre per tredici mensilità per i livelli C3, C4 e C5, ossia
[...] CP_14
gli altri 36 ricorrenti.
CP_2 L' si è costituito in giudizio domandando il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente il ricorso.
In proposito la prima giudice ha osservato che, con la stipula del CCNL 2014 (che aveva eliminato la differenziazione di disciplina in base agli enti di provenienza), era stato previsto il riconoscimento dell'indennità informatica anche al personale informatico gestione ex solo a partire dal Pt_19
1/9/2014 “a seguito della definitiva integrazione”.
L'esclusione del trattamento per i dipendenti provenienti dall' fino al 31.8.2014, non Pt_19 integrerebbe alcun trattamento contrario al principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs.
165/2001.
L'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, infatti, stabilisce che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano regolati contrattualmente e che i contratti collettivi siano stipulati secondo le modalità previste nel titolo III del medesimo decreto legislativo. Il successivo art. 45 d.lgs. n. 165/2001 ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e, nel contempo, ha posto il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ha proseguito la sentenza appellata, ha chiarito che il principio di pari trattamento di cui al d.lgs. n. 165/2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (per tutte: Cass. 5 febbraio 2020, n. 2718 e giurisprudenza ivi citata) e che l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (v. Cass. 15 giugno 2018,
n. 15902).
Ancora, è stato affermato che nel pubblico impiego privatizzato, la non discriminazione del dipendente sotto il profilo del trattamento economico va verificata rispetto al trattamento economico legittimamente riconosciuto dalla Amministrazione in applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale il datore di lavoro pubblico non ha alcun potere.
Con ricorso depositato il 23.5.2023 i lavoratori in epigrafe hanno proposto appello, affidandosi alle seguenti censure:
1. “A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE
NAZIONALE INTEGRATIVA nel recepire e richiamare la contrattualistica integrativa, ed in particolare il CCNI 2012, non tiene nient'affatto in considerazione la circostanza che nella specifica dei destinatari del compenso di cui all'art. 32 del CCNL 1998/2001 sono indicati altri profili lavorativi degli ex , e non quelli nel profilo informatico , anche per adeguare Pt_19 Pt_19
l'indennità ex art. 32 che non era prevista nei contratti degli Enti di provenienza. Mentre per quelli inquadrati nel profilo informatico tale prerogativa era già previsata e disciplinata nell Né può essere data una diversa interpretazione perchè, differentemente verrebbe meno quanto previsto e disciplinato dal D.L. del 6-12-201, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, co. 1 della legge 22-12-2011 n. 214, che ha integrato di fatto e di diritto, a far data dal 1-1-2012 i ricorrenti nei ruoli organicicon decorrenza da 1-1-2012 e soprattutto si avrebbe violazione delle disposizioni normative D.Lgs. 165/2001 (fonte di rango superiore). Anche a voler condividere il riferimento del giudice al CCNI 2012, in particolare la parte relativa alla suddivisione delle risorse finanziarie destinate alle Aree professionali ABC e personale ex art. 15 legge 88/1989, suddivise tra i vari istituti che sono stati assorbiti in a decorrere dal 2012, la stessa suddivisione non viene prevista nel successivo CCNI del 2013 in quanto a tale data, ovvero a decorrere dal mese di luglio 2013,
l'integrazione tra gli Enti ha di fatto azzerato la diversificazione tra i vari Fondi economici. Le specifiche riportate dall'art. 4 del suddetto contratto attengono ad istituti non previsti dallo per i quali si è reso necessario procedere alla specifica. Laddove, invece, non vi era necessità di specifica CP_2 poiché già prevista dall' non è stato citato; 2. “B) VIOLAZIONE DELL'ART 45, CO. 2 DEL D. LGS. N. 165/2021: Il Giudice di prime cure non ravvisa la violazione della normativa richiamata (fonte di rango superiore a quella pattizia) ritenendo, erroneamente, che ai ricorrenti, odierni appellanti, sia stata applicato un trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva a loro applicabile, specificatamente il contratto collettivo integrativo del 2012 e quello successivo del 2013. Tale deduzione non tiene in nessuna considerazione la mansione svolta dai ricorrenti, e soprattutto la normativa di cui all'art. 45, co. 2 del D. Lgs. N. 165/2001 (fonte di rango superiore) … L'art. 45, co. 2 de D. Lgs. 165/2021 sancisce espressamente il principio di parità di trattamento a parità di mansioni svolte. Posto che gli odierni appellanti già svolgevano presso l'ex ed hanno ininterrottamente continuato a svolgere, dal Pt_19
CP_2 momento in cui sono stati assorbiti ed integrati nell' le mansioni specifiche di informatici, si sono trovati per ciò stessi nella condizioni di usufruire della indennità informatica prevista nella contrattazione svolgendo i medesimi compiti assegnati ai colleghi … Il trattamento economico richiesto dai ricorrenti è sorretto dal contratto collettivo integrativo delle trova nel richiamato contratto 2002 del 20 maggio 2003 Titolo 4.1.1. ed in quelli successivi pure richiamati, le fonti pattizie valide e necessarie, non tenute in debita considerazione dal Tribunale”.
Si è costituito l'appellato che, eccependo la nullità della sentenza appellata perché la stessa avrebbe statuito solo sulle domande di 36 dei 43 originari ricorrenti e attuali appellanti, nonché
CP_2 l'inammissibilità del gravame per contrasto con gli articoli 342 e 434 c.p.c. L' , nel merito, ha chiesto respingersi il gravame.
In data 18.6.2025 gli appellanti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, accettato dall'appellato, con regolamentazione delle spese di entrambi i gradi che prevede il pagamento di euro CP_2 100 per ciascuno dei medesimi appellanti in favore dell' .
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 310 c.p.c., con spese come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese come da atto di rinunzia agli atti, accettato.
Roma, lì 24/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi