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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6343/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2023 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2023 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in per- sona della dott.ssa Maria Del Prete ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ul- timo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6343/2024, avente ad oggetto: responsabilità
1 medica, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Vincenzo Carella (Cod. Fisc. ) presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata in Fabriano (AN) alla Via Bellocchi n. 20, in vir- tù di procura in atti ricorrente e
(Cod. Fisc./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede in Caserta alla Via Nazionale Appia n. 35, rappresentata e di- fesa dall'avv.to Massimiano Sciascia (Cod. Fisc. presso il C.F._3 cui studio è elettivamente domiciliata in Caserta al Viale Medaglie D'Oro n. 23, in virtù di procura in atti resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e note relative all'udienza del
20.11.2025 trattata con modalità cartolare.
Per la struttura sanitaria resistente: come da comparsa di costituzione e note re- lative all'udienza del 20.11.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'istante ha dedotto di aver già adito l'intestato Tribunale depositando ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avverso la resistente onde ottenere un Controparte_1 accertamento tecnico preventivo diretto ad accertare e verificare il nesso di causa tra le lesioni lamentate e l'inidonea assistenza clinica prestata presso la struttura sanitaria resistente in data 09.01.2018 (su indicazione dei sanitari ivi operanti) e, altresì, quantificarne i danni ricollegabili alla predetta condotta medica censurata.
La ricorrente ha, altresì, precisato che il magistrato assegnatario del procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. conferiva incarico di CTU medica al Collegio peritale presieduto dai Prof. (specialista me- Persona_1 dico-legale) e dott. (specialista di malattie infettive) i quali, presta- Persona_2 to il giuramento di rito ed espletate le operazioni peritali, depositavano l'elaborato
2 di consulenza tecnica d'ufficio definitiva.
La ricorrente, dunque, ha dedotto che i CC.TT.UU. incaricati rassegnavano conclu- sioni peritali medico-legali dal seguente tenore: “Manca, in definitiva, la documen- tazione dell'effettiva adozione di tutte le norme e misure tecniche previste e la di- mostrazione che sia stato adempiuto dalla Struttura Sanitaria quanto era esigibile allo stato dell'arte al fine di evitare, o quanto meno ridurre, il rischio di insorgen- za dell'infezione correlata all'assistenza, nello specifico una infezione protesica
“tardiva” da OT LI. Il che porta ad ammettere profili di responsabilità della nell'insorgenza dell'infezione ospeda- Controparte_2 liera oggetto di valutazione per inidonea qualità assistenziale. Occorre ora valuta- re quali siano gli esiti menomativi derivati alla ricorrente in conseguenza dei pre- detti profili di responsabilità assistenziale. In premessa, deve ribadirsi che il pro- cesso infettivo in questione è stato adeguatamente trattato ed eradicato mediante rimozione dell'originario dispositivo protesico con impianto di nuova protesi con componenti cementate ed antibiotate. Alla luce di tale importante dato storico deve ritenersi che l'attuale quadro menomativo di cui è portatrice la paziente Pt_2 sostanzialmente a quello atteso in caso di un impianto protesico ben tolle-
[...] rato e normofunzionale. Difatti nell'attualità le limitazioni funzionali al ginocchio sono tali da consentire un buon arco articolare con escursione in flessione possibi- le oltre i 90° ed una estensione completa, il tutto in assenza di dolore. In sostanza le menomazioni articolari attuali corrispondono a quelle normalmente attese in una protesi di ginocchio, valutabile nella Classe I (in base ai criteri tabellari
SIMLA1). Sicché è corretto ritenere che quale unico danno aggiuntivo riconducibi- le agli effetti dell'infezione protesica è residuato un esito anatomo-cicatriziale cu- taneo differente da quello iniziale ed un accreditabile danno anatomico intra- articolare, entrambi conseguenti alla necessità di un reintervento protesico. Difat- ti, in occasione del secondo intervento si è proceduto all'asportazione della vec- chia cicatrice (destinata ad indagini colturali), alla riapertura del comparto arti- colare del ginocchio per la rimozione del manufatto protesico infetto e l'innesto di nuovi componenti protesiche ed infine al confezionamento di nuova sutura per strati. La descritta componente di danno iatrogena può essere equamente valutata con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati nei richiamati barèmes di consultazione medico-legale in una misura di “danno biologico”, o
“menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata” pari al 3%
(tre per cento). Va tuttavia precisato che tale danno iatrogeno, esclusivamente ri-
3 conducibile ad incongruo management assistenziale, va ad inserirsi nel complesso menomativo documentato a carico dell'intero comparto articolare del ginocchio e secondario alla presenza di una protesi, quindi in un danno che nell'insieme può equamente essere valutato nella misura del 18% (derivato dall'insieme degli esiti protesici in I Classe e dal descritto danno aggiuntivo anatomo-cicatriziale da rein- tervento). Sicché risulta che il danno biologico di esclusiva pertinenza iatrogena
(quindi risarcibile) può ben inquadrarsi nella misura del 3% (tre per cento), da valutarsi - quale danno differenziale - nel range compreso tra il 16% ed il 18%.”
Tuttavia, la ricorrente ha contestato, come peraltro già fatto in sede di Pt_1 espletamento del procedimento conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., le dette risultanze e, considerato che dalla resistente struttura in ogni caso Controparte_1 non è pervenuta alcuna offerta transattiva, la stessa ha adito con ricorso ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. l'intestato Tribunale attivando il presente giudizio onde ot- tenere, previo riconoscimento della responsabilità per inadeguata attività assisten- ziale sanitaria da parte dei sanitari della struttura resistente, il risarcimento di tutti i presunti danni dalla stessa patiti e quantificati a mezzo di CTU da rinnovarsi, oltre incremento soggettivo come richiesto, interessi legali e rivalutazione monetaria.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno da riduzione della capa- cità lavorativa specifica (inserviente - OSS) e quantificata in € 120.000,00.
Il tutto oltre refusione delle spese legali oltreché delle spese sostenute in relazione al procedimento per AT RG.n. 3732/2020, prodromico del ricorso sommario qui introdotto.
Si è costituita in giudizio la resistente struttura sanitaria Controparte_1
, la quale, in via preliminare, ha contestato la nullità del ricorso introduttivo
[...]
e, nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni richiesta formulata dalla ricorrente, sic- come infondata in fatto e in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, oltreché in relazione al nesso di causalità giuridica e materiale, pure insussistente tra la censurata condotta medico-assistenziale e i danni denunciati dalla ricorrente riconducibili, a dire della resistente struttura sanitaria, al quadro menomativo pro- prio di quello atteso per l'ipotesi di impianto protesico ben tollerato e normofun- zionale, come quello cui la si è sottoposta. Ha contestato sia la richiesta di Pt_1 rinnovo di CTU medico-legale avanzata dalla ricorrente, giacché fondata su mere divergenze tra le risultanze attese e quelle rassegnate dai CC.TT.UU. Prof. Per_3
e dott. che la domanda di risarcimento del danno da riduzione della ca-
[...] Per_2 pacità lavorativa specifica in quanto destituita di fondamento.
4 In conclusione, la resistente ha chiesto, il rigetto del ri- Controparte_1 corso giacché nullo, oltreché infondato in fatto e diritto. In subordine, per la dene- gata ipotesi di accoglimento della domanda dell'istante ha chiesto liquidarsi il solo danno differenziale come rassegnato dal Collegio peritale in sede di AT, con esclusione di altre voci di danno richieste, inclusa quella per riduzione della capa- cità lavorativa.
Il merito
Ciò premesso, va osservato che il giudizio ha ad oggetto la responsabilità in cui sa- rebbero incorsi i sanitari della per inadeguata gestione Controparte_1 clinico/assistenziale dell'odierna ricorrente in occasione Parte_1 dell'intervento del 09.01.2018 per cui la paziente contraeva infezione protesica
“tardiva” da OT LI riportando gravissimi postumi invalidanti.
Così risulta sinteticamente ricostruita la storia clinica, secondo la prospettazione della ricorrente.
Passando allo scrutinio del merito, questo giudice ritiene la domanda parzialmente meritevole di accoglimento per quanto si osserva.
Anzitutto, va premesso che la ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i gravis- Controparte_1 simi danni patiti in conseguenza dell'insorgenza di un'infezione protesica post- operatoria da impianto protesico al ginocchio.
Ciò premesso, si ricorda che le strutture sanitarie convenute rispondono dei danni cagionati ai loro pazienti per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Qualsiasi struttura sanitaria, infatti, è tenuta a fornire al paziente una prestazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposizione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di personale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecnologia;
inoltre è chiamato a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non solo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che in- staura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario, di cui risponde in via solidale.
In merito alla natura della responsabilità in esame, va richiamato il seguente prin- cipio giurisprudenziale condiviso da questo giudice “In tema di prova dell'ina- dempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrat- tuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto pro- vare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con-
5 troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale crite- rio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il de- bitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, in- vertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adem- pimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesat- tezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di infor- mazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di dirit- to che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”. (Cas- sazione civile sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
In sostanza, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarci- mento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o ne- goziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circo- stanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione.
Partendo da tale presupposto, la Suprema Corte, nella sentenza n. 577 del 2008 già sopra richiamata, ha affermato che, affinché l'inadempimento o l'inesatto adempi- mento assumano rilevanza, è necessario che il danneggiato alleghi la sussistenza di uno specifico inadempimento che sia causa o concausa, in termini di efficienza causale, del danno.
Va precisato, per completezza, che l'inadempimento rilevante non è individuabile soltanto in quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
6 Ciò comporta che l'allegazione del creditore, in merito alla condotta causalmente rilevante, deve essere qualificata e dunque specifica nonché allegata, almeno sotto il profilo astratto, da nesso causale con il danno per il quale si chiede il risarcimen- to.
Sotto tale profilo, si riporta il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte sul tema: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di respon- sabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevan- te”.
Ciò posto, si ritiene che parte attrice abbia assolto parzialmente al proprio onere, in quanto dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza d'ufficio, a firma del Collegio peritale presieduto dai Prof. (spe- Persona_1 cialista medico-legale) e dott. (specialista di malattie infettive), si Persona_2 evince che, avuto riguardo l'intervento chirurgico cui venne sottoposta l'istante in data 09.01.2018 presso la struttura Parte_1 Controparte_1
“…la sig.ra 49enne all'epoca dei fatti, nel gennaio 2018 a causa di dolore Pt_1
e limitazione funzionale dell'articolazione del ginocchio destro, dopo tentativi farmacologici falliti fu ricoverata presso la Controparte_2 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di protesi totale al ginocchio destro.
L'intervento chirurgico fu eseguito in data 9.1.2018 e l'immediato decorso post- operatorio fu regolare tale da consentire la dimissione della paziente in data
12.1.2018, con prescrizione di terapia medica ed indicazioni per la successiva te- rapia fisioterapica da eseguire a domicilio. Una Rx di controllo eseguita in data
23.3.2018 mostrava “artroprotesi a dx, con evidenza di regolarità della struttura ossea periprotesica e di regolari rapporti articolari. Evidenza di abbondante ver- samento articolare”. In data 17.4.2018 – a distanza di tre mesi dall'intervento – la p. si rivolgeva al Dott. che, alla visita ortopedica, rilevava la presenza di Pt_3 ginocchio destro tumefatto con limitazione della flessione massima a 90°.Ad un successivo controllo del maggio 2018 presso lo studio del Dott. fu rilevata Per_4
“gonalgia” destra in gamba operata di PTG” e fu quindi consigliato di praticare esami di laboratorio ed indagini radiografiche del ginocchio. Seguivano ulteriori
7 controlli clinici presso lo studio del Dott. e presso il medico del lavoro che Pt_3 documentavano, nella sostanza, la persistenza di gonalgia e marcata tumefazione del ginocchio operato, oltre al rilievo di aumentati valori degli indici di flogosi si- stemica (alla visita del 28/6 - VES 34 e PCR 3.7). A distanza di circa 8 mesi, dall'ultima certificazione medica in atti, nel marzo 2019, la paziente si ricovera presso l'Ospedale di Fabriano con diagnosi di “Esiti di artroprotesi ginocchio de- stra”. L'obiettività clinica all'ingresso mostrava al ginocchio destro “Tumefazione ginocchio dx con dolore in sede rotulea e mediale alla femoro tibiale. Limitata la flessione a 90°. Estensione conservata. Dolente l'estensione dell'anca a ginocchio esteso. Modesto aumento del termotatto” (…) La paziente in data 7.3.2019 fu quindi sottoposta ad intervento di revisione protesica, con espianto delle preceden- ti componenti protesiche ed impianto di nuova protesi antibiotata. In corso di de- scrizione di intervento all'incisione della precedente cicatrice chirurgica si reper- tava “materiale simil-caseoso nel sottocute”, veniva altresì prelevato liquido sino- viale per esame colturale e rimosse le componenti protesiche, delle stesse l'inserto in polietilene fu destinato ad esame colturale (…) all'esame colturale della ferita chirurgica fu isolato il “OT LI”. Nell'attualità, l'accertamento medico- legale ha consentito di apprezzare in una paziente con deambulazione e passaggi posturali eseguiti in autonomia ed in armonia, la presenza a carico dell'arto infe- riore destro degli esiti cicatriziali della procedura di artroprotesi di ginocchio, as- sociati alla persistenza di un plus perimetrico di circa 2 cm del diametro rotuleo rispetto al controllato e di modesta eterometria dell'arto destro rispetto al control- lato (minus di 1 cm). Dal punto di vista funzionale i movimenti di flessione del gi- nocchio sono possibili per un arco articolare di 110° (da 180° a 70°) e l'estensione è completa. Orbene, alla luce della ricostruzione storica dei fatti e delle risultanze obiettivo-cliniche attuali della ricorrente, occorre ora addentrarsi negli aspetti valutativi medico-legali che il caso offre, che vanno, innanzitutto, in- centrati sulla verifica di eventuali profili di responsabilità a carico della struttura convenuta nell'assistenza sanitaria prestata alla Sig.ra in occasione del Pt_1 ricovero presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia della Controparte_1
di Caserta dal 9.1.2018 al 12.1.2018. In buona sostanza è necessario espri-
[...] mersi sulla effettiva genesi della condizione settica al ginocchio destro, senza dub- bio alcuno presentata dalla paziente, con particolare riferimento ad una eventuale sua riconducibilità causale all'intervento di artroprotesi eseguito nel gennaio
2018 presso . In relazione a tale aspetto deve Controparte_3
8 premettersi che la chirurgia ortopedica delle lesioni articolari del ginocchio rap- presenta attualmente una importante metodica terapeutica per le affezioni trauma- tiche e/o degenerative. Tuttavia, e nonostante l'elevato livello qualitativo raggiunto in relazione al miglioramento delle tecniche e della qualità dei materiali utilizzati la suddetta attività non è assolutamente esente da rischi di complicanze iatrogene che possono presentarsi prima, durante o dopo il trattamento. In particolare, risul- ta ormai da tempo accertato che in corso di intervento, o in prossimità allo stesso,
è possibile la trasmissione di infezioni del sito chirurgico di origine nosocomiale, che avviene con modalità note e definite, laddove quelle principali sono:
a)incompleta o non appropriata esecuzione delle procedure di pulizia e disinfezio- ne del sito;
b) inefficace decontaminazione degli strumenti nonostante l'impiego di procedure corrette;
c) contaminazione delle apparecchiature automatiche di la- vaggio;
d)trasmissione dell'infezione da paziente a paziente con lo strumentario che funge esclusivamente da veicolo;
e) inadeguato uso dell'antibiotico terapia che favorisce l'insorgenza di ceppi batterici resistenti. Allo stesso modo è altrettanto noto che le procedure chirurgiche sono risultate significativamente associate ad infezioni, con riscontri che fanno oramai ritenere essenziale la necessità di una ri- gorosa osservanza delle precauzioni universali ambientali e personali, e suggeri- scono inoltre di incrementare ulteriormente i metodi di prevenzione nel corso di questi interventi. Come ogni intervento chirurgico, difatti, anche quello in discus- sione (protesizzazione del ginocchio) è gravato dal possibile concretizzarsi di eventi non desiderati, alcuni prevenibili, eventi che possono essere connessi al ge- nerico rischio operatorio, oppure possono rappresentare delle complicanze speci- ficamente correlate alla procedura chirurgica. Appartengono alla prima categoria le infezioni, entità nosografiche che si connotano in modo quasi costante di impli- cazioni medico-legali con riferimento ad ipotesi di comportamenti assistenziali inadeguati. Il criterio preliminare della plausibilità scientifica risulta così ampia- mente soddisfatto, ma poiché esso non comporta necessariamente un giudizio di attribuzione del rapporto causale, bisogna ora completare il percorso attraverso la verifica anche degli altri classici criteri (cronologico, topografico, di continuità fenomenologica, di adeguatezza quali - quantitativa, di esclusione di altre cause) per raggiungere un livello di giudizio positivo sul nesso causale espresso in termi- ni di qualificata probabilità. Ebbene, la criteriologia suddetta risulta, nel caso di interesse, più che ampiamente soddisfatta, e dimostra in maniera chiara e non equivoca lo stretto rapporto di causa-effetto tra l'intervento chirurgico cui fu sot-
9 toposto la sig.ra e la successiva comparsa della infezione protesica “tar- Pt_1 diva”. In accordo con quanto riportato nelle linee guida AMCLI 2013 e da so- vrapponibili documenti internazionali, può affermarsi che la ebbe a con- Pt_1 trarre un'infezione peri-protesica “ritardata”, vale a dire una infezione con tempo di insorgenza compreso nei 24 mesi dal posizionamento dell'artroprotesi. Nello specifico, nella radiografia del marzo 2018 – due mesi dopo l'intervento di artro- protesi di ginocchio - si aveva il rilievo di evidenza di abbondante versamento ar- ticolare. La persistenza del versamento poteva già indurre il sospetto di infezione protesica ed avrebbe richiesto l'esecuzione di un agoaspirato ed esame chimico fi- sico e microbiologico. Ai controlli ortopedici successivi il ginocchio operato veni- va sempre descritto come tumefatto e dolente, con associata impotenza funzionale.
Tale sintomatologia, ove non approfondita, risultava non strettamente indicativa, né specifica di una possibile infezione protesica. In effetti si addivenne ad una dia- gnosi di infezione protesica a distanza, oltre un anno dopo il primo intervento pro- tesico, in occasione dell'intervento di riprotesi eseguito nel marzo 2019, quando l'esame del liquido sinoviale risultava indicativo di una infezione protesica ed il successivo riscontro colturale con isolamento di germi (da prelievo sotto la pre- gressa cicatrice) consentiva di confermare l'infezione protesica da OT mirabi- lis. Pertanto, sulla scorta della rappresentata ricostruzione storico-documentale è ragionevole affermare che nel caso in esame si era in presenza d'infezione della protesi di ginocchio, impiantata nel gennaio 2018. (…) La sequenza storica dei fatti, cadenzata dalla comparsa di segni indiretti di infezione protesica, già a di- stanza di due mesi dall'intervento di artroprotesi (per evidenza Rx di versamento articolare e per la persistenza ai successivi controlli clinici in atti di tumefazione e dolore articolare, associata ad incremento degli indici di flogosi sistemica) e dalla successiva conferma colturale dell'infezione protesica in corso di riprotesi di gi- nocchio nel marzo 2019 (infezione da OT LI MDR), consente di ritene- re come dimostrata nel caso la verificazione di un'infezione del sito chirurgico, os- sia di una infezione correlata all'assistenza (ICA). Per ciò che concerne la valuta- zione dell'adeguatezza e della qualità della gestione assistenziale erogata dalla resistente va sottolineato che incombe a carico della struttu- Controparte_1 ra il rispetto misure preventive finalizzate a ridurre l'incidenza delle infezioni ospedaliere di cui essa stessa può essere responsabile in caso di loro comparsa. Al proposito, va detto che in atti non si riscontra documentazione che attesti l'adozione di specifici protocolli ospedalieri finalizzati alla prevenzione ed al con-
10 tenimento di infezioni nosocomiali sostenute da patogeni. Trattasi di misure già promosse all'epoca dei fatti, tra cui rientrano: formazione e sensibilizzazione del personale sul problema delle infezioni ospedaliere;
gestione del personale sanita- rio eventualmente colonizzato o infetto;
sanificazione, disinfezione e sterilizzazione dei blocchi operatori e dei reparti di degenza;
sterilizzazione e profilassi preventi- va dei presidi chirurgici;
efficace disinfezione delle superfici;
disinfezione e steri- lizzazione delle attrezzature e presidi riutilizzabili e di tutta la strumentazione adoperata;
adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti;
campionamento micro- biologico ambientale della sala operatoria;
effettuazione di indagini infettivologi- che sugli operatori sanitari;
costituzione di un Comitato Aziendale ad hoc (Comi- tato di controllo delle Infezioni Ospedaliere, CIO) deputato alla stesura, alla con- duzione ed al controllo di progetti finalizzati alla riduzione dell'incidenza delle in- fezioni nosocomiali. A livello della struttura sanitaria devono inoltre essere istitui- ti, applicati, documentati e periodicamente verificati tutti gli interventi finalizzati alla prevenzione o contenimento delle infezioni ospedaliere, nonché monitorata l'insorgenza di microorganismi antibiotico-resistenti, redatte e divulgate le diretti- ve per controllare e evitare l'insorgenza di tali agenti patogeni. Secondo prassi, al fine di escludere profili di responsabilità della struttura sanitaria nella trasmissio- ne del processo infettivo, accertato che il caso in oggetto concerne un'infezione nosocomiale riconducibile ad un intervento ortopedico, andrebbe dimostrato che l'infezione si è verificata nonostante fosse stato posto in essere tutto quanto possi- bile per evitarne l'insorgenza, fornendo prova specifica e dettagliata dell'effettiva adozione di tutti i percorsi di prevenzione delle infezioni correlate con l'assistenza, nonché di tutte le misure utili e necessarie per una corretta sanificazione, al fine di evitare la contaminazione ad opera di batteri nosocomiali. Nel caso di specie, la struttura sanitaria convenuta non ha allegato agli atti protocolli per il controllo delle infezioni, non è rilevabile la periodicità e gli esiti di eventuali controlli espe- riti, tra questi le campionature ambientali periodiche (nelle sale operatorie), pre- viste almeno semestralmente, al fine di controllare l'efficacia delle misure di pre- venzione attuate (verifica delle contaminazioni ambientali ed impiantistiche, dei sistemi di aerazione della rianimazione), non vi è traccia di documentata attività formativa del personale, né di report di verifica delle attività di controllo circa il rispetto delle regole adottate, da parte del personale medico e paramedico. In al- tri termini, la struttura resistente non ha assolto, per quanto disponibile negli atti di causa esaminati, l'onere di provare di avere posto in essere ogni cautela e pre-
11 cauzione, funzionale, strutturale e di metodo, utile a realizzare e mantenere co- stante un'ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti, dei mez- zi e del personale addetto e assicurare l'assoluta salubrità degli ambienti ospeda- lieri, della strumentazione chirurgica e non, della asetticità dell'assistenza peri- operatoria della paziente. Manca, in definitiva, la documentazione dell'effettiva adozione di tutte le norme e misure tecniche previste e la dimostrazione che sia stato adempiuto dalla Struttura Sanitaria quanto era esigibile allo stato dell'arte al fine di evitare, o quanto meno ridurre, il rischio di insorgenza dell'infezione correlata all'assistenza, nello specifico una infezione protesica “tardiva” da Pro- teus LI. Il che porta ad ammettere profili di responsabilità della
[...]
nell'insorgenza dell'infezione ospedaliera oggetto Controparte_2 di valutazione per inidonea qualità assistenziale. Occorre ora valutare quali siano gli esiti menomativi derivati alla ricorrente in conseguenza dei predetti profili di responsabilità assistenziale. In premessa, deve ribadirsi che il processo infettivo in questione è stato adeguatamente trattato ed eradicato mediante rimozione dell'originario dispositivo protesico con impianto di nuova protesi con componenti cementate ed antibiotate. Alla luce di tale importante dato storico deve ritenersi che l'attuale quadro menomativo di cui è portatrice la paziente corrisponde so- stanzialmente a quello atteso in caso di un impianto protesico ben tollerato e nor- mofunzionale. (…) In sostanza le menomazioni articolari attuali corrispondono a quelle normalmente attese in una protesi di ginocchio, valutabile nella Classe I (in base ai criteri tabellari SIMLA1). Sicché è corretto ritenere che quale unico danno aggiuntivo riconducibile agli effetti dell'infezione protesica è residuato un esito anatomo-cicatriziale cutaneo differente da quello iniziale ed un accreditabile dan- no anatomico intra-articolare, entrambi conseguenti alla necessità di un reinter- vento protesico. Difatti, in occasione del secondo intervento si è proceduto all'asportazione della vecchia cicatrice (destinata ad indagini colturali), alla ria- pertura del comparto articolare del ginocchio per la rimozione del manufatto pro- tesico infetto e l'innesto di nuovi componenti protesiche ed infine al confeziona- mento di nuova sutura per strati. La descritta componente di danno iatrogena può essere equamente valutata con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati nei richiamati barèmes di consultazione medico-legale in una misura di “danno biologico”, o “menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata” pari al 3% (tre per cento). Va tuttavia precisato che tale danno ia- trogeno, esclusivamente riconducibile ad incongruo management assistenziale, va
12 ad inserirsi nel complesso menomativo documentato a carico dell'intero comparto articolare del ginocchio e secondario alla presenza di una protesi, quindi in un danno che nell'insieme può equamente essere valutato nella misura del 18% (deri- vato dall'insieme degli esiti protesici in I Classe e dal descritto danno aggiuntivo anatomo-cicatriziale da reintervento). Sicché risulta che il danno biologico di esclusiva pertinenza iatrogena (quindi risarcibile) può ben inquadrarsi nella misu- ra del 3% (tre per cento), da valutarsi - quale danno differenziale - nel range com- preso tra il 16% ed il 18%. Andrà poi considerato, inoltre, un periodo di inabili- tà/invalidità temporanea, attribuibile alla persistenza di sintomatologia algico- edemigena al ginocchio sede di infezione protesica ed alla necessità di un inter- vento di riprotesi per effetto dell'infezione. Tale periodo di malattia può essere quantificabile nella misura di giorni 14 (dieci) di inabilità temporanea totale (ITT) riferibile ai giorni di effettivo ricovero sostenuti dalla p. per l'intervento di ripro- tesi di ginocchio, eseguito presso l'Ospedale di Fabriano. Ulteriori giorni 60 (ses- santa) di invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% e giorni 120 (centoventi) di invalidità temporanea parziale (ITP) al 25%, questi ultimi quale sintesi di un più lungo periodo a scalare, sono attribuibili per il periodo di malattia derivato dalle sequele locali dell'infezione protesica dopo il primo intervento e per il periodo nel corso del quale la p. ha praticato, in epoche successive al reintervento, il prescrit- to trattamento riabilitativo al ginocchio e sino alla stabilizzazione dei postumi me- nomativi. Va ancora precisato che le lesioni menomative descritte non determina- no nel caso apprezzabili ricadute in senso peggiorativo in ordine alla sfera indivi- duale, relazionale e nell'espletamento delle normali attività quotidiane del sogget- to. I predetti esiti menomativi non sono inoltre suscettibili di effettivo e concreto miglioramento in caso di ulteriori trattamenti sanitari o chirurgici futuri. In atti non risultano allegate spese mediche sostenute per i fatti inerenti la vertenza in oggetto.” (pagg. 13 – 24 elaborato peritale).
Pertanto, la ricorrente ha dimostrato che l'insorgenza dell'infezione ospedaliera post impianto protesico al ginocchio si è avuta in conseguenza dell'inidonea assi- stenza medico-ospedaliera prestata dai sanitari presso la struttura Controparte_1 resistente per non aver attivati i dovuti protocolli sanitari.
[...]
In conclusione, nel caso de quo, dall'esame della documentazione medica allegata e soprattutto come ricostruito dal Collegio peritale, nell'elaborato in atti, che ha rassegnato risultanze dal seguente tenore “…gli esiti menomativi derivati alla ri- corrente in conseguenza dei predetti profili di responsabilità assistenziale (…) Alla
13 luce di tale importante dato storico deve ritenersi che l'attuale quadro menomativo di cui è portatrice la paziente corrisponde sostanzialmente a quello atteso in caso di un impianto protesico ben tollerato e normofunzionale. è corretto ritenere che quale unico danno aggiuntivo riconducibile agli effetti dell'infezione protesica è residuato un esito anatomo-cicatriziale cutaneo differente da quello iniziale ed un accreditabile danno anatomico intra-articolare, entrambi conseguenti alla neces- sità di un reintervento protesico. Difatti, in occasione del secondo intervento si è proceduto all'asportazione della vecchia cicatrice (destinata ad indagini coltura- li), alla riapertura del comparto articolare del ginocchio per la rimozione del ma- nufatto protesico infetto e l'innesto di nuovi componenti protesiche ed infine al confezionamento di nuova sutura per strati. La descritta componente di danno ia- trogena può essere equamente valutata con criterio analogico/proporzionale ri- spetto ai valori contemplati nei richiamati barèmes di consultazione medico-legale in una misura di “danno biologico”, o “menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata” pari al 3% (tre per cento)”, si può ritenere che a causa dell'inidonea attività assistenziale prestata presso la struttura sanitaria resistente, in chiaro ed evidente dispregio dei protocolli sanitari previsti dalle linee guida per evitare l'insorgenza di infezioni post-protesiche, la paziente avrebbe ripor- Pt_1 tato a carico dell'apparato articolare un danno da invalidità permanente superiore
(circa d.b.18%) a quello generalmente atteso e proprio degli interventi di impianto protesico (valutabile circa al 16% di invalidità permanete) come quello cui si è sot- toposta la ricorrente, riportando dunque un danno differenziale c.detto iatrogeno valutabile nel range del 3%, ciò con un elevato grado di credibilità razionale.
Dunque, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi provato che ha subito Parte_1 un danno iatrogeno in seguito all'inidonea ovvero inadeguata assistenza medico- sanitaria prestata dai sanitari della Controparte_1
Orbene, nel caso in esame, si è di fronte ad un particolare tipo di danno da respon- sabilità medica, definito danno iatrogeno, che si configura quando il pregiudizio alla salute, causato da colpa di un sanitario, ha per effetto l'aggravamento di una le- sione già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di un terzo o a cause naturali.
Pertanto, se il danno prodotto dalla condotta del sanitario rientra nel danno iatro- geno, come nel caso di specie, la liquidazione deve riguardare non il danno integra- le, ma solo il danno differenziale, ossia il maggior danno su cui ha inciso, con effi- cacia eziologica, la condotta del sanitario. Nel caso de quo, il collegio peritale ha quantificato un danno biologico iatrogeno del 3%, che deriverebbe dalla differenza
14 tra il danno biologico attuale, pari al 18% e il danno che sarebbe comunque deriva- to in caso di impianto protesico come quello eseguito dalla paziente pari Pt_1 circa al 16%.
Il CTU ha, inoltre, calcolato un'invalidità temporanea e quantificata nella misura di giorni 14 di inabilità temporanea totale (ITT), riferibile ai giorni di effettivo ricovero sostenuti dalla p. per l'intervento di riprotesi di ginocchio, poi ulteriori giorni 60 di invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% e giorni 120 di invalidità temporanea parziale (ITP) al 25%, ed ha altresì precisato che i predetti esiti meno- mativi non sono inoltre suscettibili di effettivo e concreto miglioramento in caso di ulteriori trattamenti sanitari o chirurgici futuri.
Per quanto concerne il criterio di riferimento da tenere in considerazione per effet- tuare la quantificazione del danno, si terrà conto di quanto riportato nelle Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
In particolare, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero mag- gioritario) che rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menoma- zione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più pos- sibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno bio- logico elaborate dal Tribunale di Milano nel corso dell'anno 2024.
In merito al danno morale, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di lesioni personali, non può essere liquidato sia il danno morale che quello biologico, cosa che costituirebbe una duplicazione delle voci di danno (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
Si riporta di seguito il principio appena richiamato “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
15 In definitiva, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere in- vocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbe- ne il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sot- tocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una fun- zione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile (Cfr. Cass. 15 gennaio 2014 n. 687).
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento in cui contraeva infezione post impianto protesico effet- tuato presso la (48 anni), il danno biologico permanen- Controparte_1 te subito dall'istante può essere liquidato nell'importo complessivo come danno differenziale iatrogeno pari ad € 12.063,00.
Nella specie, tenuto conto dei postumi subiti e dell'età dell'istante al Parte_1 momento del fatto, si reputa che una corretta liquidazione del danno biologico, che comprenda tutte le sofferenze riconducibili a detta voce di danno possa essere quantificata nel predetto importo.
Il danno biologico da invalidità temporanea, totale e parziale, va invece liquidato, seguendo i criteri sopra indicati, secondo le Tabelle Milano 2024, per ITT gg 14 nonché ITP valutabile al 50% gg 60 ed ITP valutabile al 25% per ulteriori 120 gg così per un importo complessivo di € 8.510,00.
In conclusione, il danno subito dall'istante a causa dell'evento oggetto di causa va quantificato nella somma complessiva di € 20.573,00, oltre interessi.
Va detto che, per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice
16 adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto devalutato, in base agli indici
ISTAT, al mese di gennaio 2018, quale momento del sinistro e quindi, anno per anno, a partire dal mese di dicembre del 2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Per completezza, avuto riguardo la domanda di risarcimento da perdita della capa- cità lavorativa avanzata dalla ricorrente la quale ha dedotto di aver svolto attività come inserviente /OSS, poi abbandonata a seguito degli eventi di danno denunciati in questa sede, va osservato che quanto prospettato dalla ricorrente non risulta sup- portato da adeguati elementi probatori, oltretutto alla luce delle risultanze rassegna- te dal Collegio per cui a seguito di accertamento medico-legale i CC.TT.UU. han- no escluso “apprezzabili ricadute in senso peggiorativo in ordine alla sfera indivi- duale, relazionale e nell'espletamento delle normali attività quotidiane del sogget- to”. Per tale motivo la relativa domanda va rigettata.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenen- do dell'attività effettivamente prestata, delle questioni trattate e dell'importo rico- nosciuto. Vanno riconosciute anche le spese relative al procedimento di AT (se- condo quanto disposto nella sentenza della Cassazione n. 13154/2025). Dette spe- se vanno poste in favore dello Stato in ragione dell'ammissione al gratuito patroci- nio.
Va precisato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello pena- le, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente
17 allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al di- fensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla lu- ce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disappli- cazione del summenzionato art. 130 (cfr. Ordinanza Cassazione n. 22017 del
11/09/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- accoglie, la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la struttura al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 20.573,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo predetto devalutati al mese di gennaio
2018 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal mese di gennaio 2019 e fi- no al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta ri- sultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Ciò oltre successivi interessi al tasso legale sino al saldo;
- condanna la struttura al pagamento delle spe- Controparte_1 se di lite, in favore dello Stato, che liquida nella somma di € 4.877,00 (di cui 2.337,00 per il procedimento di AT) per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della le spese Controparte_1 occorse per la consulenza tecnica preventiva espletata in sede di AT.
Santa Maria Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
18
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2023 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2023 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in per- sona della dott.ssa Maria Del Prete ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ul- timo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6343/2024, avente ad oggetto: responsabilità
1 medica, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Vincenzo Carella (Cod. Fisc. ) presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata in Fabriano (AN) alla Via Bellocchi n. 20, in vir- tù di procura in atti ricorrente e
(Cod. Fisc./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede in Caserta alla Via Nazionale Appia n. 35, rappresentata e di- fesa dall'avv.to Massimiano Sciascia (Cod. Fisc. presso il C.F._3 cui studio è elettivamente domiciliata in Caserta al Viale Medaglie D'Oro n. 23, in virtù di procura in atti resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e note relative all'udienza del
20.11.2025 trattata con modalità cartolare.
Per la struttura sanitaria resistente: come da comparsa di costituzione e note re- lative all'udienza del 20.11.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'istante ha dedotto di aver già adito l'intestato Tribunale depositando ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avverso la resistente onde ottenere un Controparte_1 accertamento tecnico preventivo diretto ad accertare e verificare il nesso di causa tra le lesioni lamentate e l'inidonea assistenza clinica prestata presso la struttura sanitaria resistente in data 09.01.2018 (su indicazione dei sanitari ivi operanti) e, altresì, quantificarne i danni ricollegabili alla predetta condotta medica censurata.
La ricorrente ha, altresì, precisato che il magistrato assegnatario del procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. conferiva incarico di CTU medica al Collegio peritale presieduto dai Prof. (specialista me- Persona_1 dico-legale) e dott. (specialista di malattie infettive) i quali, presta- Persona_2 to il giuramento di rito ed espletate le operazioni peritali, depositavano l'elaborato
2 di consulenza tecnica d'ufficio definitiva.
La ricorrente, dunque, ha dedotto che i CC.TT.UU. incaricati rassegnavano conclu- sioni peritali medico-legali dal seguente tenore: “Manca, in definitiva, la documen- tazione dell'effettiva adozione di tutte le norme e misure tecniche previste e la di- mostrazione che sia stato adempiuto dalla Struttura Sanitaria quanto era esigibile allo stato dell'arte al fine di evitare, o quanto meno ridurre, il rischio di insorgen- za dell'infezione correlata all'assistenza, nello specifico una infezione protesica
“tardiva” da OT LI. Il che porta ad ammettere profili di responsabilità della nell'insorgenza dell'infezione ospeda- Controparte_2 liera oggetto di valutazione per inidonea qualità assistenziale. Occorre ora valuta- re quali siano gli esiti menomativi derivati alla ricorrente in conseguenza dei pre- detti profili di responsabilità assistenziale. In premessa, deve ribadirsi che il pro- cesso infettivo in questione è stato adeguatamente trattato ed eradicato mediante rimozione dell'originario dispositivo protesico con impianto di nuova protesi con componenti cementate ed antibiotate. Alla luce di tale importante dato storico deve ritenersi che l'attuale quadro menomativo di cui è portatrice la paziente Pt_2 sostanzialmente a quello atteso in caso di un impianto protesico ben tolle-
[...] rato e normofunzionale. Difatti nell'attualità le limitazioni funzionali al ginocchio sono tali da consentire un buon arco articolare con escursione in flessione possibi- le oltre i 90° ed una estensione completa, il tutto in assenza di dolore. In sostanza le menomazioni articolari attuali corrispondono a quelle normalmente attese in una protesi di ginocchio, valutabile nella Classe I (in base ai criteri tabellari
SIMLA1). Sicché è corretto ritenere che quale unico danno aggiuntivo riconducibi- le agli effetti dell'infezione protesica è residuato un esito anatomo-cicatriziale cu- taneo differente da quello iniziale ed un accreditabile danno anatomico intra- articolare, entrambi conseguenti alla necessità di un reintervento protesico. Difat- ti, in occasione del secondo intervento si è proceduto all'asportazione della vec- chia cicatrice (destinata ad indagini colturali), alla riapertura del comparto arti- colare del ginocchio per la rimozione del manufatto protesico infetto e l'innesto di nuovi componenti protesiche ed infine al confezionamento di nuova sutura per strati. La descritta componente di danno iatrogena può essere equamente valutata con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati nei richiamati barèmes di consultazione medico-legale in una misura di “danno biologico”, o
“menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata” pari al 3%
(tre per cento). Va tuttavia precisato che tale danno iatrogeno, esclusivamente ri-
3 conducibile ad incongruo management assistenziale, va ad inserirsi nel complesso menomativo documentato a carico dell'intero comparto articolare del ginocchio e secondario alla presenza di una protesi, quindi in un danno che nell'insieme può equamente essere valutato nella misura del 18% (derivato dall'insieme degli esiti protesici in I Classe e dal descritto danno aggiuntivo anatomo-cicatriziale da rein- tervento). Sicché risulta che il danno biologico di esclusiva pertinenza iatrogena
(quindi risarcibile) può ben inquadrarsi nella misura del 3% (tre per cento), da valutarsi - quale danno differenziale - nel range compreso tra il 16% ed il 18%.”
Tuttavia, la ricorrente ha contestato, come peraltro già fatto in sede di Pt_1 espletamento del procedimento conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., le dette risultanze e, considerato che dalla resistente struttura in ogni caso Controparte_1 non è pervenuta alcuna offerta transattiva, la stessa ha adito con ricorso ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. l'intestato Tribunale attivando il presente giudizio onde ot- tenere, previo riconoscimento della responsabilità per inadeguata attività assisten- ziale sanitaria da parte dei sanitari della struttura resistente, il risarcimento di tutti i presunti danni dalla stessa patiti e quantificati a mezzo di CTU da rinnovarsi, oltre incremento soggettivo come richiesto, interessi legali e rivalutazione monetaria.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno da riduzione della capa- cità lavorativa specifica (inserviente - OSS) e quantificata in € 120.000,00.
Il tutto oltre refusione delle spese legali oltreché delle spese sostenute in relazione al procedimento per AT RG.n. 3732/2020, prodromico del ricorso sommario qui introdotto.
Si è costituita in giudizio la resistente struttura sanitaria Controparte_1
, la quale, in via preliminare, ha contestato la nullità del ricorso introduttivo
[...]
e, nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni richiesta formulata dalla ricorrente, sic- come infondata in fatto e in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, oltreché in relazione al nesso di causalità giuridica e materiale, pure insussistente tra la censurata condotta medico-assistenziale e i danni denunciati dalla ricorrente riconducibili, a dire della resistente struttura sanitaria, al quadro menomativo pro- prio di quello atteso per l'ipotesi di impianto protesico ben tollerato e normofun- zionale, come quello cui la si è sottoposta. Ha contestato sia la richiesta di Pt_1 rinnovo di CTU medico-legale avanzata dalla ricorrente, giacché fondata su mere divergenze tra le risultanze attese e quelle rassegnate dai CC.TT.UU. Prof. Per_3
e dott. che la domanda di risarcimento del danno da riduzione della ca-
[...] Per_2 pacità lavorativa specifica in quanto destituita di fondamento.
4 In conclusione, la resistente ha chiesto, il rigetto del ri- Controparte_1 corso giacché nullo, oltreché infondato in fatto e diritto. In subordine, per la dene- gata ipotesi di accoglimento della domanda dell'istante ha chiesto liquidarsi il solo danno differenziale come rassegnato dal Collegio peritale in sede di AT, con esclusione di altre voci di danno richieste, inclusa quella per riduzione della capa- cità lavorativa.
Il merito
Ciò premesso, va osservato che il giudizio ha ad oggetto la responsabilità in cui sa- rebbero incorsi i sanitari della per inadeguata gestione Controparte_1 clinico/assistenziale dell'odierna ricorrente in occasione Parte_1 dell'intervento del 09.01.2018 per cui la paziente contraeva infezione protesica
“tardiva” da OT LI riportando gravissimi postumi invalidanti.
Così risulta sinteticamente ricostruita la storia clinica, secondo la prospettazione della ricorrente.
Passando allo scrutinio del merito, questo giudice ritiene la domanda parzialmente meritevole di accoglimento per quanto si osserva.
Anzitutto, va premesso che la ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i gravis- Controparte_1 simi danni patiti in conseguenza dell'insorgenza di un'infezione protesica post- operatoria da impianto protesico al ginocchio.
Ciò premesso, si ricorda che le strutture sanitarie convenute rispondono dei danni cagionati ai loro pazienti per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Qualsiasi struttura sanitaria, infatti, è tenuta a fornire al paziente una prestazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposizione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di personale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecnologia;
inoltre è chiamato a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non solo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che in- staura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario, di cui risponde in via solidale.
In merito alla natura della responsabilità in esame, va richiamato il seguente prin- cipio giurisprudenziale condiviso da questo giudice “In tema di prova dell'ina- dempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrat- tuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto pro- vare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con-
5 troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale crite- rio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il de- bitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, in- vertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adem- pimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesat- tezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di infor- mazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di dirit- to che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”. (Cas- sazione civile sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
In sostanza, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarci- mento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o ne- goziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circo- stanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione.
Partendo da tale presupposto, la Suprema Corte, nella sentenza n. 577 del 2008 già sopra richiamata, ha affermato che, affinché l'inadempimento o l'inesatto adempi- mento assumano rilevanza, è necessario che il danneggiato alleghi la sussistenza di uno specifico inadempimento che sia causa o concausa, in termini di efficienza causale, del danno.
Va precisato, per completezza, che l'inadempimento rilevante non è individuabile soltanto in quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
6 Ciò comporta che l'allegazione del creditore, in merito alla condotta causalmente rilevante, deve essere qualificata e dunque specifica nonché allegata, almeno sotto il profilo astratto, da nesso causale con il danno per il quale si chiede il risarcimen- to.
Sotto tale profilo, si riporta il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte sul tema: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di respon- sabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevan- te”.
Ciò posto, si ritiene che parte attrice abbia assolto parzialmente al proprio onere, in quanto dalla documentazione medica in atti e soprattutto dalla consulenza d'ufficio, a firma del Collegio peritale presieduto dai Prof. (spe- Persona_1 cialista medico-legale) e dott. (specialista di malattie infettive), si Persona_2 evince che, avuto riguardo l'intervento chirurgico cui venne sottoposta l'istante in data 09.01.2018 presso la struttura Parte_1 Controparte_1
“…la sig.ra 49enne all'epoca dei fatti, nel gennaio 2018 a causa di dolore Pt_1
e limitazione funzionale dell'articolazione del ginocchio destro, dopo tentativi farmacologici falliti fu ricoverata presso la Controparte_2 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di protesi totale al ginocchio destro.
L'intervento chirurgico fu eseguito in data 9.1.2018 e l'immediato decorso post- operatorio fu regolare tale da consentire la dimissione della paziente in data
12.1.2018, con prescrizione di terapia medica ed indicazioni per la successiva te- rapia fisioterapica da eseguire a domicilio. Una Rx di controllo eseguita in data
23.3.2018 mostrava “artroprotesi a dx, con evidenza di regolarità della struttura ossea periprotesica e di regolari rapporti articolari. Evidenza di abbondante ver- samento articolare”. In data 17.4.2018 – a distanza di tre mesi dall'intervento – la p. si rivolgeva al Dott. che, alla visita ortopedica, rilevava la presenza di Pt_3 ginocchio destro tumefatto con limitazione della flessione massima a 90°.Ad un successivo controllo del maggio 2018 presso lo studio del Dott. fu rilevata Per_4
“gonalgia” destra in gamba operata di PTG” e fu quindi consigliato di praticare esami di laboratorio ed indagini radiografiche del ginocchio. Seguivano ulteriori
7 controlli clinici presso lo studio del Dott. e presso il medico del lavoro che Pt_3 documentavano, nella sostanza, la persistenza di gonalgia e marcata tumefazione del ginocchio operato, oltre al rilievo di aumentati valori degli indici di flogosi si- stemica (alla visita del 28/6 - VES 34 e PCR 3.7). A distanza di circa 8 mesi, dall'ultima certificazione medica in atti, nel marzo 2019, la paziente si ricovera presso l'Ospedale di Fabriano con diagnosi di “Esiti di artroprotesi ginocchio de- stra”. L'obiettività clinica all'ingresso mostrava al ginocchio destro “Tumefazione ginocchio dx con dolore in sede rotulea e mediale alla femoro tibiale. Limitata la flessione a 90°. Estensione conservata. Dolente l'estensione dell'anca a ginocchio esteso. Modesto aumento del termotatto” (…) La paziente in data 7.3.2019 fu quindi sottoposta ad intervento di revisione protesica, con espianto delle preceden- ti componenti protesiche ed impianto di nuova protesi antibiotata. In corso di de- scrizione di intervento all'incisione della precedente cicatrice chirurgica si reper- tava “materiale simil-caseoso nel sottocute”, veniva altresì prelevato liquido sino- viale per esame colturale e rimosse le componenti protesiche, delle stesse l'inserto in polietilene fu destinato ad esame colturale (…) all'esame colturale della ferita chirurgica fu isolato il “OT LI”. Nell'attualità, l'accertamento medico- legale ha consentito di apprezzare in una paziente con deambulazione e passaggi posturali eseguiti in autonomia ed in armonia, la presenza a carico dell'arto infe- riore destro degli esiti cicatriziali della procedura di artroprotesi di ginocchio, as- sociati alla persistenza di un plus perimetrico di circa 2 cm del diametro rotuleo rispetto al controllato e di modesta eterometria dell'arto destro rispetto al control- lato (minus di 1 cm). Dal punto di vista funzionale i movimenti di flessione del gi- nocchio sono possibili per un arco articolare di 110° (da 180° a 70°) e l'estensione è completa. Orbene, alla luce della ricostruzione storica dei fatti e delle risultanze obiettivo-cliniche attuali della ricorrente, occorre ora addentrarsi negli aspetti valutativi medico-legali che il caso offre, che vanno, innanzitutto, in- centrati sulla verifica di eventuali profili di responsabilità a carico della struttura convenuta nell'assistenza sanitaria prestata alla Sig.ra in occasione del Pt_1 ricovero presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia della Controparte_1
di Caserta dal 9.1.2018 al 12.1.2018. In buona sostanza è necessario espri-
[...] mersi sulla effettiva genesi della condizione settica al ginocchio destro, senza dub- bio alcuno presentata dalla paziente, con particolare riferimento ad una eventuale sua riconducibilità causale all'intervento di artroprotesi eseguito nel gennaio
2018 presso . In relazione a tale aspetto deve Controparte_3
8 premettersi che la chirurgia ortopedica delle lesioni articolari del ginocchio rap- presenta attualmente una importante metodica terapeutica per le affezioni trauma- tiche e/o degenerative. Tuttavia, e nonostante l'elevato livello qualitativo raggiunto in relazione al miglioramento delle tecniche e della qualità dei materiali utilizzati la suddetta attività non è assolutamente esente da rischi di complicanze iatrogene che possono presentarsi prima, durante o dopo il trattamento. In particolare, risul- ta ormai da tempo accertato che in corso di intervento, o in prossimità allo stesso,
è possibile la trasmissione di infezioni del sito chirurgico di origine nosocomiale, che avviene con modalità note e definite, laddove quelle principali sono:
a)incompleta o non appropriata esecuzione delle procedure di pulizia e disinfezio- ne del sito;
b) inefficace decontaminazione degli strumenti nonostante l'impiego di procedure corrette;
c) contaminazione delle apparecchiature automatiche di la- vaggio;
d)trasmissione dell'infezione da paziente a paziente con lo strumentario che funge esclusivamente da veicolo;
e) inadeguato uso dell'antibiotico terapia che favorisce l'insorgenza di ceppi batterici resistenti. Allo stesso modo è altrettanto noto che le procedure chirurgiche sono risultate significativamente associate ad infezioni, con riscontri che fanno oramai ritenere essenziale la necessità di una ri- gorosa osservanza delle precauzioni universali ambientali e personali, e suggeri- scono inoltre di incrementare ulteriormente i metodi di prevenzione nel corso di questi interventi. Come ogni intervento chirurgico, difatti, anche quello in discus- sione (protesizzazione del ginocchio) è gravato dal possibile concretizzarsi di eventi non desiderati, alcuni prevenibili, eventi che possono essere connessi al ge- nerico rischio operatorio, oppure possono rappresentare delle complicanze speci- ficamente correlate alla procedura chirurgica. Appartengono alla prima categoria le infezioni, entità nosografiche che si connotano in modo quasi costante di impli- cazioni medico-legali con riferimento ad ipotesi di comportamenti assistenziali inadeguati. Il criterio preliminare della plausibilità scientifica risulta così ampia- mente soddisfatto, ma poiché esso non comporta necessariamente un giudizio di attribuzione del rapporto causale, bisogna ora completare il percorso attraverso la verifica anche degli altri classici criteri (cronologico, topografico, di continuità fenomenologica, di adeguatezza quali - quantitativa, di esclusione di altre cause) per raggiungere un livello di giudizio positivo sul nesso causale espresso in termi- ni di qualificata probabilità. Ebbene, la criteriologia suddetta risulta, nel caso di interesse, più che ampiamente soddisfatta, e dimostra in maniera chiara e non equivoca lo stretto rapporto di causa-effetto tra l'intervento chirurgico cui fu sot-
9 toposto la sig.ra e la successiva comparsa della infezione protesica “tar- Pt_1 diva”. In accordo con quanto riportato nelle linee guida AMCLI 2013 e da so- vrapponibili documenti internazionali, può affermarsi che la ebbe a con- Pt_1 trarre un'infezione peri-protesica “ritardata”, vale a dire una infezione con tempo di insorgenza compreso nei 24 mesi dal posizionamento dell'artroprotesi. Nello specifico, nella radiografia del marzo 2018 – due mesi dopo l'intervento di artro- protesi di ginocchio - si aveva il rilievo di evidenza di abbondante versamento ar- ticolare. La persistenza del versamento poteva già indurre il sospetto di infezione protesica ed avrebbe richiesto l'esecuzione di un agoaspirato ed esame chimico fi- sico e microbiologico. Ai controlli ortopedici successivi il ginocchio operato veni- va sempre descritto come tumefatto e dolente, con associata impotenza funzionale.
Tale sintomatologia, ove non approfondita, risultava non strettamente indicativa, né specifica di una possibile infezione protesica. In effetti si addivenne ad una dia- gnosi di infezione protesica a distanza, oltre un anno dopo il primo intervento pro- tesico, in occasione dell'intervento di riprotesi eseguito nel marzo 2019, quando l'esame del liquido sinoviale risultava indicativo di una infezione protesica ed il successivo riscontro colturale con isolamento di germi (da prelievo sotto la pre- gressa cicatrice) consentiva di confermare l'infezione protesica da OT mirabi- lis. Pertanto, sulla scorta della rappresentata ricostruzione storico-documentale è ragionevole affermare che nel caso in esame si era in presenza d'infezione della protesi di ginocchio, impiantata nel gennaio 2018. (…) La sequenza storica dei fatti, cadenzata dalla comparsa di segni indiretti di infezione protesica, già a di- stanza di due mesi dall'intervento di artroprotesi (per evidenza Rx di versamento articolare e per la persistenza ai successivi controlli clinici in atti di tumefazione e dolore articolare, associata ad incremento degli indici di flogosi sistemica) e dalla successiva conferma colturale dell'infezione protesica in corso di riprotesi di gi- nocchio nel marzo 2019 (infezione da OT LI MDR), consente di ritene- re come dimostrata nel caso la verificazione di un'infezione del sito chirurgico, os- sia di una infezione correlata all'assistenza (ICA). Per ciò che concerne la valuta- zione dell'adeguatezza e della qualità della gestione assistenziale erogata dalla resistente va sottolineato che incombe a carico della struttu- Controparte_1 ra il rispetto misure preventive finalizzate a ridurre l'incidenza delle infezioni ospedaliere di cui essa stessa può essere responsabile in caso di loro comparsa. Al proposito, va detto che in atti non si riscontra documentazione che attesti l'adozione di specifici protocolli ospedalieri finalizzati alla prevenzione ed al con-
10 tenimento di infezioni nosocomiali sostenute da patogeni. Trattasi di misure già promosse all'epoca dei fatti, tra cui rientrano: formazione e sensibilizzazione del personale sul problema delle infezioni ospedaliere;
gestione del personale sanita- rio eventualmente colonizzato o infetto;
sanificazione, disinfezione e sterilizzazione dei blocchi operatori e dei reparti di degenza;
sterilizzazione e profilassi preventi- va dei presidi chirurgici;
efficace disinfezione delle superfici;
disinfezione e steri- lizzazione delle attrezzature e presidi riutilizzabili e di tutta la strumentazione adoperata;
adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti;
campionamento micro- biologico ambientale della sala operatoria;
effettuazione di indagini infettivologi- che sugli operatori sanitari;
costituzione di un Comitato Aziendale ad hoc (Comi- tato di controllo delle Infezioni Ospedaliere, CIO) deputato alla stesura, alla con- duzione ed al controllo di progetti finalizzati alla riduzione dell'incidenza delle in- fezioni nosocomiali. A livello della struttura sanitaria devono inoltre essere istitui- ti, applicati, documentati e periodicamente verificati tutti gli interventi finalizzati alla prevenzione o contenimento delle infezioni ospedaliere, nonché monitorata l'insorgenza di microorganismi antibiotico-resistenti, redatte e divulgate le diretti- ve per controllare e evitare l'insorgenza di tali agenti patogeni. Secondo prassi, al fine di escludere profili di responsabilità della struttura sanitaria nella trasmissio- ne del processo infettivo, accertato che il caso in oggetto concerne un'infezione nosocomiale riconducibile ad un intervento ortopedico, andrebbe dimostrato che l'infezione si è verificata nonostante fosse stato posto in essere tutto quanto possi- bile per evitarne l'insorgenza, fornendo prova specifica e dettagliata dell'effettiva adozione di tutti i percorsi di prevenzione delle infezioni correlate con l'assistenza, nonché di tutte le misure utili e necessarie per una corretta sanificazione, al fine di evitare la contaminazione ad opera di batteri nosocomiali. Nel caso di specie, la struttura sanitaria convenuta non ha allegato agli atti protocolli per il controllo delle infezioni, non è rilevabile la periodicità e gli esiti di eventuali controlli espe- riti, tra questi le campionature ambientali periodiche (nelle sale operatorie), pre- viste almeno semestralmente, al fine di controllare l'efficacia delle misure di pre- venzione attuate (verifica delle contaminazioni ambientali ed impiantistiche, dei sistemi di aerazione della rianimazione), non vi è traccia di documentata attività formativa del personale, né di report di verifica delle attività di controllo circa il rispetto delle regole adottate, da parte del personale medico e paramedico. In al- tri termini, la struttura resistente non ha assolto, per quanto disponibile negli atti di causa esaminati, l'onere di provare di avere posto in essere ogni cautela e pre-
11 cauzione, funzionale, strutturale e di metodo, utile a realizzare e mantenere co- stante un'ottimale sanificazione della struttura, dei locali, degli ambienti, dei mez- zi e del personale addetto e assicurare l'assoluta salubrità degli ambienti ospeda- lieri, della strumentazione chirurgica e non, della asetticità dell'assistenza peri- operatoria della paziente. Manca, in definitiva, la documentazione dell'effettiva adozione di tutte le norme e misure tecniche previste e la dimostrazione che sia stato adempiuto dalla Struttura Sanitaria quanto era esigibile allo stato dell'arte al fine di evitare, o quanto meno ridurre, il rischio di insorgenza dell'infezione correlata all'assistenza, nello specifico una infezione protesica “tardiva” da Pro- teus LI. Il che porta ad ammettere profili di responsabilità della
[...]
nell'insorgenza dell'infezione ospedaliera oggetto Controparte_2 di valutazione per inidonea qualità assistenziale. Occorre ora valutare quali siano gli esiti menomativi derivati alla ricorrente in conseguenza dei predetti profili di responsabilità assistenziale. In premessa, deve ribadirsi che il processo infettivo in questione è stato adeguatamente trattato ed eradicato mediante rimozione dell'originario dispositivo protesico con impianto di nuova protesi con componenti cementate ed antibiotate. Alla luce di tale importante dato storico deve ritenersi che l'attuale quadro menomativo di cui è portatrice la paziente corrisponde so- stanzialmente a quello atteso in caso di un impianto protesico ben tollerato e nor- mofunzionale. (…) In sostanza le menomazioni articolari attuali corrispondono a quelle normalmente attese in una protesi di ginocchio, valutabile nella Classe I (in base ai criteri tabellari SIMLA1). Sicché è corretto ritenere che quale unico danno aggiuntivo riconducibile agli effetti dell'infezione protesica è residuato un esito anatomo-cicatriziale cutaneo differente da quello iniziale ed un accreditabile dan- no anatomico intra-articolare, entrambi conseguenti alla necessità di un reinter- vento protesico. Difatti, in occasione del secondo intervento si è proceduto all'asportazione della vecchia cicatrice (destinata ad indagini colturali), alla ria- pertura del comparto articolare del ginocchio per la rimozione del manufatto pro- tesico infetto e l'innesto di nuovi componenti protesiche ed infine al confeziona- mento di nuova sutura per strati. La descritta componente di danno iatrogena può essere equamente valutata con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati nei richiamati barèmes di consultazione medico-legale in una misura di “danno biologico”, o “menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata” pari al 3% (tre per cento). Va tuttavia precisato che tale danno ia- trogeno, esclusivamente riconducibile ad incongruo management assistenziale, va
12 ad inserirsi nel complesso menomativo documentato a carico dell'intero comparto articolare del ginocchio e secondario alla presenza di una protesi, quindi in un danno che nell'insieme può equamente essere valutato nella misura del 18% (deri- vato dall'insieme degli esiti protesici in I Classe e dal descritto danno aggiuntivo anatomo-cicatriziale da reintervento). Sicché risulta che il danno biologico di esclusiva pertinenza iatrogena (quindi risarcibile) può ben inquadrarsi nella misu- ra del 3% (tre per cento), da valutarsi - quale danno differenziale - nel range com- preso tra il 16% ed il 18%. Andrà poi considerato, inoltre, un periodo di inabili- tà/invalidità temporanea, attribuibile alla persistenza di sintomatologia algico- edemigena al ginocchio sede di infezione protesica ed alla necessità di un inter- vento di riprotesi per effetto dell'infezione. Tale periodo di malattia può essere quantificabile nella misura di giorni 14 (dieci) di inabilità temporanea totale (ITT) riferibile ai giorni di effettivo ricovero sostenuti dalla p. per l'intervento di ripro- tesi di ginocchio, eseguito presso l'Ospedale di Fabriano. Ulteriori giorni 60 (ses- santa) di invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% e giorni 120 (centoventi) di invalidità temporanea parziale (ITP) al 25%, questi ultimi quale sintesi di un più lungo periodo a scalare, sono attribuibili per il periodo di malattia derivato dalle sequele locali dell'infezione protesica dopo il primo intervento e per il periodo nel corso del quale la p. ha praticato, in epoche successive al reintervento, il prescrit- to trattamento riabilitativo al ginocchio e sino alla stabilizzazione dei postumi me- nomativi. Va ancora precisato che le lesioni menomative descritte non determina- no nel caso apprezzabili ricadute in senso peggiorativo in ordine alla sfera indivi- duale, relazionale e nell'espletamento delle normali attività quotidiane del sogget- to. I predetti esiti menomativi non sono inoltre suscettibili di effettivo e concreto miglioramento in caso di ulteriori trattamenti sanitari o chirurgici futuri. In atti non risultano allegate spese mediche sostenute per i fatti inerenti la vertenza in oggetto.” (pagg. 13 – 24 elaborato peritale).
Pertanto, la ricorrente ha dimostrato che l'insorgenza dell'infezione ospedaliera post impianto protesico al ginocchio si è avuta in conseguenza dell'inidonea assi- stenza medico-ospedaliera prestata dai sanitari presso la struttura Controparte_1 resistente per non aver attivati i dovuti protocolli sanitari.
[...]
In conclusione, nel caso de quo, dall'esame della documentazione medica allegata e soprattutto come ricostruito dal Collegio peritale, nell'elaborato in atti, che ha rassegnato risultanze dal seguente tenore “…gli esiti menomativi derivati alla ri- corrente in conseguenza dei predetti profili di responsabilità assistenziale (…) Alla
13 luce di tale importante dato storico deve ritenersi che l'attuale quadro menomativo di cui è portatrice la paziente corrisponde sostanzialmente a quello atteso in caso di un impianto protesico ben tollerato e normofunzionale. è corretto ritenere che quale unico danno aggiuntivo riconducibile agli effetti dell'infezione protesica è residuato un esito anatomo-cicatriziale cutaneo differente da quello iniziale ed un accreditabile danno anatomico intra-articolare, entrambi conseguenti alla neces- sità di un reintervento protesico. Difatti, in occasione del secondo intervento si è proceduto all'asportazione della vecchia cicatrice (destinata ad indagini coltura- li), alla riapertura del comparto articolare del ginocchio per la rimozione del ma- nufatto protesico infetto e l'innesto di nuovi componenti protesiche ed infine al confezionamento di nuova sutura per strati. La descritta componente di danno ia- trogena può essere equamente valutata con criterio analogico/proporzionale ri- spetto ai valori contemplati nei richiamati barèmes di consultazione medico-legale in una misura di “danno biologico”, o “menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata” pari al 3% (tre per cento)”, si può ritenere che a causa dell'inidonea attività assistenziale prestata presso la struttura sanitaria resistente, in chiaro ed evidente dispregio dei protocolli sanitari previsti dalle linee guida per evitare l'insorgenza di infezioni post-protesiche, la paziente avrebbe ripor- Pt_1 tato a carico dell'apparato articolare un danno da invalidità permanente superiore
(circa d.b.18%) a quello generalmente atteso e proprio degli interventi di impianto protesico (valutabile circa al 16% di invalidità permanete) come quello cui si è sot- toposta la ricorrente, riportando dunque un danno differenziale c.detto iatrogeno valutabile nel range del 3%, ciò con un elevato grado di credibilità razionale.
Dunque, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi provato che ha subito Parte_1 un danno iatrogeno in seguito all'inidonea ovvero inadeguata assistenza medico- sanitaria prestata dai sanitari della Controparte_1
Orbene, nel caso in esame, si è di fronte ad un particolare tipo di danno da respon- sabilità medica, definito danno iatrogeno, che si configura quando il pregiudizio alla salute, causato da colpa di un sanitario, ha per effetto l'aggravamento di una le- sione già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di un terzo o a cause naturali.
Pertanto, se il danno prodotto dalla condotta del sanitario rientra nel danno iatro- geno, come nel caso di specie, la liquidazione deve riguardare non il danno integra- le, ma solo il danno differenziale, ossia il maggior danno su cui ha inciso, con effi- cacia eziologica, la condotta del sanitario. Nel caso de quo, il collegio peritale ha quantificato un danno biologico iatrogeno del 3%, che deriverebbe dalla differenza
14 tra il danno biologico attuale, pari al 18% e il danno che sarebbe comunque deriva- to in caso di impianto protesico come quello eseguito dalla paziente pari Pt_1 circa al 16%.
Il CTU ha, inoltre, calcolato un'invalidità temporanea e quantificata nella misura di giorni 14 di inabilità temporanea totale (ITT), riferibile ai giorni di effettivo ricovero sostenuti dalla p. per l'intervento di riprotesi di ginocchio, poi ulteriori giorni 60 di invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% e giorni 120 di invalidità temporanea parziale (ITP) al 25%, ed ha altresì precisato che i predetti esiti meno- mativi non sono inoltre suscettibili di effettivo e concreto miglioramento in caso di ulteriori trattamenti sanitari o chirurgici futuri.
Per quanto concerne il criterio di riferimento da tenere in considerazione per effet- tuare la quantificazione del danno, si terrà conto di quanto riportato nelle Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
In particolare, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero mag- gioritario) che rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menoma- zione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più pos- sibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno bio- logico elaborate dal Tribunale di Milano nel corso dell'anno 2024.
In merito al danno morale, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in caso di lesioni personali, non può essere liquidato sia il danno morale che quello biologico, cosa che costituirebbe una duplicazione delle voci di danno (Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26973).
Si riporta di seguito il principio appena richiamato “Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
15 In definitiva, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere in- vocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbe- ne il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sot- tocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una fun- zione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile (Cfr. Cass. 15 gennaio 2014 n. 687).
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento in cui contraeva infezione post impianto protesico effet- tuato presso la (48 anni), il danno biologico permanen- Controparte_1 te subito dall'istante può essere liquidato nell'importo complessivo come danno differenziale iatrogeno pari ad € 12.063,00.
Nella specie, tenuto conto dei postumi subiti e dell'età dell'istante al Parte_1 momento del fatto, si reputa che una corretta liquidazione del danno biologico, che comprenda tutte le sofferenze riconducibili a detta voce di danno possa essere quantificata nel predetto importo.
Il danno biologico da invalidità temporanea, totale e parziale, va invece liquidato, seguendo i criteri sopra indicati, secondo le Tabelle Milano 2024, per ITT gg 14 nonché ITP valutabile al 50% gg 60 ed ITP valutabile al 25% per ulteriori 120 gg così per un importo complessivo di € 8.510,00.
In conclusione, il danno subito dall'istante a causa dell'evento oggetto di causa va quantificato nella somma complessiva di € 20.573,00, oltre interessi.
Va detto che, per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice
16 adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo sopra riconosciuto devalutato, in base agli indici
ISTAT, al mese di gennaio 2018, quale momento del sinistro e quindi, anno per anno, a partire dal mese di dicembre del 2019 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Per completezza, avuto riguardo la domanda di risarcimento da perdita della capa- cità lavorativa avanzata dalla ricorrente la quale ha dedotto di aver svolto attività come inserviente /OSS, poi abbandonata a seguito degli eventi di danno denunciati in questa sede, va osservato che quanto prospettato dalla ricorrente non risulta sup- portato da adeguati elementi probatori, oltretutto alla luce delle risultanze rassegna- te dal Collegio per cui a seguito di accertamento medico-legale i CC.TT.UU. han- no escluso “apprezzabili ricadute in senso peggiorativo in ordine alla sfera indivi- duale, relazionale e nell'espletamento delle normali attività quotidiane del sogget- to”. Per tale motivo la relativa domanda va rigettata.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenen- do dell'attività effettivamente prestata, delle questioni trattate e dell'importo rico- nosciuto. Vanno riconosciute anche le spese relative al procedimento di AT (se- condo quanto disposto nella sentenza della Cassazione n. 13154/2025). Dette spe- se vanno poste in favore dello Stato in ragione dell'ammissione al gratuito patroci- nio.
Va precisato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello pena- le, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente
17 allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al di- fensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla lu- ce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disappli- cazione del summenzionato art. 130 (cfr. Ordinanza Cassazione n. 22017 del
11/09/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- accoglie, la domanda di risarcimento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la struttura al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 20.573,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo predetto devalutati al mese di gennaio
2018 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal mese di gennaio 2019 e fi- no al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta ri- sultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Ciò oltre successivi interessi al tasso legale sino al saldo;
- condanna la struttura al pagamento delle spe- Controparte_1 se di lite, in favore dello Stato, che liquida nella somma di € 4.877,00 (di cui 2.337,00 per il procedimento di AT) per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della le spese Controparte_1 occorse per la consulenza tecnica preventiva espletata in sede di AT.
Santa Maria Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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